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Decisione sul tempo impiegato dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) per trattare due reclami (caso 3454/2025/TM)

Giovedì | 23 luglio 2026

Il caso riguardava il tempo impiegato dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) per decidere in merito a due reclami presentati dallo stesso denunciante nel 2023 in merito al trattamento dei dati personali del denunciante.

Nel corso dell'indagine del Mediatore, il GEPD ha fornito spiegazioni ragionevoli in merito al trattamento dei casi e al ritardo. Il GEPD ha inoltre completato la sua valutazione preliminare delle questioni sollevate.

Il Mediatore ha inoltre osservato che il GEPD ha adottato misure volte ad affrontare il suo arretrato per evitare situazioni simili in futuro e ha pertanto chiuso il caso con la conclusione che non erano giustificate ulteriori indagini. 

Raccomandazione sul modo in cui l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo affronta le accuse di violazioni dei diritti fondamentali nelle sue attività in Grecia (caso 229/2024/AML)

Giovedì | 02 luglio 2026

Il caso riguardava il modo in cui l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) ha affrontato le accuse di violazioni dei diritti fondamentali nelle sue attività sull'isola greca di Samos. I denuncianti erano preoccupati per il fatto che il modo in cui gli assistenti distaccati nelle squadre di sostegno per l'asilo dell'EUAA hanno condotto colloqui con i richiedenti asilo vulnerabili fosse contrario al diritto dell'UE e che l'EUAA non avesse affrontato tale questione. Inoltre, i denuncianti erano preoccupati per il modo in cui l’EUAA ha gestito le segnalazioni di respingimenti dei richiedenti asilo.

La Mediatrice ha rilevato che, al momento della denuncia, l’EUAA non era riuscita a garantire che gli assistenti distaccati nelle sue squadre di sostegno per l’asilo fossero preparati a condurre adeguatamente colloqui con i richiedenti asilo vulnerabili, anche per quanto riguarda il modo in cui tenere conto degli indicatori di vulnerabilità quando questi emergono per la prima volta durante il colloquio per l’asilo. Il Mediatore ha inoltre rilevato che l'EUAA non aveva fornito ai richiedenti asilo vulnerabili una procedura adeguata per segnalare gli errori commessi durante i colloqui e per far esaminare tali relazioni dall'EUAA. Il Mediatore ha constatato che si trattava di cattiva amministrazione e ha formulato quattro raccomandazioni all'EUAA per ovviare alle carenze.

La Mediatrice ha inoltre inviato tali raccomandazioni ai suoi omologhi della Rete europea dei difensori civici (ENO), chiedendo il loro parere sul modo in cui è garantito il rispetto dei diritti fondamentali nella cooperazione tra gli operatori dell’EUAA e i funzionari nazionali responsabili dell’asilo.

Inoltre, la Mediatrice ha individuato gravi carenze in relazione al modo in cui l’EUAA ha gestito la divulgazione, da parte dei richiedenti asilo, delle esperienze di respingimento durante le interviste. Poiché l’EUAA ha iniziato ad attuare misure volte a porre rimedio a tali carenze durante l’indagine della Mediatrice, quest’ultima non ha riscontrato casi di cattiva amministrazione, ma ha formulato due suggerimenti di miglioramento.

Decisione sul modo in cui la Commissione europea ha trattato una richiesta di accesso del pubblico ai documenti relativi alle spese di un viaggio di lavoro in Israele presentata dal coordinatore della Commissione per la lotta contro l'antisemitismo e la promozione della vita ebraica (caso 3286/2025/KR)

Lunedì | 29 giugno 2026

Il caso riguardava il trattamento da parte della Commissione europea della richiesta di un giornalista di accesso del pubblico ai documenti relativi a un viaggio di lavoro in Israele da parte del coordinatore della Commissione per la lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica. La Commissione ha rifiutato di confermare o negare l'esistenza di tali documenti, facendo riferimento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati. Ha sostenuto che anche il riconoscimento dell'esistenza di tali documenti equivarrebbe a un trasferimento di dati personali, senza necessità di una finalità specifica di interesse pubblico, cosa che ha concluso che il denunciante non aveva dimostrato.

Nel corso dell'indagine, la Commissione ha confermato alla squadra investigativa del Mediatore che il viaggio aveva avuto luogo e che aveva coperto i costi di tale viaggio, rispondendo in tal modo alle principali preoccupazioni in materia di trasparenza sollevate dal denunciante.

La Mediatrice ha riscontrato un interesse pubblico al controllo pubblico delle attività professionali del coordinatore, data la visibilità del ruolo e la sensibilità dell'argomento. Tuttavia, dopo che la Commissione ha confermato il viaggio di lavoro e ha coperto i costi conformemente alle norme applicabili, il Mediatore ha ritenuto soddisfatto l'interesse pubblico a esaminare le attività professionali del coordinatore.

La Mediatrice ha tuttavia avanzato alla Commissione un suggerimento di miglioramento, in particolare di pubblicare proattivamente sintesi delle attività ufficiali del coordinatore, comprese le informazioni sui viaggi di lavoro, al fine di migliorare la trasparenza.

Il Mediatore ha archiviato il caso concludendo che non erano giustificate ulteriori indagini.

Decisione sul modo in cui la Commissione europea garantisce che la Romania dia piena esecuzione a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul rifiuto illegittimo di rilasciare carte d'identità a cittadini rumeni domiciliati in altri Stati membri (causa 244/2025/JN)

Martedì | 09 giugno 2026

Il caso riguardava il modo in cui la Commissione europea garantisce alla Romania la piena attuazione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul rifiuto illegittimo di rilasciare carte d'identità a cittadini rumeni domiciliati in altri Stati membri.

Il Mediatore ha rilevato che la questione sembrava evolvere a livello nazionale e che la Commissione aveva monitorato la situazione attivamente e a intervalli ragionevoli.

Il Mediatore ha chiuso il caso con la conclusione che in questa fase non sono giustificate ulteriori indagini. Tuttavia, la Mediatrice ha chiesto alla Commissione di aggiornarla, entro sei mesi, sulla sua valutazione dell'esecuzione della sentenza da parte della Romania e su qualsiasi ulteriore azione intrapresa dalla Commissione.