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Decisione sulla mancata informazione del pubblico da parte della Commissione europea in merito allo stato della sua proposta legislativa prevista sui sistemi alimentari sostenibili, come previsto dalla strategia dell'UE "Dal produttore al consumatore" (caso 2129/2025/MIK)

Giovedì | 02 luglio 2026

Il caso riguardava il modo in cui la Commissione europea ha informato il pubblico sullo stato della sua iniziativa legislativa relativa al quadro per i sistemi alimentari sostenibili (FSFS), che faceva parte della strategia "Dal produttore al consumatore". A seguito dell'avvio e della consultazione pubblica di tale iniziativa, la Commissione non l'ha inclusa nel suo programma di lavoro per il 2024. Il denunciante, un'organizzazione che ha partecipato alla consultazione pubblica, era preoccupato per il fatto che la Commissione non avesse informato il pubblico in merito allo status dell'iniziativa e ai motivi del ritardo nell'adozione di una proposta legislativa in relazione ad essa.

Durante l'indagine della Mediatrice, la Commissione ha spiegato che, nel 2023, aveva rivisto le sue priorità politiche a causa delle perturbazioni economiche causate dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, delle proteste degli agricoltori in tutta l'UE e delle più ampie preoccupazioni dei portatori di interessi in merito all'agricoltura dell'UE. Nel 2025 la Commissione ha adottato una nuova "visione per l'agricoltura e l'alimentazione". Poiché tale documento non menzionava l'FSFS, la Commissione ha ritenuto che fosse chiaro alle parti interessate che tale iniziativa era stata interrotta. Inoltre, la Commissione ha dichiarato di essere in procinto di aggiornare le informazioni su tutte le sue iniziative politiche disponibili sul suo sito web.

La Mediatrice ha accolto con favore l'impegno della Commissione a fornire una maggiore trasparenza sullo stato delle sue iniziative politiche e ha ritenuto che non fossero giustificate ulteriori indagini in materia.

Decisione sulla conformità della Commissione europea alle sue norme "Legiferare meglio" e ad altri requisiti procedurali nell'elaborazione di proposte legislative ritenute urgenti (983/2025/MIK - il caso "Omnibus", 2031/2024/VB - il caso "migrazione" e 1379/2024/MIK - il caso "CAP")

Giovedì | 25 giugno 2026

I tre casi riguardavano il modo in cui la Commissione europea ha applicato le sue norme per legiferare meglio e altri requisiti procedurali nell'elaborazione delle proposte legislative relative al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (983/2025/MIK), alla lotta contro il traffico di migranti (2031/2024/VB) e alla politica agricola comune (1379/2024/MIK). La Commissione ha ritenuto che tali proposte fossero urgenti e, pertanto, ha omesso le misure previste nelle sue norme, come le valutazioni d'impatto e le consultazioni pubbliche. I denuncianti, che sono organizzazioni della società civile, hanno ritenuto che tali omissioni violassero le norme della Commissione per legiferare meglio. In due casi i denuncianti hanno inoltre sostenuto che la Commissione non ha valutato la coerenza delle proposte legislative con gli obiettivi climatici dell'UE, come richiesto dalla normativa europea sul clima. In un caso, il denunciante era inoltre preoccupato che la Commissione avesse violato il suo regolamento interno sulle consultazioni interservizi.

Sulla base delle sue indagini, la Mediatrice ha riscontrato carenze procedurali nel modo in cui la Commissione ha preparato le proposte legislative in questione, che, considerate nel loro insieme, equivalevano a cattiva amministrazione. Per ovviare a tali carenze, la Mediatrice ha raccomandato alla Commissione di garantire un'applicazione prevedibile, coerente e non arbitraria delle sue norme per legiferare meglio, definendo situazioni "urgenti" che giustifichino una deroga ai loro requisiti, nonché registrando e spiegando i motivi di eventuali deroghe concesse. Inoltre, qualora siano concesse deroghe, la Commissione dovrebbe stabilire una procedura per garantire che la preparazione urgente delle proposte legislative sia ancora conforme ai principi di un processo legislativo trasparente, basato su dati concreti e inclusivo. Per assistere la Commissione in questo compito, il Mediatore ha anche formulato quattro suggerimenti di miglioramento, tra cui: chiarire le norme in materia di consultazione delle parti interessate per le proposte urgenti; garantire che i documenti analitici che sostituiscono le valutazioni d'impatto e illustrano le prove a sostegno delle sue proposte siano pubblicati tempestivamente per consentire un dibattito pubblico prima dell'adozione della legislazione; emanare orientamenti sull'attuazione delle valutazioni della coerenza climatica; fornire e registrare giustificazioni quando si abbreviano i periodi di consultazione interservizi al di sotto delle soglie stabilite.

Nella sua risposta al Mediatore, la Commissione ha convenuto di riflettere sulla definizione di situazioni "urgenti" durante la prossima revisione delle norme per legiferare meglio, nonché di registrare e pubblicare i motivi dell'applicazione di eventuali deroghe alle loro prescrizioni. La Commissione si è inoltre impegnata a garantire consultazioni mirate sulle sue proposte "urgenti", a pubblicare i documenti analitici con elementi di prova a sostegno delle sue proposte entro tre mesi dall'adozione, a includere valutazioni della coerenza climatica sia nei documenti analitici che nelle note esplicative per le proposte future e a fornire giustificazioni per consultazioni interservizi abbreviate.

Nelle loro osservazioni sulla risposta della Commissione, i denuncianti hanno ritenuto che gli impegni della Commissione non siano né chiari né sufficientemente concreti da garantire un processo legislativo trasparente, inclusivo e basato su dati concreti.

La Mediatrice ha accolto con favore la risposta complessivamente costruttiva della Commissione alle sue raccomandazioni e ai suoi suggerimenti di miglioramento. Ciò detto, la risposta della Commissione non fornisce ancora sufficiente chiarezza sulle misure concrete che intende adottare per attuare le raccomandazioni e i suggerimenti di miglioramento del Mediatore.

Il Mediatore monitorerà pertanto la questione sulla base di future denunce e una volta che la Commissione avrà ultimato la revisione delle norme per legiferare meglio. In questa fase non sono giustificate ulteriori indagini e il Mediatore ha archiviato i tre casi.

Decisione sul modo in cui la Banca centrale europea (BCE) ha trattato una richiesta di accesso del pubblico ai documenti relativi alle sue politiche in materia di genere (caso 1309/2025/MIG)

Martedì | 12 maggio 2026

Il caso riguardava il rifiuto della Banca centrale europea (BCE) di concedere l’accesso del pubblico a documenti contenenti consulenze relative alla sua politica di genere e alle misure correlate. La BCE ha ritenuto che la divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla tutela della consulenza legale e al suo processo decisionale interno. Il denunciante ha sostenuto che vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, in particolare alla comprensione del ragionamento giuridico alla base della politica di genere della BCE e delle relative misure.

Il gruppo di indagine del Mediatore ha ispezionato i documenti in questione. Sulla base di ciò, il Mediatore ha ritenuto che il contenuto dei documenti potesse ragionevolmente essere considerato una consulenza legale e che fosse stato ragionevole per la BCE ritenere che la divulgazione dei documenti avrebbe compromesso la protezione offerta alla consulenza legale. Inoltre, il Mediatore ha ritenuto ragionevole che la BCE ritenesse che non vi fosse alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Il Mediatore ha pertanto archiviato l'indagine senza riscontrare casi di cattiva amministrazione.

Raccomandazione sulla conformità della Commissione europea alle norme "Legiferare meglio" e ad altri requisiti procedurali nella preparazione delle proposte legislative ritenute urgenti (983/2025/MAS - il caso "Omnibus", 2031/2024/VB - il caso "migrazione" e 1379/2024/MIK - il caso "CAP")

Martedì | 25 novembre 2025

I tre casi riguardano il modo in cui la Commissione europea ha applicato le sue norme "Legiferare meglio" e altri requisiti procedurali nell'elaborazione delle proposte legislative relative al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (983/2025/MAS), alla lotta contro il traffico di migranti (2031/2024/VB) e alla politica agricola comune (1379/2024/MIK). La Commissione ha ritenuto che tali proposte fossero urgenti e, pertanto, ha omesso le misure previste nelle sue norme, come le valutazioni d'impatto e le consultazioni pubbliche. I denuncianti, che sono organizzazioni della società civile, hanno ritenuto che tali omissioni violassero le norme della Commissione "Legiferare meglio". In due casi i denuncianti hanno inoltre sostenuto che la Commissione non ha verificato la coerenza delle proposte legislative con gli obiettivi climatici dell'UE, come richiesto dalla normativa europea sul clima. In un caso, il denunciante era inoltre preoccupato che la Commissione avesse violato il suo regolamento interno sulle consultazioni interservizi.   

Il Mediatore ha avviato indagini sui tre casi. Ha ricevuto la risposta scritta della Commissione in tutti e tre i casi, ha ispezionato i fascicoli pertinenti della Commissione e i suoi gruppi di indagine hanno incontrato i rappresentanti della Commissione nel contesto di due indagini.

La Commissione ha risposto che le norme "Legiferare meglio" non sono un diritto vincolante, ma una serie di strumenti di elaborazione delle politiche per la raccolta di informazioni pertinenti che dovrebbero essere applicati in modo proporzionato. Ha inoltre affermato di aver raccolto tutti gli elementi di prova pertinenti prima di adottare le proposte legislative in questione, di aver consultato i portatori di interessi e di aver condotto le valutazioni della coerenza climatica e la consultazione interservizi in linea con le norme applicabili.

Sulla base delle sue indagini, la Mediatrice ha riscontrato una serie di carenze procedurali nel modo in cui la Commissione ha preparato le proposte legislative che, considerate nel loro insieme, costituiscono cattiva amministrazione.

In particolare, il Mediatore ha rilevato che la Commissione ha adottato un'interpretazione estensiva dell'"urgenza" e non ha sufficientemente giustificato l'"urgenza" delle proposte legislative nei confronti del pubblico e non ha documentato le sue deroghe alle norme applicabili per legiferare meglio. La Mediatrice ha inoltre rilevato che la Commissione non ha messo in atto una procedura che garantisca, come richiesto dai trattati e dalla giurisprudenza, una preparazione trasparente, basata su dati concreti e inclusiva delle proposte legislative "urgenti". La Mediatrice ha inoltre rilevato che, non avendo tenuto registri adeguati dei controlli obbligatori di coerenza delle sue proposte con gli obiettivi climatici dell'UE, la Commissione non ha agito in modo responsabile.

Per ovviare a tali carenze, il Mediatore ha formulato due raccomandazioni. La Mediatrice ha raccomandato alla Commissione di garantire un'applicazione prevedibile, coerente e non arbitraria delle sue norme per legiferare meglio, definendo situazioni "urgenti" che giustifichino una deroga ai requisiti stabiliti nelle norme. Inoltre, qualora siano concesse deroghe, la Commissione dovrebbe stabilire una procedura per garantire che la preparazione urgente delle proposte legislative sia ancora conforme ai principi di un processo legislativo trasparente, basato su dati concreti e inclusivo. Per assistere la Commissione in questo compito, il Mediatore ha formulato quattro suggerimenti, tra cui il chiarimento delle sue norme di consultazione delle parti interessate per le proposte urgenti e la garanzia che gli elementi a sostegno delle sue proposte siano pubblicati in tempo utile per consentire un dibattito pubblico prima dell'adozione della legislazione.