FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Lettura facilitata
  • Dimensioni del testo

Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Lingua attuale: 
  • Italiano
Lingua di partenza: 
Lingue disponibili: 
La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.

Decisione del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2007/GG relativa alla Commissione europea

Fin dai primi giorni del suo ufficio, il Mediatore ha esaminato attentamente la tempestività dei pagamenti effettuati dalla Commissione. Nella sua decisione su un'indagine di propria iniziativa del 2001, il Mediatore ha concluso che la Commissione aveva adottato misure per affrontare il problema che sembrava essere soddisfacente. Aggiunge, tuttavia, che prenderà in considerazione l'avvio di una nuova indagine di propria iniziativa se i ritardi di pagamento dovessero continuare a porre seri problemi.

Nel 2007, il Mediatore ha osservato che, dopo la chiusura dell'indagine di cui sopra nel 2001, aveva dovuto trattare una serie di casi da cui risultava che persistevano problemi in questo settore. Ad esempio, aveva ricevuto due denunce consecutive relative a ritardi di pagamento da un cittadino tedesco che lavorava regolarmente per la Commissione in qualità di esperto. Il Mediatore ha pertanto avviato una nuova indagine di propria iniziativa.

Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato di aver migliorato i suoi risultati negli anni dal 2005 al 2007 e di aver adottato una serie di misure per evitare ritardi di pagamento. A livello amministrativo, il rispetto dei termini di pagamento è stato definito come un indicatore di performance per il suo personale; è stato posto in essere un monitoraggio interno; e il processo di esame delle domande di pagamento è stato semplificato. A livello legislativo sono state introdotte nuove norme che, tra l'altro, hanno agevolato l'uso di somme forfettarie, reso automatico il pagamento degli interessi e introdotto una relazione annuale al Parlamento sul rispetto dei termini di pagamento. A seguito di tali misure, la Commissione si aspettava che la tendenza positiva proseguisse.

Il Mediatore ha osservato che in effetti sembravano esserci alcune tendenze positive. Tuttavia, ha anche osservato che, nel 2007, i ritardi si sono ancora verificati in più di un caso su cinque e che il ritardo medio è stato pari a 47,98 giorni. Inoltre, i ritardi sembravano essere un problema particolare per quanto riguardava i piccoli importi, colpendo quindi probabilmente principalmente i singoli cittadini o le piccole e medie imprese, i beneficiari, cioè coloro che hanno più bisogno di essere protetti dalle conseguenze negative dei ritardi di pagamento.

Mentre la situazione attuale era quindi chiaramente inaccettabile, il Mediatore si è compiaciuto di constatare che la Commissione sembrava aver compreso la gravità della situazione. Le misure cui aveva fatto riferimento erano chiaramente utili e suscettibili di apportare miglioramenti.

Dato che molte di queste misure erano relativamente recenti, il Mediatore ha ritenuto che fosse troppo presto per valutarne l'impatto. Ha pertanto deciso di chiudere la sua indagine e di aprirne una nuova all'inizio del 2009, quando saranno disponibili i dati relativi ai risultati della Commissione nel 2008.


Strasburgo, 20 giugno 2008

Signor Presidente,

Il 14 dicembre 2007 Le ho comunicato che avevo deciso di avviare un'indagine di propria iniziativa sulla questione della tempestività dei pagamenti da parte della Commissione europea.

Il 25 marzo 2008 la Commissione ha trasmesso il suo parere.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


MOTIVI DELL'INCHIESTA DI PROPRIA INIZIATIVA

L'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce al Mediatore europeo il potere di condurre indagini di propria iniziativa in relazione a possibili casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Nella sua indagine di propria iniziativa OI/5/99/(IJH)GG, il Mediatore ha indagato sull'argomento dei ritardi di pagamento da parte della Commissione. L'inchiesta è stata chiusa il 16 febbraio 2001.

Nella sua decisione di chiusura dell'indagine, il Mediatore è giunto alla conclusione che la Commissione aveva adottato misure per affrontare il problema, che sembravano soddisfacenti. Ha aggiunto, tuttavia, che prenderà in considerazione l'avvio di una nuova indagine se dovesse dimostrare in futuro che, nonostante queste misure, i ritardi di pagamento da parte della Commissione continuano a porre seri problemi.

Sette anni dopo, e alla luce di una serie di casi che il Mediatore ha dovuto affrontare negli ultimi anni (cfr., ad esempio, le sue decisioni sulle denunce 818/2005/PB, 3067/2005/(MHZ)MF e 2692/2006/BB), il Mediatore ha ritenuto che vi fosse margine per avviare una nuova indagine di propria iniziativa al fine di accertare quali ulteriori misure fossero state adottate dalla Commissione al riguardo e se vi fossero ancora problemi che richiedevano un rimedio adeguato per quanto riguarda la tempestività dei pagamenti.

In particolare, il Mediatore ha ricordato di aver ricevuto due denunce consecutive da un cittadino tedesco che lavora regolarmente per la Commissione in qualità di esperto (denuncia 1266/2005/MF e 2569/2006/WP), entrambe riguardanti ritardi nei pagamenti da parte della Commissione. Nella sua decisione sulla denuncia 2569/2006/WP, adottata il 19 luglio 2007, il Mediatore ha dichiarato di ritenere opportuno esaminare nuovamente la questione dei ritardi di pagamento su una base più ampia, conducendo una nuova indagine di propria iniziativa. La Mediatrice ha aggiunto che tale indagine comprenderà un esame dell'efficacia delle misure adottate dalla Commissione per accelerare i pagamenti.

Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha deciso di avviare una nuova indagine di propria iniziativa in materia di tempestività dei pagamenti da parte della Commissione.

L'INCHIESTA

Le informazioni richieste nell'ambito dell'indagine di propria iniziativa

Nella sua lettera di avvio dell'indagine, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di informarlo delle misure adottate per individuare e affrontare le cause dei ritardi nei pagamenti ai contraenti e ai beneficiari di sovvenzioni e sovvenzioni.

Il Mediatore ha aggiunto che, in tale contesto, sarebbe molto utile se la Commissione potesse presentare anche dati statistici che possano illustrare il problema o le misure correttive adottate dalla Commissione. Aggiunge che sarebbe particolarmente interessato a ricevere informazioni sul numero e la percentuale di casi in cui si sono verificati ritardi di pagamento, sull'entità dei ritardi effettivamente verificatisi, sulle somme in questione e sui casi in cui sono stati pagati interessi di mora.

Il Mediatore ha osservato che, nel suo parere sulla denuncia 2569/2006/WP, la Commissione aveva fatto riferimento all'articolo 106 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) ("regolamento 2342/2002") come istituzione del meccanismo di mora per il pagamento degli interessi.

Nella sua versione originale, tale articolo prevedeva quanto segue:

"Termini di pagamento e interessi di mora

1. Il pagamento delle somme dovute è effettuato entro un termine massimo di quarantacinque giorni di calendario a decorrere dalla data di registrazione di una domanda di pagamento ricevibile da parte del servizio autorizzato dell'ordinatore responsabile (...).

(...)

5. Allo scadere dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2, il creditore può, entro due mesi dal ricevimento del pagamento tardivo, esigere interessi (...)."

Nel suo parere sulla denuncia 2569/2006/WP, la Commissione ha sottolineato che, pertanto, non pagava automaticamente gli interessi, ma solo su richiesta del creditore.

Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di informarlo in merito agli aspetti pratici del pagamento degli interessi di mora. Ha aggiunto che sarebbe particolarmente interessato a sapere se ai creditori è stato specificamente ricordato il loro diritto di richiedere interessi quando viene effettuato il pagamento ritardato.

Il Mediatore ha sottolineato che sarebbe anche utile sapere quanti creditori che avrebbero diritto a chiedere interessi presentino effettivamente un tale credito.

Infine, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di fornirgli il suo parere sulla possibilità che la necessità di presentare una richiesta di interessi e di farlo entro due mesi dal ricevimento del pagamento ritardato non possa dissuadere alcuni dei suoi partner dal insistere sui loro diritti.

Il parere della Commissione

Nel suo parere, presentato al Mediatore dal commissario Grybauskaité, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

In via preliminare, occorre ricordare che i termini per i pagamenti sono stabiliti dal regolamento n. 2342/2002 e, in via eccezionale, da regolamenti settoriali specifici.

Ai sensi dell’articolo 106 del regolamento (CE) n. 2342/2002, i pagamenti devono essere effettuati entro 45 giorni di calendario dalla data di registrazione di una domanda di pagamento ricevibile o entro 30 giorni di calendario per i pagamenti relativi agli appalti di servizi o di forniture, salvo diversa disposizione del contratto. Di norma, i contratti tipo della Commissione sono conformi ai termini previsti dal regolamento (CE) n. 2342/2002.

Tuttavia, per i pagamenti che, ai sensi del contratto, della convenzione di sovvenzione o della decisione, dipendono dall'approvazione di una relazione o di un certificato (pagamenti intermedi e/o finali), il termine decorre solo dopo l'approvazione della relazione o del certificato in questione (2). Per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, si applica una norma specifica: i pagamenti devono essere effettuati entro due mesi (3).

Nel periodo 2005-2007 la Commissione ha migliorato i suoi risultati per quanto riguarda i pagamenti, in numero e in valore, anche se il ritardo medio non è diminuito in modo significativo. La seguente tabella riassume la situazione attuale per quanto riguarda i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini (di seguito pagamenti tardivi):

Tabella 1: numero e valore dei ritardi di pagamento; Ritardo medio

 

2005

2007

Pagamenti tardivi in numero (4)

42.74%

22.57%

Pagamenti tardivi in valore (5)

17.48%

11.52%

Ritardi in media (6)

49,13 giorni

47,98 giorni

La Commissione è pienamente consapevole della necessità di rispettare i termini di pagamento. Ha individuato i motivi che causano ritardi, quali la complessità del processo di valutazione dei documenti giustificativi, in particolare delle relazioni tecniche che richiedono competenze esterne in alcuni casi, le difficoltà incontrate nel cercare di garantire il coordinamento efficiente dei controlli finanziari e operativi delle richieste di pagamento e nella gestione delle sospensioni. Inoltre, la Commissione non è in grado di prevedere quando saranno presentate le richieste di pagamento e può quindi avere diverse priorità, a volte concorrenti, da gestire contemporaneamente.

La Commissione ha adottato molte misure per evitare ritardi di pagamento, sia a livello amministrativo che legislativo.

A livello amministrativo, il rispetto dei termini di pagamento è stato definito come un indicatore di performance, in particolare nelle direzioni generali che attuano gran parte del bilancio CE. Sono stati istituiti sistemi di monitoraggio interno che prevedono relazioni periodiche sui ritardi di pagamento e/o sui pagamenti richiesti. Sono state adottate iniziative di semplificazione per accelerare il processo di esame delle richieste di pagamento, come un uso più ampio dei certificati di audit, una migliore definizione dei risultati o dei tipi di costi per facilitare i controlli da effettuare. Anche le azioni di sensibilizzazione e gli scambi di migliori pratiche si svolgono regolarmente. Come indicano le statistiche di cui sopra, queste misure hanno già avuto un impatto positivo.

A livello legislativo, la Commissione ha introdotto disposizioni per affrontare tali problemi nella revisione del regolamento (CE) n. 2342/2002 adottata nell'agosto 2006 e nel maggio 2007 (7). In particolare, vanno evidenziate le seguenti misure:

  • Possibilità di utilizzare un unico termine per l'approvazione di una relazione e per il pagamento ad essa collegato. Tale pratica incoraggerà un esame parallelo degli aspetti finanziari e operativi (8);
  • l'agevolazione dell'uso di somme forfettarie e tassi forfettari, che evita controlli dispendiosi in termini di tempo e onerosi per azioni/costi standardizzati (9);
  • introduzione di un termine massimo per l'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento (10);
  • A decorrere dal 1° gennaio 2008, il pagamento degli interessi di mora è automatico e, in linea di principio (11), non è più subordinato alla presentazione di una domanda di pagamento (12);
  • Relazione all'autorità di bilancio sul rispetto dei termini di pagamento e sulla gestione degli aspetti relativi alle sospensioni (13).

I risultati di tali misure saranno valutati nelle prossime relazioni che la Commissione dovrà preparare per l'autorità di bilancio.

Per quanto riguarda il pagamento degli interessi di mora, la Commissione europea ha dovuto far fronte a richieste limitate nel periodo 2005-2007.

Tabella 2: Numero di richieste di interessi di mora e importo degli interessi

 

2005

2007

Numero di richieste

149, pari allo 0,11%

136, ossia lo 0,16%

Importo degli interessi pagati

230 736,58 EUR

378 211,57 EUR

Le norme che disciplinano il pagamento degli interessi di mora sono chiaramente stabilite nei contratti tipo e nelle convenzioni di sovvenzione utilizzati dalla Commissione. I beneficiari dovrebbero pertanto essere consapevoli del loro diritto di chiedere interessi di mora.

Il numero molto limitato di richieste di pagamento di interessi potrebbe significare che i beneficiari non hanno prestato sufficiente attenzione alle clausole che consentono loro di chiedere interessi o che deliberatamente non ne fanno richiesta, in particolare se l'importo non è significativo o se hanno presentato i documenti giustificativi in ritardo (14). In ogni caso, come sopra indicato, a partire dall'1/1/2008, il pagamento degli interessi sarà in linea di principio effettuato senza alcuna preventiva richiesta.

In conclusione, la Commissione ritiene che la situazione generale sia in costante miglioramento, come dimostrano i dati statistici.

Questa tendenza positiva dovrebbe continuare e migliorare grazie all'applicazione delle misure mirate adottate dalla Commissione. La Commissione ritiene che i nuovi obblighi che le impongono di pagare automaticamente gli interessi di mora e di riferire annualmente al Parlamento sul rispetto dei termini siano inevitabilmente destinati a rafforzare la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità nella gestione dei termini. Allo stesso tempo rafforzeranno la tutela dei diritti individuali degli operatori e rafforzeranno il partenariato esistente tra la Commissione e i beneficiari dei fondi CE.

Queste due nuove misure costituiscono un forte incentivo e daranno impulso a una gestione finanziaria più solida. Richiederanno sforzi continui da parte della Commissione per rispettare costantemente elevati standard di prestazione, valutare l'efficienza dei suoi strumenti e adottare misure correttive adeguate per salvaguardare i pagamenti tempestivi. I servizi della Commissione sono stati pienamente informati di questo nuovo ambiente di gestione e della necessità di ottenere migliori risultati per quanto riguarda i pagamenti tempestivi.

Alla luce degli sviluppi di cui sopra, è chiaro che la Commissione è impegnata con determinazione nell'affrontare queste sfide, il che la renderà un partner sempre più attraente per gli operatori.

LA DECISIONE

1 Indagine d'iniziativa del Mediatore

1.1 La presente indagine sulla tempestività dei pagamenti da parte della Commissione europea fa seguito a una precedente (OI/5/99/(IJH)GG), aperta il 3 dicembre 1999 e chiusa il 16 febbraio 2001. Nella sua decisione di chiusura di tale indagine, il Mediatore è giunto alla conclusione che la Commissione aveva adottato misure per affrontare il problema che sembrava essere soddisfacente. Ha aggiunto, tuttavia, che prenderà in considerazione l'avvio di una nuova indagine se dovesse dimostrare in futuro che, nonostante queste misure, i ritardi di pagamento da parte della Commissione continuano a porre seri problemi. Sette anni dopo, e alla luce di una serie di casi che il Mediatore ha dovuto affrontare negli ultimi anni, sembrava al Mediatore che vi fosse spazio per avviare una nuova indagine di propria iniziativa al fine di accertare quali ulteriori misure fossero state adottate dalla Commissione al riguardo e se vi fossero ancora problemi relativi alla tempestività dei pagamenti che richiedevano un rimedio adeguato. Il 14 dicembre 2007 il Mediatore ha pertanto avviato la presente indagine.

1.2 Nel suo parere, presentato il 25 marzo 2008, la Commissione ha presentato un resoconto dettagliato della situazione e delle misure adottate in questo settore.

1.3 Il Mediatore osserva che dalle informazioni fornite dalla Commissione risulta che i ritardi di pagamento continuano a costituire un grave problema. Secondo tali informazioni, nel 2007 si sono verificati ritardi che hanno interessato il 22,57 % di tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione. Ciò significa che si sono verificati ritardi in più di un caso su cinque. Occorre inoltre tener conto del fatto che il ritardo medio è stato pari a 47,98 giorni. Il Mediatore osserva inoltre che i dati relativi al 2007 mostrano che, mentre i ritardi verificatisi riguardavano il 22,57 % di tutti i pagamenti, questi ultimi costituivano solo l'11,52 % del valore totale dei pagamenti. Sembrerebbe quindi che i ritardi costituiscano un problema particolare per quanto riguarda i pagamenti che comportano importi modesti o relativamente limitati. Dato che sembra corretto presumere che le richieste di pagamento da parte di singoli cittadini o piccole e medie imprese rientrino normalmente in questa categoria, i ritardi di pagamento sembrerebbero quindi particolarmente rilevanti per le stesse persone che hanno più bisogno di essere protette dai risultati negativi derivanti dai ritardi di pagamento.

1.4 Il Mediatore ritiene che la situazione attuale sia quindi chiaramente inaccettabile e debba essere migliorata considerevolmente e rapidamente.

1.5 Tuttavia, il Mediatore constata con soddisfazione che la Commissione sembra aver compreso la gravità della situazione e che sono state adottate misure per combattere il problema. Ritiene che le misure cui la Commissione ha fatto riferimento in tale contesto, sia a livello amministrativo che legislativo, siano chiaramente utili e suscettibili di apportare miglioramenti.

1.6 Per quanto riguarda le misure amministrative, il Mediatore ritiene che la decisione della Commissione di considerare il rispetto dei termini di pagamento come un indicatore nella valutazione delle prestazioni del suo personale sia particolarmente rilevante in questo contesto.

1.7 Per quanto riguarda le misure legislative, occorre sottolineare in particolare la modifica dell'articolo 106, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (15) ("regolamento 2342/2002"). In base alla versione modificata di tale disposizione, e a decorrere dal 1o gennaio 2008, gli interessi sono pagati automaticamente in caso di ritardo nei pagamenti e il loro calcolo si basa sul periodo "che decorre dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento fino al giorno del pagamento". Il Mediatore accoglie con favore tale modifica. A suo avviso, questo passo, che va chiaramente nella giusta direzione, potrebbe fornire un ulteriore e forte incentivo ai servizi interessati ad evitare ritardi nei pagamenti.

1.8 Il Mediatore osserva che, come sottolineato dalla Commissione nel suo parere, i dati disponibili indicano che si è già verificato un miglioramento. Infatti, mentre il 42,74% di tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione è stato ritardato nel 2005, tale cifra era stata quasi dimezzata nel 2007 (22,57%, cfr. sopra). Un miglioramento marcato, anche se molto più contenuto, si osserva anche per quanto riguarda il valore complessivo dei pagamenti, in termini percentuali, ritardati, che sono diminuiti di oltre un terzo (dal 17,48% della somma totale dei pagamenti nel 2005 all'11,52% nel 2007). Va tuttavia sottolineato che il miglioramento registrato finora è chiaramente relativo. Il Mediatore è molto sorpreso, e per nulla soddisfatto, nel sentire che nel 2005, cioè diversi anni dopo la sua prima indagine sul problema dei ritardi di pagamento, quasi la metà dei pagamenti effettuati dalla Commissione ha continuato a essere afflitta da ritardi. Va inoltre osservato che, mentre tra il 2005 e il 2007 sono stati compiuti evidenti progressi per quanto riguarda il numero e il valore dei pagamenti in questione, quasi nessun miglioramento è evidente per quanto riguarda la durata media dei ritardi. Soprattutto, e come indicato in precedenza (cfr. punto 1.3), le cifre fornite dalla Commissione non consentono di concludere che i miglioramenti finora conseguiti abbiano apportato benefici sufficienti alle persone più bisognose di protezione contro gli effetti negativi derivanti dai ritardi nei pagamenti.

1.9 Tuttavia, dato che molte delle misure adottate dalla Commissione in questo contesto, e in particolare quelle che hanno portato a modifiche del regolamento (CE) n. 2342/2002, sembrano essere relativamente recenti, il Mediatore ritiene che sia troppo presto per valutare l'impatto che avranno sulla situazione. Secondo il Mediatore, il modo migliore per procedere è quindi chiudere la presente indagine e avviare una nuova indagine di propria iniziativa all'inizio del 2009, quando saranno disponibili i dati relativi ai risultati della Commissione nel 2008. Sulla base di queste cifre, il Mediatore sarà quindi in grado di decidere se la Commissione ha adottato tutte le misure appropriate per combattere i ritardi nei pagamenti o se sono necessarie ulteriori azioni.

1.10 Può essere utile sottolineare che tale riesame esaminerà anche gli effetti della revisione dell'articolo 106, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2342/2002. In tale contesto, va osservato che il secondo comma della presente disposizione prevede che gli interessi non siano pagati automaticamente "quando gli interessi calcolati conformemente alle disposizioni del primo comma sono inferiori o pari a 200 EUR". In tali casi, gli interessi saranno pagati al creditore "solo su richiesta presentata entro due mesi dal ricevimento del pagamento tardivo". Per questi casi, la revisione non ha quindi comportato alcun cambiamento. Sembra lecito supporre che le richieste di pagamento da parte dei cittadini o delle piccole e medie imprese rientrino di norma in questa categoria (16). Nella sua lettera di apertura della presente indagine, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di fornirgli il suo parere sulla possibilità che la necessità di presentare una richiesta di interessi e di farlo entro due mesi dal ricevimento del pagamento ritardato non possa dissuadere alcuni dei suoi partner dal insistere sui loro diritti. La Commissione non ha fornito una risposta precisa a tale quesito. La questione farà quindi parte della nuova indagine di propria iniziativa che sarà avviata all'inizio del 2009. Secondo il Mediatore, non si può escludere che affrontare in modo approfondito gli effetti negativi dei ritardi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i cittadini e le piccole e medie imprese, possa rendere necessario riconsiderare la soglia di cui all'articolo 106, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2342/2002.

2 Conclusione

2.1 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che la presente indagine debba essere chiusa.

2.2 Una nuova indagine di propria iniziativa sarà avviata all'inizio del 2009, quando saranno disponibili i dati relativi ai risultati della Commissione nel 2008.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) GU 2002, L 357, pag. 1.

(2) A norma dell'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2342/2002, il termine per l'approvazione non può superare a) 20 giorni di calendario per i contratti semplici relativi alla fornitura di beni e servizi, b) 45 giorni di calendario per gli altri contratti e convenzioni di sovvenzione e c) 60 giorni di calendario per i contratti e le convenzioni di sovvenzione che comportano servizi tecnici o azioni particolarmente complessi da valutare.

(3) Cfr. articolo 87 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).

(4) Espresso in percentuale di tutti i pagamenti.

(5) Espresso in percentuale di tutti i pagamenti.

(6) Ritardi netti.

(7) Il regolamento 2342/2002 è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 del 23 aprile 2007 (GU L 111, pag. 13).

(8) Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2342/2002 (come modificato).

(9) Articolo 181 del regolamento (CE) n. 2342/2002 (come modificato).

(10) Articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/2002 (come modificato).

(11) Ad eccezione dei piccoli importi (200 EUR in totale o meno).

(12) Articolo 106, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2342/2002 (come modificato).

(13) Articolo 106, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2342/2002 (come modificato).

(14) Nel 2007 più di un terzo dell'importo totale degli interessi è stato versato a due fornitori di energia.

(15) GU 2002, L 357, pag. 1 (modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 del 23 aprile 2007, GU L 111, pag. 13).

(16) Sulla base dei tassi di interesse applicabili a decorrere dal 1o giugno 2008, il tasso massimo per il calcolo degli interessi di cui all'articolo 106, paragrafo 5, sarebbe dell'11,19%. Supponendo che il ritardo in un determinato caso corrisponda al ritardo medio registrato nel 2007 (ossia 47,98 giorni), un creditore dovrebbe avere un credito nei confronti della Commissione notevolmente superiore a 10 000 EUR per avere diritto a più di 200 EUR di interessi.

Cosa ne pensa di questa traduzione automatica? Ci faccia sapere il Suo parere!