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Decisione nel caso 1131/2016/ANA sulla mancata risposta della Commissione europea alla corrispondenza
Venerdì | 11 novembre 2016
Decisione nel caso 25/2013/ANA relativa alla presunta inosservanza, da parte della Commissione europea, della normativa dell'UE in materia di appalti pubblici da parte degli ospedali greci
Lunedì | 04 aprile 2016
Decisione nel caso 1134/2015/TN sulla decisione della Commissione europea di dichiarare non ammissibili alcuni costi sostenuti da un partner per un progetto finanziato dall'UE
Lunedì | 15 febbraio 2016
Il caso riguardava la decisione della Commissione di dichiarare non ammissibili determinati costi dichiarati da un partner di un progetto finanziato dall'UE. Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che i motivi addotti dalla Commissione per non accettare i costi in questione erano ragionevoli. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso constatando l'assenza di cattiva amministrazione.
Mancata consultazione pubblica prima di una proposta legislativa della Commissione relativa a un marcatore unico europeo per le comunicazioni elettroniche
Martedì | 22 settembre 2015
Decisione nel caso 904/2014/OV sulla consultazione pubblica della Commissione europea prima della sua proposta legislativa di regolamento relativo al mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche
Martedì | 22 settembre 2015
La denuncia riguarda una presunta mancata consultazione pubblica da parte della Commissione europea prima dell'elaborazione della proposta di regolamento relativo al mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e a un continente connesso. Un punto della proposta riguardava l'eliminazione graduale delle tariffe di roaming. La denuncia è stata presentata dalla Competitive Telecommunications Association. La Commissione ha presentato la sua proposta l'11 settembre 2013, poco più di tre mesi dopo averlo annunciato pubblicamente il 30 maggio 2013. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione aveva erroneamente invocato l'urgenza, derivante dal Consiglio europeo della primavera 2013, come motivo per affrettare il processo di consultazione. Inoltre, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva i) individuato i diversi tipi di portatori di interessi da consultare, ii) affrontato i punti sollevati dal comitato per la valutazione d'impatto, iii) condotto un'adeguata consultazione interservizi e aveva anche iv) tentato deliberatamente di nascondere la mancanza di una consultazione pubblica.
Il Mediatore ha constatato che la consultazione pubblica della Commissione non era conforme ai principi generali e alle norme minime specificati nelle norme della Commissione stessa. Il Mediatore ha inoltre rilevato che non era chiaro se l'urgenza invocata dalla Commissione derivasse dalla dichiarazione del Consiglio o riflettesse la valutazione della Commissione stessa della situazione. Tuttavia, il Mediatore ha rilevato che la Commissione ha fatto affidamento sul proprio diritto di fissare priorità politiche e di compiere scelte politiche nel contesto particolare della presente proposta legislativa. Di conseguenza, il Mediatore non ha riscontrato alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione derivante dalla sua limitata consultazione pubblica in questo caso. Tuttavia, il Mediatore ha suggerito che la Commissione chiarisca nelle proprie norme le circostanze precise e limitate in cui può limitare una consultazione pubblica a causa di una priorità politica.
Il Mediatore ha riscontrato che non vi è stata cattiva amministrazione in relazione a nessuna delle altre questioni sollevate dalla denuncia.
Progetto di raccomandazione del Mediatore europeo nell'indagine sulla denuncia 25/2013/ANA contro la Commissione europea
Giovedì | 26 marzo 2015
Non conformità alle disposizioni del regolamento REACH relative alla sperimentazione animale
Lunedì | 15 dicembre 2014
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1568/2012/(FOR)AN contro l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Lunedì | 15 dicembre 2014
Il caso, presentato dalla Fondazione PETA, riguardava la portata dei poteri e dei doveri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ai sensi del regolamento REACH. Il denunciante ha ritenuto che l'ECHA non faccia abbastanza per garantire che i dichiaranti di sostanze chimiche si astengano dall'eseguire inutili test sugli animali al fine di dimostrare la sicurezza delle loro sostanze.
Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha rilevato che, in effetti, l'interpretazione dell'ECHA dei suoi obblighi era eccessivamente restrittiva. Il Mediatore ha quindi presentato all'ECHA una proposta di soluzione amichevole per quanto riguarda il proprio ruolo e la cooperazione che dovrebbe instaurare con le autorità degli Stati membri. Il Mediatore è stato soddisfatto della risposta dell'ECHA e ha archiviato il caso.
Mancata consultazione pubblica prima di una proposta legislativa della Commissione relativa a un marcatore unico europeo per le comunicazioni elettroniche
Mercoledì | 18 giugno 2014
Intenzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche di diffondere su Internet i nomi dei dichiaranti
Venerdì | 28 marzo 2014
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2469/2011/VL contro l'Agenzia europea per le sostanze chimiche
Venerdì | 28 marzo 2014
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 202/2010/VL contro la Commissione europea
Mercoledì | 29 gennaio 2014
Convenzione di sovvenzione per un'azione con più beneficiari n. 245585 ("accordo")
Lunedì | 07 ottobre 2013
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 940/2011/JF contro la Commissione europea
Lunedì | 07 ottobre 2013
Il denunciante ha coordinato un consorzio cui è stata assegnata una sovvenzione della Commissione per intraprendere un'azione nel campo dell'edilizia ecocompatibile. Nel corso dell'esecuzione dell'azione, il consorzio ha chiesto il rimborso dei costi ammissibili sostenuti durante i diversi periodi di riferimento, conformemente al contratto firmato con la Commissione. La Commissione ha tuttavia accettato di pagare solo il 45,75% di tali spese. Il denunciante ha ritenuto che la Commissione avesse sbagliato a limitare i rimborsi al tasso di cui sopra e ha presentato una denuncia al Mediatore europeo.
Il Mediatore ha rilevato che, nell'ambito del contratto, il tasso di rimborso del 45,75 % si applicava al contributo complessivo dell'Unione all'azione. Il contratto non faceva riferimento ad alcuna aliquota per i pagamenti intermedi. Inoltre, prima che il consorzio chiedesse il pagamento dei costi sostenuti durante il primo periodo di riferimento, un funzionario della Commissione l'ha informata che i pagamenti intermedi potevano essere effettuati a tassi di rimborso diversi. Il Mediatore ha pertanto proposto alla Commissione una soluzione amichevole, invitandola a i) spiegare adeguatamente perché ha applicato il tasso summenzionato ai pagamenti intermedi al consorzio; e ii) assicurarsi di versare al consorzio il saldo, conformemente al contratto, una volta terminata l'azione.
La Commissione ha sostenuto di aver applicato sistematicamente il tasso del 45,75% ai pagamenti intermedi al fine di garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE ed evitare future complicate procedure di recupero. Il Mediatore non era soddisfatto di tale risposta. Sottolinea, tra l'altro, che la Commissione avrebbe potuto elaborare orientamenti che avrebbero consentito al consorzio di interpretare correttamente il contratto al riguardo. Tuttavia, poiché tutte le convenzioni di sovvenzione contengono ora una disposizione molto chiara che indica che i rimborsi intermedi saranno effettuati al tasso applicabile al contributo complessivo dell'Unione all'azione, il Mediatore ha concluso che non erano giustificate ulteriori indagini al riguardo. Infine, in un’ulteriore osservazione, egli ha invitato la Commissione a informarlo del modo in cui essa ha rispettato le sue assicurazioni secondo cui avrebbe versato al consorzio tutti gli importi in sospeso al termine dell’azione.
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 174/2012/MMN contro la Commissione europea
Lunedì | 05 agosto 2013