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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 2585/2006/BU contro il Comitato delle regioni
Decisione
Caso 2585/2006/BU - Aperto(a) il Lunedì | 06 novembre 2006 - Decisione del Lunedì | 10 marzo 2008
Strasburgo, 10 marzo 2008
Egregio signor X,
Il 1° agosto 2006 Lei ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro il Comitato delle regioni (il "Comitato") in merito alla sua decisione di interrompere il trasferimento all'estero di parte della Sua retribuzione. Il 19 settembre 2006 Lei ha inviato una nota esplicativa che riassume la Sua denuncia.
Conformemente alla Sua richiesta, il Suo reclamo è stato trattato in modo confidenziale.
Il 6 novembre 2006 ho trasmesso la Sua denuncia al Segretario generale del Comitato e ho chiesto a quest'ultimo di presentare un parere.
Nella stessa data ho chiesto il Suo consenso a informare il Garante europeo della protezione dei dati ("GEPD") del Suo reclamo e di altri documenti che sarebbero entrati nel fascicolo in futuro. Lei mi ha informato del Suo consenso con lettera del 10 novembre 2006. Ne ho informato il GEPD con lettera del 30 gennaio 2007. Con lettera del 20 febbraio 2007, il GEPD mi ha informato delle sue osservazioni preliminari sui due aspetti della Sua denuncia riguardanti questioni relative alla protezione dei dati.
Il comitato ha trasmesso il suo parere sulla Sua denuncia il 16 febbraio 2007. Il 27 febbraio 2007 Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni. Con messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2007, Lei ha chiesto una proroga del termine per la presentazione delle Sue osservazioni, che ho concesso. Lei ha inviato le Sue osservazioni il 16 aprile 2007.
A seguito della Sua e-mail del 23 maggio 2007, in cui chiedeva informazioni sullo stato di avanzamento della mia indagine sulla Sua denuncia, i miei servizi La informavano, con e-mail del 29 maggio 2007, che il fascicolo relativo alla Sua denuncia era in fase di esame e che sarebbe stato informato quanto prima dell'esito di tale esame.
Con messaggio di posta elettronica del 26 luglio 2007, Lei mi ha informato di aver presentato un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea chiedendo l'annullamento delle due decisioni del Comitato che ordinano il recupero, ai sensi dell'articolo 85 dello Statuto, delle somme indebitamente versate.
Con lettera dello stesso giorno, la commissione mi ha informato che il Suo ricorso di annullamento era stato registrato presso il Tribunale della funzione pubblica come causa X e si basava sui fatti sottoposti al mio esame nell’ambito della presente denuncia.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Il denunciante è un funzionario del Comitato delle regioni (il "Comitato"). Fino al maggio 2005, egli ha beneficiato di trasferimenti in Francia di una parte della sua retribuzione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato VII del vecchio Statuto (1), in combinato disposto con l'articolo 2, secondo comma, ultimo trattino, della regolamentazione che stabilisce le modalità di trasferimento di una parte degli emolumenti di un funzionario (la "regolamentazione comune")(2).
Con nota del 30 maggio 2005, il direttore dell'amministrazione del Comitato (il "direttore") ha informato il denunciante che, a partire dal giugno 2005, i trasferimenti da lui effettuati sulla base di un "contratto di risparmio domestico" (contrat d'épargne logement) contenente una mera possibilità (ma non un obbligo) di effettuare pagamenti non sarebbero più considerati conformi all'articolo 2, secondo comma, delle norme comuni. Si è fatto riferimento, a tale proposito, a un'interpretazione più approfondita (une interprétation plus poussée) del termine (francese) "dazi"nel termine (francese) "primes dues" nell'ultimo trattino di tale disposizione (3).
Con messaggio di posta elettronica del 30 agosto 2005 indirizzato al direttore, il denunciante ha sostenuto che i suoi trasferimenti erano stati interrotti illegalmente e dovevano essere ripresi con effetto retroattivo, vale a dire in modo da includere il periodo compreso tra giugno e agosto 2005. Il denunciante ha dichiarato che la nota di cui sopra confermava che il suo fascicolo era sempre stato in ordine e che aveva scrupolosamente rispettato le norme applicabili. Egli ha inoltre sottolineato che, ogni volta che i servizi competenti richiedevano i documenti necessari per giustificare i trasferimenti, li forniva integralmente, il che spiegava anche perché i trasferimenti non erano mai stati messi in discussione fino al pagamento della sua retribuzione del giugno 2005. Il denunciante ha inoltre osservato che l'interpretazione e l'applicazione delle norme pertinenti erano uniformi all'interno delle altre istituzioni.
Con messaggio di posta elettronica del 1° settembre 2005, il direttore ha risposto che, secondo il revisore interno, che ha effettuato una nuova verifica del fascicolo del denunciante, quest'ultimo doveva ancora giustificare una parte dei suoi trasferimenti del 2004.
Con e-mail dello stesso giorno del 1o settembre 2005, il denunciante ha chiesto al direttore di chiarire quali documenti mancassero nel suo fascicolo e si è chiesto perché non ne fosse stato informato in precedenza. Chiede inoltre se l'amministrazione abbia il diritto di interrompere i suoi trasferimenti a causa della mancanza di documenti che non ha mai richiesto. Il denunciante ha ribadito la richiesta di cui sopra con e-mail del 22 settembre 2005.
Con messaggio di posta elettronica del 26 settembre 2005, il direttore ha risposto che il servizio di audit ha verificato il fascicolo del denunciante con l'aiuto del servizio giuridico e ha confermato nuovamente che era incompleto. Il direttore ha aggiunto di aver incaricato l'unità personale di redigere una risposta alla denuncia del denunciante del 30 agosto 2005 che gli sarebbe stata inviata quanto prima.
Con messaggio di posta elettronica del 28 settembre 2005 indirizzato al direttore, il denunciante ha chiesto l'accesso al suo fascicolo al fine di verificare se esso contenesse determinati documenti. Con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, il direttore ha autorizzato il denunciante a visionare il suo fascicolo alla presenza del capo dell'unità personale e del revisore interno. Con un'altra e-mail dello stesso giorno, il denunciante ha espresso la sua sorpresa per il fatto che il suo diritto di visionare il suo fascicolo fosse subordinato alla presenza del capo dell'unità del personale e del revisore interno e ha ritenuto che si trattasse di una violazione dell'articolo 26 dello statuto (4) e della giurisprudenza in materia.
Nella nota NI 1963/06 del 21 marzo 2006 (5), indirizzata all'ordinatore delegato (l'ordonnateur délégué), il direttore ha annunciato l'intenzione di recuperare le somme versate in eccesso dal denunciante e da altri due membri del personale: "(...) conformément à vos instructions orales, nous allons déjà procéder à la répétition de l'indu à l'égard de MM. (…), [il denunciante] et (…)".
Il 24 marzo 2006 il denunciante ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la decisione di chiedere il recupero che, a suo avviso, è stata resa ufficiale con la nota NI 1963/06 di cui sopra. Tale denuncia è rimasta senza risposta, proprio come le tre precedenti denunce del denunciante contro i) la cessazione dei suoi trasferimenti (6), ii) la limitazione del suo diritto di consultare il suo fascicolo (7) e iii) le molestie morali (8).
Con nota del 1° giugno 2006, ricevuta dal denunciante il 6 giugno 2006, il direttore lo informava che "l'analyse approfondie de votre dossier de transferts d'émoluments à l'étranger avec coefficient correcteur conclut à l'absence d'obligation de versement (…) et donc à l'irrégularité de votre dossier. "Il direttore spiegava che:
"[s]elon les documents qui figurent dans votre dossier, le montant du plafond contractuel de votre CEL a été atteint étant donné qu'il a été régulièrement vidé vers un compte sur livret. Les justificatifs bancaires du maintien sur un compte de tous les montants versés depuis longtemps sont tout à fait incomplets et insuffisants et ne peuvent être pris en considération dès lors que la réglementation commune se réfère aux comptes épargne logement (…)".
Affermò inoltre che "(…) l'Institution est en droit au titre de l'article 85 du Statut - répétition de l'indu - de procéder au recouvrement des avantages indument perçus par l'application des coefficients correcteurs sur les montants qui ont été transférés sans justification conform à la réglementation."(9)
Nella nota il denunciante è stato invitato a fornire ulteriori spiegazioni e documenti giustificativi relativi ai suoi trasferimenti.
Il denunciante ha risposto con nota del 7 luglio 2006, inviata per posta interna, nella quale ha riassunto i fatti all’origine della presente denuncia, allegando documenti a sostegno delle sue spiegazioni. Fino al 31 giugno 2006, quando il direttore è partito per le vacanze, non aveva fornito al denunciante un riscontro diverso dall'indicazione che aveva studiato il materiale fornito.
Con messaggio di posta elettronica del 31 luglio 2006, un collega del direttore ha informato il denunciante che, a causa della vacanza del direttore, il recupero delle somme indebitamente versate non sarebbe stato gestito prima del settembre 2006. Nella sua risposta e-mail dello stesso giorno, il denunciante ha chiesto come il collega potesse parlare di "recuperi di somme indebitamente versate"quando il direttore non aveva ancora esaminato il materiale che il denunciante aveva fornito il 7 luglio 2006.
Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante ha dichiarato di aver sempre fornito i documenti necessari per giustificare i suoi trasferimenti e si è chiesto perché, se mancassero documenti, la commissione non gli avesse comunicato con precisione quali documenti avrebbe dovuto fornire.
Per quanto riguarda i trasferimenti, menzionati nella nota del direttore del 1° giugno 2006, dal suo conto di risparmio domestico al suo conto di deposito, il denunciante ha dichiarato che tali trasferimenti riguardavano le sue finanze private in quanto riguardavano somme che non provenivano dai trasferimenti menzionati all'articolo 2, secondo comma, ultimo trattino, delle norme comuni.
Il denunciante ha anche fatto riferimento alla prassi di altre istituzioni, come il Comitato economico e sociale, la Corte dei conti e la Corte di giustizia, che accettano come spese i pagamenti effettuati sulla base di contratti di risparmio domestico, al fine di giustificare i trasferimenti.
Infine, il denunciante ha fatto riferimento a un'indagine in corso dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF") su talune pratiche amministrative e finanziarie in seno al comitato. A tale riguardo, si chiedeva perché il suo fascicolo, pur non facendo parte dell'indagine dell'OLAF, fosse oggetto del recupero previsto, mentre i fascicoli di altre persone, che facevano parte dell'indagine dell'OLAF, non erano oggetto di una procedura di recupero.
Il denunciante ha pertanto affermato che:
- la decisione del Comitato di interrompere i trasferimenti all'estero è illegittima;
- il comitato non gli ha fornito informazioni accurate e tempestive sullo stato del suo fascicolo e sui documenti che potrebbero mancargli;
- il Comitato ha trattato illecitamente dati personali relativi alle sue finanze private; e
- il comitato non ha risposto ai quattro reclami presentati ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.
Il denunciante ha chiesto che il comitato:
- ricominciare i trasferimenti, con effetto retroattivo;
- fornirgli informazioni accurate e tempestive sullo stato del suo fascicolo e sui documenti che potrebbero mancargli;
- consentirgli di accedere al suo fascicolo in modo da poter chiedere la cancellazione dei dati personali che il fascicolo non dovrebbe contenere; e
- rispondere ai quattro reclami formulati ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.
L'INCHIESTA
Parere del Comitato Laposizione del Comitato in merito alla prima argomentazione e alla relativa argomentazione
In risposta alla prima affermazione secondo cui la sua decisione di interrompere gli storni del denunciante era illegittima e alla relativa richiesta di ricominciare gli storni, il comitato ha formulato le seguenti osservazioni:
Il Comitato ha innanzitutto illustrato il quadro giuridico che disciplina i trasferimenti di una parte delle retribuzioni dei funzionari ai sensi del vecchio statuto, come sintetizzato nelle note 1 e 2 di cui sopra.
Per quanto riguarda i pagamenti relativi alle operazioni immobiliari di cui all'art. 2, secondo comma, ultimo trattino, della regolamentazione comune, il Comitato ha rilevato che la regolamentazione comune aveva portato ad approcci non necessariamente identici all'interno di tutte le istituzioni, soprattutto per quanto riguarda la prova degli impegni regolarmente assunti (les charges régulières). Oltre alle divergenze di interpretazione legate alle diverse versioni linguistiche (10), il Comitato ha anche menzionato la diversità dei contratti di risparmio domestico negli Stati membri. Secondo il Comitato, in alcuni Stati membri, tra cui la Francia, alcuni di questi contratti non richiedono trasferimenti regolari. Le istituzioni, compreso il Comitato, hanno quindi dovuto affrontare problemi di interpretazione giuridica e la prassi era stata quella di accettare, come documenti giustificativi per i trasferimenti, tutti i contratti di risparmio domestico o contratti simili, anche quando la legislazione nazionale e la prassi bancaria non imponevano un obbligo specifico per quanto riguarda i pagamenti regolari.
In seguito all'entrata in vigore del nuovo statuto, che ha introdotto misure transitorie (11) per i trasferimenti effettuati prima del 1° maggio 2004, il comitato ha proceduto a un controllo ex post di tutti i fascicoli relativi a tali trasferimenti. Alla luce di tale controllo, il suo segretario generale ha deciso di adottare, in una comunicazione al personale dell’aprile 2005 (12), un approccio più restrittivo ai trasferimenti giustificati da contratti di risparmio domestico che non prevedevano l’obbligo di pagamenti mensili regolari. Il caso del denunciante rientrava in quest'ultima categoria.
Pertanto, il 30 maggio 2005, il direttore ha inviato una nota alle persone interessate, compreso il denunciante, al fine di informarle della suddetta comunicazione e sospendere gli storni che non erano più in linea con le nuove disposizioni.
Il comitato ha inoltre fatto riferimento all'e-mail del denunciante del 30 agosto 2005 indirizzata al direttore, che costituiva la prima denuncia del denunciante nel quadro del presente caso. In tale messaggio di posta elettronica, il denunciante ha contestato la suddetta decisione del 30 maggio 2005 e ha chiesto che i trasferimenti fossero riavviati con effetto retroattivo (13).
Il comitato ha inoltre affermato che, non avendo fornito al denunciante una risposta motivata al reclamo di cui sopra entro il termine legale di quattro mesi, tale assenza di risposta doveva costituire una decisione implicita di rigetto di tale reclamo.
Per quanto riguarda la prima affermazione del denunciante, il comitato ha ritenuto che, poiché il denunciante non aveva ritenuto utile avvalersi del suo diritto di rivolgersi al Tribunale della funzione pubblica in quel momento, non era più in grado di avviare un'azione legale volta a garantire la ripresa dei suoi trasferimenti.
Posizione del Comitato sulla seconda argomentazione e sulla relativa argomentazioneIn risposta alla seconda asserzione di non aver fornito al denunciante informazioni accurate e tempestive sullo stato del suo fascicolo e sui documenti mancanti e sulla relativa argomentazione, il comitato ha dichiarato quanto segue:
In primo luogo ha fatto riferimento alla nota del direttore del 30 maggio 2005 in cui il denunciante è stato informato dell'intenzione del Comitato di stabilire un'interpretazione più rigorosa del termine (francese) "primes dues " per i trasferimenti effettuati in relazione ai contratti di risparmio domestico. Nella stessa nota, il direttore ha altresì precisato che, a partire dal giugno 2005, i pagamenti effettuati sulla base di contratti che non prevedevano un obbligo di pagamento non sarebbero più considerati conformi alle condizioni di cui all’articolo 2, secondo comma, delle norme comuni e non potrebbero, di conseguenza, giustificare la prosecuzione degli storni.
Il comitato ha osservato che, nonostante le spiegazioni fornite nella nota di cui sopra, il denunciante ha affermato di non aver ricevuto informazioni sufficienti sul suo fascicolo. Tuttavia, oltre alla nota, il denunciante ha avuto numerosi contatti con l'amministrazione del Comitato nel corso del 2005. Ciò potrebbe essere accertato dalla corrispondenza da lui allegata alla sua denuncia. Il comitato ha riconosciuto che la sua amministrazione non si era spinta al punto di fornire al denunciante un elenco di documenti che potessero essere accettati come giustificativi dei suoi trasferimenti, ma ha ritenuto che non spettasse all'amministrazione farlo nel caso di specie. Secondo il Comitato, la situazione variava a seconda della legislazione nazionale e non spettava all'amministrazione adottare tutte le misure necessarie per consentire ai funzionari di beneficiare di tutte le possibilità previste dallo Statuto. Il comitato ha inoltre ricordato che il denunciante era un ex […] e un suo ex […], motivo per cui non poteva ignorare i documenti giustificativi necessari per garantire che il suo fascicolo fosse conforme alla nuova interpretazione delle disposizioni giuridiche.
Infine, il comitato ha dichiarato che, nelle sue note del 1o giugno 2006 e del 26 luglio 2006, il direttore ha nuovamente confermato al denunciante i motivi che avevano indotto l'amministrazione a interrompere i suoi trasferimenti (14).
Posizione del Comitato sulla terza argomentazione e sulla relativa argomentazioneIn risposta alla terza asserzione secondo cui il trattamento dei dati personali relativi alle finanze private del denunciante era stato illegittimo e alla relativa richiesta di consentirgli di accedere al suo fascicolo in modo da poter chiedere la cancellazione dei dati personali che il fascicolo non dovrebbe contenere, il comitato ha formulato le seguenti osservazioni:
La commissione ha dichiarato che, contrariamente a quanto asserito dal denunciante, non gli aveva mai negato l'accesso al fascicolo contenente i suoi dati personali. Secondo il comitato, ciò è dimostrato dal fatto che, a seguito della richiesta del denunciante del 28 settembre 2005, il direttore lo ha autorizzato a prendere visione del suo fascicolo, accompagnato dal capo dell'unità personale e dal revisore interno.
Posizione del Comitato sulla quarta argomentazione e sulla relativa argomentazioneIn risposta alla quarta censura, secondo cui essa non avrebbe risposto alle quattro censure formulate dal denunciante ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto e alla relativa richiesta di risposta, il Comitato ha dichiarato quanto segue:
Per quanto riguarda la prima denuncia del denunciante del 30 agosto 2005 (15), il comitato ha dichiarato di aver sempre cercato di fornire risposte motivate alle denunce ricevute. Tuttavia, nel caso di specie, tenuto conto del numero di contatti via e-mail tra l'amministrazione del Comitato e il denunciante, che hanno avuto luogo nel corso del termine legale per fornire una risposta, la situazione è diventata così confusa per l'amministrazione che quest'ultima ha ritenuto di aver soddisfatto le richieste di chiarimenti del denunciante e non aveva redatto una risposta formale alla denuncia. Il Comitato esprime il proprio rammarico al riguardo. Il comitato ha inoltre fatto riferimento alle ripetute e-mail del denunciante che chiedevano informazioni sullo stato di avanzamento della sua denuncia. Il comitato ha sottolineato che, nella sua e-mail del 22 settembre 2005, il denunciante ha scritto al direttore: "D'ailleurs, bien que vous avez répondu positivement à ma réclamation (…)". Secondo il comitato, ciò indicava che il denunciante riteneva di aver ricevuto una risposta alla sua denuncia. Il denunciante non poteva quindi ora sostenere di non aver ricevuto una risposta alla sua denuncia. Inoltre, la decisione impugnata nel reclamo era già stata illustrata nella nota del direttore del 30 maggio 2005.
Il comitato ha poi precisato che, per quanto riguarda altre due denunce, queste non erano state trasmesse al comitato e da esso ufficialmente registrate (transmises et enregistrées officiellement par le Comité) e, di conseguenza, non avevano ricevuto risposta dall'autorità che ha il potere di nomina.
Per quanto riguarda la quarta censura del 24 marzo 2006 (16), il comitato ha precisato che l’APN ha risposto a tale censura il 17 luglio 2006 (17).
Osservazioni del denunciante sul parere del comitatoNelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito che la modifica da parte del Comitato della sua interpretazione delle disposizioni statutarie è stata "brutale, unilaterale, restrittiva e retroattiva" e che viola diversi principi del diritto comunitario della funzione pubblica. Sottolinea inoltre che il Comitato è ormai l'unico tra le istituzioni comunitarie a seguire una linea d'azione che non tiene assolutamente conto di quanto è stato adottato e applicato a livello interistituzionale. Ciò ha violato il principio dell'unità dello statuto, che dovrebbe essere interpretato e applicato allo stesso modo dalle istituzioni comunitarie. Inoltre, il denunciante ha formulato le seguenti osservazioni principali:
Sulle osservazioni del Comitato in merito alla prima asserzione e alla relativa argomentazioneIl denunciante ha fatto riferimento alle dichiarazioni del Comitato secondo cui il Segretario generale ha deciso di adottare un approccio più restrittivo ai trasferimenti giustificati dai contratti di risparmio domestico e che la nota del direttore del 30 maggio 2005 informava gli interessati della sospensione dei trasferimenti che non erano più in linea con le nuove disposizioni. Il denunciante ha ritenuto che tali dichiarazioni fossero contraddittorie e ha sottolineato che le disposizioni non sono cambiate per coloro che avevano effettuato trasferimenti prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto. Secondo il denunciante, la vera ragione del cambiamento di approccio del Comitato è stata la sua nuova interpretazione delle norme comuni e non delle nuove disposizioni statutarie.
Il denunciante ha poi affermato che il comitato non ha spiegato perché i suoi servizi abbiano autorizzato, nel gennaio 2005, la prosecuzione dei suoi trasferimenti, poi ha deciso di interromperli nel maggio 2005 e ha iniziato a minacciarlo con una procedura di recupero ai sensi dell'articolo 85 dello statuto nel giugno 2006. Il denunciante ha aggiunto che il recupero è stato effettuato su un periodo di dieci mesi, a partire dalla sua retribuzione del dicembre 2006.
Il denunciante ha inoltre fatto riferimento all'e-mail del 1o settembre 2005, in cui il direttore ha scritto che il denunciante doveva ancora giustificare parte dei suoi trasferimenti del 2004. Il denunciante ha sottolineato che questa non era più la stessa spiegazione contenuta nella nota del direttore del 30 maggio 2005 o nella risposta del comitato alla richiesta di parere del Mediatore.
Sulle osservazioni del Comitato in merito alla seconda affermazione e alla relativa argomentazionePer quanto riguarda il riferimento del Comitato alla nota del direttore del 30 maggio 2005 che lo informava dell'intenzione di stabilire un'interpretazione più rigorosa del termine "primes dues" per i trasferimenti giustificati da contratti di risparmio domestico e della sospensione, a partire dal giugno 2005, dei trasferimenti effettuati sulla base di contratti non contenenti un obbligo di pagamento, il denunciante ha sostenuto di avere un obbligo di pagamento e ha fatto riferimento a un estratto conto della sua banca al riguardo, di cui ha allegato una copia.
Il denunciante ha inoltre affermato che, dato che gli stipendi dei funzionari sono stati pagati il quindicesimo giorno di ogni mese per il mese in corso, i relativi calcoli hanno richiesto un ritardo di circa 10-15 giorni lavorativi. Pertanto, egli ha ritenuto che, al momento della nota del direttore del 30 maggio 2005, l'ordine di interrompere i trasferimenti fosse già stato impartito e che fosse quindi letteralmente impossibile fornire alcun documento complementare prima che gli stipendi del giugno 2005 fossero stati elaborati. Secondo il denunciante, l'amministrazione avrebbe potuto concedere ai funzionari interessati un ritardo di uno o due mesi per consentire loro di completare i loro fascicoli.
Il denunciante ha inoltre espresso il suo stupore per la dichiarazione del Comitato secondo cui non spettava alla sua amministrazione fornirgli un elenco di documenti che potessero essere accettati come documenti giustificativi dei suoi trasferimenti. Egli ha sottolineato che il fascicolo, che aveva inviato all’amministrazione per posta interna il 7 luglio 2006, conteneva 14 pagine di spiegazioni scritte e non meno di 60 pagine di documenti giustificativi, tutti considerati insufficienti dall’amministrazione, che tuttavia non gli fornivano le informazioni richieste.
Infine, il denunciante ha dichiarato che, anche dopo aver presentato la sua denuncia al Mediatore, ha continuato a rivolgersi al comitato per scoprire quali documenti dovesse ancora fornire, senza mai ricevere una risposta.
Sulle osservazioni del Comitato in merito alla terza affermazione e alla relativa argomentazioneIl denunciante ha respinto l'affermazione della commissione secondo cui non gli era mai stato negato l'accesso al fascicolo contenente i suoi dati personali. Secondo il denunciante, l'e-mail del direttore del 28 settembre 2005, che autorizzava il denunciante a visionare il suo fascicolo accompagnato dal capo dell'unità personale e dal revisore interno, dimostrava il contrario.
Il denunciante ha osservato che, a seguito della sua e-mail dello stesso giorno, in cui ha contestato tale limitazione del suo diritto ai sensi dell ' articolo 26 dello statuto, il direttore non gli ha mai fornito una risposta che lo autorizzasse ad avere "normale" accesso al suo fascicolo.
Sulle osservazioni del Comitato in merito alla quarta affermazione e alla relativa argomentazioneIl denunciante ha sottolineato che la sua prima denuncia del 30 agosto 2005 è rimasta senza risposta nonostante il fatto che il direttore avesse promesso, con e-mail del 26 settembre 2005, di fornirgli una risposta.
Il denunciante ha inoltre fatto riferimento all'affermazione del Comitato secondo cui la situazione era diventata così confusa per la sua amministrazione che quest'ultima riteneva di aver soddisfatto le richieste di chiarimenti del denunciante. Il denunciante ha ritenuto tale affermazione sorprendente alla luce delle numerose richieste che ha inviato all'amministrazione e ha sottolineato che la confusione di cui sopra non ha impedito all'amministrazione di interrompere i suoi trasferimenti, di non fornire risposte alle sue varie lettere, richieste e denunce e di avviare la procedura di recupero a decorrere dal dicembre 2006.
Per quanto riguarda la dichiarazione del Comitato secondo cui, nella sua e-mail del 22 settembre 2005, il denunciante ha scritto al direttore: "D'ailleurs, bien que vous avez répondu positivement à ma réclamation (…)", il denunciante ha chiarito che questa dichiarazione è stata fatta rispetto alla risposta positiva del direttore che avrebbe ricevuto una risposta alla denuncia, che non ha mai effettivamente ricevuto.
Per quanto riguarda le due ulteriori denunce asseritamente non trasmesse al comitato e da esso ufficialmente registrate, il denunciante si è dichiarato disposto a mostrare (18) a qualsiasi persona interessata e autorizzata la totalità delle e-mail inviate al direttore e ai suoi più stretti collaboratori responsabili del fascicolo di trasferimento, unitamente alle conferme di consegna e di lettura.
Per quanto riguarda la risposta del comitato del 17 luglio 2006 (19) alla quarta denuncia del denunciante del 24 marzo 2006 (20), il denunciante ha riconosciuto di aver ricevuto tale risposta, ma solo il 14 settembre 2006.
Osservazioni preliminari del GEPDIl GEPD ha formulato le seguenti osservazioni preliminari sugli aspetti relativi alla protezione dei dati della presente denuncia:
Per quanto riguarda l'asserzione di trattamento illecito di dati personali relativi alle finanze private dei denuncianti, il GEPD ha inteso che si riferiva al carattere inesatto o incompleto dei dati in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (21) ("regolamento 45/2001"). Il GEPD ha osservato che, qualora i dati a cui fa riferimento il denunciante si rivelino inesatti o incompleti, dovrebbe essere in grado di ottenerne la rettifica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 45/2001.
Per quanto riguarda il rifiuto di accesso al fascicolo personale del denunciante, il GEPD ha osservato che ciò potrebbe costituire una violazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001, che conferisce all'interessato il diritto incondizionato di ottenere la comunicazione, in forma intelligibile, dei dati che lo riguardano oggetto di trattamento e di qualsiasi informazione disponibile sulla loro fonte. Il GEPD ha aggiunto che qualsiasi limitazione di tale diritto dovrebbe essere giustificata sulla base dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001.
Informazioni supplementari sui procedimenti giudiziariNella sua e-mail del 26 luglio 2007, il denunciante ha informato il Mediatore che, in data DD.MM.YY, aveva presentato un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea per l'annullamento di due decisioni del comitato relative al recupero, ai sensi dell'articolo 85 dello statuto, di somme indebitamente versate. Egli ha sottolineato, tuttavia, che l'azione riguardava una questione diversa e successiva alla sua denuncia al Mediatore, che riguardava il periodo precedente al 1o agosto 2006, e, più precisamente, le questioni di cattiva amministrazione, molestie, protezione dei dati e l'interruzione dei trasferimenti del denunciante. Per contro, il ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica riguardava il periodo successivo al 1° agosto 2006 e, più precisamente, due decisioni di recupero che, secondo il denunciante, non erano affatto legate all’interruzione dei suoi trasferimenti.
Nella sua lettera del 26 luglio 2007, il comitato ha informato il Mediatore che il ricorso di annullamento del denunciante datato DD.MM.YY era stato registrato presso il Tribunale della funzione pubblica come causa X e si basava sui fatti sottoposti all'esame del Mediatore nel quadro della presente denuncia. A tale riguardo, il comitato ha osservato che la denuncia al Mediatore riguardava principalmente la decisione del comitato di interrompere i trasferimenti all'estero di una parte della retribuzione del denunciante e che il ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica si basava sui fatti sottoposti all'esame del Mediatore nel quadro della presente denuncia.
LA DECISIONE
1 Presunta decisione illegittima di interrompere i trasferimenti e il relativo credito1.1 Il denunciante, funzionario del Comitato delle regioni (il "Comitato"), ha beneficiato dei trasferimenti all'estero di una parte della sua retribuzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato VII del vecchio Statuto (22) in combinato disposto con l'articolo 2, secondo comma, ultimo trattino, della regolamentazione che stabilisce le modalità di trasferimento di una parte degli emolumenti di un funzionario (la "regolamentazione comune")(23).
Con nota del 30 maggio 2005, il direttore dell'amministrazione del Comitato (il "direttore") ha informato il denunciante che, a partire dal giugno 2005, i trasferimenti da lui effettuati sulla base di un "contratto di risparmio domestico" (contrat d'épargne logement) che non prevedeva l'obbligo di effettuare pagamenti non sarebbero più stati considerati conformi all'articolo 2, secondo comma, delle norme comuni. Si è fatto riferimento a un'interpretazione più approfondita (une interprétation plus poussée) del termine (francese) "dazi"nel termine (francese) "primes dues" nell'ultimo trattino di tale disposizione.
Con messaggio di posta elettronica del 1o settembre 2005, il direttore ha informato il denunciante che, secondo il revisore interno, che ha effettuato una nuova verifica del fascicolo del denunciante, quest'ultimo doveva ancora giustificare parte dei suoi trasferimenti del 2004.
Con nota del 1° giugno 2006 il direttore ha informato il denunciante che "l'analyse approfondie de votre dossier de transferts d'émoluments à l'étranger avec coefficient correcteur conclut à l'absence d'obligation de versement (…) et donc à l'irrégularité de votre dossier." Il direttore ha spiegato che "[s]elon les documents qui figurent dans votre dossier, le montant du plafond contractuel de votre CEL a été atteint étant donné qu'il a été régulièrement vidé vers un compte sur livret (…)".
Affermò inoltre che "(…) l'Institution est en droit au titre de l'article 85 du Statut - répétition de l'indu - de procéder au recouvrement des avantages indument perçus par l'application des coefficients correcteurs sur les montants qui ont été transférés sans justification conform à la réglementation."(24)
Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato che la decisione del Comitato di interrompere i trasferimenti all'estero era illegittima.
Il denunciante ha sostenuto che il comitato dovrebbe ricominciare gli storni, con effetto retroattivo.
1.2 Nel suo parere, il Comitato ha fatto riferimento a un controllo ex post dei fascicoli relativi ai trasferimenti effettuato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto dei funzionari, nonché alla comunicazione del Segretario generale dell'aprile 2005 al personale, in cui ha deciso di adottare un approccio più restrittivo ai trasferimenti giustificati da contratti di risparmio domestico che non prevedono l'obbligo di effettuare pagamenti mensili regolari. Tale approccio si basava su un'interpretazione più approfondita del termine (francese) "dazi"nell'espressione (francese) "dazi primi"di cui all'articolo 2, secondo comma, ultimo trattino, delle norme comuni. Il comitato ha poi precisato che il denunciante è stato informato della decisione di sospendere i suoi trasferimenti con nota del direttore del 30 maggio 2005, che egli ha contestato con denuncia del 30 agosto 2005. Tale censura è stata considerata respinta in quanto la commissione non le aveva inviato una risposta motivata entro il termine legale. Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante, il comitato ha affermato che, non essendosi allora rivolto al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, egli non era più in grado di avviare un'azione legale volta a garantire la ripresa dei suoi trasferimenti.
1.3 Nel corso della presente indagine, sia il denunciante che il Comitato hanno informato il Mediatore di un'azione legale avviata dal denunciante dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.
Secondo il denunciante, il procedimento giudiziario riguarda un aspetto diverso e successivo ai fatti che hanno dato luogo alla sua denuncia al Mediatore e, più precisamente, due decisioni di recupero che, a suo avviso, non sono affatto legate alla cessazione dei suoi trasferimenti.
Secondo il Comitato, i procedimenti giudiziari si basano sui fatti sottoposti all'esame del Mediatore nell'ambito della presente denuncia.
1.4 Il Mediatore ha esaminato attentamente la sintesi della domanda presentata dal denunciante al Tribunale della funzione pubblica (25). Secondo tale sintesi, le conclusioni sono le seguenti:
"-annullare la decisione del direttore dell'amministrazione e del segretario generale del [comitato] 26 luglio 2006 di recuperare gli importi versati al ricorrente in applicazione del coefficiente correttore per la parte della sua retribuzione trasferita in Francia tra il marzo 2003 e il maggio 2005;
- annullare la decisione 4 dicembre 2006 del direttore amministrativo del [Comitato] che fissa tale importo a EUR 3 600,16;
- condannare il [Comitato] a rimborsare alla ricorrente la somma di EUR 3 600,16, maggiorata degli interessi di mora al tasso dell’8 % annuo dalla data del recupero fino al pagamento integrale;
- condannare il [Comitato] a versare al ricorrente l’importo che gli avrebbe dovuto essere versato se il coefficiente correttore fosse stato applicato alla parte della sua retribuzione che avrebbe dovuto essere trasferita alla Francia a partire dal giugno 2005, maggiorata degli interessi di mora al tasso dell’8 % annuo dalla data del recupero fino al pagamento integrale;
- ordinare al [Comitato] di riprendere, a decorrere dalla data della futura sentenza, il trasferimento di una parte della retribuzione del ricorrente alla Francia, con il coefficiente correttore applicabile a tale paese;
- condannare il [Comitato] alle spese."(il corsivo è mio).
1.5 Il Mediatore osserva inoltre che, secondo la stessa sintesi, i motivi e i principali argomenti dedotti dal denunciante dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sono i seguenti:
"Il primo motivo verte sulla violazione, da un lato, dell'art. 85 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), e, dall'altro, dell'art. 2, secondo comma, ultimo trattino, della regolamentazione che stabilisce le modalità di trasferimento di una parte degli emolumenti di un funzionario (in prosieguo: la «regolamentazione comune»), nonché, dall'altro, dei punti 2 e 4 della conclusione 3 dicembre 1992, n. 204/92, dei capi dell'amministrazione. Secondo il ricorrente, il [comitato] non poteva ritenere che egli non avesse il diritto, ai sensi dell’art. 17, n. 2, dell’allegato VII dello Statuto, di far trasferire una parte della sua retribuzione sul suo conto di risparmio [di origine ] in Francia per il motivo che egli, mediante trasferimenti su un conto di deposito, aveva riportato il suo conto di risparmio [di origine] ancora una volta al di sotto dell’importo massimo che poteva essere risparmiato. In particolare, egli sostiene che (i) le norme comuni non impongono che i trasferimenti corrispondano a pagamenti obbligatori e (ii) portare il conto di risparmio [di origine] al di sotto del limite massimo in tal modo è una prassi bancaria consolidata conforme al diritto francese sui conti di risparmio [di origine], come indicato dalla conclusione dei capi amministrativi.
Il secondo motivo verte sulla violazione dell’art. 85 dello Statuto, in quanto il [Comitato] ha constatato che l’irregolarità dei trasferimenti controversi era così evidente che, tenuto conto delle sue qualifiche […], il ricorrente ne era o, quantomeno, avrebbe dovuto esserne a conoscenza. A tale riguardo, la ricorrente ritiene che: i) alla luce della conclusione dei capi dell’amministrazione, il conto di risparmio [di casa] da lui aperto sembrava corrispondere alla nozione di «contratto di risparmio [di casa]» ai sensi delle norme comuni; ii) portare il conto di risparmio [del paese di origine] al di sotto del limite massimo nel modo in cui sembrava rispettare tali norme; iii) dopo i riesami del dicembre 2003 e del dicembre 2004, il suo fascicolo personale sembrava completo e in ordine; iv) avendo limitato l'accesso al suo fascicolo personale, non era in grado di consultare i documenti necessari per verificare se i trasferimenti fossero in ordine".
1.6 Sembra pertanto che la prima affermazione del denunciante e la relativa domanda si basino sui fatti che sono ora oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. In particolare, risulta chiaramente dal quarto trattino del precedente punto 1.4 che, contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante nel suo messaggio di posta elettronica del 26 luglio 2007, tali procedimenti giudiziari non riguardano soltanto aspetti diversi e successivi ai fatti all’origine della presente censura.
1.7 Il Mediatore ricorda che l'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea gli conferisce il potere di ricevere denunce "(...) relative a casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni o degli organi comunitari (...) salvo il caso in cui i fatti contestati siano o siano stati oggetto di procedimenti giudiziari."
Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo stabilisce che "quando il Mediatore, a causa di procedimenti giudiziari in corso o conclusi in relazione ai fatti addotti, deve dichiarare una denuncia irricevibile o porre fine all'esame della stessa, l'esito delle indagini da lui svolte fino a quel momento è archiviato senza ulteriori azioni".
Alla luce delle sue conclusioni di cui al precedente punto 1.6, il Mediatore conclude pertanto l'esame della denuncia per quanto riguarda la prima accusa e la relativa argomentazione e archivia l'esito delle sue indagini svolte finora senza ulteriori azioni.
2 Presunta omissione di informare il denunciante in merito ai documenti mancanti e alla relativa domanda2.1 Il denunciante ha affermato che il Comitato non gli ha fornito informazioni accurate e tempestive sullo stato del suo fascicolo e sui documenti che potrebbero mancargli, e ha chiesto che tali informazioni gli siano fornite.
2.2 Il Comitato riconosce che la sua amministrazione non ha fornito al denunciante un elenco di documenti che possano essere accettati come giustificativi dei suoi trasferimenti, ma ritiene che non spetti all'amministrazione farlo nel caso di specie. Il Comitato aggiunge che la situazione varia a seconda della legislazione nazionale e che non spetta all'amministrazione adottare tutte le misure necessarie per consentire ai funzionari di beneficiare di tutte le possibilità previste dallo statuto. Il comitato ha osservato che il denunciante, in quanto ex […] e suo ex […], non poteva ignorare i documenti giustificativi necessari per rendere il suo fascicolo conforme alla nuova interpretazione delle disposizioni giuridiche.
2.3 Il Mediatore non ritiene del tutto convincenti i punti di vista espressi dal Comitato. Tuttavia, il Mediatore osserva altresì che la sintesi di cui al precedente punto 1.5 comprende i seguenti motivi e i principali argomenti addotti dal denunciante dinanzi al Tribunale della funzione pubblica:
"Il secondo motivo verte sulla violazione dell’art. 85 dello Statuto, in quanto il [Comitato] ha constatato che l’irregolarità dei trasferimenti controversi era così evidente che, tenuto conto delle sue qualifiche […], il ricorrente ne era o, quantomeno, avrebbe dovuto esserne a conoscenza. A tale riguardo, il ricorrente ritiene che (…) avendo limitato l’accesso al suo fascicolo personale, non fosse in grado di consultare i documenti necessari per verificare se i trasferimenti fossero in ordine.” (il corsivo è mio).
2.4 Sembra pertanto che l'affermazione del denunciante si basi sui fatti che sono ora oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
Pertanto, sulla base dell'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 2, paragrafo 7, del suo statuto, il Mediatore pone fine all'esame della denuncia per quanto riguarda la seconda accusa e archivia l'esito delle indagini svolte finora senza ulteriori azioni.
2.5 Il Mediatore ritiene che, dato che il recupero delle somme indebitamente versate è già stato effettuato, la relativa domanda del denunciante, volta a consentirgli di impedire al Comitato di procedere a tale recupero, sia diventata obsoleta. Pertanto, tale affermazione non può essere accolta.
3 Presunto trattamento illecito di dati personali e relativo reclamo3.1 Il denunciante ha sostenuto che il Comitato ha trattato illecitamente dati personali relativi alle sue finanze private. Sostiene che il comitato dovrebbe consentirgli di accedere al suo fascicolo in modo da poter chiedere la cancellazione dei dati personali che il fascicolo non dovrebbe contenere.
3.2 Nel suo parere, il Comitato non si è pronunciato in merito all'affermazione di cui sopra. Per quanto riguarda la relativa argomentazione, essa ha dichiarato di non aver mai negato al denunciante l'accesso al suo fascicolo contenente i suoi dati personali. Il comitato ha sottolineato che, a seguito della richiesta del denunciante del 28 settembre 2005, il direttore lo ha autorizzato a prendere visione del suo fascicolo, accompagnato dal capo dell'unità personale e dal revisore interno.
3.3 Il Mediatore si rammarica che nel suo parere il Comitato non abbia risposto alla terza affermazione.
Secondo il Mediatore, tuttavia, la questione del presunto trattamento illecito di dati personali e la richiesta di accesso al fascicolo a tale riguardo costituivano uno degli aspetti procedurali e preparatori relativi agli sforzi del denunciante per chiarire la sua situazione nel contesto della decisione del Comitato di interrompere i suoi trasferimenti all'estero.
La suddetta decisione di interrompere i trasferimenti del denunciante è ora oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e, come spiegato al precedente punto 1.7, il Mediatore ha deciso di porre fine all'esame della denuncia al riguardo.
Il Mediatore ritiene pertanto che tutti gli aspetti procedurali relativi alla decisione di cui sopra non debbano essere trattati per lo stesso motivo.
4 Presunta mancata risposta alle censure di cui all'articolo 90, paragrafo 2, e alle relative censure4.1 Il denunciante ha asserito che il Comitato non ha risposto alle sue quattro denunce presentate ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto. Afferma che la commissione dovrebbe rispondere a tali denunce.
Le denunce in questione erano le seguenti: i) la denuncia del 30 agosto 2005 contro la cessazione dei trasferimenti del denunciante; ii) un reclamo relativo alla limitazione del suo diritto di accedere al suo fascicolo; iii) una denuncia relativa a molestie morali; e iv) il reclamo del 24 marzo 2006 contro la decisione sul recupero che, secondo il denunciante, è stato ufficializzato con la nota del direttore n. NI 1963/06 del 21 marzo 2006.
4.2 Il Comitato ha dichiarato di non aver elaborato una risposta formale alla prima denuncia del denunciante del 30 agosto 2005 perché, dato il numero dei suoi contatti via e-mail con il denunciante, la situazione è diventata talmente confusa da ritenere di aver soddisfatto le sue richieste di chiarimenti. Il Comitato si è rammaricato di ciò. Essa ha aggiunto di non aver risposto alle altre due censure in quanto esse non erano state da essa trasmesse e da essa ufficialmente registrate (transmises et enregistrées officiellement par le Comité). Per quanto riguarda la quarta censura del 24 marzo 2006, il comitato ha dichiarato di aver risposto il 17 luglio 2006 e ha fornito una copia di tale risposta.
4.3 Il Mediatore ricorda che, nella sua decisione sulla denuncia 2227/2004/MF (26), ha sostenuto che la mancata risposta a una denuncia presentata ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto entro il termine stabilito in tale disposizione costituisce un caso di cattiva amministrazione.
4.4 Il Mediatore osserva tuttavia che i) il Comitato si è rammaricato di non aver risposto alla prima denuncia del 30 agosto 2005; ii) nelle sue osservazioni, il denunciante non ha presentato alcun elemento di prova che contestasse la dichiarazione del comitato secondo cui le altre due denunce alle quali non ha risposto non erano state trasmesse e da esso ufficialmente registrate; e iii) il comitato ha risposto alla quarta denuncia del 24 marzo 2006 il 17 luglio 2006.
4.5 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini per quanto riguarda la quarta accusa e la relativa argomentazione.
5 ConclusioneIl Mediatore pone fine all'esame della denuncia e archivia l'esito delle indagini svolte finora senza ulteriori azioni.
Il segretario generale del comitato e il GEPD saranno informati di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Statuto dei funzionari prima della loro modifica da parte del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU 2004, L 124, pag. 1).
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, primo comma, dell’allegato VII del (vecchio) Statuto, un funzionario poteva, alle condizioni previste dalle norme stabilite di comune accordo dalle istituzioni, beneficiare di trasferimenti regolari di una parte del suo emolumento attraverso l’istituzione di cui era al servizio, fino a un importo massimo pari all’indennità di dislocazione o all’indennità di soggiorno all’estero.
Ai sensi dell’art. 17, n. 2, lett. b), dell’allegato VII del (vecchio) Statuto, un funzionario poteva beneficiare, alle condizioni stabilite da norme stabilite di comune accordo dalle istituzioni, di trasferimenti regolari superiori al suddetto massimale, a condizione che fossero destinati a coprire le spese derivanti in particolare da impegni che risultavano regolarmente assunti al di fuori del paese in cui l’istituzione aveva sede o del paese in cui il funzionario esercitava le sue funzioni.
L’art. 17, n. 3, dell’allegato VII del (vecchio) Statuto prevedeva che i trasferimenti fossero effettuati al tasso di cambio di cui all’art. 63, secondo comma, del vecchio Statuto e che gli importi trasferiti fossero moltiplicati per un coefficiente che rappresentasse il rapporto tra il coefficiente correttore del paese nella cui valuta è stato effettuato il trasferimento e il coefficiente correttore del paese in cui il funzionario era impiegato.
(2) Le norme comuni sono disponibili all'Intranet del Parlamento europeo (http://www.europarl.ep.ec/inside/Statut2004/commun_46_en.htm). Ai sensi dell'art. 2 della regolamentazione comune, un funzionario può anche ricevere una parte del suo emolumento regolarmente trasferita per il tramite dell'istituzione presso la quale presta servizio in misura superiore all'importo dell'indennità di dislocazione o dell'indennità di soggiorno all'estero, a condizione che tali trasferimenti siano destinati a coprire le spese derivanti da impegni che il funzionario ha regolarmente assunto al di fuori del suo paese di servizio. Tra le spese che si ritiene giustifichino tali storni figurano, all'ultimo trattino del secondo comma:
"(…) su presentazione del relativo contratto, dei premi di assicurazione vita e invalidità o dei pagamenti della società edile in relazione alle operazioni immobiliari (…)".
(3) Il Mediatore osserva che la versione in lingua inglese delle norme comuni utilizza il termine "pagamenti in relazione a "al fine di tradurre il termine francese "primes dues".
(4) "(…) Il funzionario ha il diritto, anche dopo aver lasciato il servizio, di prendere conoscenza di tutti i documenti del suo fascicolo e di prenderne copia. (…)"
(5) Questa citazione della nota è stata fornita dal denunciante. Il Mediatore non ha ricevuto copia della nota stessa.
(6) Il Mediatore comprende che il denunciante fa riferimento alla sua e-mail del 30 agosto 2005 al direttore.
(7) Il Mediatore comprende che il denunciante fa riferimento alla sua e-mail del 28 settembre 2005 al direttore.
(8) Il Mediatore non ha ricevuto una copia della denuncia né un'indicazione della data in cui è stata presentata.
(9) Una copia della nota è stata fornita dal Comitato come allegato 5 al suo parere.
(10) Il Mediatore ritiene che il comitato faccia riferimento a diverse versioni linguistiche delle norme comuni.
(11) Cfr. l'articolo 17 dell'allegato VIII del nuovo statuto.
(12) Il Comitato allega copia della comunicazione. Si riferisce a un'interpretazione più approfondita della parola (francese) "dazi"nel termine (francese) "dazi primi"contenuto nell'ultimo trattino dell'articolo 2, secondo comma, delle norme comuni. Sulla base di questa nuova interpretazione, tale disposizione non può fungere da base giuridica per i trasferimenti nel caso in cui i contratti in questione non impongano pagamenti obbligatori. Secondo la comunicazione, molti contratti dei funzionari del Comitato prevedono pagamenti facoltativi . Pertanto, il personale interessato è stato informato che, a decorrere dal giugno 2005, i pagamenti effettuati sulla base di contratti contenenti una mera possibilità (ma non un obbligo) di effettuare pagamenti non sarebbero più stati considerati conformi all’articolo 2, secondo comma, della regolamentazione comune e non potevano, di conseguenza, giustificare il proseguimento degli storni.
(13) L'e-mail del denunciante del 30 agosto 2005 è riassunta più dettagliatamente a pagina 3.
(14) La nota del 1° giugno 2006 è riassunta a pagina 4. Nella nota del 26 luglio 2006, il direttore ha confermato nuovamente che un'analisi approfondita del fascicolo del denunciante dimostrava l'assenza di un obbligo di pagamento. Ha inoltre informato il denunciante della differenza tra l'importo totale corrispondente ai suoi trasferimenti e il saldo sul suo conto di risparmio domestico e dell'importo da recuperare presso di lui corrispondente al bonus del coefficiente correttore.
(15) L'e-mail del denunciante del 30 agosto 2005 è riassunta a pagina 3.
(16) La denuncia era diretta contro la decisione relativa al recupero che, secondo il denunciante, è stata ufficializzata con la nota del direttore n. NI 1963/06 del 21 marzo 2006 all'ordinatore delegato.
(17) Il comitato ha fornito una copia della risposta, in cui l'autorità che ha il potere di nomina contestava l'esistenza di un atto che arrecava pregiudizio al denunciante e respingeva la denuncia per tale motivo.
(18) Il denunciante non ha allegato alle sue osservazioni le copie pertinenti.
(19) Il comitato ha fornito una copia della risposta, in cui l'autorità che ha il potere di nomina ha contestato l'esistenza di un atto che arreca pregiudizio al denunciante e ha respinto la denuncia per tale motivo.
(20) La denuncia era diretta contro la decisione di chiedere il recupero che, secondo il denunciante, è stata ufficializzata con la nota del direttore n. NI 1963/06 del 21 marzo 2006 all'ordinatore delegato.
(21) GU 2001, L 8, pag. 1.
(22) Cfr. nota 1.
(23) Cfr. nota 2.
(24) Una copia della nota è stata fornita dal Comitato come allegato 5 al suo parere.
(25) [riferimento GU]
(26) La decisione è disponibile sul sito web del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu).