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Decisione nel caso 21/2016/JAP sul mancato accesso del Consiglio dell'UE ai pareri giuridici sulle proposte di regolamenti che istituiscono la Procura europea e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST)

Giovedì | 07 marzo 2019

Il caso riguardava il rifiuto del Consiglio dell'Unione europea di concedere pieno accesso ai pareri giuridici sulle proposte legislative di regolamenti che istituiscono la Procura europea (EPPO) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST).

Nel corso dell'indagine del Mediatore, il Consiglio ha accettato di divulgare due dei quattro documenti, ma ha mantenuto il suo rifiuto di divulgare integralmente i due documenti rimanenti, sebbene sia stato concesso un accesso parziale.

Il Mediatore riconosce che il rifiuto di divulgare pienamente i pareri giuridici era giustificato dal fatto che avrebbe compromesso la tutela della consulenza legale e dei procedimenti giudiziari. Chiude pertanto il caso con la constatazione dell'assenza di cattiva amministrazione, ma invita il Consiglio a riesaminare il suo rifiuto alla luce dell'ulteriore decorso del tempo.

Decisione nel caso 66/2016/DK sull'azione dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativa a una richiesta di accesso a documenti

Giovedì | 21 dicembre 2017

Il caso riguardava la richiesta del denunciante di accedere a due e-mail inviate dall'account di posta elettronica privato del presidente del consiglio di direzione dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca ai membri del consiglio scientifico dell'Agenzia. Quando l'Agenzia ha rifiutato l'accesso sulla base del fatto che le due e-mail non erano in suo possesso in quanto inviate da un account privato, il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo.

Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla questione, dopo di che il presidente del consiglio di direzione ha fornito all'Agenzia copie delle due e-mail. Pertanto, l'Agenzia potrebbe valutare la richiesta del denunciante di accesso ai messaggi di posta elettronica a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 [1]. L'Agenzia ha quindi concesso al denunciante un accesso parziale ai documenti. Il Mediatore ha ottenuto copie complete delle due e-mail ed è stato in grado di verificare che le espunzioni effettuate nelle copie comunicate al denunciante fossero giustificate.

Il Mediatore ha pertanto chiuso l'indagine constatando l'assenza di cattiva amministrazione.

Decisione nel caso 709/2015/MDC sul rifiuto della Commissione di concedere l'accesso del pubblico ai progetti della relazione finale sulla valutazione d'impatto che accompagna la sua proposta di direttiva che modifica le direttive sulla qualità dei combustibili e sulle energie rinnovabili

Mercoledì | 04 ottobre 2017

Il caso riguardava il rifiuto della Commissione di concedere l'accesso del pubblico a progetti di versioni di una relazione di valutazione d'impatto (IAR) sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni connesso ai biocarburanti (ILUC). La divulgazione dei documenti è stata rifiutata in quanto avrebbe compromesso il processo decisionale della Commissione. Il denunciante, un gruppo di organizzazioni, ha ritenuto che dovesse essere concesso l'accesso ai documenti richiesti.

Il Mediatore ha indagato sulla questione. Ha osservato che nel settembre 2015 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2015/1513. Tale direttiva si basava sulla proposta legislativa della Commissione alla quale era allegata la relazione sulla valutazione d’impatto, i cui progetti erano in discussione nel caso di specie. Il Mediatore ha pertanto proposto che, alla luce di queste nuove circostanze, la Commissione conceda al pubblico l'accesso ai documenti richiesti. La Commissione non era d'accordo, sostenendo che non vi era stata cattiva amministrazione da parte sua. Ha tuttavia invitato il denunciante a presentare una nuova richiesta di accesso ai documenti, alla luce delle nuove circostanze. Il denunciante ha successivamente informato il Mediatore che, a seguito di una nuova richiesta di accesso ai documenti, la Commissione ha concesso l'accesso ai documenti da essa richiesti. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso con la constatazione che non erano giustificate ulteriori indagini sulla denuncia. Ha inoltre sottolineato che il Mediatore ha il diritto di chiedere a un'istituzione di prendere in considerazione, nel rispondere a una proposta di soluzione del Mediatore in un caso di accesso ai documenti, nuove argomentazioni sul motivo per cui un documento dovrebbe essere divulgato.

Decisione nel caso 1959/2014/MDC sul rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico ai moduli di valutazione dell'aggiudicazione relativi alle domande di cofinanziamento di meccanismi per il trattamento dei dati del codice di prenotazione

Giovedì | 13 luglio 2017

Il caso riguardava il rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico ai moduli di valutazione elaborati per valutare le domande degli Stati membri di cofinanziamento da parte della Commissione dei sistemi nazionali di trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR [1]). La denuncia è stata presentata da un deputato al Parlamento europeo.

Nel negare l'accesso ai moduli di valutazione richiesti, la Commissione si è basata su una sentenza del Tribunale che riconosceva la necessità di mantenere la riservatezza dei lavori dei comitati di valutazione in relazione alle procedure di gara. In tale causa, la Corte ha statuito che la divulgazione dei pareri dei membri del comitato di valutazione comprometterebbe la loro indipendenza e pregiudicherebbe quindi gravemente il processo decisionale dell’istituzione interessata. Il denunciante ha tuttavia ritenuto che tale sentenza non fosse applicabile a una procedura di valutazione relativa alla valutazione delle domande di finanziamento presentate dagli Stati membri.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che il rifiuto della Commissione di divulgare i documenti richiesti non era giustificato. Inoltre, ha convenuto sull’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti. Il Mediatore ha pertanto raccomandato alla Commissione di divulgare i documenti richiesti (conveniva tuttavia che i nomi dei valutatori potessero essere espunti).

La Commissione ha rifiutato di accettare la raccomandazione del Mediatore senza fornire motivazioni convincenti per la sua posizione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso con una constatazione di cattiva amministrazione.

[1] I dati del codice di prenotazione (PNR) sono informazioni fornite dai passeggeri durante la prenotazione e la prenotazione dei biglietti e al momento del check-in sui voli, nonché raccolte dai vettori aerei per i propri scopi commerciali. Contiene diversi tipi di informazioni, come le date di viaggio, l'itinerario di viaggio, le informazioni sul biglietto, i dettagli di contatto, l'agente di viaggio attraverso il quale è stato prenotato il volo, i mezzi di pagamento utilizzati, il numero di posto e le informazioni sul bagaglio. I dati sono conservati nelle banche dati delle compagnie aeree per il controllo delle prenotazioni e delle partenze.

Decisione nel caso 1102/2016/JN sulla mancata risposta della Commissione alla corrispondenza e sulla mancata divulgazione completa di un documento

Venerdì | 13 gennaio 2017

Il caso riguardava la mancata risposta della Commissione alla corrispondenza del denunciante nel contesto di un audit finanziario a livello di Stato membro. A seguito dell'intervento del Mediatore, la Commissione ha risposto. Ha divulgato il documento richiesto dal denunciante, ma ha occultato alcuni dati personali (nomi delle persone fisiche). Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione giustificasse correttamente l'espunzione ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

Decisione nel caso 739/2016/JAP relativa al rifiuto dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale di concedere l’accesso a una versione scaricabile della sua banca dati giurisprudenziale

Mercoledì | 11 gennaio 2017

Il caso riguardava il trattamento di una richiesta di informazioni su come ottenere una versione scaricabile di una banca dati giurisprudenziale detenuta dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («EUIPO»). Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha chiesto all’EUIPO di spiegare meglio i motivi per cui non è stato in grado di soddisfare la richiesta. La spiegazione dell’EUIPO era accurata e ragionevole. Pertanto, il caso è stato chiuso con la constatazione di non cattiva amministrazione.

Accesso ai documenti e alle informazioni

Martedì | 20 dicembre 2016

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1206/2014/PD relativa al rifiuto della Commissione europea di divulgare i nomi dei funzionari in un caso di aiuti di Stato

Lunedì | 19 dicembre 2016

Il caso riguardava il rifiuto della Commissione di divulgare i nomi del personale che aveva lavorato a un'indagine della Commissione in materia di aiuti di Stato. Nel corso dell'indagine il Mediatore ha ottenuto il parere della Commissione, del denunciante e del Garante europeo della protezione dei dati.

La questione se il rifiuto di divulgare i nomi fosse corretto dipendeva dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 45/2001 sulla protezione dei dati. Ai sensi di tale disposizione, la persona che chiede la divulgazione deve innanzitutto dimostrare la necessità di divulgare i nomi a tale persona. Se tale criterio è soddisfatto, l’autorità pubblica deve ancora stabilire se gli interessi legittimi dei membri del personale sarebbero lesi dalla divulgazione dei loro nomi e, in caso affermativo, se tali interessi legittimi fossero più importanti della necessità invocata dalla persona che chiede la divulgazione dei nomi.  

Pur ritenendo che la Commissione non dovesse applicare l’articolo 8 in modo restrittivo quando sono in discussione i nomi dei membri del personale, il Mediatore ha constatato che non vi era alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione nel rifiutare di divulgare i nomi dei membri del personale in questione.

Decisione nel caso 393/2015/MDC sul rifiuto della Commissione europea di concedere il pieno accesso del pubblico ai documenti di valutazione relativi a una procedura di appalto pubblico

Lunedì | 19 dicembre 2016

La denuncia, presentata dall'ONG Access Info Europe, riguarda il presunto rifiuto illecito della Commissione europea di concedere il pieno accesso del pubblico ai documenti di valutazione relativi a una procedura di appalto pubblico per il "Risanamento e ampliamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue di Subotica" (Serbia). La divulgazione dei documenti è stata rifiutata sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (protezione dei dati personali), dell’articolo 4, paragrafo 2 (tutela degli interessi commerciali) e dell’articolo 4, paragrafo 3 (tutela del processo decisionale) del regolamento 1049/2001. Il denunciante ha ritenuto di dover avere pieno accesso ai documenti di valutazione.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che non vi è stata cattiva amministrazione nel comportamento della Commissione.  Suggerisce tuttavia che la Commissione ottenga sistematicamente, prima della loro nomina, il consenso dei membri del comitato di valutazione nelle procedure di appalto alla divulgazione dei loro nomi. La divulgazione dei loro nomi al termine del processo di valutazione dovrebbe essere considerata una condizione per la nomina a tale comitato.

Trasparenza dell'Eurogruppo

Giovedì | 01 dicembre 2016

Decisione nel caso 1171/2016/EIS sul trattamento da parte della Commissione della corrispondenza relativa a presunte illegittimità commesse dai tribunali nazionali in Estonia

Giovedì | 24 novembre 2016

Il caso riguardava la mancata risposta della Commissione alla lettera del denunciante in merito a presunte illegittimità commesse dai tribunali nazionali in Estonia. In tale lettera, il denunciante ha inoltre criticato la Commissione per non aver intrapreso alcuna azione. La Commissione ha spiegato di non essere competente a intervenire in materia. La Mediatrice ha indagato sulla questione e ha riscontrato che le spiegazioni della Commissione erano corrette, utili e in linea con i suoi poteri statutari. Il caso è stato quindi chiuso come definito.

Decisione del Mediatore europeo nel caso 789/2016/EIS concernente il trattamento da parte del SEAE di una richiesta di accesso del pubblico all'"accordo di dialogo politico e di cooperazione" tra l'UE e Cuba

Giovedì | 10 novembre 2016

Il caso riguardava il trattamento da parte del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) della richiesta del denunciante di accesso del pubblico all'"accordo di dialogo politico e di cooperazione" tra l'UE e Cuba. Nel corso dell'indagine del Mediatore, il SEAE ha divulgato il documento. Di conseguenza, il Mediatore ha archiviato il caso come definito.