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Decisione sul rifiuto del Comitato di risoluzione unico (SRB) di dare pieno accesso del pubblico a determinati documenti di gara e relazioni di audit interno (caso 2957/2025/AGU)

Martedì | 28 aprile 2026

Il caso riguardava il rifiuto da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) di dare pieno accesso del pubblico alla documentazione di gara e alle relazioni di audit. Nel negare l’accesso a parti dei documenti, il CRU si è basato su varie eccezioni previste dalla normativa dell’Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti.

A seguito di un’ispezione dei documenti controversi e di una valutazione delle spiegazioni supplementari del CRU, il Mediatore ha ritenuto giustificata la decisione del CRU di negare l’accesso del pubblico a parti dei documenti controversi.

Il Mediatore ha pertanto archiviato l'indagine senza riscontrare casi di cattiva amministrazione.

Decisione sul rifiuto dell'Autorità bancaria europea (ABE) di concedere l'accesso del pubblico a un documento relativo a un presunto greenwashing nel settore finanziario (caso 493/2025/MAS)

Lunedì | 22 dicembre 2025

Il caso riguardava una richiesta di accesso del pubblico ai documenti in possesso dell'Autorità bancaria europea (ABE) relativi a presunti casi di greenwashing nel settore finanziario. L'ABE ha individuato due documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della richiesta e ha rifiutato l'accesso a uno di essi. Rifiutando l’accesso, l’ABE ha sostenuto che la divulgazione di tale documento arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali, alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile nonché alla tutela di un processo decisionale in corso.

Il gruppo di indagine del Mediatore ha ispezionato il documento in questione e i relativi documenti e ha incontrato i rappresentanti dell’ABE. Sulla base dell'ispezione e delle spiegazioni supplementari fornite durante la riunione, il Mediatore ha ritenuto ragionevole la decisione dell'ABE di rifiutare l'accesso del pubblico al documento in questione.

Il Mediatore ha chiuso l'indagine constatando che non vi era stata cattiva amministrazione da parte dell'ABE.

Decisione sul modo in cui la Commissione europea ha trattato una richiesta di accesso del pubblico a documenti relativi a una denuncia di infrazione nei confronti della Spagna (caso 1405/2024/OAM)

Martedì | 14 ottobre 2025

Il caso riguardava una richiesta di accesso del pubblico a "documenti interni" e "corrispondenza con la Spagna" relativa a una denuncia relativa a una violazione del diritto dell'UE che il denunciante aveva precedentemente presentato alla Commissione europea. La Commissione ha risposto di non essere in possesso di documenti corrispondenti alla descrizione contenuta nella richiesta di accesso del denunciante e, pertanto, di non essere in grado di soddisfare la richiesta. La Commissione ha tuttavia fatto riferimento a taluni documenti interni, che non erano registrati nel suo sistema di gestione dei documenti, in quanto non soddisfacevano i criteri di registrazione applicabili. La Commissione ha informato il denunciante di ritenere che tali documenti non fossero in suo possesso.

Il Mediatore ha ispezionato i documenti interni cui fa riferimento la Commissione e li ha considerati "documenti" ai sensi della legislazione dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti (regolamento (CE) n. 1049/2001).

A tal riguardo, il Mediatore ha ritenuto che, affinché un documento rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, non sia determinante se esso sia stato registrato nel sistema di gestione dei documenti dell’istituzione. Sebbene sia ragionevole per la Commissione avviare la ricerca di documenti nel suo sistema di gestione dei documenti, se le persone presentano richieste mirate di accesso del pubblico a documenti specifici, la Commissione dovrebbe cercare tali documenti al di fuori del suo sistema di gestione dei documenti. Se successivamente individua i documenti richiesti, la Commissione dovrebbe valutarli ai fini della divulgazione a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, indipendentemente dal fatto che soddisfino i criteri di registrazione applicabili.

In questo caso, la Commissione ha individuato i documenti richiesti. La Commissione avrebbe pertanto dovuto valutarle ai fini della divulgazione delle informazioni. Il fatto che la Commissione non lo abbia fatto costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Pur non essendo d'accordo con il modo in cui la Commissione ha gestito la richiesta, la Mediatrice ha ritenuto che proseguire l'indagine con una raccomandazione volta a valutare gli scambi di posta elettronica a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 non avrebbe avuto uno scopo utile. Ciò è dovuto al fatto che la Mediatrice ha costantemente affermato che la prassi della Commissione di collegare la registrazione dei documenti alla loro identificazione e al loro trattamento a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 è problematica, anche nella sua raccomandazione nel caso 1316/2023/MIG. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso con una constatazione di cattiva amministrazione.