Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
Cerca indagini
Visualizzazione 1 - 20 di 309 risultati
Decisione nel caso 386/2016/MDC sulla presunta decisione sbagliata della Commissione di archiviare una denuncia d'infrazione
Venerdì | 15 dicembre 2017
Il caso riguarda la mancata risposta da parte della Commissione alle lettere inviate nel contesto di una denuncia d'infrazione nei confronti dell'Italia e la sua presunta decisione indebita di archiviarla.
La Mediatrice ha svolto le proprie indagini e constatato che la Commissione, in base alla risposta che ha inviato al denunciante nel corso della presente indagine, aveva fornito una risposta coerente ed esaustiva. La Commissione, pertanto, aveva risolto il primo problema. In particolare, la Mediatrice ha riscontrato che la Commissione aveva dato chiarimenti sufficienti riguardo alla sua decisione di non riaprire una procedura d'infrazione nel caso in esame. Di conseguenza, per quanto riguarda il secondo problema, la Mediatrice ha ritenuto che non si trattasse di una caso di cattiva amministrazione.
La Mediatrice ha pertanto chiuso l'indagine.
Decisione nel caso 668/2016/EIS sulla mancata risposta adeguata da parte della Commissione europea a un denunciante in merito alle sue preoccupazioni relative a una questione di aiuti di Stato in Germania
Mercoledì | 06 dicembre 2017
Il caso riguardava la mancata risposta adeguata da parte della Commissione europea a un denunciante che aveva denunciato un problema di aiuti di Stato in Germania. Il denunciante ha ritenuto che la Germania violasse le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato a causa del suo nuovo regime di finanziamento per la radiodiffusione pubblica. Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che, poiché la Commissione ha infine fornito una risposta adeguata, non vi è stata cattiva amministrazione.
Decisione nel caso 871/2016/DK sulla mancata risposta della Commissione alla corrispondenza
Lunedì | 10 ottobre 2016
La nuova identità visiva e il nuovo logo della Commissione introdotti nel 2012 e il multilinguismo
Venerdì | 08 aprile 2016
Decisione nel caso 478/2014/PMC relativa all'identità visiva bilingue della Commissione europea utilizzata nella sua sala conferenze stampa
Giovedì | 31 marzo 2016
Il caso riguardava il logo dell'identità visiva della Commissione, utilizzato nella sala conferenze stampa di Bruxelles dal 2012. Secondo il denunciante, l'uso esclusivo dell'inglese e del francese in tale logo di identità visiva costituisce una discriminazione sulla base della lingua.
L'attuale regime linguistico dell'UE comprende il diritto di ogni cittadino di comunicare con le istituzioni dell'UE nella propria lingua e il corrispondente diritto di ricevere una risposta in tale lingua. I principi che disciplinano questo regime linguistico si applicano anche ad altre forme di comunicazione, come la comunicazione attraverso pubblicazioni e siti web. Qualsiasi differenziazione nell'uso delle lingue in tali circostanze dovrebbe essere oggettivamente giustificata. Per quanto riguarda l'esistenza di una giustificazione oggettiva nel caso di specie, il Mediatore concorda sul fatto che non è tecnicamente possibile presentare il termine "Commissione europea" in 24 lingue su uno schermo televisivo, sotto, accanto o dietro un oratore.
Per quanto riguarda la questione se la Commissione avrebbe potuto scegliere più di due lingue, il Mediatore ritiene che fosse ragionevole che la Commissione avesse scelto solo due lingue. La scelta del numero di lingue da utilizzare si riduce a un giudizio sul fatto che più di due lingue possano ingombrare l'immagine visiva in modo inaccettabile. Il fatto che anche altre combinazioni linguistiche possano essere scelte ragionevoli non implica che la scelta dell’inglese e del francese non fosse ragionevole.
Il Mediatore ritiene che la politica scelta dalla Commissione fosse obiettivamente giustificata. Ha quindi concluso che l'introduzione da parte della Commissione di un nuovo logo di identità visiva nella sala conferenze stampa di Bruxelles non costituisce un caso di cattiva amministrazione.
Decisione nel caso 25/2013/ANA relativa alla presunta inosservanza, da parte della Commissione europea, della normativa dell'UE in materia di appalti pubblici da parte degli ospedali greci
Lunedì | 21 marzo 2016
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 403/2014/MHZ contro la Commissione europea
Martedì | 01 marzo 2016
Il caso riguardava il trattamento da parte della Commissione europea di una denuncia di infrazione relativa all'uso dei fondi di coesione dell'UE in Polonia nel settore delle infrastrutture e dell'ambiente. Il denunciante, un eco-agricoltore, è preoccupato per la protezione dell'ambiente locale e l'uso appropriato dei fondi dell'UE. Ha presentato una denuncia di infrazione alla Commissione sostenendo che il processo di consultazione pubblica in Polonia non era stato condotto in modo soddisfacente. Egli lamentava che la Commissione aveva archiviato la sua denuncia senza un adeguato esame delle sue osservazioni.
Il Mediatore ha esaminato la denuncia e ha suggerito alla Commissione di rivedere il suo approccio per verificare se gli Stati membri rispettano pienamente i requisiti delle consultazioni pubbliche nel caso di progetti sostenuti da fondi dell'UE. Suggerisce inoltre che le prove a sostegno del denunciante allegate alla sua particolare denuncia al Mediatore siano esaminate dal punto di vista ambientale e che la rappresentanza della Commissione in Polonia organizzi una riunione con il denunciante per aiutarlo a comprendere meglio le opinioni della Commissione, consentendo nel contempo alla Commissione di comprendere meglio le preoccupazioni del denunciante. Il Mediatore si è detto soddisfatto della risposta della Commissione ai primi due suggerimenti. Nel caso del terzo suggerimento (una riunione con il denunciante), il Mediatore ha accettato il parere della Commissione secondo cui tale riunione potrebbe non essere un uso efficiente delle risorse in relazione alle denunce già finalizzate; ma ha incoraggiato la Commissione a mantenere aperta questa possibilità nel caso in cui il denunciante sollevi nuove questioni in futuro. Il Mediatore ha archiviato il caso su tale base.
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1731/2013/PHP relativa al trattamento da parte della Commissione europea di tre presunti casi di aiuti di Stato a favore di società calcistiche spagnole e di una relativa richiesta di accesso ai documenti
Giovedì | 11 febbraio 2016
Il caso riguardava il trattamento, da parte della Commissione europea, delle informazioni presentate dal denunciante, relative a tre casi di aiuti di Stato illegali concessi a società calcistiche spagnole. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva deciso entro un termine ragionevole se avviare un'indagine formale sul presunto aiuto di Stato illegale. Poiché, secondo il denunciante, la Commissione non era intervenuta, il denunciante ha presentato una richiesta di accesso ad alcuni documenti relativi a due di questi casi. La Commissione ha rifiutato l’accesso per motivi di tutela degli obiettivi delle indagini.
Il Mediatore ha indagato sulla questione e non ha riscontrato cattiva amministrazione su nessuna delle due questioni da parte della Commissione. Ha pertanto archiviato il caso.
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1983/2013/LP relativa all'indagine della Commissione europea su una presunta violazione del regolamento (CE) n. 1008/2008
Lunedì | 18 gennaio 2016
Il caso riguardava una presunta omissione da parte della Commissione europea di indagare sul rilascio da parte delle autorità [degli Stati membri][1] di una licenza di esercizio a [un'altra] compagnia aerea. Il denunciante (compagnia aerea Ryanair) ha sostenuto che il fatto che [una compagnia aerea] Air fosse controllata in ultima analisi da una società con sede in un paese terzo violava il regolamento (CE) n. 1008/2008. Ha pertanto chiesto alla Commissione di esaminare la sua struttura proprietaria. La Commissione ha chiesto tutte le informazioni necessarie alle autorità [degli Stati membri] e ha concluso che non vi erano prove di una violazione del regolamento.
Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che la Commissione aveva rispettato correttamente il regolamento e aveva esaminato attentamente il caso. Il Mediatore ha pertanto concluso che non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione.
Decisione nel caso 1977/2013/MDC sulla valutazione da parte della Commissione europea di una denuncia di infrazione relativa a restrizioni alla libera circolazione all'interno del mercato interno dell'UE
Venerdì | 25 settembre 2015
La denunciante in questo caso, cittadina lussemburghese, è stata esclusa dalla concorrenza per un posto in Francia in quanto non è cittadina francese. Il posto in questione era quello di un giudice non presiedente che doveva rappresentare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati presso il tribunale francese per l'asilo. Il denunciante ha comunicato alla Commissione europea che la limitazione del posto ai cittadini francesi sembrava costituire una violazione delle disposizioni del diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori. Quando la Commissione ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione del diritto dell'UE, il denunciante ha contattato il Mediatore.
La Commissione ha ritenuto che si applicasse un'eccezione al diritto di libera circolazione dei lavoratori. Tale eccezione si applica in caso di impiego nella pubblica amministrazione ed è prevista dall'articolo 45, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione ha riconosciuto che una decisione in materia richiedeva una valutazione concreta della natura dei compiti e delle responsabilità del giudice non presiedente e ha sostenuto di aver effettuato tale valutazione. Il Mediatore ha osservato che, nell'ambito di tale valutazione, la Commissione non aveva contattato le autorità francesi per ottenere ulteriori informazioni sul posto in questione. La proposta iniziale del Mediatore era pertanto che la Commissione riesaminasse la sua valutazione della denuncia di infrazione e suggeriva alla Commissione di consultare le autorità francesi. In risposta a tale proposta, la Commissione ha sostenuto di disporre di informazioni sufficienti al momento di decidere la questione e che non era pertanto necessario contattare le autorità francesi. Dopo aver esaminato la sua risposta dettagliata alla proposta, il Mediatore ha accettato che in questo caso la Commissione disponesse di informazioni sufficienti su cui basare la sua decisione. Essa ha pertanto chiuso l’indagine constatando l’assenza di cattiva amministrazione da parte della Commissione.
Trattamento di una denuncia di infrazione relativa ai diritti dei passeggeri del trasporto aereo
Martedì | 14 luglio 2015
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2093/2012/EIS contro la Commissione europea
Giovedì | 09 luglio 2015
Il caso riguardava la gestione da parte della Commissione europea di una denuncia di infrazione relativa ai diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Il volo del denunciante da Londra a Sofia è stato cancellato a causa di forti nevicate ed è stato reindirizzato via Monaco. Tuttavia, il suo volo era in ritardo arrivando a Monaco di Baviera e ha perso il suo volo in coincidenza. Il denunciante ha quindi dovuto pernottare lì e non gli è stata offerta una camera d'albergo dal suo vettore. A seguito di contatti con le autorità del Regno Unito e della Germania, ha presentato una denuncia di infrazione alla Commissione, sostenendo che le autorità del Regno Unito stavano agendo in contrasto con le pertinenti norme dell'UE sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo.
La Commissione ha sostenuto che i problemi erano causati da "circostanze eccezionali", il che significava che, in linea con il pertinente regolamento dell'UE, il denunciante non aveva diritto a un risarcimento in denaro. Successivamente ha anche interrotto la corrispondenza con il denunciante.
Il Mediatore ha accettato la posizione della Commissione per quanto riguarda l'esistenza di "circostanze eccezionali" connesse alle nevicate. Pertanto, il denunciante non aveva diritto a un risarcimento in denaro. Tuttavia, il denunciante aveva un "diritto all'assistenza" e avrebbe dovuto ricevere un alloggio in albergo dal vettore. Data la mancata fornitura di alloggi alberghieri da parte del vettore, il Mediatore ha ritenuto che vi fosse stata una violazione del dovere di diligenza. Per questo motivo, il Mediatore ha ritenuto poco convincente l'opinione della Commissione secondo cui non vi era stata violazione del dovere di diligenza.
Il Mediatore ha raccomandato alla Commissione che, nel trattare in futuro tali denunce di infrazione, essa tenga debitamente conto del dovere di diligenza del vettore nei confronti dei passeggeri aerei. Per quanto riguarda la sua decisione di interrompere la corrispondenza con il denunciante, il Mediatore non è d'accordo con il parere della Commissione secondo cui la sua corrispondenza era "impropria" e ha formulato un'altra raccomandazione alla Commissione al riguardo.
La Commissione ha accolto in linea di principio la seconda raccomandazione del Mediatore. Sebbene la Commissione non abbia respinto la prima raccomandazione del Mediatore, dalla sua risposta emerge chiaramente che non condivide l'opinione del Mediatore in merito alla portata del dovere di diligenza di un vettore nei confronti di un passeggero. Nel concludere la sua indagine , il Mediatore ha affrontato la questione con un'osservazione critica. Ha inoltre trasmesso la sua decisione, per informazione, alle commissioni competenti del Parlamento e ai difensori civici nazionali.