Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
Lingua attuale:
- IT Italiano
La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 489/98/OV contro la Commissione europea
Decisione
Caso 489/98/OV - Aperto(a) il Lunedì | 18 maggio 1998 - Raccomandazione su Giovedì | 04 novembre 1999 - Decisione del Mercoledì | 12 aprile 2000
Strasburgo, 12 aprile 2000
Egregio signor P.,
il 1° aprile 1998 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla mancata reintegrazione della Commissione europea al termine del Suo congedo non retribuito per motivi personali e al rifiuto di versarLe un risarcimento per la perdita di stipendio e la riduzione della pensione.
PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE
Con decisione del 4 novembre 1999, a seguito di un'indagine sulla denuncia e non essendo stato possibile trovare una soluzione amichevole tra le parti, il Mediatore ha indirizzato alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore:
- La Commissione dovrebbe risarcire il denunciante per il danno materiale che ha subito direttamente a causa della colpa del servizio della Commissione, che è la mancata effettuazione di un esame dettagliato delle qualifiche del denunciante per i posti che erano vacanti dopo la scadenza del suo congedo per motivi personali.
I dettagli completi dell'indagine e del progetto di raccomandazione sono forniti nella decisione del 4 novembre 1999, una copia della quale è stata trasmessa anche al denunciante.
PARERE DETTAGLIATO DELLA COMMISSIONE
Il Mediatore ha informato la Commissione che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto, avrebbe dovuto inviare un parere circostanziato entro il 29 febbraio 2000 e che il parere circostanziato avrebbe potuto consistere nell'accettazione del progetto di raccomandazione del Mediatore e in una descrizione delle modalità di attuazione.
Il 13 marzo 2000 il Segretario generale della Commissione ha trasmesso al Mediatore il seguente parere circostanziato:
- "( ) La Commissione si rammarica che le capacità professionali del sig. P. in relazione a ciascun posto vacante corrispondente al suo grado non siano state verificate all'epoca e che, di conseguenza, la procedura per stabilire se egli soddisfacesse i requisiti per ciascuno di questi posti non abbia effettivamente avuto luogo.
- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la mancata verifica sistematica, da parte dell’amministrazione, delle capacità del funzionario in relazione a ciascun posto vacante in cui avrebbe potuto essere reintegrato costituisce un illecito di servizio di cui l’amministrazione potrebbe essere ritenuta responsabile se, a seguito di un siffatto esame, anche successivo, risultasse l’esistenza di un posto vacante in cui l’interessato avrebbe potuto essere reintegrato. In tal caso, la Commissione è tenuta a risarcire il danno materiale subito dal funzionario per non essere stato reintegrato nel posto così individuato.
- Nel caso di specie e in questa fase del procedimento, non vi è alcuna prova che tale esame avrebbe portato all’identificazione di un posto in cui il sig. P. avrebbe potuto essere reintegrato. Ma non disponiamo neppure delle informazioni necessarie per dimostrare che il sig. P. non soddisfaceva i requisiti per ciascuno dei 25 posti vacanti che gli avrebbero consentito di essere reintegrato in uno di essi.
- Alla luce di quanto precede, e sulla base della raccomandazione del Mediatore, l'autorità che ha il potere di nomina accetta di concedere al sig. P. un risarcimento equivalente a due mesi di stipendio per il danno subito, fatta salva la deduzione di eventuali redditi netti da lavoro percepiti da quest'ultimo per lo stesso periodo durante l'esercizio di altre attività.
Dopo un attento esame del parere circostanziato della Commissione, il Mediatore ritiene che la misura descritta sia soddisfacente per attuare il progetto di raccomandazione.
OSSERVAZIONI DEL RECLAMO
Il 6 aprile 2000 il denunciante ha inviato le sue osservazioni sul parere circostanziato della Commissione. Egli ha osservato che il risarcimento del danno materiale che la Commissione ha accettato di pagare e che è sostenuto dalla giurisprudenza sembrava corretto e giusto.
Sottolinea tuttavia che, per quanto riguarda il pagamento concreto di tale compensazione, non ha ricevuto alcuna notizia dalla Commissione, in quanto l'ufficio del Mediatore è il suo unico canale di comunicazione con la Commissione.
LA DECISIONE
1. Il 4 novembre 1999 il Mediatore ha indirizzato alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto:
- La Commissione dovrebbe risarcire il denunciante per il danno materiale che ha subito direttamente a causa della colpa del servizio della Commissione, che è la mancata effettuazione di un esame dettagliato delle qualifiche del denunciante per i posti che erano vacanti dopo la scadenza del suo congedo per motivi personali.
2. Il 13 marzo 2000 la Commissione ha informato il Mediatore della sua accettazione del progetto di raccomandazione e delle misure adottate per attuarlo. La misura che consiste nel concedere al denunciante un risarcimento equivalente a due mesi di stipendio per il danno subito sembra essere soddisfacente e il Mediatore chiude pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti
Jacob SÖDERMAN