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Decision on how the European Commission ensures that Romania fully implements a judgment of the Court of Justice of the European Union on the unlawful refusal to issue identity cards to Romanian citizens domiciled in other Member States (case 244/2025/JN)

Martedì | 09 giugno 2026

The case concerned how the European Commission ensures that Romania fully implements a judgment of the Court of Justice of the European Union on the unlawful refusal to issue identity cards to Romanian citizens domiciled in other Member States.

The Ombudsman found that the matter appeared to be evolving at national level and that the Commission had been monitoring the situation actively and at reasonable intervals.

The Ombudsman closed the case with the conclusion that no further inquiries are justified at this stage. However, the Ombudsman requested the Commission to update her, within six months, on its assessment of Romania’s compliance with the judgment and any further action taken by the Commission.

Decisione sul modo in cui la Commissione europea ha trattato una richiesta di accesso del pubblico a documenti relativi ai suoi scambi con il governo ungherese sull'indipendenza della magistratura (caso 849/2024/PVV)

Giovedì | 16 aprile 2026

Il denunciante ha chiesto alla Commissione europea l'accesso del pubblico ai documenti relativi ai suoi scambi con il governo ungherese sull'indipendenza della magistratura nel contesto della valutazione della Commissione sull'ammissibilità dell'Ungheria ai fondi di coesione. Dopo aver consultato le autorità ungheresi, la Commissione ha rifiutato l'accesso ad alcuni documenti, invocando due eccezioni ai sensi della legislazione dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti. Più specificamente, la Commissione ha sostenuto che la divulgazione comprometterebbe lo scopo della sua indagine per quanto riguarda l'ammissibilità dell'Ungheria ai fondi di coesione e il suo processo decisionale. Il denunciante ha chiesto alla Commissione di rivedere la sua decisione (presentando una "domanda di conferma"). Quando la Commissione non ha risposto entro i termini applicabili, il denunciante si è rivolto al Mediatore.

La Mediatrice ha avviato un'indagine sul rifiuto implicito della Commissione di concedere l'accesso del pubblico ai documenti richiesti. Nel corso dell'indagine del Mediatore, la Commissione ha adottato la sua decisione di conferma. Ha mantenuto la sua decisione di negare l'accesso, ma ha invocato un'ulteriore eccezione, sostenendo che nel frattempo il Parlamento europeo aveva avviato procedimenti giudiziari in materia e che la divulgazione potrebbe compromettere tali procedimenti in corso.

Dall’ispezione del Mediatore è emerso che i documenti richiesti contengono l’autovalutazione dell’Ungheria, questionari formali inviati dalla Commissione alle autorità ungheresi e le risposte ufficiali delle autorità ungheresi competenti a tali domande. I documenti richiesti costituiscono quindi la base della decisione della Commissione nei confronti della quale il Parlamento ha avviato un procedimento giudiziario. Essi non sono stati redatti ai fini del procedimento giudiziario specifico, né contengono posizioni giuridiche interne su questioni controverse in tutto il procedimento.

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse sufficientemente dimostrato in che modo la divulgazione dei documenti potesse compromettere il procedimento giudiziario in questione. Inoltre, il Mediatore non era convinto dell’argomento della Commissione secondo cui la divulgazione avrebbe potuto compromettere la sua indagine. Inoltre, la Mediatrice ha sottolineato l'importanza di informare il pubblico in merito alle azioni della Commissione e delle autorità ungheresi volte a tutelare gli interessi finanziari dell'UE e a garantire il rispetto dello Stato di diritto. Pertanto, il Mediatore ha ritenuto che il rifiuto della Commissione di concedere un ampio accesso del pubblico ai documenti richiesti costituisse cattiva amministrazione e ha raccomandato alla Commissione di riconsiderare la sua posizione sulla richiesta di accesso.

In risposta, la Commissione ha confermato la sua posizione secondo cui la divulgazione dei documenti richiesti pregiudicherebbe la serenità del procedimento giudiziario avviato dal Parlamento e la sua indagine per quanto riguarda l'ammissibilità dell'Ungheria ai fondi di coesione. Tuttavia, il Mediatore ha rilevato che la Commissione non ha fornito spiegazioni convincenti sul motivo per cui non è stato possibile concedere un accesso più ampio a tali documenti. Pertanto, il Mediatore ha confermato la sua constatazione di cattiva amministrazione e ha archiviato il caso.

Decisione sul rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico al suo parere motivato relativo al recepimento della direttiva sulla protezione degli informatori in Belgio (caso 372/2026/PVV)

Giovedì | 09 aprile 2026

Il caso riguardava una richiesta di accesso del pubblico al parere motivato che la Commissione europea ha inviato al Belgio nell'ambito di una procedura di infrazione relativa al recepimento della direttiva sulla protezione degli informatori.

La Commissione ha rifiutato l’accesso al documento, che fa parte del fascicolo di una procedura di infrazione in corso. A tal fine, la Commissione si è basata su una presunzione generale di non divulgazione, fondata sulla necessità di tutelare l’obiettivo di un’indagine in corso. Insoddisfatto di questo risultato, il denunciante si è rivolto al Mediatore.

Pur ritenendo essenziale un’adeguata protezione degli informatori, la Mediatrice ha ritenuto, sulla base dell’ispezione del documento controverso, che la Commissione fosse legittimata ad avvalersi della presunzione generale di non divulgazione per negare l’accesso al documento. Ha quindi archiviato il caso.