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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 730/2014/DK contro la Commissione europea

Il caso riguardava il rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico a un documento relativo alle scorte italiane di olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 2013-2014.

Il Mediatore ha effettuato un'ispezione del documento in questione, come detenuto dalla Commissione. Ritenendo che il documento contenesse dati commercialmente sensibili, la Commissione ha giustamente rifiutato di divulgarlo. Pertanto, ha archiviato il caso con la constatazione dell'assenza di cattiva amministrazione.

Contesto della denuncia

1. Nel febbraio 2014 il denunciante, giornalista specializzato in relazioni sul settore dell'olio d'oliva, ha chiesto alla Commissione europea l'accesso del pubblico [1] a un documento contenente stime delle scorte di olio d'oliva in Italia, come dichiarato dalle autorità italiane alla Commissione, per le campagne di commercializzazione 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014.

2. Nel marzo 2014 la Commissione ha concesso pieno accesso al documento relativo alla campagna di commercializzazione 2012-2013. Il documento conteneva cifre stimate per la produzione totale, il consumo interno totale e le scorte di olio d'oliva di fine anno in Italia. Per quanto riguarda il documento relativo alla campagna di commercializzazione 2011-2012, la Commissione ha sottolineato che l'obbligo dell'Italia di trasmettere tali informazioni alla Commissione è iniziato solo il 1o luglio 2012 e pertanto non disponeva di tale documento. Per quanto riguarda il documento relativo alla campagna di commercializzazione 2013-2014, la Commissione ha rifiutato di divulgarlo. Ha osservato che le stime contengono tutte le informazioni necessarie per determinare l'offerta e la domanda di olio d'oliva in Italia, nonché il bilancio dell'olio d'oliva del mercato italiano. Ha osservato che se tali informazioni fossero state divulgate in quel momento, potrebbero essere utilizzate per speculazioni sul mercato dell'olio d'oliva. I prezzi dell'olio d'oliva potrebbero, in questo modo, essere manipolati, causando significative perturbazioni del mercato. Ha aggiunto, in particolare, che gli speculatori sul mercato potrebbero utilizzare queste informazioni per ottenere un vantaggio sleale sui mercati nazionali e internazionali, danneggiando l'interesse commerciale dell'Italia e degli operatori italiani dell'olio d'oliva. La Commissione ha aggiunto che il denunciante non aveva addotto alcun motivo per cui vi fosse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento. Inoltre, la Commissione stessa non aveva individuato alcun interesse pubblico che avrebbe prevalso sull’interesse tutelato dalla mancata divulgazione del documento. Al contrario, la Commissione ha rilevato la necessità di proteggere il mercato interno e i produttori italiani di olio d'oliva.

3. Nel maggio 2014 il denunciante si è pertanto rivolto al Mediatore europeo per denunciare il rifiuto della Commissione di concedere l'accesso.

L'indagine

4. La Mediatrice ha avviato un'indagine sulla denuncia e, come primo passo, ha chiesto alla Commissione di consentire ai suoi servizi di ispezionare il documento in questione. A seguito dell'ispezione, il Mediatore non ha ritenuto necessario chiedere alla Commissione di fornire un parere scritto sulla denuncia.

Valutazione del Mediatore

5. I servizi del Mediatore hanno esaminato il documento in questione. Si può confermare che il documento è un modulo standard di una pagina contenente stime, fornite alla Commissione dalle autorità italiane, relative alla produzione totale, al consumo interno totale e alle scorte di olio d'oliva di fine anno in Italia per la campagna di commercializzazione 2013-2014 (il documento rileva che la campagna di commercializzazione è fissata al 30 giugno 2014).

6. Il Mediatore è del parere che una qualsiasi delle stime contenute nel documento richiesto potrebbe, se divulgata durante il periodo cui le stime si riferiscono, essere utilizzata per speculare sui mercati dell'olio d'oliva. Tale speculazione potrebbe destabilizzare i mercati dell'olio d'oliva, a scapito dei produttori di olio d'oliva dell'UE e/o dei consumatori dell'UE.

7. Il Mediatore osserva che la Commissione ha rifiutato l'accesso al documento nell'aprile 2014. In quanto tali, le informazioni contenute nel documento richiesto riguardavano lo stato del mercato dell'olio d'oliva in Italia al momento preciso in cui è stato rifiutato l'accesso al documento (le stime contenute nel documento relative alla produzione e al consumo fino al 30 giugno 2014 e le stime delle scorte di fine anno).

8. Per quanto riguarda la possibilità di accesso parziale al documento, il Mediatore osserva che il documento è un modulo standard identico al modulo standard fornito al denunciante per la campagna di commercializzazione 2012-2013. Le uniche informazioni contenute nel documento che differiscono dal modulo standard fornito al denunciante per la campagna di commercializzazione 2012-2013 sono le informazioni contenenti le stime per la campagna di commercializzazione 2013-2014. Il Mediatore concorda pertanto sul fatto che non sarebbe utile fornire al denunciante una copia del modulo standard cancellato.

9. Il Mediatore non ritiene che vi sia un interesse pubblico alla divulgazione del documento che possa prevalere sugli interessi tutelati dalla mancata divulgazione del documento [2].

10. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che la Commissione avesse il diritto di rifiutare l'accesso al documento richiesto dal denunciante. La firmataria non riscontra pertanto alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione nel trattamento della richiesta di accesso del denunciante.

11. Il Mediatore prende inoltre atto del fatto che la Commissione è disposta a divulgare tali documenti dopo un certo periodo di tempo (nel marzo 2014, la Commissione ha fornito alla denunciante, in risposta alla sua richiesta iniziale, una copia delle stime per la campagna di commercializzazione 2012-2013). Il Mediatore accoglie con favore l'approccio della Commissione in questo caso e spera che si rifletta in altri casi simili. Osserva che la divulgazione di tali dati, trascorso un periodo di tempo adeguato, contribuisce a rendere il pubblico, che comprende le parti interessate del settore e i consumatori, più consapevole del lavoro della Commissione.

Conclusione

Sulla base dell'indagine relativa alla presente denuncia, il Mediatore la chiude con la seguente conclusione:

Il Mediatore non riscontra casi di cattiva amministrazione da parte della Commissione.

Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.

 

Emily O'Reilly

Fatto a Strasburgo, il 28 agosto 2014

[1] Il denunciante ha presentato la domanda ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

[2] Il Mediatore osserva, con approvazione, che la Commissione stessa aveva esaminato l'esistenza di un interesse pubblico alla divulgazione del documento e che non si è semplicemente basata sul fatto che il denunciante non aveva manifestato alcun interesse pubblico ad ottenere l'accesso del pubblico al documento.

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