Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
- IT Italiano
Decisione della Mediatrice europea che conclude l'indagine sulla denuncia 3/2012/ER contro la Commissione europea
Decisione
Caso 3/2012/ER - Aperto(a) il Venerdì | 03 febbraio 2012 - Decisione del Lunedì | 28 aprile 2014 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Nessuna ulteriore indagine giustificata )
Antefatti della denuncia
1. Il denunciante è un agricoltore italiano che, dal settembre 2005, denuncia alla Commissione alcune misure adottate dalle autorità italiane per il recepimento della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati[1]. Egli ritiene che le misure in oggetto equivalgano a un divieto illegittimo di seminare mais geneticamente modificato (GM).
2. Il 25 ottobre 2010, dopo che il tribunale italiano competente aveva avviato un procedimento penale nei suoi confronti per aver seminato mais geneticamente modificato senza previa autorizzazione, il denunciante ha invitato nuovamente la Commissione a procedere contro l'Italia. La Commissione ha registrato la lettera del denunciante come denuncia di infrazione (CHAP 2010/3706).
3. Il 14 febbraio 2011 il denunciante ha inviato una lettera alla Commissione e a diverse autorità italiane, informandole della sua intenzione di seminare mais geneticamente modificato per il raccolto del 2011. Nella sua lettera, il denunciante sottolineava che: i) l'immissione sul mercato della varietà GM prescelta era stata autorizzata conformemente alle pertinenti legislazione e procedure dell'Unione; ii) gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato di sementi GM autorizzate, a meno che non sia invocata una delle eccezioni espressamente previste dalla pertinente legislazione dell'Unione; iii) infine, la legislazione italiana di attuazione ha introdotto ulteriori condizioni per l'immissione sul mercato di sementi geneticamente modificate, ed in particolare un obbligo supplementare di autorizzazione. Il denunciante concludeva pertanto che la normativa italiana di attuazione violasse il diritto dell'Unione e non potesse essere quindi invocata contro di lui.
4. Il 30 marzo 2011 la Commissione informava il denunciante della sua intenzione di archiviare la denuncia, sottolineando che non considerava opportuno intervenire, essendo ancora pendente un procedimento giudiziario nazionale relativo al caso del denunciante. La Commissione dichiarava altresì di aver presentato una proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE.
5. Il 1° aprile 2011 il tribunale italiano competente ha ordinato il sequestro preventivo dell'azienda agricola del denunciante per evitare l'annunciata semina. L'8 aprile 2011 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato una legislazione sulle misure di coesistenza (legge regionale n. 5 dell'8 aprile 2011) che, a detta del denunciante, equivaleva a un divieto delle colture geneticamente modificate sul proprio territorio, in violazione della direttiva 2001/18/CE. Il denunciante ha segnalato alla Commissione entrambi i fatti, invitandola una volta di più a intervenire in quanto custode dei trattati.
6. Il 20 luglio 2011 la Commissione ha deciso di archiviare la denuncia di infrazione del denunciante, sottolineando che: i) l'Italia sosteneva che le autorità nazionali e regionali stessero negoziando l'adozione di misure di coesistenza e che la Commissione seguiva tali negoziati da vicino; ii) il Consiglio di Stato italiano aveva invitato la Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione se, in attesa dell'adozione delle "misure di coesistenza", il diritto dell'Unione obbligasse le autorità nazionali a consentire la semina di colture geneticamente modificate già autorizzate a livello europeo o meno (Causa C-36/2011[2]) e la risposta della Corte di giustizia era suscettibile di incidere sul caso del denunciante; iii) la legge nazionale in forza della quale il tribunale nazionale competente ha emesso l'ordine a carico del denunciante non era stata notificata alla Commissione, come previsto all'articolo 8 della direttiva 98/34/CE[3] sulle norme tecniche e la sua mancata notifica incideva sulla possibilità di applicarla contro singoli individui; di conseguenza, un tribunale nazionale poteva decidere di non applicarla, senza che la Commissione interferisse in procedimenti giudiziari pendenti; e iv) il Parlamento e il Consiglio stavano discutendo una proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE e, in attesa dell'adozione di una siffatta modifica, non era opportuno avviare una procedura d'infrazione contro l'Italia. La Commissione decideva pertanto, esercitando il proprio potere discrezionale, di archiviare il caso, lasciando però aperta la possibilità di riaprirlo in base all'evolversi della situazione.
7. Il 22 dicembre 2011 il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo.
II contenuto dell'indagine
8. E´ stata avviata un'indagine sull'allegazione e sulla richiesta indicate in appresso.
Allegazione
Decidendo di chiudere e/o non intraprendere ulteriori azioni in merito alla denuncia di infrazione CHAP(2010)3706, nella misura in cui riguarda la compatibilità con il diritto dell´Unione della nuova legislazione adottata dalla Regione Friuli Venezia Giulia , la Commissione ha mancato di adempiere ai suoi doveri di guardiano dei Trattati.
Richiesta
La Commissione dovrebbe riesaminare la sua decisione di archiviare e/o non intraprendere ulteriori azioni in merito alla denuncia di infrazione CHAP(2010)3706, nella misura in cui riguarda la compatibilità con il diritto dell´Unione della nuova legislazione adottata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e aprire una procedura di infrazione contro l´Italia.
9. Per quanto riguarda i restanti aspetti del caso del denunciante, vale a dire la presunta inazione della Commissione in merito alla denuncia di infrazione CHAP 2010/3706, nella misura in cui tale denuncia di infrazione riguarda la presunta illegittimità della prassi italiana di non autorizzare la coltivazione di organismi geneticamente modificati in attesa dell'adozione delle misure di coesistenza, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero ragioni sufficienti per avviare un'indagine. Nello specifico, il Mediatore ha ritenuto che la decisione della Commissione di archiviare il caso in attesa della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia nella causa C-36/2011 costituisse un legittimo esercizio del potere discrezionale della Commissione, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
L'indagine
10. Il 3 febbraio 2012 il Mediatore ha chiesto chiarimenti al denunciante, che quest'ultimo ha fornito il 14 febbraio 2012. Il 21 agosto 2012 il Mediatore ha deciso di avviare un'indagine in merito all'aspetto della denuncia enunciato al precedente punto 8, invitando la Commissione a formulare un parere. Tale parere è stato inoltrato al denunciante con l'invito a presentare osservazioni, che il denunciante ha fatto pervenire il 22 febbraio 2013.
Ulteriori sviluppi
11. Il 10 aprile 2012 il denunciante ha invitato la Commissione a riconsiderare la sua decisione di archiviare il caso alla luce della sentenza della Corte di Cassazione italiana la quale, il 22 marzo 2012, aveva respinto il suo ricorso contro il sequestro preventivo.
12. Il 15 maggio 2012 la Commissione ha ribadito l'intenzione di attendere la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-36/2011 prima di adottare qualsiasi ulteriore decisione in merito alla sua denuncia (CHAP 2010/3706).
13. Nell'ulteriore corrispondenza inoltrata all´ufficio del Mediatore, il denunciante si dichiarava insoddisfatto della posizione della Commissione, che riteneva "dilatoria". Per tutta risposta la Commissione puntualizzava che la sua posizione era conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
14. Il 28 agosto 2012 la Commissione ha comunicato al denunciante che la denuncia di infrazione CHAP 2010/3706 restava aperta e che sarebbe stata valutata una volta risolta la questione pregiudiziale nella causa C-36/2011.
15. Il 6 settembre 2012 la Corte di giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale nella causa C-36/11, precisando che "la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tale varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 […] e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio [...]. L'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE […] non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di tali organismi geneticamente modificati nelle more dell'adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture."
16. Il 12 novembre 2012 la Commissione decideva di avviare un'indagine contro l'Italia in relazione all'articolo 1 del decreto legislativo n. 2012/2001 e ad altre disposizioni del diritto italiano cui fa riferimento il denunciante, in particolare la legge regionale n. 5/2011 e l'articolo 1, paragrafo 3, del decreto legislativo n. 224/2003, e chiedeva informazioni alle autorità italiane tramite il regime pilota dell'UE (UE Pilot 3972/12/SNCO).
17. L'8 maggio 2013 la Corte di giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale sulla questione sollevata nel quadro del procedimento penale a carico del denunciante (Causa C-542/12[4]), e ha confermato la sua decisione nella causa C-36/2011. In seguito a tale pronuncia, il denunciante è stato scagionato dalle accuse relative alla sua precedente semina non autorizzata di organismi geneticamente modificati e il procedimento penale a suo carico è stato definitivamente archiviato.
18. Nel corso del 2013 il denunciante ha portato a conoscenza della Commissione diversi nuovi fatti inerenti alle prassi utilizzate dalle autorità italiane che, a suo avviso, violano la direttiva 2001/18/CE.
Analisi e conclusioni della Mediatrice
A. Allegazione secondo cui la Commissione ha archiviato la denuncia di infrazione e/o non vi ha dato seguito, venendo meno ai propri obblighi
Argomenti presentati alla Mediatrice
19. A sostegno della sua tesi, il denunciante ha presentato le seguenti argomentazioni:
i) la Commissione non ha valutato la compatibilità con il pertinente diritto dell'Unione della nuova legislazione approvata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
ii) l'esistenza di un ricorso giurisdizionale a disposizione del denunciante non costituisce una ragione valida per archiviare la denuncia di infrazione contro l'Italia e/o per non dare seguito alla stessa. L'esercizio dei diritti riconosciuti ai cittadini dal diritto dell'Unione non dovrebbe essere troppo farraginoso e non dovrebbero essere soltanto i cittadini a sostenere i costi e i rischi, tra cui quello di procedimenti penali, della corretta attuazione del diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali;
iii) l'esistenza di una proposta legislativa intesa a modificare la direttiva 2001/18/CE non costituisce una ragione valida per archiviare la denuncia di infrazione contro l'Italia e/o per non dare seguito alla stessa. Il denunciante ha rilevato altresì che la procedura legislativa in questione era bloccata, dal momento che il Consiglio aveva segnalato l'impossibilità, al momento, di trovare un accordo politico sulla proposta di modifica.
20. Nel suo parere della Commissione ha dichiarato che il caso CHAP(2010)3706 restava aperto e che aveva informato il denunciante di conseguenza. In seguito alla pronuncia della Corte di giustizia nella causa C-36/2011, la Commissione aveva deciso di avviare un'ulteriore indagine nei confronti dell'Italia, anche per quanto riguarda la compatibilità con il diritto dell'Unione della legge regionale n. 5 dell'8 aprile 2011 del Friuli-Venezia Giulia. La Commissione ha dichiarato che aveva avuto buone ragioni per astenersi dall'adottare ulteriori provvedimenti prima della pronuncia pregiudiziale nella causa C-36/2011. La Commissione ha inoltre sottolineato il proprio impegno ad adottare senza indugio una decisione sulle prossime fasi della denuncia di infrazione, non appena le autorità italiane avessero reagito alla sua richiesta di informazioni.
21. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato che il mancato intervento della Commissione risaliva a ben prima dell'inoltro della denuncia di infrazione del 30 novembre 2010 e che per diversi anni – e in particolare dalla primavera del 2006 – la Commissione non aveva neppure formalmente registrato la denuncia. Il denunciante ha ricordato inoltre i diversi passi intrapresi dalla Commissione successivamente all'avvio della denuncia di infrazione, concludendo che la Commissione aveva agito in maniera dilatoria o non aveva agito affatto.
La valutazione della Mediatrice
22. In via preliminare, la Mediatrice sottolinea che l'ambito della sua indagine nel caso in esame è limitato alla valutazione della questione se, nel decidere di archiviare la denuncia CHAP 2010/3706 e/o di non darvi seguito, nella misura in cui tale denuncia di infrazione riguarda la compatibilità con il diritto dell'Unione della nuova legislazione approvata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la Commissione sia venuta meno ai propri obblighi di custode dei trattati. Pertanto, la valutazione della Mediatrice non riguarda né i) il comportamento della Commissione prima della registrazione della denuncia di infrazione, né ii) il modo in cui la Commissione ha gestito gli sviluppi ulteriori portati alla sua attenzione dal denunciante nel 2013.
23. La Mediatrice nota inoltre che nella sua lettera del 20 luglio 2011 la Commissione ha espressamente dichiarato che aveva deciso di chiudere la denuncia di infrazione CHAP2010/3706. La Mediatrice non è pertanto convinta dalla spiegazione offerta dalla Commissione secondo cui detta denuncia sarebbe rimasta aperta successivamente a tale data.
24. La Mediatrice nota comunque che, in seguito alla pronuncia della Corte di giustizia nella causa C-36/2011, la Commissione ha deciso di avviare una nuova indagine nei confronti delle autorità italiane nel quadro della denuncia di infrazione CHAP2010/3706. La Mediatrice ritiene che, così facendo, la Commissione abbia di fatto riaperto la denuncia di infrazione in questione.
25. La Mediatrice nota, ulteriormente che la nuova indagine riguarda, tra l'altro, la compatibilità con il diritto dell'Unione della legge regionale n. 5 dell'8 aprile 2011 del Friuli-Venezia Giulia. Ne consegue pertanto che la Commissione ha dato seguito alla denuncia di infrazione CHAP 2010/3706 nella misura in cui essa riguarda la compatibilità con il diritto dell'Unione della nuova legislazione approvata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
26. Per quanto riguarda il parere del denunciante secondo cui la Commissione avrebbe agito in maniera dilatoria, è opportuno ricordare che la Mediatrice ha giudicato che la decisione della Commissione di attendere la pronuncia della Corte di giustizia nella causa C-36/2011 (si veda il precedente punto 9) fosse ragionevole. La Mediatrice rileva inoltre che, una volta emessa la sentenza della Corte di giustizia, la Commissione ha proceduto rapidamente ad avviare una nuova indagine in merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione della legislazione del Friuli-Venezia Giulia. Il parere del denunciante risulta pertanto non convincente.
27. Alla luce delle considerazioni suesposte, la Mediatrice ritiene che non sussistano motivi sufficienti per svolgere ulteriori indagini sulla denuncia in esame.
B. Conclusioni
In base alle indagini condotte nel presente caso, la Mediatrice chiude l'indagine stessa con la seguente conclusione:
Non sussistono motivi sufficienti per svolgere ulteriori indagini sul caso in esame
Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.
Emily O'Reilly
Strasburgo, il 28 aprile 2014
[1] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
[2] Causa C-36/11, Pioneer Hi Bred Italia Srl contro Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
[3] Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).
[4] Causa C-542/12, procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato, non ancora pubblicato nella Raccolta.