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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1200/2003/OV contro il Consiglio dell'Unione europea


Strasburgo, 19 dicembre 2003

Gentile X,

Il 26 giugno 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro il Consiglio dell'UE in merito alla risoluzione del Suo contratto di lavoro in qualità di esperto informatico civile presso la missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) a Sarajevo.

Il 29 luglio 2003 ho trasmesso la denuncia al segretario generale e all'alto rappresentante del Consiglio. Il Consiglio ha trasmesso il suo parere il 7 ottobre 2003. Le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni, da Lei inviato il 27 novembre 2003.

Sebbene Lei non abbia richiesto la riservatezza, il Mediatore ha ritenuto opportuno, alla luce del merito del caso, classificarlo come riservato al fine di tutelare i Suoi interessi (articolo 10, paragrafo 1, delle disposizioni di attuazione). Lei, tuttavia, è libero di fare qualsiasi uso della presente decisione che desidera, compresa la sua pubblicazione.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano i seguenti:

L'amministrazione del gruppo di pianificazione della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) a Sarajevo ha risolto il contratto di lavoro del denunciante in qualità di esperto civile (esperto di tecnologie dell'informazione), senza fornire alcuna motivazione e sulla base di accuse infondate. Ciò è avvenuto in violazione del diritto di difesa del denunciante.

Il denunciante si è opposto alla procedura seguita da una lettera al gruppo di pianificazione del 19 novembre 2002. Nella sua risposta del 26 novembre 2002, il capo del gruppo di pianificazione dell'EUPM ha indicato che il contratto di lavoro del denunciante era stato risolto a causa del suo comportamento inappropriato e perché aveva violato l'etica del gruppo di pianificazione dell'EUPM e le sue responsabilità in qualità di membro professionale della missione.

Il 17 dicembre 2002 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo (rif. 2188/2002/OV). Tale denuncia era tuttavia irricevibile, in quanto il denunciante non aveva preventivamente interpellato il Consiglio in merito all'oggetto della sua denuncia. Il Mediatore ha consigliato al denunciante di scrivere al Consiglio. Secondo il denunciante, ha inviato due lettere raccomandate al Consiglio, ma non ha ricevuto risposta.

Il 26 giugno 2003 il denunciante ha presentato la presente denuncia al Mediatore. Il denunciante ha affermato che il suo contratto di esperto civile con l'EUPM è stato risolto senza alcuna motivazione e sulla base di accuse infondate, e che il Consiglio non ha risposto alle sue due lettere raccomandate al riguardo. Egli ha sostenuto che il Consiglio avrebbe dovuto chiarirgli le accuse a suo carico e che avrebbe dovuto ricevere il suo stipendio per l'intero mese di dicembre 2002.

L'INCHIESTA

Parere del Consiglio

In un breve parere, il Consiglio ha sostenuto che il suo segretariato generale non è intervenuto né nella nomina del denunciante né nel suo licenziamento. Il denunciante è stato assunto direttamente dal gruppo di pianificazione dell'EUPM, in virtù dei poteri conferiti alla missione dall'azione comune del Consiglio dell'11 marzo 2002 relativa alla missione europea di polizia (1). È stato licenziato per motivi di cui il Segretariato generale del Consiglio non era a conoscenza.

L'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune del Consiglio stabilisce che "il gruppo di pianificazione comprende il capomissione/capogruppo di pianificazione della polizia e il personale necessario per svolgere le funzioni derivanti dalle esigenze della missione". L'EUPM può assumere personale civile internazionale su base contrattuale, in funzione delle sue esigenze (2). Spetta tuttavia al capomissione/responsabile della polizia esercitare un comando operativo sull'EUPM, assumere la gestione quotidiana delle operazioni (3) ed esercitare i poteri che ne derivano. Tali poteri comprendono necessariamente l'assunzione e l'eventuale licenziamento di agenti contrattuali, come nel caso del denunciante.

Da quanto precede risulta che non spetta al segretariato generale del Consiglio assumere (ed eventualmente licenziare) agenti contrattuali per l'EUPM.

Osservazioni del denunciante

Il denunciante ha mantenuto la sua denuncia. Ha dichiarato di aver già iniziato a scrivere lettere agli avvocati a Bruxelles.

LA DECISIONE

1 La portata dell'indagine del Mediatore

1.1 Nella sua lettera del 29 luglio 2003, il Mediatore ha informato il denunciante che, nel trattare le denunce relative a un rapporto contrattuale con un'istituzione o un organo comunitario, il Mediatore si limita a esaminare se l'istituzione o l'organo comunitario gli abbia fornito un resoconto coerente e ragionevole della base giuridica delle sue azioni e dei motivi per cui ritiene che il suo punto di vista sulla posizione contrattuale sia giustificato. In tal caso, il Mediatore conclude che la sua indagine non ha rivelato un caso di cattiva amministrazione.

1.2 La decisione del Mediatore su un caso contrattuale non pregiudica il diritto delle parti a che la controversia sia successivamente esaminata e risolta con autorità da un tribunale competente.

2 La risoluzione del contratto senza motivo e sulla base di affermazioni infondate

2.1 Il denunciante ha affermato che il suo contratto di esperto civile con la missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) è stato risolto senza alcuna motivazione e sulla base di accuse infondate. Secondo il denunciante, i suoi diritti di difesa sono stati violati.

2.2 Il Consiglio ha sostenuto che il suo Segretariato generale non è intervenuto né nella nomina del denunciante, né nel suo licenziamento. Il denunciante è stato assunto direttamente dal gruppo di pianificazione dell'EUPM, in virtù dei poteri conferiti alla missione dall'azione comune del Consiglio dell'11 marzo 2002 sulla missione europea di polizia. È stato licenziato per motivi di cui il Segretariato generale del Consiglio non era a conoscenza.

2.3 Il Mediatore osserva che la missione di polizia dell'Unione europea è stata istituita dall'azione comune del Consiglio dell'11 marzo 2002. L'articolo 4, paragrafo 1, dell'azione comune prevede che il capomissione/responsabile della polizia, nominato dal Consiglio, eserciti il comando operativo sull'EUPM e assuma la gestione quotidiana delle operazioni dell'EUPM. L'articolo 4, paragrafo 4, stabilisce inoltre che il capomissione/responsabile della polizia è responsabile del controllo disciplinare del personale. L'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo tra l'UE e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina (4) prevede che il capomissione/responsabile della polizia riferisca al segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune tramite il rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

2.4 Alla luce delle disposizioni di cui sopra, il Mediatore ritiene che il Consiglio sia responsabile di garantire che le azioni dell'EUPM rispettino il principio dello Stato di diritto e i diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione europea.

2.5 Il Mediatore ha studiato attentamente i documenti fornitigli dal denunciante e dal Consiglio. Sulla base di tali elementi di prova, i fatti del caso sembrano essere i seguenti:

i) Il contratto di lavoro del denunciante è stato firmato il 26 giugno 2002 con il gruppo di pianificazione dell'EUPM, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, dell'azione comune del Consiglio dell'11 marzo 2000 sull'EUPM, che stabilisce che "il personale civile internazionale e il personale locale sono assunti dall'EUPM su base contrattuale, se necessario". La durata del contratto era compresa tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002.

ii) La risoluzione del contratto del denunciante è stata decisa come misura disciplinare. La documentazione inviata dal denunciante contiene una nota del 12 novembre 2002 del consigliere giuridico del gruppo di pianificazione dell'EUPM dal titolo "Raccomandazione su un caso disciplinare". La presente nota indica che il vice commissario di polizia ha redatto una relazione d'indagine interna sulla presunta condotta scorretta del denunciante. La presunta condotta scorretta riguardava la presunta relazione del denunciante con una donna moldava che soggiornava illegalmente in Bosnia-Erzegovina lavorando come ballerina in due bar locali e che il denunciante avrebbe dovuto pagare per "servizi". La nota, che si riferisce anche agli "acquisti sessuali commerciali", ha concluso che "(..) essendo membro del gruppo di pianificazione dell'EUPM e quindi soggetto all'obbligo di non promuovere attività illegali, [il denunciante] avrebbe dovuto essere più riservato a stabilire qualsiasi tipo di relazione emotiva/romantica con la sig.ra X. Poiché ha ignorato un comportamento dignitoso e riservato a tale riguardo, [il denunciante] ha messo a repentaglio l'impeccabile reputazione del gruppo di pianificazione dell'EUPM" (sic).

iii) La conclusione e la raccomandazione del consulente legale era che "il comportamento [del denunciante] è stato gravemente incoerente con i suoi obblighi derivanti dal suo contratto di lavoro. [Il denunciante] ha gravemente compromesso la reputazione del gruppo di pianificazione dell'EUPM. Le sue azioni in questo senso hanno costituito una grave cattiva condotta. Si consiglia al commissario per il PT dell'EUPM di risolvere il contratto [del denunciante] con effetto immediato". Come base giuridica per la risoluzione del contratto, il consigliere giuridico ha fatto riferimento al paragrafo 15 del contratto, che prevede che "in caso di colpa grave, il datore di lavoro si riserva il diritto di risolvere il contratto del dipendente senza preavviso scritto". Il capomissione della polizia ha deciso di risolvere il contratto del denunciante a partire dall'8 dicembre 2002.

2.6 L'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto a una buona amministrazione) prevede il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. Sulla base degli elementi di prova a disposizione del Mediatore, risulta che al denunciante non è mai stata data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista sui presunti fatti che hanno costituito la base dell'azione disciplinare nei suoi confronti. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione. Dato che il contratto del denunciante è stato risolto più di un anno fa, non è opportuno proporre una soluzione amichevole. Il Mediatore formula pertanto la seguente osservazione critica.

3 Le affermazioni del denunciante

3.1 Il denunciante sostiene che il Consiglio dovrebbe chiarirgli le accuse a suo carico e che dovrebbe ricevere il suo stipendio per l'intero mese di dicembre 2002.

3.2 Il Mediatore suggerisce che la linea d'azione più utile sarebbe che il denunciante presentasse le suddette affermazioni direttamente al Consiglio, che potrebbe esaminarle alla luce delle constatazioni e delle conclusioni del Mediatore di cui al precedente punto 2.6. In caso di risposta insoddisfacente da parte del Consiglio, il denunciante avrebbe quindi la possibilità di deferire il caso a un tribunale competente o di presentare una nuova denuncia al Mediatore europeo.

4 Mancata risposta

4.1 Il denunciante ha sostenuto che il Consiglio non ha risposto alle due lettere raccomandate da lui inviate in merito al suo licenziamento. Il Consiglio non ha formulato osservazioni su questo punto, ma si è limitato a rilevare che non è intervenuto nell'assunzione o nel licenziamento del denunciante.

4.2 L'ufficio del Mediatore ha chiesto al denunciante una copia delle due lettere raccomandate che il denunciante ha inviato al Consiglio. Il denunciante non disponeva di una copia di una lettera raccomandata. Per quanto riguarda l'altra lettera, datata 18 marzo 2003, risulta che è stata inviata per raccomandata il 19 marzo 2003 a un capo unità della DG A (Personale e amministrazione) del Segretariato generale del Consiglio.

4.3 I principi di buona amministrazione esigono che le istituzioni rispondano alle lettere inviate dai cittadini (5). Nel caso di specie, sembra che il Consiglio non abbia risposto alla lettera del denunciante, né spiegato le ragioni della sua mancata risposta. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore formula la seguente osservazione critica.

5 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore sulle parti 2 e 4 della presente denuncia, è necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

L’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (diritto a una buona amministrazione) include il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. Sulla base degli elementi di prova a disposizione del Mediatore, risulta che al denunciante non è mai stata data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista sui presunti fatti che hanno costituito la base dell'azione disciplinare nei suoi confronti. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.

I principi di buona amministrazione richiedono che le istituzioni rispondano alle lettere dei cittadini. Nel caso di specie, sembra che il Consiglio non abbia risposto alla lettera del denunciante, né spiegato le ragioni della sua mancata risposta. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.

Dato che questi aspetti del caso riguardano procedure relative a eventi specifici del passato, non è opportuno perseguire una composizione amichevole della questione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il segretario generale e l'alto rappresentante del Consiglio saranno informati di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

(2) Azione comune del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa alla missione di polizia europea, articolo 5, paragrafo 3.

(3) Azione comune del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa alla missione di polizia europea, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 7, terzo trattino.

(4) GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

(5) Articolo 13 del codice europeo di buona condotta amministrativa.

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