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Decisione del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa OI/2/2010/GG relativa alla Commissione europea

Nell'ambito della sua indagine di propria iniziativa sulla questione della tempestività dei pagamenti da parte della Commissione (indagine OI/1/2009/GG), il Mediatore è venuto a conoscenza di un caso in cui si era verificato un ritardo di 754 giorni prima dell'esecuzione del pagamento.

A prima vista, è sembrato lecito supporre che la presente causa costituisse un’eccezione. Il Mediatore ha inoltre osservato che in questo caso erano stati pagati interessi di mora e che non sembrava essergli stata presentata alcuna denuncia al riguardo. Il Mediatore ha pertanto ritenuto opportuno esaminare il caso separatamente dalla summenzionata indagine generale di propria iniziativa relativa alla questione della tempestività dei pagamenti da parte della Commissione.

Il 15 marzo 2010 i rappresentanti del Mediatore hanno esaminato il fascicolo della Commissione relativo al caso summenzionato.

In occasione dell’ispezione, il rappresentante della Commissione ha sottolineato che il ritardo sostanziale che si era verificato nel caso di specie era dovuto a una grave carenza di personale all’epoca, a sua volta causata da un elevato avvicendamento di personale. La rappresentante della Commissione ha sottolineato che la tempestività dei pagamenti all'interno della sua direzione è notevolmente migliorata da allora.

Il Mediatore ha osservato che le informazioni che gli sono state fornite durante l'ispezione del fascicolo della Commissione sembravano confermare tale dichiarazione.

Secondo il Mediatore, il caso in esame sembrava quindi costituire un esempio estremo di ritardo nei pagamenti, ma non un'indicazione di un problema endemico. Per essere più precisi, mentre i ritardi di pagamento rappresentavano ancora un problema reale (che sarà preso in considerazione in OI/1/2009/GG), nulla lasciava supporre che situazioni estreme come quella del caso di specie potessero ripetersi.

In ogni caso, il Mediatore ha rilevato che il caso in esame e i problemi da esso sollevati (compresa la questione del ritardo verificatosi) erano già stati esaminati dalla Corte dei conti.

Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero motivi per ulteriori indagini in questo caso.

Strasburgo, 21 aprile 2010

Signor Presidente,

Il 1° febbraio 2010 Le ho comunicato che avevo deciso di avviare un'indagine di propria iniziativa in merito a un caso in cui si è verificato un notevole ritardo prima che la Commissione europea procedesse al pagamento dovuto in base a un contratto. Le ho inoltre comunicato che, al fine di evitare un eventuale lavoro non necessario da parte della Commissione, ho ritenuto opportuno avviare la mia indagine esaminando i documenti relativi al caso in questione al fine di accertare se fosse necessario chiedere alla Commissione un parere formale in questo caso.

Il 15 marzo 2010 i miei rappresentanti hanno esaminato il fascicolo della Commissione.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.

MOTIVI DELL'INCHIESTA DI PROPRIA INIZIATIVA

L'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce al Mediatore europeo il potere di condurre indagini di propria iniziativa in relazione a possibili casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione.

Il 17 febbraio 2009 il Mediatore ha informato la Commissione di aver deciso di avviare un'indagine di propria iniziativa sulla questione della tempestività dei pagamenti da parte della Commissione (indagine OI/1/2009/GG).

L'inchiesta è ancora in corso.

Il 30 ottobre 2009 la Commissione ha fornito al Mediatore alcune informazioni da lui richieste con lettera del 24 giugno 2009. Tra l’altro, la Commissione ha fornito precisazioni in merito ai cinque casi in cui nel 2008 erano stati pagati gli interessi di mora più elevati.

Secondo queste informazioni, un caso riguardava un pagamento a un "istituto pubblico" in cui si era verificato un ritardo di 754 giorni.

Si è trattato di un ritardo eccezionale. Il Mediatore ha pertanto ritenuto opportuno esaminare più da vicino il caso in esame.

A prima vista, è sembrato lecito supporre che la presente causa costituisse un’eccezione. Il Mediatore ha inoltre osservato che in questo caso erano stati pagati interessi di mora e che non sembrava essergli stata presentata alcuna denuncia al riguardo.

Il Mediatore ha pertanto ritenuto opportuno esaminare il caso separatamente dalla summenzionata indagine generale di propria iniziativa relativa alla questione della tempestività dei pagamenti da parte della Commissione (indagine OI/1/2009/GG).

Decide pertanto di avviare la presente indagine di propria iniziativa.

L'INCHIESTA

Il 15 marzo 2010 i rappresentanti del Mediatore hanno esaminato il fascicolo della Commissione relativo al caso summenzionato.

I risultati dell'ispezione possono essere riassunti come segue:

Il progetto in questione aveva l'obiettivo di promuovere l'energia pulita e le tecnologie dei trasporti in America latina e nei Caraibi ("OLA", numero del progetto NNE5/81/2002). Ha coinvolto un coordinatore del progetto e 14 contraenti.

Nel 2005 la Commissione ha sospeso i pagamenti a uno dei contraenti a causa di un sospetto di frode. Ai sensi del contratto in questione, tuttavia, ciò non ha influito sulla situazione delle altre parti di tale contratto.

Secondo i termini del presente contratto, il pagamento finale del contributo finanziario della Comunità doveva essere effettuato entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla data in cui la Commissione ha approvato, o si è ritenuto che avesse approvato, l'ultimo progetto da realizzare.

L'ultimo risultato del progetto è stato inviato il 29 aprile 2005.

Il 26 maggio 2005 la Commissione ha registrato la richiesta di pagamento finale presentata dal coordinatore del progetto. Il pagamento richiesto ammontava a 522 249,84 EUR.

Il 29 luglio 2005 il responsabile di progetto della Commissione ha inviato osservazioni tecniche dettagliate e ha chiesto ulteriori informazioni al consorzio. Tale richiesta è stata respinta dal coordinatore del progetto in quanto inviata dopo la scadenza del termine per l'approvazione dell'ultimo progetto da fornire.

Il pagamento è stato effettuato solo il 17 ottobre 2007.

Il 22 novembre 2007 il coordinatore del progetto ha chiesto il pagamento di interessi di mora.

Il 7 aprile 2008 la Commissione ha informato il coordinatore del progetto che tale richiesta era stata accolta. Secondo la Commissione, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato il 23 settembre 2005. È stato versato un importo di 38 298,80 EUR per coprire il ritardo di 754 giorni calcolato dalla Commissione.

Il 14 aprile 2008 un membro della Corte dei conti europea ha scritto al sig. Piebalgs, vicepresidente della Commissione, in merito a taluni errori rilevati in relazione alla gestione del progetto in questione.

LA DECISIONE

1. Per quanto riguarda il ritardo intervenuto nel caso di specie

1.1 Il Mediatore osserva che nel caso di specie si è verificato un ritardo straordinario o superiore a due anni. La Commissione stessa ha calcolato che il ritardo si estendeva a 754 giorni. Dato che il coordinatore del progetto non sembra aver sollevato obiezioni, il Mediatore ritiene che la sua valutazione possa basarsi su questa cifra.

1.2 Sebbene ciò non sia rilevante per il calcolo del ritardo ai sensi dei termini del contratto, è utile notare che la Commissione sembra aver ripreso i lavori sul contratto alla fine di marzo o all'inizio di aprile 2007. Tuttavia, il ritardo che si è verificato rimarrebbe molto consistente anche se si considerasse solo il periodo compreso tra settembre 2005 e marzo 2007.

1.3 In occasione dell'ispezione, il rappresentante della Commissione ha sottolineato che il notevole ritardo che si era verificato nel caso di specie era dovuto a una grave carenza di personale all'epoca, a sua volta causata da un elevato avvicendamento di personale. La rappresentante della Commissione ha sottolineato che la tempestività dei pagamenti all'interno della sua direzione è notevolmente migliorata da allora.

1.4 Il Mediatore osserva che le informazioni che gli sono state fornite durante l'ispezione del fascicolo della Commissione sembrerebbero confermare tale dichiarazione.

1.5 Secondo il Mediatore, il caso in esame sembra quindi costituire un esempio estremo di ritardo nei pagamenti, ma non un'indicazione di un problema endemico. Per essere più precisi, mentre i ritardi di pagamento rappresentano ancora un problema reale (che sarà preso in considerazione in OI/1/2009/GG), non vi è nulla che suggerisca che situazioni estreme come quella del caso di specie potrebbero ripetersi attualmente o in futuro.

1.6 In ogni caso, il Mediatore osserva che il caso in esame e i problemi da esso sollevati (compresa la questione del ritardo che si è verificato) sono già stati esaminati dalla Corte dei conti.

2. Conclusione

2.1 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che non vi siano motivi che giustifichino ulteriori indagini in questo caso.

2.2 La presente indagine può pertanto essere chiusa sulla base dei risultati dell'ispezione del fascicolo della Commissione, senza dover chiedere un parere alla Commissione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

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