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Decisione nel caso 949/2016/PL sulla mancata risposta della Commissione europea alla corrispondenza e sulla mancata adozione di una decisione in merito a una denuncia di infrazione entro un periodo di tempo ragionevole
Mercoledì | 05 ottobre 2016
Il rigetto di una denuncia relativa alla presunta violazione, da parte delle autorità del Regno Unito e/o di Cipro, delle norme relative all'esercizio della professione forense all'interno dell'UE
Mercoledì | 16 luglio 2014
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2528/2011/MMN contro la Commissione europea
Mercoledì | 16 luglio 2014
La causa riguardava l'esercizio da parte degli avvocati del diritto di libera circolazione all'interno dell'UE. La Commissione europea ha respinto una denuncia presentata da una persona qualificata come avvocato a Cipro e che riteneva che il Regno Unito e/o le autorità cipriote avessero violato le norme sulla libera circolazione. Il Mediatore europeo ha indagato sulla questione e ha constatato che la Commissione non aveva commesso alcun atto di cattiva amministrazione. Per quanto riguarda il Regno Unito, la Commissione ha concluso correttamente che le autorità britanniche avevano rispettato le norme applicabili. Analogamente, per quanto riguarda le autorità cipriote, la Commissione ha giustamente ritenuto che il denunciante non avesse fornito la prova di aver creato un ostacolo all'esercizio del suo diritto alla libera circolazione.
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1174/2011/MMN contro l'AESA
Giovedì | 26 giugno 2014
Il caso riguardava il rifiuto da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea ("AESA") di concedere l'accesso ai documenti (vale a dire i) i piani di sorveglianza dell'AESA e ii) le relazioni sulle raccomandazioni di approvazione dell'AESA) riguardanti quattro fornitori di servizi di manutenzione aeronautica stabiliti in Asia. Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha rilevato che la dipendenza dell'AESA dalla tutela degli interessi commerciali e dalla tutela degli obiettivi delle ispezioni, delle indagini e degli audit non era convincente. A seguito di un progetto di raccomandazione del Mediatore, l'AESA ha deciso di divulgare i documenti richiesti.
Progetto di raccomandazione del Mediatore europeo nell'indagine sulla denuncia 1174/2011/MMN contro l'AESA
Venerdì | 17 gennaio 2014
accesso del pubblico ai documenti; eccezioni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001; Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 alle copie delle memorie presentate alla Corte di giustizia
Mercoledì | 13 febbraio 2013
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 422/2011/AN contro la Commissione europea
Mercoledì | 13 febbraio 2013
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2450/2008/(VL)BEH contro la Commissione europea
Giovedì | 10 gennaio 2013
Il denunciante è un ingegnere tedesco incaricato di supervisionare la costruzione del Tribunale per i reati gravi a Tirana, in Albania. Il progetto immobiliare è stato oggetto di un contratto di lavori concluso tra il ministero della Giustizia albanese (l'"amministrazione aggiudicatrice") e una società di costruzioni privata (il "contraente"), ed è stato finanziato dal bilancio generale della Commissione europea. Il contratto del denunciante come supervisore è scaduto alla fine di novembre 2007.
Nel 2008 il denunciante si è rivolto al Mediatore e ha affermato che la delegazione della Commissione in Albania non lo ha adeguatamente sostenuto i) nei suoi sforzi volti a garantire che i lavori del progetto fossero eseguiti conformemente al contratto e ii) nei relativi conflitti con altre parti coinvolte nel progetto. A sostegno del primo aspetto della sua affermazione, il denunciante ha sostanzialmente sostenuto che l'appaltatore e l'amministrazione aggiudicatrice hanno accettato di utilizzare materiali meno costosi e inferiori a quelli previsti nel contratto di lavori. Il denunciante ha inoltre affermato che la Commissione non ha chiesto un'indagine su un incidente mortale nel cantiere.
Nel suo parere, la Commissione ha sostanzialmente respinto le osservazioni del denunciante e ha affermato di aver fornito un sostegno sostanziale alle parti contraenti e al denunciante. A seguito di un'ispezione del fascicolo della Commissione relativo al progetto, il Mediatore ha osservato che il denunciante, che deteneva la responsabilità principale del progetto, ha segnalato alla Commissione casi di minacce e intimidazioni nei suoi confronti. La Commissione ha riconosciuto la gravità di questi eventi, che sono stati sollevati in due riunioni. Tuttavia, il Mediatore non ha ritenuto che ciò fosse commisurato alla gravità riconosciuta di fronte alla quale ci si sarebbe chiaramente aspettati un'azione decisiva da parte della Commissione per cercare di evitare che tali incidenti si ripetessero in futuro. Il Mediatore ha pertanto concluso che la Commissione non ha fornito un sostegno sufficiente al denunciante e ha formulato un'osservazione critica al riguardo. Egli ha inoltre ritenuto che la Commissione non si sia avvalsa dei poteri di cui disponeva per chiedere un'indagine volta ad accertare in modo attendibile i fatti dell'incidente mortale in cui un lavoratore ha perso la vita. Ad esempio, non ha chiesto chiarimenti alle autorità albanesi. Di conseguenza, il Mediatore ha formulato un'ulteriore osservazione critica.
Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui la Commissione non è riuscita a sostenerlo nei suoi sforzi per garantire il rispetto del contratto di lavori, l'indagine del Mediatore non ha rivelato alcuna cattiva amministrazione. Allo stesso tempo, il Mediatore si è reso conto che alcuni aspetti non coperti dalla sua indagine, ad esempio l'approvazione, dopo la scadenza del contratto del denunciante, di un impianto di condizionamento d'aria di qualità apparentemente inferiore senza riduzione del prezzo o proroga del periodo di garanzia, potevano destare preoccupazione dal punto di vista della sana gestione dei fondi dell'UE. Il Mediatore ha pertanto invitato la Corte dei conti europea, in considerazione della sua particolare competenza e responsabilità nell'audit della spesa dei fondi dell'UE, a prendere in considerazione tali aspetti.
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1972/2009/ANA contro la Commissione europea
Martedì | 18 dicembre 2012
La direttiva TBT impone agli Stati membri di comunicare i progetti di regolamentazioni tecniche alla Commissione europea. Il denunciante è una società greca di servizi Internet che ha denunciato il rifiuto della Commissione di concedere l'accesso a un progetto riveduto di regolamento tecnico sui giochi ricreativi che la Grecia le ha comunicato. Il Mediatore europeo ha condotto un'indagine sulle accuse del denunciante secondo cui la Commissione avrebbe violato le norme procedurali e sostanziali del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti e l'affermazione secondo cui la Commissione dovrebbe concedere l'accesso al documento richiesto.
Per quanto riguarda l'accusa procedurale, il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione secondo cui la Commissione dovrebbe riconoscere il ritardo ingiustificato che si è verificato nel trattamento della domanda di conferma del denunciante e impegnarsi affinché tali ritardi non si verifichino in futuro. La Commissione ha accettato il progetto di raccomandazione del Mediatore.
Per quanto riguarda l’asserzione nel merito e la relativa censura, la Commissione ha difeso il suo rifiuto di concedere l’accesso in quanto doveva tutelare il dialogo che aveva avviato con le autorità greche al fine di rendere conforme al diritto dell’Unione la normativa greca in materia di giochi ricreativi, che la Corte di giustizia aveva constatato violare tale diritto.
Nella sua valutazione preliminare, il Mediatore ha rilevato che, poiché il caso in questione riguardava procedimenti di infrazione chiusi, il ricorso della Commissione all'eccezione pertinente di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 nel contesto della procedura di notifica ai sensi della direttiva TBT non era convincente. Il Mediatore ha proposto, come soluzione amichevole, che la Commissione potesse prendere in considerazione la possibilità di concedere l'accesso al progetto riveduto di regola tecnica.
La Commissione ha successivamente concesso l'accesso al documento e ha quindi risolto l'argomentazione del denunciante, ma non è stata d'accordo con il ragionamento del Mediatore. Il Mediatore ha pertanto formulato un progetto di raccomandazione secondo cui, in linea di principio, la Commissione dovrebbe concedere al pubblico l'accesso ai progetti riveduti di regolamentazioni tecniche comunicati ai sensi della direttiva TBT, a meno che uno Stato membro non chieda espressamente la riservatezza e sostenga tale richiesta con motivi che sarebbero in grado di confutare la presunzione di accessibilità.
La Commissione non ha accettato il progetto di raccomandazione del Mediatore. Considerando, tuttavia, che la Commissione ha pubblicato sia il progetto originale di regola tecnica comunicato dalla Grecia sia l'ultimo progetto, il Mediatore ha constatato che il comportamento della Commissione non costituisce una prassi generale. Ha quindi chiuso il caso con un'osservazione critica.
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 3177/2008/(JDG)OV contro la Commissione europea
Mercoledì | 12 dicembre 2012
Trattamento di una denuncia d'infrazione relativa a procedure di gara per la costruzione dell'autostrada Egnatia in Grecia
Lunedì | 03 settembre 2012
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 483/2011/(ANA)CK contro la Commissione europea
Lunedì | 03 settembre 2012
Progetto di raccomandazione del Mediatore europeo nella sua indagine sulla denuncia 422/2011/AN contro la Commissione europea
Giovedì | 02 agosto 2012
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 53/2010/OV contro la Commissione europea
Martedì | 08 maggio 2012
Il denunciante, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, una ONG fiamminga che fornisce assistenza ai rifugiati, ha ottenuto una sovvenzione dalla Commissione europea per realizzare un progetto nella Repubblica democratica del Congo. Nel settembre 2004 il denunciante ha inviato alla Commissione un messaggio di posta elettronica e una lettera in cui chiedeva l'approvazione della Commissione per un metodo alternativo semplificato per la comunicazione dei costi del progetto, compresi quelli sostenuti dagli imprenditori locali coinvolti nel progetto. La persona di contatto della Commissione ha risposto come segue in un messaggio di posta elettronica: "Con la presente, ..., vi do il nostro accordo ...". A seguito di un audit ex post, la Commissione ha tuttavia deciso di recuperare dal denunciante un importo di 150 000 EUR, sostenendo che i costi pertinenti non erano stati comunicati conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, secondo il denunciante, tali costi erano stati comunicati sulla base del metodo alternativo di comunicazione dei costi approvato dalla Commissione. Il denunciante ha quindi presentato una denuncia al Mediatore europeo, sostenendo che la Commissione aveva violato il principio del legittimo affidamento non rispettando la metodologia concordata per la comunicazione dei costi.
Nel suo parere, la Commissione ha sostenuto che l'e-mail inviata dal suo referente non costituiva una modifica della convenzione di sovvenzione. Il Mediatore ha tuttavia rilevato che la relativa e-mail costituiva un'approvazione del metodo alternativo di rendicontazione dei costi proposto dal denunciante e che era quantomeno discutibile che la Commissione avesse accettato di rinunciare alle parti pertinenti della convenzione di sovvenzione al fine di consentire al denunciante di utilizzare il sistema alternativo di rendicontazione dei costi. Egli ha quindi presentato una proposta di soluzione amichevole alla Commissione chiedendole di esaminare, per quanto riguarda i costi sostenuti dagli imprenditori locali nel progetto, se e in quale misura il denunciante avesse rispettato i mezzi alternativi per giustificare le spese e, su tale base, di prendere in considerazione la possibilità di versare al denunciante l'importo corrispondente. La Commissione ha accettato la proposta di soluzione amichevole e ha dichiarato che, per i progetti in cui il metodo alternativo di rendicontazione dei costi è stato rispettato dal denunciante, avrebbe considerato ammissibili i costi corrispondenti e avrebbe effettuato un pagamento supplementare.
Nel maggio 2012 il denunciante ha informato il Mediatore di aver ottenuto dalla Commissione un pagamento di 104 842 EUR e lo ha ringraziato per il suo intervento.
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2903/2009/KM contro l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
Lunedì | 27 febbraio 2012
Progetti di raccomandazioni del Mediatore europeo nella sua indagine sulla denuncia 1972/2009/ANA contro la Commissione europea
Martedì | 24 gennaio 2012
Il rigetto di una denuncia relativa alla presunta violazione, da parte delle autorità del Regno Unito e/o di Cipro, delle norme relative all'esercizio della professione forense all'interno dell'UE
Martedì | 17 gennaio 2012
Progetto di raccomandazione del Mediatore europeo nella sua indagine sulla denuncia 3177/2008/(JDG)OV contro la Commissione europea
Lunedì | 10 ottobre 2011