Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
- IT Italiano
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2905/2008/(WP)GG contro la Commissione europea
Decisione
Caso 2905/2008/(WP)GG - Aperto(a) il Mercoledì | 19 novembre 2008 - Raccomandazione su Mercoledì | 17 marzo 2010 - Decisione del Lunedì | 06 dicembre 2010
Contesto della denuncia
Gli eventi che hanno portato alla presente denuncia
1. Tra il 15 gennaio 1999 e il 15 gennaio 2002, il denunciante ha lavorato come PhD Fellow presso l'Institute for Reference Materials and Measurements ("IRMM") di Geel (Belgio). L'IRMM fa parte del Centro comune di ricerca ("JRC"), una direzione generale ("DG") della Commissione europea.
2. Nel 2001, il denunciante ha avuto una relazione con una collega, la sig.ra Y, che non è durata a lungo. Secondo le informazioni fornite dalla Commissione che non sono state contestate dal denunciante, quest'ultimo, a partire dal 2001, ha inviato alla sig.ra Y. una lunga serie di lettere ed e-mail che la sig.ra Y. ha percepito come molestie. Nella seconda metà del 2001, la sig.ra Y. ha denunciato ai suoi superiori il comportamento del denunciante. Dopo aver esaminato la questione, il professor G., allora direttore dell'IRMM, ha deciso di non offrire alcun contratto di follow-up al denunciante.
3. Il 18 dicembre 2001 il denunciante ha scritto al professor G. per riassumere i risultati di una discussione svoltasi il 13 dicembre 2001. Secondo tale lettera, il professor G. ha chiarito che le accuse formulate dalla sig.ra Y. non erano sufficientemente concrete da giustificare un’ulteriore indagine. A parte il rifiuto di concedere un ulteriore contratto, la questione non avrebbe quindi ulteriori conseguenze per il denunciante. Il professor G. ha osservato in particolare di non ravvisare alcun motivo per opporsi a ulteriori contatti professionali tra l'IRMM e il denunciante e la sua società. Sempre secondo questa lettera, il professor G. ha inoltre promesso che tutti i documenti pertinenti sarebbero stati mantenuti assolutamente riservati e che, dopo aver trovato una "soluzione" per la sig.ra Y., tali documenti sarebbero stati distrutti.
4. Poco dopo, la sig.ra Y. si è trasferita nel sito del JRC di Ispra (Italia).
5. Secondo le informazioni fornite dalla Commissione e non contestate dal denunciante, le lettere e le e-mail inviate alla sig.ra Y. sono diventate meno numerose nel 2003 e nel 2004 e sono cessate del tutto in seguito.
6. Nel 2007 la denunciante ha nuovamente contattato la sig.ra Y. in relazione alla tesi che stava per completare. In un messaggio di posta elettronica inviato nel dicembre 2007, la denunciante ha informato la sig.ra Y. che intendeva presenziare alla difesa pubblica della sua tesi dinanzi all'Università di Gent.
7. Il 20 dicembre 2007 la sig.ra R., direttrice del CCR, ha scritto al denunciante. La sig.ra R. ha osservato che era stato portato alla sua attenzione il fatto che la denunciante aveva, per un certo numero di anni, inviato messaggi di posta elettronica, lettere e altra corrispondenza non richiesti alla sig.ra Y. Secondo la sig.ra R., tale corrispondenza era offensiva nei confronti della sig.ra Y. e stava compromettendo la sua capacità di svolgere i suoi compiti presso il JRC. Per quanto riguarda l'annuncio del denunciante che avrebbe partecipato alla difesa pubblica della tesi della sig.ra Y., la sig.ra R. ha sottolineato che ciò potrebbe essere interpretato come molestia. La sig.ra R. ha pertanto chiesto alla denunciante di interrompere e desistere da qualsiasi ulteriore contatto con la sig.ra Y. e di evitare qualsiasi corrispondenza con lei.
8. Nella sua risposta inviata lo stesso giorno, il denunciante ha sottolineato che la tesi della sig.ra Y. doveva essere difesa in pubblico e che pertanto non vedeva alcun motivo per cui non dovesse partecipare a tale evento. Il denunciante ha aggiunto di non vedere come scrivere alla sig.ra Y. possa costituire una molestia.
9. Il 24 gennaio 2008 la sig.ra R. ha informato la denunciante che la sua lettera aveva affrontato l’impatto che la sua corrispondenza aveva avuto sulla sig.ra Y. e che intendeva indicargli che tale corrispondenza disturbava la sig.ra Y. e le rendeva difficile svolgere il suo lavoro. La sig.ra R. conclude affermando di confidare nel fatto che il denunciante si asterrà dal contattare la sig.ra Y., come richiesto.
10. Nella sua risposta del 28 gennaio 2008, il denunciante ha sottolineato che per il momento avrebbe rinviato qualsiasi ulteriore comunicazione con la sig.ra Y., sebbene ritenesse ancora che non vi fosse stato nulla di sbagliato nel scriverle in passato.
11. Sembra che la denunciante non fosse presente quando la sig.ra Y. ha difeso la sua tesi in pubblico.
12. All'inizio del 2008, in un momento sconosciuto, presso l'IRMM è stata presa una decisione in base alla quale il denunciante non sarebbe più stato ammesso nei locali dell'IRMM. Il denunciante non è stato informato di tale decisione.
13. Sembra che il denunciante abbia successivamente appreso che l'IRMM aveva adottato tali misure nei suoi confronti.
14. Nel corso della presente indagine è emerso che una decisione analoga era stata adottata per quanto riguarda i locali del CCR a Ispra.
15. Il 19 giugno 2008 il denunciante ha inviato un'e-mail al sig. H., direttore dell'IRMM. In tale comunicazione, il denunciante ha suggerito di correggere l'approccio adottato nei suoi confronti. In tale contesto, ha sostenuto che l'IRMM aveva bisogno della sua cooperazione al cosiddetto progetto "Avogadro".
16. Il 25 giugno 2008 il denunciante ha inviato un'ulteriore e-mail al direttore dell'IRMM.
17. In una lettera inviata il 18 luglio 2008 al direttore dell'IRMM, il denunciante ha osservato che le sue e-mail erano rimaste senza risposta. Il denunciante ha sostenuto che il direttore dell'IRMM aveva chiesto al suo personale di astenersi da qualsiasi comunicazione o cooperazione con lui. Ha inoltre affermato che il direttore dell'IRMM aveva cercato di convincere il personale dell'unità interessata che il denunciante stava cercando di "sabotare" il lavoro di altre persone. Secondo il denunciante, tali diffamazioni minacciavano la sua reputazione. Il denunciante ha sostenuto che il National Institute of Standards and Technology ("NIST", un'agenzia federale statunitense) e il Physikalisch-Technische Bundesanstalt ("PTB", un istituto federale tedesco) gli avevano assegnato il compito di sostenere e facilitare il lavoro dell'IRMM sul progetto Avogadro.
18. Il 18 luglio 2008 il denunciante si è rivolto anche al sig. S., direttore generale del CCR. Nella sua risposta del 25 luglio 2008, il sig. S. ha osservato di aver parlato con il direttore dell’IRMM e di confidare nel fatto che quest’ultimo avrebbe presto scritto al denunciante.
19. Il 25 luglio 2008 il direttore dell’IRMM ha risposto alla lettera del 18 luglio 2008, chiedendo al denunciante di chiarire la natura e la portata del mandato conferitogli dal NIST e dal PTB. Il direttore ha inoltre dichiarato di non aver dato istruzioni al personale dell'IRMM di non parlare con il denunciante.
20. Nella sua risposta del 29 luglio 2008, il denunciante ha fornito alcune informazioni relative al quesito postogli. A sua volta, il denunciante ha chiesto i) se il direttore dell'IRM avesse mai dato ai suoi dipendenti l'impressione di non volere che avessero una comunicazione aperta con il denunciante, ii) se avesse mai chiesto a qualsiasi membro del personale dell'IRM di astenersi da un'ulteriore cooperazione con il denunciante o la sua società, iii) se fosse possibile per lui visitare l'IRM e discutere i problemi relativi al progetto in questione e iv) se il direttore dell'IRM fosse disposto a discutere di persona con lui le questioni che avevano dato origine ai problemi attuali.
21. Nella sua risposta del 4 settembre 2008, il direttore dell’IRMM ha dichiarato quanto segue:
"(...) Non ho mai impedito che si mantenessero contatti scientifici - anzi questi sono incoraggiati nella misura in cui sono costruttivi, produttivi e professionali. In particolare (...) IRMM sostiene con forza il progetto Avogradro da molto tempo e continua a farlo.
Come sapete, la vostra presenza fisica nei locali IRMM ha causato problemi in passato e i contatti professionali dovrebbero essere proseguiti al di fuori dei locali IRMM con altri mezzi.
Non essendo coinvolto nel lavoro quotidiano dell'unità IM sul progetto Avogadro, non vedo la necessità di incontrarti di persona.
Confido che questa sarà la fine della vostra corrispondenza con me su questo argomento. (...)"
Una copia di tale lettera è stata inviata a due persone presso il PTB.
22. In una lettera inviata il 18 settembre 2008, il denunciante ha contestato l'affermazione secondo cui la sua presenza fisica presso l'IRMM aveva causato problemi. Sottolinea che negli ultimi sei anni ha visitato l'IRMM più volte all'anno, tra cui un soggiorno di due settimane nel 2007, e che non vi era stato un solo problema nel periodo in cui il sig. H. era stato direttore. Il denunciante ha pertanto invitato il direttore dell'IRMM a ritirare tale dichiarazione o a presentare elementi di prova a sostegno della stessa. Ha aggiunto che altrimenti considererebbe la dichiarazione pertinente come una diffamazione.
23. Il 23 settembre 2008 il denunciante si è nuovamente rivolto al sig. S., direttore generale del CCR, sostenendo che il direttore dell’IRMM non aveva affrontato il merito delle sue rimostranze.
24. Il 25 settembre 2008 il direttore dell'IRMM ha informato il denunciante che riteneva che le lettere di quest'ultimo fossero diventate ripetitive e che avrebbe pertanto interrotto la corrispondenza.
25. Il 30 settembre 2008 il denunciante ha inviato un'ulteriore lettera al direttore dell'IRMM, nella quale ha fornito un resoconto dettagliato delle sue opinioni. Ha aggiunto che se il direttore dell'IRMM non sollevasse obiezioni entro il 24 ottobre 2008, lo considererebbe un riconoscimento implicito.
26. Il 3 ottobre 2008 il direttore dell'IRMM ha ricordato al denunciante di aver annunciato che non avrebbe più risposto alle sue lettere. Il direttore ha aggiunto che lo scopo della presente lettera era semplicemente quello di contestare l'affermazione del denunciante secondo cui l'assenza di risposta doveva essere interpretata come un riconoscimento delle opinioni espresse dal denunciante nella sua lettera del 30 settembre 2008.
Eventi rilevanti ai fini della presente indagine che hanno avuto luogo dopo la presentazione della denuncia
27. Il 22 maggio 2009 il denunciante ha scritto al direttore generale del CCR in relazione alla lettera che il direttore dell’IRMM gli aveva inviato il 4 settembre 2008. Il denunciante ha sostenuto che tale lettera conteneva una dichiarazione errata e diffamatoria. Ha anche criticato il fatto che questa lettera fosse stata inviata a due persone presso il PTB. Il denunciante ha sostenuto i) che la dichiarazione pertinente doveva essere ritirata, ii) che il JRC avrebbe dovuto scusarsi per iscritto, iii) che i fatti avrebbero dovuto essere corretti in una lettera al PTB e iv) che la Commissione avrebbe dovuto confermare che non vi era motivo di non associarlo al progetto Avogadro.
28. Nella sua risposta del 27 maggio 2009, il direttore generale del CCR ha fatto riferimento al parere della Commissione nel caso di specie, in cui la Commissione aveva respinto le argomentazioni del denunciante. Il direttore generale ha ritenuto che le censure esposte nella lettera del 22 maggio 2009 riguardassero lo stesso caso e dovessero quindi essere trattate allo stesso modo. Egli ha pertanto respinto tali argomentazioni.
29. In una lettera dell'8 giugno 2009, il denunciante ha criticato tale approccio e ha invitato la Commissione a riconsiderare la sua posizione.
30. Nella sua risposta del 22 giugno 2009, il direttore generale del CCR ha confermato la posizione da lui assunta nella sua precedente lettera. Egli ha sostenuto che il direttore dell'IRMM aveva il diritto di trasmettere la sua lettera del 4 settembre 2008 al PTB in quanto il denunciante aveva affermato di avere un mandato da tale istituto. Il direttore generale del JRC ha inoltre sostenuto che il denunciante non aveva sollevato la questione in tempo utile.
31. Il 7 luglio 2009 il denunciante ha nuovamente contestato tale posizione. In una lettera del 23 luglio 2009, il direttore generale del CCR ha tuttavia confermato le sue osservazioni.
32. In un'ulteriore lettera inviata il 7 luglio 2009, il denunciante si è rivolto al direttore dell'Istituto per la salute e la tutela dei consumatori ("IHCP") del JRC di Ispra in merito alla decisione di non consentirgli più l'accesso ai locali del JRC di Ispra. Il denunciante ha chiesto di sapere i) quando tale decisione era stata adottata, ii) come era stata stabilita, iii) su quali motivi essa si basava, iv) perché non ne era stato informato, v) perché non gli era stato chiesto il suo parere prima dell'adozione della decisione, vi) perché non era stato informato di come poteva impugnarla e vii) come poteva presentare ricorso contro tale decisione.
33. Nella sua risposta del 28 luglio 2009, il direttore dell'IHCP ha fatto riferimento al parere della Commissione nel caso di specie. Secondo il direttore, tale parere spiegava le condizioni di accesso ai locali della Commissione e le possibili misure di protezione. Il direttore ha aggiunto che misure analoghe a quelle adottate nella causa Geel erano state adottate a Ispra.
34. In una lettera del 29 luglio 2009, il denunciante ha sottolineato che tale risposta non rispondeva adeguatamente alle sue domande.
35. Nella sua risposta del 10 agosto 2009, il direttore dell'IHCP ha nuovamente fatto riferimento al parere della Commissione nel caso di specie. In un'ulteriore risposta del 5 ottobre 2009, ha aggiunto che nel frattempo la Commissione aveva ricevuto una richiesta di ulteriori informazioni dal Mediatore. Il direttore dell'IHCP ha aggiunto che la Commissione avrebbe risposto a tale richiesta e che pertanto non era più necessario rispondere al denunciante.
36. Nella sua risposta del 6 ottobre 2009, il denunciante ha sottolineato di ritenere che il modo in cui le sue domande sono state trattate finora costituisca un ulteriore caso di cattiva amministrazione. Chiede nuovamente una risposta ai quesiti da lui formulati il 7 luglio 2009.
37. L'11 gennaio 2010 il denunciante ha informato il direttore dell'IHCP che la risposta della Commissione alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore non rispondeva alle domande da lui presentate il 7 luglio 2009.
38. Il 22 gennaio 2010 il direttore generale del CCR ha risposto alla lettera del denunciante del 6 ottobre 2009 al direttore dell'IHCP. Il direttore generale ha sostenuto che le risposte inviate dal direttore dell'IHCP rispondevano alle sue domande e che ulteriori chiarimenti erano stati forniti nella risposta della Commissione alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore. Per quanto riguarda la lettera dell'11 gennaio 2010, il direttore generale ha spiegato che il denunciante avrebbe ricevuto una lettera dal segretariato generale della Commissione, nella quale sarebbero state spiegate le procedure della Commissione relative alle denunce. Il direttore generale aggiunge che il denunciante potrebbe rivolgersi al segretariato generale se non fosse soddisfatto di tale risposta.
Oggetto dell'indagine
39. Il denunciante ha presentato una serie di accuse e affermazioni nella sua denuncia. Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, ha sollevato ulteriori accuse e affermazioni. In una lettera dell'11 maggio 2009, il Mediatore ha informato il denunciante di non essere stato in grado di esaminare tali ulteriori questioni, dato che il denunciante non aveva ancora adottato gli opportuni approcci preliminari in merito a tali questioni. Il 26 e 29 luglio 2009 il denunciante ha rinnovato tali ulteriori asserzioni e richieste. Dato che nel frattempo erano stati intrapresi approcci appropriati in merito a tali questioni, il Mediatore ha quindi incluso tali questioni nella sua indagine.
40. La presente inchiesta riguarda pertanto le seguenti asserzioni e affermazioni:
Accuse
(1) Il denunciante sostiene che le misure adottate nei suoi confronti dall'IRMM, in particolare l'ordine di stare lontano dai suoi locali, erano a) il risultato di una procedura errata e b) sostanzialmente non giustificate.
A sostegno di tale affermazione, il denunciante sostiene i) di non essere stato informato dell'ordine al momento in cui è stato imposto, ii) di non essere stato informato dei motivi su cui si basava l'ordine, iii) che le accuse a suo carico che hanno portato all'ordine non sono state adeguatamente esaminate, iv) di non aver avuto la possibilità di commentare tali accuse prima dell'adozione della decisione e v) che il direttore dell'IRMM non ha gestito correttamente la sua corrispondenza in materia.
(2) Secondo il denunciante, l'ordine e il modo in cui è stata gestita la sua corrispondenza hanno violato gli articoli 6, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20 e 22 del codice europeo di buona condotta amministrativa [1].
(3) La Commissione non ha informato il denunciante del fatto che i suoi servizi a Ispra hanno deciso di impedirgli di entrare nei loro locali.
(4) La Commissione ha agito in modo errato e diffamatorio quando ha trasmesso la lettera del 4 settembre 2008 a persone del PTB e non ha adottato misure correttive, sebbene il denunciante le avesse chiesto di farlo.
Crediti
(1) L'ordine di stare lontano dai locali dell'IRMM dovrebbe essere revocato;
(2) Dovrebbe essere informato in dettaglio sulle accuse mosse nei suoi confronti, nonché su tutti i documenti giustificativi e le informazioni;
(3) Gli dovrebbe essere data la possibilità di commentare tali accuse;
(4) Qualora non fosse possibile chiarire la questione sulla base delle sue osservazioni, dovrebbe essere avviata un'indagine adeguata;
(5) Tutte le decisioni in materia dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità;
(6) Nel caso in cui le accuse a suo carico si rivelino infondate, il direttore dell'IRMM dovrebbe chiedergli scusa per iscritto;
(7) La dichiarazione diffamatoria resa dal direttore dell'IRMM nella sua lettera del 4 settembre 2008 dovrebbe essere ritirata per iscritto;
(8) Il direttore generale del CCR dovrebbe scusarsi per iscritto con il denunciante;
(9) La questione dovrebbe essere chiarita in una lettera da inviare al PTB;
(10) La DG JRC dovrebbe confermargli per iscritto che non vi era motivo di non includerlo nel progetto Avogadro.
41. Insieme alla sua denuncia, il denunciante ha presentato una copia della lettera che aveva inviato al direttore dell'IRMM il 30 settembre 2008. Secondo questa lettera, il direttore dell'IRMM ha detto a un membro del suo personale che il denunciante stava "sabotando" il lavoro di altre persone. Il direttore ha inoltre avuto una riunione con un membro del suo personale in cui ha espresso chiaramente la sua disapprovazione per la comunicazione aperta tra tale membro del personale e il denunciante. Sempre secondo tale lettera, quando il capo dell'unità competente all'interno dell'IRMM si era rifiutato di seguire la decisione adottata nei confronti del denunciante, in quanto riteneva che fossero in gioco gli interessi dell'IRMM, il direttore dell'IRMM aveva applicato misure disciplinari per costringerlo a conformarsi. Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, il denunciante ha sottolineato che era stata esercitata una notevole pressione sul personale dell'IRMM affinché interrompesse qualsiasi comunicazione ufficiale con lui. Il denunciante ha dichiarato di disporre di prove che dimostrano che il direttore dell'IRMM aveva adottato ulteriori misure volte a rendere più difficile o impossibile la cooperazione scientifica tra lui e il personale dell'IRMM. Il Mediatore osserva che il denunciante non gli ha presentato alcun elemento di prova o asserzioni o affermazioni riguardanti le questioni di cui sopra. Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, il denunciante ha sottolineato che temeva che la divulgazione degli elementi di prova pertinenti avrebbe comportato conseguenze negative per il personale dell'IRMM. Egli ha aggiunto che avrebbe quindi presentato tali elementi di prova solo se vi fosse un reale dubbio sul fatto che la decisione adottata incidesse negativamente sulla cooperazione tra il personale dell’IRMM e se stesso. Come si vedrà in seguito, il Mediatore non nutre tali dubbi. In ogni caso, il Mediatore osserva che le questioni aggiuntive di cui sopra non sono coperte dalla presente indagine.
42. Nel corso della presente indagine, il Mediatore ha informato la Commissione che è buona prassi amministrativa tenere un registro completo di tutte le decisioni che riguardano i cittadini. Tuttavia, il fascicolo ispezionato dai servizi del Mediatore non conteneva alcuna traccia della decisione adottata nei confronti del denunciante che gli impediva di entrare nei locali dell'IRMM. Nella sua risposta, la Commissione ha spiegato che si rammaricava di tale omissione e che avrebbe modificato il suo fascicolo. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha chiesto al Mediatore di esaminare il fascicolo della Commissione al fine di accertare che tale rettifica fosse stata eseguita correttamente. Egli ha inoltre affermato che sarebbe opportuno esaminare attentamente se nel fascicolo mancassero altri documenti. Va sottolineato che i servizi del Mediatore hanno proceduto a un'ispezione del fascicolo della Commissione al fine di consentire al Mediatore di trattare le accuse e le richieste presentate dal denunciante. Tuttavia, il denunciante non aveva criticato il fatto che la decisione in questione non fosse stata correttamente registrata nel fascicolo della Commissione. Alla luce del progetto di raccomandazione formulato nel presente caso, il Mediatore ha ritenuto che non fosse necessario approfondire la questione. Lo stesso valeva per quanto riguarda la questione se il fascicolo della Commissione contenesse tutti i documenti rilevanti per il caso di specie.
43. Nella sua denuncia, il denunciante ha criticato il fatto che alcune e-mail che aveva inviato al direttore dell'IRMM nel giugno 2008 rimanessero senza risposta. Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, il denunciante ha sottolineato che anche altre sue e-mail erano state ignorate. In particolare, il direttore dell'IRMM aveva omesso di riconoscere il ricevimento della tesi del denunciante che quest'ultimo, su richiesta del direttore, gli aveva inviato per posta elettronica all'inizio del 2008. Il denunciante ha trasmesso una copia di un'ulteriore e-mail inviata al direttore dell'IRMM il 13 maggio 2008, in cui faceva riferimento alla sua precedente e-mail e chiedeva al direttore di confermare di aver ricevuto la presente e-mail e la tesi inviata in precedenza. Il Mediatore comprende che l'osservazione pertinente formulata dal denunciante costituiva un commento a una dichiarazione formulata dalla Commissione nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, ma che non intendeva sollevare un'ulteriore accusa in tale contesto.
44. Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, il denunciante ha inoltre sottolineato che la Commissione aveva fatto riferimento a una lettera che aveva inviato al professor G. e che aveva presentato al Mediatore nel corso della presente indagine. Il denunciante ha dichiarato di dubitare che il direttore dell'IRMM fosse a conoscenza di tale lettera quando ha inviato la sua lettera del 4 settembre 2008. Chiede pertanto alla Commissione di presentare l'originale della lettera da lui firmata. Il Mediatore ritiene che, se il denunciante desidera dare seguito a tale richiesta, dovrebbe indirizzarla alla Commissione. In ogni caso, occorre tener conto del fatto che la questione sollevata dal denunciante non è pertinente ai fini della valutazione della presente denuncia da parte del Mediatore.
45. Nel messaggio di posta elettronica che accompagnava le sue osservazioni sulla risposta della Commissione alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, il denunciante ha inoltre informato il Mediatore che il 6 ottobre 2009 aveva inviato una lettera al direttore dell'IHCP, in cui sosteneva che l'interrogazione da lui inviata a tale funzionario non era stata gestita conformemente ai principi di buona amministrazione. Secondo il denunciante, il direttore dell'IHCP ha interpretato le osservazioni del denunciante nella suddetta lettera come una denuncia e le ha trasmesse al segretariato generale. Secondo il denunciante, era stata quindi avviata una nuova procedura di denuncia. È vero che, nelle osservazioni stesse, il denunciante ha invitato la Commissione a spiegargli chi aveva adottato il divieto d'ingresso a Ispra e su quali motivi si basasse tale divieto. Tuttavia, alla luce della formulazione del suddetto messaggio di accompagnamento, il Mediatore ritiene che il denunciante non desideri per il momento sottoporgli la questione di cui sopra. Il denunciante rimane ovviamente libero di presentare al Mediatore una nuova denuncia relativa a tale questione.
46. Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante ha presentato un'ulteriore affermazione secondo cui il CCR, senza una giustificazione sufficiente, senza il suo consenso e senza informarlo, avrebbe divulgato dati privati che lo riguardavano. Nella sua risposta, il Mediatore ha informato il denunciante di non essere stato in grado di trattare tale affermazione prima che fossero stati adottati opportuni approcci alla Commissione in merito a tale questione. Sottolinea inoltre che il denunciante potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di sottoporre la questione al Garante europeo della protezione dei dati ("GEPD"). Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, il denunciante ha sottolineato che si sarebbe rivolto al GEPD per quanto riguarda le questioni relative alla protezione dei dati, una volta conclusa l'indagine del Mediatore.
47. Il denunciante ha inizialmente chiesto che la sua denuncia fosse trattata in modo riservato. Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, il denunciante ha ritirato tale richiesta. Il Mediatore ritiene tuttavia opportuno e giustificato mantenere riservata l'identità dell'ex collega del denunciante presso l'IRMM. Tale persona è pertanto indicata come Y nel presente progetto di raccomandazione.
L'indagine
48. La presente denuncia è stata presentata il 26 ottobre 2008. Il 19 novembre 2008 il Mediatore ha chiesto alla Commissione un parere, che è stato presentato nel marzo 2009. Tale parere è stato trasmesso al denunciante, che ha presentato osservazioni il 14 aprile 2009.
49. L'11 maggio 2009 il Mediatore ha risposto all'e-mail del denunciante del 14 aprile 2009. Lo stesso giorno, egli ha informato la Commissione che riteneva necessario esaminare il suo fascicolo.
50. Tale ispezione ha avuto luogo il 16 giugno 2009. Una copia della relazione sull'ispezione è stata inviata sia alla Commissione che al denunciante. Il 26 luglio 2009 il denunciante ha presentato ulteriori accuse e richieste al Mediatore. Il 29 luglio 2009 egli ha formulato osservazioni sul rapporto di ispezione.
51. Il 10 e 21 settembre 2009 il Mediatore ha chiesto alla Commissione ulteriori informazioni in merito al caso. Egli le ha inoltre chiesto di fornire un parere supplementare sulle ulteriori asserzioni e affermazioni presentate dal denunciante.
52. La Commissione ha inviato la sua risposta nel dicembre 2009. La risposta è stata inviata al denunciante, che ha presentato le sue osservazioni il 31 gennaio 2010.
53. Il 17 marzo 2010 il Mediatore ha trasmesso alla Commissione un progetto di raccomandazione. La Commissione ha presentato il suo parere circostanziato il 27 luglio 2010. Tale parere è stato trasmesso al denunciante, che ha presentato le sue osservazioni il 17 agosto 2010.
Analisi e conclusioni del Mediatore
Osservazioni preliminari
54. Va osservato che il denunciante ha presentato un numero considerevole di asserzioni e richieste. Secondo il Mediatore, tali accuse e affermazioni possono essere raggruppate in quattro voci riguardanti i) il merito della decisione di impedirgli l'accesso ai locali dell'IRMM a Geel, ii) la procedura applicata dalla Commissione in relazione a tale decisione, iii) la presunta omissione di informarlo della corrispondente misura adottata a Ispra e iv) la presunta diffamazione derivante dalla lettera del 4 settembre 2008.
55. Come già osservato in precedenza, non è stata rinvenuta alcuna traccia scritta della decisione adottata dalla Commissione in merito all'accesso del denunciante ai locali dell'IRMM a Geel nel fascicolo della Commissione al momento dell'ispezione da parte dei rappresentanti del Mediatore. Dalle informazioni fornite dalla Commissione nel corso della presente indagine emerge tuttavia che tale decisione aveva l'intenzione e l'effetto di rendere impossibile al denunciante l'accesso ai locali dell'IRMM a Geel. Per facilitare il riferimento, il termine "divieto d'ingresso" sarà utilizzato per indicare la decisione controversa.
56. La presente decisione esporrà innanzitutto le argomentazioni presentate al Mediatore prima del suo progetto di raccomandazione, la sua valutazione di tali argomentazioni e il progetto di raccomandazione (A) prima di presentare le argomentazioni presentategli dopo il suo progetto di raccomandazione (B) e la sua valutazione finale (C).
A. Le argomentazioni presentate al Mediatore prima del progetto di raccomandazione, la sua valutazione e il progetto di raccomandazione
(1) Per quanto riguarda la fondatezza del divieto d'ingresso e le questioni ad esso connesse
Argomenti presentati al Mediatore
57. Il denunciante ha affermato che il divieto d'ingresso non era giustificato. In tale contesto, ha presentato le seguenti argomentazioni specifiche: i) il divieto d'ingresso non era proporzionato e non teneva conto dei suoi interessi personali (articolo 6 del codice europeo di buona condotta amministrativa); ii) la decisione in questione non era oggettiva, dato che non sono stati presi in considerazione gli elementi a suo favore (art. 9 del codice); iii) le accuse a suo carico che hanno portato alla decisione non sono state adeguatamente esaminate e iv) vi è stata un'assenza di equità e ragionevolezza (articolo 11 del codice). Secondo il denunciante, la Commissione ha violato gli articoli 6 (proporzionalità), 9 (obiettività) e 11 (equità) del codice europeo di buona condotta amministrativa. Il denunciante ha sostenuto che il divieto d'ingresso dovrebbe essere revocato, che tutte le decisioni in materia dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità e che la DG JRC dovrebbe confermargli per iscritto che non vi era motivo di non includerlo nel progetto Avogadro.
58. Nel suo parere, la Commissione ha sostenuto che la decisione in questione ha avuto origine in casi di molestie e comportamenti minacciosi da parte del denunciante nei confronti della sig.ra Y. e di altri membri del personale dell'IRMM che, come dimostrato dal materiale in suo possesso, avevano avuto luogo tra il 2001 e il 2007. Secondo la Commissione, tale materiale comprendeva copie della corrispondenza tra il denunciante e la sig.ra Y.; dichiarazioni, notifiche e corrispondenza riguardanti minacce fisiche da parte del denunciante nei confronti della sig.ra Y. e di altro personale; corrispondenza tra il denunciante e vari membri della direzione del CCR; e corrispondenza tra i vari servizi della Commissione interessati. La Commissione ha osservato che i documenti di cui sopra erano a disposizione del Mediatore se quest'ultimo desiderava consultarli. Ha aggiunto che i suoi servizi avevano preso in considerazione tutti gli elementi di prova disponibili per determinare se concedere o meno al denunciante l'accesso al sito IRMM.
59. La Commissione ha sottolineato che, a seguito dei casi di molestie perpetrati dal denunciante nei confronti della sig.ra Y. nel 2001, l'allora direttore dell'IRMM ha deciso di eliminare gradualmente il coinvolgimento del denunciante nelle attività dell'IRMM. Secondo la Commissione, il denunciante ne era ben consapevole. In tale contesto, la Commissione ha fatto riferimento a una lettera del 14 gennaio 2002, in cui il denunciante affermava che gli era stato detto che "non avrebbe ottenuto lo status di visitatore non retribuito" e che "se non fossi ricercato nell'IRMM avrei dovuto andarmene".
60. La Commissione ha sostenuto che un caso particolarmente significativo di comportamento minaccioso si era verificato nel dicembre 2007, quando il denunciante ha annunciato che intendeva partecipare alla difesa pubblica della tesi della sig.ra Y.
61. La Commissione ha spiegato che, alla luce di quanto precede, "nel gennaio 2008 l'IRMM e la gerarchia del JRC hanno adottato misure per impedire [al denunciante] di entrare nei suoi locali". Secondo la Commissione, tali decisioni erano in linea con la sua normale politica di protezione del personale.
62. La Commissione ha aggiunto che l'accesso ai suoi locali era controllato dai suoi servizi o da società di sicurezza esterne che agivano secondo le sue istruzioni. L'IRMM era un sito nucleare e quindi soggetto a condizioni di accesso ancora più rigorose rispetto ad altri siti. Terzi come il denunciante non avevano alcun diritto di accesso. Nel caso del denunciante, vi erano ampie prove del fatto che la sua presenza sul sito IRMM potesse potenzialmente suscitare preoccupazioni in merito alla sicurezza del personale IRMM; allo stesso tempo, non vi era alcun motivo valido per concedergli l'accesso. La Commissione ha sottolineato di non poter tollerare alcun tipo di molestia. Ha aggiunto che intendeva pertanto mantenere il divieto d'ingresso nei confronti del denunciante.
63. La Commissione ha sostenuto che la "seconda decisione che negava al denunciante l'accesso al sito JRC" si basava su tutto il materiale disponibile nel gennaio 2008. Ha sottolineato che la sua priorità era proteggere la sig.ra Y. e altri membri del personale dell'IRMM che erano stati oggetto di minacce da parte del denunciante. Ha inoltre sostenuto che tutti gli elementi di prova disponibili erano stati presi in considerazione e che, sulla base degli elementi di prova contenuti nel suo fascicolo, non riteneva opportuno avviare un'indagine. La Commissione ha inoltre dichiarato che le sue decisioni erano state pienamente conformi al principio di proporzionalità. I precedenti del denunciante di molestie e minacce nei confronti dei suoi ex colleghi giustificavano pienamente l'adozione di misure volte a garantire che egli non potesse continuare tale comportamento. L'istruzione di rifiutargli l'accesso al sito era stato il mezzo più appropriato per impedire che ciò accadesse.
64. La Commissione ha concluso affermando che era del parere che tutte le sue azioni fossero pienamente giustificate alla luce dei suoi obblighi nei confronti del suo personale e che non aveva intenzione di presentare scuse al denunciante.
65. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto di non aver mai molestato o minacciato la sig.ra Y. Né vi erano state minacce fisiche, né nei confronti della sig.ra Y. né di altri membri del personale dell'IRMM. Il denunciante ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcuna decisione di porre fine alla cooperazione tra lui e l'IRMM che sarebbe stata presa dal professor G. Ciò che era accaduto era che il suo contratto era scaduto, come previsto, il 15 gennaio 2002. Tuttavia, dal 2002 erano stati conclusi diversi contratti tra l'IRMM e la società del denunciante. Il denunciante ha sottolineato che, fino alla fine del 2007, aveva visitato l'IRMM in diverse occasioni ogni anno senza incontrare ostacoli. Egli ha aggiunto che la Commissione aveva citato da una lettera privata che aveva scritto senza indicare il destinatario, il tipo di documento o il suo contesto. La dichiarazione contenuta in tale lettera era stata quindi falsificata. In ogni caso, era chiaro che la lettera in questione rifletteva il suo stato d’animo all’epoca e non costituiva una descrizione della situazione oggettiva.
66. Il denunciante ha riconosciuto di aver inviato diverse lettere ed e-mail strettamente private alla sig.ra Y. Tuttavia, tale corrispondenza non era intesa a molestare o minacciare la sig.ra Y né era oggettivamente in grado di farlo. La Commissione dovrebbe distinguere chiaramente tra questioni private e questioni professionali. Il denunciante ha inoltre osservato che la Commissione non ha specificato chi fossero le altre persone che avrebbe dovuto minacciare. Egli ha aggiunto che, a sua conoscenza, nessuno dei membri dell’IRMM con cui era stato in contatto negli ultimi anni era stato consultato.
67. Per quanto riguarda le questioni relative alla tesi della sig.ra Y., il denunciante ha spiegato di aver letto un articolo pubblicato da quest'ultimo in una revisione scientifica. Dato che aveva nutrito alcuni dubbi in merito ai metodi statistici utilizzati in tale articolo, egli aveva scritto alla sig.ra Y. per consentirle di esaminare correttamente la questione prima della difesa pubblica della sua tesi. Si era anche offerto di discutere la questione per telefono o via e-mail, nel caso in cui preferisse questo a una discussione pubblica. Il denunciante ha sottolineato che le regole dell'Università di Gent stabilivano che una tesi doveva essere difesa in pubblico. La sua intenzione di presenziare in tale occasione era fondata sul diritto del pubblico di partecipare alla difesa pubblica di una tesi e non poteva quindi costituire una molestia. Il denunciante ha aggiunto che se la sig.ra Y. doveva essere protetta contro le sue critiche scientifiche quando difendeva pubblicamente la sua tesi, vietargli di entrare nei locali dell'IRMM era in ogni caso una misura del tutto inappropriata. La sig.ra Y. non era fisicamente presente nell’IRMM. Né il divieto di ingresso poteva impedirgli di inviarle ulteriori e-mail. Il denunciante ha sostenuto che il divieto d'ingresso avrebbe potuto rendere più difficile o impossibile la sua cooperazione scientifica con l'IRMM. Questo era sproporzionato.
68. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione si era affrettata ad agire senza esaminare con occhio critico le accuse mosse nei suoi confronti. A quanto pare, la Commissione non era interessata ad analizzare la situazione in modo obiettivo e neutrale o non era stata in grado di farlo. Sembrava che la Commissione si fosse basata su ipotesi e accuse unilaterali e avesse quindi agito in modo arbitrario.
69. Il denunciante si è chiesto se il divieto d'ingresso fosse stato effettivamente imposto dalla direzione del JRC. A suo avviso, si doveva presumere che tale decisione fosse stata presa dal direttore dell’IRMM.
70. Il denunciante ha ritenuto che l'argomentazione della Commissione secondo cui il divieto d'ingresso era giustificato da motivi di sicurezza fosse solo una pretesa e, in ogni caso, non fondata. All'IRMM vi è stata una chiara separazione geografica tra l'area in cui sono state manipolate le materie nucleari e l'area in cui si trovava l'amministrazione e in cui si sono svolte riunioni e conferenze. L'ingresso nella zona "controllata" era soggetto a un permesso speciale.
71. Il denunciante ha inoltre sostenuto che dovrebbero essere applicati standard particolarmente elevati per quanto riguarda il modo in cui il direttore di un'istituzione scientifica pubblica ha trattato gli scienziati critici. L'equità, il rispetto e la trasparenza dovrebbero essere la legge suprema in questo contesto. Tali requisiti non erano stati affatto rispettati nel caso di specie.
72. Secondo il denunciante, la Commissione ha snaturato i fatti facendo riferimento a un "secondo" divieto d'ingresso. Non era a conoscenza di alcun divieto d'ingresso precedente.
73. Il denunciante ha sottolineato di non aver rivendicato il diritto di accesso ai locali dell'IRMM. Sottolinea che, anche se il divieto d'ingresso fosse revocato, rimarrebbe soggetto ai consueti controlli all'ingresso. Il denunciante ha inoltre chiarito che sarebbe stato in grado di partecipare all'IRMM solo se fosse stato invitato da uno degli scienziati dell'IRMM e se il capo unità di quest'ultimo avesse approvato tale invito.
74. Dopo aver esaminato il parere della Commissione e le osservazioni del denunciante, il Mediatore ha deciso che era necessario esaminare il fascicolo della Commissione.
75. In tale occasione, i rappresentanti del Mediatore hanno chiesto in che modo la decisione di impedire al denunciante di entrare nei locali dell'IRMM potesse proteggere la sig.ra Y., che non lavorava più in tali locali. I rappresentanti della Commissione hanno risposto che il denunciante aveva anche espresso minacce ad altri membri del personale (e in particolare a una persona), che lavoravano ancora presso l'IRMM e necessitavano di protezione. Hanno inoltre spiegato che la Commissione ha seguito una "politica di tolleranza zero" in caso di molestie e che la misura per impedire al denunciante di avere accesso ai locali dell'IRMM era stata adottata alla luce di ciò. I rappresentanti della Commissione hanno aggiunto che la misura era anche di natura precauzionale, dato che la corrispondenza del denunciante del 2007 dimostrava che il caso non poteva essere considerato dormiente.
76. Nelle sue osservazioni sulla relazione relativa a tale ispezione, il denunciante ha sottolineato che la Commissione si era manifestamente basata sui documenti che le erano stati forniti dalla sig.ra Y. La Commissione non aveva mai esaminato se le accuse che la sig.ra Y. sembrava aver formulato fossero fondate. Il denunciante ha sottolineato che non era corretto affermare di aver minacciato membri del personale dell'IRMM che vi lavoravano ancora.
77. Dopo aver esaminato tali osservazioni, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di fornirgli ulteriori informazioni sul caso in esame. Il Mediatore ha sottolineato che sembrerebbe ovvio che il divieto d'ingresso non possa essere giustificato dalla necessità (percepita o reale) di proteggere la sig.ra Y., che non lavorava più presso l'IRMM. Nel suo parere e in occasione dell'ispezione, la Commissione ha fatto riferimento ad altri membri del personale che dovevano essere protetti e contro i quali il denunciante avrebbe fatto minacce. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di specificare i) chi fossero questi membri del personale, ii) quali minacce il denunciante avrebbe fatto, iii) quando sono state fatte le presunte minacce e iv) in che modo tali presunte minacce potessero giustificare la decisione pertinente alla luce del fatto che il denunciante sembrava essere tornato all'IRMM, in qualità di esperto esterno, in diverse occasioni dal 2002.
78. Nella sua risposta, la Commissione ha spiegato che le informazioni di cui ai punti i) e ii) della richiesta del Mediatore dovevano essere considerate riservate al fine di proteggere i membri del personale interessati da ulteriori minacce e potenziali azioni dannose da parte del denunciante. Per quanto riguarda il punto iii), le minacce pertinenti erano state formulate nel 2001. Per quanto riguarda il punto iv), la Commissione ha ritenuto che l'incidente verificatosi nel dicembre 2007 fosse particolarmente grave, tanto più che la difesa di una tesi era il culmine di diversi anni di lavoro e un passo vitale per un'ulteriore carriera nella ricerca. La Commissione ha sostenuto di essere proprietaria dei risultati in questione, in quanto ottenuti da un beneficiario di sovvenzioni che era stato da essa pagato. Essa ha quindi ritenuto di avere un interesse istituzionale e un dovere di tutela di tali risultati.
79. Secondo la Commissione, tale incidente ha dimostrato che il denunciante non aveva modificato il comportamento che aveva indotto l'allora direttore dell'IRMM a eliminare gradualmente il suo coinvolgimento nelle attività dell'IRMM nel 2001. La decisione presa nel gennaio 2008 di impedire al denunciante di entrare nei locali dell'IRMM è stata presa in risposta a questo incidente e ad "altri eventi".
80. Nella sua risposta, la Commissione ha inoltre ribadito che non esisteva alcun diritto di accesso ai locali della Commissione e che qualsiasi domanda di accesso era in ogni caso esaminata per stabilire se esistesse un interesse qualificato che giustificasse l’accesso. La Commissione non ha ritenuto che il denunciante avesse un interesse giustificato a tale accesso. La misura adottata dal direttore dell'IRMM era di ordine generale e non incideva su alcun diritto determinato o interesse qualificato del denunciante. Si basava sui principi di base della sicurezza protettiva: era di carattere precauzionale, giustificato e pragmatico.
81. La Commissione ha inoltre sostenuto che il suo approccio era stato reso necessario dall'obbligo di cui all'articolo 24 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (lo "statuto"), secondo il quale le istituzioni dovevano assistere il loro personale, in particolare in caso di molestie. In tale contesto, la Commissione ha fatto riferimento alla sua decisione del 26 aprile 2006 sulla politica della Commissione europea relativa alla tutela della dignità della persona e alla prevenzione delle molestie psicologiche e sessuali [2] (la "decisione del 26 aprile 2006"). Secondo la Commissione, il divieto d’ingresso in questione era espressione della sua discrezionalità nell’adottare le misure appropriate per proteggere il suo personale. La Commissione ha inoltre fatto riferimento al dovere imperativo di proteggere il proprio personale e alla necessità di mantenere la sicurezza del sito.
82. Per quanto riguarda la richiesta del denunciante di confermargli per iscritto che non vi era motivo di non includerlo nel progetto Avogadro, la Commissione ha sostenuto che la decisione con cui ha collaborato era una decisione di gestione che rientrava nel suo pieno potere discrezionale. Non vi era alcun diritto assoluto dei terzi di "cooperare" con la Commissione. In tale contesto, la Commissione ha fatto riferimento al contenuto della sua lettera del 4 settembre 2008.
83. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia. Egli ha osservato che la Commissione si è basata sulle accuse mosse nei suoi confronti come se si trattasse di fatti accertati. Tuttavia, finora non vi era stata alcuna procedura adeguata per valutare la veridicità di tali accuse, che a suo avviso erano infondate. Il denunciante ha inoltre sostenuto che non era corretto considerare i doveri della Commissione nei confronti del suo personale più importanti del rispetto dei diritti dei cittadini. Ha inoltre fatto riferimento alla cooperazione scientifica tra lui e l'IRMM e ai servizi che la sua società ha fornito a quest'ultima. In tale contesto, l'opinione della Commissione secondo cui egli non aveva un interesse giustificato a ottenere l'accesso all'IRMM era incomprensibile. Per quanto riguarda lo statuto dei funzionari, il denunciante ha ritenuto che non fossero applicabili nel suo caso. Neppure la decisione 26 aprile 2006 era applicabile, in quanto egli non faceva parte del personale della Commissione. In ogni caso, la Commissione non aveva tentato di applicare i principi e le norme stabiliti nella presente decisione. In tale contesto, il denunciante ha osservato che il punto 6.1 della decisione del 26 aprile 2006 stabiliva che "la presunzione di innocenza è pienamente garantita ai presunti molestatori".
84. Il denunciante ha sostenuto che, in Belgio, la difesa pubblica di una tesi era un requisito sostanziale volto a garantire la qualità dei titoli assegnati. Cercando di farlo astenere dal partecipare alla difesa pubblica della tesi della sig.ra Y., anche se era un esperto riconosciuto nel settore pertinente, la Commissione aveva ostacolato le competenze dell'Università di Gent. La Commissione non era proprietaria dei risultati della ricerca della sig.ra Y. In ogni caso, egli non aveva mai minacciato il lavoro della sig.ra Y. e i risultati a cui esso aveva condotto.
85. Il denunciante ha osservato che la Commissione aveva nuovamente fatto riferimento ad "altri eventi", senza specificare quali fossero. Ha insistito sul fatto che la Commissione dovrebbe astenersi dal fare tali dichiarazioni o fornire dettagli specifici a loro sostegno.
Valutazione del Mediatore che ha portato a un progetto di raccomandazione
86. La Commissione ha chiarito che non avrebbe accettato e non avrebbe potuto accettare alcuna forma di molestia nei confronti dei membri del suo personale. Il Mediatore ha applaudito con tutto il cuore questa politica di "tolleranza zero".
87. L’art. 24, n. 1, dello Statuto dispone quanto segue: "Le Comunità assistono ogni funzionario, in particolare nei procedimenti contro chiunque perpetri minacce, insulti o diffamazioni, o qualsiasi attacco alla persona o ai beni ai quali egli o un membro della sua famiglia è sottoposto a causa della sua posizione o dei suoi doveri." Dalla giurisprudenza dei giudici dell'Unione risulta che, in ragione del dovere di assistenza, l'amministrazione deve, di fronte a un incidente incompatibile con il buon ordine e la tranquillità del servizio, intervenire con tutto il vigore necessario e rispondere con la rapidità e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso di specie al fine di accertare i fatti e, di conseguenza, prendere le misure appropriate con piena cognizione di causa [3].
88. È vero che il denunciante non era un funzionario e quindi non era soggetto allo Statuto. Tuttavia, come dimostra la formulazione dell'articolo 24, le istituzioni, gli organi, le agenzie e gli uffici dell'UE hanno il dovere di assistere il loro personale non solo nei casi di molestie da parte di colleghi, ma anche quando le molestie sono perpetrate da terzi, a condizione che ciò avvenga "a motivo della posizione o delle funzioni [del funzionario]".
89. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe distinguere chiaramente tra questioni private e questioni professionali e che le lettere e le e-mail da lui indirizzate alla sig.ra Y. erano di natura strettamente privata. Il Mediatore ha convenuto che, in linea di principio, la Commissione non aveva il mandato di intervenire in questioni private riguardanti un membro del suo personale e un terzo. Egli ha inoltre ritenuto, tuttavia, che, nel caso in cui un membro del suo personale fosse stato molestato da un terzo, la Commissione fosse legittimata ad adottare le misure del caso per quanto riguarda la propria sfera di competenza. La Commissione era chiaramente competente a decidere a chi doveva essere consentito l'accesso ai suoi locali. Appare quindi logico supporre che la Commissione debba avere il diritto di limitare o impedire l’accesso ai suoi locali da parte di terzi che hanno molestato membri del suo personale, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare che si verifichino ulteriori casi di molestie.
90. Occorre tuttavia rilevare, sin dall’inizio, che l’amministrazione ha anche determinati obblighi da rispettare se si richiama la sua attenzione su un potenziale caso di molestie. In tal caso, l'amministrazione, come dimostra la summenzionata giurisprudenza dei giudici dell'Unione, ha l'obbligo di accertare i fatti e quindi di adottare le misure appropriate con piena cognizione di causa. Nelle sue osservazioni, la Commissione ha fatto riferimento alla sua decisione del 26 aprile 2006 in tale contesto. Sebbene il denunciante abbia correttamente osservato che questo testo riguarda casi di molestie da parte di membri del personale della Commissione e non era quindi applicabile nel suo caso, il Mediatore ha ritenuto che esso fornisca orientamenti utili per quanto riguarda l'esame che l'amministrazione deve effettuare, indipendentemente dal fatto che il presunto molestatore sia o meno un membro del personale della Commissione. In particolare, come prevede il punto 6.1 di detta decisione, la presunzione di innocenza deve essere rispettata.
91. Il Mediatore ha ritenuto pertanto di dover esaminare se, nel caso di specie, la Commissione avesse accertato tutti i fatti pertinenti e se il suo intervento fosse appropriato.
92. Prima di iniziare il suo esame, il Mediatore ha ritenuto utile chiarire una serie di questioni preliminari. Sebbene alcune di queste questioni fossero collegate agli aspetti procedurali discussi di seguito, tali questioni dovevano essere affrontate già in questa sede in quanto riguardavano la sostanza della decisione adottata dalla Commissione.
93. In primo luogo, il Mediatore ha osservato che il divieto d'ingresso da esaminare in questa sede non sembrava essere stato stabilito in un documento appropriato al momento della sua adozione. Ciò aveva indotto il denunciante a speculare su chi fosse l'autore di tale decisione. Nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, la Commissione ha fatto riferimento alla "decisione adottata nel 2008 dal direttore dell'IRMM di non consentire al denunciante di accedere ai locali dell'IRMM". Il Mediatore ha ritenuto che ciò chiarisse la situazione.
94. In secondo luogo, il denunciante aveva formulato una serie di osservazioni riguardanti il comportamento del direttore dell'IRMM. Va ricordato che il Mediatore ha il dovere di esaminare eventuali casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. Le sue indagini si rivolgono pertanto a tali istituzioni, organi, agenzie e uffici, e non a singoli funzionari interessati. Tuttavia, il modo in cui i funzionari si comportano nella loro qualità di funzionari dell'UE fa ovviamente parte delle attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione che il Mediatore deve esaminare in merito alla loro conformità ai principi di buona amministrazione.
95. In terzo luogo, è sembrato utile chiarire il contenuto e la natura della decisione in questione prima di esaminarne il merito e le modalità di adozione. Nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, la Commissione ha affermato che il denunciante non aveva alcun diritto di accesso ai locali dell'IRMM e che non aveva nemmeno un interesse qualificato che giustificasse l'accesso. Ha inoltre sostenuto che la decisione in questione era di "ordine generale" e costituiva l'espressione del suo potere discrezionale. Tali dichiarazioni potrebbero essere interpretate nel senso che suggeriscono che la Commissione ha ritenuto di essere del tutto libera di decidere a chi dare accesso ai suoi locali e che non era necessaria alcuna giustificazione se intendeva imporre un divieto d'ingresso. Il Mediatore si è detto fiducioso che questo non fosse il parere che la Commissione intendeva presentare. A suo avviso, era ovvio che tale divieto d'ingresso può essere adottato solo se vi è una buona ragione per farlo. Ciò sarebbe tanto più vero se la Commissione decidesse di vietare ad uno scienziato l'accesso ad un istituto di ricerca con il quale aveva già collaborato in passato.
96. Il Mediatore ha osservato che il denunciante ha riconosciuto di non avere alcun diritto di accesso ai locali dell'IRMM, ma che qualsiasi visita in loco avrebbe avuto luogo sulla base di un invito dell'IRMM. La questione se il denunciante avesse o meno un interesse giustificato ad ottenere l'accesso dovrebbe pertanto essere decisa caso per caso. Il denunciante ha inoltre osservato che, se il divieto d'ingresso fosse revocato, egli rimarrebbe ovviamente soggetto ai consueti controlli all'ingresso. La questione da esaminare in questa sede era quindi se la Commissione avesse il diritto di impedire al denunciante di entrare nei locali dell'IRMM in qualsiasi circostanza, vale a dire anche in situazioni in cui una visita sarebbe stata utile a fini scientifici.
97. Sostenendo che il denunciante non aveva alcun interesse qualificato che giustificasse l'accesso, la Commissione avrebbe potuto anche voler suggerire che il denunciante non fosse stato influenzato negativamente dalla sua decisione. Il riferimento della Commissione alla natura "generale" del divieto d'ingresso potrebbe andare nella stessa direzione. Il Mediatore non sarebbe stato in grado di accettare tali argomentazioni. Il divieto d'ingresso da esaminare in questa sede era una decisione individuale che riguardava direttamente e individualmente il denunciante. Tale decisione era chiaramente in grado di incidere negativamente sul denunciante. Anche se la Commissione ha sottolineato di non opporsi ai contatti professionali tra l'IRMM e il denunciante che hanno avuto luogo senza coinvolgere la presenza fisica del denunciante presso l'IRMM, sembrava certo che il divieto d'ingresso fosse in grado di incidere sull'attività del denunciante come scienziato. Inoltre, una siffatta decisione era destinata ad incidere sulla reputazione professionale di una siffatta persona.
98. In quarto luogo, il Mediatore ha ritenuto che il denunciante avesse ragione quando ha contestato il riferimento della Commissione al divieto d'ingresso adottato nel 2008 come "seconda" decisione in tal senso. La formulazione utilizzata dalla Commissione e il contesto in cui è stata impiegata hanno dato l’impressione che nel 2001 fosse stato imposto un primo divieto d’ingresso. Nel suo parere, tuttavia, la Commissione stessa ha osservato che, nel 2001, l'allora direttore dell'IRMM aveva deciso di eliminare gradualmente il coinvolgimento del denunciante nelle attività dell'IRMM. Questo chiaramente non era lo stesso di un divieto d'ingresso. In tale contesto, il denunciante ha fatto riferimento a una lettera da lui indirizzata all'allora direttore dell'IRMM il 18 dicembre 2001. In base a tale lettera, il professor G. aveva osservato di non ravvisare alcun motivo per opporsi a ulteriori contatti professionali tra l'IRMM e il denunciante e la sua società. La Commissione non ha contestato tale affermazione. Il denunciante ha inoltre costantemente sostenuto di aver successivamente, e fino al 2007, visitato l'IRMM in diverse occasioni ogni anno senza incontrare ostacoli. Ancora una volta, la Commissione non ha contestato tale affermazione. Il Mediatore ha pertanto concluso che la Commissione non aveva stabilito che il divieto d'ingresso adottato nel 2008 faceva seguito a un precedente divieto d'ingresso.
99. In quinto luogo, il denunciante ha formulato una serie di osservazioni in merito alla richiesta rivoltagli dalla sig.ra R. il 20 dicembre 2007 di interrompere e desistere da qualsiasi ulteriore corrispondenza con la sig.ra Y. È sembrato utile sottolineare che tale richiesta non rientrava nella presente indagine. In tali circostanze, il Mediatore ha ritenuto di non dover trattare questo aspetto del caso nella presente indagine.
100. In sesto luogo, egli avrebbe dovuto tener conto del fatto che la Commissione aveva fornito soltanto spiegazioni abbastanza generiche sul motivo per cui riteneva che la sua decisione fosse giustificata. Ciò valeva in particolare per quanto riguarda le molestie che il denunciante avrebbe subito nel 2001 e le minacce che avrebbe fatto in quel momento. La Commissione ha invece fatto riferimento ai documenti contenuti nel suo fascicolo e ha invitato il Mediatore a ispezionare tali documenti. Il Mediatore si è avvalso di tale offerta. In tale occasione, i rappresentanti della Commissione hanno chiarito che i documenti del suo fascicolo dovevano essere considerati riservati. L'articolo 4, paragrafo 2, dello statuto del mediatore stabilisce che "il mediatore non può divulgare il contenuto di tali documenti". Tale limitazione ha dovuto essere presa in considerazione nell'esame successivo.
101. Per giustificare il divieto d'ingresso imposto al denunciante, la Commissione ha addotto una serie di argomentazioni. Il Mediatore ha ritenuto che tali argomentazioni potessero essere raggruppate nelle seguenti rubriche: i) considerazioni di sicurezza legate alla natura dell'IRMM come sito nucleare; ii) il presunto comportamento del denunciante nei confronti della sig.ra Y. nel 2001; iii) il comportamento del denunciante nei confronti della sig.ra Y. nel dicembre 2007; iv) il presunto comportamento del denunciante nei confronti di altri membri del personale dell'IRMM nel 2001; v) alcuni "altri eventi"; e vi) varie considerazioni di carattere più generale.
102. Per quanto riguarda i) la presunta giustificazione legata alla natura dell'IRMM come sito nucleare, il Mediatore ha osservato che la Commissione si era limitata a un riferimento generale alla necessità di mantenere la sicurezza del sito. In assenza di dettagli a sostegno della tesi secondo cui l'ammissione del denunciante potrebbe causare pericoli al sito in quanto tale, il Mediatore ha ritenuto che l'argomentazione pertinente non fosse chiaramente convincente.
103. Per quanto riguarda ii) le presunte molestie nei confronti della sig.ra Y. nel 2001 e le minacce nei suoi confronti che il denunciante avrebbe fatto all'epoca, il Mediatore ha ritenuto di poter essere breve nel contesto attuale. Come sottolineato dal denunciante, senza essere contraddetta dalla Commissione, la sig.ra Y. aveva lasciato l'IRMM nel 2002 per lavorare presso il sito del JRC di Ispra. Nonostante un'esplicita domanda formulata in tal senso in occasione dell'ispezione, la Commissione non è stata in grado di spiegare perché nel 2008 fosse necessario vietare al denunciante l'accesso ai locali dell'IRM a Geel (Belgio) al fine di proteggere un funzionario che lavorava a Ispra (Italia) dal 2002.
104. La stessa conclusione è stata applicata (iii) per quanto riguarda l'argomentazione della Commissione secondo cui il divieto d'ingresso era giustificato alla luce del comportamento del denunciante nei confronti della sig.ra Y. nel dicembre 2007. Come correttamente osservato dal denunciante, se la sig.ra Y. doveva essere protetta contro le sue critiche scientifiche quando difendeva pubblicamente la sua tesi di Gent, vietargli di entrare nei locali dell’IRMM di Geel era chiaramente inefficace. Il denunciante aveva inoltre ragione nel sottolineare che il divieto d'ingresso non poteva impedirgli di inviare ulteriori e-mail alla sig.ra Y..
105. Data l'importanza delle accuse mosse nei confronti del denunciante, il Mediatore ha tuttavia ritenuto opportuno esaminare più da vicino il modo in cui la Commissione ha valutato il comportamento pertinente del denunciante.
106. Dopo aver esaminato i documenti contenuti nel fascicolo della Commissione, il Mediatore ha compreso il motivo per cui la sig.ra Y. avrebbe potuto ritenere che le e-mail a lei indirizzate in relazione alla difesa pubblica della sua tesi costituissero molestie. Tuttavia, ha anche osservato che il denunciante aveva costantemente sostenuto che, essendo un membro del pubblico e un esperto nel settore pertinente, aveva il diritto di partecipare alla difesa pubblica della tesi della sig.ra Y.. Il Mediatore era pienamente consapevole del fatto che le e-mail inviate dal denunciante nel dicembre 2007 dovevano essere considerate alla luce degli eventi verificatisi nel 2001. Egli ha inoltre ammesso la possibilità che un atto perfettamente legale in quanto tale possa tuttavia, a seconda del contesto in cui si svolge, essere considerato una molestia. Infine, egli ritiene che il riferimento della Commissione all'importanza dell'evento rilevante per la sig.ra Y. sia perfettamente pertinente. Tuttavia, decidere quali azioni la Commissione debba intraprendere per proteggere un membro del suo personale dalle molestie (presunte o effettive) richiede, come già accennato in precedenza, che tutti i fatti pertinenti siano accertati e presi in considerazione prima di agire. Sembrerebbe ovvio che ciò comprenda un attento esame delle eventuali spiegazioni fornite dall’interessato. Il Mediatore ha tuttavia osservato che la Commissione si era finora astenuta persino dall'affrontare l'argomentazione avanzata dal denunciante, sebbene quest'ultimo l'avesse già sollevata nella sua corrispondenza con la sig.ra R. tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008.
107. Nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, la Commissione ha sostenuto di essere proprietaria dei risultati della ricerca della sig.ra Y. e di avere pertanto un interesse istituzionale e il dovere di proteggere tali risultati. Il Mediatore ha ritenuto che non fosse necessario esaminare se la rivendicazione di proprietà della Commissione fosse fondata. Va osservato che la denunciante aveva informato la sig.ra Y. che riteneva che il suo lavoro contenesse alcuni errori e che, se non era pronta a discutere la questione con lui su base personale, intendeva rivolgerle domande in tal senso a difesa pubblica della sua tesi. Il Mediatore non era ovviamente in grado di stabilire se le obiezioni sollevate dal denunciante fossero giustificate da un punto di vista scientifico. Tuttavia, in caso contrario, era difficile capire perché la Commissione dovesse intervenire per proteggere i risultati delle ricerche della sig.ra Y. da tali obiezioni. Se, invece, le obiezioni erano giustificate, era difficile capire perché la Commissione avesse un «dovere» di proteggere i risultati della sig.ra Y. In effetti, il Mediatore si sarebbe aspettato che un'istituzione scientifica come l'IRMM avrebbe, al contrario, accolto con favore tali correzioni, in particolare se possedeva i risultati della ricerca pertinente.
108. Per quanto riguarda iv) il presunto comportamento del denunciante nei confronti di altri membri del personale dell'IRMM nel 2001, dall'esame del fascicolo della Commissione è emerso che vi era una sola persona, vale a dire il sig. X., alla quale si sarebbero potute riferire le osservazioni formulate dalla Commissione al riguardo. Sembrerebbe che la sig.ra Y. si fosse rivolta al sig. X. nel 2001, che quest’ultimo avesse poi affrontato il denunciante e che di conseguenza fosse sorta una controversia tra queste due persone. Era dubbio che, sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione, il comportamento del denunciante nei confronti del sig. X. nel 2001 potesse essere considerato minaccioso. Tuttavia, anche supponendo che il denunciante abbia minacciato il sig. X. nel 2001, si è dovuto tener conto della dichiarazione del denunciante di aver visitato l'IRMM in varie occasioni da allora senza mai incontrare problemi. Come già accennato in precedenza, la Commissione non ha contestato tale affermazione. Dal fascicolo risulta che non si sono verificate controversie tra il denunciante e il sig. X. dopo il 2001. Il Mediatore non era quindi in grado di comprendere in che modo il divieto d'ingresso adottato nel 2008 potesse essere giustificato dalla necessità di proteggere il sig. X. o qualsiasi altro funzionario o dipendente dell'IRMM.
109. Nella sua richiesta di ulteriori informazioni, il Mediatore ha posto un quesito preciso in tal senso alla Commissione. Osserva tuttavia che la Commissione si è astenuta dal fornire una risposta chiara su questo punto centrale. Al contrario, la Commissione si è limitata a sostenere che il comportamento del denunciante nei confronti della sig.ra Y. nel 2007 dimostrava che egli non aveva cambiato il suo comportamento precedente. Il Mediatore presumeva che tale dichiarazione fosse intesa a suggerire che, poiché, secondo la Commissione, il denunciante aveva fatto minacce contro il sig. X. nel 2001, egli avrebbe potuto fare ulteriori minacce contro tale persona nel 2008. Al Mediatore è apparso chiaro che una misura così drastica come un divieto d'ingresso non poteva essere basata su ipotetiche speculazioni che non tenevano assolutamente conto del fatto che le visite del denunciante all'IRMM tra il 2002 e il 2007 non sembravano aver causato alcun problema. Inoltre, se l'intenzione della Commissione fosse stata quella di proteggere il signor X. ci si sarebbe aspettati che ascoltasse il parere di quest'ultimo. Tuttavia, i risultati dell'esame del fascicolo della Commissione non lasciavano intendere che il sig. X. fosse stato consultato.
110. Per quanto riguarda v) alcuni "altri eventi", ai quali la Commissione ha fatto riferimento nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, si è dovuto osservare che non era stata fornita alcuna indicazione su quali potessero essere stati tali eventi. Se si fossero verificati eventi di questo tipo, ci si poteva aspettare che fossero documentati nel fascicolo della Commissione. Tuttavia, i rappresentanti del Mediatore non hanno trovato alcuna prova relativa a tali "altri eventi" al momento dell'ispezione del fascicolo. Né hanno trovato alcun elemento che dimostrasse che un esame adeguato di tali eventi fosse stato effettuato prima dell’adozione del divieto d’ingresso. Il Mediatore ha ritenuto che il divieto d'ingresso non potesse quindi essere giustificato con riferimento a questi "altri eventi". Egli ha inoltre ritenuto che accusare una persona di molestie sulla base di eventi non specificati fosse incompatibile con la presunzione di innocenza che la Commissione è tenuta a rispettare.
111. Per quanto riguarda infine vi) le varie considerazioni di carattere più generale che erano state avanzate, il Mediatore ha osservato che la Commissione ha sostenuto che la presenza del denunciante nei locali dell'IRM poteva potenzialmente creare preoccupazioni circa la sicurezza del personale dell'IRM e che la sua misura aveva carattere precauzionale. Il Mediatore ha pienamente compreso che possono e devono essere adottate misure preventive per evitare che si verifichino casi di molestie. Egli ha tuttavia ritenuto che tali misure debbano basarsi su elementi di fatto che facciano presumere in modo ragionevolmente certo che tali molestie si verificherebbero altrimenti. Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non fosse stata in grado di dimostrare l'esistenza di alcuna probabilità che il denunciante avrebbe molestato il personale che lavorava presso l'IRMM al momento dell'adozione del divieto d'ingresso nel 2008. In assenza di tali prove, il divieto d'ingresso era chiaramente sproporzionato.
112. Il Mediatore ha ritenuto opportuno ricordare che, in ogni caso, era necessaria un'adeguata valutazione dei fatti prima di intraprendere un'azione nei casi in cui una persona è accusata di molestie. Concorda con il denunciante sul fatto che tale requisito è particolarmente importante nel caso di un'istituzione scientifica come l'IRMM. Il Mediatore si è rammaricato di affermare che tutti gli elementi di prova in suo possesso indicavano la conclusione che tale valutazione obiettiva e neutra, che avrebbe tenuto debitamente conto anche degli interessi del denunciante, non aveva avuto luogo nel caso di specie. In tali circostanze, anche il comportamento della Commissione doveva essere considerato iniquo nei confronti del denunciante.
113. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non abbia dimostrato che il divieto d'ingresso da essa adottato nel 2008 nei confronti del denunciante fosse giustificato, proporzionato ed equo. L'affermazione del denunciante secondo cui dovrebbe essere revocata era pertanto fondata.
114. Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui la Commissione avrebbe dovuto confermargli per iscritto che non vi era motivo di non includerlo nel progetto Avogadro, il Mediatore ha osservato che la Commissione era effettivamente libera di decidere con chi desiderava cooperare su un determinato progetto. Se l'affermazione del denunciante dovesse essere interpretata nel senso che chiede alla Commissione di accettarlo come collaboratore di detto progetto, essa avrebbe quindi dovuto essere respinta. Tuttavia, il Mediatore ha ritenuto che ciò che il denunciante desiderava che la Commissione riconoscesse fosse che le accuse di molestie mosse nei suoi confronti non ostacolavano la sua possibile partecipazione al progetto Avogadro. Da questo punto di vista, il Mediatore ha ritenuto che le sue conclusioni sul divieto d'ingresso fornissero già i chiarimenti necessari. Non sono state quindi necessarie ulteriori indagini per quanto riguarda l'argomentazione relativa al progetto Avogadro.
(2) Per quanto riguarda la procedura applicata dalla Commissione in relazione al divieto d'ingresso
Argomenti presentati al Mediatore
115. Il denunciante ha sostenuto che la procedura seguita dalla Commissione non era corretta. Più specificamente, ha sostenuto i) di non essere stato informato della decisione al momento della sua adozione, ii) di non essere stato informato dei motivi su cui si basava la decisione, iii) di non aver avuto la possibilità di commentare le accuse a suo carico prima dell’adozione della decisione e iv) che il direttore dell’IRMM non ha gestito correttamente la sua corrispondenza in materia. Secondo il denunciante, la Commissione aveva violato gli articoli 14 (avviso di ricevimento), 16 (diritto di essere sentiti), 18 (obbligo di motivazione), 19 (indicazione delle possibilità di ricorso), 20 (notifica della decisione) e 22 (gestione delle richieste di informazioni) del codice europeo di buona condotta amministrativa. Il denunciante ha sostenuto i) di dover essere informato dettagliatamente delle accuse mosse nei suoi confronti, nonché di tutti i documenti giustificativi e le informazioni, ii) di dover avere la possibilità di commentare tali accuse, iii) che, qualora non fosse possibile chiarire la questione sulla base delle sue osservazioni, dovrebbe essere avviata un'indagine adeguata e iv) che, nel caso in cui le accuse a suo carico si rivelassero infondate, il direttore dell'IRMM dovrebbe scusarsi per iscritto con lui.
116. Nel suo parere, la Commissione ha sostenuto che, tenuto conto del comportamento molesto e minaccioso del denunciante, non era consigliabile informarlo al momento della decisione, né dei motivi della stessa, in quanto ciò avrebbe potuto provocare una reazione da parte sua che avrebbe potuto avere conseguenze spiacevoli per i membri del personale. Essa ha inoltre sostenuto di non essere tenuta a «giustificare in modo sostanziale» i motivi per i quali nega l'accesso ai suoi locali a terzi, in particolare nei casi in cui vi sia motivo di ritenere che il personale della Commissione sia a rischio di molestie o minacce da parte di tale persona. Tuttavia, nella sua lettera del 4 settembre 2008, il direttore dell'IRMM ha informato il denunciante che "la sua presenza fisica nei locali dell'IRM ha causato problemi in passato e che i contatti professionali dovrebbero essere proseguiti al di fuori dei locali dell'IRM con altri mezzi". Il denunciante aveva avuto tutte le possibilità di presentare osservazioni al riguardo e lo aveva fatto in numerose lettere, e-mail e telefonate al CCR. La Commissione ha affermato di non aver "accusato" il denunciante.
117. La Commissione ha inoltre sostenuto che l'affermazione secondo cui la corrispondenza del denunciante non era stata trattata in conformità del codice europeo di buona condotta amministrativa non era corroborata dai fatti. Essa ha sostenuto che le disposizioni di tale codice si riflettevano anche nel codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti con il pubblico [4] (il "codice della Commissione"), che aveva seguito. Tra aprile e giugno 2008 il denunciante aveva inviato cinque e-mail al direttore dell'IRMM, alle quali non era stata data risposta. Tuttavia, tutte le lettere del denunciante al direttore dell'IRMM hanno ricevuto risposta. Il direttore dell'IRMM si è rammaricato di non aver risposto alle e-mail. Tuttavia, ciò non ha avuto alcuna conseguenza, dato che la sostanza di queste e-mail era esattamente la stessa di quella delle lettere. L'unico errore era stato quello di non menzionare nelle lettere che esse dovevano essere considerate anche come risposta alle e-mail parallele. Tuttavia, ciò avrebbe dovuto essere ovvio per il denunciante in ogni caso.
118. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua affermazione. Egli ha sottolineato che solo nel suo parere sulla presente denuncia la Commissione lo aveva informato in primo luogo del fatto che il divieto d'ingresso si basava su accuse di molestie e minacce. Il denunciante ha sostenuto che un avviso di ricevimento dovrebbe essere inviato entro due settimane dal ricevimento di una lettera e che tale regola si applica anche alle e-mail.
119. Dopo aver esaminato tali osservazioni, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di fornirgli ulteriori informazioni sul caso in esame. Sottolinea che il diritto di essere ascoltato prima dell'adozione di decisioni che arrecano pregiudizio è uno dei concetti fondamentali insiti nel diritto dell'UE (cfr. articolo 16 del codice europeo di buona condotta amministrativa). L'articolo 20 del codice prevede che le decisioni che ledono i diritti o gli interessi di singole persone siano loro comunicate per iscritto, non appena adottate. L'articolo 18 del codice stabilisce che tali decisioni sono motivate indicando chiaramente i fatti pertinenti e la base giuridica della decisione. A prima vista, nessuna di queste norme sembrava essere stata rispettata nel caso di specie. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di spiegare perché riteneva che il suo comportamento non costituisse tuttavia un caso di cattiva amministrazione. Per quanto riguarda il modo in cui sono state trattate le e-mail o le lettere del denunciante al direttore dell'IRMM, il Mediatore ha osservato che, a suo parere, la Commissione si era limitata a dichiarare di aver agito correttamente e conformemente al proprio codice. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di specificare in dettaglio i motivi per cui ritiene che il suo comportamento sia conforme ai principi di buona amministrazione.
120. Nella sua risposta, la Commissione ha sostanzialmente fatto riferimento al suo parere.
121. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato che la Commissione non aveva risposto alle domande del Mediatore.
Valutazione del Mediatore che ha portato a un progetto di raccomandazione
122. Il Mediatore si è rammaricato del fatto che la Commissione si sia astenuta dall'affrontare la sostanza delle domande che gli aveva rivolto e abbia invece rinviato al suo parere. Secondo il Mediatore, la Commissione aveva quindi perso l'opportunità di riconsiderare il suo approccio e di dimostrare di essere pronta a rispondere alle argomentazioni presentate dal denunciante.
123. Il Mediatore ha osservato che al denunciante non è stata data la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione del divieto d'ingresso. Ciò costituiva una flagrante violazione del diritto di essere ascoltati e quindi dell'articolo 16 del codice europeo di buona condotta amministrativa. Il fatto che il denunciante sia stato in grado di formulare osservazioni dopo che la Commissione, nella sua lettera del 4 settembre 2008, aveva implicitamente confermato che tale divieto esisteva non poteva porre rimedio a tale difetto.
124. La Commissione non ha negato che il denunciante non fosse stato informato del divieto d'ingresso al momento della sua adozione, in violazione dell'articolo 20 del codice europeo di buona condotta amministrativa. Per giustificare tale omissione, ha affermato di non ritenere opportuno informare il denunciante, in quanto ciò avrebbe potuto provocare una reazione da parte sua che avrebbe potuto avere conseguenze spiacevoli per i membri del personale. Il Mediatore non ha potuto accettare tale spiegazione. Va osservato che il denunciante lavorava negli Stati Uniti all'epoca dei fatti. Inoltre, gli è stato impedito di accedere ai locali dell’IRMM a causa del divieto d’ingresso stesso che la Commissione aveva deciso di non portare alla sua attenzione. Era quindi difficile capire come qualsiasi reazione del denunciante avrebbe potuto avere "conseguenze spiacevoli" per i membri del suo personale. Il Mediatore ha osservato che in questo contesto la Commissione ha fatto riferimento ai "record di molestie e comportamenti minacciosi del denunciante". Era quindi possibile che la Commissione temesse la possibilità che, se avesse informato il denunciante del divieto d'ingresso che aveva adottato, avrebbe potuto rivolgersi nuovamente alla sig.ra Y. e rinnovare quelle che la Commissione considerava le sue molestie nei confronti di quest'ultima. Il Mediatore ha convenuto che la Commissione aveva il diritto di adottare misure per impedire che tale comportamento si verificasse. Egli ha tuttavia ritenuto che la mancata comunicazione a tale persona di una misura lesiva degli interessi di una persona non rientrasse nella categoria delle misure che potevano legittimamente essere adottate in un caso del genere.
125. Poiché il denunciante non è stato informato del divieto d'ingresso al momento della sua adozione, ne consegue che non è stato nemmeno informato dei motivi su cui si basava tale misura. Ciò era contrario all'articolo 18 del codice europeo di buona condotta amministrativa. Il Mediatore non ha potuto accettare l'argomento della Commissione secondo cui non era necessario "giustificare in modo sostanziale" la sua decisione. Come già indicato in precedenza (cfr. punto 95), il Mediatore ha ritenuto ovvio che tale divieto d'ingresso possa essere adottato solo se vi è una buona ragione per farlo. Era altrettanto evidente che la buona prassi amministrativa esigeva che l’interessato fosse informato di tale motivo.
126. Il Mediatore ha inoltre osservato che la mancata informazione del denunciante in merito al divieto d'ingresso e ai motivi su cui si basava significava anche che egli non era informato in merito alle possibilità di ricorso per impugnare tale decisione. Ciò era contrario all'articolo 19 del codice europeo di buona condotta amministrativa.
127. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha concluso che la procedura seguita dalla Commissione non era chiaramente conforme ai principi di buona amministrazione. Si è trattato di un caso di cattiva amministrazione.
128. Il denunciante ha sostenuto i) di dover essere informato dettagliatamente delle accuse mosse nei suoi confronti, ii) di dover avere la possibilità di commentare tali accuse, iii) che, qualora non fosse possibile chiarire la questione sulla base delle sue osservazioni, dovrebbe essere avviata un'indagine adeguata e iv) che, nel caso in cui le accuse nei suoi confronti si rivelassero infondate, dovrebbe ricevere le scuse. Il Mediatore ha ricordato di aver concluso che il divieto d'ingresso non era giustificato. In tali circostanze, ha ritenuto che, con una sola eccezione, le domande pertinenti non dovessero più essere trattate. Queste affermazioni rimarrebbero naturalmente valide se la Commissione non concordasse con la valutazione del Mediatore per quanto riguarda la giustificazione del divieto d'ingresso. Esse sarebbero pertinenti anche per quanto riguarda il divieto d'ingresso adottato in relazione al sito del JRC di Ispra. Tuttavia, e come spiegato di seguito, la questione se tale divieto d’ingresso fosse giustificato non era oggetto della presente indagine.
129. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe scusarsi se le accuse mosse nei suoi confronti si sono rivelate infondate. Dato che l'esame di cui sopra aveva dimostrato che il divieto d'ingresso non era giustificato e che la procedura utilizzata dalla Commissione in relazione a tale decisione era gravemente viziata, il Mediatore ha ritenuto che le scuse sarebbero state in ogni caso appropriate.
130. Per quanto riguarda il modo in cui la Commissione ha gestito la corrispondenza inviatale dal denunciante, il Mediatore ha osservato che le osservazioni del denunciante si concentravano sulla presunta mancata risposta alle sue e-mail. Il Mediatore ha ritenuto pertanto di non dover esaminare la decisione contenuta nella lettera della Commissione del 25 settembre 2008 di interrompere la corrispondenza sulla base del fatto che le e-mail e le lettere del denunciante erano diventate ripetitive. Tuttavia, è sembrato utile aggiungere che il denunciante non poteva essere biasimato per aver ripetuto le sue domande, dato che la Commissione ha continuato a evitare di fornire una risposta soddisfacente.
131. Il Mediatore ha osservato che la Commissione non ha contestato il fatto che le e-mail inviategli dal denunciante il 19 e 25 giugno 2008 rimanessero senza risposta. Infatti, la Commissione ha ammesso che un totale di cinque e-mail inviate tra aprile e giugno 2008 non hanno ricevuto risposta. Come già indicato in precedenza (cfr. supra, paragrafo 43), è sembrato tuttavia opportuno concentrarsi sui due messaggi di posta elettronica inviati nel giugno 2008 specificamente menzionati nella denuncia. Il codice della Commissione prevede che le e-mail ricevano una risposta "immediata" o, qualora costituiscano, per loro natura, l'equivalente di una lettera, secondo le stesse scadenze applicabili alle lettere. Per quanto riguarda le lettere, il codice della Commissione prevede una risposta entro 15 giorni lavorativi. Se tale risposta non è possibile, deve essere inviata una lettera di attesa. Il Mediatore ha osservato che la Commissione non ha rispettato il proprio codice nel caso di specie. Anche ammettendo che tali e-mail avessero lo stesso contenuto delle lettere del denunciante, cui la Commissione ha risposto, la mancata risposta della Commissione alle e-mail non era tuttavia conforme alla buona prassi amministrativa. Il Mediatore ha osservato che la Commissione ha espresso il suo rammarico al riguardo. Tuttavia, occorre tener conto dell’articolo 12, paragrafo 3, del codice europeo di buona condotta amministrativa, che dispone quanto segue: "Se si verifica un errore che incide negativamente sui diritti o sugli interessi di un membro del pubblico, il funzionario ne chiede scusa (...)". Nel caso di specie non sono state presentate tali scuse. Va inoltre osservato che la Commissione, pur esprimendo rammarico per la mancata risposta ai suddetti messaggi di posta elettronica, ha contestualmente affermato che tale inadempienza non aveva alcuna conseguenza. Tuttavia, affinché una semplice espressione di rammarico sia accettabile, essa dovrebbe in ogni caso essere incondizionata e genuina.
132. Il Mediatore ha pertanto concluso che la mancata risposta della Commissione alle e-mail del denunciante del 19 e 25 giugno 2008 costituiva un ulteriore caso di cattiva amministrazione.
(3) Per quanto riguarda l'asserita omissione di informare il denunciante del divieto d'ingresso relativo ai locali del JRC di Ispra
Argomenti presentati al Mediatore
133. Il denunciante ha affermato che la Commissione non lo ha informato del fatto che i suoi servizi a Ispra avevano deciso di impedirgli di entrare nei loro locali.
134. Nella sua risposta alla richiesta di parere del Mediatore su tale affermazione, la Commissione ha ritenuto che le argomentazioni da essa presentate in merito al divieto d'ingresso riguardante l'IRMM di Geel si applicassero anche all'istruzione impartita di non consentirgli l'accesso al sito di Ispra.
135. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha dichiarato che le spiegazioni della Commissione erano insufficienti. Egli non aveva avuto, né aveva avuto, alcun motivo per entrare nei locali del JRC di Ispra. Gli argomenti addotti dalla Commissione in relazione alla necessità di evitare rischi per la sicurezza erano pertanto inapplicabili.
Valutazione del Mediatore che ha portato a un progetto di raccomandazione
136. Il Mediatore ha osservato che l'accusa del denunciante riguardava solo la presunta omissione di informarlo del divieto di entrare nei locali del JRC di Ispra, e non la questione se tale divieto fosse giustificato o meno.
137. Per quanto riguarda la questione della notifica, il Mediatore ha già constatato che la mancata informazione del denunciante in merito al divieto di entrare nei locali dell'IRMM a Geel costituiva un caso di cattiva amministrazione. La stessa conclusione si applicava alla mancata comunicazione da parte della Commissione al denunciante del divieto di entrare nei locali del CCR di Ispra.
138. In effetti, il Mediatore ha osservato con stupore che tale divieto è stato menzionato per la prima volta dalla Commissione quando i suoi rappresentanti hanno esaminato il fascicolo di quest'ultima. Il Mediatore ha ritenuto che tale comportamento segreto non fosse degno di un'istituzione come la Commissione.
(4) Per quanto riguarda l’asserita diffamazione derivante dalla lettera del 4 settembre 2008
Argomenti presentati al Mediatore
139. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha agito in modo errato e diffamatorio quando ha trasmesso la lettera del 4 settembre 2008 a persone del PTB e ha omesso di adottare misure correttive anche se le aveva chiesto di farlo. Sostiene che la dichiarazione diffamatoria contenuta nella lettera del 4 settembre 2008 dovrebbe essere ritirata per iscritto, che gli dovrebbero essere presentate delle scuse e che la questione dovrebbe essere chiarita in una lettera da inviare al PTB.
140. Nella sua risposta alla richiesta di parere del Mediatore su tale affermazione, la Commissione ha affermato che il suo parere sulla denuncia originaria forniva elementi sufficienti per sostenere l'argomentazione formulata nella sua lettera del 4 settembre 2008. Il denunciante era a conoscenza di questi elementi, come confermato da diverse lettere che aveva inviato all'allora direttore dell'IRMM nel 2001. La Commissione ha sostenuto che la dichiarazione in questione non era in ogni caso diffamatoria. Ha aggiunto che il denunciante aveva affermato di avere un mandato dal PTB per cooperare con l'IRMM per quanto riguarda il progetto Avogadro. Tuttavia, non aveva mai stabilito che un tale mandato gli fosse stato effettivamente conferito. È per questo motivo che il direttore dell’IRMM aveva copiato la sua lettera del 4 settembre 2008 sia al suo corrispondente per le decisioni di gestione sia al capo scientifico del progetto Avogadro presso il PTB. Inoltre, il denunciante aveva sollevato la questione oggetto della sua presente allegazione solo con lettera del 22 maggio 2009. La Commissione ha inoltre fatto riferimento all'e-mail che il denunciante aveva inviato al direttore generale del CCR il 23 settembre 2008. Questa e-mail contiene il seguente passaggio: "Non può essere nell'interesse [del direttore dell'IRMM] continuare ad ampliare i lettori della corrispondenza. Dopo tutto, questo potrebbe anche essere piacevole per me (...)."
141. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che se la Commissione avesse avuto dubbi sul suo mandato, la soluzione logica sarebbe stata quella di chiedere chiarimenti al PTB. Tuttavia, la lettera del 4 settembre 2008 aveva lo scopo di diffamarlo. Il denunciante ha aggiunto che la sua e-mail del 23 settembre 2008 era stata interpretata in modo errato e che non gli era stato affatto "concordabile" che il direttore dell'IRMM avesse inviato la sua lettera a terzi. Sottolinea inoltre di aver già sollevato la questione della sua attuale affermazione nella lettera del 18 settembre 2008 al direttore dell’IRMM e nella sua e-mail al direttore generale del CCR del 23 settembre 2008.
Valutazione del Mediatore che ha portato a un progetto di raccomandazione
142. Per quanto riguarda l'argomentazione della Commissione secondo cui il denunciante aveva sollevato l'obiezione in questione solo tardivamente, il Mediatore ha ritenuto che essa non avesse alcun fondamento. Come spiegato dal denunciante, egli aveva sollevato la questione con la Commissione già nel settembre 2008.
143. La prima questione da affrontare in questa sede era quindi se fosse corretta la dichiarazione pertinente formulata dalla Commissione nella lettera del 4 settembre 2008, vale a dire che la "presenza fisica del denunciante nei locali dell'IRMM ha causato problemi in passato".
144. Il denunciante ha correttamente osservato che finora non sembrava essere stata eseguita alcuna procedura adeguata per valutare la veridicità delle accuse di molestie e comportamenti minacciosi nei suoi confronti. Data la necessità di tutelare la presunzione di innocenza, non sarebbe stato quindi corretto fare riferimento al comportamento del denunciante in un modo che implicherebbe che era già stato accertato che costituiva una molestia. Il riferimento della Commissione, nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, al "record del denunciante di molestie e comportamenti minacciosi" era quindi chiaramente inappropriato. Il Mediatore ha tuttavia osservato che la lettera del 4 settembre 2008 non conteneva alcun riferimento di questo tipo, ma si limitava a dichiarare che la "presenza fisica" del denunciante ha causato "problemi" in passato. È vero che il denunciante aveva sostenuto che i problemi che si sono verificati non erano, o non erano del tutto, di sua responsabilità e che ha formulato alcune osservazioni sul comportamento della sig.ra Y. al riguardo. Resta tuttavia il fatto che l'allora direttore dell'IRMM ha deciso, dopo aver esaminato i fatti, che il soggiorno del denunciante presso l'IRMM non doveva essere prorogato oltre la scadenza del suo contratto iniziale. Il Mediatore ha ritenuto che la formulazione utilizzata dalla Commissione nella sua lettera del 4 settembre 2008 non potesse essere considerata incompatibile con quanto effettivamente accaduto.
145. È vero che l'uso del passato a tempo continuo in questo contesto potrebbe suggerire che i problemi pertinenti continuano. Ciò non è avvenuto, come dimostrano le frequenti visite del denunciante all'IRMM dopo il 2001. Tuttavia, era dubbio se una siffatta interpretazione minuziosa dal punto di vista linguistico fosse appropriata nel caso di specie. In ogni caso, il Mediatore ha ritenuto che il denunciante non avesse dimostrato che l'osservazione pertinente fosse stata formulata con intenzione diffamatoria. Il semplice fatto che la lettera del 4 settembre 2008 sia stata copiata a due persone presso il PTB, e quindi al di fuori della Commissione, non ha dimostrato l’esistenza di una siffatta intenzione, in quanto vi sono altre possibili spiegazioni. In effetti, la Commissione ha fatto riferimento al fatto che il denunciante aveva affermato di aver ricevuto un mandato dal PTB relativo al progetto Avogadro e che aveva pertanto deciso di copiare la sua lettera alle persone del PTB incaricate di tale progetto. Il Mediatore ha osservato che la lettera del 4 settembre 2008 faceva effettivamente riferimento al presunto mandato conferito al denunciante dal PTB.
146. Restava quindi da esaminare se la Commissione fosse effettivamente legittimata a copiare la sua lettera del 4 settembre 2008 alle persone del PTB. Il Mediatore ha ritenuto che questo non fosse chiaramente il caso. La lettera della Commissione faceva riferimento a problemi all'IRMM causati dal denunciante e alla decisione di non consentire più al denunciante di accedere ai locali dell'IRMM. Dato che tale dichiarazione era suscettibile di incidere sulla reputazione del denunciante, la Commissione poteva copiarla a terzi solo se vi era una buona ragione per farlo. Tuttavia, l'unica spiegazione che la Commissione ha offerto in tale contesto era che il mandato che il denunciante sosteneva di aver ricevuto dal PTB non era stato chiaramente stabilito. Se la Commissione nutriva dubbi in merito a tale mandato, avrebbe comunque potuto, come correttamente osservato dal denunciante, rivolgersi al PTB con una richiesta di chiarimenti. Tuttavia, tale necessità di ulteriori informazioni sul mandato non comportava alcuna necessità di fare riferimento a problemi che, secondo la Commissione, erano stati causati dalla presenza del denunciante presso l'IRMM.
147. Per giustificare il suo comportamento, la Commissione ha anche fatto riferimento a un'osservazione formulata dal denunciante in un messaggio di posta elettronica del 23 settembre 2008. Dopo aver esaminato il passaggio pertinente, il Mediatore ha tuttavia concluso che esso non aveva il significato attribuitogli dalla Commissione. Sembra utile rilevare che, nella stessa lettera, il denunciante ha espresso la convinzione che le osservazioni formulate nei confronti di terzi dal direttore dell’IRMM nella sua lettera del 4 settembre 2008 costituissero diffamazione.
148. In tali circostanze, trasmettere la lettera del 4 settembre 2008 a terzi senza un valido motivo non era conforme ai principi di buona amministrazione. Si è trattato di un ulteriore caso di cattiva amministrazione.
149. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto che anche la richiesta di scuse presentata dal denunciante fosse giustificata. Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la questione dovrebbe essere chiarita in una lettera da inviare al PTB, va ricordato che il Mediatore non ha ritenuto incompatibile con gli eventi reali il riferimento fatto nella lettera del 4 settembre 2008 ai problemi causati dal denunciante. Tuttavia, la reputazione del denunciante potrebbe anche essere compromessa informando il PTB del fatto che al denunciante era stato vietato di entrare nei locali dell'IRMM. Poiché il Mediatore ha ritenuto che tale divieto d'ingresso non fosse giustificato e dovesse essere revocato, il progetto di raccomandazione riportato di seguito invitava pertanto anche la Commissione a informare il PTB non appena avesse annullato la sua decisione.
(5) Il progetto di raccomandazione
150. Sulla base delle sue indagini su tale denuncia, il Mediatore ha presentato alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione:
La Commissione dovrebbe
- revocare il divieto d'ingresso imposto al denunciante per quanto riguarda l'IRMM di Geel;
- chiedere scusa al denunciante per aver adottato tale divieto d'ingresso, per le carenze relative alla sua procedura in relazione alla presente decisione e per la mancata informazione del denunciante in merito alla sua decisione di vietargli l'ingresso nei locali del JRC di Ispra;
- chiedere scusa al denunciante per aver copiato la sua lettera del 4 settembre 2008 a due persone presso il PTB; e
- informare queste due persone presso il PTB che il divieto d'ingresso per quanto riguarda l'IRMM a Geel è stato revocato.
B. Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione
151. Nel suo parere circostanziato, la Commissione ha sottolineato che intendeva sottolineare la gravità degli atti del denunciante che avevano portato alle misure adottate nel 2001 e nel 2008. Secondo la Commissione, il denunciante aveva precedenti di atti di molestie fisiche e verbali (contro la sig.ra Y.) e di minacce e attacchi contro il personale della Commissione (sig. X.)
152. La Commissione ha sostenuto di non aver sostenuto che il solo scopo di non concedere un permesso di accesso al denunciante fosse quello di proteggere la sig.ra Y. Come sottolineato nel parere della Commissione, altri membri del personale dell'IRMM erano stati oggetto di minacce da parte del denunciante. La Commissione ha sostenuto che sarebbe contrario a sane pratiche di sicurezza e al dovere generale di diligenza consentire in loco un terzo che è già stato segnalato dal personale per comportamenti aggressivi.
153. Secondo la Commissione, i contratti con la società del denunciante e i relativi permessi di ingresso sembravano essere stati concessi senza la conoscenza e l'approvazione del direttore dell'IRMM. Pertanto, la motivazione delle misure precedenti è rimasta valida e non ha potuto essere invalidata da una violazione fattuale delle istruzioni impartite dall'alta dirigenza. La Commissione ha aggiunto che affronterà la questione internamente. Ha inoltre affermato che il fatto che il denunciante avesse avuto accesso al sito IRMM senza incidenti segnalati non era pertinente a causa dei nuovi atti di molestia nei confronti della sig.ra Y. nel 2007.
154. La Commissione ha sottolineato che essa e la sig.ra Y. non hanno percepito le e-mail inviate dal denunciante alla sig.ra Y. nel 2007 come parte di una discussione costruttiva, ma come una minaccia. Questo non era il tipo di comportamento che ci si poteva aspettare in un dialogo scientifico. La Commissione ha dichiarato che, anche alla luce del precedente comportamento del denunciante e della decisione del 26 aprile 2006, aveva pertanto adottato misure adeguate e proporzionate, tenuto conto degli interessi in gioco. Essa ha aggiunto che la sua percezione era condivisa da terzi. L'Università di Gent aveva deciso di adottare misure speciali per la protezione della sig.ra Y. quando si è recata lì per difendere la sua tesi.
155. La Commissione ha sottolineato di essere rispettosamente in disaccordo con la valutazione della situazione da parte del Mediatore e di ritenere che il proprio apprezzamento (condiviso da altri) fosse quello corretto, e anzi l'unico responsabile, dati i rischi percepiti per i membri del personale. Essa ha aggiunto di ritenere che il Mediatore non avesse tenuto conto del fatto che, nella sua corrispondenza con la Commissione e nella sua denuncia, il denunciante negava costantemente ciò che la Commissione considerava fatti dimostrabili. Sorprendentemente, ha anche negato che alcuni eventi si siano verificati, nonostante prove contrarie da diverse fonti, e ha affermato di non essere responsabile. La Commissione ha sostenuto che il denunciante ha pertanto agito in malafede. Ha aggiunto che le prove documentali pertinenti erano state fornite ai rappresentanti del Mediatore in occasione dell'ispezione del fascicolo nel giugno 2009. La Commissione ha invitato il Mediatore a procedere a un'ulteriore ispezione al fine di poter valutare più pienamente le prove a disposizione.
156. La Commissione ha sottolineato che, poiché l’IRMM è un sito nucleare, era necessaria una particolare vigilanza al momento del rilascio delle autorizzazioni di accesso, indipendentemente dal luogo in cui gli impianti in questione erano situati sul sito. La storia dimostrabile del denunciante di molestie verbali e fisiche e di attacchi e minacce nei confronti del personale della Commissione ha pienamente giustificato (e anzi richiesto) il divieto d'ingresso.
157. La Commissione ha confermato che era contrario agli interessi del personale e, più in generale, non nell'interesse del servizio concedere al denunciante l'accesso al suo sito. In ogni caso, quando la Commissione ha ritenuto che ciò fosse proporzionato alla precedente collaborazione, non sono stati impediti i contatti puramente scientifici con il denunciante. Secondo la Commissione, il denunciante non aveva fornito argomenti convincenti e concreti sul modo in cui un'istruzione generale di non concedergli un permesso di accesso che non aveva mai chiesto avrebbe dovuto ledere i suoi legittimi interessi.
158. La Commissione ha mantenuto la sua posizione secondo cui la decisione di non concedere l'accesso al denunciante era necessaria e giustificata nelle circostanze date. Non fornirebbe pertanto le scuse suggerite dal Mediatore. La Commissione ha tuttavia ammesso di essere responsabile di talune carenze procedurali. In tale contesto, si è scusato con il denunciante per non averlo informato del fatto che non avrebbe ricevuto un permesso di accesso, qualora ne avesse fatto richiesta.
159. Secondo la Commissione, lo scopo della copia della sua lettera del 4 settembre 2008 ad alcuni membri del personale PTB era quello di informare PTB dell'affermazione del denunciante secondo cui egli aveva un mandato da parte di quest'ultimo. La Commissione si è tuttavia rammaricata del fatto che il denunciante avrebbe potuto percepire la forma della lettera come inappropriata.
160. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia. Osserva che la Commissione ha affrontato solo una minima parte degli argomenti addotti dal Mediatore. Il denunciante ha inoltre criticato il fatto che la Commissione avesse sollevato nuove accuse senza offrire alcuna prova a sostegno delle stesse. Egli si oppone fermamente all'affermazione della Commissione secondo cui egli avrebbe agito in malafede.
161. Il denunciante ha dichiarato di essere lieto di constatare che la Commissione, per la prima volta in assoluto, ha riconosciuto di aver commesso un errore. Tuttavia, questo errore è stato solo uno di tutta una serie di errori, che si sono tradotti in una procedura sleale.
162. Il denunciante ha inoltre osservato che la Commissione non ha rispettato adeguatamente il Mediatore. A suo avviso, la Commissione non ha risposto ad alcune delle domande sollevate dal Mediatore e ha fornito risposte insufficienti o obiettivamente errate ad altre. La Commissione ha inoltre formulato osservazioni inadeguate criticando la procedura e le conclusioni del Mediatore.
C. Valutazione finale del Mediatore
163. Il Mediatore ritiene importante ribadire di essere pienamente d'accordo con la politica di "tolleranza zero" della Commissione per quanto riguarda qualsiasi forma di molestia nei confronti dei membri del suo personale. È quindi chiaro che la Commissione può e deve adottare misure adeguate per combattere tali molestie. Tali misure devono tuttavia essere giustificate e proporzionate. Inoltre, la Commissione è tenuta a rispettare i requisiti del giusto processo nell'adottare tali misure.
164. Il Mediatore continua a ritenere che nessuna di queste condizioni sia stata rispettata nel caso di specie.
165. Per quanto riguarda la questione se il divieto d'ingresso fosse giustificato, la Commissione ha fatto riferimento a quello che ha percepito come il "tracciato del denunciante di atti di molestie fisiche e verbali (contro la sig.ra Y.) e minacce e attacchi contro il personale della Commissione (il sig. X.)". La Commissione ha sostenuto che ciò era dimostrato dai documenti del suo fascicolo.
166. Il Mediatore ritiene utile ricordare che i suoi rappresentanti hanno esaminato il fascicolo della Commissione nel corso della presente indagine. Non è quindi necessario un secondo controllo, come suggerito dalla Commissione.
167. Il Mediatore ricorda inoltre che la Commissione ha spiegato che l'approccio adottato era motivato dagli eventi verificatisi nel 2001 e dal comportamento del denunciante nei confronti della sig.ra Y. nel dicembre 2007.
168. Nel suo progetto di raccomandazione, il Mediatore ha sottolineato che la sig.ra Y. aveva lasciato l'IRMM nel 2002 per lavorare presso il sito del JRC di Ispra. Ha aggiunto che la Commissione non era stata in grado di spiegare perché fosse necessario, nel 2008, vietare al denunciante di avere accesso ai locali dell'IRMM a Geel (Belgio) al fine di proteggere un funzionario che lavora a Ispra (Italia) dal 2002. Questa conclusione rimane valida.
169. Nel suo parere circostanziato sul progetto di raccomandazione, la Commissione ha sostenuto che vi erano state anche "minacce e attacchi" contro un altro membro del suo personale. Nel suo progetto di raccomandazione, il Mediatore ha sottolineato che era dubbio se, sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione, il comportamento del denunciante nei confronti del sig. X. nel 2001 potesse essere considerato minaccioso. La stessa conclusione vale per quanto riguarda i presunti "attacchi" contro il sig. X., ai quali fa ora riferimento anche la Commissione.
170. Nel suo progetto di raccomandazione, il Mediatore ha aggiunto che, anche supponendo che il denunciante abbia minacciato il sig. X. nel 2001, si doveva tener conto del fatto che da allora ha visitato l'IRMM in varie occasioni senza mai causare problemi. Il Mediatore non era quindi in grado di comprendere in che modo il divieto d'ingresso adottato nel 2008 potesse essere giustificato dalla necessità di proteggere il sig. X. o qualsiasi altro funzionario o dipendente dell'IRMM.
171. Nel suo parere circostanziato, la Commissione sembrava suggerire che il fatto summenzionato fosse irrilevante in quanto i contratti pertinenti con la società del denunciante e i relativi permessi di ingresso sembravano essere stati concessi senza la conoscenza e l'approvazione del direttore dell'IRMM. Si tratta di un argomento sorprendente, che si basa sul presupposto esplicito o implicito che una misura era stata ripresa nel 2001 nel senso che il denunciante non doveva essere ammesso nei locali dell'IRMM a meno che non fosse stata concessa un'eccezione dal direttore di quest'ultimo. Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che, allo stesso tempo, la Commissione ha affermato che la logica delle misure "precedenti" è rimasta valida. Tuttavia, già nel suo progetto di raccomandazione il Mediatore ha spiegato di ritenere che il denunciante abbia ragione ad opporsi al riferimento della Commissione al divieto d'ingresso adottato nel 2008 come "seconda" decisione in tal senso. Il Mediatore può solo ribadire ancora una volta che la Commissione non ha fornito alcuna prova per stabilire che nel 2001 è stato adottato un divieto d'ingresso nei confronti del denunciante.
172. In tale contesto, appare utile richiamare l'attenzione su un ulteriore fatto ovvio. Nel dicembre 2001, l'allora direttore dell'IRMM ha deciso di eliminare gradualmente l'impiego del denunciante presso l'IRMM, vale a dire di non concedergli un altro contratto. Anche se il contratto del denunciante sembra essere scaduto abbastanza poco dopo (a metà gennaio 2002), resta il fatto che ciò a cui la Commissione fa ora riferimento per quanto riguarda "i precedenti del denunciante di atti di molestie fisiche e verbali (contro la sig.ra Y.) e minacce e attacchi contro il personale della Commissione (il sig. X.)" non è stato considerato sufficientemente grave nel 2001 da giustificare l'immediata risoluzione del contratto del denunciante o il divieto di entrare nei locali dell'IRMM fino alla fine di tale contratto.
173. È quindi evidente che gli incidenti verificatisi nel 2001 non potevano giustificare il divieto d'ingresso adottato nel 2008.
174. In ogni caso, è evidente che, prima di adottare il divieto d’ingresso nel 2008, la Commissione doveva tener conto di tutte le circostanze pertinenti. Il fatto che il denunciante fosse ripetutamente ritornato all'IRMM dopo la risoluzione del suo contratto e il fatto che tali visite non avessero dato luogo a problemi erano chiaramente circostanze che sarebbero state pertinenti per la suddetta decisione, indipendentemente dal fatto che il direttore dell'IRMM fosse a conoscenza di tali visite e le avesse approvate. Tuttavia, è evidente che la Commissione non ha tenuto conto di tali fatti.
175. Per quanto riguarda il comportamento del denunciante nei confronti della sig.ra Y. nel dicembre 2007, nel suo parere circostanziato la Commissione ha fornito ulteriori spiegazioni sul motivo per cui ha ritenuto che tale comportamento costituisse una molestia. Sembra che tali spiegazioni siano state innescate dall'osservazione del Mediatore secondo cui la Commissione aveva finora omesso di trattare l'argomentazione del denunciante secondo cui egli si stava avvalendo solo dei suoi diritti di esperto scientifico e di cittadino. Dopo aver esaminato tali spiegazioni, il Mediatore ritiene che la Commissione potesse effettivamente legittimamente ritenere che il comportamento del denunciante nei confronti della sig.ra Y. nel dicembre 2007 costituisse una molestia.
176. Ciò detto, il Mediatore resta tuttavia fermamente del parere che la Commissione non abbia dimostrato come la sua decisione di imporre un divieto d'ingresso possa essere giustificata dal comportamento del denunciante nei confronti della sig.ra Y. nel dicembre 2007. Già nel suo progetto di raccomandazione, il Mediatore aveva osservato che la Commissione non era stata in grado di spiegare perché nel 2008 fosse necessario vietare al denunciante di avere accesso ai locali dell'IRMM a Geel (Belgio) al fine di proteggere un funzionario che lavorava a Ispra (Italia) dal 2002. Nel suo parere circostanziato, la Commissione non ha affrontato questa questione centrale.
177. La Commissione si è invece limitata a sostenere di aver adottato "misure adeguate e proporzionate". Il Mediatore non può che esprimere la sua sorpresa per questa affermazione. Va ricordato che, il 20 dicembre 2007, la sig.ra R. aveva reagito alle e-mail del denunciante alla sig.ra Y. e alla richiesta di assistenza di quest'ultima chiedendogli di interrompere e desistere da qualsiasi ulteriore corrispondenza con la sig.ra Y. Il Mediatore non vede come si possa sostenere che, aggiungendo a tale richiesta un divieto d'ingresso riguardante i locali dell'IRMM, la Commissione abbia adottato una misura "appropriata e proporzionata".
178. Nel suo progetto di raccomandazione, il Mediatore ha richiamato l'attenzione sulla necessità di rispettare la presunzione di innocenza. Va ricordato che la decisione del 26 aprile 2006 stabilisce che "la presunzione di innocenza è pienamente garantita ai presunti molestatori". Il Mediatore osserva che questa importante questione non è stata affatto affrontata dalla Commissione.
179. Per quanto riguarda le questioni procedurali, il Mediatore ha spiegato, nel suo progetto di raccomandazione, che la Commissione non aveva chiaramente rispettato i principi di buona amministrazione in questo caso. Oltre al fatto che la Commissione non aveva informato il denunciante in merito al divieto d'ingresso, il Mediatore ha anche criticato il fatto che al denunciante non fosse stata data la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione del divieto d'ingresso. Il Mediatore ha ritenuto che ciò costituisse una flagrante violazione del diritto del denunciante di essere ascoltato.
180. Nel suo parere circostanziato, la Commissione ha ammesso di essere responsabile di alcune carenze procedurali e si è scusata con il denunciante per non averlo informato che non avrebbe ricevuto un permesso di accesso qualora ne avesse fatto richiesta.
181. Il Mediatore accoglie con favore le scuse della Commissione. Osserva, tuttavia, che queste scuse affrontano solo uno dei due aspetti che ha criticato. Se la Commissione intendesse rispondere alla constatazione del Mediatore di una flagrante violazione del diritto al contraddittorio riconoscendo "talune carenze procedurali", la sua reazione dovrebbe essere considerata chiaramente insufficiente.
182. Il Mediatore ritiene inoltre insoddisfacente la risposta della Commissione per quanto riguarda le sue osservazioni sul motivo per cui ha copiato la sua lettera del 4 settembre 2008 ai membri del personale della PTB. Come già spiegato nel progetto di raccomandazione, la decisione di trasmettere la presente lettera non può essere giustificata dal fatto che il denunciante aveva affermato di avere un mandato da PTB. Date le gravi conseguenze che la copia della suddetta lettera a PTB avrebbe potuto avere per il denunciante, il Mediatore ritiene inoltre che una semplice espressione di rammarico non fosse sufficiente a porre rimedio alla cattiva amministrazione che si era verificata, tanto più che il rammarico non riguardava l'azione della Commissione ma la percezione del denunciante.
183. Alla luce di quanto precede, e fatta eccezione per la mancata informazione del denunciante in merito al divieto d'ingresso, che è stata sufficientemente affrontata dalla Commissione, il Mediatore conclude che le constatazioni di cattiva amministrazione cui è giunto nel suo progetto di raccomandazione rimangono valide.
184. Nel suo parere circostanziato, la Commissione ha accusato il denunciante di aver agito in malafede. Il Mediatore si rammarica vivamente di questa dichiarazione. Sarebbe stato molto meglio per la Commissione rivedere adeguatamente il proprio comportamento sulla base del progetto di raccomandazione del Mediatore e scusarsi per gli errori commessi invece di attaccare il denunciante.
D. Conclusioni
185. Sulla base della sua indagine su questa denuncia, il Mediatore la chiude con le seguenti osservazioni critiche:
I principi di buona amministrazione esigono che i casi di presunte molestie siano adeguatamente esaminati, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare la presunzione di innocenza, e che le decisioni adottate siano giustificate e proporzionate. Nel caso di specie, la Commissione non ha rispettato tali requisiti nell'adottare la sua decisione del 2008 che vietava al denunciante di accedere ai locali dell'Istituto per i materiali e le misure di riferimento ("IRMM") di Geel (Belgio). Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.
È buona prassi amministrativa conferire alla persona interessata da una decisione il diritto di presentare osservazioni prima di adottare tale decisione. Nel caso di specie, il denunciante non è stato ascoltato prima dell'imposizione del divieto d'ingresso. Si tratta di un ulteriore caso di cattiva amministrazione.
I principi di buona pratica amministrativa prevedono che le informazioni che possono incidere sulla reputazione di una persona siano trasmesse a terzi solo se vi sono buone ragioni per farlo. Nel caso di specie, la Commissione ha trasmesso a terzi, senza alcuna giustificazione adeguata, una lettera indirizzata al denunciante, nella quale affermava che "la presenza fisica di quest'ultimo nei locali dell'IRMM ha causato problemi in passato". Si tratta di un terzo caso di cattiva amministrazione.
186. L'articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo prevede che, dopo aver formulato un progetto di raccomandazione e dopo aver ricevuto il parere circostanziato dell'istituzione o dell'organo interessato, il Mediatore trasmetta una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato.
187. Nella sua relazione annuale per il 1998, il Mediatore ha sottolineato che la possibilità per lui di presentare una relazione speciale al Parlamento europeo è di inestimabile valore per il suo lavoro. Aggiunge che le relazioni speciali non dovrebbero pertanto essere presentate troppo frequentemente, ma solo in relazione a questioni importanti in cui il Parlamento è in grado di intervenire per assistere il Mediatore. La relazione annuale per il 1998 è stata presentata al Parlamento europeo e da esso approvata.
188. Il Mediatore ritiene che, sebbene la presente indagine abbia evidenziato gravi casi di cattiva amministrazione, essa sembri riguardare un caso eccezionale. Ritiene pertanto che non sarebbe opportuno presentare al Parlamento una relazione speciale su questo caso.
189. Tuttavia, il Mediatore invierà una copia della presente decisione e una breve sintesi della stessa al Parlamento europeo al fine di informarlo del caso e di consentirgli di intraprendere qualsiasi azione ritenga necessaria.
190. Anche il denunciante e la Commissione europea saranno informati di tale decisione.
P. Nikiforos Diamandouros
Fatto a Strasburgo, addì 6 dicembre 2010
[1] Il presente codice è disponibile sul sito web del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu).
[2] C(2006) 1624/3.
[3] Cfr., ad esempio, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione (Raccolta 1989, pag. 99, punti 15 e 16); causa T 5/92, Tallarico/Parlamento (Raccolta 1993, pag. II 477, punto 31); e causa T-136/98, Campogrande/Commissione (Raccolta 2000, pag. I A 267 e II 1225, punto 42).
[4] Il codice della Commissione è allegato al suo regolamento interno (GU 2000, L 308, pag. 32).