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Lettera del Mediatore europeo all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) in merito al suo meccanismo di denuncia

Sig. Fabrice LEGGERI

Direttore esecutivo

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

 

Strasburgo, 10.11.2020

Oggetto: Indagine strategica [1] 5/2020/MHZ relativa al funzionamento del meccanismo di denuncia dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per presunte violazioni dei diritti fondamentali

Egregio signor Leggeri,

Nel 2013 [2] ho presentato al Parlamento europeo una relazione speciale in cui raccomandavo che Frontex istituisse un meccanismo per le denunce individuali e che il responsabile dei diritti fondamentali di Frontex ne fosse responsabile. Il Parlamento ha appoggiato la mia relazione speciale. I legislatori dell'UE hanno successivamente adottato una legislazione [3] che prevede il meccanismo di denuncia, mentre le successive modifiche dei regolamenti che disciplinano Frontex (in particolare il regolamento (UE) 2019/1896)[4] hanno ulteriormente sviluppato il ruolo del responsabile dei diritti fondamentali. L'intenzione dei legislatori è di garantire che il mandato ampliato di Frontex sia bilanciato da garanzie rafforzate in materia di diritti fondamentali, nonché da una maggiore responsabilità e mezzi di ricorso per coloro che sono interessati dalle sue azioni [5].

A sette anni dalla mia relazione speciale, e consapevole delle preoccupazioni espresse, ritengo che sia opportuno valutare il funzionamento del meccanismo per le denunce e ho pertanto deciso di avviare un'indagine di mia iniziativa.[6] Per coadiuvare l'indagine, sarei grato se Frontex potesse rispondere alle domande riportate in allegato entro il 15 gennaio 2021. Sarebbe utile che anche il responsabile dei diritti fondamentali potesse rispondere, come nel caso della mia inchiesta OI/9/2014/MHZ sul modo in cui Frontex garantisce il rispetto dei diritti fondamentali nelle operazioni di rimpatrio congiunte. Le sarei inoltre grato se, nel frattempo, Frontex potesse organizzare un'ispezione elettronica dei documenti relativi al meccanismo di denuncia, compresi quelli che illustrano il seguito dato da Frontex alle relazioni inviate al responsabile dei diritti fondamentali, da Frontex o dalle autorità nazionali.

Nel corso di questa indagine, vorrei pubblicare sul mio sito web la risposta di Frontex e la relazione dell'ispezione dei documenti di Frontex (con informazioni riservate trattenute). Posso anche dare alle parti interessate l'opportunità di formulare osservazioni.

Infine, informerò i miei colleghi difensori civici della Rete europea dei difensori civici in merito a questa inchiesta. Alcuni di questi difensori civici sono coinvolti nel monitoraggio del lavoro delle rispettive amministrazioni nazionali nel contesto del meccanismo di denuncia, in cui il responsabile dei diritti fondamentali inoltra denunce riguardanti "funzionari nazionali distaccati"[7]. Chiederò pertanto loro di fornire tutte le informazioni pertinenti, compresi i reclami o le indagini pertinenti.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla presente inchiesta, comprese le modalità per l'ispezione dei documenti, si prega di contattare Marta Hirsch-Ziembinska (+33 388 17 27 46), consulente principale per il rispetto della Carta, responsabile dell'inchiesta.

Cordiali saluti,

 

Emily O'Reilly Mediatore
europeo

 

 

Questioni procedurali

1) In che modo Frontex si sta preparando al previsto aumento delle denunce a causa del rafforzamento dei suoi compiti di gestione delle frontiere?

2) Tenendo presente che il regolamento (UE) 2019/1896 è entrato in vigore il 4 dicembre 2019, qual è il processo di elaborazione e attuazione delle norme per aggiornare il meccanismo di denuncia? Si prega di indicare chi o cosa è coinvolto in questo processo.

3) Quali azioni può eventualmente intraprendere Frontex se è previsto un rimpatrio forzato per una persona la cui denuncia al responsabile dei diritti fondamentali è pendente?

4) I denuncianti cercano di impugnare le decisioni [8] adottate dal meccanismo di denuncia? In caso affermativo, con quali mezzi?

5) Frontex ritiene utile fissare un termine specifico entro il quale il direttore esecutivo può esaminare la denuncia che gli è stata trasmessa dal responsabile dei diritti fondamentali, formulare un parere preliminare e garantire un seguito?[9] 

6) Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe anche disporre di un termine stabilito per trattare una denuncia?

7) A norma del regolamento (UE) 2019/1896, la relazione annuale del responsabile dei diritti fondamentali deve ora includere "riferimenti specifici alle constatazioni degli Stati membri e al seguito dato alle denunce" [10]. Quali azioni può intraprendere Frontex se l'autorità in questione non riceve alcuna relazione o se la relazione è rinviata, dopo che è stata deferita dal responsabile dei diritti fondamentali?

8) In che modo Frontex intende dare seguito all'obbligo di cui al regolamento 2019/1896 [11] di prevedere una procedura adeguata nei casi in cui una denuncia sia dichiarata irricevibile o infondata?

Ufficio per i diritti fondamentali

9) Quali disposizioni ha adottato Frontex per garantire che il suo responsabile dei diritti fondamentali possa operare in modo indipendente? Quali capacità e risorse sono messe a disposizione per consentire al responsabile dei diritti fondamentali di condurre indagini approfondite e tempestive sulla base di prove?

10) Frontex potrebbe chiarire la procedura in corso per la nomina di un nuovo responsabile dei diritti fondamentali? 

Accessibilità del CM

11) Quali misure ha adottato Frontex per garantire che il suo meccanismo di denuncia sia accessibile nella pratica?

12) Il regolamento (UE) 2019/1896 impone che il modulo di denuncia standardizzato "sia facilmente accessibile, anche su dispositivi mobili" e obbliga Frontex a fornire "ulteriori orientamenti e assistenza" ai denuncianti. Cosa ha fatto Frontex per ottemperare a tale obbligo?

13) In che modo Frontex garantisce che le persone nei paesi terzi che desiderano denunciare possibili violazioni dei diritti fondamentali nel contesto delle operazioni di Frontex possano utilizzare efficacemente il meccanismo di denuncia? La questione è diventata ancora più pertinente ora che il mandato di Frontex è stato ampliato e comprende operazioni in paesi terzi. In che modo Frontex garantirà la diffusione di informazioni sulle procedure di protezione dei diritti fondamentali, in particolare in questi paesi terzi?

14) Quali disposizioni ha adottato Frontex per trattare le denunce redatte nella lingua della persona in questione?  

 

[1] La Mediatrice svolge indagini strategiche di propria iniziativa qualora ritenga che vi siano motivi per farlo. Oltre a indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione, tali indagini sono intese ad essere utili per l'istituzione in questione e a promuovere le buone pratiche amministrative.

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/en/special-report/en/52465

[3] Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624.

[4] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj.

[5] Considerando 24 del regolamento (UE) 2019/1896.

[6] Sono a conoscenza di alcune preoccupazioni emerse dalle seguenti relazioni: Forum consultivo 4a e 5a relazione annuale pubblicate nel 2017 e nel 2018 (https://frontex.europa.eu/fundamental-rights/consultative-forum/general/); Relazioni annuali del responsabile dei diritti fondamentali per il 2018 e il 2019.

[7] Conformemente all'articolo 111, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896 e all'articolo 11 delle norme sul meccanismo di denuncia (allegato della decisione n. R-ED-2016-106 della direttiva esecutiva dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del 6 ottobre 2016, relativa al meccanismo di denuncia).

[8] Per “decisioni” in questo contesto si intendono: i) la decisione del responsabile dei diritti fondamentali sulla ricevibilità del reclamo; ii) la decisione del responsabile dei diritti fondamentali sulle raccomandazioni al direttore esecutivo; iii) la "visione preliminare" del direttore esecutivo (articolo 10, paragrafo 3, delle norme dell'Agenzia sul meccanismo di reclamo); iv) la decisione del direttore esecutivo sul "seguito" (articoli 10.4 e 10.6 delle norme dell'Agenzia sul meccanismo di denuncia).

[9] L'articolo 10, paragrafo 6, prevede un termine di sei mesi per la comunicazione al responsabile dei diritti fondamentali, che conta tuttavia solo a decorrere dalla data del follow-up. Le attuali norme di attuazione non prevedono alcun termine per l’esame del reclamo da parte del direttore e per il suo «parere preliminare».

[10] Articolo 111, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1896.

[11] Articolo 111, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1896.

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