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Decisione relativa all'indagine di propria iniziativa OI/7/2016/MDC sulla decisione della delegazione dell'Unione europea in Armenia di non concludere una convenzione di sovvenzione

Lunedì | 19 febbraio 2018

Questa indagine di propria iniziativa si basa su una denuncia presentata da un'associazione di ONG armene chiamata Citizens' Protection League (CPL). Riguarda la decisione della delegazione dell'Unione europea in Armenia di non concludere una convenzione di sovvenzione con la CPL a seguito della scoperta, da parte della delegazione, di un errore nella sua valutazione iniziale della domanda di CPL. La CPL ha sostenuto che la decisione della delegazione non era fondata su validi motivi.

Nel corso dell'indagine della Mediatrice, la Commissione europea ha riconosciuto che l'azione intrapresa inizialmente dalla delegazione, una volta constatato che si era verificato un errore nel processo di valutazione, non era appropriata. Tuttavia, la Commissione ha anche dimostrato che l'errore rilevato richiedeva il riavvio della valutazione della domanda di CPL e, pertanto, che la delegazione non era in grado di concludere la convenzione di sovvenzione con CPL.

Il Mediatore ha pertanto chiuso l'indagine constatando l'assenza di cattiva amministrazione.

Decisione nel caso 668/2016/EIS sulla mancata risposta adeguata da parte della Commissione europea a un denunciante in merito alle sue preoccupazioni relative a una questione di aiuti di Stato in Germania

Mercoledì | 06 dicembre 2017

Il caso riguardava la mancata risposta adeguata da parte della Commissione europea a un denunciante che aveva denunciato un problema di aiuti di Stato in Germania. Il denunciante ha ritenuto che la Germania violasse le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato a causa del suo nuovo regime di finanziamento per la radiodiffusione pubblica. Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che, poiché la Commissione ha infine fornito una risposta adeguata, non vi è stata cattiva amministrazione.  

Decisione nel caso 1064/2015/JAP sul rigetto e il recupero da parte della Commissione europea dei costi dichiarati nell'ambito di una convenzione di sovvenzione del 6° PQ

Giovedì | 22 giugno 2017

Il caso riguardava il rigetto da parte della Commissione e la proposta di recupero di alcuni costi relativi ad attività subappaltate nel contesto di una convenzione di sovvenzione del 6° PQ. Sulla base dell'indagine del Mediatore, la Commissione ha deciso di non procedere al recupero dei costi per un totale di quasi 87 000 EUR. La Commissione ha spiegato di aver deciso di modificare la sua decisione iniziale sulla base del fatto che il denunciante aveva agito in buona fede e conformemente al parere fornito dalla Commissione stessa.

Il Mediatore ha accolto con favore questa nuova decisione; ciononostante, ha ritenuto deplorevole che per diversi anni il denunciante avesse la prospettiva di un importante recupero dei fondi sospesi su di esso.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 208/2015/PD relativa ai conflitti di interessi in seno a un gruppo di esperti della Commissione sul campo elettromagnetico

Martedì | 18 aprile 2017

Il caso riguardava presunti conflitti di interessi riguardanti membri di un gruppo di lavoro della Commissione incaricato di riesaminare la scienza sugli effetti che i campi elettromagnetici possono avere sulla salute. Nella denuncia al Mediatore si affermava che la Commissione non aveva esaminato adeguatamente se gli scienziati del gruppo di lavoro avessero conflitti di interessi.

Il Mediatore ha indagato sulla questione. Ritiene che la Commissione abbia esaminato correttamente la questione e che gli scienziati non abbiano interessi contrastanti. Pertanto, non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Tuttavia, la Mediatrice ha riscontrato che le procedure della Commissione potevano essere migliorate e ha formulato alcune proposte di miglioramento.

Decisione nel caso 689/2016/ZA sul rigetto da parte dell'Agenzia europea per i sistemi di navigazione globale della domanda del denunciante per la carica di capo del dipartimento TIC

Venerdì | 27 gennaio 2017

Il caso riguardava la procedura di selezione per la posizione di capo del dipartimento TIC presso l'Agenzia europea per i sistemi di navigazione globale. Il denunciante ha sostenuto che l'Agenzia non aveva valutato la sua domanda in modo equo e ha sostenuto che l'Agenzia avrebbe dovuto rivedere la sua decisione di respingere la sua domanda.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha chiesto all'Agenzia di chiarire una serie di questioni procedurali. Sulla base della risposta dell’Agenzia e della propria analisi, la Mediatrice non ha individuato alcun errore manifesto nella procedura di selezione. Il caso è stato pertanto chiuso con la constatazione dell'assenza di cattiva amministrazione.

Accesso ai documenti e alle informazioni

Martedì | 20 dicembre 2016

Decisione nel caso 393/2015/MDC sul rifiuto della Commissione europea di concedere il pieno accesso del pubblico ai documenti di valutazione relativi a una procedura di appalto pubblico

Lunedì | 19 dicembre 2016

La denuncia, presentata dall'ONG Access Info Europe, riguarda il presunto rifiuto illecito della Commissione europea di concedere il pieno accesso del pubblico ai documenti di valutazione relativi a una procedura di appalto pubblico per il "Risanamento e ampliamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue di Subotica" (Serbia). La divulgazione dei documenti è stata rifiutata sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (protezione dei dati personali), dell’articolo 4, paragrafo 2 (tutela degli interessi commerciali) e dell’articolo 4, paragrafo 3 (tutela del processo decisionale) del regolamento 1049/2001. Il denunciante ha ritenuto di dover avere pieno accesso ai documenti di valutazione.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che non vi è stata cattiva amministrazione nel comportamento della Commissione.  Suggerisce tuttavia che la Commissione ottenga sistematicamente, prima della loro nomina, il consenso dei membri del comitato di valutazione nelle procedure di appalto alla divulgazione dei loro nomi. La divulgazione dei loro nomi al termine del processo di valutazione dovrebbe essere considerata una condizione per la nomina a tale comitato.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1206/2014/PD relativa al rifiuto della Commissione europea di divulgare i nomi dei funzionari in un caso di aiuti di Stato

Lunedì | 19 dicembre 2016

Il caso riguardava il rifiuto della Commissione di divulgare i nomi del personale che aveva lavorato a un'indagine della Commissione in materia di aiuti di Stato. Nel corso dell'indagine il Mediatore ha ottenuto il parere della Commissione, del denunciante e del Garante europeo della protezione dei dati.

La questione se il rifiuto di divulgare i nomi fosse corretto dipendeva dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 45/2001 sulla protezione dei dati. Ai sensi di tale disposizione, la persona che chiede la divulgazione deve innanzitutto dimostrare la necessità di divulgare i nomi a tale persona. Se tale criterio è soddisfatto, l’autorità pubblica deve ancora stabilire se gli interessi legittimi dei membri del personale sarebbero lesi dalla divulgazione dei loro nomi e, in caso affermativo, se tali interessi legittimi fossero più importanti della necessità invocata dalla persona che chiede la divulgazione dei nomi.  

Pur ritenendo che la Commissione non dovesse applicare l’articolo 8 in modo restrittivo quando sono in discussione i nomi dei membri del personale, il Mediatore ha constatato che non vi era alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione nel rifiutare di divulgare i nomi dei membri del personale in questione.

Decisione nel caso 628/2016/EIS relativa alla decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di non consentire al denunciante di presentare una nuova domanda dopo il mancato superamento delle prime prove

Giovedì | 01 dicembre 2016

Il caso riguardava la decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di non consentire al denunciante di presentare una seconda domanda nel contesto di un invito a manifestare interesse che non prevedeva un termine specifico per la presentazione delle domande. Il denunciante ha cercato di presentare una seconda domanda dopo non aver superato il test collegato alla sua domanda iniziale nell'ambito della stessa procedura di selezione. Il denunciante ha sostenuto che l'EPSO non ha fornito risposte adeguate alle sue lettere riguardanti i) la base giuridica per non consentire ai candidati di ripresentarsi nelle procedure di selezione senza alcuna data di chiusura specifica; e ii) le condizioni, compreso il comportamento del personale, presso il centro prove in Spagna.

Nella sua risposta, l'EPSO ha fatto riferimento alle condizioni stabilite nell'invito a manifestare interesse come base giuridica per le sue azioni. Essa ha inoltre spiegato di aver esaminato la questione relativa al comportamento del personale del centro di prova.

La Mediatrice ha ritenuto che la spiegazione dell'EPSO fosse ragionevole e adeguata, ragion per cui il caso è stato archiviato.

Decisione nel caso 1052/2016/EIS sul trattamento da parte del Consiglio della richiesta del denunciante di rettificare un termine incluso in una direttiva

Giovedì | 24 novembre 2016

Il caso riguardava la presunta incapacità da parte del Consiglio di spiegare adeguatamente al denunciante il motivo per cui la rettifica del testo di una direttiva possa richiedere fino a un anno, qualora siano ritenute necessarie eventuali modifiche. Il Mediatore ha indagato sulla questione ed ha rilevato che il Consiglio ha fornito un'esaustiva e adeguata spiegazione. Anche il denunciante è apparso soddisfatto delle spiegazioni fornite. Il caso è stato pertanto archiviato come risolto.

Decisione nel caso 204/2016/DR sulla presunta inosservanza da parte dell'EPSO del regolamento di procedura di selezione EPSO/CAST/P/1/2015

Mercoledì | 09 novembre 2016

Il caso riguardava una presunta inosservanza delle norme di una procedura di selezione da parte dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO).

La Mediatrice ha chiesto all'EPSO di rispondere alle preoccupazioni della denunciante come primo passo della sua indagine. Tali preoccupazioni riguardavano la presunta fornitura di informazioni errate sui test nell'ambito della procedura di selezione e un errore materiale nelle lettere che informavano la denunciante dei risultati dei suoi test. La Mediatrice ha constatato che la successiva risposta dell'EPSO forniva spiegazioni esaustive e ragionevoli per quanto riguarda le questioni sollevate dal denunciante e che nulla lasciava supporre che esso non rispettasse le norme che disciplinano la procedura di selezione in questione. Pertanto, ha archiviato il caso con la constatazione dell'assenza di cattiva amministrazione.

Decisione nel caso 535/2014/JAS relativa alla presunta discriminazione dell'Ufficio europeo di selezione del personale nei confronti di candidati senza diplomi di dottorato in un invito a presentare candidature per agenti contrattuali di ricerca

Lunedì | 26 settembre 2016

Il caso riguardava una procedura di selezione degli agenti contrattuali organizzata dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) nel 2013. I candidati che partecipano a tali procedure di selezione devono innanzitutto soddisfare determinati criteri di ammissibilità. I candidati che soddisfano questi criteri di ammissibilità vengono quindi valutati sulla base di criteri di selezione. I migliori candidati sono quindi inseriti in un elenco di riserva.

Il denunciante soddisfaceva i criteri di ammissibilità, tra cui la necessità di avere un diploma di dottorato o almeno cinque anni di esperienza professionale come ricercatore. Tuttavia, egli è stato escluso dal concorso dopo che la sua candidatura è stata confrontata con quella di altri candidati sulla base dei criteri di selezione. Egli ha poi lamentato che i criteri di selezione avevano favorito i candidati con un diploma di dottorato, mentre l'invito a manifestare interesse aveva implicato che un diploma di dottorato sarebbe stato trattato come equivalente a cinque anni di esperienza professionale.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha concluso che non vi era stata cattiva amministrazione. I criteri di ammissibilità stabiliscono una soglia minima che tutti i candidati devono soddisfare. I criteri di selezione servono quindi a consentire alla commissione giudicatrice di individuare i migliori candidati tra quelli ammissibili. È chiaramente nella discrezionalità di un’istituzione decidere quali criteri di selezione utilizzare, purché non siano manifestamente inadeguati. Il Mediatore ha concluso che la scelta dei criteri di selezione in questo caso era stata perfettamente ragionevole. Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante secondo cui la selezione non era stata trasparente, il Mediatore ha osservato che i criteri di selezione erano stati chiaramente definiti nell'invito.