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Progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 489/98/OV

(Realizzato conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore.(7))
Strasburgo, 4 novembre 1999

Egregio signor P.,
il 1° aprile 1998 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla mancata reintegrazione della Commissione europea al termine del Suo congedo non retribuito per motivi personali e al rifiuto di versarLe un risarcimento per la perdita di stipendio e la riduzione della pensione.
Il 18 maggio 1998 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere il 27 luglio 1998 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Il 14 settembre 1998 ho ricevuto le Sue osservazioni sul parere della Commissione. Il 31 marzo 1999 ho ricevuto una lettera dell'onorevole Brendan Donnelly, che ha scritto a suo nome per informarmi sull'esito della Sua denuncia. Il 12 aprile 1999 ho inviato una risposta per informarlo che la Sua denuncia era ancora oggetto di indagine. L'ho informata di conseguenza lo stesso giorno.
Il 22 aprile 1999 Lei ha trasmesso informazioni più dettagliate in merito alla Sua denuncia. Il 23 aprile 1999 ho chiesto alla Commissione ulteriori osservazioni su alcuni aspetti della Sua denuncia. La Commissione ha trasmesso il suo secondo parere il 1° luglio 1999 e io l'ho trasmesso a voi il 20 luglio 1999 con l'invito a formulare nuove osservazioni. L'11 agosto 1999 Lei ha trasmesso le Sue osservazioni sul secondo parere della Commissione.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte. Mi scuso per il ritardo con cui ha deciso in merito alla Sua denuncia.

IL RECLAMO


Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano i seguenti:
Il denunciante, funzionario di grado A4 della Commissione europea, è andato in aspettativa non retribuita per motivi personali per un anno dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996. Egli si è lamentato del fatto che la Commissione non lo ha reintegrato dopo tale periodo. Più in particolare, due mesi dopo la scadenza del suo congedo non retribuito, la Commissione non aveva ancora presentato un'offerta di reintegrazione, né vi era alcuna prospettiva di reintegrazione in futuro.
Il denunciante ha quindi scritto al direttore generale della DG IX il 25 novembre 1996 informandolo che, al fine di garantire una fonte di reddito regolare, e dato che non aveva altra scelta che il prepensionamento, si è dimesso dal servizio a decorrere dal 1° ottobre 1996.
Il 10 giugno 1997 il denunciante ha chiesto, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, una compensazione finanziaria per la perdita di stipendio dalla scadenza del congedo fino alla data della sua lettera di dimissioni, nonché la riduzione della pensione. Il 5 agosto 1997 la DG IX ha risposto che il denunciante aveva presentato una richiesta inequivocabile di dimissioni, come previsto dall'articolo 48 dello statuto, e che pertanto non poteva prendere in considerazione la sua richiesta di risarcimento.
Il 17 settembre 1997 il denunciante ha presentato all'APN un ricorso contro tale rifiuto ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, ribadendo la sua richiesta di compensazione finanziaria. L'APN ha respinto la richiesta del denunciante nella sua lettera del 16 febbraio 1998. Essa ha ritenuto che la Commissione non avesse commesso irregolarità amministrative e non fosse responsabile delle sue dimissioni e che, pertanto, non dovesse versare alcun risarcimento. Il denunciante ha pertanto presentato la presente denuncia al Mediatore, sostenendo che la Commissione non lo aveva reintegrato al termine del suo congedo non retribuito per motivi personali e si era rifiutata di pagare un risarcimento per a) la perdita di stipendio a causa della mancata reintegrazione e per b) la perdita finanziaria dovuta alle sue dimissioni.

L'INCHIESTA


Nel suo parere,
la Commissione
ha fatto riferimento alla risposta dell'autorità che ha il potere di nomina del 16 febbraio 1998. L’APN aveva ricordato al denunciante la disposizione di cui all’art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, che impone all’istituzione di reintegrare un funzionario, alla scadenza dell’aspettativa per motivi personali non retribuita, nel primo posto corrispondente al suo grado che si rende vacante nella sua categoria o nel suo servizio, purché egli soddisfi i requisiti per tale posto. La procedura per stabilire se un funzionario soddisfi effettivamente tali requisiti deve avvenire e deve essere condotta in modo tale che l'istituzione interessata possa dimostrare che la clausola è stata rispettata. La mancata esecuzione di tali controlli costituirebbe un atto illecito o un’omissione che comporterebbe la responsabilità della Commissione nei confronti della ricorrente.
La Commissione ha poi osservato che dall'esame delle misure adottate dal denunciante, da un lato, e dalla Commissione, dall'altro, non è emersa alcuna irregolarità nella procedura di reintegrazione. L'APN ha ritenuto che il fatto che il denunciante non fosse stato reintegrato alla fine del novembre 1996 fosse ragionevole, dato che il suo congedo per motivi personali era scaduto due mesi prima, il 30 settembre 1996. Per questi motivi, la richiesta di risarcimento del denunciante è stata respinta per quanto riguarda il periodo compreso tra la fine del suo congedo per motivi personali e la data della sua lettera di dimissioni.
L'APN ha sottolineato che, nella sentenza del 1° luglio 1976 (1), la Corte di giustizia ha statuito che, nel caso di una domanda di risarcimento danni per mancato ripristino dopo la scadenza delle ferie per motivi personali, il ricorrente non può, in mancanza di servizi prestati, chiedere il pagamento di arretrati di stipendio. Egli ha tuttavia il diritto di ottenere il risarcimento del danno effettivo subito a causa della perdita di tale stipendio a causa del comportamento illecito dell’amministrazione.
Per quanto riguarda la domanda di compensazione finanziaria a partire dalla data in cui è andato in pensione, il denunciante ha sostenuto di essere stato costretto a dimettersi dal momento che l'amministrazione lo ha lasciato senza reddito nei due mesi successivi alla scadenza del congedo. La Commissione ha ricordato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'istituzione comunitaria è responsabile se il comportamento contestato è illegittimo, se il danno è stato effettivamente subito e se esiste un nesso di causalità tra detto comportamento e il danno.
Nel caso di specie, l’APN ha verificato che la Commissione avesse effettivamente preso provvedimenti e lo avesse fatto in modo corretto, e che il periodo di due mesi tra la scadenza del congedo e la sua lettera di dimissioni fosse un termine ragionevole, anche se il denunciante non fosse stato reintegrato. Anche le dimissioni del denunciante derivavano dal fatto che egli aveva manifestato inequivocabilmente per iscritto la sua intenzione di lasciare definitivamente il servizio dell'istituzione, come previsto dall'articolo 48 dello Statuto. Dato quindi che le dimissioni erano un atto volontario del denunciante, la Commissione ha concluso che non aveva alcuna responsabilità diretta in materia e che non poteva essere attribuita alcuna colpa alla Commissione. La domanda di compensazione finanziaria è stata pertanto respinta.
Osservazioni del denunciante Il
denunciante ha mantenuto la sua denuncia. Egli ha dichiarato che all'epoca vi erano in realtà diversi posti vacanti perfettamente idonei e che la Commissione non ha esaminato le sue qualifiche per nessuno di questi posti. Afferma che quattro posti idonei sono riservati ad altri candidati particolari o a persone provenienti dai nuovi Stati membri. Il denunciante ha pertanto ritenuto che l'affermazione della Commissione secondo cui non vi era stata un'irregolarità nella procedura di reintegrazione non fosse corretta. Le misure adottate dalla Commissione non erano state efficaci in quanto non avevano portato a un'unica offerta di reintegrazione nel corso di 3,5 mesi dalla data in cui ha confermato la sua intenzione di tornare, né in prospettiva di reintegrazione in futuro. Il denunciante ha concluso che il comportamento della Commissione era negligente, che aveva subito un danno e che il nesso di causalità tra i due era chiaro. Il 22 aprile 1999 il denunciante ha inviato ulteriori precisazioni in merito a 4 posti vacanti al momento della richiesta di reintegrazione.

ULTERIORI RICHIESTE


Al fine di verificare se la Commissione avesse esaminato in dettaglio le capacità del denunciante in relazione ai posti vacanti corrispondenti al suo grado, il 23 aprile 1999 il Mediatore ha chiesto alla Commissione ulteriori osservazioni su tre punti.
In primo luogo, il Mediatore ha chiesto di ottenere l'elenco di tutti i posti (compresi i requisiti) corrispondenti al grado del denunciante (A4) che erano vacanti nel periodo successivo alla scadenza del suo congedo per motivi personali (30 settembre 1996).
In secondo luogo, la Commissione è stata invitata a rispondere all'affermazione del denunciante secondo cui non avrebbe esaminato le sue qualifiche per nessuno dei posti vacanti, poiché erano riservate ad altri candidati.
Infine, il Mediatore ha chiesto quale fosse la giustificazione per l'esame da parte dell'autorità che ha il potere di nomina del fatto che i posti vacanti non corrispondevano alle qualifiche del denunciante (lettera del commissario Liikanen del 16 febbraio 1998, pag. 3, ultimo paragrafo).
Secondo parere della Commissione
La Commissione ha trasmesso al Mediatore gli elenchi dei posti dirigenziali vacanti pubblicati ogni settimana tra il 18 luglio 1996 e il 28 novembre 1996. La Commissione ha ribadito che tale controversia era la conseguenza della decisione unilaterale del denunciante del 25 novembre 1996 di dimettersi dalla Commissione, meno di due mesi dopo il 1° ottobre 1996. La Commissione ha pertanto dichiarato di non poter essere ritenuta responsabile di tale decisione o del suo impatto sulle entrate del denunciante.
Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui non aveva esaminato le sue qualifiche per nessuno dei posti vacanti, la Commissione ha osservato che non è contestato che vi fossero posti A5/A4 vacanti tra il 1o ottobre 1996 e il 30 novembre 1996, compresi i quattro posti di capo unità citati dal denunciante. La Commissione ha innanzitutto sottolineato che uno dei posti cui si riferiva il denunciante era un posto A3 e pertanto non pertinente. Occorreva quindi esaminare se il curriculum vitae del denunciante dimostrasse di soddisfare i requisiti per gli altri tre posti.
Secondo il CV del denunciante, in qualità di funzionario A4 era stato amministratore principale (A5/4) e successivamente capo divisione presso la DG II (Affari economici e finanziari) tra il 1974 e il 1990. Tra il 1990 e il 1995 è stato consigliere della DG I di Parigi. La Commissione ha osservato che il curriculum vitae del denunciante era abbozzato sulla sua carriera e sulle sue competenze e che fino al 1988 il posto di capo divisione era riservato ai funzionari A3. Dopo il 1990, il denunciante non era più capo divisione (o meglio, capo unità).
I posti vacanti in questione riguardavano il capo dell'unità "Dimensione esterna" dell'unità "Mercato interno e servizi finanziari" della DG XV, il capo dell'unità "Monitoraggio dell'impatto del Fondo sociale europeo" della DG V e il capo dell'unità "Nazioni Unite" della DG IA. Ognuno di questi posti richiedeva competenze speciali. La Commissione ha dichiarato che vi erano ragionevoli dubbi sul fatto che il denunciante soddisfacesse il requisito per tali posti, sia in relazione al livello di responsabilità (un candidato per un posto di capo unità deve avere comprovate capacità gestionali) che agli altri requisiti. L'amministrazione non poteva quindi essere accusata di non aver reintegrato immediatamente il denunciante, in quanto in tali circostanze deve chiedere informazioni supplementari all'interessato. Il fatto che la Commissione non lo abbia fatto è dovuto al fatto che il denunciante si è ritirato prima che ciò potesse essere fatto entro un periodo di tempo ragionevole.
La DG IX della Commissione ha inoltre contattato varie direzioni generali, tra cui la DG I, la DG II, la DG VI e la DG XXI, nel tentativo di trovare un posto adeguato per il denunciante. Tuttavia, tali tentativi non hanno portato alla sua reintegrazione perché il CV del denunciante non conteneva dettagli sufficienti sulle sue capacità. La Commissione ha osservato che tale CV era troppo vago per rendere possibile una decisione immediata.
La Commissione ha pertanto concluso che l'amministrazione era lungi dall'essere inattiva in materia e aveva iniziato ad adottare misure per ripristinare il denunciante.
Il denunciante
ha mantenuto
la sua denuncia ribadendo che non gli era stato offerto alcun posto nei 3,5 mesi successivi alla sua richiesta di reintegrazione. Il denunciante ha inoltre osservato che il suo CV era inteso a riassumere la sua esperienza professionale che era già nota alla Commissione da 22 anni. Il denunciante ha aggiunto di aver effettivamente occupato un posto A3 come capo divisione presso la DG II-E-2 dal 1986 al 1987. Il denunciante ha dichiarato che i posti cui fa riferimento la Commissione erano tutti in linea con la sua esperienza e le sue responsabilità presso la delegazione di Parigi. Infine, egli ha osservato che la Commissione avrebbe potuto chiedere le informazioni supplementari relative al suo CV.

LA DECISIONE


1 Mancata reintegrazione del denunciante da parte della Commissione al termine dell'aspettativa non retribuita per motivi personali
1.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione non lo aveva reintegrato al termine dell'aspettativa non retribuita per motivi personali, il 30 settembre 1996. Più in particolare, due mesi dopo questa data non aveva ancora ricevuto un'offerta di reintegrazione, né vi era alcuna prospettiva di reintegrazione per il prossimo futuro. La Commissione ha osservato che dall’esame delle misure adottate dalla Commissione è emerso che non vi era stata alcuna irregolarità nella procedura di reintegrazione. Nel suo secondo parere, la Commissione ha aggiunto che vi erano ragionevoli dubbi sul fatto che il denunciante soddisfacesse i requisiti per i posti vacanti. La Commissione ha inoltre sottolineato che il CV del denunciante era troppo vago per prendere una decisione immediata sulla sua reintegrazione.
1.2 Il Mediatore osserva che l'articolo 40, paragrafo 4, lettera d), dello Statuto prevede che, alla scadenza del congedo, un funzionario debba essere reintegrato nel primo posto corrispondente al suo grado che si rende vacante nella sua categoria o nel suo servizio, purché soddisfi i requisiti per tale posto. Secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'amministrazione verifica sistematicamente, attraverso un esame approfondito, le capacità del funzionario in attesa di reintegrazione per ciascun posto vacante corrispondente al suo grado. Pertanto, la procedura di verifica delle capacità dei funzionari in attesa di reintegrazione deve essere efficace e seguire il suo corso in modo che le istituzioni possano dimostrare che essa è stata rispettata. A tal riguardo, sebbene le autorità competenti non possano essere costrette a dimostrare di aver esaminato le capacità del funzionario in caso di manifesta divergenza tra le sue capacità e quelle richieste per un determinato posto vacante, tale prova deve tuttavia essere fornita in tutti i casi in cui, in assenza di tale manifesta divergenza, sia necessaria una verifica completa delle capacità dell’interessato in relazione a un posto vacante. La mancata verifica sistematica delle capacità del funzionario in questione in relazione a ciascun posto vacante in cui avrebbe potuto essere reintegrato costituisce un errore di servizio che può far sorgere la responsabilità dell'amministrazione nella misura in cui tale mancanza ritarda la reintegrazione dell'interessato (2).
1.3 Il Mediatore verifica pertanto se, nel caso di specie, la Commissione abbia effettuato un esame dettagliato delle capacità del denunciante in relazione ai posti vacanti. Sembra che il denunciante abbia chiesto il 12 agosto 1996 di essere reintegrato a decorrere dal 1° ottobre 1996. Nella sua decisione definitiva del 16 febbraio 1998 sul ricorso del denunciante ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, l'autorità che ha il potere di nomina si è limitata a osservare che nessuna direzione generale era in grado di offrire un posto al denunciante prima della fine del novembre 1996, perché "o non disponevano di posti vacanti pertinenti o i posti vacanti non corrispondevano alle capacità del denunciante". L'autorità che ha il potere di nomina non ha fornito alcuna giustificazione per la sua conclusione secondo cui le capacità del denunciante non corrispondevano a quelle richieste dai posti vacanti, né ha fatto riferimento ai posti specifici vacanti.
1.4 Il Mediatore ha pertanto chiesto maggiori dettagli sull'elenco dei posti vacanti nel periodo successivo alla scadenza dell'aspettativa del denunciante per motivi personali. Ha inoltre chiesto alla Commissione di indicare quale fosse la giustificazione addotta dall'autorità che ha il potere di nomina per concludere che le capacità del denunciante non corrispondevano a quelle dei posti vacanti. Dagli elenchi dei posti vacanti pubblicati tra il 18 luglio 1996 e il 28 novembre 1996 risulta che durante questo periodo vi sono stati più di venticinque posti A5/A4 vacanti (3).
1.5 Tuttavia, nel suo parere al Mediatore, ad eccezione dei 4 posti indicati dal denunciante stesso, la Commissione non ha fatto alcun riferimento a un particolare posto vacante A5/A4 fuori da tali elenchi, né ha fornito una giustificazione, anche a breve termine, per cui il denunciante non potesse essere reintegrato in uno di tali posti. Per quanto riguarda tre dei quattro posti menzionati dal denunciante, la Commissione si è nuovamente limitata ad osservare, senza un esame dettagliato, che vi era un ragionevole dubbio sul fatto che il denunciante soddisfacesse i requisiti per tali posti, sia in relazione al livello di responsabilità (necessità di comprovate capacità gestionali per i posti di capo unità) che agli altri requisiti. La Commissione ha anche aggiunto che, data questa reale incertezza, l’amministrazione deve, in tali circostanze, chiedere informazioni supplementari all’interessato. Tale esigenza è stata confermata anche dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado (4). Tuttavia, la Commissione non ha proceduto in tal senso.
1.6 Da quanto precede, il Mediatore conclude che la Commissione non ha effettuato l'esame dettagliato, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, delle capacità del denunciante in relazione a ciascun posto vacante corrispondente al suo grado. Ciò è confermato anche dal fatto che la Commissione ha basato il suo giudizio sulle capacità del denunciante per quanto riguarda i posti vacanti solo sul curriculum vitae del denunciante, che considerava troppo vago e abbozzato, e senza chiedere al denunciante informazioni più dettagliate. Sembra inoltre che la Commissione non abbia mai consultato i dettagli del fascicolo personale del denunciante, cosa avrebbe potuto fare dato che aveva lavorato per la Commissione per 22 anni.
1.7 Da queste considerazioni risulta quindi che il fatto che la Commissione non abbia effettuato un esame approfondito delle qualifiche del denunciante per i posti in questione costituisce un caso di cattiva amministrazione tale da rendere la Commissione responsabile nei confronti del denunciante. Dato che, a causa dei pareri opposti della Commissione e del denunciante, non è stato possibile trovare una soluzione amichevole tra le parti su questo punto, il Mediatore formula il progetto di raccomandazione riportato di seguito.
2 Il denunciante ha chiesto una compensazione finanziaria per il mancato reintegro della Commissione e per le implicazioni finanziarie delle sue dimissioni
2.1 Il denunciante ha chiesto una compensazione per 1) la perdita di stipendio (tra la fine del suo congedo non retribuito e la data delle sue dimissioni) a causa del mancato reintegro della Commissione al termine del suo congedo non retribuito per motivi personali e per 2) la perdita finanziaria legata al fatto che ha dovuto dimettersi dalla Commissione. La Commissione ha rifiutato di versare entrambe le compensazioni in quanto riteneva, da un lato, di non aver commesso un'irregolarità nella procedura di reintegrazione e, dall'altro, di non poter essere ritenuta responsabile della decisione unilaterale del denunciante di dimettersi dalla Commissione.
2.2 Per quanto riguarda la prima domanda di risarcimento per il mancato ripristino del denunciante da parte della Commissione, il Mediatore osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il richiedente il risarcimento del danno per il mancato ripristino dopo la scadenza del congedo per motivi personali non può, in assenza di servizi prestati, chiedere il pagamento di arretrati di stipendio. Egli ha tuttavia il diritto di ottenere il risarcimento del danno effettivo subito a causa della perdita di tale stipendio a causa del comportamento illecito dell'amministrazione (5).
2.3 Pertanto, nel caso di specie, la Commissione dovrebbe risarcire il denunciante per i danni materiali da lui direttamente subiti a causa della relativa colpa del servizio della Commissione, vale a dire la mancata esecuzione di un esame dettagliato delle qualifiche del denunciante per i posti vacanti dopo la scadenza del suo congedo per motivi personali. Il Mediatore non si ritiene in grado di determinare l'importo di tale compensazione. Invita le parti a concordare il principio e l'importo di una compensazione finanziaria. Il Mediatore formula pertanto il progetto di raccomandazione riportato di seguito. 2.4 Per quanto riguarda la seconda domanda, il Mediatore osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'istituzione interessata non può essere ritenuta responsabile di eventuali perdite finanziarie derivanti dalla decisione del funzionario di lasciare il suo impiego prima di ricevere la notifica della sua reintegrazione (6). L'articolo 40, paragrafo 4, lettera d), in fine, prevede infatti che, fino al suo effettivo ripristino, il funzionario rimanga in aspettativa non retribuita per motivi personali. Il Mediatore ritiene pertanto che nel caso di specie la Commissione non possa essere ritenuta responsabile della decisione unilaterale di dimissioni del denunciante. Pertanto, la richiesta di risarcimento del denunciante non è fondata e non è stata riscontrata alcuna cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.
3 Conclusione
Secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'amministrazione verifica sistematicamente, attraverso un esame approfondito, le capacità del funzionario in attesa di reintegrazione per ciascun posto vacante corrispondente al suo grado.
Nel caso di specie, l'autorità che ha il potere di nomina non ha fornito alcuna giustificazione per concludere che le capacità del denunciante non corrispondessero a quelle richieste dai posti vacanti. Inoltre, ad eccezione dei 4 posti indicati dal denunciante stesso, la Commissione non ha fatto alcun riferimento a un particolare posto vacante A5/A4 fuori dagli elenchi, né ha fornito una giustificazione, anche a breve termine, per cui il denunciante non potesse essere reintegrato in uno di tali posti. La Commissione ha basato il suo giudizio sulle capacità del denunciante per quanto riguarda i posti vacanti solo sul curriculum vitae del denunciante, che considerava troppo vago e abbozzato, e senza chiedere al denunciante informazioni più dettagliate. Pertanto, il Mediatore conclude che la Commissione non ha effettuato l'esame dettagliato, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, delle capacità del denunciante in relazione a ciascun posto vacante corrispondente al suo grado. Tale inadempienza costituisce un caso di cattiva amministrazione tale da rendere la Commissione responsabile nei confronti del denunciante.
Alla luce di tali conclusioni (punti 1.7 e 2.3) e dato che non è stato possibile trovare una soluzione amichevole tra le parti su questo punto, il Mediatore presenta alla Commissione europea il seguente progetto di raccomandazione:
La Commissione dovrebbe risarcire il denunciante per il danno materiale che ha subito direttamente a causa della colpa del servizio della Commissione, che è la mancata effettuazione di un esame dettagliato delle qualifiche del denunciante per i posti che erano vacanti dopo la scadenza del suo congedo per motivi personali.

La Commissione europea sarà informata del progetto di raccomandazione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del mediatore, la Commissione trasmette un parere circostanziato entro tre mesi. Il parere dettagliato potrebbe consistere nell'accettazione della raccomandazione del Mediatore e in una descrizione delle misure adottate per attuare la raccomandazione.
Cordiali saluti
Jacob SÖDERMAN

(1) Causa 58/75, Sergy contro Commissione, Racc. 1976, pag. 1139.

(2) causa T-48/90, Giordani/Commissione, Racc. 1993, pag. II-721, punti 50-56; causa T-276/94, Buick/Commissione, Racc. 1995, pag. II-667, punti 34-46; Causa T-205/96, Bieber/Parlamento, Racc. 1998, pag. II-723.

(3) Posti vacanti COM/088/96, COM/090/96, COM/093/96, COM/094/96, COM/095/96, COM/096/96, COM/R/5138/96, COM/036/96, COM/105/96, COM/104/96, COM/103/96, COM/109/96, COM/110/96, COM/065/96, COM/113/96, COM/118/96, COM/122/96, COM/120/96, COM/126/96, COM/115/96, COM/116/96, COM/128/96, COM/R/5659/96, COM/131/96, COM/155/96 COM/157/96, COM/163/96.

(4) Cfr. causa T-276/94, punto 43.

(5) Causa 58/75, Sergy/Commissione, Racc. 1976, pag. 1139, punto 39.

(6) Causa 292/87, Pizziolo/Commissione, Racc. 1988, pag. 5165.

(7) Decisione 94/262 del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, 1994 GU L 113/15.

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