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Decisione sul modo in cui la Commissione europea ha trattato le lettere relative a una presunta violazione del diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale da parte dei tribunali olandesi (causa 1487/2022/ABZ)
Decisione
Caso 1487/2022/ABZ - Aperto(a) il Giovedì | 01 settembre 2022 - Decisione del Giovedì | 01 settembre 2022 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Cattiva amministrazione non riscontrata ) - Paese Paesi Bassi
Gentile dott.ssa X,
Lei ha recentemente presentato una denuncia al Mediatore europeo sul modo in cui la Commissione europea ha trattato le Sue lettere del 22 gennaio e del 16 febbraio 2022, relative a una presunta violazione del diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale [1] da parte dei tribunali dei Paesi Bassi.
Nelle Sue lettere alla Commissione Lei ha sostenuto che i tribunali olandesi non hanno seguito la giurisprudenza in materia di responsabilità dello Stato per inosservanza del diritto dell'UE [2], in violazione del Suo summenzionato diritto fondamentale.
Nella Sua denuncia al Mediatore, Lei sostiene che la Commissione ha erroneamente ritenuto di non poter intervenire in materia.
Dopo un'attenta analisi di tutte le informazioni fornite con la Sua denuncia, abbiamo deciso di chiudere l'indagine con la conclusione che:
Non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea [3].
La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel decidere se e quando avviare una procedura di infrazione [4]. La Commissione può decidere di non avviare una procedura formale di infrazione, anche se ritiene che si sia verificata una violazione del diritto dell'UE [5]. Per quanto riguarda le denunce sul modo in cui la Commissione ha gestito le preoccupazioni relative alle azioni degli Stati membri, il ruolo del Mediatore si limita a garantire che la Commissione rispetti i principi di buona amministrazione affrontando adeguatamente le preoccupazioni sollevate in modo chiaro e ragionevole. Il Mediatore interverrà solo se vi è un'indicazione di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione.
La Commissione Le ha comunicato che non dispone di competenze generali per intervenire presso gli Stati membri. Ha inoltre affermato di non poter intervenire in singoli casi dinanzi ai giudici nazionali o riesaminare le loro decisioni, motivo per cui non poteva trattare la questione.
Nulla indica che la Commissione abbia interpretato in modo manifestamente errato i fatti o la legge relativi alla questione da Lei denunciata.
In particolare, si osserva che la questione di fondo riguarda il rigetto da parte del giudice nazionale della Sua domanda di risarcimento. La Commissione ha giustamente concluso che essa non può riesaminare le decisioni dei giudici nazionali né intervenire in singoli casi. Si noti che gli Stati membri restano liberi di disciplinare i loro procedimenti giudiziari, a condizione che forniscano una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'UE [6]. Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applica agli Stati membri solo nell'attuazione del diritto dell'UE [7].
Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha archiviato il caso.
Anche se capisco che questo non è il risultato previsto, spero che troviate utili le spiegazioni di cui sopra.
La ringrazio per aver contattato il Mediatore europeo.
Cordiali saluti,
Rosita Hickey
Direttore delle indagini
Strasburgo, 1/09/2022
[1] Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
[2] Sentenza della Corte del 19 novembre 1991, C-6/90 e C-9/90, Francovich contro Bonifaci, disponibile qui.
[3] Informazioni complete sulla procedura e sui diritti relativi ai reclami sono disponibili all'indirizzo
https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/70707
[4] Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 febbraio 1989, causa 247/87, Starfruit/Commissione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0247.
[5] Sezione "Cosa può e non può fare la Commissione?", disponibile qui.
[6] Le arti. 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, e 19, paragrafo 1, punto 2, del trattato sull'Unione europea.
[7] Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.