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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 248/2016/PB contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode in relazione alla mancata divulgazione di un fascicolo d'indagine

Decisione

del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 248/2016/PB contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode in relazione alla mancata divulgazione di un fascicolo d'indagine

Il caso riguardava una decisione dell'Ufficio antifrode dell'UE, l'OLAF, di non accogliere una richiesta di accesso del pubblico al contenuto di un fascicolo d'indagine relativo a presunti comportamenti illeciti di alcuni membri del personale dell'UE.

Il Mediatore ha avviato un'indagine e ha ispezionato il fascicolo d'indagine dell'OLAF. Essa ha poi ritenuto che il rifiuto di rendere pubblico il contenuto di tale fascicolo fosse giustificato dal fatto che, al momento della denuncia, erano in corso lavori di follow-up relativi all’indagine dell’OLAF. Tale attività di follow-up sarebbe stata compromessa dalla divulgazione della relazione.

Contesto della denuncia

1. Il 24 settembre 2015 il denunciante, un gruppo mediatico del Regno Unito, ha chiesto all'OLAF di fornirgli il contenuto di un fascicolo d'indagine dell'OLAF. Nel presentare la sua richiesta, ha fatto riferimento ad alcuni aspetti dell'inchiesta che, a quanto pare, il denunciante aveva appreso dalle sue fonti. Tali informazioni riguardavano presunte irregolarità commesse da alcuni agenti dell’Unione. L'OLAF ha rifiutato di divulgare il documento richiesto. Ha spiegato che la sua relazione finale d'indagine era stata inviata alle autorità competenti per il follow-up. Essa ha aggiunto che, a suo avviso, tali autorità avevano bisogno di un periodo di tempo ragionevole per decidere in merito a qualsiasi azione da intraprendere alla luce della relazione inviata loro dall’OLAF. Secondo l’OLAF, tale termine ragionevole non era scaduto.

2. L'OLAF indaga su frodi ai danni del bilancio dell'UE, corruzione e gravi illeciti all'interno delle istituzioni europee. Il suo mandato copre tutte le azioni del personale che lavora presso le istituzioni dell'UE.  A seguito di un'indagine, l'OLAF informerà le autorità competenti dell'UE o nazionali in merito alle sue conclusioni e raccomandazioni. Questi decideranno quindi in merito all'azione di follow-up appropriata che potrebbe essere necessaria [1]. Tale azione può estendersi dai procedimenti disciplinari ai procedimenti giudiziari nei confronti di qualsiasi persona che sia stata accertata per aver commesso un reato.

 

L'indagine

3. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla denuncia e ha effettuato un'ispezione precoce del fascicolo d'indagine dell'OLAF. Essa ha inviato il rapporto di ispezione al denunciante invitandolo a presentare osservazioni sul suo contenuto. Non sono pervenute osservazioni.

Decisione asseritamente illegittima di non accogliere la domanda di accesso del pubblico al contenuto di un fascicolo istruttorio

Argomenti presentati al Mediatore

4. Il denunciante ha dichiarato che le informazioni a sua disposizione lo hanno indotto a ritenere che, per circa un anno dopo la chiusura dell'indagine da parte dell'OLAF, non fosse stata intrapresa alcuna azione. Ciò non ha, secondo il denunciante, conferito credibilità all'opinione dell'OLAF secondo cui la divulgazione non poteva essere concessa a causa delle azioni di follow-up tempestive in corso.

5. Il denunciante ha inoltre sottolineato che l'OLAF pubblica brevi sintesi delle indagini nelle sue relazioni annuali. Si è quindi chiesto se non sarebbe stato possibile per l'OLAF pubblicare almeno alcune informazioni sull'indagine in questione.

Valutazione del Mediatore

6. Dall'ispezione del Mediatore è emerso che l'istituzione dell'UE (dove aveva lavorato il personale dell'UE oggetto dell'indagine) aveva esaminato attentamente le risultanze dell'OLAF e che aveva adottato decisioni relative a possibili azioni di follow-up. Tali informazioni, che non erano state messe a disposizione del denunciante, dimostravano che il fascicolo d'indagine dell'OLAF era ancora strettamente connesso ad azioni di follow-up pertinenti e tempestive. La decisione dell’OLAF di non divulgare pubblicamente il fascicolo era pertanto, a giudizio del Mediatore, giustificata. Per quanto riguarda la possibilità di concedere un accesso parziale al fascicolo, il Mediatore osserva che la divulgazione di parti del fascicolo non avrebbe alcuno scopo significativo.

7. Dall'esame del fascicolo d'indagine è emerso inoltre che nulla indicava che la divulgazione al pubblico dei documenti potesse essere giustificata sulla base dell'esistenza di un «interesse pubblico prevalente» alla divulgazione [2]. Il Mediatore ritiene che la divulgazione di tale fascicolo sarebbe giustificata da un interesse pubblico prevalente solo se vi fossero prove del fatto che eventuali azioni di follow-up adeguate sono state bloccate o altrimenti compromesse. Nell’ambito dell’ispezione del Mediatore non sono emersi elementi di prova di questo tipo.

Conclusione

Sulla base dell'indagine relativa alla presente denuncia, il Mediatore la chiude con la seguente conclusione:

La decisione dell’OLAF di non accogliere la richiesta di divulgazione al pubblico del fascicolo di indagine in questione non costituiva una cattiva amministrazione.

Il denunciante e l'OLAF saranno informati di tale decisione.

Strasburgo, 31/10/2016

 

[1] Per maggiori informazioni sull'OLAF, cfr. http://ec.europa.eu/anti-fraud//home_en

[2] Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

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