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Decisione sul rifiuto della Banca europea per gli investimenti (BEI) di concedere l'accesso del pubblico ai documenti relativi al seguito dato alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (caso 627/2025/SF)

Lunedì | 03 agosto 2026

Il caso riguardava il rifiuto della Banca europea per gli investimenti (BEI) di dare pieno accesso del pubblico ai documenti relativi alle indagini e alle raccomandazioni dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). La BEI ha individuato numerosi documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della richiesta del denunciante, tra cui le relazioni finali e le raccomandazioni dell'OLAF, nonché le decisioni disciplinari della BEI stessa. La BEI ha concesso un accesso parziale a dieci delle 13 relazioni finali dell'OLAF individuate, ma ha rifiutato l'accesso ai restanti documenti nella loro interezza. Per quanto riguarda le decisioni disciplinari della BEI, la BEI ha fornito una sintesi delle azioni di follow-up disciplinare adottate. In tal modo, la BEI si è basata sulle eccezioni all’accesso del pubblico nelle sue norme in materia di trasparenza, sostenendo che la divulgazione integrale pregiudicherebbe la protezione dei dati personali, lo scopo delle indagini e il suo processo decisionale.

La Mediatrice ha avviato un’indagine e il suo gruppo di indagine ha ispezionato i documenti in questione nella richiesta di accesso del denunciante al pubblico. Dall’ispezione è emerso che una parte significativa delle informazioni contenute in tali documenti costituivano dati personali che, se divulgati, potevano rendere identificabili i singoli membri del personale della BEI oggetto di indagine da parte dell’OLAF. Dato il delicato esercizio di bilanciamento necessario per determinare se la divulgazione potesse portare all'identificazione delle persone e considerando che la BEI aveva fornito al denunciante una panoramica delle azioni di follow-up intraprese e delle sanzioni imposte, il Mediatore ha ritenuto che il rifiuto della BEI di concedere pieno accesso al pubblico fosse complessivamente ragionevole. Ha pertanto archiviato il caso non riscontrando alcuna cattiva amministrazione. Ciò detto, sebbene una quantità significativa di informazioni contenute nei documenti trattenuti costituisca chiaramente dati personali, il Mediatore ha osservato che una quantità di informazioni, anche se limitata, era di natura amministrativa e non costituiva dati personali. La firmataria ha quindi avanzato un suggerimento di miglioramento secondo cui la BEI dovrebbe valutare se almeno alcune parti delle sue decisioni disciplinari contenenti informazioni puramente amministrative possano essere divulgate senza rischiare la divulgazione di dati personali.

Decisione sul modo in cui la Commissione europea ha trattato una richiesta di accesso del pubblico a un documento relativo a un progetto di estrazione del litio in Serbia che è stato designato come "progetto strategico" ai sensi della legge sulle materie prime critiche (caso 3238/2025/MIG)

Lunedì | 20 luglio 2026

Il caso riguardava una richiesta di accesso del pubblico a un documento relativo alla decisione della Commissione europea di designare un progetto di estrazione mineraria situato in Serbia come "progetto strategico" ai sensi della normativa sulle materie prime critiche (CRMA). In particolare, il denunciante ha chiesto l'accesso alla pertinente approvazione di tale decisione da parte del paese terzo interessato. Il denunciante aveva presentato la sua richiesta alla Commissione europea nel luglio 2025.

La Commissione ha risposto per la prima volta nell'agosto 2025. Essa ha individuato un documento rientrante nell’ambito di applicazione della richiesta di accesso, al quale ha rifiutato di concedere l’accesso del pubblico nella sua interezza. In tal modo, la Commissione ha sostenuto che la divulgazione potrebbe compromettere le relazioni internazionali dell'UE con il paese in cui è situato il progetto.

Il denunciante ha contestato la decisione della Commissione presentando una "domanda di conferma" nel settembre 2025. Quando la Commissione non ha fornito una risposta esplicita, il denunciante si è rivolto alla Mediatrice nell'ottobre 2025.

La Mediatrice ha avviato un'indagine sul rifiuto implicito della Commissione di concedere l'accesso del pubblico e, come primo passo, ha chiesto alla Commissione di adottare quanto prima una risposta esplicita alla domanda di conferma del denunciante. In assenza di una risposta entro il termine stabilito, il gruppo di indagine del Mediatore ha ispezionato il documento in questione, unitamente alla documentazione relativa alla consultazione del paese terzo interessato.

La Commissione ha risposto al denunciante nel maggio 2026, concedendo un ampio accesso parziale al documento in questione, occultando solo dati personali limitati, che il denunciante non ha contestato. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che la denuncia relativa al rifiuto implicito di accesso della Commissione fosse stata risolta dall'accesso ora concesso. Ciò premesso, la Mediatrice si è rammaricata del ritardo subito dalla Commissione nel trattamento della richiesta di accesso della denunciante, che è persistito anche dopo aver avviato la sua indagine. Il Mediatore continua a monitorare attentamente la questione dei ritardi sulla base delle denunce che le sono state presentate.

 

Raccomandazione sul modo in cui la Commissione europea ha gestito una richiesta di accesso del pubblico a documenti relativi a progetti riconosciuti come "progetti strategici" ai sensi della normativa sulle materie prime critiche (caso 1855/2025/MIG)

Venerdì | 17 luglio 2026

Il caso riguardava il rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico ai documenti relativi alle domande di riconoscimento dei progetti di estrazione e trasformazione di minerali come "progetti strategici" ai sensi della legge sulle materie prime critiche. In particolare, il denunciante ha chiesto l'accesso a quattro decisioni della Commissione che concedono o meno lo status di progetto strategico e a parti delle domande di 12 progetti che si trovano all'interno dell'UE e le cui domande hanno avuto esito positivo. La Commissione ha ritenuto che la divulgazione dei documenti arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali delle società interessate, basandosi, per quanto riguarda la maggior parte dei documenti controversi, su una presunzione generale di non divulgazione. Tra gli altri elementi, il denunciante ha sostenuto che vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, dato che è probabile che i documenti contengano importanti informazioni ambientali.

Il Mediatore ha ritenuto che, a causa della loro stessa natura, fosse irragionevole per la Commissione applicare una presunzione generale di non divulgazione ai documenti relativi alla designazione dei progetti relativi alle materie prime critiche come progetti strategici nell'ambito della CRMA. Inoltre, sulla base dell'ispezione dei documenti da parte della sua squadra d'inchiesta, la Mediatrice ha constatato che essi non contengono informazioni sensibili in tutto il loro contenuto, anche perché gran parte di essi era già stata legalmente resa pubblica al momento in cui la Commissione ha formulato la sua posizione definitiva sulla richiesta di accesso del denunciante. Il Mediatore ha inoltre ritenuto che i documenti contengano ampie informazioni ambientali, tra cui "informazioni relative alle emissioni nell'ambiente" per le quali si ritiene esista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Il Mediatore ha pertanto concluso che il rifiuto della Commissione di concedere l'accesso del pubblico costituiva cattiva amministrazione. Essa ha raccomandato alla Commissione di riesaminare la sua posizione al fine di concedere un ampio accesso ai documenti controversi.

Decisione sul rifiuto del Parlamento europeo di concedere l'accesso del pubblico ai documenti relativi alle indagini sulla cattiva condotta del personale concluse nel 2016 dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (caso 757/2025/PVV)

Martedì | 07 luglio 2026

Il caso riguardava il rifiuto del Parlamento europeo di concedere l'accesso del pubblico ai documenti relativi a due indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sulla cattiva condotta del personale. Nel rifiutare l'accesso, il Parlamento si è basato su quattro eccezioni previste dalla legislazione dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti, sostenendo che la divulgazione comprometterebbe la vita privata e l'integrità delle persone interessate dalle indagini dell'OLAF, lo scopo di tali indagini, i procedimenti giudiziari in corso e il suo processo decisionale.

Il gruppo di indagine del Mediatore ha ispezionato i documenti in questione e, sulla base dell’ispezione, il Mediatore ha ritenuto che, per quanto riguarda i documenti relativi a una delle indagini, fosse ragionevole che il Parlamento applicasse la presunzione generale di non divulgazione su cui le istituzioni dell’Unione possono basarsi mentre le indagini dell’OLAF sono in corso e fintantoché non sia trascorso un periodo di tempo ragionevole per le attività di follow-up da parte delle autorità che attuano le raccomandazioni dell’OLAF. 

Date le circostanze specifiche delle due indagini dell’OLAF in questione, il Mediatore ha altresì ritenuto che il Parlamento fosse giustificato nel ritenere che l’espugnazione dei documenti non avrebbe lasciato alcun contenuto sostanziale in quanto contengono una notevole quantità di dati personali. Poiché il denunciante non aveva stabilito la necessità di divulgare i dati personali per una finalità specifica di interesse pubblico, come richiesto dalla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, il Mediatore non ha riscontrato casi di cattiva amministrazione e ha archiviato il caso.

Decisione sul modo in cui la Commissione europea ha trattato una richiesta di accesso del pubblico ai documenti relativi alle spese di un viaggio di lavoro in Israele presentata dal coordinatore della Commissione per la lotta contro l'antisemitismo e la promozione della vita ebraica (caso 3286/2025/KR)

Lunedì | 29 giugno 2026

Il caso riguardava il trattamento da parte della Commissione europea della richiesta di un giornalista di accesso del pubblico ai documenti relativi a un viaggio di lavoro in Israele da parte del coordinatore della Commissione per la lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica. La Commissione ha rifiutato di confermare o negare l'esistenza di tali documenti, facendo riferimento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati. Ha sostenuto che anche il riconoscimento dell'esistenza di tali documenti equivarrebbe a un trasferimento di dati personali, senza necessità di una finalità specifica di interesse pubblico, cosa che ha concluso che il denunciante non aveva dimostrato.

Nel corso dell'indagine, la Commissione ha confermato alla squadra investigativa del Mediatore che il viaggio aveva avuto luogo e che aveva coperto i costi di tale viaggio, rispondendo in tal modo alle principali preoccupazioni in materia di trasparenza sollevate dal denunciante.

La Mediatrice ha riscontrato un interesse pubblico al controllo pubblico delle attività professionali del coordinatore, data la visibilità del ruolo e la sensibilità dell'argomento. Tuttavia, dopo che la Commissione ha confermato il viaggio di lavoro e ha coperto i costi conformemente alle norme applicabili, il Mediatore ha ritenuto soddisfatto l'interesse pubblico a esaminare le attività professionali del coordinatore.

La Mediatrice ha tuttavia avanzato alla Commissione un suggerimento di miglioramento, in particolare di pubblicare proattivamente sintesi delle attività ufficiali del coordinatore, comprese le informazioni sui viaggi di lavoro, al fine di migliorare la trasparenza.

Il Mediatore ha archiviato il caso concludendo che non erano giustificate ulteriori indagini.