Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Cerca indagini

Criteri di filtraggio dei documenti
Caso
Data
Parole chiavi
Oppure prova vecchie parole chiave (prima del 2016)

Visualizzazione 1 - 20 di 428 risultati

Decisione nel caso 2450/2008/(VL)BEH - Ruolo di controllo della Commissione su un progetto edilizio a Tirana

Lunedì | 17 dicembre 2012

Il denunciante è un ingegnere tedesco, incaricato di controllare la costruzione della sede del tribunale penale a Tirana, in Albania. Il progetto edilizio dipendeva da un contratto d’appalto stipulato tra il ministero della Giustizia albanese (“l’amministrazione aggiudicatrice”) e un’impresa edile privata (“l’appaltatore”) ed era finanziato dal bilancio generale della Commissione europea. Il contratto in qualità di supervisore del denunciante scadeva alla fine di novembre del 2007.

Nel 2008, il denunciante si è rivolto al Mediatore affermando che la delegazione della Commissione in Albania non lo aveva adeguatamente sostenuto (i) nel suo tentativo di garantire che i lavori del progetto venissero effettuati conformemente al contratto e (ii) nei contrasti sorti in materia tra lui e gli altri soggetti partecipanti. Per corroborare la prima parte delle sue affermazioni, il denunciante ha argomentato essenzialmente che l’appaltatore e l’amministrazione aggiudicatrice si erano accordati per usare materiali meno costosi e di qualità inferiore rispetto a quelli previsti nel contratto d’appalto. Il denunciante ha aggiunto che la Commissione non ha ritenuto di esigere lo svolgimento di un’indagine su un incidente mortale avvenuto nel cantiere.

Nel suo parere la Commissione respingeva le opinioni del denunciante e affermava di aver sostenuto con decisione sia le parti contraenti che il denunciante stesso. Avendo esaminato il fascicolo della Commissione sul progetto, il Mediatore ha rilevato che il denunciante – il quale rivestiva una posizione di grande responsabilità nel progetto stesso – aveva segnalato alla Commissione casi di minacce e intimidazioni di cui era stato vittima. La Commissione ha riconosciuto la gravità di tali episodi, che erano stati discussi in due riunioni. A giudizio del Mediatore, però, tale reazione non è stata proporzionata alla riconosciuta gravità dell’accaduto, che avrebbe richiesto da parte della Commissione un intervento ben più deciso, tale da impedire il futuro ripetersi d’incidenti siffatti. Il Mediatore ha quindi concluso che la Commissione non ha offerto al denunciante un sostegno sufficiente, e ha formulato a riguardo un’osservazione critica. Il Mediatore è giunto inoltre alla conclusione che la Commissione non ha utilizzato i poteri di cui disponeva, per richiedere un’indagine che appurasse in maniera attendibile le circostanze dell’incidente in cui un lavoratore aveva perso la vita: per esempio, la Commissione non ha chiesto chiarimenti alle autorità albanesi. Di conseguenza, il Mediatore ha formulato un’ulteriore osservazione critica.

Per quanto riguarda l’affermazione del denunciante, secondo cui la Commissione non lo avrebbe sostenuto allorché egli cercava di garantire l’osservanza del contratto d’appalto, l’indagine del Mediatore non ha portato alla luce alcun caso di cattiva amministrazione. Allo stesso tempo, il Mediatore ha osservato che alcuni aspetti non compresi nella sua indagine – come per esempio l’approvazione, dopo la scadenza del contratto del denunciante, di un sistema di condizionamento dell’aria di qualità apparentemente inferiore, ma senza riduzione di prezzo o estensione del periodo di garanzia – potrebbero essere rilevanti dal punto di vista della sana amministrazione dei fondi dell’Unione europea. Il Mediatore ha quindi invitato la Corte dei conti europea – per la sua esperienza e responsabilità nel controllo dell’erogazione dei fondi dell’Unione europea – a esaminare tali aspetti.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1972/2009/ANA contro la Commissione europea

Martedì | 11 dicembre 2012

La direttiva TBT impone agli Stati membri di comunicare i progetti di regolamentazioni tecniche alla Commissione europea. Il denunciante è una società greca di servizi Internet che ha denunciato il rifiuto della Commissione di concedere l'accesso a un progetto riveduto di regolamento tecnico sui giochi ricreativi che la Grecia le ha comunicato. Il Mediatore europeo ha condotto un'indagine sulle accuse del denunciante secondo cui la Commissione avrebbe violato le norme procedurali e sostanziali del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti e l'affermazione secondo cui la Commissione dovrebbe concedere l'accesso al documento richiesto.

Per quanto riguarda l'accusa procedurale, il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione secondo cui la Commissione dovrebbe riconoscere il ritardo ingiustificato che si è verificato nel trattamento della domanda di conferma del denunciante e impegnarsi affinché tali ritardi non si verifichino in futuro. La Commissione ha accettato il progetto di raccomandazione del Mediatore.

Per quanto riguarda l’asserzione nel merito e la relativa censura, la Commissione ha difeso il suo rifiuto di concedere l’accesso in quanto doveva tutelare il dialogo che aveva avviato con le autorità greche al fine di rendere conforme al diritto dell’Unione la normativa greca in materia di giochi ricreativi, che la Corte di giustizia aveva constatato violare tale diritto.

Nella sua valutazione preliminare, il Mediatore ha rilevato che, poiché il caso in questione riguardava procedimenti di infrazione chiusi, il ricorso della Commissione all'eccezione pertinente di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 nel contesto della procedura di notifica ai sensi della direttiva TBT non era convincente. Il Mediatore ha proposto, come soluzione amichevole, che la Commissione potesse prendere in considerazione la possibilità di concedere l'accesso al progetto riveduto di regola tecnica.

La Commissione ha successivamente concesso l'accesso al documento e ha quindi risolto l'argomentazione del denunciante, ma non è stata d'accordo con il ragionamento del Mediatore. Il Mediatore ha pertanto formulato un progetto di raccomandazione secondo cui, in linea di principio, la Commissione dovrebbe concedere al pubblico l'accesso ai progetti riveduti di regolamentazioni tecniche comunicati ai sensi della direttiva TBT, a meno che uno Stato membro non chieda espressamente la riservatezza e sostenga tale richiesta con motivi che sarebbero in grado di confutare la presunzione di accessibilità.

La Commissione non ha accettato il progetto di raccomandazione del Mediatore. Considerando, tuttavia, che la Commissione ha pubblicato sia il progetto originale di regola tecnica comunicato dalla Grecia sia l'ultimo progetto, il Mediatore ha constatato che il comportamento della Commissione non costituisce una prassi generale. Ha quindi chiuso il caso con un'osservazione critica.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 53/2010/OV contro la Commissione europea

Mercoledì | 28 marzo 2012

Il denunciante, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, una ONG fiamminga che fornisce assistenza ai rifugiati, ha ottenuto una sovvenzione dalla Commissione europea per realizzare un progetto nella Repubblica democratica del Congo. Nel settembre 2004 il denunciante ha inviato alla Commissione un messaggio di posta elettronica e una lettera in cui chiedeva l'approvazione della Commissione per un metodo alternativo semplificato per la comunicazione dei costi del progetto, compresi quelli sostenuti dagli imprenditori locali coinvolti nel progetto. La persona di contatto della Commissione ha risposto come segue in un messaggio di posta elettronica: "Con la presente, ..., vi do il nostro accordo ...". A seguito di un audit ex post, la Commissione ha tuttavia deciso di recuperare dal denunciante un importo di 150 000 EUR, sostenendo che i costi pertinenti non erano stati comunicati conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, secondo il denunciante, tali costi erano stati comunicati sulla base del metodo alternativo di comunicazione dei costi approvato dalla Commissione. Il denunciante ha quindi presentato una denuncia al Mediatore europeo, sostenendo che la Commissione aveva violato il principio del legittimo affidamento non rispettando la metodologia concordata per la comunicazione dei costi.

Nel suo parere, la Commissione ha sostenuto che l'e-mail inviata dal suo referente non costituiva una modifica della convenzione di sovvenzione. Il Mediatore ha tuttavia rilevato che la relativa e-mail costituiva un'approvazione del metodo alternativo di rendicontazione dei costi proposto dal denunciante e che era quantomeno discutibile che la Commissione avesse accettato di rinunciare alle parti pertinenti della convenzione di sovvenzione al fine di consentire al denunciante di utilizzare il sistema alternativo di rendicontazione dei costi. Egli ha quindi presentato una proposta di soluzione amichevole alla Commissione chiedendole di esaminare, per quanto riguarda i costi sostenuti dagli imprenditori locali nel progetto, se e in quale misura il denunciante avesse rispettato i mezzi alternativi per giustificare le spese e, su tale base, di prendere in considerazione la possibilità di versare al denunciante l'importo corrispondente. La Commissione ha accettato la proposta di soluzione amichevole e ha dichiarato che, per i progetti in cui il metodo alternativo di rendicontazione dei costi è stato rispettato dal denunciante, avrebbe considerato ammissibili i costi corrispondenti e avrebbe effettuato un pagamento supplementare.

Nel maggio 2012 il denunciante ha informato il Mediatore di aver ottenuto dalla Commissione un pagamento di 104 842 EUR e lo ha ringraziato per il suo intervento.

Decisione nel caso 333/2009/(BEH)KM - Mancata descrizione dell'oggetto di una gara d'appalto mediante l'impiego di codici CPV accurati

Lunedì | 11 ottobre 2010

Nel pubblicare i bandi di gara, le amministrazioni aggiudicatrici descrivono i beni o i servizi richiesti usando un sistema di riferimento standard, il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV). Il CPV associa un codice alla descrizione dei beni e dei servizi pertinenti.

Nel presente caso, l'AESA pubblicava una gara d'appalto con cinque diversi lotti usando un singolo codice CPV, 72000000 – Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto. Il denunciante, un intermediario di informazioni tedesco, criticava l'uso di tale codice generale, sostenendo che esso impedisse a potenziali offerenti, i cui servizi fossero associati a codici particolari, di presentare un'offerta. Il denunciante chiedeva all'AESA di pubblicare una rettifica. L'AESA sosteneva che il codice generale dava la possibilità a più offerenti di partecipare alla gara d'appalto. Inoltre, i servizi erano descritti in maniera più dettagliata nel bando di gara.

Il denunciante si rivolgeva quindi al Mediatore, che avviava un'indagine. Nel suo parere, l'AESA sosteneva che l'uso del codice generale costituisse l'approccio più accurato, poiché i codici più specifici non coprivano la totalità dei lotti ed erano perciò fuorvianti.

Il Mediatore rilevava che a ciascun codice CPV sono associate descrizioni in tutte le lingue ufficiali, in modo tale da permettere agli offerenti di identificare i beni e i servizi richiesti dall'amministrazione senza dover prima tradurli. Di conseguenza, è molto importante scegliere un codice CPV che sia il più accurato possibile. Anche negli orientamenti relativi all'uso dei codici CPV, cui l'AESA faceva riferimento nel suo parere, si raccomandava di scegliere il codice più accurato possibile.

Tali orientamenti sottolineavano inoltre che i codici possono essere combinati tra loro. Tuttavia, rimaneva ancora irrisolta la questione in merito a come comportarsi nei casi in cui nessuna combinazione di codici specifici copra la totalità dei beni e dei servizi interessati dal bando. A prima vista, l'opinione dell'AESA secondo cui in casi come quello in esame si dovesse usare solo il codice generale che copra tutti quei beni e servizi era allettante, dato che si trattava di una soluzione logica e facile da mettere in pratica. Il Mediatore riteneva, tuttavia, che tale approccio non tenesse conto a sufficienza dei legittimi interessi di potenziali offerenti suggerendo quindi di aggiungere, ove disponibili, codici più specifici. Tale soluzione si rivela più accurata e trasparente rispetto all'indicazione del solo codice generale.

Il Mediatore concludeva quindi che l'approccio dell'AESA non era conforme ai principi della buona amministrazione. Tuttavia, la cattiva amministrazione individuata dal Mediatore si riferiva a una specifica gara d'appalto già conclusa e il denunciante non formulava rivendicazioni relative a gare future. Il Mediatore chiudeva quindi il caso con un'osservazione critica.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1450/2007/(WP)BEH contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Lunedì | 13 settembre 2010

La denuncia è stata presentata da un giornalista. Nel 2002 ha contattato il Presidente della Commissione europea segnalandogli alcune presunte irregolarità relative all'acquisizione da parte del Parlamento europeo del cosiddetto edificio D3 a Bruxelles. Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un'indagine. Nel 2006 l'OLAF ha archiviato il caso e non ha raccomandato alcun ulteriore seguito, a parte i) fornire al Parlamento una copia della relazione finale dell'OLAF e ii) informare il denunciante dei risultati dell'indagine.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha denunciato varie carenze nell'indagine dell'OLAF, nonché nella sua corrispondenza con lui in merito a tale questione. In particolare, egli ha sostenuto che, nella sua indagine, l'OLAF non ha esaminato seriamente e obiettivamente l'applicabilità della direttiva 92/50/CEE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (in prosieguo: la «direttiva»).

Nel suo parere, l’OLAF ha sostenuto di aver effettivamente esaminato l’applicabilità della direttiva nel corso della sua indagine amministrativa. Tuttavia, essa ha anche affermato che, non essendo stata accertata alcuna irregolarità evidente nell’ambito della sua indagine, la questione dell’applicabilità della direttiva non era oggetto di ulteriori indagini approfondite.

Il Mediatore ha ritenuto che l'OLAF abbia effettivamente omesso seriamente e obiettivamente di esaminare l'applicabilità della direttiva. Di conseguenza, il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione invitando l'OLAF a riconsiderare i risultati della sua indagine per quanto riguarda l'applicabilità della direttiva.

Nel suo parere circostanziato, l'OLAF ha insistito affinché la sua indagine fosse condotta correttamente e con la dovuta diligenza. Allo stesso tempo, ha sottolineato che, sulla base del progetto di raccomandazione del Mediatore e di un relativo comunicato stampa, ha effettuato una nuova valutazione del caso. Ha inoltre dichiarato di aver nominato un investigatore per effettuare una "valutazione delle informazioni iniziali"a tal fine. In tale contesto, il Mediatore ha ritenuto che l'OLAF avesse adottato misure per riconsiderare l'applicabilità della direttiva e avesse quindi implicitamente accettato il suo progetto di raccomandazione. Egli ha pertanto archiviato il caso.

Decisione del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa OI/2/2010/GG relativa alla Commissione europea

Mercoledì | 21 aprile 2010

Nell'ambito della sua indagine di propria iniziativa sulla questione della tempestività dei pagamenti da parte della Commissione (indagine OI/1/2009/GG), il Mediatore è venuto a conoscenza di un caso in cui si era verificato un ritardo di 754 giorni prima dell'esecuzione del pagamento.

A prima vista, è sembrato lecito supporre che la presente causa costituisse un’eccezione. Il Mediatore ha inoltre osservato che in questo caso erano stati pagati interessi di mora e che non sembrava essergli stata presentata alcuna denuncia al riguardo. Il Mediatore ha pertanto ritenuto opportuno esaminare il caso separatamente dalla summenzionata indagine generale di propria iniziativa relativa alla questione della tempestività dei pagamenti da parte della Commissione.

Il 15 marzo 2010 i rappresentanti del Mediatore hanno esaminato il fascicolo della Commissione relativo al caso summenzionato.

In occasione dell’ispezione, il rappresentante della Commissione ha sottolineato che il ritardo sostanziale che si era verificato nel caso di specie era dovuto a una grave carenza di personale all’epoca, a sua volta causata da un elevato avvicendamento di personale. La rappresentante della Commissione ha sottolineato che la tempestività dei pagamenti all'interno della sua direzione è notevolmente migliorata da allora.

Il Mediatore ha osservato che le informazioni che gli sono state fornite durante l'ispezione del fascicolo della Commissione sembravano confermare tale dichiarazione.

Secondo il Mediatore, il caso in esame sembrava quindi costituire un esempio estremo di ritardo nei pagamenti, ma non un'indicazione di un problema endemico. Per essere più precisi, mentre i ritardi di pagamento rappresentavano ancora un problema reale (che sarà preso in considerazione in OI/1/2009/GG), nulla lasciava supporre che situazioni estreme come quella del caso di specie potessero ripetersi.

In ogni caso, il Mediatore ha rilevato che il caso in esame e i problemi da esso sollevati (compresa la questione del ritardo verificatosi) erano già stati esaminati dalla Corte dei conti.

Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero motivi per ulteriori indagini in questo caso.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 603/2008/OV contro la Commissione europea

Lunedì | 15 febbraio 2010

Il denunciante è un architetto che, nel 1997, ha partecipato senza successo a un concorso internazionale di architettura per il quartiere europeo di Bruxelles. La Regione di Bruxelles-Capitale ha agito in qualità di amministrazione aggiudicatrice e ha firmato il contratto con il vincitore. A seguito di una prima denuncia di infrazione da parte del denunciante, il 9 febbraio 2001 la Commissione ha inviato alle autorità belghe un parere motivato in cui concludeva che la regione di Bruxelles-Capitale aveva violato la direttiva 92/50/CEE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi per quanto riguarda, tra l'altro, l'obbligo di garantire l'anonimato dei progetti e l'indipendenza della giuria. Successivamente, nel 2001, le autorità belghe hanno assunto vari impegni per quanto riguarda la risoluzione del contratto in questione. Alla luce di tali impegni, la Commissione ha archiviato la denuncia di infrazione nell'aprile 2002.

Nel dicembre 2006 il denunciante ha presentato una seconda denuncia di infrazione alla Commissione, sostenendo che le autorità belghe non avevano rispettato i loro impegni. In particolare, ha sottolineato che le autorità belghe avevano concluso un ulteriore addendum (addendum n. 6) al contratto.

Nel febbraio 2008 il denunciante si è rivolto al Mediatore e ha affermato che la Commissione non aveva garantito che le autorità belghe rispettassero rigorosamente il loro impegno a conformarsi al suo parere motivato del 9 febbraio 2001 e a risolvere definitivamente il contratto. Nel suo parere, la Commissione ha sostenuto che la sua indagine non aveva fornito motivi per concludere che, concludendo l'addendum n. 6, le autorità belghe non avessero rispettato i loro impegni.

Dopo aver esaminato i fascicoli di infrazione della Commissione, il Mediatore è giunto alla conclusione che l'addendum pertinente non ha introdotto modifiche contrarie agli impegni assunti dalle autorità belghe. Pertanto, non è stata riscontrata alcuna cattiva amministrazione. Il Mediatore ha tuttavia osservato che il modo in cui la Commissione ha rappresentato gli impegni assunti dalle autorità belghe nei confronti del denunciante nel 2001 e nel 2002 sembrava differire dalla descrizione fornita nel corso dell'indagine.