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Raccomandazione sul rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico ai documenti in merito alla sua proposta di regolamento per prevenire e combattere l'abuso sessuale su minori online (caso 2421/2023/MIG)

Il caso riguardava una richiesta di accesso del pubblico ai documenti redatti o ricevuti dalla Commissione europea in sede di preparazione della sua proposta legislativa di regolamento per prevenire e combattere l'abuso sessuale su minori online. La Commissione ha individuato 121 documenti e ha dato ampio accesso al pubblico a 88 di essi, occultando solo i dati personali. Per quanto riguarda i restanti 33 documenti, la Commissione ha dato accesso a parti di cinque documenti. Nel rifiutare l'accesso, la Commissione si è basata su diverse esenzioni previste dalla legislazione dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti, tra cui la necessità di proteggere il suo processo decisionale in corso. Il denunciante non era soddisfatto del limitato accesso concesso a questi 33 documenti.

Il gruppo di indagine del Mediatore ha ispezionato i documenti e, sulla base di ciò, il Mediatore non è convinto dagli argomenti della Commissione secondo cui la loro divulgazione (più ampia) pregiudicherebbe gravemente gli interessi tutelati dalle eccezioni stabilite dalla legislazione dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti. Pertanto, il Mediatore ha ritenuto che il rifiuto della Commissione di concedere un ampio accesso del pubblico ai documenti richiesti costituisse cattiva amministrazione. Il Mediatore ha raccomandato alla Commissione di riconsiderare la sua posizione sulla richiesta di accesso al fine di concedere un ampio accesso del pubblico ai documenti in questione.

presentata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dello statuto del Mediatore europeo [1]

Fatti all’origine della denuncia

1. Nel maggio 2022 la Commissione europea ha pubblicato una proposta legislativa [2] che stabilisce norme per prevenire e combattere l'abuso sessuale su minori (la cosiddetta "proposta CSAM"). Tra le altre cose, le norme proposte prevedono l'obbligo per i fornitori (come i servizi di posta elettronica e di messaggistica) di rilevare, segnalare e rimuovere in modo proattivo il materiale pedopornografico (CSAM) sui loro servizi.

2. Nel preparare la presente proposta, la Commissione ha consultato varie parti interessate, anche nel contesto delle consultazioni pubbliche e degli scambi diretti con il suo personale. In tal modo la Commissione ha raccolto i contributi delle organizzazioni della società civile, delle imprese tecnologiche e delle autorità pubbliche.

3. La proposta della Commissione ha suscitato alcune critiche, anche da parte di organismi di esperti come il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), che hanno messo in discussione l'efficacia, la necessità e la proporzionalità delle norme proposte. Ad esempio, sono state espresse preoccupazioni in merito a una possibile scansione generalizzata e indiscriminata del contenuto delle comunicazioni elettroniche e alle implicazioni che ciò comporterebbe per i diritti fondamentali [3].

4. La proposta CSAM è attualmente all'esame dei colegislatori dell'UE, del Consiglio dell'UE e del Parlamento europeo. A tal fine, la Commissione sta raccogliendo ulteriori riscontri dal pubblico [4].

5. Nel marzo 2023 il denunciante, un giornalista, ha presentato alla Commissione una richiesta [5] di accesso del pubblico ai documenti, chiedendo la divulgazione di "qualsiasi documento (...) relativo alla proposta di regolamento [CSAM] e al relativo processo decisionale legislativo".

6. Quando il denunciante non ha ricevuto una risposta entro il termine prescritto, ha chiesto alla Commissione di riesaminare tale rifiuto implicito di accesso del pubblico ai documenti richiesti (ha presentato una "domanda di conferma"). Nella sua domanda di conferma, il denunciante ha sostenuto che esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

7. La Commissione ha inoltre omesso di rispondere alla domanda di conferma del denunciante. Ciò ha indotto il denunciante a rivolgersi al Mediatore nel luglio 2023 [6].

8. A seguito dell'intervento della Mediatrice, la Commissione ha adottato una decisione nel dicembre 2023. Nello specifico, la Commissione ha individuato 121 documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della richiesta di accesso del denunciante. Ha dato ampio accesso al pubblico a 88 documenti, cancellando solo i dati personali. Per quanto riguarda i restanti 33 documenti, la Commissione ha rifiutato di concedere l'accesso a 28 documenti nella loro interezza e a cinque documenti in parte. Nel rifiutare l'accesso, la Commissione si è basata su una serie di esenzioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001, vale a dire la necessità di tutelare l'interesse pubblico per quanto riguarda la sicurezza pubblica, la necessità di proteggere i dati personali, la necessità di tutelare gli interessi commerciali, la necessità di tutelare la consulenza legale e la necessità di proteggere il suo processo decisionale.[7] Inoltre, la Commissione ha occultato parti di tre documenti che riteneva non rientrassero nell'ambito di applicazione della richiesta di accesso del denunciante.

9. Insoddisfatto della decisione della Commissione di rifiutare l'accesso a parti di cinque documenti [8] e a 28 documenti [9] nella loro interezza, il denunciante si è nuovamente rivolto al Mediatore. Il denunciante non ha contestato l'occultamento dei dati personali.

L'indagine  

10. Il Mediatore ha avviato un’indagine sul rifiuto della Commissione di concedere l’accesso del pubblico a (parti di) i 33 documenti in questione nella denuncia. I documenti risalgono al 2021 e possono essere suddivisi in quattro categorie:

· scambi con i rappresentanti di interessi dell'industria tecnologica (documenti 9, 11, 13, 14 e 106),

· scambi con le autorità pubbliche tedesche (documenti da 48 a 50),

i progetti di valutazione d'impatto [10] condotti dalla Commissione in sede di preparazione della sua proposta legislativa e i relativi documenti (documenti da 61 a 69), e

· osservazioni sul progetto di proposta CSAM da parte di vari servizi della Commissione, tra cui il Servizio giuridico della Commissione (documenti 56, 89-92 e 110-119).

11. Nel corso dell’indagine, il gruppo di indagine del Mediatore ha ispezionato i documenti in questione nonché limitate informazioni supplementari fornite dalla Commissione.

Argomenti presentati

12. Nella sua domanda di conferma, il denunciante ha sostenuto che i documenti in questione riguardano un processo decisionale legislativo e che, pertanto, era della massima importanza concedere loro un ampio accesso del pubblico.

13. Il denunciante ha inoltre preso atto del dibattito pubblico e delle ampie critiche che la proposta CSAM aveva suscitato, anche da parte della società civile, degli esperti giuridici, del Parlamento europeo e del GEPD. Ritiene che, sulla base delle preoccupazioni serie e credibili sollevate in merito alle implicazioni previste per i diritti fondamentali dei cittadini, vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

14. Come indicato in precedenza, nel rifiutare l'accesso, la Commissione si è basata su una serie di eccezioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.

15. In sintesi, per quanto riguarda la tutela della sicurezza pubblica, la Commissione ha affermato che i documenti 11 e 94 "contengono alcune informazioni sulla cooperazione tra le autorità di contrasto e l'industria nella lotta contro l'abuso sessuale su minori" e che i documenti 9 e 94 "contengono informazioni sull'uso improprio delle infrastrutture online a fini di abuso sessuale su minori". La divulgazione potrebbe quindi "avvantaggiare i malintenzionati" e "potrebbe servire a informare i potenziali autori di abusi su minori delle modalità di svolgimento delle indagini".

16. La Commissione ha inoltre sostenuto che i documenti 14 e 94 contengono "informazioni commerciali sensibili" delle società con cui si era incontrata. La divulgazione di tali informazioni inciderebbe sulla posizione concorrenziale sul mercato di tali terzi e pregiudicherebbe quindi il loro interesse commerciale.

17. Per quanto riguarda la necessità di tutelare il suo processo decisionale in corso, la Commissione ha dichiarato che tutti i documenti tranne uno (documento 94) contengono pareri preliminari e opzioni strategiche attualmente all'esame. Essa ha ritenuto che la divulgazione delle parti pertinenti di tali documenti pregiudicherebbe la capacità dei suoi servizi di preparare una decisione libera da pressioni esterne.

18. Per quanto riguarda la consulenza giuridica, la Commissione ha affermato che i documenti 106 e da 110 a 119 contengono informazioni e opinioni su questioni giuridiche raccolte per garantire che i) tutti i servizi competenti della Commissione abbiano voce in capitolo nella preparazione della legislazione in questione e che ii) la Commissione possa effettuare un'ampia valutazione dell'impatto di tutte le opzioni strategiche disponibili. La divulgazione danneggerebbe il suo interesse a cercare contributi e consulenze legali franchi e oggettivi.

19. La Commissione ha inoltre affermato che il denunciante non aveva presentato alcuna argomentazione in merito a un possibile interesse pubblico prevalente alla divulgazione e ha concluso che non vi era alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

20. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha ritenuto che le espunzioni effettuate dalla Commissione fossero eccessive e che essa non avesse spiegato in che modo la divulgazione potesse pregiudicare gli interessi invocati.

21. Egli ha contestato, ad esempio, che la divulgazione delle osservazioni sul progetto di proposta formulate dai vari servizi della Commissione interessati potesse ledere l’interesse della Commissione a chiedere una consulenza legale, dato che essi avevano già più di 18 mesi.

22. Il denunciante ha inoltre messo in discussione il ricorso da parte della Commissione alla necessità di tutelare un processo decisionale in corso. Egli ha sostenuto che i documenti in questione non hanno più alcuna incidenza diretta sui negoziati interistituzionali in corso sulla proposta legislativa in questione. 

23. Il denunciante era inoltre insoddisfatto del fatto che la Commissione non avesse preso in considerazione le argomentazioni da lui presentate nella sua domanda di conferma in merito all'esistenza di un interesse pubblico prevalente. Egli ha sostenuto che nel frattempo l'interesse pubblico alla divulgazione è aumentato, dato che vi erano state preoccupazioni in merito a possibili conflitti di interessi e irregolarità [11].

Valutazione del Mediatore che ha portato a una raccomandazione

Sulla natura dei documenti di cui trattasi nella presente inchiesta

24. Tutti i documenti controversi nella presente causa sono stati redatti o ricevuti nel corso dell’elaborazione della proposta legislativa di regolamento CSAM. Alcuni di questi documenti contengono posizioni o opinioni di rappresentanti di interessi dell'industria tecnologica o delle autorità pubbliche, che presumibilmente sono state condivise con la Commissione allo scopo di informare e/o influenzare l'elaborazione della proposta CSAM. Altri documenti contengono osservazioni sul progetto di proposta CSAM da parte di vari servizi della Commissione, tra cui il Servizio giuridico della Commissione, o costituiscono progetti di valutazione d'impatto e relativi documenti, come i verbali delle riunioni dei gruppi interservizi sul progetto di valutazione d'impatto e i pareri del comitato per il controllo normativo.

25. Uno dei principi fondamentali dell'UE è l'apertura nel suo processo decisionale.[12] L'apertura facilita la partecipazione pubblica e garantisce una maggiore responsabilità dei decisori.[13] Ciò è ancora più importante quando il processo decisionale sfocia in una nuova legislazione.[14] L'apertura in tal senso contribuisce a rafforzare la democrazia consentendo ai cittadini di esaminare tutte le informazioni che hanno costituito la base di un atto legislativo.[15]

26. La Commissione è "un attore chiave nel processo legislativo"[16], in quanto gli atti legislativi sono adottati sulla base di una proposta della Commissione, salvo diversa disposizione dei trattati. Sebbene la giurisprudenza dell'UE affermi che il processo legislativo inizia formalmente con la trasmissione della proposta legislativa ai colegislatori [17], la stessa giurisprudenza riconosce che i documenti che fanno parte della base dell'azione legislativa rientrano, in considerazione del loro scopo, anche nella definizione di "documenti legislativi"di cui al regolamento 1049/2001 [18]. Sebbene la giurisprudenza citata si riferisca specificamente ai (progetti) rapporti di valutazione d'impatto e ai pareri del comitato per il controllo normativo che li accompagnano, il Mediatore ritiene che lo stesso ragionamento possa essere applicato ad altri documenti contenenti informazioni che costituiscono elementi importanti del processo legislativo dell'UE, in particolare il contributo che confluisce in una proposta legislativa. Il Mediatore ritiene che, secondo le parole della Corte, la divulgazione di tale contributo possa "aumentare la trasparenza e l'apertura del processo legislativo nel suo complesso, in particolare delle fasi preparatorie di tale processo, e, pertanto, rafforzare il carattere democratico dell'Unione europea consentendo ai suoi cittadini di controllare tali informazioni e di tentare di influenzare tale processo".

Applicazione delle eccezioni all'accesso del pubblico di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001

27. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 mira a garantire al pubblico l'accesso più ampio possibile ai documenti dell'UE.[19] Ciò significa, in generale, che le istituzioni dell'UE devono concedere l'accesso ai documenti su richiesta, a meno che la divulgazione non pregiudichi uno degli interessi ritenuti meritevoli di protezione dal legislatore.[20] Pertanto, se un'istituzione ritiene che l'accesso debba essere rifiutato, deve spiegare in che modo la divulgazione "specifica ed effettiva" potrebbe pregiudicare uno qualsiasi degli interessi tutelati. Inoltre, il rischio di pregiudizio agli interessi in questione deve essere “ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico” [21].

L'interesse pubblico in materia di pubblica sicurezza

28. Le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel determinare se la divulgazione di un documento pregiudichi l’interesse pubblico in materia di pubblica sicurezza [22]. In quanto tale, l’indagine del Mediatore mirava, in primo luogo, a determinare l’esistenza di un errore manifesto nella valutazione della Commissione sulla quale essa fondava la sua decisione di negare l’accesso ai documenti pertinenti in questione (documenti 9, 11 e 94).

29. La Mediatrice ritiene che le informazioni sull'uso improprio dell'infrastruttura online a fini di abuso sessuale su minori contenute nel documento 9 ("Input Snap a seguito della riunione del Forum dell'UE su Internet sulla sicurezza fin dalla progettazione del 20 luglio 2023") siano di natura piuttosto generale. Inoltre, sembra che queste informazioni siano già ampiamente di dominio pubblico. Non è quindi chiaro in relazione a quali parti del documento la Commissione abbia invocato la necessità di tutelare la sicurezza pubblica. Ciò può riguardare solo informazioni molto limitate, se del caso.

30. Per quanto riguarda il documento 11 ("Relazione, Forum dell'UE su Internet Safety-by-Design to prevent CSA online, 21 ottobre 2021"), la Commissione ha sostenuto che contiene alcune informazioni sulla cooperazione tra le autorità di contrasto e l'industria nella lotta contro l'abuso sessuale su minori, la cui divulgazione potrebbe andare a vantaggio dei "cattivi attori". Sulla base dell'ispezione, il Mediatore ritiene che, nel complesso, la redazione delle informazioni scambiate con le società interessate sulla base della necessità di proteggere la sicurezza pubblica non sembri manifestamente infondata. La Commissione ha tuttavia chiarito che tali omissioni comprendono anche i nomi delle società interessate. Non è immediatamente chiaro in che modo la divulgazione dei nomi delle società interessate possa compromettere la sicurezza pubblica, se le informazioni scambiate tra le società e le autorità di contrasto sono state omesse.

31. Il Mediatore non contesta la redazione di informazioni sensibili contenute nel documento 94.

32. Alla luce di quanto precede, il Mediatore non è convinto che tutte le informazioni trattenute nei documenti 9 e 11 rientrino nell'eccezione per la tutela della sicurezza pubblica. L’applicazione da parte della Commissione dell’eccezione relativa a tali informazioni era quindi manifestamente errata.

33. L’eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di pubblica sicurezza non può essere esclusa da un altro interesse pubblico ritenuto più importante.

Processo decisionale dell’istituzione

34. Le istituzioni dell'UE possono rifiutare l'accesso del pubblico a un documento relativo a una questione per la quale non è stata ancora adottata una decisione, qualora la divulgazione pregiudichi gravemente il processo decisionale, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

35. La Commissione ha invocato la necessità di tutelare il suo processo decisionale in corso in relazione a tutti i documenti controversi tranne uno (documento 94). A tal fine, la Commissione ha dichiarato che i documenti si riferiscono a una decisione che non è stata adottata, riferendosi sia alla sua "valutazione d'impatto per una nuova iniziativa" sia alla "preparazione in corso di una nuova proposta di regolamento". Ha sostenuto che, nel preparare una valutazione d'impatto/una proposta legislativa, il suo personale deve essere in grado di raccogliere prove da un'ampia gamma di portatori di interessi ed esplorare opzioni preliminari che potrebbero non trovare riscontro nella proposta finale. Ha aggiunto che doveva proteggere il suo personale dalle pressioni esterne.

36. Il Mediatore osserva che, quando il denunciante ha presentato la sua richiesta di accesso del pubblico ai documenti, entrambi i processi decisionali cui la Commissione faceva riferimento nella sua decisione di conferma erano terminati da tempo. Inoltre, l'esito di tali processi, vale a dire la proposta legislativa CSAM e la relativa valutazione d'impatto (e il parere del comitato per il controllo normativo in merito) erano stati resi pubblici sul sito web della Commissione [23].

37. Tuttavia, anche se la proposta legislativa non fosse stata ancora adottata, ciò di per sé non avrebbe dovuto impedire la divulgazione dei documenti. Come i giudici dell'UE hanno dichiarato in più occasioni, il pubblico è perfettamente in grado di comprendere che alcuni documenti sono di natura provvisoria e possono quindi essere soggetti a modifiche.[24] Fondamentalmente, la Corte di giustizia ha ricordato che l'espressione da parte del pubblico o delle parti interessate del loro punto di vista sulle opzioni strategiche previste dalla Commissione prima dell'annuncio di specifiche proposte legislative "è parte integrante dell'esercizio, da parte dei cittadini dell'UE, dei loro diritti democratici"[25].

38. Secondo la giurisprudenza dell’Unione, il rischio di pressioni esterne può costituire un motivo legittimo per limitare l’accesso ai documenti relativi al processo decisionale. Tuttavia, la realtà di tale pressione esterna deve essere accertata con certezza e devono essere addotte «prove tangibili» per dimostrare l’esistenza di un rischio ragionevolmente prevedibile che la decisione sia sostanzialmente pregiudicata a causa di tale pressione esterna [26]. La Commissione deve dimostrare che tale pressione e tale influenza pregiudicherebbero, prolungherebbero o complicherebbero gravemente il corretto svolgimento del processo decisionale della Commissione.

39. Il Mediatore comprende che l'amministrazione dell'UE potrebbe essere riluttante a condividere le sue opinioni preliminari che potrebbero essere oggetto di critiche e pressioni pubbliche. Tuttavia, come ha dichiarato la Corte di giustizia, spetta alla Commissione prevenire qualsiasi impatto negativo nel suo processo decisionale derivante da tale pressione esterna. Il rifiuto dell'accesso del pubblico ai documenti legislativi non può essere utilizzato come salvaguardia dalle istituzioni dell'UE di fronte a pressioni esterne [27].

40. Il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia dimostrato che la pressione esterna cui potrebbe essere sottoposta in caso di divulgazione dei documenti in questione rischierebbe di ostacolare la sua capacità di agire in piena indipendenza ed esclusivamente nell'interesse generale. La Commissione non ha inoltre dimostrato che la divulgazione pregiudicherebbe, prolungherebbe o complicherebbe gravemente il corretto svolgimento del processo decisionale, il che, secondo il Mediatore, si riferisce alla procedura legislativa in corso, piuttosto che all'adozione della proposta legislativa e al completamento della valutazione d'impatto (entrambe già avvenute al momento dell'adozione della decisione di conferma).

41. In particolare, per quanto riguarda i contributi ricevuti dalla Commissione dai rappresentanti di interessi, il Mediatore osserva che la Commissione ha rifiutato di dare accesso ad alcune delle informazioni che aveva scambiato con l'industria tecnologica. Ha tuttavia rivelato altre opinioni che l'industria tecnologica aveva condiviso con essa, nonché il contributo che aveva ricevuto da altri attori della società civile. Dai motivi molto generali di non divulgazione che la Commissione ha fornito nella sua decisione di conferma, non è chiaro perché abbia ritenuto che le "opzioni preliminari" trattenute fossero più sensibili di quelle che aveva deciso di comunicare al denunciante.

42. A tale riguardo, la Mediatrice osserva inoltre che la Commissione ha pubblicato i pareri ottenuti dalle parti interessate nel contesto delle sue consultazioni pubbliche. Alcuni dei documenti ai quali la Commissione ha rifiutato l'accesso, in tutto o in parte, indicano che le opinioni ivi contenute dovrebbero essere considerate risposte alla consultazione pubblica. Non è quindi chiaro il motivo per cui tali documenti non siano stati divulgati.

43. Infine, per quanto riguarda i documenti da 48 a 50, il Mediatore ritiene che gli scambi che la Commissione ha avuto con diverse autorità tedesche non sembrano contenere informazioni particolarmente sensibili. Né tali scambi possono ragionevolmente essere considerati sensibili in quanto tali.

44. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che la Commissione non fosse legittimata a invocare l'eccezione in questione.

45. Indipendentemente da ciò, il Mediatore ritiene che vi sarebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti in questione, vale a dire per assistere il dibattito pubblico sulla proposta stessa [28] e su eventuali conflitti di interesse [29].

46. La divulgazione dei documenti controversi è pertanto necessaria per due motivi. In primo luogo, la trasparenza consentirà al pubblico di esaminare chi e cosa ha informato la proposta legislativa in questione e, se lo desidera, di contestare tali informazioni. In linea di principio, i portatori di interessi che contribuiscono attivamente al processo decisionale di un'autorità pubblica non dovrebbero essere autorizzati a farlo a porte chiuse [30]. In secondo luogo, alla luce del dibattito pubblico su possibili conflitti di interesse, l'accesso ai documenti è necessario anche per verificare se la Commissione abbia agito in piena indipendenza ed esclusivamente nell'interesse generale nell'elaborazione della proposta CSAM.

47. Il Mediatore osserva al riguardo che, nella sua domanda di conferma, il denunciante aveva anche sostenuto un interesse pubblico prevalente. Tuttavia, dato che, in linea con la sua prassi, la Commissione non ha esaminato la domanda di conferma del denunciante, non ha preso in considerazione le argomentazioni del denunciante. Nell'ambito della sua indagine di propria iniziativa sui ritardi [31], la Mediatrice ha già espresso le sue preoccupazioni in relazione alla prassi della Commissione di annullare le domande di conferma. Il presente caso mostra le conseguenze pratiche e negative di tale azione, vale a dire che la Commissione non ha tenuto conto degli argomenti del denunciante in relazione a un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Consulenza legale

48. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 prevede la possibilità di trattenere documenti contenenti consulenza legale se la sua protezione è giustificata. La Commissione si è basata su tale eccezione per quanto riguarda il rifiuto di accesso a 11 documenti nella loro interezza (documenti 106 e da 110 a 119). Nello specifico, la Commissione ha spiegato che tali documenti si riferiscono a scambi e riunioni tra i suoi servizi volti a garantire che tutti i suoi servizi pertinenti, compreso il suo servizio giuridico, possano condividere le loro opinioni durante il processo di elaborazione della proposta CSAM. Ha sostenuto che la divulgazione metterebbe a repentaglio il suo "interesse a cercare contributi dal punto di vista di vari obiettivi strategici e a ricevere una consulenza giuridica franca, obiettiva e completa".

49. Il Mediatore osserva innanzitutto che il documento 106 proviene da un'impresa tecnologica e quindi da un'entità che persegue un interesse privato. Alla luce di ciò e delle informazioni fornite dalla Commissione nella sua decisione di conferma (in cui faceva riferimento agli scambi e alle riunioni dei suoi servizi), il Mediatore presume che la Commissione non intendesse applicare l'eccezione per la protezione della consulenza legale a questo documento e, in ogni caso, ritiene che non sarebbe ragionevole farlo.

50. Per quanto riguarda i documenti da 110 a 119, il Mediatore osserva che essi contengono le opinioni di vari servizi della Commissione sul progetto di proposta CSAM e concorda sul fatto che tali informazioni possono essere considerate "consulenza legale" ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.

51. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante [32], il regolamento 1049/2001 “imponga, in linea di principio, l’obbligo di divulgare i pareri del servizio giuridico di un’istituzione relativi a un procedimento legislativo”. Sebbene tale constatazione non impedisca di per sé un diniego di accesso del pubblico alla consulenza legale, spetta all’istituzione dimostrare che la consulenza legale in questione è particolarmente sensibile o ha un ambito di applicazione particolarmente ampio [33]. In tale contesto, non è sufficiente che il relativo contesto legislativo sia considerato particolarmente sensibile in quanto riguarda un’iniziativa legislativa che si è rivelata controversa [34].

52. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che i motivi addotti dalla Commissione nella sua decisione di conferma siano insufficienti.

53. Il Mediatore ritiene che la consulenza legale in questione non possa ragionevolmente essere considerata particolarmente sensibile o di portata particolarmente ampia, e certamente non in tutto il suo ambito di applicazione. Inoltre, come indicato in precedenza, il Mediatore ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti in questione.

54. Il Mediatore conclude pertanto che la decisione della Commissione di rifiutare l'accesso alla consulenza legale contenuta nei documenti era irragionevole.

Interessi commerciali delle persone giuridiche

55. Un altro interesse che può essere tutelato ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 riguarda le informazioni commerciali, compresa la proprietà intellettuale [35]. Tuttavia, le istituzioni dell'UE non possono invocare la necessità di tutelare gli interessi commerciali semplicemente perché le informazioni riguardano un'impresa o i suoi prodotti. L’eccezione pertinente serve a proteggere le informazioni commercialmente sensibili, vale a dire le informazioni che, se divulgate, arrecherebbero pregiudizio ai legittimi interessi commerciali dell’entità interessata. Ciò può verificarsi nel caso in cui le informazioni si riferiscano alla strategia aziendale di un’entità o alla sua competenza (ad esempio, una metodologia specifica unica per un’entità e sconosciuta ai concorrenti).

56. Nella sua decisione di conferma, la Commissione ha affermato che i documenti 14 e 94 contengono informazioni commerciali sensibili, la cui divulgazione pregiudicherebbe la posizione concorrenziale sul mercato delle società interessate.

57. Il Mediatore non è convinto che gli argomenti della Commissione siano tali da giustificare la mancata divulgazione di tutte le informazioni trattenute contenute nel documento 14.

58. In particolare, è discutibile se le informazioni in questione possano ancora essere considerate sensibili dal punto di vista commerciale, dato che risalgono ormai a quasi quattro anni fa. La Commissione avrebbe dovuto almeno consultare la società interessata per valutare se e, in caso affermativo, in che modo la divulgazione potesse ancora incidere sulla sua posizione concorrenziale sul mercato. Per quanto a conoscenza del Mediatore, tale consultazione non ha avuto luogo.

59. Inoltre, come indicato in precedenza, il Mediatore ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. La Commissione avrebbe dovuto tenerne conto anche in relazione alla tutela degli interessi commerciali.

Altri elementi

60. La Mediatrice osserva che la Commissione ha ritenuto che parti dei documenti 11, 56 e 94 non rientrassero nell'ambito di applicazione della richiesta di accesso del denunciante. Il Mediatore ritiene ragionevole la posizione della Commissione, tranne per quanto riguarda il documento 94. Le informazioni pertinenti contenute nel presente documento non sembrano rientrare solo nell'ambito di applicazione della richiesta di accesso del denunciante. Inoltre, non può ragionevolmente essere considerato sensibile.

61. Infine, il Mediatore osserva che alcuni documenti, in relazione ai quali la Commissione non ha invocato la necessità di proteggere i dati personali, contengono dati personali, vale a dire i nomi del personale non anziano. Tali informazioni potrebbero essere ragionevolmente omesse, dato che il denunciante non ha addotto la necessità che gli fossero trasmessi dati personali e dato che il denunciante non ha contestato l'omissione di dati personali nella sua denuncia al Mediatore.

62. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che il rifiuto della Commissione di concedere un ampio accesso del pubblico ai 33 documenti in questione costituisse cattiva amministrazione. La firmataria formula pertanto una raccomandazione corrispondente qui di seguito.

Raccomandazione

Sulla base dell'indagine relativa alla presente denuncia, il Mediatore formula la seguente raccomandazione alla Commissione:

La Commissione europea dovrebbe riconsiderare la sua posizione sulla richiesta di accesso al fine di fornire un accesso significativamente maggiore, tenendo conto delle considerazioni del Mediatore condivise nella presente raccomandazione.

La Commissione e il denunciante saranno informati della presente raccomandazione. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dello statuto del Mediatore europeo, la Commissione invia un parere circostanziato entro il 26 luglio 2024.

Emily O'Reilly

Mediatore europeo

Strasburgo, 29.4.2024

 

[1] Disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1163/oj.

[2] Proposta di regolamento che stabilisce norme per prevenire e combattere l'abuso sessuale su minori: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A209%3AFIN.

[3] Cfr., ad esempio, GEPD, nota informativa sulla proposta CSAM: "The Point of No Return" (Il punto di non ritorno), disponibile all'indirizzo: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/factsheets/2023-10-23-briefing-note-csam-point-no-return _en. Cfr. anche la valutazione d'impatto complementare del Parlamento europeo dell'aprile 2023: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/740248/EPRS_STU(2023)740248_EN.pdf.

[4] Cfr. (al punto "Adozione da parte della Commissione", il feedback può essere presentato fino al 21 maggio 2024): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13073-Combating-child-sexual-abuse-review-of-EU-rules _en.

[5] Ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj.

[6] Indagine sulla denuncia 1251/2023/MIG: https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/172317.

[7] Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2, primo e secondo trattino, e paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[8] Documenti 11, 13, 14, 56 e 94.

[9] Documenti 9, da 48 a 50, da 61 a 69, da 89 a 92, 106 e da 110 a 119.

[10] La valutazione d'impatto finale è disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Fighting-child-sexual-abuse-detection-removal-and-reporting-of-illegal-content-online _en.

[11] Cfr. processo verbale della riunione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo del 25 ottobre 2023, punto 8 dell'ordine del giorno: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-PV-2023-10-25-1_EN.pdf.

[12] Articolo 15, paragrafo 1, TFUE.

[13] Articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE).

[14] Articolo 12, paragrafo 2, e considerando 6 del regolamento 1049/2001.

[15] Sentenza della Corte del 1° luglio 2008, Svezia e Turco/Consiglio, C-39/05 P e C-52/05 P, punto 46: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62005CJ0039&qid=1711530564196.

[16] Sentenza della Corte del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C-57/16, punti 87 septies:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0057&qid=1712587747391.

[17] Ibidem, punto 86.

[18] Ibidem, punti da 90 a 93.

[19] Articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[20] A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[21] Sentenza della Corte del 17 ottobre 2013, Consiglio/Access Info Europe, C-280/11 P, punto 31: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62011CJ0280&qid=1711530952210.

[22] Cfr., ad esempio, sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018, ClientEarth/Commissione, T-644/16: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203913&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=46943.

[23] Cfr.: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Fighting-child-sexual-abuse-detection-removal-and-reporting-of-illegal-content-online _en.

[24] Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018, De Capitani/Parlamento, T-540/15, punto 120: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62015TJ0540&qid=1712587676840.

[25] Sentenza ClientEarth/Commissione (v. supra, nota 16, punto 108).

[26] Sentenza del Tribunale del 21 aprile 2021, Pech/Consiglio, T-252/19, punto 92, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240171&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1916898.

[27] Sentenza ClientEarth/Commissione (v. supra, nota 16, punto 124).

[28] Cfr., ad esempio, i riferimenti alla nota 3.

[29] Cfr., ad esempio, l'audizione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del 25 ottobre 2023: https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20231025-1430-COMMITTEE-LIBE.

[30] Ciò si riflette anche negli "orientamenti per legiferare meglio" della Commissione, che stabiliscono che le relazioni con le parti interessate sono disciplinate da quattro principi, tra cui il principio di "rendere trasparente il processo di consultazione e il modo in cui ha influito sull'elaborazione delle politiche per i soggetti coinvolti e per il pubblico in generale": https://commission.europa.eu/system/files/2021-11/swd2021 _305 _en.pdf (cfr. capitolo II, punto 3).

[31] Indagine di iniziativa sul tempo impiegato dalla Commissione europea per trattare le richieste di accesso del pubblico ai documenti (OI/2/2022/OAM): https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/60766.

[32] Cfr., ad esempio, sentenza della Corte dell'8 giugno 2023, Consiglio/Pech, C-408/21 P, punto 42: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62021CJ0408&qid=1711458671967 e sentenza del Tribunale del 13 marzo 2024, ClientEarth e Leino-Sandberg/Consiglio, T-682/21 e T-683/21, punto 34: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283785&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=193878.

[33] Sentenza Pech (v. nota 32), punto 43.

[34] Pech (v. nota 32), punti 67 e 85.

[35] A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

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