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Decisione del Mediatore europeo nel caso di cui sopra su come il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ha gestito una denuncia contro la Svizzera riguardante la violazione delle norme sulla libera circolazione delle persone
Rozhodnutie
Prípad 1456/2019/LM - Otvorené dňa Piatok | 20 decembra 2019 - Rozhodnutie z dňa Piatok | 20 decembra 2019 - Dotknutý orgán Európska služba pre vonkajšiu činnosť ( Nezistil sa žiadny nesprávny úradný postup ) - Krajina Taliansko
Gentile Sig.ra X,
Il 25 luglio 2019, Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro il SEAE concernente la materia di cui sopra. La Mediatrice mi ha chiesto di occuparmi della Sua denuncia e di risponderLe in sua vece[1]. Vorremmo innanzitutto dirLe che comprendiamo che Lei è stata messa in una situazione difficile.
Lei è una cittadina italiana pensionata che vive in Svizzera e riceve una pensione svizzera. Le autorità svizzere ritengono che Lei non abbia diritto di risiedere in Svizzera perché riceve delle prestazioni supplementari svizzere.
Nel settembre 2018, Lei ha presentato una denuncia alla Commissione europea, affermando che la Svizzera ha violato l’Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)[2], nonché una serie di regolamenti dell’Unione europea. La Commissione ha trasmesso la Sua denuncia al SEAE. Il SEAE non ha rilevato alcuna violazione dell’ALC da parte della Svizzera.
Nella denuncia al Mediatore europeo, Lei ha affermato che il SEAE non abbia compreso bene il Suo caso e non abbia esaminato tutti gli argomenti da Lei sollevati e le norme che Lei reputa applicabili. Lei ritiene che il SEAE non abbia esaminato l’argomento, secondo cui Lei avrebbe subito una discriminazione, perché non Le vengono accordate le medesime prestazioni supplementari dei pensionati svizzeri. Lei reputa illecito il provvedimento di espulsione emesso nei Suoi confronti, dal momento che la Sua permanenza in Svizzera non rappresenta una minaccia all’ordine pubblico, come previsto dall’ALC[3]. Lei sostiene che il SEAE non abbia analizzato la corretta applicazione, da parte delle autorità svizzere, delle norme in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[4]. Per tali ragioni, Lei pretende che le autorità svizzere Le riconoscano il diritto di risiedere in Svizzera, su una base di parità con i cittadini svizzeri, secondo quanto previsto dall’ALC[5].
Dopo aver attentamente analizzato le informazioni che ci ha fornito, mi dispiace doverLa informare che la Mediatrice non può aiutarLa.
Rientra nella competenza del SEAE valutare se l’ALC è stato applicato correttamente. Il SEAE ha concluso che il Suo caso non sollevava alcun problema di applicazione dell’ALC. Non rientra nel mandato della Mediatrice effettuare una revisione legale della posizione del SEAE sull’applicazione di un accordo internazionale. La Mediatrice potrebbe contestare la posizione del SEAE solo in caso di manifesto errore di valutazione.
A tal proposito, riteniamo che la risposta del SEAE sia ragionevole e che abbia preso in considerazione tutti gli argomenti rilevanti che Lei ha sollevato.
Riassumendo, il SEAE Le ha spiegato che, secondo l’ALC, Lei ha diritto di risiedere in Svizzera solo nella misura in cui disponga dei mezzi finanziari adeguati per vivere in Svizzera. Secondo l’ALC, i mezzi finanziari sono adeguati se superiori al minimo al di sotto del quale i cittadini nazionali ricevono prestazioni supplementari. Il fatto che Lei riceva prestazioni supplementari dimostra che Lei non dispone di mezzi finanziari adeguati a vivere in Svizzera. A tal riguardo, il diverso trattamento a Lei riservato rispetto ai cittadini svizzeri è una scelta prevista dall’ALC. Ciò significa che Lei non ha diritto di risiedere in Svizzera secondo quanto previsto dall’ALC e la questione se Lei rappresenti una minaccia alla sicurezza non si pone.
Per quanto concerne le norme che, secondo Lei, il SEAE non ha preso in considerazione, esse sono state abrogate o non sono applicabili nel Suo caso[6].
Inoltre, il SEAE Le ha spiegato che sono proprio le autorità nazionali ad essere competenti a determinare i diritti pensionistici. Tutte le controversie riguardanti i diritti pensionistici e le prestazioni previdenziali supplementari devono essere risolte dai giudici nazionali. Lo stesso vale per la questione sulla Sua idoneità al rilascio di un permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare.
Dal momento che Lei temeva che il SEAE non avesse correttamente compreso il Suo caso, l’unità di indagine della Mediatrice ha verificato e confermato che il SEAE ha compreso la Sua situazione nello stesso modo in cui l’abbiamo compresa noi.
Mi rendo conto che le spiegazioni sopra indicate sono di natura fattuale e che possano essere percepite come di difficile comprensione del Suo caso specifico. Ci rendiamo conto che Lei si trovi in una situazione difficile e che questa decisione potrebbe deluderLa. Tuttavia, ci auguriamo che queste spiegazioni Le siano utili. La Mediatrice chiude il caso, dal momento che non ha rilevato alcuna indicazione di cattiva amministrazione da parte del SEAE[7].
Distinti saluti,
Tina Nilsson
Capo dell´Unità 4 - Indagini
Strasburgo, 20/12/2019
[1] La presente denuncia è stata trattata in delega per la gestione dei casi, ai sensi dell’articolo 11 della decisione del Mediatore europeo che adotta disposizioni di attuazione.
[2] https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994648/index.html.
[3] Articolo 5, Allegato I, ALC.
[4] In particolare, il Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=IT e il Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31971R1408&from=DA .
[5] Si veda l’articolo 24, paragrafo 2, Allegato I, ALC.
[6] Le Direttive del Consiglio 64/221/CEE, 72/194/CEE sono state abrogate dalla Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il Regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE e 93/96/CEE: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:it:PDF. Il Regolamento (CEE) N. 1408/71 non è applicabile perché è stato abrogato dal Regolamento (CE) N. 883/2004, sopra menzionato.
[7] Informazioni complete sulla procedura e i diritti relativi alle denunce sono pubblicati sul https://www.ombudsman.europa.eu/it/document/70707 .
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