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Decisione nel caso 960/2016/TM sulla Banca europea per gli investimenti ´s, presunta mancata gestione tempestiva di una denuncia

Lunedì | 04 dicembre 2017

Il caso riguardava la presunta mancata gestione tempestiva di una denuncia da parte del meccanismo di denuncia della Banca europea per gli investimenti (BEI). Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che il ritardo era giustificato dalla complessità dell'oggetto della denuncia. Il Mediatore non ha pertanto riscontrato casi di cattiva amministrazione da parte della BEI.

Decisione nel caso 318/2016/ZA sulla mancata risposta dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese a una richiesta di riesame nell'ambito di una procedura di assunzione

Giovedì | 22 dicembre 2016

Il caso riguardava la mancata risposta da parte dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) alla richiesta di riesame del denunciante a seguito di una procedura di assunzione di un agente contrattuale.

La Mediatrice ha indagato sulla questione e ha chiesto all'EASME di rispondere alla denunciante e di rispondere alle sue preoccupazioni in merito alla sua esclusione dall'"elenco di riserva" dei candidati idonei. Nella sua risposta, l'EASME si è scusata per quello che ha descritto come "un evento sfortunato", che non avrebbe dovuto accadere, e ha spiegato perché il denunciante non era stato incluso nell'elenco di riserva.

Il Mediatore ha ritenuto convincenti le spiegazioni dell'EASME sull'esclusione del denunciante. Tuttavia, si è rammaricata del fatto che l'EASME abbia impiegato un anno per rispondere alla richiesta di riesame del denunciante e che lo abbia fatto solo dopo l'intervento del Mediatore. Il Mediatore ha incoraggiato l'EASME ad adottare misure per garantire che incidenti simili non si verifichino in futuro.

Decisione nel caso OI/1/2016 sulla mancata risposta della Commissione europea a una richiesta di riesame giuridico di una decisione di un'agenzia dell'UE

Giovedì | 22 dicembre 2016

Il caso riguardava la mancata risposta da parte della Commissione europea alla richiesta del denunciante di un riesame giuridico della decisione dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura di respingere il suo progetto dai finanziamenti dell'UE nell'ambito del programma Erasmus+. Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che la Commissione aveva già risposto al denunciante. Ritiene pertanto che tale parte della denuncia sia stata risolta dall'istituzione. Essa ha inoltre esaminato nel merito la risposta della Commissione e l’ha ritenuta esaustiva e ragionevole. Ha pertanto deciso che non vi era cattiva amministrazione.

Decisione della Mediatrice europea che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/11/2015/EIS sulla tempestività dei pagamenti da parte della Commissione europea

Lunedì | 19 dicembre 2016

La maggior parte del bilancio dell'UE è assegnata ogni anno a fondi e programmi gestiti dalla Commissione europea su base condivisa con gli Stati membri. Nel giugno 2015 la Mediatrice ha avviato un'indagine di propria iniziativa sulla tempestività dei pagamenti da parte della Commissione, con particolare attenzione ai pagamenti a contraenti e beneficiari privati, che rischiano di risentire maggiormente dei ritardi di pagamento. Questa indagine ha fatto seguito a quattro precedenti indagini sullo stesso argomento.

Nello svolgimento della sua indagine, la Mediatrice ha considerato sia il dovere della Commissione di garantire una sana gestione finanziaria, in particolare evitando pagamenti irregolari o errati, sia il diritto fondamentale dei contraenti e dei beneficiari a una buona amministrazione, in particolare facendo trattare le loro domande di pagamento entro un periodo di tempo ragionevole.

Il Mediatore ha chiesto informazioni sul numero e sulla percentuale di casi in cui si sono verificati ritardi di pagamento, sull'entità dei ritardi verificatisi, sulle somme in questione e sui casi in cui sono stati pagati interessi di mora. Il Mediatore ha inoltre effettuato un'ispezione in loco per comprendere meglio il funzionamento pratico del processo di pagamento.

Il Mediatore osserva che la percentuale complessiva dei ritardi di pagamento è aumentata dal 2013, a causa di due fattori principali. In primo luogo, l'attuale regolamento finanziario, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, ha imposto termini di pagamento più ristretti. In secondo luogo, l'autorità di bilancio dell'UE (ossia il Parlamento e il Consiglio) ha limitato l'importo degli "stanziamenti di pagamento" nel 2014, ossia il denaro assegnato alle istituzioni per pagare le bollette nel corso dell'anno.

La Mediatrice accoglie con favore i progressi compiuti dalla Commissione nella riduzione del numero e del valore dei ritardi di pagamento nel 2015, dopo il picco raggiunto nel 2014. Riconosce che la carenza di stanziamenti di pagamento è stata un fattore eccezionale al di fuori del controllo della Commissione. Il Mediatore osserva inoltre che l'aumento delle medie dei ritardi di pagamento a partire dal 2013 non ha comportato un peggioramento dei risultati della Commissione in termini assoluti. Allo stesso tempo, il Mediatore sottolinea che la Commissione deve compiere sforzi significativi per rispettare i termini giuridici più stretti introdotti dall'attuale regolamento finanziario.

L'ispezione della Mediatrice ha dimostrato che la Commissione monitora attentamente i suoi risultati in questo settore e ha sviluppato molte buone pratiche. Tuttavia, il Mediatore è preoccupato per il fatto che alcune delle recenti misure annunciate dalla Commissione siano state sollevate già nel 2010 a seguito di una consultazione avviata dal Mediatore nel contesto di una precedente indagine.

Il Mediatore incoraggia pertanto la Commissione a intensificare gli sforzi nei settori del coordinamento tra controlli finanziari e operativi, sviluppando strumenti online, gestendo per quanto possibile l'avvicendamento del personale, gestendo le sospensioni e registrando le fatture in modo tempestivo. Lei fa una serie di suggerimenti con questo in mente.

Decisione nel caso 628/2016/EIS relativa alla decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di non consentire al denunciante di presentare una nuova domanda dopo il mancato superamento delle prime prove

Giovedì | 01 dicembre 2016

Il caso riguardava la decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di non consentire al denunciante di presentare una seconda domanda nel contesto di un invito a manifestare interesse che non prevedeva un termine specifico per la presentazione delle domande. Il denunciante ha cercato di presentare una seconda domanda dopo non aver superato il test collegato alla sua domanda iniziale nell'ambito della stessa procedura di selezione. Il denunciante ha sostenuto che l'EPSO non ha fornito risposte adeguate alle sue lettere riguardanti i) la base giuridica per non consentire ai candidati di ripresentarsi nelle procedure di selezione senza alcuna data di chiusura specifica; e ii) le condizioni, compreso il comportamento del personale, presso il centro prove in Spagna.

Nella sua risposta, l'EPSO ha fatto riferimento alle condizioni stabilite nell'invito a manifestare interesse come base giuridica per le sue azioni. Essa ha inoltre spiegato di aver esaminato la questione relativa al comportamento del personale del centro di prova.

La Mediatrice ha ritenuto che la spiegazione dell'EPSO fosse ragionevole e adeguata, ragion per cui il caso è stato archiviato.

Decisione nel caso 1093/2016/JAP concernente la mancata risposta della Commissione europea alla corrispondenza relativa a problemi con la presentazione di una proposta di sovvenzione

Giovedì | 01 dicembre 2016

Il caso riguardava la mancata risposta della Commissione ai messaggi del denunciante relativi alle sue difficoltà nella presentazione di una proposta di sovvenzione. A causa di problemi tecnici, il denunciante non è stato in grado di presentare domanda tramite il sistema PRIAMOS della Commissione. Invece, ha presentato la sua proposta via e-mail, che è rimasta senza risposta.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha chiesto alla Commissione di rispondere. Nella sua risposta, la Commissione si è scusata per non aver risposto in precedenza. Ha affermato di non poter accettare l'applicazione di posta elettronica del denunciante perché il sistema aveva funzionato correttamente e la Commissione non era stata in grado di individuare alcun tentativo da parte del denunciante di inviare la proposta tramite PRIAMOS prima della scadenza.

Errori procedurali in una competizione

Venerdì | 02 settembre 2016

Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 844/2014/(PL)DR relativa al trattamento da parte dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di problemi informatici in un concorso generale

Martedì | 30 agosto 2016

Il caso riguardava le azioni dell'EPSO a seguito di un arresto anomalo del server informatico durante un test e la gestione da parte dell'EPSO delle richieste di riesame e di accesso ai documenti del denunciante.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che l'EPSO i) non ha affrontato adeguatamente la situazione derivante dall'incidente informatico, ii) non ha trattato adeguatamente la richiesta di riesame del denunciante e iii) non ha gestito correttamente la richiesta di accesso ai documenti del denunciante. Pertanto, il Mediatore ha formulato tre raccomandazioni all'EPSO.

L'EPSO ha accolto la prima raccomandazione del Mediatore su come affrontare i problemi tecnici durante un test su computer. La seconda raccomandazione era che l'EPSO fornisse al denunciante una spiegazione dettagliata del modo in cui aveva trattato la sua richiesta di riesame. Il Mediatore non ha ritenuto convincente la risposta dell'EPSO al riguardo e che il trattamento da parte dell'EPSO della richiesta di riesame costituisse cattiva amministrazione. Infine, l'EPSO non ha accettato la terza raccomandazione del Mediatore relativa alla concessione dell'accesso ai documenti. La Mediatrice ha ritenuto che anche la mancata presentazione di ulteriori documenti da parte dell'EPSO costituisse cattiva amministrazione. Oltre a due constatazioni di cattiva amministrazione, il Mediatore ha anche formulato un suggerimento all'EPSO su come potrebbe migliorare il suo servizio di contatto per i candidati.  

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1731/2013/PHP relativa al trattamento da parte della Commissione europea di tre presunti casi di aiuti di Stato a favore di società calcistiche spagnole e di una relativa richiesta di accesso ai documenti

Giovedì | 11 febbraio 2016

Il caso riguardava il trattamento, da parte della Commissione europea, delle informazioni presentate dal denunciante, relative a tre casi di aiuti di Stato illegali concessi a società calcistiche spagnole. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva deciso entro un termine ragionevole se avviare un'indagine formale sul presunto aiuto di Stato illegale. Poiché, secondo il denunciante, la Commissione non era intervenuta, il denunciante ha presentato una richiesta di accesso ad alcuni documenti relativi a due di questi casi. La Commissione ha rifiutato l’accesso per motivi di tutela degli obiettivi delle indagini.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e non ha riscontrato cattiva amministrazione su nessuna delle due questioni da parte della Commissione. Ha pertanto archiviato il caso.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1582/2014/PHP relativa al trattamento da parte della Commissione europea delle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati

Venerdì | 15 gennaio 2016

Il caso riguardava i ritardi riscontrati nell'autorizzazione di venti domande di alimenti e mangimi geneticamente modificati. I denuncianti hanno informato la Commissione delle loro preoccupazioni in diverse occasioni. A loro avviso, le spiegazioni della Commissione e i persistenti ritardi erano inaccettabili. Pertanto, i denuncianti si sono rivolti al Mediatore.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che i ritardi che hanno interessato le venti domande non erano giustificati. Nel corso dell'indagine, la Commissione ha trattato tutte le domande pendenti. Il Mediatore ha concluso, tuttavia, che i ritardi riflettevano un problema sistemico piuttosto che essere il risultato di questioni specifiche per le specifiche domande di autorizzazione. Nel concludere l'indagine, il Mediatore ha constatato che i ritardi costituivano una cattiva amministrazione da parte della Commissione.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1561/2014/MHZ contro l'Autorità bancaria europea (ABE)

Lunedì | 06 luglio 2015

Il caso riguardava un ritardo da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) nel trattare la richiesta del denunciante all'ABE di indagare su una presunta violazione del diritto dell'UE da parte dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone. Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che l'ABE è stata in grado di giustificare il suo ritardo, per la maggior parte. Per questo motivo, e anche perché l'ABE si è scusata per il ritardo e si è impegnata a migliorare la sua procedura, il Mediatore non ha riscontrato cattiva amministrazione. Poiché, nel corso dell'indagine, l'ABE ha stabilito termini interni per trattare richieste analoghe, il Mediatore l'ha incoraggiata a formalizzare tali termini modificando il suo regolamento interno. Ha quindi chiuso il caso con un'ulteriore osservazione.