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Decisione nel caso 1551/2018/AMF relativa alla mancata risposta dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode alla corrispondenza riguardante presunte frodi nella gestione di un contratto di servizi tra il Comitato di risoluzione unico e una società specializzata in consulenza nel contesto della risoluzione di una banca spagnola

1. Il 16 luglio 2018 il denunciante ha scritto all'OLAF tramite il suo modulo online in merito a una serie di accuse di frode relative alla gestione di un contratto di servizi con una società di consulenza da parte del Comitato di risoluzione unico nel contesto della risoluzione di una banca spagnola. Il denunciante non ha ricevuto un avviso di ricevimento di tale comunicazione elettronica. In assenza di risposta, il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo il 26 agosto 2018.

2. La squadra investigativa del Mediatore ha contattato l'OLAF il 9 ottobre 2018, dichiarando di essere consapevole che il fatto che il messaggio elettronico inviato dal denunciante all'OLAF non avesse ricevuto un avviso di ricevimento poteva essere dovuto a un errore tecnico. La squadra investigativa del Mediatore ha chiesto all'OLAF di fornire una risposta al denunciante. L'OLAF ha risposto al denunciante il 9 ottobre 2018, spiegando di aver controllato il suo registro interno e di non aver individuato il messaggio del 16 luglio 2018, che sembra essere dovuto a un errore, probabilmente di natura tecnica. L'OLAF ha invitato il denunciante a ripresentare la sua domanda tramite il suo sito web [1].

3. Poiché è stata ora inviata una risposta al denunciante, che spiega i motivi per cui il suo messaggio iniziale non è stato registrato e lo invita a ripresentare la sua richiesta, la denuncia è stata risolta [2] e il Mediatore archivia il caso [3].

 

Tina Nilsson

Capo delle indagini - Unità 4

Fatto a Strasburgo, l'11.10.2018

 

[1] https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/fraud-reporting-form _es

[2] Se il denunciante ritiene che la risposta dell'istituzione sia insoddisfacente, ha il diritto di presentare una nuova denuncia al Mediatore.

[3] La denuncia è stata trattata mediante il trattamento delegato dei casi, conformemente all'articolo 11 della decisione del Mediatore europeo che adotta le norme di attuazione.

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