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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2586/2010/(ML)TN contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
Decisione
Caso 2586/2010/TN - Aperto(a) il Lunedì | 31 gennaio 2011 - Decisione del Mercoledì | 09 novembre 2011 - Istituzione coinvolta Ufficio europeo di selezione del personale ( Cattiva amministrazione non riscontrata , Osservazione critica )
Contesto della denuncia
1. La denuncia riguarda presunti errori commessi dall'EPSO nell'ambito di un concorso generale per la selezione dei funzionari. Il denunciante ha partecipato al concorso generale EPSO/AD/163/09 nel settore della protezione dei dati. Scopo del concorso era creare elenchi di riserva (uno per i funzionari di grado AD 6 e uno per i funzionari di grado AD 9), da cui poter coprire i posti vacanti presso il Garante europeo della protezione dei dati ("GEPD"). Durante la prova scritta, i candidati hanno dovuto scegliere un "canale"legale o tecnologico. Un elenco di riserva, riguardante entrambi i canali, doveva essere redatto per i funzionari di grado AD 6 (il bando di concorso prevedeva che tale elenco di riserva dovesse contenere 12 nominativi) e un altro elenco di riserva, riguardante entrambi i canali, doveva essere redatto per i funzionari di grado AD 9. Il denunciante ha partecipato al canale tecnologico di grado AD 6. Dopo le prove, non è stato iscritto nell'elenco di riserva dei candidati idonei, in quanto non rientrava tra i 12 candidati che hanno ottenuto i punteggi più alti. Gli è stato comunicato che aveva ottenuto un punteggio complessivo di 69 punti, mentre i 12 candidati che avevano ottenuto i punteggi più alti al grado AD 6 avevano ottenuto un punteggio complessivo di almeno 79.
Oggetto dell'indagine
2. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato che:
(1) l'EPSO ha commesso un errore valutando i candidati nel canale tecnologico utilizzando un esaminatore esterno, che non era membro della commissione giudicatrice, nella prova orale;
(2) l'EPSO ha commesso un errore perché la commissione giudicatrice non disponeva delle competenze tecniche necessarie per valutare i candidati nel canale tecnologico;
(3) l'EPSO ha commesso un errore in quanto un esaminatore esterno non è stato utilizzato per valutare i candidati nel canale giuridico, mentre un esaminatore esterno è stato utilizzato per valutare i candidati nel canale tecnologico, il che costituisce una violazione del principio della parità di trattamento;
(4) vi è stato un pregiudizio nella concorrenza a favore degli avvocati;
(5) l'EPSO ha utilizzato in modo improprio le risorse organizzando un concorso in due campi con un unico elenco di riserva; e
(6) L'EPSO non ha fornito al denunciante le informazioni richieste.
3. Il denunciante ha sostenuto che l'EPSO dovrebbe:
1) riesaminare la sua candidatura; e
(2) creare due liste di riserva con i migliori candidati di ciascun canale.
4. Il Mediatore osserva che, nelle sue osservazioni sul parere dell'EPSO, il denunciante ha espresso alcune nuove preoccupazioni e richieste di informazioni. Il Mediatore non ritiene che le informazioni che il denunciante desidera siano necessarie per la corretta analisi del caso in esame. Il Mediatore ritiene inoltre che le nuove preoccupazioni non rientrino nell'ambito della presente indagine. Il Mediatore non affronterà pertanto tali questioni nella sua decisione. Se il denunciante desidera affrontare tali questioni, dovrebbe adottare opportuni approcci amministrativi, rivolgendo le sue preoccupazioni e richieste di informazioni direttamente all'EPSO.
L'indagine
5. Il Mediatore ha chiesto all'EPSO di presentare un parere sulla denuncia entro il 30 aprile 2011. Il parere è stato trasmesso al denunciante, che ha presentato le sue osservazioni il 27 aprile 2011.
Analisi e conclusioni del Mediatore
Osservazioni preliminari
6. Nel suo parere, l’EPSO ha affermato che la commissione giudicatrice è incaricata di determinare se i candidati soddisfano le condizioni specifiche previste dal bando di concorso e di valutarne le prestazioni alla luce delle condizioni pubblicate nel bando. Le decisioni adottate dalla commissione giudicatrice in tale contesto sono di esclusiva responsabilità della commissione giudicatrice. L'EPSO è responsabile unicamente dell'organizzazione di un concorso, dalla redazione del bando di concorso alla chiusura dello stesso. Fornisce alle commissioni giudicatrici, che non dispongono di un proprio segretariato, supporto amministrativo, logistico e informatico. L'EPSO sostiene che questa distinzione è molto importante perché significa che l'EPSO non ha lo stesso potere decisionale, e quindi la stessa responsabilità, di una commissione giudicatrice.
7. In relazione alle osservazioni di cui sopra, il Mediatore fa riferimento alla sua analisi nel caso 2494/2010/FOR [1]. In tale caso, il Mediatore ha sottolineato che il Mediatore europeo ha il potere di ricevere denunce relative a casi di cattiva amministrazione riguardanti le attività di tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE (ad eccezione della Corte di giustizia nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali). I termini "istituzioni", "organi", "uffici" e "agenzie" comprendono tutti; qualsiasi entità che rientri nel quadro istituzionale dell'UE, vale a dire un'entità istituita dai trattati o un'entità istituita da un atto adottato in attuazione dei trattati, non può sfuggire al controllo del Mediatore in relazione a presunti casi di cattiva amministrazione.
8. Se un'istituzione, un organo o un organismo esistente istituisce unità funzionali all'interno della propria struttura organizzativa, eventuali presunti casi di cattiva amministrazione da parte di tali unità funzionali saranno attribuiti all'istituzione, all'organo o all'organismo di cui fa parte. Tali unità funzionali non possono essere intese come "istituzioni, organi o organismi"distinti ai sensi dell'articolo 228 TFUE. In alternativa, se, mediante un atto adottato in attuazione dei trattati, viene creata un'entità "separata" nel quadro istituzionale dell'UE, tale entità sarà soggetta al riesame da parte del Mediatore per eventuali presunti casi di cattiva amministrazione.
9. Sulla base di quanto precede, il Mediatore ritiene che, se l'EPSO dovesse ritenere di non avere la competenza per rispondere a determinate accuse oggetto di un'indagine condotta dal Mediatore in quanto tali accuse riguardano le attività di una commissione giudicatrice, dovrebbe chiedere alla commissione giudicatrice di rispondere direttamente al Mediatore. Se la commissione giudicatrice non desidera rispondere al Mediatore tramite l'EPSO, l'EPSO dovrebbe informarlo, il quale, conformemente ai poteri che gli sono attribuiti a norma dell'articolo 228 TFUE, rivolgerà la sua indagine direttamente alla commissione giudicatrice.
A. Sull’asserito errore nell’utilizzo di un valutatore esterno
Argomenti presentati al Mediatore
10. Secondo il denunciante, durante la prova orale le sue conoscenze tecniche sono state valutate da un valutatore esterno che non era membro della commissione giudicatrice. Il denunciante ha sostenuto che solo la commissione giudicatrice ha l'autorità di valutare un candidato. Secondo il denunciante, vi era "una forte impressione" che i compiti del valutatore esterno non differissero in modo significativo dai compiti di un membro ordinario della commissione giudicatrice. Il denunciante ha fatto riferimento alle norme generali che disciplinano i concorsi generali, in base alle quali "la commissione giudicatrice: (...) - redige le domande per le prove scritte, orali e pratiche, a seconda del tipo di concorso (...) La commissione giudicatrice può ricorrere a esaminatori consultivi per assisterla nel suo compito. Tuttavia, non possono sostituirsi alla commissione giudicatrice; il consiglio di amministrazione ha il solo diritto di determinare i punteggi attribuiti ai candidati al concorso". Tuttavia, secondo il denunciante, era evidente che, nel concorso in questione, l'esaminatore era autorizzato a formulare domande per le prove scritte e orali ed era effettivamente coinvolto nel contrassegnare le risposte e nel porre le domande durante la prova orale.
11. Il denunciante ha inoltre sottolineato che, nella lettera inviatagli il 16 novembre 2010, l'EPSO ha dichiarato che "la valutazione della Sua performance non spettava all'esaminatore: sicuramente non esclusivamente e nemmeno per quanto riguarda le conoscenze specifiche nel canale tecnologico prescelto". Il denunciante ha ritenuto questa affermazione contraddittoria in quanto suggerisce che l'esaminatore non ha valutato le conoscenze tecnologiche specifiche.
12. Tuttavia, il denunciante ha concluso che la decisione della commissione giudicatrice di ricorrere a un esaminatore era corretta in quanto tale, ma che ha portato a un trattamento differenziato a causa della decisione errata dell'EPSO di creare un elenco di riserva unico, senza distinzione tra i due canali.
13. L’EPSO ha sostenuto che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato III dello Statuto, la commissione giudicatrice può, per talune prove, essere assistita da uno o più esaminatori con funzioni consultive. Una giurisprudenza consolidata riconosce che, sebbene una commissione giudicatrice possa legittimamente essere assistita da esaminatori a titolo consultivo, la commissione giudicatrice rimane responsabile delle operazioni e conserva il potere di valutazione in ultima istanza.
Valutazione del Mediatore
14. Come rilevato dall’EPSO, lo Statuto prevede espressamente che le commissioni giudicatrici siano assistite da esaminatori con funzioni consultive. Il fatto che un esaminatore assista nella formulazione e nella formulazione di domande non significa che la commissione giudicatrice rinunci al "diritto di determinare i punteggi attribuiti ai candidati al concorso". Inoltre, il Mediatore ritiene che la dichiarazione dell'EPSO, menzionata dal denunciante al precedente punto 11, debba essere letta nel senso che la valutazione delle prestazioni del denunciante, in generale e per quanto riguarda le conoscenze specifiche, non era di competenza dell'esaminatore che svolgeva funzioni consultive. Sulla base di quanto precede, il Mediatore non ritiene che il denunciante abbia fornito alcuna prova che suggerisca che la commissione giudicatrice abbia agito al di fuori dei limiti giuridici ad essa applicabili quando è stata assistita da un esaminatore con funzioni consultive. Il Mediatore non riscontra pertanto alcuna cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.
15. La questione se l'uso di un esaminatore abbia causato disparità di trattamento sarà trattata nella parte C in appresso.
B. Sull'asserita mancanza di competenze tecniche
Argomenti presentati al Mediatore
16. Il denunciante ha sostenuto che la commissione giudicatrice si è avvalsa di un valutatore esterno a causa della sua mancanza di competenze tecniche.
17. Secondo l’EPSO, nel caso del concorso in questione, i membri della commissione giudicatrice erano tutti esperti nel settore della protezione dei dati. Almeno due dei membri erano qualificati per porre domande relative al canale tecnologico e avevano le competenze necessarie per valutare obiettivamente le prestazioni dei candidati ´.
18. Nelle sue osservazioni sul parere dell'EPSO, il denunciante ha sostenuto che vi era un'incoerenza tra la lettera inviatagli dall'EPSO il 16 novembre 2010, formulata come se almeno due dei membri della commissione giudicatrice "presenti alla sua prova orale"fossero qualificati per valutare il canale tecnologico, e il parere dell'EPSO, formulato come se almeno due membri della commissione giudicatrice fossero in possesso di tale qualifica. Il denunciante ha inoltre osservato che tutti e tre i membri della commissione giudicatrice presenti alla sua prova orale avevano il titolo di "Legal Officer" o "Legal Advisor". Il denunciante ha concluso che poteva darsi che due membri della commissione giudicatrice fossero in grado di valutare le domande relative alla tecnologia, ma nessuno dei due era presente alla sua prova orale.
Valutazione del Mediatore
19. La giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'UE conferma che i membri della commissione giudicatrice devono possedere le competenze necessarie per valutare i candidati.[2] A tale riguardo, il Mediatore prende atto dell'affermazione dell'EPSO secondo cui i membri della commissione giudicatrice erano tutti esperti nel settore della protezione dei dati e che almeno due di essi erano qualificati per porre domande relative al canale tecnologico e avevano le competenze necessarie per valutare obiettivamente le prestazioni del candidato. Il Mediatore ritiene che né la presenza di un esaminatore con funzioni consultive (che è espressamente prevista dallo statuto dei funzionari), né il fatto che i membri della commissione giudicatrice presenti all'esame orale del denunciante avessero i titoli di "giurista" o "consigliere giuridico", siano sufficienti a mettere in dubbio le affermazioni espresse dall'EPSO secondo cui almeno due membri della commissione giudicatrice erano qualificati per porre domande (e quindi, implicitamente, anche per comprendere le risposte) relative al canale tecnologico. Nonostante le diverse formulazioni utilizzate dall'EPSO nella sua corrispondenza relativa alla questione, il denunciante non ha fornito alcuna prova o argomentazione per dimostrare che i membri della commissione giudicatrice presenti alla sua prova orale non fossero in grado di porre domande tecnologiche e di valutarne le risposte. Il Mediatore non riscontra pertanto alcuna cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.
C. Sull'asserita violazione del principio della parità di trattamento
Argomenti presentati al Mediatore
20. Secondo il denunciante, il fatto che i candidati nel canale giuridico non disponessero di un valutatore esterno, esperto in questioni giuridiche, costituiva una violazione del principio della parità di trattamento.
21. L'EPSO ha sostenuto che la commissione giudicatrice desiderava avvalersi di un esaminatore per il canale tecnologico al fine di ottenere il parere di un esperto. Tuttavia, l’esaminatore ha agito solo in veste consultiva. L'uso di un esaminatore per il canale tecnologico non rifletteva alcuna intenzione di fornire un vantaggio a determinati candidati, né violava il principio della parità di trattamento.
22. L'EPSO ha proseguito affermando che la giurisprudenza in materia di concorsi afferma che sussiste una violazione del principio della parità di trattamento quando due categorie di persone, le cui circostanze di fatto e di diritto non rivelano differenze essenziali, sono trattate in modo diverso. Sebbene la situazione giuridica fosse identica per tutti i candidati al concorso in questione, la situazione di fatto era diversa all’interno dello stesso concorso, a seconda che il candidato avesse scelto il canale giuridico o quello tecnologico.
Valutazione del Mediatore
23. Il Mediatore osserva innanzitutto che le norme applicabili non impediscono l'uso di canali separati nell'ambito dello stesso concorso. In sintesi, era consentito includere, nell’ambito di un’unica concorrenza, un canale legale e un canale tecnologico.
24. La creazione di canali distinti nel bando di concorso aveva come scopo stesso la selezione di categorie distinte di candidati con caratteristiche diverse (nel caso di specie, si trattava di candidati con competenze giuridiche e di candidati con competenze tecnologiche).
25. Il processo di selezione dei candidati dovrebbe mirare a verificare quali candidati (oltre a soddisfare i criteri generali di ammissibilità) siano più adatti a svolgere le funzioni descritte nel bando di concorso. Ogni canale mirava a selezionare candidati con caratteristiche diverse e i candidati sarebbero stati esaminati nel contesto delle funzioni del canale prescelto. Ne consegue, pertanto, che i candidati di ciascun canale non sarebbero valutati secondo gli stessi criteri. È evidente che i candidati al canale giuridico sarebbero valutati in base alla loro idoneità ai posti relativi a tale canale e che i candidati al canale tecnologico sarebbero valutati in base alla loro idoneità ai posti relativi a tale canale.
26. Come sottolineato dall’EPSO, sussiste una violazione del principio della parità di trattamento quando due categorie di persone, le cui circostanze di fatto e di diritto non rivelano differenze essenziali, sono trattate in modo diverso. Tuttavia, nel caso di specie (come rilevato al precedente paragrafo 25), la situazione di fatto dei candidati era diversa a seconda del canale scelto - i candidati provenienti da canali diversi non sarebbero stati valutati secondo gli stessi criteri.
27. Pertanto, poiché la situazione di fatto dei candidati nei due canali è diversa, l’uso di un esaminatore solo per il canale tecnologico non costituisce una disparità di trattamento. Non vi è quindi nulla che suggerisca che la commissione giudicatrice abbia agito al di fuori dei limiti di legge ad essa applicabili quando si è avvalsa di un esaminatore durante la prova orale per i candidati nel canale tecnologico, ma non per i candidati nel canale giuridico. Il Mediatore non riscontra pertanto alcuna cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.
D. Sull'asserita parzialità a favore degli avvocati
Argomenti presentati al Mediatore
28. Il denunciante ha sostenuto che il concorso era sbilanciato a favore degli avvocati in quanto solo il 21% dei candidati ammessi alla prova orale proveniva dal canale tecnologico e solo il 15% dell'elenco di riserva era costituito da candidati provenienti dal canale tecnologico.
29. L'EPSO ha sostenuto che la differenza tra i tassi di trasmissione dei due canali non costituisce una base per affermare l'esistenza di una distorsione a favore di un canale. Fin dall'inizio, il numero di candidati che hanno scelto di sostenere la prova scritta nel canale tecnologico è stato inferiore al numero di candidati che hanno scelto il canale legale. Questa differenza è stata mantenuta durante tutto il processo di concorrenza. Il tasso di successo per la prova orale è stato di 1 su 2 per il canale legale e di 1 su 3 per il canale tecnologico. Una differenza così insignificante non consente di concludere per l’esistenza di un pregiudizio a favore dei candidati nel canale giuridico. Conformemente al principio della parità di trattamento, la commissione giudicatrice aveva l’obbligo di garantire lo stesso livello di difficoltà delle domande nella prova orale, indipendentemente dal canale.
30. Nelle sue osservazioni sul parere dell'EPSO, il denunciante ha sostenuto che sarebbe stato utile disporre di dati che mostrassero i tassi di successo anche per la parte scritta del concorso. Tuttavia, poiché non aveva accesso a tali informazioni, il denunciante ha fatto la "possibile speculazione" che, poiché solo il 21% dei candidati invitati alla prova orale erano candidati tecnologici e il bando di concorso affermava che un massimo di 24 candidati sarebbero stati invitati alla prova orale, si può presumere che 5 candidati tecnologici e 19 candidati legali fossero stati invitati alla prova orale. La percentuale di successo del 50% per i candidati legali e del 33,3% per i candidati tecnologici significherebbe che 2 candidati tecnologici e 10 candidati legali sono stati inseriti nell'elenco di riserva. Tuttavia, 11 candidati legali e 1 candidato tecnologico sono stati inseriti nell'elenco di riserva. Le percentuali e i numeri effettivi non corrispondono quindi.
Valutazione del Mediatore
31. Il Mediatore osserva che vi sono alcune incongruenze nei numeri, nelle percentuali e nei numeri frazionari forniti dall'EPSO nella sua corrispondenza diretta con il denunciante e nelle informazioni contenute nel suo parere al Mediatore. Se infatti 24 candidati sono stati invitati alla prova orale (il che non è certo), di cui il 21% erano candidati alla tecnologia, il fatto che 11 candidati legali e 1 candidato alla tecnologia siano stati inseriti nell'elenco di riserva significherebbe che il tasso di successo è stato del 58% per i candidati legali e del 20% per i candidati alla tecnologia. Ciò implica che il tasso di successo tra i candidati tecnologici potrebbe essere inferiore a quello dichiarato dall'EPSO.
32. Tuttavia, come rilevato nella precedente parte C, la situazione di fatto dei candidati variava a seconda del canale scelto. Anche i candidati di canali diversi sono stati di fatto trattati in modo diverso, il che, come rilevato supra ai punti 25 e 26, non costituisce una discriminazione. Pertanto, non è problematico (anzi, è opportuno) che siano stati valutati sulla base di criteri diversi (vale a dire, sono stati valutati in relazione alle diverse funzioni descritte nel bando di concorso).
33. L'EPSO sostiene che la commissione giudicatrice aveva l'obbligo di garantire "lo stesso livello di difficoltà"delle domande nella prova orale, indipendentemente dal canale. Il Mediatore non ritiene che tale affermazione implichi che ai candidati del canale giuridico e ai candidati del canale tecnologico siano state poste domande simili, il che sarebbe stato inappropriato e in effetti impossibile, dato il diverso oggetto delle domande da porre agli esperti di tecnologia e agli esperti giuridici. Piuttosto, egli intende l'affermazione dell'EPSO nel senso che, in teoria, tutti i candidati di ciascun grado particolare sono valutati in base a un livello analogo di competenza professionale in tale grado. Dall'argomentazione dell'EPSO risulterebbe che esperti tecnologici e giuristi di pari capacità avrebbero identiche opportunità di avere successo nel processo di selezione.
34. Il denunciante ha sostenuto che i risultati del processo di selezione costituiscono la prova dell'esistenza di un pregiudizio a favore degli avvocati (sottolinea che 11 avvocati sono stati infine inseriti nell'elenco di riserva, mentre un solo esperto di tecnologia è stato inserito nello stesso elenco). Il Mediatore non ritiene che il fatto che gli avvocati abbiano avuto più successo, o addirittura molto di più, nei test rispetto agli esperti di tecnologia implichi, di per sé, un pregiudizio a favore dei candidati al canale giuridico. Queste statistiche non sono la prova di un pregiudizio a favore degli avvocati in quanto possono semplicemente riflettere il fatto che più avvocati che esperti di tecnologia hanno partecipato ai test e la possibilità che la qualità relativa degli avvocati che hanno partecipato ai test fosse superiore alla qualità relativa degli esperti di tecnologia.
35. Infatti, a seconda del numero e della qualità relativa dei candidati in ciascun canale, e supponendo che non venga manipolata la relativa difficoltà delle prove al fine di garantire che almeno un candidato di ciascun canale sia inserito nell'elenco di riserva, sarebbe teoricamente possibile che tutti i primi 12 candidati provengano da un unico canale.
36. Sulla base di quanto precede, il Mediatore ritiene che, in assenza di elementi che suggeriscano che la commissione giudicatrice abbia commesso un errore manifesto per quanto riguarda il livello di difficoltà delle domande poste ai candidati nei due canali, non vi sia stata cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.
E. Sull'asserito uso improprio delle risorse
Argomenti presentati al Mediatore
37. Il denunciante ha sostenuto che il concorso era mal organizzato. Sostiene che la necessità di assumere esperti sia giuridici che tecnologici non è soddisfatta dal modo in cui è stato organizzato il concorso. Sostiene che un risultato più equilibrato ed equo sarebbe quello di inserire i primi 6 candidati di ciascun canale nell'elenco di riserva.
38. L'EPSO ha ritenuto che, sostenendo l'uso improprio delle risorse, il denunciante avesse messo in discussione le disposizioni del bando di concorso. I bandi di concorso sono redatti dall'autorità che ha il potere di nomina su richiesta delle istituzioni europee, previa consultazione del comitato misto comune, e conformemente alle disposizioni relative all'organizzazione dei concorsi nello statuto dei funzionari. Nel caso di specie, e al fine di soddisfare le esigenze specifiche del Garante europeo della protezione dei dati, l'EPSO ha pubblicato un bando di concorso EPSO/AD/163/09 ai fini della compilazione di un elenco di riserva di amministratori per il grado AD 6 e di un secondo elenco di riserva per il grado AD 9 in un unico settore, la protezione dei dati.
39. L’EPSO ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza esistente, la funzione essenziale di un bando di concorso è quella di fornire agli interessati le informazioni più accurate possibili sulla natura dei requisiti, in modo da consentire loro di decidere se presentare o meno la propria candidatura. Ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, se un candidato ritiene che il bando di concorso, quale pubblicato, sia un atto che gli arreca pregiudizio, può presentare un reclamo all’autorità che ha il potere di nomina entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell’atto, se si tratta di un atto di carattere generale. Il denunciante non ha presentato alcun reclamo contro il bando di concorso entro il termine stabilito dallo Statuto.
Valutazione del Mediatore
40. Pur rispondendo all'accusa del denunciante di uso improprio delle risorse, l'EPSO ha contestualmente sostenuto che il denunciante non le aveva presentato un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari in merito al bando di concorso. A tale riguardo, il Mediatore osserva che i candidati ai concorsi di assunzione possono presentare ricorso ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari. Tuttavia, poiché i candidati ai concorsi generali non sono funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'UE cui si applica lo statuto dei funzionari, non vi è alcun obbligo di presentare tale ricorso prima di presentare una denuncia al mediatore [3]. In ogni caso, il Mediatore sottolinea che la questione di un eventuale uso improprio delle risorse solleva una questione di interesse pubblico che il Mediatore avrebbe potuto anche decidere di perseguire di propria iniziativa.
41. Per quanto riguarda il merito dell'accusa, il Mediatore prende atto dell'argomentazione del denunciante secondo cui un risultato più equilibrato ed equo sarebbe quello di inserire i primi 6 candidati di ciascun canale nell'elenco di riserva. Tale suggerimento non è chiaramente possibile in quanto non sarebbe coerente con la formulazione del bando di concorso, che vincola l'EPSO [4]. Ciò implicherebbe l'inserimento di alcuni candidati nell'elenco di riserva anche se non rientravano tra i primi 12 candidati dopo le prove di selezione, mentre alcuni dei primi 12 candidati non sarebbero stati inseriti nell'elenco di riserva.
42. L'unico significato valido che può essere dato alla proposta del denunciante è che egli ritiene che il bando di concorso avrebbe dovuto essere formulato in modo diverso; vale a dire che avrebbe dovuto stabilire che il numero di candidati idonei per il grado AD 6 sarebbe stato 6 per il canale giuridico e 6 per il canale tecnologico.
43. Strutturare una procedura di assunzione in modo tale da stabilire che il numero di candidati idonei per il grado AD 6 sarebbe stato 6 per il canale giuridico e 6 per il canale tecnologico sarebbe stato certamente possibile. La questione è se l’EPSO, non formulando in tal modo la procedura di assunzione, sia colpevole di cattiva amministrazione.
44. Il Mediatore sottolinea che, secondo la giurisprudenza consolidata dei giudici dell’Unione, l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per determinare, alla luce delle capacità richieste per i posti e dell’interesse del servizio, le regole e le condizioni di organizzazione di un concorso. Un caso di cattiva amministrazione può verificarsi solo se la scelta operata dall'autorità che ha il potere di nomina in merito all'organizzazione di un concorso non è effettuata entro limiti ragionevoli e se l'autorità che ha il potere di nomina esercita i suoi poteri al riguardo in modo manifestamente errato [5].
45. Il Mediatore sottolinea innanzitutto che se l'EPSO avesse strutturato il concorso in modo tale da creare due canali, ciascuno con un proprio elenco di riserva, l'EPSO avrebbe avuto un ampio margine di discrezionalità sul numero di candidati che sarebbero stati iscritti nell'elenco di riserva per ciascun canale. Tale margine di discrezionalità sarebbe esercitato sulla base delle esigenze del servizio, come stabilito in questo caso dal GEPD. L'EPSO avrebbe quindi potuto redigere il bando di concorso per riflettere tale scelta. Ad esempio, l'EPSO avrebbe potuto semplicemente decidere, previa consultazione del GEPD per quanto riguarda le esigenze del servizio, che 11 candidati sarebbero stati inseriti in un elenco di riserva per il canale giuridico e un candidato sarebbe stato inserito in un elenco di riserva per il canale tecnologico.
46. Per quanto riguarda il modo in cui l’EPSO ha scelto di organizzare la procedura di assunzione, il Mediatore osserva che l’organizzazione di un concorso con un elenco di riserva unico per due canali (un canale legale e un canale tecnologico) consente la possibilità teorica che tutti i primi 12 candidati provengano solo dal canale legale o, in alternativa, solo dal canale tecnologico (v. punto 35 supra). Se si fosse verificata una di queste possibilità teoriche, il GEPD non sarebbe stato in grado di assumere candidati da un canale. Ciò avrebbe comportato che l'EPSO avrebbe dovuto organizzare un secondo concorso per il canale che non aveva prodotto candidati idonei, il che avrebbe comportato costi aggiuntivi e ritardi. Tuttavia, poiché tale anomalia strutturale teorica non ha dato luogo, nel caso di specie, a una situazione in cui nessun candidato di un determinato canale poteva essere assunto, e poiché non è stato dimostrato che la presenza di un solo candidato nell’elenco di riserva del canale tecnologico non fosse sufficiente a soddisfare le esigenze del servizio del GEPD, nel caso di specie non si è verificato un effettivo uso improprio delle risorse da parte dell’EPSO. Il Mediatore non riscontra cattiva amministrazione da parte dell'EPSO per quanto riguarda l'asserzione di un uso improprio delle risorse.
47. Tuttavia, il Mediatore concorda sul fatto che vi sia stata un'anomalia strutturale teorica per quanto riguarda il modo in cui è stato formulato il bando di concorso. Il fatto che tale anomalia strutturale non abbia comportato, nel caso di specie, la selezione di nessun esperto di tecnologia non costituisce un motivo per non richiamare l’attenzione su tale anomalia strutturale. Secondo il Mediatore, l'EPSO potrebbe prendere in considerazione, in futuro, la possibilità di stabilire quanti candidati idonei di ciascun canale sarebbero iscritti in un elenco di riserva (il numero preciso di candidati da inserire in un elenco di riserva per ciascun canale dovrebbe essere determinato in base alle esigenze del servizio). In tale contesto, il Mediatore ritiene opportuno formulare un'ulteriore osservazione.
F. Sull’asserita omissione di informazioni
Argomenti presentati al Mediatore
48. A seguito delle informazioni fornite dall'EPSO nella sua decisione sul reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, il Mediatore conclude che tale affermazione è limitata al nome dell'esaminatore.
49. Secondo l’EPSO, gli esaminatori che la commissione giudicatrice può utilizzare fanno parte di un processo decisionale che lo Statuto ha chiaramente definito segreto. La decisione di ricorrere agli esaminatori spetta a sua volta alla commissione giudicatrice, che ha la responsabilità esclusiva di garantire il corretto svolgimento del processo e la valutazione finale dei candidati. La funzione dell'esaminatore è quella di assistere la commissione giudicatrice, senza assumersi alcuna responsabilità. Come la Corte ha spesso sottolineato, una valutazione effettuata da uno degli esaminatori non vincola la commissione giudicatrice per quanto riguarda la sua valutazione finale. L'EPSO ha pertanto confermato la sua decisione di non indicare il nome dell'esaminatore.
Valutazione del Mediatore
50. Il Mediatore osserva che l ' articolo 8, paragrafo 2, dell ' allegato IX dello statuto stabilisce che le "deliberazioni e i lavori" della commissione giudicatrice sono segreti. Secondo una giurisprudenza consolidata dell'UE, tale segreto è stato introdotto al fine di garantire l'indipendenza delle commissioni giudicatrici e l'obiettività dei loro lavori, proteggendole da qualsiasi interferenza e pressione esterna. Il rispetto di tale segreto preclude pertanto la divulgazione delle opinioni adottate dai singoli membri delle commissioni giudicatrici.[6] Il diritto di mantenere segrete le opinioni individuali dei membri della commissione giudicatrice non equivale tuttavia a mantenere segreta la loro identità; L'EPSO, infatti, rende noti i nomi dei membri della commissione giudicatrice. Inoltre, il fatto che una commissione giudicatrice abbia adottato una decisione collettiva di farsi assistere da un esaminatore non è ovviamente un segreto. Non ha quindi alcun senso cercare di mantenere segreta l'identità degli esaminatori, data l'interpretazione data dai giudici dell'Unione alla ratio della disposizione sul segreto. In quanto tale, non vi è manifestamente alcun danno derivante dal fatto di fornire a un candidato interessato, dopo un esame, i nomi dei membri della commissione giudicatrice e i nomi di eventuali esaminatori esterni. Pertanto, il nome dell'esaminatore non può essere considerato come parte dei lavori della commissione giudicatrice che sono soggetti al segreto. Il Mediatore ritiene pertanto che il rifiuto dell'EPSO di dare al denunciante il nome dell'esaminatore costituisca un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore farà un'osservazione critica corrispondente.
G. Le affermazioni del denunciante
51. Sulla base delle risultanze di cui sopra, il Mediatore non ritiene che vi siano motivi per proseguire l'affermazione del denunciante secondo cui l'EPSO dovrebbe riesaminare la sua candidatura.
52. Alla luce della constatazione del Mediatore nella parte E di cui sopra, non vi sono motivi per proseguire l'affermazione del denunciante secondo cui l'EPSO dovrebbe creare due elenchi di riserva con i migliori candidati di ciascun canale.
H. Conclusioni
Sulla base della sua indagine su questa denuncia, il Mediatore la chiude con le seguenti conclusioni, tra cui un'osservazione critica e un'ulteriore osservazione:
Non si sono verificati casi di cattiva amministrazione in relazione alle accuse riguardanti: i) l'uso di un esaminatore; ii) competenze tecniche; iii) parità di trattamento; iv) il tasso di successo degli avvocati; e v) l'uso delle risorse.
Osservazione critica
L’EPSO ha commesso un errore rifiutando di comunicare il nome dell’esaminatore esterno.
Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.
Ulteriore osservazione
Se in futuro l'EPSO organizzerà un concorso con vari canali, l'EPSO potrebbe indicare quanti vincitori di ciascun canale saranno iscritti in un elenco di riserva e il numero dei vincitori sarà determinato in base alle esigenze del servizio.
P. Nikiforos Diamandouros
Fatto a Strasburgo, il 9 novembre 2011
[1] Disponibile all'indirizzo: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/10526/html.bookmark
[2] Cfr., ad esempio, causa T-160/99, Svantesson e.a./Consiglio (Raccolta 2001, PI pagg. I-A-175 e II-799, punto 32).
[3] Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, dello statuto del mediatore, "[n]on può essere presentata al mediatore alcuna denuncia riguardante i rapporti di lavoro tra le istituzioni e gli organi comunitari e i loro funzionari e altri agenti, a meno che l'interessato non abbia esaurito tutte le possibilità di presentare richieste e reclami amministrativi interni, in particolare le procedure di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello statuto, e i termini per le risposte da parte dell'autorità così richiesta siano scaduti."
[4] Cfr., ad esempio, la causa T-371/03, Le Voci/Consiglio, Racc. PI, pagg. I-A-209 e II-957, punto 50.
[5] Cfr., ad esempio, la causa T-256/01 Pyres/Commissione, Racc. 2005, pagg. I-A-23 e II-99, punto 36.
[6] Cfr., ad esempio, la causa 89/79 Bonu/Consiglio, Racc. 1980, pag. I-553, punto 5.