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Decisione sul modo in cui il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ha gestito le controversie tra un contraente e un subappaltatore che lavora direttamente con il SEAE (caso 1230/2025/EIS)

Mercoledì | 15 luglio 2026

Il caso riguardava il modo in cui il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ha trattato un subappaltatore che forniva competenze e servizi nel settore informatico. Secondo il denunciante, non è stata interamente pagata per il lavoro svolto. Dopo che le trattative del denunciante con il contraente principale sono rimaste infruttuose, il denunciante si è rivolto al Mediatore, contestando il modo in cui il SEAE ha gestito la controversia in questione.

Il Mediatore ha ricordato che l'assenza di un rapporto contrattuale diretto tra un'istituzione dell'UE e un subappaltatore non esonera il primo, che agisce in qualità di autorità pubblica, dal suo obbligo di rispettare il diritto fondamentale del subappaltatore a una buona amministrazione. Tale obbligo comprende, tra l'altro, l'obbligo dell'istituzione dell'UE di monitorare il comportamento del suo contraente e, se necessario, di insistere affinché quest'ultimo adempia ai suoi obblighi nei confronti del subappaltatore. Nel caso in esame, la Mediatrice ha osservato che il SEAE si era assicurato che i suoi requisiti relativi agli elementi da fornire e alla documentazione fossero diligentemente comunicati dal contraente principale al subappaltatore e che il SEAE avesse effettuato pagamenti per il lavoro convalidato svolto. Nel complesso, il SEAE ha compiuto molteplici sforzi per trovare una soluzione alle diverse questioni relative al subappalto.

Il Mediatore ha pertanto chiuso l'indagine concludendo che non vi era stata cattiva amministrazione da parte del SEAE.

Decisione sulle modalità con le quali la Commissione europea ha gestito un reclamo amministrativo concernente il versamento retroattivo di assegni familiari (caso 1220/2024/VB)

Martedì | 02 settembre 2025

Il caso riguarda le modalità con cui la Commissione europea ha trattato un reclamo amministrativo avente per oggetto la decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione di non versare alla ricorrente determinati assegni familiari con effetto retroattivo.

La Mediatrice rileva che la Commissione avrebbe dovuto assicurare maggiore chiarezza nella comunicazione con la denunciante e che le modalità di gestione del ricorso amministrativo non sono conformi ai principi di buona amministrazione.

Considerato che la Commissione si è fermamente rifiutata di versare gli assegni familiari alla denunciante con effetto retroattivo, la Mediatrice decide che ulteriori indagini sul reclamo in oggetto non sono giustificate.

Decisione sul modo in cui la delegazione dell'UE in Algeria ha gestito la richiesta di un contraente di pagamento dei costi supplementari sostenuti nel contesto della pandemia di COVID-19 (caso 1080/2022/LA)

Giovedì | 13 giugno 2024

Il caso riguardava il rifiuto della delegazione dell'UE in Algeria di pagare i costi aggiuntivi sostenuti da un contraente durante la pandemia di COVID-19. A seguito di una "procedura di composizione amichevole" in materia, la delegazione dell'UE ha confermato che alcuni costi potevano essere rimborsati al denunciante, ma ha sostenuto che altri costi sostenuti non potevano essere rimborsati.  

Il Mediatore ha rilevato che il denunciante e la Commissione europea erano sostanzialmente in disaccordo sull'interpretazione delle disposizioni contrattuali applicabili. In tali casi, non spetta al Mediatore determinare come debba essere interpretato il contratto, ma piuttosto a un tribunale. Il Mediatore ha ritenuto che la posizione della Commissione non fosse irragionevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso con la conclusione che non vi era cattiva amministrazione.

Decisione sul modo in cui una delegazione dell'UE ha trattato una richiesta di pagamento per una prenotazione alberghiera (caso 1980/2023/PGP)

Venerdì | 09 febbraio 2024

Il caso riguardava il modo in cui una delegazione dell'UE ha trattato una richiesta di risarcimento presentata da una società di apart-hotel per una prenotazione effettuata per un viaggio di lavoro per un membro del suo personale dopo che quest'ultimo non si era presentato per la prenotazione.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha invitato il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), che ha determinate responsabilità in relazione alle delegazioni dell'UE, a prendere in considerazione la possibilità di effettuare un pagamento di compensazione. In risposta, il SEAE ha accettato di pagare un importo equivalente a un soggiorno di due notti, che il denunciante ha accettato.

Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso sulla base del fatto che era stato risolto.  

Decisione sul modo in cui il Parlamento europeo ha trattato una questione contrattuale con un interprete di conferenza (cause congiunte 1643/2022/TM e 2036/2022/TM)

Lunedì | 08 maggio 2023

Il denunciante è un interprete freelance che ha espresso preoccupazioni sul modo in cui il Parlamento europeo ha rispettato i suoi obblighi contrattuali in relazione alla fornitura di servizi di interpretazione a distanza al Parlamento europeo durante la pandemia di COVID-19.

Il Mediatore ha ritenuto che il Parlamento avesse fornito spiegazioni ragionevoli per la sua posizione e ha chiuso l'indagine senza riscontrare alcuna cattiva amministrazione.