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Decisione sul modo in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ha condotto una procedura di gara per la fornitura di attrezzature per l'abbigliamento (caso 3204/2025/FA)

Venerdì | 14 agosto 2026

Il caso riguardava una gara d'appalto organizzata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) relativa alla fornitura di attrezzature di abbigliamento per gli agenti di Frontex. Il denunciante, una società che ha anche partecipato alla procedura di gara, ha sollevato preoccupazioni con Frontex in merito all'aggiudicazione dell'appalto alla società vincitrice. Più specificamente, il denunciante ha sostenuto che Frontex avrebbe dovuto respingere l'offerta vincente a causa delle presunte difficoltà finanziarie dell'offerente e delle sue carenze nell'esecuzione di un altro contratto, nonché perché l'offerta che aveva presentato era, secondo il denunciante, anormalmente bassa.

Il Mediatore ha constatato che Frontex aveva effettuato correttamente il controllo di ammissibilità dell'aggiudicatario, conformemente alle norme applicabili. Inoltre, ha rilevato che la valutazione di Frontex secondo cui l’offerta prescelta non era anormalmente bassa era ragionevole e in linea con le norme applicabili.

Il Mediatore ha chiuso l'indagine constatando l'assenza di cattiva amministrazione.

Decisione sul modo in cui la Banca centrale europea (BCE) ha gestito alcuni aspetti procedurali relativi a una segnalazione di irregolarità (caso 637/2024/PB)

Mercoledì | 22 luglio 2026

Il caso riguardava la gestione da parte della Banca centrale europea (BCE) degli aspetti procedurali relativi a una relazione sugli informatori presentata dal denunciante [1] nel 2022. Il rapporto dell'informatore riguardava una presunta relazione familiare tra un addetto alle assunzioni e la persona assunta.

Il denunciante ha subito un comportamento da parte dei presunti trasgressori che ritenevano costituisse un comportamento inappropriato (comprese le molestie). Il denunciante ha chiesto una relativa indagine amministrativa.

La BCE ha deciso di valutare la segnalazione degli informatori congiuntamente alla questione del presunto comportamento inappropriato. Ha inoltre informato il denunciante che gli elementi di prova presentati non giustificavano l'avvio di un'indagine amministrativa. Il denunciante ha contestato entrambi i punti attraverso un reclamo amministrativo, che la BCE ha dichiarato irricevibile per mancanza di interesse individuale (la gestione congiunta delle due questioni) o per mancanza di qualsiasi decisione impugnabile (la mancata apertura di un'indagine amministrativa).

Il denunciante si è rivolto al Mediatore, contestando la decisione di inammissibilità della BCE. Nel corso dell'indagine del Mediatore, il denunciante ha anche chiesto al Mediatore di esaminare più da vicino il trattamento delle segnalazioni di informatori e delle denunce presso la BCE.

Il Mediatore ha ritenuto che i motivi addotti dalla BCE per dichiarare irricevibile il reclamo amministrativo del denunciante non fossero convincenti.

La Mediatrice ha inoltre osservato che, durante la sua indagine, si erano verificati sviluppi significativi in materia e che le relative indagini interne ad alto livello erano ancora in corso. Inoltre, la BCE stava ultimando un riesame di propria iniziativa del proprio quadro di segnalazione, indagine e disciplina. In tali circostanze, il Mediatore ha concluso che in quel momento non erano giustificate ulteriori indagini e ha chiuso l'indagine.

 

[1] Per motivi di anonimato, anche per quanto riguarda il genere del denunciante, il testo si riferisce al denunciante come "loro"/"loro"/"loro".

 

Decisione sul modo in cui l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha gestito le richieste di riesame dei risultati nell'ambito di due procedure di selezione EPSO/AST/151/22 e EPSO/AD/398/22 (caso 1455/2024/VS)

Lunedì | 13 luglio 2026

Il caso riguardava il modo in cui l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha gestito le richieste di riesame di un candidato che non ha avuto successo in due procedure di selezione. Tra l'altro, il denunciante ha sostenuto che l'EPSO non aveva affrontato adeguatamente le sue preoccupazioni e si è chiesto se avesse riesaminato adeguatamente le sue prestazioni.

Dopo che il Mediatore ha avviato l'indagine, l'EPSO ha fornito ulteriori risposte al denunciante. Il Mediatore ha rilevato che vi erano incongruenze tra queste e le risposte inizialmente ricevute e che non era chiaro se l'EPSO avesse effettivamente riesaminato le sue decisioni iniziali. Nel corso dell'indagine, l'EPSO ha fornito ulteriori chiarimenti per spiegarlo.

La Mediatrice ha archiviato il caso constatando che non sono giustificate ulteriori indagini, in quanto l'EPSO ha infine fornito spiegazioni ragionevoli sul modo in cui ha gestito le richieste di riesame del denunciante. Tuttavia, l'indagine ha rivelato problemi con le risposte standard dell'EPSO alle richieste di riesame. Per far fronte a tali problemi, la Mediatrice ha avanzato un suggerimento di miglioramento all'EPSO, chiedendogli di garantire che, in futuro, i candidati che hanno presentato una richiesta di riesame ricevano una risposta chiara, accurata e completa che li informi dell'avvenuto riesame e dei motivi della decisione dell'EPSO.