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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 948/2004/OV contro la Commissione europea

Sintesi della decisione sulla denuncia 948/2004/OV contro la Commissione europea

Nel gennaio 2004 l'ONG "Servizio europeo di azione per i cittadini" (ECAS) ha scritto alla Commissione per chiedere, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 [1], una copia, prima della sua adozione, della terza relazione della Commissione sulla coesione economica e sociale. Nella stessa lettera, l'ECAS ha inoltre chiesto, sulla base della comunicazione della Commissione COM(2002)704 def. dell'11 dicembre 2002 relativa alle norme minime per la consultazione, di ricevere una copia del piano di consultazione sul futuro dei Fondi strutturali.

Poiché non sono pervenute né risposte né risposte di conferma entro i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2002, nel marzo 2004 l'ECAS ha presentato una denuncia al Mediatore europeo. Nella sua denuncia, ECAS ha sostenuto che la Commissione 1) non aveva rispettato i termini stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2002 e 2) non aveva consultato le ONG sul futuro dei Fondi strutturali. Nella sua denuncia, l’ECAS ha descritto dettagliatamente le modalità di svolgimento di tale consultazione.

Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione ha osservato che, a causa di un problema tecnico, la richiesta del denunciante di accedere alla terza relazione sulla coesione non era stata adeguatamente trattata, ma che il segretario generale della Commissione si era scusato con il denunciante nella sua risposta del marzo 2004 alla domanda di conferma. L'ECAS ha risposto alla lettera di scuse affermando che la domanda di conferma era diventata priva di oggetto dal momento che la relazione era diventata pubblica e che la questione poteva essere considerata risolta. Nella sua decisione, il Mediatore ha pertanto concluso che la Commissione aveva adottato misure per risolvere la questione.

Per quanto riguarda l'asserzione di non aver consultato le ONG, la Commissione ha osservato di aver avviato un ampio processo di consultazione con tutte le parti interessate, il cui evento principale è stato il secondo Forum sulla coesione economica e sociale nel maggio 2001. La Commissione ha inoltre sottolineato che nel maggio 2003 la DG REGIO ha istituito un'area speciale per il dibattito sul suo sito web e che tutte le parti interessate hanno avuto l'opportunità di esprimere il loro punto di vista prima della pubblicazione della terza relazione sulla coesione economica e sociale. La fase finale del processo di consultazione è stata il terzo forum sulla coesione economica e sociale, che si è tenuto nel maggio 2004 e ha visto la partecipazione di 1 500 persone, comprese le ONG. La Commissione ha tuttavia dichiarato che avrebbe accolto con favore un maggiore contributo da parte delle ONG, che richiederebbe loro di mobilitarsi in modo più efficace in futuro. Nelle sue osservazioni, l'ECAS ha evidenziato varie carenze nel modo in cui sono state rispettate le cinque norme minime previste nella comunicazione della Commissione COM(2002)704 def.

Nella sua decisione, il Mediatore ha concluso che, sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione sembrava aver organizzato un vero e proprio processo di consultazione, in cui i principali eventi erano il secondo e il terzo forum sulla coesione economica e sociale e che esisteva un forum di discussione sul sito web della DG REGIO che conteneva vari link ai contributi nel dibattito e un invito a partecipare al dibattito. Per quanto riguarda il rispetto delle cinque norme minime della comunicazione, il Mediatore ha osservato che la Commissione sembrava concordare con il denunciante sul fatto che il contributo delle ONG potesse essere migliorato. Il Mediatore non ha tuttavia ritenuto che ciò costituisse un caso di cattiva amministrazione e ha pertanto archiviato il caso.



[1] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.


Strasburgo, 4 maggio 2005

Egregio signor V.,

Il 24 marzo 2004 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo a nome del Servizio europeo per l'azione dei cittadini (ECAS) in merito alla presunta omissione da parte della Commissione di informare e consultare le ONG sul futuro dei Fondi strutturali. Il 5 e 20 aprile 2004 Lei ha inviato ulteriori informazioni in merito alla Sua denuncia.

Il 27 aprile 2004 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. Il 3 maggio 2004 Lei ha avuto una conversazione telefonica con il mio ufficio in merito alla prima affermazione della Sua denuncia. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 29 luglio 2004. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 4 novembre 2004. L'8 novembre 2004 il Suo assistente ha inviato una copia della relazione dell'ECAS "The Illusion of Inclusion" (L'illusione dell'inclusione).

Il 26 novembre 2004 ho ricevuto un'e-mail con osservazioni sul parere della Commissione da parte del responsabile della politica regionale della RSPB (BirdLife International). L'e-mail è stata registrata con il numero di riferimento della Sua denuncia.

Nelle conversazioni telefoniche del 1° e 22 marzo 2005, il mio ufficio ha informato Lei e il Suo assistente che il Suo caso era ancora oggetto di indagine e che Lei sarebbe stato presto informato della decisione del Mediatore nel Suo caso.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti sono i seguenti:

Il 9 gennaio 2004 il denunciante ha scritto al Segretario generale della Commissione con due richieste, vale a dire 1) sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), di ricevere una copia della terza relazione della Commissione sulle politiche di coesione, prima della sua adozione, e 2) sulla base della comunicazione della Commissione COM(2002)704 def., dell'11 dicembre 2002, relativa alle norme minime per la consultazione (2), di ricevere una copia del piano di consultazione sul futuro dei Fondi strutturali. La lettera del denunciante è stata accolta, ma non è pervenuta alcuna risposta entro il termine previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001. Il denunciante ha pertanto presentato una domanda di conferma l'8 marzo 2004.

Poiché non è pervenuta alcuna risposta, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore il 24 marzo 2004. Afferma che la denuncia riguarda le modalità di applicazione del regolamento sull'accesso ai documenti e delle norme minime in materia di consultazione delle ONG. In tale contesto, il denunciante ha fatto riferimento alla comunicazione della Commissione COM(2002)704 def. dell'11 dicembre 2002 relativa alle norme minime per la consultazione. Il denunciante ha sottolineato la particolare importanza di informare e ascoltare le ONG nel modo più ampio possibile sul futuro dei fondi strutturali e ha sottolineato che vi sono questioni sulle quali le ONG di tutti gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere consultate. Finora vi è stato un grave squilibrio nel dibattito sulla coesione europea tra il coinvolgimento degli enti regionali, da un lato, e le ONG e gli interessi di sviluppo delle comunità locali, dall'altro.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante fornisce ulteriori dettagli presentando tre "richieste" al Mediatore europeo:

In primo luogo, per quanto riguarda le norme minime per la consultazione delle ONG, l'obiettivo del denunciante è quello di riconoscere il ruolo del Mediatore europeo in quanto organismo esterno al quale è possibile presentare ricorso. I cittadini dovrebbero essere informati di questo ruolo, come nel caso dell'accesso ai documenti. Nella sua comunicazione COM(2002)704 def. sulle norme per la consultazione minima, la Commissione respinge le opinioni di coloro, come il denunciante, che volevano un approccio giuridicamente vincolante, compresa la possibilità di presentare ricorso al Tribunale di primo grado.

In secondo luogo, il Mediatore dovrebbe verificare se le norme minime siano sufficientemente chiare e se l'approccio tradizionalmente settoriale della Commissione alla consultazione debba essere integrato da un approccio più intersettoriale e olistico, in particolare quando le sue proposte hanno un impatto su un'ampia gamma di interessi. Nella sua lettera alla Commissione in cui chiedeva l'accesso ai documenti, il denunciante ha sollevato la questione se il Libro bianco sulla governance europea, prevedendo procedure distinte per la consultazione delle autorità regionali e della società civile, non avesse trascurato casi come il futuro dei fondi strutturali che riguardavano entrambi i gruppi. Il documento della Commissione stabilisce principi generali quali la "partecipazione" e la "coerenza", che certamente implicano un approccio molto più inclusivo.

In terzo luogo, il Mediatore dovrebbe sostenere la richiesta del denunciante che la Commissione presenti un piano di consultazione riguardante i punti da A a E delle norme minime e correggere l'attuale squilibrio consultando le ONG prima che siano presentate le proposte legislative sui fondi strutturali.

Sulla base di quanto precede, le affermazioni del denunciante possono essere riassunte come segue:

1) La Commissione non ha rispettato i termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

2) La Commissione non aveva consultato le ONG sul futuro dei Fondi strutturali.

Il denunciante ha indicato nella sua denuncia che altre organizzazioni potrebbero voler essere associate a tale denuncia o che il Mediatore può sentirle direttamente.

Il 5 aprile 2004 il denunciante ha inviato un'e-mail ai membri dell'ECAS e ai colleghi di altre associazioni europee per informarli che era stata presentata una denuncia al Mediatore in merito alla "mancata divulgazione da parte della Commissione di documenti e consultazione delle ONG sul futuro dei Fondi strutturali". In tale e-mail il denunciante ha inoltre sottolineato che la denuncia, le precedenti lettere alla Commissione e una relazione erano disponibili sul sito web dell'ECAS http://www.ecas.org.

Il 20 aprile 2004 il denunciante ha inviato al Mediatore una copia di due lettere, vale a dire una lettera del 31 marzo 2004 del Segretario generale della Commissione al denunciante e una risposta del 20 aprile 2004 del denunciante al Segretario generale. Nella sua lettera del 31 marzo 2004, il segretario generale della Commissione si è rammaricato del fatto che, a causa di un problema tecnico, la lettera del denunciante del 9 gennaio 2004 non fosse mai pervenuta al servizio competente e si è scusato per non aver ricevuto risposta a tale lettera. Il Segretario generale informa inoltre il denunciante che la relazione richiesta è stata pubblicata nel frattempo ed è accessibile sul sito web della DG Politica regionale e che pertanto la domanda di conferma è divenuta priva di oggetto. Per quanto riguarda la seconda richiesta del denunciante, il Segretario generale ha sostenuto che la Commissione ha consentito a tutte le parti interessate di comunicare le loro osservazioni con largo anticipo rispetto all'adozione della terza relazione sulla coesione e ha agito conformemente alle norme minime stabilite nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2002 COM(2002)704 def.

Nella sua risposta del 20 aprile 2004 al Segretario generale, il denunciante ha osservato che, alla luce della spiegazione e delle scuse per il modo in cui è stata trattata la richiesta originaria di accesso ai documenti, l'ECAS sarebbe disposto ad accettare la questione come risolta, fatte salve eventuali osservazioni del Mediatore. Per quanto riguarda la seconda richiesta, il denunciante ha osservato che essa non era stata soddisfatta dalla Commissione. Il denunciante era particolarmente preoccupato per il fatto che la Commissione avrebbe dovuto applicare in modo più equilibrato e intersettoriale le norme minime in materia di consultazione.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Per quanto riguarda la prima affermazione, la Commissione ha osservato che la richiesta del denunciante del 9 gennaio 2004 di accedere al progetto di terza relazione sulla coesione è stata registrata dal Segretariato generale il 16 gennaio 2004 e trasmessa via fax virtuale alla DG REGIO. A causa di un problema tecnico, la richiesta del denunciante non è stata adeguatamente assegnata e trattata. Il Segretario generale della Commissione si è scusato con il denunciante su questo punto nella sua lettera del 31 marzo 2004, in cui ha risposto alla domanda di conferma del denunciante dell'8 marzo 2004. Il 20 aprile 2004 il denunciante ha risposto a tale lettera riconoscendo che la sua domanda di conferma era divenuta priva di oggetto nella misura in cui la relazione sulla coesione era diventata pubblica.

Per quanto riguarda la seconda censura, la Commissione ha osservato che, quando ha adottato la seconda relazione sulla coesione economica e sociale nel gennaio 2001, essa ha sottolineato la questione del futuro della politica di coesione. In concomitanza con l'adozione della presente relazione, la Commissione ha avviato un'ampia consultazione di tutti i partner, i gruppi di interesse, le associazioni e i potenziali beneficiari della politica di coesione. L'evento principale di questo processo di consultazione è stato il secondo Forum sulla coesione economica e sociale, tenutosi nel maggio 2001.

Da allora, nei servizi responsabili delle politiche strutturali si sono svolte a tutti i livelli conferenze, seminari e visite nelle regioni e negli Stati membri.

Il 15 maggio 2003 la DG REGIO ha istituito, sul suo sito Internet, uno spazio speciale per il dibattito sul futuro della politica di coesione. Di conseguenza, tutte le parti interessate hanno avuto l'opportunità di esprimere il loro punto di vista prima della pubblicazione della terza relazione sulla coesione economica e sociale. La Commissione ha inoltre ricevuto centinaia di contributi, memorandum e pareri da Stati membri e regioni, città, organizzazioni regionali, parti sociali, ONG e istituti di ricerca. Gli Stati membri sono stati inoltre consultati a livello ministeriale in varie occasioni in occasione delle riunioni informali del Consiglio tenutesi a Namur, Calcidica, Roma e Portlaoise. Si sono inoltre tenute riunioni ad hoc con i leader politici delle regioni e degli enti locali. Varie associazioni e ONG hanno avuto l'opportunità di scambiare le loro idee sia a livello politico che all'interno dei vari dipartimenti.

Sulla base di tale consultazione e del proprio lavoro di analisi, la Commissione ha presentato la terza relazione sulla coesione economica e sociale, adottata nel febbraio 2004. La relazione definisce la posizione della Commissione, che costituisce la base per qualsiasi futura azione normativa.

La fase finale del processo di consultazione è stata il terzo Forum sulla coesione economica e sociale, che si è tenuto nel maggio 2004 e ha visto la partecipazione di circa 1 500 persone. Tra questi figuravano rappresentanti della maggior parte dei beneficiari, gruppi di interesse, associazioni e autorità con poteri nel settore delle politiche strutturali. Hanno partecipato anche ONG come BirdLife International e WWF. La Commissione ritiene che questo forum chiuda effettivamente la fase di consultazione esterna per l'elaborazione e l'adozione della futura azione normativa relativa ai Fondi strutturali. La Commissione ha osservato che le varie ONG e associazioni non hanno fornito un contributo sufficiente in termini di espressione e difesa delle loro posizioni, anche nei confronti di altri partner a livello locale, regionale e nazionale. La Commissione accoglierebbe con favore un maggiore contributo delle ONG, ma ciò significherebbe che esse dovrebbero mobilitarsi in modo più efficace in futuro.

La Commissione ritiene pertanto di aver agito nel modo più trasparente possibile nell'elaborazione della presente relazione e di aver rispettato le norme minime di consultazione stabilite nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2002, COM(2002)704 def.

Osservazioni del denunciante

Il denunciante ha formulato quattro osservazioni sul parere della Commissione.

In primo luogo, il denunciante si è compiaciuto del fatto che la Commissione sembra accettare almeno tacitamente il ruolo del Mediatore europeo nell'accogliere la denuncia. Il denunciante interpreta che la mancata corretta applicazione delle norme potrebbe essere equivalente a una cattiva amministrazione e che pertanto l'istituzione risponderebbe al Mediatore europeo. Il Mediatore potrebbe anche, come ha fatto nel caso dell'accesso ai documenti, prendere l'iniziativa di invitare altre istituzioni e altri organi dell'UE a seguire la Commissione e stabilire i propri standard di consultazione.

In secondo luogo, il denunciante ha osservato che non si può negare che vi sia stato un dibattito sul futuro della politica di coesione dell'UE, sia nella Convenzione sul futuro dell'Europa che in vista della presentazione della terza relazione sulla coesione. Resta tuttavia da chiedersi se tutto ciò sia sufficiente per affermare che sono stati applicati gli standard minimi di consultazione. Il processo di consultazione è stato avviato prima dell'approvazione delle norme minime e la Commissione non fornisce alcuna spiegazione di come le norme, una volta adottate, abbiano influenzato il resto del processo. La Commissione non ha elaborato un piano di consultazione. Anche se non si può negare che vi siano state consultazioni, è altrettanto chiaro che esse non hanno rispettato le norme minime sotto diversi aspetti. La Commissione ha ammesso che le ONG non hanno fornito un contributo sufficiente, nonostante la comunicazione del dicembre 2002 affermi che "la logica generale di questo documento è garantire che tutte le parti interessate siano adeguatamente consultate". Il denunciante accetta che ciò non sia facile, data l'ampia gamma di attori e tipi di organizzazioni potenzialmente interessati a diversi livelli geografici. Se, tuttavia, le norme minime fossero state applicate correttamente, la società civile e le ONG in particolare avrebbero fornito un contributo molto più consistente.

In terzo luogo, il denunciante ha confrontato le consultazioni condotte dalla Commissione sulla politica di coesione dell'UE con le cinque norme minime stabilite nella comunicazione della Commissione. Per quanto riguarda il chiaro contenuto del processo di consultazione, il denunciante ha sottolineato che, sebbene il processo di consultazione e il sito web della DG REGIO siano chiari, sono stati concepiti tenendo conto delle autorità regionali e locali. Non sembrava che le opinioni delle ONG fossero state richieste e, di conseguenza, non hanno risposto. Per quanto riguarda i gruppi destinatari della consultazione, il denunciante non ravvisa prove del fatto che la Commissione abbia compiuto uno sforzo particolare per rispettare tale norma per quanto riguarda le ONG. Poiché non vi è stato alcuno sforzo particolare per individuare i gruppi destinatari da raggiungere, la pubblicità sulla consultazione è stata limitata al sito web della DG REGIO e non è stato inviato alcun invito speciale per lettera o e-mail alle ONG a livello europeo, né tanto meno a un pubblico più ampio al di fuori di Bruxelles, a partecipare al dibattito sulla coesione. Il denunciante non ravvisa particolari problemi nel processo di consultazione per quanto riguarda i termini. È anche chiaro che ha avuto una certa influenza sul pensiero e sulle proposte della Commissione e che sono stati forniti alcuni riscontri. Il problema non è il modo aperto e trasparente in cui è stato condotto il dibattito, ma il fatto che non è stato sufficientemente equilibrato e inclusivo nei confronti della società civile.

Infine, per quanto riguarda le implicazioni più ampie, il denunciante si è compiaciuto del fatto che, nel suo progetto di regolamento per il futuro dei Fondi strutturali (COM(2004)492 def.), la Commissione avesse proposto di includere per la prima volta la società civile e le ONG come partner da consultare da parte degli Stati membri nell'elaborazione del quadro strategico nazionale e dei loro programmi. Ciò rende ancora più importante che la Commissione stessa disponga di un piano di consultazione per il coinvolgimento della società civile nella politica di coesione dell'UE, come modello per gli Stati membri. Questa è la principale conclusione di una recente pubblicazione dell'ECAS sulla consultazione delle ONG nei nuovi Stati membri dell'Europa centrale e orientale in merito ai fondi strutturali dell'UE, dal titolo "L'illusione dell'inclusione".

In conclusione, il denunciante ha chiesto al Mediatore europeo:

- confermare di essere competente a ricevere denunce sulle norme minime di consultazione e a fornire orientamenti ai cittadini e alla Commissione.

- raccomandare alla Commissione di elaborare un piano che includa la società civile e le ONG in particolare come partner da consultare nell'elaborazione e nell'attuazione della politica di coesione dell'UE.

- tenere conto delle implicazioni più ampie della necessità di consultare gli Stati membri a livello europeo, prendendo in considerazione le conclusioni e le raccomandazioni dello studio "l'illusione dell'inclusione".

Osservazioni di terzi

Nella sua denuncia, il denunciante aveva indicato che il Mediatore poteva ascoltare direttamente altre organizzazioni in merito alla presente denuncia.

Il 26 novembre 2004 il responsabile della politica regionale della RSPB, un ente di beneficenza del Regno Unito che opera per garantire un ambiente sano per gli uccelli e la fauna selvatica, ha reagito al parere della Commissione. Osserva che, nonostante la sua richiesta iniziale, BirdLife International non è stata rappresentata al Terzo Forum sulla coesione dell'11 maggio 2004. Nemmeno ad altre ONG partner è stata concessa la parola per discutere di questioni ambientali.

Non è inoltre d'accordo con l'osservazione della Commissione secondo cui le ONG non hanno fornito un contributo sufficiente in termini di espressione e difesa delle loro posizioni e non sono state sufficientemente mobilitate per essere consultate. BirdLife International ha presentato il suo documento di sintesi al dibattito online a metà del 2003 e successivamente ha inviato una relazione approfondita e raccomandazioni sulla valutazione intermedia dei Fondi strutturali 2000-2006. BirdLife ha inoltre incontrato i funzionari della Commissione faccia a faccia. Nel dicembre 2003 le ONG ambientaliste a livello dell'UE hanno deciso di unire i loro sforzi individuali e di formare una coalizione per influenzare il futuro della politica regionale dell'UE. In questo nuovo quadro, nel febbraio e nell'ottobre 2004 si sono tenute due conferenze cui hanno partecipato rappresentanti della Commissione, nel maggio 2004 è stata rilasciata una dichiarazione comune sul futuro della politica regionale dell'UE e sono stati intrattenuti contatti regolari con la Commissione.

LA DECISIONE

1 Osservazione preliminare sulla competenza del Mediatore

1.1 Nella sua denuncia e nelle sue osservazioni, il denunciante ha chiesto al Mediatore di confermare di essere competente a ricevere denunce relative alle norme minime di consultazione contenute nella comunicazione della Commissione COM(2002)704 dell'11 dicembre 2002 e a fornire orientamenti ai cittadini e alla Commissione.

1.2 Il Mediatore desidera innanzitutto ricordare che, ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, è competente a ricevere denunce "relative a casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni e degli organi comunitari, ad eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali". Avviando un'indagine il 27 aprile 2004, il Mediatore ha già indicato al denunciante di essere competente a trattare la sua denuncia. In effetti, nulla indica che tale denuncia esuli dal mandato del Mediatore europeo. La Commissione non ha neppure sollevato obiezioni in merito alla ricevibilità della denuncia.

1.3 Il Mediatore osserva che il punto 3.8 e seguenti tratta della questione se il mancato rispetto dei principi, delle norme e delle procedure contenuti in una comunicazione possa costituire un caso di cattiva amministrazione.

1.4 Il Mediatore desidera inoltre sottolineare che, oltre al suo ruolo reattivo, vale a dire l'avvio di indagini su possibili casi di cattiva amministrazione sulla base delle denunce ricevute, il Mediatore può anche agire in modo proattivo al fine di migliorare la qualità dell'amministrazione e affrontare i problemi di cattiva amministrazione sistemica. Il Mediatore non esclude la possibilità di una futura iniziativa proattiva basata sulla comunicazione della Commissione sulle norme minime per la consultazione. Tale iniziativa sarebbe tuttavia distinta dalla presente inchiesta, che verte su una denuncia relativa a un presunto caso di cattiva amministrazione.

2 Sull'asserito mancato rispetto dei termini previsti dal regolamento n. 1049/2001

2.1 Il denunciante sostiene che la Commissione non ha rispettato i termini stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda la sua richiesta di accesso alla terza relazione sulla coesione.

2.2 La Commissione ha osservato che la richiesta del denunciante del 9 gennaio 2004 di accedere al progetto di terza relazione sulla coesione è stata registrata dal Segretariato generale il 16 gennaio 2004 e trasmessa via fax virtuale alla DG REGIO. A causa di un problema tecnico, la richiesta del denunciante non è stata adeguatamente assegnata e trattata. Il Segretario generale della Commissione si è scusato con il denunciante su questo punto nella sua lettera del 31 marzo 2004, in cui ha risposto alla domanda di conferma del denunciante dell'8 marzo 2004. Il 20 aprile 2004 il denunciante ha risposto a tale lettera riconoscendo che la sua domanda di conferma era divenuta priva di oggetto nella misura in cui la relazione sulla coesione era diventata pubblica.

2.3 Il Mediatore osserva che, nella sua lettera del 31 marzo 2004, il Segretario generale della Commissione si è rammaricato del fatto che, a causa di un problema tecnico, la lettera del denunciante del 9 gennaio 2004 non fosse mai pervenuta al servizio competente e si è scusato per non aver ricevuto una risposta. Nella sua risposta del 20 aprile 2004 a tale lettera, il denunciante ha osservato che, alla luce della spiegazione e delle scuse per il modo in cui era stata trattata la richiesta originaria di accesso ai documenti, poteva accettare la questione come risolta, fatte salve eventuali osservazioni del Mediatore.

2.4 Il Mediatore prende atto dell'opinione del denunciante secondo cui questa parte della denuncia può essere considerata risolta e non ha ulteriori osservazioni da formulare al riguardo.

3 Sull'asserita mancata consultazione delle ONG sul futuro dei Fondi strutturali

3.1 Il denunciante sostiene che la Commissione non aveva consultato le ONG sul futuro dei Fondi strutturali. In tale contesto, il denunciante ha fatto riferimento alla comunicazione della Commissione COM(2002)704 dell'11 dicembre 2002. Il denunciante ha sottolineato la particolare importanza di informare e ascoltare le ONG nel modo più ampio possibile sul futuro dei fondi strutturali e ha sottolineato che vi sono questioni sulle quali le ONG di tutti gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere consultate. Finora vi è stato un grave squilibrio nel dibattito sulla coesione europea tra il coinvolgimento degli enti regionali, da un lato, e le ONG e gli interessi di sviluppo delle comunità locali, dall'altro.

3.2 Nel suo parere la Commissione ha osservato che, quando ha adottato la seconda relazione sulla coesione economica e sociale nel gennaio 2001, ha avviato un'ampia consultazione di tutti i partner, i gruppi di interesse, le associazioni e i potenziali beneficiari della politica di coesione; l'evento principale di questo processo di consultazione è stato il secondo Forum sulla coesione economica e sociale del maggio 2001. La Commissione ha inoltre sottolineato che, il 15 maggio 2003, la DG REGIO ha istituito, sul suo sito Internet, uno spazio speciale per il dibattito sul futuro della politica di coesione. Di conseguenza, tutte le parti interessate hanno avuto l'opportunità di esprimere il loro punto di vista prima della pubblicazione della terza relazione sulla coesione economica e sociale. Sulla base di tale consultazione e del proprio lavoro di analisi, la Commissione ha presentato la terza relazione nel febbraio 2004. La relazione definisce la posizione della Commissione, che costituisce la base per qualsiasi futura azione normativa. La fase finale del processo di consultazione è stata il terzo Forum sulla coesione economica e sociale, che si è tenuto nel maggio 2004 e ha visto la partecipazione di circa 1 500 persone, tra cui rappresentanti della maggior parte dei beneficiari, gruppi di interesse, associazioni e autorità con poteri nel settore delle politiche strutturali. Hanno partecipato anche ONG come Bird Life International e WWF. La Commissione accoglierebbe con favore un maggiore contributo delle ONG, ma ciò significherebbe che esse dovrebbero mobilitarsi in modo più efficace in futuro. Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene di aver agito nel modo più trasparente possibile nella preparazione della presente relazione e di aver rispettato le norme minime in materia di consultazione.

3.3 Il Mediatore osserva che il documento di riferimento per la presente denuncia è la "Comunicazione della Commissione - Verso una cultura rafforzata della consultazione e del dialogo - Principi generali e norme minime per la consultazione delle parti interessate da parte della Commissione" (COM(2002) 704 def.). Il Mediatore osserva inoltre che l'ECAS è incluso nell'elenco dei contributori contenuto nell'allegato della comunicazione.

3.4 Per quanto riguarda la natura di questo documento, la comunicazione della Commissione afferma che "alcuni dei soggetti consultati hanno messo in discussione la decisione della Commissione di fissare standard di consultazione sotto forma di comunicazione della Commissione (ossia sotto forma di documento politico) invece di adottare uno strumento giuridicamente vincolante. (…) Tuttavia, la Commissione rimane convinta che si debba evitare un approccio giuridicamente vincolante alla consultazione, per due motivi: In primo luogo, occorre tracciare una chiara linea di demarcazione tra le consultazioni avviate di propria iniziativa dalla Commissione prima dell'adozione di una proposta e il successivo processo decisionale formalizzato e obbligatorio conformemente ai trattati. In secondo luogo, occorre evitare che una proposta della Commissione possa essere impugnata dinanzi alla Corte per asserita mancanza di consultazione delle parti interessate. Tale approccio eccessivamente legalistico sarebbe incompatibile con la necessità di un'attuazione tempestiva delle politiche e con le aspettative dei cittadini che le istituzioni europee dovrebbero concretizzare i risultati piuttosto che concentrarsi sulle procedure. Inoltre, il timore espresso da alcuni partecipanti al processo di consultazione che i principi e gli orientamenti possano rimanere lettera morta a causa della loro natura non giuridicamente vincolante è dovuto a un malinteso. Va da sé che, quando la Commissione decide di applicare i principi e gli orientamenti, i suoi servizi devono agire di conseguenza. (…) I principi generali e le norme minime dovrebbero fungere da punto di riferimento per un processo permanente di apprendimento interno.

3.5 Per quanto riguarda la portata della consultazione, la comunicazione della Commissione sottolinea che "molti di coloro che sono stati consultati volevano una spiegazione più chiara del tipo di iniziative alle quali si applicherà il nuovo quadro di consultazione. In risposta, la Commissione ha chiarito la portata delle norme di consultazione.
Tuttavia, la Commissione non ha accolto l'idea proposta da alcuni partecipanti di ampliare in generale il campo di applicazione delle norme (per coprire tutte le consultazioni) o di separarle dall'approccio della Commissione alle valutazioni d'impatto estese. La presente decisione rispetta il principio imperativo di proporzionalità, che deve disciplinare la prassi amministrativa della Commissione (cfr. i principi generali alla voce «efficacia»). Essa è inoltre legata al fatto che la Commissione deve valutare le sue esigenze di consultazione caso per caso, in linea con il suo diritto di iniziativa. Allo stesso modo, la Commissione deve sottolineare che la consultazione non può mai essere un processo aperto o permanente. In altre parole, c'è un tempo per consultarsi e c'è un tempo per procedere con il processo decisionale interno e la decisione finale adottata dalla Commissione".

3.6 I principi generali e le norme minime per le consultazioni della Commissione, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003, figurano nella parte V della comunicazione. Esso stabilisce che "i principi si basano principalmente sui principi generali che guidano lo svolgimento delle attività della Commissione. Questi principi fondamentali sono stati evidenziati nel Libro bianco della Commissione sulla governance europea: Partecipazione, apertura, responsabilità, efficacia e coerenza. La comunicazione descrive poi in dettaglio l'applicazione di tali principi al processo di consultazione.

3.7 La comunicazione stabilisce le seguenti cinque norme minime per il processo di consultazione: A) Contenuto chiaro del processo di consultazione: tutte le comunicazioni relative alla consultazione dovrebbero essere chiare e concise e includere tutte le informazioni necessarie per facilitare le risposte; B) Gruppi destinatari della consultazione: nel definire il gruppo o i gruppi destinatari nell'ambito di un processo di consultazione, la Commissione dovrebbe garantire che le parti interessate abbiano la possibilità di esprimere le loro opinioni; C) Pubblicazione: la Commissione dovrebbe garantire un'adeguata pubblicità di sensibilizzazione e adattare i suoi canali di comunicazione per soddisfare le esigenze di tutti i destinatari. Senza escludere altri strumenti di comunicazione, le consultazioni pubbliche aperte dovrebbero essere pubblicate su Internet e annunciate presso il "punto di accesso unico"; D) Termini di partecipazione: la Commissione dovrebbe concedere tempo sufficiente per la pianificazione e le risposte agli inviti e ai contributi scritti. La Commissione dovrebbe adoperarsi per consentire almeno 8 settimane di ricezione delle risposte alle consultazioni pubbliche scritte e 20 giorni lavorativi di preavviso per le riunioni; e E) Riconoscimento e feedback: il ricevimento dei contributi dovrebbe essere riconosciuto. I risultati della consultazione pubblica aperta dovrebbero essere visualizzati sul sito web collegato al punto di accesso unico su Internet.

3.8 Per quanto riguarda le denunce relative all'inosservanza della comunicazione della Commissione sulle norme minime per la consultazione, il Mediatore osserva che, in base al codice europeo di buona condotta amministrativa, le istituzioni garantiscono il rispetto del principio della parità di trattamento, prendono in considerazione i fattori pertinenti e attribuiscono a ciascuno di essi il giusto peso nella decisione che adottano (3). Il Mediatore considererebbe pertanto un caso di cattiva amministrazione il mancato rispetto delle procedure e dei principi enunciati nella comunicazione sulle norme minime per la consultazione. Il Mediatore sottolinea inoltre in tale contesto di aver già espresso un parere analogo per quanto riguarda la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario (4).

3.9 Nel caso di specie, il Mediatore ritiene, sulla base delle informazioni disponibili, che la Commissione sembra aver organizzato un vero e proprio processo di consultazione per quanto riguarda la sua politica di coesione, in cui i principali eventi sono stati il secondo e il terzo forum sulla coesione economica e sociale nel maggio 2001 e nel maggio 2004. Il Mediatore osserva inoltre che la Commissione, sul sito web della DG REGIO (5), ha previsto un forum di dibattito sul futuro della politica di coesione, dal titolo "Una nuova politica di coesione dopo il 2006". Questo sito presenta le proposte della Commissione e il dibattito sulla politica di coesione e i suoi fondi e strumenti strutturali dopo il 2006. Contiene vari link ai contributi al dibattito e un invito a partecipare al dibattito inviando contributi all'indirizzo di posta elettronica REGIO-reformdebate@cec.eu.int).

3.10 Per quanto riguarda ora il seguito dato alle cinque norme minime indicate nella comunicazione della Commissione, il Mediatore osserva che, nelle sue osservazioni, il denunciante ha evidenziato varie carenze per quanto riguarda le norme minime A), B), C) e, in misura minore, D).

3.11 Per quanto riguarda la norma minima A) ("Contenuto chiaro del processo di consultazione"), il Mediatore comprende che le osservazioni del denunciante su questo punto riguardano in realtà piuttosto i gruppi destinatari (ossia il punto B)) che il contenuto stesso del processo di consultazione, in quanto il denunciante ha osservato che il processo di consultazione e il sito web erano chiari. Sembra pertanto che la norma minima A) non sollevi un problema particolare.

3.12 Per quanto riguarda la norma minima B) ("Gruppi destinatari della consultazione"), il denunciante ha affermato che non vi erano prove del fatto che la Commissione abbia compiuto uno sforzo particolare per soddisfare tale norma per quanto riguarda le ONG e che la Commissione si è concentrata principalmente sugli enti regionali e locali. A tale riguardo, il Mediatore osserva in primo luogo che le ONG (organizzazioni europee e nazionali) sono menzionate come titolo separato nell'elenco dei contributori contenuto nella comunicazione della Commissione. Il Mediatore osserva inoltre che la Commissione, nel suo parere, sembra concordare con il denunciante sul fatto che il contributo delle ONG potrebbe essere migliorato. Tuttavia, ciò non sembra costituire un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione, in quanto non vi sono prove che dimostrino che la Commissione sia responsabile del fatto che il contributo delle ONG non sia stato più elevato.

3.13 Per quanto riguarda la norma minima C) ("Pubblicazione"), il Mediatore osserva che la Commissione ha previsto un'adeguata pubblicità centralizzando tutte le informazioni pertinenti relative alla politica di coesione su un'unica pagina Internet della DG REGIO. Il Mediatore osserva inoltre che la Commissione utilizza il portale web "Your-Voice-in-Europe"(6), che è la pagina Internet generale per le consultazioni in tutte le politiche contemplate dalla Commissione europea. Non sembra quindi esservi alcun caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda la pubblicità relativa al processo di consultazione.

3.14 Per quanto riguarda la norma minima E) ("Riconoscimento e feedback"), il Mediatore osserva che il denunciante ha dichiarato che il problema non era il modo aperto e trasparente in cui è stato condotto il dibattito, ma il fatto che non era sufficientemente equilibrato e inclusivo nei confronti della società civile. Sembra quindi che questa osservazione del denunciante si riferisca piuttosto alla mancanza di coinvolgimento delle ONG nel processo di consultazione che è stato trattato nell'ambito della valutazione della norma minima B) di cui sopra.

3.15 Sulla base di quanto precede, e in particolare per quanto riguarda i cinque standard minimi di consultazione, il Mediatore non ha riscontrato casi di cattiva amministrazione per quanto riguarda la consultazione delle ONG sul futuro dei Fondi strutturali.

3.16 Infine, il Mediatore osserva che il denunciante si è chiesto se le norme minime siano sufficientemente chiare e se l'approccio tradizionalmente settoriale della Commissione alla consultazione debba essere integrato da un approccio più intersettoriale e olistico, in particolare quando le sue proposte hanno un impatto su un'ampia gamma di interessi.

3.17 A questo proposito, il Mediatore sottolinea anzitutto che l'esame da lui effettuato nel caso di specie dimostra che le norme minime sono sufficientemente chiare da consentire di valutare se la Commissione le abbia rispettate. Per quanto riguarda l'eventuale adozione di un approccio alla consultazione più intersettoriale e olistico, il Mediatore ritiene, per i motivi sopra esposti, che la Commissione abbia rispettato le norme minime annunciate nel caso di specie.

3.18 Il Mediatore, tuttavia, non esclude la possibilità che le norme minime possano essere espresse in modo più chiaro o che in alcuni casi possa essere appropriato un approccio alla consultazione più intersettoriale e olistico. Il Mediatore sottolinea che il denunciante ha la possibilità di formulare suggerimenti al riguardo alla Commissione e che sarebbe buona amministrazione che la Commissione prendesse in seria considerazione tali suggerimenti.

4 Conclusione

Per quanto riguarda la prima affermazione, dalle osservazioni della Commissione e dalla lettera del denunciante del 20 aprile 2004 al segretario generale della Commissione risulta che la Commissione ha adottato misure per risolvere la questione e ha quindi soddisfatto il denunciante.

Sulla base delle indagini del Mediatore sulla seconda accusa, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

(2) Comunicazione della Commissione - Verso una cultura rafforzata della consultazione e del dialogo - Principi generali e norme minime per la consultazione delle parti interessate da parte della Commissione (COM/2002/0704 def.).

(3) Articoli 5 (Assenza di discriminazione) e 9 ("Obiettività") del Codice europeo di buona condotta amministrativa. Cfr. anche causa T-70/99, Alpharma Inc./Consiglio, Racc. 2002, pag. II-03495, punto 140.

(4) (COM(2002) 141 def.), GU 2002, C 244/5.

(5) http://ec.europa.eu/regional_policy/debate/forum_en.htm

(6) http://ec.europa.eu/yourvoice

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