FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Lettura facilitata
  • Dimensioni del testo

Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Lingua attuale: 
  • Italiano
Lingua di partenza: 
Lingue disponibili: 
La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.

Progetto di raccomandazione del Mediatore europeo nella sua indagine sulla denuncia 865/2008/OV contro la Commissione europea

(A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo [1])

IL CONTESTO DEL RECLAMO

1. La presente denuncia è stata presentata dalla Clyde Fishermen's Association (CFA), con sede in Scozia. Il CFA ha 68 membri, tutti proprietari di pescherecci e la maggior parte dei quali ha sede nel sud-ovest della Scozia.

2. Nel dicembre 2002 il Consiglio ha adottato, nell'ambito del piano annuale di pesca dell'UE per il 2003, un sottopiano il cui obiettivo era ripristinare stock sani e sostenibili di merluzzo bianco in zone quali la Scozia occidentale e il Mare del Nord. Questo sottopiano era intitolato "Piano di ricostituzione del merluzzo bianco" (CRP) e mirava a ridurre il numero di giorni di pesca assegnati a determinati gruppi di navi. Le limitazioni dell'attività di pesca sono riesaminate ogni anno dal Consiglio sulla base di una proposta presentata dalla Commissione. Le zone di pesca nelle acque ad ovest della Scozia sono soggette a tali limitazioni dal 2003.

3. La categoria oggetto della presente denuncia riguarda i pescherecci che utilizzano un tipo di attrezzo da pesca denominato rete a strascico. La dimensione operativa delle maglie della rete utilizzata per tali reti da traino è compresa tra 70 e 90 mm. Secondo i dati registrati nel corso del 2002, tali navi hanno registrato catture in cui il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola rappresentavano meno del 5 % del totale sbarcato. Nei documenti ufficiali, questa categoria di navi è denominata "4.a.ii/8.1.d".

4. Per l'anno 2006, la tabella I («Giorni massimi in cui una nave può trovarsi nel 2006 in una zona per attrezzo da pesca») dell'allegato IIA del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio [2] ha assegnato 280 giorni di pesca a questa categoria di navi operanti nelle acque ad ovest della Scozia o nel Mare del Nord. Nella tabella pertinente, l'assegnazione per le acque ad ovest della Scozia figura nella colonna 2.d, mentre l'assegnazione equivalente per il Mare del Nord figura nella colonna 2.b-2. Per il 2007, l'allegato II A del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio [3] ha ridotto i giorni di pesca per questa categoria di navi a 252 (10 % in meno rispetto al 2006) per quanto riguarda le acque ad ovest della Scozia. Al contrario, il numero di giorni di pesca per il Mare del Nord è rimasto a 280 giorni.

5. La Commissione aveva inizialmente proposto una riduzione del 25 % dei giorni di pesca. La proposta si basava su una valutazione del numero di catture di merluzzo bianco comunicate da ciascuno Stato membro. La valutazione è stata effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

6. Il 23 novembre 2006, nel corso di una riunione del gruppo di lavoro del Consiglio dedicato alla pesca, la Commissione ha informato gli Stati membri in merito al progetto di proposta che avrebbe presentato al Consiglio per adozione nella sessione di dicembre. La Commissione ha elencato le categorie di attrezzi da pesca che sarebbero interessate, compresa la categoria 4.a.ii/8.1.d.

7. Il 30 novembre 2006, in un'ulteriore riunione del gruppo di lavoro del Consiglio dedicato alla pesca, la Commissione ha presentato il documento non-carta n. 3, un documento di discussione che è stato considerato un punto di partenza per ulteriori negoziati con gli Stati membri. Lo scopo dei calcoli indicati nel documento non cartaceo era identificare gli attrezzi da pesca che rappresentavano le percentuali più elevate di merluzzo bianco catturato annualmente. L'esame è stato diviso in due parti. Il primo ha identificato i dispositivi che catturavano più di un tonnellaggio specifico di merluzzo bianco (ad esempio, più di 500 tonnellate per il Mare del Nord). La seconda riguardava solo il Mare del Nord e lo Skagerrak ed esaminava il numero di esemplari di merluzzo bianco catturati. Il documento non cartaceo comprendeva una tabella che non specificava il numero massimo di giorni di pesca, ma indicava le categorie che sarebbero state interessate dalla riduzione del numero di giorni di pesca. Le caselle corrispondenti sono state evidenziate in grigio nella tabella.

8. Per quanto riguarda la categoria di navi 4.a.ii/8.1.d, e d'intesa con la Commissione, il documento 16991/06 del Consiglio è stato presentato agli Stati membri per discussione in merito a un primo compromesso. Ciò prevedeva di limitare l'attività di pesca nelle acque ad ovest della Scozia a 210 giorni di pesca, vale a dire il 25 % in meno rispetto al 2006. Nel presente documento, il numero di 210 giorni di pesca figurava nella casella evidenziata in grigio nella tabella che figura a pagina 12 del documento non-carta n. 3 della Commissione e corrispondente alle acque ad ovest della Scozia. Per la casella corrispondente al Mare del Nord, che non è stata evidenziata in grigio nella stessa tabella, il documento 16991/06 non ha proposto alcuna riduzione del numero di giorni di pesca rispetto al numero del 2006, pari a 280. Per quanto riguarda diverse altre categorie di navi, anche altre caselle del documento 16991/06 del Consiglio, corrispondenti alle caselle evidenziate in grigio nel documento non-carta n. 3 della Commissione, prevedevano riduzioni, seppure a tassi diversi, per una o più zone geografiche. Nel quadro di un secondo compromesso, la Commissione ha convenuto di limitare la riduzione proposta dei giorni di pesca per le navi corrispondenti alla categoria 4.a.ii/8.1.d nelle acque ad ovest della Scozia al 12 %, vale a dire a 246 giorni di pesca.

9. Infine, nel quadro di un terzo compromesso, la Commissione ha convenuto di applicare un tasso di riduzione del 10 % soltanto ai dispositivi che rientrano nella categoria 4.a.ii/8.1.d. Di conseguenza, nel documento 17046/06 del Consiglio è stato previsto di limitare l'attività di pesca delle navi che rientrano in questa categoria a 252 giorni di pesca. Questa cifra è riportata nella tabella 1 dell'allegato II A del regolamento (CE) n. 41/2007, adottata dal Consiglio il 21 dicembre 2006. Nel gennaio 2007 l'amministrazione scozzese ha informato il denunciante dell'esito della riunione del Consiglio. Tuttavia, non sono state fornite spiegazioni in merito alla riduzione dei giorni di pesca per la categoria 4.a.ii/8.1.d.

10. Il denunciante, insoddisfatto di questo cambiamento, ha scritto all'amministrazione scozzese nel gennaio 2007. Quest'ultimo ha risposto fornendo al denunciante una copia del documento non-carta n. 3 della Commissione. Per quanto riguarda il calcolo contenuto in tale documento, l’amministrazione scozzese ha ritenuto che fosse stato commesso un errore. Più in particolare, ha sottolineato che i dati relativi alla categoria di navi 4.a.ii/8.1.d nelle colonne 2.b (ossia 280 giorni di pesca) e 2.d (252 giorni di pesca) della tabella I dell'allegato II A del regolamento n. 41/2007 avrebbero dovuto essere intercambiati e che tale errore non è stato rilevato durante i negoziati finali della pertinente sessione del Consiglio del dicembre 2006. L'amministrazione scozzese ha inoltre sottolineato che lo stesso errore si è verificato in relazione alla categoria di navi 4.a.v/8.1.d, in cui sono state scambiate anche le informazioni nelle due colonne. Poiché l'errore era amministrativo piuttosto che politico, l'amministrazione ha ritenuto che dovesse essere corretto con un'azione amministrativa piuttosto che con un intervento politico.

11. Nel corso del 2007 sono proseguite le discussioni con la Commissione su questo tema. Tuttavia, i servizi della Commissione hanno rifiutato di accettare che fosse stato commesso un errore. Nel novembre 2007 il denunciante ha scritto ai ministri del Regno Unito, al commissario Borg (Pesca e affari marittimi) e al direttore generale della Commissione per la pesca e gli affari marittimi, chiedendo il loro aiuto per porre rimedio alla presunta ingiustizia.

12. Nelle loro risposte al denunciante del 10 e 21 gennaio 2008, il commissario e il direttore generale hanno sottolineato che la categoria di navi 4.a.ii/8.1.d aveva contribuito in modo sostanziale alla cattura del novellame di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia e costituiva pertanto un candidato alla riduzione dell'attività di pesca. A loro avviso, ciò era stato discusso e approvato dagli Stati membri durante la sessione del Consiglio del dicembre 2006. Il Commissario ha inoltre sottolineato che le cifre sono state nuovamente verificate e che sembra che non sia stato commesso alcun errore.

OGGETTO DELL'INCHIESTA

13. Secondo il denunciante, la Commissione ha basato la sua risposta sulle conclusioni contenute nel suo documento non-carta n. 3 per dimostrare che la riduzione dei giorni di pesca per la categoria di navi 4.a.ii/8.1.d nelle acque ad ovest della Scozia era corretta. Tuttavia, tali conclusioni non riguardavano la Scozia occidentale, bensì il Mare del Nord. Il denunciante ha fatto riferimento ai messaggi inviati dalla Commissione alla rappresentanza permanente del Regno Unito, che sono stati inoltrati all'amministrazione scozzese. Per quanto riguarda il criterio relativo al numero di esemplari di merluzzo bianco catturati (basato sulla mortalità dei giovani pesci), il denunciante ha sostenuto che esso non era applicato alle acque ad ovest della Scozia, bensì al Mare del Nord/Skagerrak.

14. Il 25 marzo 2008 il denunciante si è rivolto al Mediatore. L'asserzione e l'argomentazione del denunciante erano le seguenti:

  1. Il denunciante ha asserito - e ha sostenuto che la Commissione dovrebbe accettare - di aver commesso un errore amministrativo, vale a dire di aver utilizzato cifre errate in due colonne, nel raccomandare al Consiglio di ridurre per il 2007 il numero di giorni di pesca per le navi della categoria "4.a.ii/8.1.d" da 280 a 252 per la Scozia occidentale.
  2. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe adottare le misure appropriate per rettificare l'errore commesso.

L'INCHIESTA

15. La denuncia è stata trasmessa alla Commissione per parere. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 27 giugno 2008. Il parere è stato trasmesso al denunciante, che ha inviato le sue osservazioni il 18 agosto 2008.

ANALISI E CONCLUSIONI DELL'OMBUDSMAN

Osservazioni preliminari

16. Nella sua lettera alla Commissione del 9 aprile 2008 con cui ha avviato l'indagine, il Mediatore ha sottolineato che la presente denuncia riguardava un presunto errore amministrativo in relazione a una proposta, presentata dalla Commissione e che costituiva la base di un regolamento successivamente adottato dal Consiglio. A norma dell'articolo 195 del trattato CE, il mediatore può indagare solo sui casi di cattiva amministrazione. Egli non ha quindi il diritto di esaminare la fondatezza della normativa comunitaria. Il denunciante ha tuttavia sostenuto che il caso in esame riguardava un errore amministrativo nella proposta della Commissione. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che, a prima vista, sarebbe stato possibile distinguere tra il regolamento in quanto tale e la produzione di alcuni dati che sono stati infine inclusi nel regolamento. In tali circostanze, il Mediatore ha ritenuto opportuno avviare un'indagine al fine di chiarire la questione. Nelle sue lettere alla Commissione e al denunciante, il Mediatore ha indicato che non avrebbe quindi preso la sua decisione definitiva se la presente denuncia rientrasse nel suo mandato fino a quando non avesse ricevuto il parere della Commissione.

17. Nel suo parere la Commissione non ha formulato osservazioni su quanto precede né messo in discussione la ricevibilità della denuncia [4]. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che la presente denuncia rientri effettivamente nel suo mandato.

A. Asserzione di un errore amministrativo e relativa domanda

Argomenti presentati al Mediatore

18. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore amministrativo, vale a dire ha utilizzato cifre errate in due colonne, nel raccomandare al Consiglio di ridurre per il 2007 il numero di giorni di pesca per le navi della categoria 4.a.ii/8.1.d da 280 a 252 per le acque ad ovest della Scozia. Essa ha chiesto alla Commissione di adottare le misure appropriate per rettificare l’errore commesso.

19. Nel suo parere la Commissione ha affermato che, durante il processo di revisione dell'allegato II, l'evoluzione del numero di giorni di pesca per le navi che rientrano nella categoria 4.a.ii/8.1.d si è basata su criteri suffragati da prove scientifiche e tecniche. Secondo i dati forniti dagli Stati membri e analizzati dallo CSTEP, le navi appartenenti alla categoria 4.a.ii/8.1.d hanno catturato oltre 50 tonnellate di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia. Di questi merluzzi, più di 10 000 persone avevano un'età [5] e più di 4 000 persone avevano due anni nel 2005, anno di riferimento. Nello stesso anno, il merluzzo bianco di età compresa tra uno e due anni rappresentava oltre il 95 % di tutti i merluzzi catturati nelle acque ad ovest della Scozia dalle navi 4.a.ii/8.1.d. Sia prima delle riunioni del gruppo di lavoro del Consiglio che durante le discussioni tenute in seno al gruppo di lavoro del Consiglio, al Coreper e nella sessione plenaria del Consiglio, tutti gli elementi sono stati presentati agli Stati membri nelle diverse fasi dei negoziati. La riduzione del numero di giorni di pesca per le navi appartenenti alla categoria 4.a.ii/8.1.d nelle acque ad ovest della Scozia è stata effettuata in base ai tassi di riduzione concordati durante tali fasi del negoziato. Al termine del processo, gli Stati membri hanno adottato il terzo compromesso.

20. La Commissione ha concluso che la decisione adottata dal Consiglio nel dicembre 2006 era il risultato di una discussione approfondita tra gli Stati membri e la Commissione, sostenuta dai più recenti dati scientifici e tecnici disponibili. Di conseguenza, non è d'accordo con l'affermazione del denunciante secondo cui si sarebbe verificato un errore amministrativo in relazione alla proposta della Commissione o durante il processo di adozione. La Commissione ha pertanto chiesto al Mediatore di archiviare il caso.

21. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha accettato che la tabella di cui al documento non-carta n. 3 contenesse la casella pertinente evidenziata in grigio. Il denunciante ha inoltre accettato che il primo, il secondo e il terzo compromesso proponessero riduzioni nella categoria pertinente. Sottolinea tuttavia che la tabella e i compromessi erano stati messi a sua disposizione solo in quel momento. Né essi, né il non-cartaceo n. 3, sono stati messi a sua disposizione prima dell’adozione del regolamento n. 41/2007.

22. Secondo il denunciante, la Commissione non poteva ignorare quanto contenuto nel suo documento non-carta n. 3. La Commissione non aveva fornito spiegazioni sul motivo per cui nel testo del documento non figurasse alcun riferimento alla categoria 4.a.ii/8.1.d relativa alle acque ad ovest della Scozia. Il denunciante si è chiesto se la Commissione avrebbe potuto confondere, per quanto riguarda la Scozia occidentale, la categoria 4.a.ii/8.1.d con la categoria 4.a. iv/8.1.d, identificata a pagina tre del suddetto documento non cartaceo. Si è fatto riferimento a un esercizio relativo alle catture di merluzzo bianco, ma in relazione al Mare del Nord. In questo esercizio, la categoria 4.a.ii/8.1.d è stata identificata come cattura di oltre 400 000 esemplari di merluzzo bianco nel Mare del Nord. Il Non-Paper ha pertanto suggerito di ridurre il numero di giorni di pesca in relazione al Mare del Nord per le navi che rientrano nella categoria 4.a.ii/8.1.d. Nonostante tale raccomandazione, la casella corrispondente a tale categoria non è stata evidenziata in grigio nella tabella a pagina 12 del documento non-carta n. 3, né è stata prevista una siffatta riduzione nei compromessi discussi durante le sessioni del Consiglio. Per quanto riguarda il Mare del Nord, il regolamento (CE) n. 41/2007 non ha previsto alcuna riduzione per il 2007 del numero di giorni di pesca di cui godeva la categoria 4.a.ii/8.1.d rispetto al 2006.

23. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha chiarito che la richiesta di riduzioni era contenuta nel testo del documento non-carta n. 3. Ha aggiunto, tuttavia, che in questo testo non si può trovare alcun riferimento alla categoria 4.a.ii/8.1.d in relazione alla Scozia occidentale. Se, come sostenuto dalla Commissione, i dati relativi alla pesca del merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia fossero stati forniti dagli Stati membri e analizzati dallo CSTEP e se, di conseguenza, fosse stata necessaria una proposta di riduzione del numero di giorni di pesca, tale proposta avrebbe dovuto essere presentata nel documento non-carta n. 3. Il denunciante ha sottolineato che la Commissione non aveva spiegato il motivo per cui tale proposta non era stata presentata nel documento per quanto riguarda la Scozia occidentale. Al contrario, il Non-Paper conteneva un chiaro riferimento alla categoria pertinente in relazione al Mare del Nord, con una raccomandazione altrettanto chiara di riduzione. Tale proposta, tuttavia, non è stata successivamente adottata.

24. Il denunciante ha sostenuto che il fatto che gli Stati membri in generale, e il Regno Unito in particolare, non si siano accorti che era stato commesso un errore non giustificava l'errore amministrativo della Commissione. Ha convenuto con la Commissione che le riduzioni proposte devono basarsi su prove scientifiche. Il denunciante ha aggiunto che, qualora fossero necessari ulteriori elementi di prova per sostenere che si è verificato un errore amministrativo, a causa della confusione tra categorie e tra settori, ciò è stato fornito dal fatto che lo stesso errore è stato ripetuto per quanto riguarda la categoria 4.a.v/8.1.d. Il denunciante ha concluso invitando il Mediatore a chiedere alla Commissione di adottare misure per invertire l'effetto dell'errore.

Valutazione del Mediatore

25. Il Mediatore osserva che i 252 giorni di pesca assegnati alle navi che rientrano nella categoria 4.a.ii/8.1.d per le acque ad ovest della Scozia di cui all'allegato II A del regolamento (CE) n. 41/2007 (rispetto ai 280 giorni del 2006) sono stati il risultato di una proposta della Commissione successivamente adottata dal Consiglio. Il documento pertinente della Commissione al riguardo è il documento informale n. 3 della Commissione del 30 novembre 2006, che è stato discusso in sede di gruppo di lavoro del Consiglio lo stesso giorno e che ha costituito la base per ulteriori discussioni tra gli Stati membri.

26. Il documento non cartaceo elenca le principali modifiche suggerite dalla Commissione per quanto riguarda gli allegati IIA, IIB e IIC del regolamento (CE) n. 51/2006. Le parti pertinenti per la presente inchiesta sono le pagine da 2 a 4 del documento non cartaceo e la pagina 12, che contiene il progetto di tabella con i giorni massimi di pesca previsti per il 2007 per le diverse categorie di navi nelle quattro zone geografiche seguenti: 1) Kattegat, 2) Mare del Nord, suddiviso in tre sottocolonne (compreso lo Skagerrak), 3) Mare d'Irlanda e 4) ad ovest della Scozia. La tabella del Non-Paper non conteneva ancora le cifre esatte per i giorni massimi di pesca, in quanto il tasso di riduzione era ancora oggetto di consultazione interservizi. Tuttavia, le caselle relative alle categorie e alle zone per le quali la Commissione ha proposto una riduzione del numero di giorni di pesca sono state evidenziate in grigio. Per quanto riguarda la categoria 4.a.ii/8.1.d, la casella corrispondente alla Scozia occidentale era grigia, il che significa che è stata proposta una riduzione rispetto ai 280 giorni in mare fissati per il 2006.

27. Secondo il Non-Paper, la riduzione dei giorni di pesca emersa dall'interpretazione del CRP potrebbe essere resa più efficiente se fosse applicata solo alle flotte che rappresentano la maggior parte della mortalità ittica. Su tale base sono state selezionate le flotte che rappresentano le catture di merluzzo bianco (in tonnellate) oltre una determinata soglia. Le soglie stesse dipendevano dal quantitativo totale di merluzzo bianco catturato nelle quattro zone interessate. Sulla base dei dati raccolti dallo STEC, sono state elaborate quattro tabelle geografiche corrispondenti alle quattro aree geografiche e che elencano le categorie di navi che hanno superato le soglie in tonnellate (pagine da 2 a 3 del Non-Paper). Per quanto riguarda la Scozia occidentale (per la quale la soglia fissa era di 50 tonnellate di merluzzo bianco), la categoria di navi 4.a.ii/8.1.d non figurava in questa tabella. Ciò significava che non rientrava tra le categorie di navi che catturavano più di 50 tonnellate di merluzzo bianco e quindi non sarebbe stato preso in considerazione per un'eventuale riduzione dei giorni di pesca.

28. Le quattro tabelle geografiche del documento non cartaceo sono state seguite da una quinta tabella (a pagina 4). Questa tabella riguardava solo il Mare del Nord e lo Skagerrak, per i quali è stata effettuata una seconda esercitazione per selezionare i dispositivi di pesca che catturano più di 400 000 esemplari di merluzzo bianco. Tale approccio ha inoltre consentito di includere anche un criterio basato sulla mortalità dei giovani pesci. In questa tabella, le categorie di navi 4.a.ii/8.1.d e 4.a.v/8.1.d sono state evidenziate in grassetto, il che significa che doveva essere loro proposta una riduzione del numero di giorni di pesca. Il Non-Paper concludeva come segue:

"È stato pertanto proposto che gli attrezzi summenzionati tengano conto della riduzione auspicata dai servizi [della Commissione], mentre gli altri attrezzi resterebbero allo stesso livello del 2006. I corrispondenti dati netti relativi ai giorni in mare non sono ancora riportati nella tabella 1 del prossimo capitolo, in quanto il tasso di riduzione è ancora oggetto di consultazione interservizi".

29. Sulla base di quanto precede, risulta pertanto che la riduzione del numero di giorni di pesca per la categoria di navi 4.a.ii/8.1.d suggerita dalla Commissione riguardava solo il Mare del Nord e lo Skagerrak. Tuttavia, nella tabella con il numero massimo di giorni di pesca previsto a pagina 12 del documento non cartaceo, la casella evidenziata in grigio era quella corrispondente alla colonna contrassegnata dalla lettera d) per le acque ad ovest della Scozia e non alla colonna contrassegnata dalla lettera b) per il Mare del Nord e lo Skagerrak. Sembra pertanto che, per quanto riguarda la categoria di navi 4.a.ii/8.1.d, la tabella a pagina 12 del documento non-cartaceo riflettesse erroneamente le conclusioni della Commissione alle pagine 3 e 4 del documento non-cartaceo. Il Mediatore conclude pertanto che si è effettivamente verificato un errore amministrativo. Inoltre, lo stesso errore sembra essersi verificato per quanto riguarda la categoria di navi 4.a.v/8.1.d. Sebbene la tabella a pagina 4 del Non-Paper individui anche questa categoria di navi nel Mare del Nord e nello Skagerrak come potenzialmente interessate dalla riduzione, la tabella a pagina 12 non la evidenzia in grigio, ma indica piuttosto che le navi di questa categoria nella Scozia occidentale potrebbero essere potenzialmente interessate dalla riduzione. Questo è il motivo per cui il denunciante ritiene che le due colonne per la Scozia occidentale e il Mare del Nord e lo Skagerrak sembrino essere state intercambiate.

30. Nel suo parere la Commissione ha dichiarato di aver suggerito una riduzione del 25 % del numero di giorni di pesca per la categoria di navi 4.a.ii/8.1.d e ha successivamente accettato di ridurre la riduzione proposta al 12 % e successivamente al 10 %. Tuttavia, a suo parere, la Commissione non ha formulato osservazioni sulla possibile inversione delle due colonne. Essa si è limitata a dichiarare che la sua proposta di riduzione dei giorni di pesca per i pescherecci appartenenti alla categoria 4.a.ii/8.1.d nelle acque ad ovest della Scozia si basava su criteri suffragati da prove scientifiche e tecniche relative ai dati forniti dagli Stati membri e analizzati dallo CSTEP. Non ha affrontato la questione del motivo per cui ciò non è stato menzionato nel suo documento non-carta n. 3. La Commissione non ha inoltre fornito alcuna spiegazione sul motivo per cui, durante i negoziati e nel regolamento finale, la flotta del Mare del Nord di questa categoria di navi, che aveva individuato nella tabella a pagina 3 del documento non-cartaceo, non fosse stata indicata come potenzialmente interessata da una riduzione della tabella a pagina 12.

31. Dai documenti 16991/06 e 17046/06 del Consiglio, che sono serviti da base per i vari negoziati in seno al Consiglio, risulta inoltre che, in relazione ad altre categorie di navi per le quali le caselle sono state evidenziate in grigio anche nel non-cartaceo n. 3 della Commissione, sono state applicate anche riduzioni successive, sebbene a tassi diversi da quelli applicati alla categoria di navi 4.a.ii./8.1.d. Sembra che la riduzione del numero di giorni di pesca per la categoria di navi 4.a.ii/8.1.d contenuta nei documenti del Consiglio nn. 16991/06 e 17046/06 e nella tabella dell'allegato II A del regolamento n. 41/2007 del Consiglio abbia semplicemente rispecchiato le proposte presentate dalla Commissione nelle pertinenti fasi della procedura, nel quadro dei tre compromessi.

32. Sulla base di quanto precede, risulta che l'errore della Commissione nella tabella del suo documento non-carta n. 3 è stato ripetuto nei documenti del Consiglio. Sebbene la Commissione abbia sostenuto che la decisione finale adottata dal Consiglio era il risultato di una discussione approfondita tra gli Stati membri, nulla suggerisce che tale discussione riguardasse la base dell'intera proposta, vale a dire la questione di quali zone debbano essere coperte dalla proposta di riduzione dei giorni di pesca per i pescherecci di questa categoria. Se il Consiglio avesse esaminato la questione, sarebbe stato molto difficile spiegare come l'errore della Commissione avrebbe potuto essere trascurato. In realtà, questo errore era abbastanza evidente. Ciò è dimostrato dalla netta contraddizione tra le indicazioni alle pagine 3 e 4 del documento informale n. 3 della Commissione che propone la copertura della categoria 4.a.ii/8.1.d di navi nel Mare del Nord e non nelle acque ad ovest della Scozia e la tabella a pagina 12 del documento informale (e i successivi documenti del Consiglio che riflettono tali indicazioni), in cui le zone interessate erano esattamente il contrario, vale a dire per le acque ad ovest della Scozia e non per il Mare del Nord.

B. Conclusione

Il Mediatore osserva che, al momento in cui il denunciante ha presentato la presente denuncia, l'anno 2007, che costituisce l'oggetto della controversa riduzione dei giorni di pesca, era già trascorso.

Non è quindi chiaro se sia ancora possibile per la Commissione rettificare il suo errore, come sostiene il denunciante. La Commissione non ha affrontato la questione. Tuttavia, non si può escludere che tale possibilità esista ancora, in particolare se si considera che l'errore che si è verificato potrebbe avere effetti a catena negli anni a venire.

Il Mediatore presenta pertanto alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione:

La Commissione dovrebbe riconoscere di aver commesso un errore amministrativo suggerendo, nella casella di cui alla pagina 12 del suo documento non-carta n. 3, che il numero di giorni di pesca per le navi che rientrano nella categoria 4.a.ii/8.1.d dovrebbe essere ridotto per quanto riguarda le acque ad ovest della Scozia, anche se le considerazioni di merito esposte nel presente documento non-carta dimostrano che la Commissione non ha ritenuto necessaria tale riduzione.

La Commissione dovrebbe, per quanto ancora possibile, adottare le misure appropriate per rettificare tale errore.

La Commissione e il denunciante saranno informati del progetto di raccomandazione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del mediatore, la Commissione trasmette un parere circostanziato entro il 30 aprile 2009. Il parere circostanziato potrebbe consistere nell'accettazione della decisione del Mediatore e in una descrizione delle misure adottate per attuare il progetto di raccomandazione.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo, il 16 febbraio 2009


[1] Decisione del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, relativa allo statuto e alle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (94/262/CECA, CE, Euratom), GU 1994, L 113, pag. 15.

[2] Regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU 2006, L 16, pag. 1).

[3] Regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU 2007, L 15, pag. 1).

[4] Il Mediatore desidera sottolineare che, in un caso analogo (1102/2008/(SL)OV), che riguardava anche un presunto errore amministrativo relativo a un regolamento della Commissione, la Commissione ha informato il Mediatore di aver adottato misure per correggere l'errore.

[5] I riferimenti di età compresa tra 1 e 2 anni si riferiscono alla mortalità dei pesci giovani.

Cosa ne pensa di questa traduzione automatica? Ci faccia sapere il Suo parere!