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Decisione nel caso 1333/2015/MDC relativa alla decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di escludere il denunciante da un concorso sulla base del fatto che il suo diploma non era pertinente

Mercoledì | 23 maggio 2018

Il denunciante è stato escluso nel 2013 da un concorso per l'assunzione di amministratori nel settore dell'audit gestito dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO). Egli è stato escluso sulla base del fatto che i suoi titoli accademici non erano sufficientemente rilevanti per il posto pubblicizzato. Il denunciante ha sottolineato nella sua denuncia al Mediatore europeo che diversi candidati che erano stati ammessi allo stesso concorso nel 2010 avevano diplomi identici o meno pertinenti del suo diploma. Sostiene che se le qualifiche degli altri candidati fossero sufficienti nel 2010, il suo diploma dovrebbe essere sufficiente anche nel 2013.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che il concorso del 2013 era lo stesso del 2010 e che nel 2013 dovrebbero applicarsi gli stessi criteri relativi alle qualifiche del 2010. Il Mediatore ha riscontrato casi di cattiva amministrazione da parte dell'EPSO e ha raccomandato all'EPSO di chiedere alla commissione giudicatrice di rivedere la sua decisione sulle qualifiche del denunciante.

L'EPSO ha rifiutato di accettare la raccomandazione del Mediatore senza fornire

ragioni convincenti della sua posizione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso con una constatazione di cattiva amministrazione.

Decisione nel caso 739/2016/JAP relativa al rifiuto dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale di concedere l’accesso a una versione scaricabile della sua banca dati giurisprudenziale

Mercoledì | 11 gennaio 2017

Il caso riguardava il trattamento di una richiesta di informazioni su come ottenere una versione scaricabile di una banca dati giurisprudenziale detenuta dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («EUIPO»). Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha chiesto all’EUIPO di spiegare meglio i motivi per cui non è stato in grado di soddisfare la richiesta. La spiegazione dell’EUIPO era accurata e ragionevole. Pertanto, il caso è stato chiuso con la constatazione di non cattiva amministrazione.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1339/2014/DK contro il Parlamento europeo

Giovedì | 03 marzo 2016

Il caso riguardava l'esclusione del denunciante da parte del Parlamento europeo da una procedura di selezione per gli amministratori della ricerca.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha esaminato il fascicolo in possesso del Parlamento.

Sulla base delle informazioni ottenute durante l'ispezione, il Mediatore non ha riscontrato cattiva amministrazione da parte del Parlamento.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 362/2011/KM contro la Commissione europea

Martedì | 22 dicembre 2015

Il caso riguardava una richiesta alla Commissione, da parte di uno dei suoi ex funzionari, di informazioni dettagliate relative a possibili procedimenti disciplinari nei confronti di un altro ex funzionario della Commissione.

La Commissione ha risposto che non poteva divulgare le informazioni richieste. Ha inoltre cercato di rassicurare il denunciante sul fatto che stava trattando la questione dell'ex funzionario adottando tutte le misure necessarie.

L'indagine del Mediatore sulla questione ha incluso ispezioni dei fascicoli della Commissione relativi all'ex funzionario. Il Mediatore ha rilevato che, sebbene le istituzioni siano tenute a mantenere un elevato livello di trasparenza, nel caso di specie la Commissione era legittimata a ritenere di non poter rivelare i dettagli delle sue azioni relative all’ex funzionario senza nuocere all’equo svolgimento del procedimento in generale nonché alla vita privata del funzionario interessato.

Il caso è stato quindi chiuso con la constatazione dell'assenza di cattiva amministrazione.

Decisione nel caso 1171/2013/TN sulle attività dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) relative alle norme dell'UE sulle limitazioni dei tempi di volo e di servizio e sui requisiti di riposo per il trasporto aereo commerciale

Giovedì | 05 novembre 2015

La denuncia, presentata dalla British Air Line Pilots' Association, riguarda le norme dell'UE sulle limitazioni dei tempi di volo e di servizio e sui requisiti di riposo per le compagnie aeree commerciali. Più specificamente, riguarda il modo in cui l'AESA ha condotto il suo processo di aggiornamento di tali norme. Il denunciante ha sostenuto i) che la consulenza scientifica avrebbe dovuto svolgere un ruolo più importante nel processo di regolamentazione; ii) che l'AESA non ha fornito prove delle qualifiche dei membri del gruppo di regolamentazione; e iii) che l'AESA non ha affrontato adeguatamente le questioni relative ai conflitti di interessi.

Il Mediatore non ha riscontrato casi di cattiva amministrazione da parte dell'AESA per quanto riguarda il ruolo della consulenza scientifica nel processo di regolamentazione. Per quanto riguarda la questione del modo in cui l'AESA gestisce i possibili conflitti di interesse nei gruppi di regolamentazione, il Mediatore ha rilevato che la sua politica per attenuare tali conflitti nel caso del proprio personale è stata modificata e che questo approccio riveduto viene ora applicato anche agli esperti dei gruppi di regolamentazione. Su tale base, la Mediatrice ha concluso che non era tenuta a indagare ulteriormente su tale questione. Infine, l'AESA ha accettato la raccomandazione del Mediatore di fornire al denunciante informazioni anonime sui membri del gruppo di regolamentazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso, incoraggiando l'AESA ad adottare un approccio più proattivo per divulgare le informazioni a sua disposizione sulle qualifiche e le competenze dei membri del gruppo di regolamentazione. Ha inoltre segnalato che sta valutando la possibilità di esaminare questioni relative al lavoro svolto da esperti esterni per alcune agenzie dell'UE.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 725/2014/FOR contro la Commissione europea

Giovedì | 01 ottobre 2015

Il caso riguardava una richiesta da parte di una società norvegese di accesso del pubblico ai documenti relativi ai contatti tra la Commissione e l'Italia volti a verificare se l'Italia rispettasse i diritti di libera circolazione delle merci, in particolare in relazione alle limitazioni imposte all'uso di "calze da neve" (le calze da neve sono concepite per servire allo stesso scopo delle catene da neve).

La domanda è stata respinta dalla Commissione in quanto la divulgazione dei documenti avrebbe potuto compromettere un'indagine in corso. Il Mediatore ha indagato sulla questione. L'accesso ai documenti richiesti è stato quindi concesso, inducendo il Mediatore a concludere che la questione era stata risolta dalla Commissione.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1385/2014/PL contro l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

Martedì | 23 giugno 2015

Il caso riguardava la richiesta di informazioni da parte di un candidato sulle sue prestazioni durante un processo di selezione e la possibilità di presentare un reclamo contro la decisione della commissione giudicatrice. L'Istituto dell'Unione europea per gli studi sui valori mobiliari non ha fornito al denunciante le informazioni richieste, pertanto il denunciante si è rivolto al Mediatore lamentando una mancanza di trasparenza nella procedura di selezione. Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha concluso che, alla luce delle ulteriori spiegazioni fornite durante l'indagine, non è stato riscontrato alcun caso di cattiva amministrazione da parte dell'Agenzia.

Concorso EPSO

Venerdì | 19 giugno 2015

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 328/2013/AN contro la Commissione europea

Mercoledì | 17 giugno 2015

La causa riguardava l’esclusione di una cittadina spagnola da un concorso generale di selezione in quanto non aveva una conoscenza sufficiente dello spagnolo. La denunciante ha respinto tale spiegazione e ha chiesto una copia della scheda di valutazione relativa alle sue competenze linguistiche. Durante l'indagine del Mediatore, la Commissione ha fornito al denunciante i criteri prestabiliti utilizzati per contrassegnare le prove scritte di tutti i candidati, risolvendo così questa parte della denuncia. Inoltre, la recente giurisprudenza del Tribunale della funzione pubblica relativa alla segretezza delle schede di valutazione ha giustificato il rifiuto della Commissione di divulgarle. Pertanto, non è stata riscontrata alcuna cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2527/2011/PMC contro la Commissione europea

Martedì | 05 maggio 2015

Il caso riguardava la presunta decisione illegittima e/o iniqua della delegazione dell'UE in Armenia di risolvere un contratto di sovvenzione relativo a un progetto attuato in Armenia e Giordania, a scapito del denunciante, una ONG italiana attiva nel settore della cooperazione allo sviluppo. Dopo un'attenta valutazione di tutti i fatti e le argomentazioni, il Mediatore ha concluso che la spiegazione fornita dalla delegazione per la decisione di risoluzione era incompleta. Il Mediatore ha pertanto suggerito alla Commissione, nel suo ruolo di supervisione sulle delegazioni dell'UE, di fornire al denunciante una spiegazione più completa dei motivi per cui il progetto è stato chiuso.

In risposta alla proposta del Mediatore, la Commissione ha dichiarato che la delegazione aveva preso in considerazione tutti i fattori pertinenti al momento di decidere di risolvere il contratto. Tuttavia, ha riconosciuto che la spiegazione per la cessazione della sovvenzione potrebbe non essere stata sufficientemente esaustiva. Pertanto, ha trasmesso al Mediatore una lettera che la delegazione aveva inviato al denunciante spiegando tutti i fattori di cui aveva tenuto conto nella sua valutazione.

Nonostante il fatto che la denunciante abbia espresso insoddisfazione per la risposta della Commissione alla sua proposta di soluzione amichevole, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse adottato misure per risolvere la questione. Ha quindi deciso di archiviare il caso.