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Decisione sul caso 541/2014/PMC concernente la decisione della Commissione europea di cofinanziare contemporaneamente, a diverse condizioni, due programmi di promozione della vendita di olio di oliva nei paesi terzi

Lunedì | 11 aprile 2016

Il denunciante, un consorzio di produttori di olio di oliva italiani, si è rivolto al Mediatore relativamente alla decisione della Commissione di cofinanziare contemporaneamente, a diverse condizioni, due programmi di promozione della vendita di olio di oliva al di fuori dell'UE. Secondo il denunciante, alcune incoerenze fra i termini di tali programmi hanno creato un vantaggio competitivo per i produttori di olio di oliva spagnoli.

Nel corso della sua indagine il Mediatore ha constatato che il legislatore dell'UE aveva adottato nuove normative contenenti disposizioni che prevedono un migliore coordinamento dei due programmi di finanziamento, il che significa che casi come quello in questione non si verificheranno più in futuro. Il Mediatore ha così ritenuto che l'aspetto sistemico della denuncia fosse stato risolto. Tuttavia, il Mediatore ha ritenuto di non essere in grado di affrontare la situazione specifica del denunciante e ha quindi archiviato il caso.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 403/2014/MHZ contro la Commissione europea

Martedì | 01 marzo 2016

Il caso riguardava il trattamento da parte della Commissione europea di una denuncia di infrazione relativa all'uso dei fondi di coesione dell'UE in Polonia nel settore delle infrastrutture e dell'ambiente. Il denunciante, un eco-agricoltore, è preoccupato per la protezione dell'ambiente locale e l'uso appropriato dei fondi dell'UE. Ha presentato una denuncia di infrazione alla Commissione sostenendo che il processo di consultazione pubblica in Polonia non era stato condotto in modo soddisfacente. Egli lamentava che la Commissione aveva archiviato la sua denuncia senza un adeguato esame delle sue osservazioni.

Il Mediatore ha esaminato la denuncia e ha suggerito alla Commissione di rivedere il suo approccio per verificare se gli Stati membri rispettano pienamente i requisiti delle consultazioni pubbliche nel caso di progetti sostenuti da fondi dell'UE. Suggerisce inoltre che le prove a sostegno del denunciante allegate alla sua particolare denuncia al Mediatore siano esaminate dal punto di vista ambientale e che la rappresentanza della Commissione in Polonia organizzi una riunione con il denunciante per aiutarlo a comprendere meglio le opinioni della Commissione, consentendo nel contempo alla Commissione di comprendere meglio le preoccupazioni del denunciante. Il Mediatore si è detto soddisfatto della risposta della Commissione ai primi due suggerimenti. Nel caso del terzo suggerimento (una riunione con il denunciante), il Mediatore ha accettato il parere della Commissione secondo cui tale riunione potrebbe non essere un uso efficiente delle risorse in relazione alle denunce già finalizzate; ma ha incoraggiato la Commissione a mantenere aperta questa possibilità nel caso in cui il denunciante sollevi nuove questioni in futuro. Il Mediatore ha archiviato il caso su tale base.  

Decisione nel caso 2354/2013/ANA sul trattamento da parte della Commissione europea delle modifiche apportate dall'Irlanda al suo piano di sviluppo rurale

Mercoledì | 09 settembre 2015

L'indagine del Mediatore è scaturita da due denunce correlate, presentate da un deputato irlandese al Parlamento europeo e da un agricoltore irlandese, riguardanti l'approvazione da parte della Commissione europea di una modifica, apportata dalle autorità irlandesi, dei criteri di ammissibilità per la concessione di aiuti agli allevatori situati in zone svantaggiate. I denuncianti hanno sostenuto che la Commissione, approvando le modifiche, non ha riconosciuto che le autorità irlandesi erano tenute a rispettare i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione.

Mancata risposta

Venerdì | 27 marzo 2015

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1348/2013/EIS contro la Commissione europea

Mercoledì | 25 marzo 2015

Il caso riguardava il metodo di calcolo di un indice di qualità del frumento duro in base al quale è stato versato un premio agli agricoltori dell'UE fino al 2009 nell'ambito della politica agricola comune. Il premio è stato versato solo per il frumento duro idoneo ad essere utilizzato nella fabbricazione di semole e paste alimentari. Il denunciante ha scritto alla Commissione sostenendo che il metodo contestato era errato e aveva un effetto distorsivo, ma la Commissione non lo ha modificato. Egli ha denunciato al Mediatore europeo che la Commissione non gli aveva fornito una risposta adeguata. Il Mediatore ha indagato sulla questione e non ha riscontrato cattiva amministrazione da parte della Commissione.

Accesso ai documenti

Mercoledì | 05 novembre 2014

Decisione nel caso 1869/2013/AN - Ritardo nella concessione dell’autorizzazione all’accesso a quasi 300 documenti

Lunedì | 03 novembre 2014

Il caso riguardava diciotto domande di accesso a documenti, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001. I documenti richiesti si riferivano alla procedura seguita per modificare il regolamento (UE) n. 540/2011. Nel complesso, le domande interessavano quasi 300 documenti. Le domande erano state presentate da un gruppo multinazionale attivo, tra le altre cose, nel settore delle soluzioni per la protezione delle colture. La Commissione, ritenendo che la gestione di tali domande creasse un notevole onere amministrativo che le avrebbe impedito di svolgere gli altri suoi compiti, proponeva di divulgare i documenti richiesti nell’arco di un determinato periodo di tempo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento. Il denunciante giudicava il calendario proposto irragionevole.

La Mediatrice esaminava il caso e riscontrava che, in assenza di un accordo su una divulgazione graduale, il denunciante poteva legittimamente ritenere che la Commissione si fosse rifiutata di concedere l’autorizzazione all’accesso. Sebbene la Commissione non avesse elaborato le richieste nei tempi previsti, la Mediatrice era del parere che le circostanze del caso giustificassero tale ritardo. La Mediatrice pertanto ha concluso che non si riscontravano gli estremi di cattiva amministrazione da parte della Commissione.

La Mediatrice, mediante un’ulteriore osservazione, ha altresì rilevato che alcuni documenti richiesti sembravano essere stati redatti nel corso di una procedura legislativa e, pertanto, avrebbero dovuto essere messi direttamente a disposizione. Se così fosse stato, il denunciante non avrebbe avuto la necessità di presentare specifiche domande di accesso a tali documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 730/2014/DK contro la Commissione europea

Giovedì | 28 agosto 2014

Il caso riguardava il rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico a un documento relativo alle scorte italiane di olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 2013-2014.

Il Mediatore ha effettuato un'ispezione del documento in questione, come detenuto dalla Commissione. Ritenendo che il documento contenesse dati commercialmente sensibili, la Commissione ha giustamente rifiutato di divulgarlo. Pertanto, ha archiviato il caso con la constatazione dell'assenza di cattiva amministrazione.

Decisione della Mediatrice europea che conclude l'indagine sulla denuncia 1717/2012/ER contro la Commissione europea

Venerdì | 23 maggio 2014

Il caso riguarda la decisione della Commissione di archiviare due denunce di infrazione contro l'Italia relative alla corretta attuazione della legislazione dell'UE sul catalogo comune delle varietà di piante agricole. La questione centrale era se una persona, che avesse mancato il termine per la richiesta di rinnovo dell´iscrizione di una varietà agricola nel catalogo fosse obbligata a presentare una domanda di nuova iscrizione o piuttosto se la richiesta tardiva di rinnovo potesse essere accettata. La presentazione di una domanda di nuova iscrizione avrebbe, infatti, comportato maggiori oneri rispetto ad una richiesta di rinnovo, ed in particolare avrebbe richiesto di presentare un nuovo test di valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente (test VCU). Il denunciante, un'azionista di un'azienda agricola italiana, ha affermato che gli argomenti presentati dalla Commissione a sostegno della sua decisione non erano convincenti.

Dopo un'indagine approfondita, la Mediatrice ha concluso che gli argomenti addotti dalla Commissione fossero convincenti. L'argomento principale era che non sarebbe proporzionato richiedere un nuovo test VCU in caso di richieste tardive di rinnovo dell'iscrizione di una varietà vegetale nel catalogo nazionale. La Mediatrice ha inoltre osservato che la presunta infrazione riguardava il caso molto specifico di due varietà di frumento duro e che la questione giuridica alla base della denuncia era altamente controversa. Alla luce di queste circostanze, e tenuto conto del margine di apprezzamento di cui gode la Commissione in caso di procedure di infrazione, la Mediatrice si è convinta della bontà della posizione adottata dalla Commissione. Ha pertanto archiviato il caso non ravvisando gli estremi di una cattiva amministrazione.