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Trattamento da parte della Commissione di una richiesta di presentare al Consiglio una proposta legislativa relativa a un accordo tra le parti sociali a norma dell'articolo 155 TFUE
Giovedì | 26 giugno 2014
Trattamento da parte della Commissione di una richiesta di presentare al Consiglio una proposta legislativa relativa a un accordo tra le parti sociali a norma dell'articolo 155 TFUE
Martedì | 10 giugno 2014
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2187/2012/ANA contro la Commissione europea
Mercoledì | 25 settembre 2013
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 427/2011/MHZ contro la Commissione europea
Martedì | 29 novembre 2011
Il regolamento (CE) n. 2187/2005 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund impone alla Commissione di garantire, entro il 1o gennaio 2008, che sia effettuata una valutazione scientifica degli effetti dell'uso, in particolare, di reti da imbrocco, tramagli e reti da posta impiglianti sui cetacei e che le sue conclusioni siano presentate al Parlamento europeo e al Consiglio.
La Commissione ha chiesto a un istituto scientifico di effettuare tale valutazione, ma quest'ultimo non è stato in grado di farlo a causa della mancanza di relazioni pertinenti sulle catture accidentali di cetacei. Tali relazioni avrebbero dovuto essere presentate alla Commissione dagli Stati membri, ai sensi di un altro regolamento.
Nel 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione in cui comunicava al Parlamento e al Consiglio che non era possibile effettuare la valutazione scientifica. Il denunciante, un pescatore polacco, ha sostenuto che, di conseguenza, la Commissione non ha rispettato l'obbligo ad essa incombente a norma del regolamento (CE) n. 2187/2005. Il denunciante si è pertanto rivolto al Mediatore.
Nel corso dell'indagine del Mediatore, la Commissione non ha giustificato il motivo per cui non aveva utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per garantire la conformità nazionale con l'altro regolamento e quindi fornire all'istituto scientifico i dati necessari per la valutazione richiesta dal regolamento (CE) n. 2187/2005. Il Mediatore ha ritenuto che tale inadempienza costituisse un caso di cattiva amministrazione. Egli ha formulato un’osservazione critica nel senso che la Commissione non ha dimostrato che le fosse oggettivamente impossibile adempiere all’obbligo di garantire che, entro il 1° gennaio 2008, fosse effettuata una valutazione scientifica degli effetti sui cetacei derivanti, in particolare, dall’uso di reti da imbrocco, tramagli e reti da posta impiglianti.
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1733/2009/JF contro la Commissione europea
Martedì | 01 novembre 2011
Il denunciante, un'università francese, ha partecipato a un consorzio che ha sviluppato un progetto patrocinato dalla Commissione. Dopo aver riscontrato problemi con il coordinatore, il denunciante si è ritirato dal progetto. La Commissione ha quindi chiesto il rimborso di alcuni dei pagamenti effettuati al denunciante. Il denunciante ha ritenuto ingiuste le affermazioni della Commissione e si è rivolto al Mediatore.
Il Mediatore ha avviato un'indagine nel corso della quale la Commissione gli ha fornito un resoconto dettagliato degli importi versati al denunciante. Ha spiegato che il denunciante non aveva presentato le relazioni e gli elementi da fornire necessari in tempo utile, come richiesto dal contratto. Ha inoltre fatto riferimento a una proposta presentata al coordinatore secondo cui il denunciante avrebbe fornito i documenti pertinenti anche dopo la scadenza del termine contrattuale.
Poiché il denunciante sembrava non essere a conoscenza della proposta di cui sopra, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di accettare la presentazione di una relazione del denunciante relativa alla sua partecipazione al progetto. La Commissione ha convenuto e ha dichiarato che, se giustificato, avrebbe potuto anche ridurre gli importi richiesti al denunciante. Il Mediatore ha constatato che la Commissione aveva risolto la denuncia e archiviato il caso.
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 865/2008/OV contro la Commissione europea
Venerdì | 22 gennaio 2010
Al fine di proteggere la sostenibilità della pesca dell'UE, il legislatore dell'UE può adottare misure volte a limitare lo sforzo di pesca in tutta l'Unione. Nel regolamento del Consiglio che fissa il numero di giorni di pesca nelle acque comunitarie per il 2007, il numero di giorni assegnati a una categoria specifica di navi operanti nelle acque ad ovest della Scozia è stato ridotto del 10%, passando da 280 giorni nel 2006 a 252 giorni. Di conseguenza, l'Associazione dei pescatori di Clyde, che rappresenta i pescatori della zona interessata, si è rivolta al Mediatore. Il denunciante ha sostenuto che tale riduzione era il risultato di un errore amministrativo commesso dalla Commissione europea in un documento non cartaceo che ha costituito la base delle discussioni in seno al Consiglio su tale questione. Secondo il denunciante, la Commissione ha erroneamente scambiato le colonne pertinenti relative alla Scozia occidentale e al Mare del Nord in una tabella contenente le riduzioni proposte.
Nel suo parere la Commissione ha sostenuto che tale riduzione è stata discussa e approvata dagli Stati membri e che non si è verificato alcun errore amministrativo.
Dopo un attento esame del documento non-cartaceo, il Mediatore ha constatato che, sebbene la suddetta tabella includesse una proposta di riduzione dei giorni di pesca per le acque ad ovest della Scozia, le spiegazioni fornite nel documento non-cartaceo non prevedevano tale riduzione. Il Mediatore ha quindi concluso che si era effettivamente verificato un errore amministrativo. Egli ha quindi presentato un progetto di raccomandazione alla Commissione, invitandola a riconoscere l'errore e, per quanto possibile, ad adottare misure di rettifica.
La Commissione ha respinto il progetto di raccomandazione. Ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la proposta in questione era stata presentata deliberatamente e si basava su prove scientifiche che dimostravano che il merluzzo bianco nella Scozia occidentale si trovava in uno stato critico. La Commissione ha inoltre affermato che la non-carta non era pertinente, dato che era stata sostituita dalla sua proposta formale di regolamento del Consiglio. Inoltre, anche se si fosse verificato un errore, non sarebbe più possibile adottare misure di rettifica.
Nella sua decisione, il Mediatore ha sottolineato che il fatto che il Non-Paper sia stato sostituito dalla proposta legislativa formale della Commissione non implicava che non fosse più necessario esaminare eventuali casi di cattiva amministrazione riguardanti il Non-Paper. Il Mediatore ha inoltre rilevato che gli elementi di prova disponibili dimostravano che gli organismi di esperti avevano raccomandato di non catturare merluzzo bianco nel 2007 sia nella Scozia occidentale che nel Mare del Nord. Tuttavia, il documento non cartaceo della Commissione non ha optato per un divieto totale, ma ha proposto di ridurre le flotte che hanno l'impatto maggiore sugli stock di merluzzo bianco. Per quanto riguarda la Scozia occidentale, la Commissione ha ritenuto che ciò si applicasse alle flotte che rappresentano più di 50 tonnellate di catture di merluzzo bianco. Tuttavia, la categoria di navi oggetto della presente causa non sembrava rientrare in tale gruppo. Il Mediatore ha pertanto confermato la sua opinione secondo cui si sarebbe verificato un errore amministrativo. Dato che le argomentazioni della Commissione relative all'impossibilità di adottare misure correttive sembravano ragionevoli, il Mediatore ha chiuso il caso con un'osservazione critica.
Progetto di raccomandazione del Mediatore europeo nella sua indagine sulla denuncia 865/2008/OV contro la Commissione europea
Lunedì | 16 febbraio 2009