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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 352/2001/(BB)IJH contro la Commissione europea


Strasburgo, 5 giugno 2002

Egregio signor J.,

Il 2 marzo 2001 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea, DG Personale e amministrazione, in merito alla gestione di un episodio di violenza sul luogo di lavoro.

Il 30 marzo 2001 ho trasmesso la Sua denuncia al Presidente della Commissione. La Commissione ha inviato il suo parere il 19 giugno 2001 e l'ho trasmesso a voi con un invito a presentare osservazioni, che avete inviato il 9 agosto 2001. Le Sue osservazioni sono state trasmesse alla Commissione con la richiesta di fornire ulteriori informazioni. Il 30 gennaio 2002 la Commissione ha risposto alla richiesta di informazioni complementari. La sua risposta Le è stata trasmessa con un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 25 marzo 2002.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.

IL RECLAMO

Il denunciante lavora presso la Commissione europea. Secondo il denunciante, i fatti pertinenti sono i seguenti:

Il 15 marzo 2000, il superiore del denunciante lo ha preso a calci nella schiena. Il denunciante ha rilasciato una dichiarazione sull'incidente al dipartimento Protocollo e sicurezza della Commissione. Il 6 aprile 2000 è stato avviato un procedimento disciplinare relativo all'incidente.

Il 30 ottobre 2000 il denunciante ha presentato, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, una domanda di copertura delle spese mediche derivanti dall'incidente. Secondo il denunciante, la Commissione non ha esaminato la sua domanda.

Il 30 ottobre 2000 il denunciante ha chiesto, ai sensi dell’art. 90 dello Statuto, l’accesso ai documenti relativi all’incidente. Non avendo ricevuto risposta, il denunciante ha rinnovato la sua domanda il 7 dicembre 2000.

Il 1° febbraio 2001 il denunciante ha chiesto di essere informato della situazione del procedimento disciplinare avviato il 6 aprile 2000, ma senza successo. Il 15 febbraio 2001 il procedimento disciplinare è stato chiuso senza ulteriori provvedimenti.

Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante ha chiesto al Mediatore di verificare se le procedure amministrative e disciplinari della Commissione europea fossero adeguate e atte a garantire la parità di trattamento delle parti.

Inoltre, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non gli ha fornito assistenza ai sensi dell'articolo 24 dello statuto, in quanto la Commissione non ha trattato la domanda da lui presentata ai sensi di detto articolo per coprire le spese mediche dovute all'incidente. Il denunciante ha inoltre affermato che la Commissione non gli ha fornito assistenza in materia giuridica ai sensi della stessa disposizione.

Inoltre, il denunciante sosteneva che la Commissione gli negava a torto l’accesso ai documenti relativi all’incidente, da lui richiesti ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto. Il denunciante ha sostenuto che, di conseguenza, l'incidente non poteva essere trattato in tribunale come una questione penale. Egli ha inoltre sostenuto che le autorità belghe non hanno accesso ai locali della Commissione senza autorizzazione.

Infine, il denunciante ha chiesto l'accesso a tutti i documenti relativi all'incidente. A tale riguardo, il denunciante ha fatto riferimento all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Per quanto riguarda la presunta mancanza di copertura medica ai sensi dell'articolo 24 dello statuto, la Commissione ha dichiarato nel suo parere che la denuncia di infortunio è stata inviata all'unità Assicurazione malattia il 10 ottobre 2000. È stata avviata la procedura prevista dalla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee. Il 19 marzo 2001 l’unità Assicurazione malattia ha deciso che, ai sensi degli articoli 72 e 73 dello Statuto, le spese sostenute dal denunciante a seguito dell’incidente potevano beneficiare di un rimborso integrale, il cui pagamento è stato successivamente versato al denunciante.

Per quanto riguarda la questione se i procedimenti amministrativi e disciplinari siano stati adeguati e idonei a garantire la parità di trattamento di entrambe le parti, la Commissione ha precisato che, al fine di garantire un approccio equilibrato, entrambe le parti sono state sentite a lungo. A seguito dell'indagine, il superiore del denunciante è stato ritenuto responsabile dell'incidente e sono state intraprese azioni disciplinari nei suoi confronti.

Infine, la Commissione ha ritenuto di non essere stata in grado di soddisfare la richiesta del denunciante di accedere ai documenti relativi all'incidente. La Commissione ha ritenuto che la richiesta riguardasse l'accesso alle dichiarazioni rese dal superiore gerarchico del denunciante. La Commissione ha sostenuto che tali dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento disciplinare sono di natura riservata e pertanto l'accesso potrebbe essere concesso al denunciante solo se ciò fosse nell'interesse del suo diritto di difesa.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia. Secondo il denunciante, la Commissione non è competente a trattare un caso penale e, negando l'accesso ai documenti relativi all'incidente per motivi falsi, impedisce che la questione sia sottoposta all'autorità nazionale competente.

Il denunciante ha inoltre affermato che l'azione della Commissione è incompatibile con le convenzioni sui diritti umani, tra cui l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il denunciante ha inoltre sostenuto che gli articoli da 86 a 89 dello statuto dei funzionari non sono conformi a detto articolo 47, in quanto negano il diritto al pubblico processo, e pertanto lo statuto dei funzionari non dovrebbe essere applicato quando si tratta di questioni penali. Il denunciante ha ritenuto che l'audizione delle parti non garantisca di per sé un trattamento imparziale del caso e la parità di trattamento delle parti.

Secondo il denunciante, la Commissione non ha seguito una prassi giuridica precedente in cui un reato violento ha comportato il licenziamento (1). Il denunciante ha sostenuto che in questo caso la vittima, vale a dire il denunciante, è stata punita assegnandolo contro la sua volontà a un nuovo posto e negandogli l'assistenza in materia giuridica ai sensi dell'articolo 24 dello statuto dei funzionari. Il denunciante ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha rispettato le norme internazionali contro la violenza sul luogo di lavoro e non ha rispettato il diritto comunitario sulla posizione della vittima. Secondo il denunciante, il fatto che una persona notoriamente violenta sia autorizzata a continuare il suo lavoro viola i doveri del datore di lavoro.

Il denunciante ha presentato, insieme alle osservazioni, un documento da lui redatto sulla corretta gestione della violenza sul luogo di lavoro.

Ulteriori indagini

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è emerso che erano necessarie ulteriori indagini.

Il 30 ottobre 2001 il Mediatore europeo ha inviato alla Commissione le osservazioni del denunciante, unitamente a una richiesta di ulteriori informazioni sull'azione disciplinare intrapresa nel caso.

Il parere complementare della Commissione

Per quanto riguarda l'azione disciplinare intrapresa, la Commissione ha ribadito la sua posizione, secondo cui entrambe le parti sono state debitamente sentite e che il superiore del denunciante è stato ritenuto responsabile dell'incidente.

La Commissione ha dichiarato che erano state adottate le seguenti misure procedurali nei confronti del superiore gerarchico del denunciante:

- il servizio di sicurezza ha avviato indagini dopo l'incidente del 15 marzo 2000 ascoltando due testimoni il 3 aprile 2000;

- il 6 aprile 2000 l'autorità che ha il potere di nomina ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del superiore gerarchico del denunciante;

- il superiore gerarchico del denunciante ha rilasciato una dichiarazione scritta il 10 aprile 2000;

- le audizioni delle due parti si sono svolte il 26 aprile 2000 e il 18 maggio 2000;

- la relazione finale d'indagine è stata presentata il 3 novembre 2000; e

- il Servizio giuridico della Commissione ha espresso il suo parere il 27 dicembre 2000.

A seguito di tale procedura, il 5 marzo 2001 l'autorità che ha il potere di nomina ha deciso di infliggere al superiore gerarchico del denunciante la sanzione disciplinare di un avvertimento scritto ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, lettera a), dello statuto.

Per quanto riguarda le osservazioni del denunciante, è stato affermato che la Commissione aveva adottato misure adeguate avviando un procedimento disciplinare ai sensi degli articoli da 86 a 87 e dell'allegato IX dello statuto.

La Commissione ha inoltre affermato che, se il denunciante ritiene che gli atti commessi dal suo superiore possano violare il diritto penale nazionale, spetta a lui rivolgersi alle autorità giudiziarie competenti. In tal caso, la Commissione, nel rispetto del trattato e del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, fornirebbe al giudice nazionale competente, se necessario, la sua piena assistenza ufficiale.

La Commissione ha inoltre affermato che la sanzione disciplinare inflitta nel caso di specie era simile a quella in casi precedenti comparabili e che tutte le circostanze del caso di specie erano state prese in considerazione.

Infine, la Commissione ha fatto riferimento al suo precedente parere per quanto riguarda l'accesso ai fascicoli relativi al caso, ribadendo che il procedimento disciplinare è riservato e l'accesso è concesso al convenuto solo se è giustificato al fine di garantire il pieno rispetto dei suoi diritti della difesa. La Commissione ha inoltre fatto riferimento all'articolo 2 dell'allegato IX dello statuto, che stabilisce soltanto che "il funzionario incaricato ha il diritto di consultare il suo fascicolo personale completo". La Commissione ha inoltre sostenuto che l'accesso a tali fascicoli potrebbe essere negato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, qualora la divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo.

Osservazioni complementari del denunciante

Il denunciante ha presentato osservazioni complementari in cui ha fatto, in sintesi, i seguenti punti:

L'esito del procedimento disciplinare è stato inadeguato in quanto il superiore del denunciante ha ricevuto una sanzione puramente formale. Per quanto riguarda la posizione della Commissione secondo cui la sanzione disciplinare inflitta in questo caso era simile a quella in casi precedenti comparabili, il denunciante ha sostenuto che le decisioni disciplinari adottate da un'autorità pubblica non possono basarsi su decisioni precedenti adottate in segreto. Il denunciante ha anche fatto una nuova affermazione secondo cui il suo superiore era stato effettivamente ricompensato inserendolo nell'elenco delle promozioni dopo l'incidente.

Per quanto riguarda la posizione della Commissione secondo cui la divulgazione dei documenti potrebbe compromettere la tutela della vita privata e l'integrità dell'individuo, il denunciante ha sostenuto che la procedura include materiale che non deve essere considerato parte del procedimento disciplinare. Il denunciante ha inoltre fatto riferimento agli articoli 8 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché all'articolo 3 della direttiva 95/46, sostenendo che la direttiva non si applica in materia penale.

Inoltre, il denunciante ha fatto una nuova affermazione, secondo cui la gestione di un reato violento in un procedimento disciplinare non è conforme al diritto comunitario. Secondo il denunciante, la Commissione avrebbe dovuto applicare l'articolo 2 della decisione 1999/396 della Commissione.

Inoltre, il denunciante ha criticato gli articoli 17 e 19 dello statuto in quanto impediscono alla parte lesa di adire un organo giurisdizionale competente. Il denunciante ha inoltre sostenuto che la procedura applicata dalla Commissione impone alla vittima di un reato violento l'onere di avviare un procedimento penale.

LA DECISIONE

1 La nuova allegazione e argomentazione del denunciante

1.1 Nelle sue osservazioni complementari, il denunciante ha fatto una nuova affermazione secondo cui la gestione di un reato violento nell'ambito di un procedimento disciplinare non è conforme al diritto comunitario. Secondo il denunciante, la Commissione avrebbe dovuto applicare l'articolo 2 della decisione 1999/396 della Commissione relativa alle modalità e alle condizioni delle indagini interne in materia di prevenzione delle frodi, della corruzione e di qualsiasi attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità (3).

1.2 Il Mediatore ritiene che questa nuova accusa sollevi questioni giuridiche potenzialmente complesse relative all'interpretazione dello statuto dei funzionari, della decisione 1999/396 della Commissione e del regolamento (CE) n. 1073/1999 (4) e non possa pertanto essere trattata in modo soddisfacente in questa fase della presente indagine. Il denunciante ha la possibilità di presentare una nuova denuncia al Mediatore in merito a questa nuova accusa.

1.3 Anche nelle sue osservazioni complementari, il denunciante ha presentato una nuova argomentazione secondo cui il suo superiore era stato effettivamente ricompensato inserendolo nell'elenco delle promozioni dopo l'incidente.

1.4 Il Mediatore osserva che le procedure disciplinari e di promozione sono separate. Il Mediatore ritiene che ritarderebbe indebitamente la presente indagine chiedendo alla Commissione di esprimere un parere su questa nuova argomentazione. Se il denunciante ritiene che vi siano prove di cattiva amministrazione da parte della Commissione in relazione alla procedura di promozione, ha la possibilità di presentare una nuova denuncia al Mediatore.

1.5 Il Mediatore osserva inoltre che il denunciante critica gli articoli 17 e 19 dello statuto dei funzionari nelle sue osservazioni complementari. Il Mediatore non ritiene che questo punto sollevi una questione di possibile cattiva amministrazione che potrebbe essere trattata nel quadro della presente indagine. Il Mediatore sottolinea che, se il denunciante intende proporre modifiche al diritto comunitario vigente, ha la possibilità di presentare una petizione al Parlamento europeo.

2 Presunta disparità di trattamento delle parti nell'ambito dei procedimenti amministrativi e disciplinari della Commissione

2.1 Il denunciante ha chiesto al Mediatore di verificare se le procedure amministrative e disciplinari della Commissione fossero adeguate e idonee a garantire la parità di trattamento delle parti a seguito di un episodio di violenza sul luogo di lavoro. A tale proposito, il denunciante ha sostenuto che l'azione della Commissione è incompatibile con le convenzioni sui diritti umani, tra cui l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e che lo statuto dei funzionari non dovrebbe essere applicato quando si tratta di questioni penali. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non è competente a trattare un caso penale.

2.2 Il denunciante ha inoltre sostenuto che l'esito del procedimento disciplinare era inadeguato, in quanto al suo superiore è stata inflitta una sanzione puramente formale.

2.3 Secondo la Commissione, entrambe le parti sono state debitamente sentite in relazione all'incidente. La Commissione ha sostenuto di aver adottato le misure appropriate avviando un procedimento disciplinare ai sensi degli articoli da 86 a 87 e dell'allegato IX dello statuto, in seguito al quale l'autorità che ha il potere di nomina ha deciso, il 5 marzo 2001, di infliggere al superiore gerarchico del denunciante la sanzione disciplinare di un avvertimento scritto ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, lettera a), dello statuto.

2.4 La Commissione ha inoltre affermato che, se il denunciante ritiene che l'azione del suo superiore gerarchico possa costituire una violazione del diritto penale nazionale, spetta al denunciante rivolgersi alle autorità giudiziarie competenti. In questo caso, la Commissione fornirebbe al giudice nazionale competente la sua piena assistenza ufficiale, se necessario.

2.5 Il Mediatore non è a conoscenza di alcuna norma o principio che impedisca alla Commissione di decidere di assolvere le proprie responsabilità in qualità di datore di lavoro trattando un caso di questo tipo mediante procedimenti disciplinari. Né il Mediatore è a conoscenza di alcuna norma o principio che obblighi la Commissione a deferire un caso di questo tipo alle autorità nazionali da trattare in base al diritto penale. Inoltre, il Mediatore non ritiene che il denunciante abbia dimostrato che la Commissione abbia violato una norma o un principio vincolante decidendo di non deferire il caso alle autorità nazionali.

2.6 Per quanto riguarda lo svolgimento del procedimento amministrativo e disciplinare, il Mediatore dispone di prove del fatto che il servizio di sicurezza ha avviato indagini dopo l'incidente ascoltando sia il denunciante che il suo superiore in qualità di testimoni. Successivamente è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del superiore del denunciante, durante il quale il denunciante e il suo superiore sono stati entrambi ascoltati. Il Mediatore non ritiene che il denunciante abbia dimostrato che le procedure amministrative e disciplinari utilizzate dalla Commissione abbiano violato i suoi diritti ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In tale contesto, il Mediatore osserva che la Corte ha osservato che i procedimenti dinanzi alla Commissione sono amministrativi, piuttosto che giudiziari, con la conseguenza che la Commissione non può essere qualificata come "tribunale" ai sensi dell'articolo 6 della CEDU (5).

2.7 Per quanto riguarda la presunta inadeguatezza della sanzione inflitta al superiore del denunciante nel procedimento disciplinare, il Mediatore osserva che l'autorità che ha il potere di nomina ha constatato che il superiore del denunciante era responsabile dell'incidente e ha inflitto la sanzione disciplinare di un avvertimento scritto ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, lettera a), dello statuto dei funzionari.

2.8 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la determinazione della sanzione da infliggere deve basarsi su una valutazione globale, da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, di tutti i fatti particolari e delle circostanze aggravanti o attenuanti proprie di ogni singolo caso (6). Secondo il Mediatore, la giurisprudenza cui fa riferimento il denunciante (7) indica che un atto violento di aggressione che provoca lesioni è sufficientemente grave da giustificare la rimozione di un funzionario dal suo incarico, ma non che tale sanzione sia obbligatoria in caso di violenza. L'indagine del Mediatore non ha pertanto rivelato alcuna prova che dimostri che l'autorità che ha il potere di nomina abbia agito al di fuori dei limiti della sua autorità giuridica nel determinare la sanzione nel caso di specie.

2.9 Alla luce di quanto precede, il Mediatore non riscontra alcuna cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

2.10 Il Mediatore osserva che nel suo parere la Commissione non ha fatto alcun riferimento a orientamenti politici scritti sulla gestione degli episodi di violenza sul luogo di lavoro. La Commissione potrebbe prendere in considerazione l'adozione di tali orientamenti, che dimostrerebbero il suo impegno a favore di buone pratiche occupazionali e la serietà con cui considera la violenza sul luogo di lavoro. Il Mediatore farà un'ulteriore osservazione in tal senso qui di seguito.

3 Presunta mancata assistenza ai sensi dell'art. 24 dello Statuto

3.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha esaminato la sua domanda ai sensi dell'articolo 24 dello statuto per coprire le spese mediche dovute all'incidente.

3.2 Il denunciante ha inoltre affermato che la Commissione non gli ha fornito assistenza legale ai sensi dello stesso articolo.

3.3 Secondo la Commissione, la relazione sull'incidente del denunciante è stata inviata all'unità Assicurazione malattia il 10 ottobre 2000. Il 19 marzo 2001 l’unità Assicurazione malattia ha deciso che, ai sensi degli articoli 72 e 73 dello Statuto, le spese sostenute dal denunciante a seguito dell’incidente potevano beneficiare di un rimborso integrale, il cui pagamento è stato successivamente versato al denunciante.

3.4 Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione abbia adottato misure adeguate per risolvere la denuncia per quanto riguarda le spese mediche del denunciante.

3.5 Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui la Commissione non gli avrebbe fornito assistenza in materia giuridica ai sensi dell'articolo 24 dello statuto, il Mediatore osserva che il denunciante non sembra aver presentato alla Commissione alcuna richiesta di assistenza per consentire al denunciante di rivolgersi alle autorità belghe. Il denunciante potrebbe pertanto presentare tale richiesta. In caso di risposta negativa, il denunciante potrebbe avvalersi della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto.

3.6 Il Mediatore non riscontra pertanto alcuna cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto della denuncia.

4 Accesso ai documenti

4.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione gli ha erroneamente negato l'accesso ai documenti relativi all'incidente. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che, negando l'accesso ai documenti, la Commissione impedisce che la questione sia sottoposta all'autorità nazionale competente. Il denunciante chiede l'accesso a tutti i documenti relativi all'incidente.

4.2 Secondo la Commissione, essa non è in grado di soddisfare la domanda di accesso del denunciante ai documenti relativi all'incidente in quanto le dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento disciplinare sono di natura riservata e pertanto l'accesso potrebbe essere concesso al denunciante solo se ciò fosse nell'interesse del suo diritto di difesa. La Commissione ha inoltre sostenuto che l'accesso ai documenti in questione potrebbe essere negato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 (8) relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, che prevede un'eccezione qualora la divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo.

4.3 Il Mediatore ritiene che l'affermazione del denunciante non si basi sul diritto pubblico di accesso ai documenti, ma sul suo interesse specifico per i documenti in questione. Inoltre, il Mediatore osserva che il denunciante fa riferimento anche al regolamento (CE) n. 45/2001 (9) relativo alla protezione dei dati.

4.4 Per quanto riguarda l'interesse specifico del denunciante all'accesso, il Mediatore osserva in primo luogo che l'articolo 2 dell'allegato IX dello statuto stabilisce che il funzionario incaricato ha il diritto di consultare il suo fascicolo personale completo. Il denunciante non era tuttavia il funzionario incaricato e il Mediatore non è a conoscenza di alcuna disposizione dello statuto che imponga alla Commissione di fornire i documenti in questione al denunciante.

4.5 Anche per quanto riguarda l'interesse specifico del denunciante all'accesso, il Mediatore osserva che la Commissione sembra accettare che l'accesso possa essere concesso al denunciante se ciò è nell'interesse del suo diritto di difesa. Il Mediatore non è a conoscenza del fatto che il denunciante si sia rivolto alle autorità belghe al fine di avviare una procedura dinanzi ai tribunali nazionali. Se il denunciante dovesse adottare tale misura, potrebbe informarne la Commissione e cercare di invocare il diritto di difesa come interesse specifico ad ottenere l'accesso ai documenti. Se il denunciante dovesse essere insoddisfatto della risposta della Commissione, potrebbe presentare una denuncia al Mediatore.

4.6 Per quanto riguarda il riferimento del denunciante al regolamento (CE) n. 45/2001 sulla protezione dei dati, il Mediatore osserva che l'articolo 50 del regolamento prevede che le istituzioni e gli organismi comunitari garantiscano che i trattamenti già in corso alla data di entrata in vigore del regolamento siano resi conformi al regolamento entro un anno da tale data. Il Mediatore osserva pertanto che il denunciante ha la possibilità di invocare l'articolo 13 del regolamento se desidera esercitare il diritto di accesso ai dati personali che la Commissione potrebbe conservare per quanto riguarda l'incidente in questione. Spetterebbe alla Commissione trattare tale domanda conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. Se il denunciante dovesse essere insoddisfatto del trattamento di tale domanda da parte della Commissione, potrebbe presentare una denuncia al Mediatore.

4.7 Alla luce di quanto precede, il Mediatore non riscontra alcuna cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto della denuncia.

5 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Il Mediatore osserva che nel suo parere la Commissione non ha fatto alcun riferimento a orientamenti politici scritti sulla gestione degli episodi di violenza sul luogo di lavoro. La Commissione potrebbe prendere in considerazione l'adozione di tali orientamenti, che dimostrerebbero il suo impegno a favore di buone pratiche occupazionali e la serietà con cui considera la violenza sul luogo di lavoro.

Cordiali saluti,

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Causa 228/83, F/Commissione, Racc. 1985, pag. 275, causa 403/85, F/Commissione, Racc. 1987, pag. 645, in particolare le conclusioni dell'avvocato generale Mischo.

(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145/43).

(3) 1999/396/CE, CECA, Euratom: Decisione della Commissione, del 2 giugno 1999, concernente le modalità e le condizioni delle indagini interne relative alla prevenzione delle frodi, della corruzione e di ogni attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità [notificata con il numero SEC(1999) 802].

(4) Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

(5) Causa C-252/97 P, N/Commissione, ordinanza della Corte (Terza Sezione) 1998 Racc. pag. I-4871, punto 4.

(6) Causa T-26/89, Henri de Compte/Parlamento europeo, Racc. 1991, pag. II-781, punto 8.

(7) Causa 228/83, F/Commissione, Racc. 1985, pag. 275, causa 403/85, F/Commissione, Racc. 1987, pag. 645.

(8) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145/43).

(9) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L8/1).

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