Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
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Diritti dei denuncianti
Documento - Data Giovedì | 01 settembre 2016
Questa pagina contiene link al materiale informativo sui principali diritti che ti sono riconosciuti in qualità di denunciante nei tuoi contatti con l’Ufficio del Mediatore europeo.
Leggi attentamente queste informazioni prima di valutare se far valere i tuoi diritti attraverso una qualsiasi delle opzioni disponibili.
Informativa sul trattamento dei dati e sulla riservatezza
Trattamento dei dati
Le denunce presentate al Mediatore e la corrispondenza connessa contengono spesso dati personali quali nomi, recapiti ai fini del contatto e altre informazioni relative a persone identificabili.
Per il trattamento dei dati personali da parte di istituzioni dell’UE, incluso il Mediatore europeo, la legislazione europea (Regolamento (UE) 2018/1725)[1] prevede diritti e obblighi, tra cui il diritto di una persona di ottenere l’accesso ai propri dati detenuti da questo Ufficio. Per esercitare questi diritti o per avere maggiori informazioni, può contattare il nostro Ufficio il nostro responsabile della protezione dei dati.
Se una persona ritiene che il Mediatore non abbia trattato correttamente i suoi dati, può contattare il Garante europeo della protezione dei dati.
Riservatezza della denuncia e delle informazioni
I denuncianti devono identificare chiaramente e sin dalla trasmissione al Mediatore ogni documento o informazione che considerano essere di natura riservata.
La riservatezza può essere invocata solamente nel caso in cui la divulgazione delle informazioni comporti effetti pregiudizievoli; questo vale ad esempio per dati finanziari, informazioni commercialmente sensibili o informazioni personali riguardanti un privato cittadino. La riservatezza non può essere garantita in ogni circostanza. In particolare, se si presentano al Mediatore documenti contenenti dati personali di terzi, tali terzi con ogni probabilità potranno ottenerli dal Mediatore esercitando i propri diritti in materia di protezione dei dati. In ogni caso, si deve prevedere che la denuncia e gli eventuali documenti di supporto siano messi interamente a disposizione dell’istituzione od organismo cui si riferisce la denuncia, in modo che tale istituzione od organismo possa prenderne conoscenza adeguatamente e rispondere al Mediatore.
Richiesta di riesame
Un denunciante può chiedere al Mediatore il riesame di una decisione in cui si stabilisce che una denuncia è inammissibile o esula dal mandato del Mediatore, di una decisione secondo la quale non sussistono motivi per avviare un’indagine o di una decisione che determina l’archiviazione di un caso[2].
Una richiesta di riesame non implica l’impugnazione di una decisione del Mediatore. Affinché il Mediatore possa valutare gli estremi per il riesame di una decisione, il denunciante deve indicare dettagliatamente i motivi per i quali la decisione non è corretta. Se nella richiesta non sono indicati chiaramente tali motivi e/o non sono che riproposti quelli già trasmessi, il Mediatore può decidere di non procedere al riesame della decisione. Il disaccordo del denunciante con la valutazione del Mediatore non è sufficiente a determinare un riesame da parte di quest’ultimo.
La richiesta di revisione indica dettagliatamente i motivi per i quali la decisione non è corretta.
Qualora intenda presentare nuovi fatti relativi al presunto caso di cattiva amministrazione, il denunciante dimostra al Mediatore di non essere stato in condizione di presentare tali fatti nella denuncia o nel corso dell’indagine.
La richiesta di revisione è presentata entro due mesi dalla data della decisione del Mediatore cui si riferisce la richiesta.
La decisione relativa a una richiesta di revisione è resa entro quattro mesi dalla data di registrazione nel protocollo. Tale termine può essere prorogato, in casi giustificati.
Denuncia relativa al servizio
Se ritieni che la tua denuncia sia stata gestita in maniera insoddisfacente dal personale del Mediatore, indipendentemente dall’esito della stessa, puoi presentare una denuncia relativa al servizio.
Chi controlla il Mediatore europeo?
Non vi sono disposizioni relative al ricorso a un organo esterno contro il Mediatore. Tuttavia, in base agli errori a noi imputati puoi valutare le possibilità descritte di seguito.
Parlamento europeo: ogni cittadino dell’Unione europea e ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede ufficiale in uno Stato membro ha il diritto di rivolgere una petizione al Parlamento europeo su una questione che rientra negli ambiti di attività dell’Unione e che lo riguarda direttamente. Per ulteriori informazioni sul diritto di petizione clicca qui.
Corte di giustizia dell’Unione europea: se ritieni che il Mediatore abbia agito in maniera non conforme alla legge, puoi considerare la possibilità di adire il Tribunale. A tal fine dovrai essere rappresentato da un avvocato, che potrà consigliarti anche in merito ai possibili costi e alle prospettive di successo. Tieni presente che il Mediatore e i suoi servizi non possono fornire questo genere di consulenza. Per ulteriori informazioni, consulta il sito web Curia.
Contatti del Mediatore europeo
In questa pagina trovi i contatti del Mediatore europeo.
[1] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE
[2] Decisione della Mediatrice europea concernente le richieste di riesame