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Progetto di raccomandazione del Mediatore europeo nella sua indagine sulla denuncia 1909/2009/BEH contro la Commissione europea

Fatto conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo [1]

Contesto della denuncia

1. Il denunciante è un avvocato che rappresenta il sig. D., cittadino britannico che, nel gennaio 2004, si è stabilito in Austria.

2. Ritenendo che egli costituisse una minaccia per la sicurezza pubblica, nel maggio 2005 le competenti autorità austriache hanno preso in custodia il sig. D. in attesa dell'espulsione e hanno emesso una decisione di esclusione a vita dal territorio austriaco (in prosieguo: la «decisione di espulsione»).

3. Secondo il denunciante, la decisione di espulsione si basava unicamente sul fatto che il sig. D., nel 2000, era stato condannato a una pena detentiva da un tribunale ceco per reati da lui commessi nel 1997 ("abuso sessuale" e "minaccia all'educazione morale dei giovani"). Secondo il denunciante, contrariamente ai requisiti di cui all'articolo 3 della direttiva 64/221 [2], le autorità austriache non hanno effettuato una valutazione individuale per stabilire se il sig. D. rappresentasse una minaccia per la sicurezza pubblica a causa della propensione ad agire allo stesso modo in futuro. Al momento di decidere di espellere il sig. D. dal territorio austriaco, essi disponevano solo di traduzioni non ufficiali di frammenti delle sentenze pronunciate dal suddetto giudice ceco e non erano quindi in grado di effettuare una siffatta valutazione.

4. Il denunciante ha inoltre ritenuto che le autorità austriache competenti, in contrasto con l'art. 9, n. 1, della direttiva 64/221, negassero qualsiasi effetto sospensivo al ricorso del sig. D. contro la decisione di allontanamento. Inoltre, contrariamente all’art. 7 della direttiva 64/221, tale decisione non indicava un termine per lasciare il territorio austriaco. Di conseguenza, il signor D. è stato deportato in Gran Bretagna solo pochi giorni dopo essere stato preso in custodia.

5. Secondo il denunciante, l'espulsione di D. costituiva una grave violazione del diritto dell'UE che non era stata sanata dai tribunali e dalle autorità austriache, tra cui la Corte costituzionale austriaca e la Corte suprema amministrativa. Egli ha ritenuto che l'espulsione del sig. D. avesse evidentemente lo scopo di eludere un divieto legale di estradarlo nel Regno Unito. In tale contesto, il denunciante ha sottolineato che le autorità britanniche hanno cercato il sig. D. a causa di un reato che avrebbe commesso circa 40 anni fa, ma che era prescritto in Austria. A suo avviso, le autorità austriache si sono attivate in relazione al caso del sig. D. solo dopo che le autorità britanniche avevano attirato la loro attenzione su di esso.

6. Il 16 febbraio 2009 il denunciante ha presentato una denuncia alla Commissione europea e l'ha invitata ad agire e, se necessario, a proporre un ricorso per violazione del diritto dell'UE nei confronti dell'Austria dinanzi alla Corte di giustizia. Nella sua denuncia d'infrazione, il denunciante ha sottolineato che, ai sensi del diritto austriaco, la decisione di escludere il sig. D. dal territorio austriaco a vita poteva essere revocata d'ufficio in qualsiasi momento.

7. Il 16 luglio 2009 la Commissione ha informato il denunciante dei requisiti giuridici per l'allontanamento ai sensi del diritto dell'UE. La Commissione ha inoltre dichiarato di non poter indagare sulle circostanze di un singolo caso, in quanto questo era compito della magistratura austriaca. Quest'ultimo aveva la possibilità o, per quanto riguarda i giudici di ultima istanza, l'obbligo di chiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE.

8. Il 27 luglio 2009 il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo. Non è d'accordo con la risposta della Commissione e sostiene che, in quanto "custode" dei trattati, è tenuto a intervenire in violazioni evidenti e gravi del diritto dell'UE, dato che quest'ultimo rimarrebbe altrimenti inapplicato.

Oggetto dell'indagine

9. Nella sua denuncia, il denunciante ha presentato la seguente asserzione e argomentazione:

Asserzione:

La Commissione ha omesso di trattare correttamente la sua denuncia di infrazione, da lui presentata a nome del sig. D.

Domanda:

La Commissione dovrebbe avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Austria.

L'indagine

10. La denuncia è stata trasmessa al presidente della Commissione per parere. Il parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante con un invito a presentare osservazioni, che ha inviato il 28 febbraio 2010. Alla luce di tali osservazioni e del parere della Commissione, si sono rivelate necessarie ulteriori indagini da parte del Mediatore. Pertanto, con lettera del 5 maggio 2010, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di fornirgli ulteriori informazioni in merito all'asserzione e all'argomentazione del denunciante.

11. La risposta della Commissione è stata trasmessa al denunciante con l'invito a formulare osservazioni. Il 10 agosto 2010 il denunciante ha inviato le sue osservazioni.

12. Il 23 novembre 2010 il Mediatore ha informato il denunciante che non era ancora stato possibile completare la valutazione del caso. Ha spiegato che avrebbe informato il denunciante delle ulteriori misure in relazione alla denuncia al più tardi entro la fine di febbraio 2011.

13. Dopo aver esaminato la risposta della Commissione alla luce delle osservazioni del denunciante, il Mediatore ha ritenuto che vi fosse ancora bisogno di ulteriori chiarimenti. Con lettera del 22 febbraio 2011, egli ha pertanto chiesto alla Commissione di fornirgli ulteriori informazioni in merito alla denuncia.

14. La Commissione ha inviato la sua risposta il 18 maggio 2011. Tale risposta è stata trasmessa al denunciante con l'invito a formulare osservazioni.

15. Il 20 maggio 2011 il sig. D. ha contattato il Mediatore. Chiede informazioni in merito alla risposta della Commissione e chiede che gli venga fornita una copia della stessa. Il Mediatore ha ottemperato a tale richiesta. Il 21 giugno 2011 il sig. D. ha presentato le sue «osservazioni personali» sul caso. Egli ha sottolineato che tali osservazioni dovrebbero essere prese in considerazione in aggiunta alle osservazioni che il suo avvocato avrebbe presentato sulla risposta della Commissione. Il 30 giugno 2011 il denunciante ha inviato le sue osservazioni.

Analisi e conclusioni del Mediatore

Osservazioni preliminari

16. Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato che la denuncia di infrazione del denunciante e la sua denuncia al Mediatore avevano la stessa data, vale a dire il 16 febbraio 2009. La Commissione ha quindi sostenuto che sembrava che il denunciante, in un momento in cui non aveva ancora ricevuto la sua risposta, fosse giunto alla conclusione che la Commissione non aveva gestito correttamente la sua denuncia di infrazione. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato che la data indicata nella sua denuncia al Mediatore derivava da un errore materiale. Era evidente che egli non aveva presentato la sua denuncia al Mediatore alla data della sua denuncia di infrazione, dato che la sua denuncia al Mediatore faceva riferimento alla lettera della Commissione del 16 luglio 2009, anch'essa allegata a tale denuncia. Il Mediatore non ritiene che le osservazioni della Commissione costituiscano una contestazione della ricevibilità della denuncia. Oltre a dichiarare di aver ricevuto la denuncia del denunciante il 27 luglio 2009, non è quindi necessario che egli risponda ulteriormente alle osservazioni della Commissione su quello che sembra essere un errore materiale.

17. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha dichiarato che la Commissione non ha reagito in un primo momento alla sua denuncia di infrazione. Dato che egli ha fatto riferimento a tale aspetto nell’ambito dell’asserita violazione del diritto sostanziale dell’Unione oggetto della sua denuncia, non sembra che egli intenda presentare un’ulteriore censura distinta in tale contesto. Il progetto di raccomandazione del Mediatore non comprende pertanto questo aspetto.

18. Nel suo parere, la Commissione si è inoltre pronunciata sulla questione dell’obbligo dei giudici nazionali di ultima istanza di sottoporre alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali sull’interpretazione del diritto dell’Unione. In tale contesto, la Commissione sembrava sostenere che l'avvio di una procedura di infrazione per mancata menzione " sarebbe stato un esercizio molto soggettivo, estremamente difficile da dimostrare". La Commissione ha inoltre spiegato che la sua prassi non è quella di avviare un procedimento "a meno che non vi sia un problema ricorrente in uno Stato membro per coinvolgere i giudici, un malinteso manifesto o un parere intenzionale e fermo sulla giurisdizione nazionale". Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha mancato il punto nella misura in cui ha fatto riferimento a un'eventuale violazione dell'obbligo di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. A suo avviso, non vi era alcuna questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione che avrebbe dovuto essere sottoposta alla Corte di giustizia, dato che il diritto dell’Unione applicabile era chiaro e non controverso. Il denunciante ha quindi chiarito che la sua denuncia di infrazione non riguardava la mancata presentazione di una questione pregiudiziale. Pertanto, non è necessario che il Mediatore affronti questo aspetto nel presente progetto di raccomandazione.

19. Nel suo parere, la Commissione ha osservato che la denuncia di infrazione del denunciante si basava esclusivamente sulle sentenze della Corte suprema amministrativa austriaca e della Corte costituzionale austriaca in materia, nessuna delle quali esaminava il merito del caso del sig. D.. Tuttavia, il reclamo non conteneva copie delle pertinenti decisioni delle autorità amministrative e giudiziarie competenti. La Commissione ha aggiunto che le è stata fornita ulteriore documentazione solo in virtù della denuncia presentata dal denunciante al Mediatore. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha replicato di aver esplicitamente affermato nella sua denuncia di infrazione che, al fine di ridurre al minimo il lavoro, ha allegato solo le denunce del sig. D. alle Corti supreme austriache, nonché le decisioni adottate da tali Corti. Allo stesso tempo, aveva anche chiarito di essere rimasto a disposizione della Commissione qualora avessero richiesto ulteriore documentazione. Egli ha sottolineato che la Commissione non gli ha richiesto, in nessun momento, ulteriore documentazione. Il Mediatore prende atto delle dichiarazioni del denunciante. È pacifico che la Commissione, nel corso dell'indagine del Mediatore, ha ottenuto tutti i documenti che il denunciante ritiene pertinenti per il caso del sig. D. Il Mediatore non ritiene pertanto necessario esaminare se la Commissione avrebbe dovuto richiedere ulteriore documentazione al denunciante.

20. Data la loro connessione fattuale, l'asserzione e l'affermazione del denunciante saranno esaminate congiuntamente.

21. Per evitare malintesi, è importante ricordare che l'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'UE conferisce al Mediatore europeo il potere di indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. Lo statuto del Mediatore europeo prevede specificamente che nessun'altra autorità o persona possa essere oggetto di una denuncia al Mediatore. Il Mediatore non ha pertanto il mandato di esaminare le denunce nei confronti di altre istituzioni o organismi, quali le autorità fiscali o i tribunali nazionali. Il presente progetto di raccomandazione riguarda pertanto esclusivamente la denuncia contro la Commissione.

A. Trattamento della denuncia di infrazione da parte della Commissione

Quadro giuridico

22. La direttiva 64/221 contiene le seguenti disposizioni:

"Articolo 3

1. Le misure adottate per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si basano esclusivamente sul comportamento personale della persona interessata.

2. Le precedenti condanne penali non costituiscono di per sé motivo per l'adozione di tali misure. (...)

Articolo 6

L'interessato è informato dei motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica sui quali si basa la decisione presa nel suo caso, a meno che ciò non sia contrario all'interesse della sicurezza dello Stato interessato.

Articolo 7

All'interessato è ufficialmente notificata la decisione di rifiutare il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno o di espellerlo dal territorio. Il termine per l'uscita dal territorio è indicato nella presente notifica. Salvo casi urgenti, tale termine non può essere inferiore a quindici giorni se l'interessato non ha ancora ottenuto un permesso di soggiorno e non può essere inferiore a un mese in tutti gli altri casi.

(...)

Articolo 9

1. Qualora non vi sia diritto di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o qualora tale ricorso possa riguardare solo la validità giuridica della decisione, o qualora il ricorso non possa avere effetto sospensivo, l'autorità amministrativa adotta una decisione che nega il rinnovo di un permesso di soggiorno o ordina l'espulsione del titolare di un permesso di soggiorno dal territorio, salvo in casi di urgenza, solo dopo aver ottenuto un parere da un'autorità competente del paese ospitante dinanzi alla quale l'interessato gode dei diritti della difesa e dell'assistenza o della rappresentanza previsti dal diritto interno di tale paese.

Tale autorità non è la stessa abilitata ad adottare la decisione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno o di espulsione. (...)"

23. La direttiva 2004/38 [3] è entrata in vigore il 30 aprile 2004 e ha abrogato, tra gli altri atti legislativi, la direttiva 64/221. Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, gli Stati membri erano tenuti a recepire tale direttiva nel diritto nazionale entro il 30 aprile 2006. La direttiva 2004/38 contiene le seguenti disposizioni:

"Articolo 27

Principi generali

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, indipendentemente dalla nazionalità, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

2. Le misure adottate per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e si basano esclusivamente sul comportamento personale della persona interessata. Le precedenti condanne penali non costituiscono di per sé un motivo per adottare tali misure.

Il comportamento personale della persona interessata deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società. Le giustificazioni che sono isolate dai particolari della causa o che si basano su considerazioni di prevenzione generale non sono accettate. (...)

Articolo 28

Protezione contro l'espulsione

1. Prima di adottare una decisione di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di considerazioni quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare ed economica, l'integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e la portata dei suoi legami con il paese d'origine. (...)

Articolo 30

Notifica delle decisioni

1. Le persone interessate sono informate per iscritto di qualsiasi decisione adottata a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, in modo che siano in grado di comprenderne il contenuto e le implicazioni per loro.

2. Le persone interessate sono informate, in modo preciso e completo, dei motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica sui quali si basa la decisione adottata nel loro caso, a meno che ciò non sia contrario agli interessi della sicurezza dello Stato.

3. La notifica specifica l'organo giurisdizionale o amministrativo presso il quale l'interessato può presentare ricorso, il termine per il ricorso e, se del caso, il termine concesso all'interessato per lasciare il territorio dello Stato membro. Salvo casi d'urgenza debitamente giustificati, il termine per lasciare il territorio non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica.

Articolo 31

Garanzie procedurali

1. Le persone interessate hanno accesso a procedure di ricorso giudiziario e, se del caso, amministrativo nello Stato membro ospitante per impugnare o chiedere il riesame di qualsiasi decisione adottata nei loro confronti per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

2. Se la domanda di ricorso o di riesame giurisdizionale della decisione di allontanamento è accompagnata da una domanda di provvedimento provvisorio di sospensione dell'esecuzione di tale decisione, l'allontanamento effettivo dal territorio può aver luogo solo dopo l'adozione della decisione sul provvedimento provvisorio, ad eccezione:

– se la decisione di allontanamento si basa su una precedente decisione giudiziaria; oppure

– se le persone interessate hanno avuto precedentemente accesso al controllo giurisdizionale; oppure

– quando la decisione di allontanamento è fondata su motivi imperativi di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 28, n. 3.

3. Le procedure di ricorso consentono di esaminare la legittimità della decisione, nonché i fatti e le circostanze su cui si basa la misura proposta. Essi garantiscono che la decisione non sia sproporzionata, in particolare alla luce dei requisiti di cui all'articolo 28.

4. Gli Stati membri possono escludere la persona interessata dal loro territorio in attesa della procedura di ricorso, ma non possono impedire alla persona di presentare personalmente la propria difesa, tranne quando la sua comparsa può causare gravi problemi all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza o quando il ricorso o il controllo giurisdizionale riguarda un diniego di ingresso nel territorio.";

Argomenti presentati al Mediatore

24. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha trattato correttamente la sua denuncia di infrazione, che ha presentato a nome del sig. D. Egli ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Austria.

25. Nel suo parere, la Commissione ha fatto riferimento alla seguente sequenza di eventi: Il sig. D. le ha inviato una prima lettera manoscritta nel marzo 2008, nella quale chiedeva chiarimenti su diversi punti del diritto dell’Unione, la maggior parte dei quali riguardava la sua condanna nella Repubblica ceca. Inoltre, ha brevemente descritto il suo arresto e la successiva deportazione nel Regno Unito, nonostante non abbia mai commesso un crimine in Austria. In una seconda lettera inviata nel giugno 2008, il sig. D. affermava di essere stato espulso dall’Austria per non aver rispettato le formalità di registrazione austriache.

26. Nelle sue risposte del 24 aprile e dell'8 agosto 2008, la Commissione ha illustrato il quadro giuridico dell'UE relativo all'allontanamento dei cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza e ha sottolineato che le misure di allontanamento non possono essere adottate unicamente sulla base di una precedente condanna penale o della mancata denuncia della presenza di un cittadino dell'Unione.

27. La Commissione ha poi affermato che, nella sua denuncia di infrazione, il denunciante ha affermato che l'espulsione del sig. D. era basata su una condanna preventiva e ha quindi ignorato che le espulsioni potevano essere ordinate legittimamente solo sulla base di una valutazione individuale e attuale della minaccia. Dalla sua denuncia è emerso che il denunciante riteneva anche che l'Austria avesse violato il diritto dell'UE espellendo il sig. D. dal territorio austriaco entro pochi giorni dall'arresto.

28. In risposta alla denuncia di infrazione, la Commissione, con lettera del 16 luglio 2009, ha richiamato l’articolo 27 della direttiva 2004/38, ai sensi del quale le misure adottate per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e si basano esclusivamente sul comportamento personale della persona interessata; le condanne precedenti non costituiscono di per sé motivo di adozione di tali misure. La Commissione ha inoltre fatto riferimento al procedimento di rinvio pregiudiziale.

29. Contro la summenzionata sequenza di eventi, la Commissione ha sostenuto che le due lettere indirizzatele dal sig. D. esprimevano le sue preoccupazioni in modo generale e non contenevano alcun elemento di prova. Per quanto riguarda la denuncia di infrazione del denunciante, la Commissione ha dichiarato che, sulla base delle informazioni fornite, non era in grado di concludere che il diritto dell'UE fosse stato violato da una decisione definitiva delle autorità austriache, motivo per cui ha deciso di non avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Austria nel caso di specie. La Commissione ha aggiunto che, anche sulla base della documentazione ottenuta nel corso dell'indagine del Mediatore, non era in grado di individuare chiaramente una violazione del diritto dell'Unione.

30. Rilevando che il denunciante ha esaurito tutti i mezzi di ricorso nazionali, la Commissione ha sottolineato che il suo ruolo, quale definito nei trattati, non è quello di un altro organo di ricorso, ritenendo di non avere l'autorità di svolgere indagini in singoli casi per i quali i giudici nazionali si trovano in una posizione molto migliore. Essa ha inoltre sottolineato di non poter sostituire le proprie constatazioni e valutazioni di fatto a quelle dei giudici nazionali.

31. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che, nel caso di specie, era in discussione una grave violazione del diritto sostanziale dell’Unione da parte delle autorità e dei giudici austriaci. Quest’ultimo aveva o prestato servizio solo a parole al diritto dell’Unione o l’aveva ignorato a titolo definitivo. Era incomprensibile come la Commissione potesse giungere alla conclusione che non vi fosse stata infrazione. Secondo il denunciante, la Commissione non ha affrontato, nemmeno in modo rudimentale, le argomentazioni dettagliate sollevate nella sua denuncia e nel quadro del procedimento a livello nazionale.

32. Con le sue osservazioni, il denunciante ha allegato copie delle decisioni adottate dalle autorità austriache competenti, fascicoli di polizia e le due sentenze dei tribunali cechi che, a suo avviso, sono servite da base per l'espulsione del sig. D.. Per quanto riguarda questi ultimi documenti, egli ha sottolineato che le traduzioni in inglese preparate dalla polizia britannica erano state trovate solo di recente dal sig. D. Le versioni in lingua ceca autentiche delle sentenze non potevano ancora essere trovate, ma sarebbero state presentate al Mediatore nel caso in cui fossero state trovate.

33. Il denunciante ha ritenuto che le autorità e i tribunali austriaci basassero le loro decisioni su semplici frammenti di traduzioni in tedesco delle suddette sentenze che, in quanto semplici frammenti, erano privi di significato. Inoltre, non si sapeva chi avesse preparato queste traduzioni. Secondo il denunciante, le autorità austriache non hanno mostrato alcun interesse a ottenere le suddette sentenze, il che è una chiara prova del fatto che la sola condanna del sig. D. è servita da base per la sua espulsione. Se le autorità austriache avessero esaminato le sentenze complete, avrebbero dovuto tener conto di una serie di elementi di fatto emersi da tali sentenze, come, ad esempio, il fatto che solo tre delle sette vittime minorenni al centro della condanna del sig. D. avevano meno di 14 anni, l'età minima per i rapporti sessuali in Austria.

34. Il denunciante ha sostenuto che, sulla base degli elementi di cui sopra, le autorità e i tribunali austriaci non potevano in alcun caso giungere alla conclusione che il comportamento del sig. D. rappresentasse una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per i minori in Austria che avrebbe potuto giustificare i) la sua espulsione; ii) non concedere un effetto sospensivo al suo ricorso e iii) non lasciargli il tempo di lasciare il territorio austriaco. Il sig. D. non ha commesso alcun reato in Austria e la mera esistenza di una precedente condanna non poteva giustificare l’espulsione di un cittadino dell’Unione.

35. In conclusione, il denunciante ha mantenuto la sua opinione secondo cui spettava alla Commissione intervenire di fronte a un'evidente e grave violazione del diritto dell'UE.

36. Nella sua prima richiesta di ulteriori informazioni, il Mediatore ha posto una serie di domande alla Commissione. In particolare, egli ha chiesto alla Commissione, nel contesto degli artt. 27, n. 2, e 30, n. 3, della direttiva 2004/38, di motivare la sua opinione secondo cui non sussisteva alcuna violazione nel caso di specie.

37. Nella sua risposta, la Commissione ha sottolineato che, sulla base delle informazioni fornitele, essa non era in grado di concludere che le decisioni delle autorità austriache violassero il diritto dell'Unione e che le sentenze del giudice ceco di per sé, anziché una valutazione individuale e attuale della minaccia, costituivano il motivo dell'espulsione del sig. D.. La Commissione ha ricordato che l’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 osta a che precedenti condanne comportino automaticamente l’allontanamento. Tuttavia, tale disposizione non esclude la presa in considerazione di precedenti condanne per dimostrare la minaccia che una persona rappresenta attualmente. In particolare, i comportamenti passati potrebbero essere presi in considerazione quando vi è una probabilità di recidiva. La Commissione ha sottolineato il ruolo delle autorità nazionali in tale valutazione e ha anche sottolineato che tali autorità godevano di un certo margine di discrezionalità in tale contesto [4]. Essa ha aggiunto che la decisione di allontanamento era stata verificata da organi giudiziari nazionali (l'Unabhängige Verwaltungssenate [d'ora in poi denominato «consiglio di amministrazione indipendente» o «consiglio»] della Bassa Austria e del Burgenland, la Corte suprema amministrativa federale e la Corte costituzionale austriaca), che hanno esaminato e confermato le pertinenti decisioni delle autorità nazionali. La Commissione ha sostenuto che tali "valutazioni comportano una valutazione della minaccia che [il sig. D.] costituisce attualmente come persona".

38. La Commissione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un organo di ricorso per quanto riguarda l'errata applicazione del diritto dell'UE in un singolo caso. Ha inoltre affermato di avere un potere limitato di svolgere indagini in casi isolati e di sostituire le conclusioni dei giudici nazionali, che sono consapevoli delle circostanze e delle specificità individuali del caso.

39. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha dichiarato di non negare che, nel valutare se una persona costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica, le autorità nazionali potessero tenere conto delle condanne precedenti. Tuttavia, nulla lasciava supporre che il sig. D. rappresentasse una grave minaccia per la società austriaca e aveva spiegato a lungo che le autorità austriache basavano la decisione di espulsione esclusivamente sulla precedente condanna del sig. D.. Ciò è confermato dal fatto che i frammenti delle sentenze giudiziarie ceche invocate dalle autorità austriache non contenevano gli elementi che avrebbero consentito di valutare il comportamento del sig. D.. Oltre a ribadire le verità, la Commissione, a suo avviso, non ha tenuto conto degli argomenti da lui presentati.

40. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione, inoltre, non ha tenuto conto del fatto che non era sufficiente che le autorità e i giudici nazionali si limitassero a citare il diritto dell'UE applicabile, ma che anche quest'ultimo doveva essere applicato correttamente. Sottolinea inoltre che la Commissione non ha affrontato una volta la questione della violazione del diritto dell'UE da parte delle autorità austriache: i) non consentire al suo cliente un periodo di un mese per lasciare il territorio austriaco; e ii) non concedere effetto sospensivo al suo ricorso.

41. Il denunciante ha sostenuto che, anche se il caso del sig. D. fosse isolato, la violazione grave ed evidente del diritto dell'UE non dovrebbe non essere sanzionata. Ha inoltre affermato che le dichiarazioni della Commissione suggerivano che essa applicasse una politica di avvio di procedure di infrazione solo a fronte di infrazioni ripetute, ma non in singoli casi. Se così fosse, la Commissione dovrebbe chiarirlo. Qualora il Mediatore ritenga che tale pratica sia in linea con il diritto dell'UE, il denunciante dovrebbe accettarla, anche se rimarrebbe il fatto che la libertà di circolazione del sig. D. è stata violata.

42. Nella sua seconda richiesta di ulteriori informazioni, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di esaminare il punto di vista del denunciante sugli aspetti procedurali dell'espulsione del sig. D., vale a dire che l'Austria ha violato il diritto dell'UE: i) non concedendogli un periodo di un mese per lasciare il territorio austriaco; e ii) non concedere effetto sospensivo al suo ricorso. Poiché il caso di specie riguarda il diritto fondamentale alla libera circolazione, garantito dall'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali, il Mediatore ha altresì ritenuto necessario e opportuno chiedere alla Commissione di spiegare ulteriormente il suo ragionamento. Chiede pertanto alla Commissione di indicare: i) le condizioni che, a suo avviso, dovrebbero essere soddisfatte mediante un’analisi individuale, che deve essere effettuata dalle autorità nazionali ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38; e ii) come, a suo avviso, le autorità e i giudici austriaci si siano conformati a tali requisiti nel caso di specie.

43. Nella sua replica, la Commissione ha precisato che, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, la notifica di una decisione di allontanamento deve specificare un periodo di tempo concesso all’interessato per lasciare il paese che, in generale, non dovrebbe essere inferiore a un mese. Tuttavia, la disposizione summenzionata prevedeva anche un'eccezione a tale regola nei casi urgenti.

44. Per quanto riguarda l’effetto sospensivo di un ricorso contro una decisione di allontanamento, la Commissione ha sottolineato che, ai sensi dell’articolo 31 della direttiva 2004/38, l’allontanamento dal territorio, in linea di principio, non può aver luogo fino a quando non sia stata adottata una decisione su una domanda di sospensione dell’esecuzione della prima decisione. Allo stesso tempo, la Commissione ha precisato che l’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 si discosta da tale regola generale in diversi casi, quali: quando l'espulsione si basa su una precedente decisione giudiziaria; previo accesso al controllo giurisdizionale; o quando una decisione di espulsione è basata su motivi imperativi di pubblica sicurezza. La Commissione ha ricordato che quest'ultimo concetto si estende alla sicurezza interna ed esterna di uno Stato membro [5]. La Commissione ha inoltre sottolineato che il grado di protezione contro le misure di allontanamento dovrebbe aumentare in relazione al grado di integrazione di un cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante [6]. La Commissione ha osservato che, nella causa C-145/09, la Corte di giustizia ha lasciato al giudice nazionale il compito di verificare se, alla luce delle considerazioni di cui sopra, il caso rientrasse nella nozione di pubblica sicurezza [7]. In precedenza, in una causa precedente, la Corte di giustizia aveva sottolineato che le circostanze che giustificano il ricorso alla nozione di pubblica sicurezza possono variare da un paese all'altro e da un periodo all'altro; è stato pertanto necessario lasciare alle autorità nazionali competenti un margine di discrezionalità [8].

45. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha sostenuto che la valutazione degli aspetti procedurali di un caso, in particolare se sia pertinente un'eccezione all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31, deve essere effettuata sulla base di una valutazione giuridica e fattuale completa del caso in cui le autorità nazionali devono tenere conto di tutti i fattori. Per quanto riguarda questa valutazione complessa, le autorità degli Stati membri godono di un certo margine di discrezionalità, anche tenendo presente che hanno una migliore conoscenza delle circostanze individuali del caso. La Commissione ha precisato che il caso era stato verificato da organi giudiziari nazionali, i quali avevano altresì valutato se il fatto che il sig. D. avesse dovuto lasciare rapidamente il territorio austriaco fosse conforme alle eccezioni previste dalla direttiva 2004/38. La Commissione ha aggiunto che il caso sembrava essere individuale e che non aveva ricevuto denunce analoghe. Sulla base delle informazioni ricevute, essa non è stata in grado di concludere che la valutazione delle autorità austriache non fosse conforme al diritto dell’Unione.

46. In risposta all'interrogazione del Mediatore sui criteri che la valutazione individuale deve soddisfare, la Commissione ha affermato che, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, il comportamento della persona deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società. Le misure restrittive non potevano essere adottate per motivi preventivi generali, ma dovevano basarsi su una minaccia reale [9], il che significava che esisteva la probabilità di un grave pregiudizio alle esigenze dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza. Le espulsioni a seguito di una condanna penale devono tenere conto del comportamento personale dell'autore del reato e della minaccia che esso rappresenta per le esigenze dell'ordine pubblico [10]. I comportamenti passati potrebbero essere presi in considerazione qualora vi sia una probabilità di recidiva [11]. La Commissione ha aggiunto che la minaccia deve sussistere quando la misura restrittiva è adottata dalle autorità nazionali o sottoposta a controllo giurisdizionale.

47. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha sostenuto che le autorità austriache hanno effettuato una valutazione della minaccia, che è stata verificata dai tribunali nazionali, in particolare dal consiglio di amministrazione indipendente del Burgenland. Tale commissione ha ricordato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, le giustificazioni non possono basarsi unicamente su considerazioni di prevenzione generale e hanno esaminato la valutazione individuale della minaccia effettuata dalle autorità austriache. Inoltre, il consiglio di amministrazione indipendente della Bassa Austria ha sottolineato che le condanne penali non possono di per sé giustificare misure di espulsione e ha successivamente esaminato la minaccia che il sig. D. rappresenterebbe per la società austriaca.

48. La Commissione ha concluso che, tenuto conto delle sue responsabilità e delle informazioni a sua disposizione, non è giunta alla conclusione di dover intervenire contro le decisioni dei giudici nazionali. Ha pertanto deciso di non avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Austria nel caso del sig. D..

49. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato che l'espulsione del sig. D. era stata disposta nel maggio 2005. Dato che la direttiva 2004/38 doveva essere recepita nel diritto nazionale solo entro il 29 aprile 2006, non era tale direttiva, bensì la direttiva 64/221, che era applicabile al caso del sig. D.. Allo stesso tempo, il denunciante ha affermato che tale situazione non incideva sul merito del caso, tenendo presente che la direttiva 2004/38 mirava a codificare la legge in materia. Il denunciante ha inoltre sostenuto che, contrariamente a quanto dichiarato dalla Commissione, il consiglio di amministrazione indipendente del Burgenland si era occupato solo della detenzione del sig. D. in attesa dell'espulsione, ma non della sua espulsione. Quest'ultima questione era stata trattata solo dal consiglio di amministrazione indipendente della Bassa Austria e, successivamente, dalla Corte suprema amministrativa e dalla Corte costituzionale.

50. Commentando gli aspetti procedurali del caso del sig. D., il denunciante ha ritenuto che la Commissione non abbia affrontato una volta l'essenza della sua denuncia, la parte principale della sua risposta che illustra il contesto giuridico, che non era in discussione. È altrettanto pacifico che le autorità giudiziarie nazionali hanno riesaminato il trattamento del caso da parte delle autorità nazionali.

51. Tuttavia, l'opinione della Commissione secondo cui i giudici nazionali avrebbero anche valutato se il fatto che il sig. D. avesse dovuto lasciare rapidamente il territorio austriaco fosse conforme alle eccezioni previste dalla direttiva 64/221, era errata. A tale riguardo, il denunciante ha affermato che le autorità e i tribunali austriaci non avevano nemmeno prestato un'attenzione a parole al diritto dell'UE, ma hanno invece palesemente ignorato le argomentazioni pertinenti del denunciante. Il denunciante ha sottolineato che il consiglio di amministrazione indipendente della Bassa Austria si è limitato ad affermare l'esistenza di una comprovata urgenza nel caso di specie, senza fornire alcuna motivazione e/o inserire tale opinione nel contesto del diritto dell'UE. Il denunciante ha aggiunto che non era sufficiente per una corretta applicazione del diritto dell'UE limitarsi a citare le disposizioni pertinenti.

52. Per quanto riguarda l'opinione della Commissione secondo cui il caso del sig. D. era un caso individuale, il denunciante ha mantenuto il suo precedente ragionamento (cfr. punto 41 supra). Egli ha inoltre osservato che la decisione della Commissione di non intervenire non era basata sul fatto che il caso del sig. D. fosse individuale. La Commissione ha invece affermato chiaramente che la decisione delle autorità austriache di non: i) concedere un effetto sospensivo al ricorso del sig. D.; e ii) consentirgli di lasciare il territorio austriaco in qualsiasi momento, era conforme al diritto dell'UE. Tuttavia, la Commissione non ha motivato tale tesi. Il denunciante ha affermato che il riferimento ai requisiti pertinenti previsti dal diritto dell'UE e il fatto che il caso sia stato esaminato dalle autorità giudiziarie nazionali e che non siano state ricevute denunce analoghe non equivaleva a fornire i motivi per cui le autorità austriache hanno agito in conformità del diritto dell'UE. In particolare, la Commissione avrebbe dovuto motivare il suo parere secondo cui la posizione delle autorità nazionali in merito all'urgenza del caso era plausibile. Essa avrebbe inoltre dovuto motivare il motivo per cui non concedere al sig. D. un periodo di tempo per lasciare volontariamente il territorio austriaco avrebbe rispettato il requisito della concessione di un termine in tal senso (art. 7 della direttiva 64/221). Pur ammettendo che le autorità nazionali godono di un certo margine di discrezionalità, il denunciante ha insistito sul fatto che spettava alla Commissione valutare l'esercizio di tale margine di discrezionalità. A suo avviso, la Commissione non era all'altezza di questo ruolo.

53. Per quanto riguarda l'espulsione stessa, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non è entrata nel merito delle sue argomentazioni e ha invece limitato le sue osservazioni a ribadire il contesto giuridico. Sebbene la decisione di espulsione fosse stata verificata dalle autorità giudiziarie, solo questo fatto era insufficiente. Occorreva inoltre motivare il motivo per cui l'allontanamento del sig. D. per una durata illimitata era plausibile alla luce dei fatti del caso di specie, che erano pienamente a disposizione della Commissione. Anche in relazione a questo aspetto del caso, la Commissione sarebbe stata tenuta a valutare l’esercizio del potere discrezionale esercitato dalle autorità nazionali.

54. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto motivare, tra l'altro giustificando l'ipotesi che il caso del denunciante riguardasse una questione di particolare urgenza, la sua opinione secondo cui l'espulsione a vita era plausibile alla luce dei seguenti fatti:

  • La decisione di espulsione si basava unicamente sul fatto che il sig. D., nel 2000, era stato condannato nella Repubblica ceca per reati da lui commessi nel 1997;
  • il sig. D. ha soggiornato legalmente in Austria per quasi un anno e mezzo senza commettere illeciti;
  • le autorità austriache non hanno mai effettuato un'attuale valutazione individuale della minaccia;
  • Il solo fatto che il sig. D. fosse stato condannato nella Repubblica ceca ha indotto le autorità austriache a concludere che egli rappresentava una minaccia per la sicurezza pubblica;
  • Le autorità austriache disponevano soltanto di frammenti delle sentenze pronunciate dai giudici cechi. Non era chiaro chi avesse preparato le traduzioni non certificate di quei frammenti in tedesco. Inoltre, tali frammenti contenevano solo le parti operative di tali sentenze e, pertanto, non fornivano alcuna informazione rilevante ai fini di una valutazione individuale della minaccia per il futuro. Ciò nonostante, le autorità e i giudici austriaci non avevano mai manifestato alcun interesse a ottenere copie complete delle sentenze summenzionate, anche se tale circostanza era stata criticata dal sig. D.;
  • Dalle parti delle suddette sentenze che non erano a disposizione delle autorità austriache risultava che il sig. D. non poteva - e certamente non nel 2005 - essere considerato una minaccia reale e sufficientemente grave per i minori in Austria.

Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto spiegare, alla luce di quanto precede, per quali motivi riteneva che la decisione di espulsione non si basasse unicamente sul fatto che il denunciante aveva una precedente condanna che gli era stata pronunciata un numero considerevole di anni fa.

55. In conclusione, il denunciante ha sostenuto che sarebbe compito della Commissione disciplinare quella che egli considera una violazione evidente e grave del diritto dell'UE, dato che tali violazioni sarebbero altrimenti rimaste impunite.

56. Nelle sue osservazioni personali, il sig. D. ha sottolineato di aver vissuto in Austria dal gennaio 2004 al maggio 2005 senza commettere alcun reato. Egli ha inoltre affermato che, durante tale periodo, la polizia austriaca era pienamente a conoscenza della sua precedente fedina penale, dato che era stata informata di conseguenza dall’ambasciata britannica a Vienna. Nonostante la loro consapevolezza, la polizia austriaca non ha intrapreso alcuna azione contro di lui se non quella di fermare occasionalmente la sua auto e controllare le carte d'identità dei suoi passeggeri. Secondo un rapporto preparato all'epoca dalla polizia austriaca, i passeggeri più giovani della sua compagnia erano giovani adolescenti o ventenni, ma non bambini.

57. D. ha inoltre spiegato che la situazione è cambiata quando i giornalisti di un giornale britannico hanno fatto visita alle autorità di polizia austriache. Secondo lui, tale giornale aveva concluso un accordo con la polizia britannica, che cercava di farlo tornare nel Regno Unito per affrontare accuse di abusi sessuali su minori. A quel punto, le accuse in questione avevano quasi quarant'anni. Dato che i presunti reati erano prescritti dalle leggi ceche e austriache, l'unico modo per farlo tornare nel Regno Unito era garantire la sua espulsione da parte delle autorità di polizia austriache. D. ha sottolineato che, come ex disc-jockey in una stazione radio nazionale britannica, è stato considerato una celebrità dai media britannici. Dato l'interesse pubblico nel suo caso, la polizia britannica ha promesso ai suddetti giornalisti informazioni esclusive in cambio del loro sostegno nel garantire la sua espulsione.

58. I giornalisti hanno visitato l'Austria il 23 aprile 2005. Il giorno seguente, un articolo di due pagine è apparso sul loro giornale. Solo 17 giorni dopo, è stato arrestato e successivamente deportato. All'arrivo nel Regno Unito, la polizia britannica lo stava aspettando all'aeroporto e lo ha accusato delle suddette accuse.

59. Il sig. D. ha sostenuto che la vicinanza degli eventi di cui sopra non era una co-incidenza, ma, piuttosto, ha spiegato perché è stato preso in custodia e deportato direttamente a Londra, invece di essere semplicemente costretto a lasciare il paese. Il signor D. ha dichiarato che la sua espulsione a tempo indeterminato violava il diritto dell'UE e equivaleva anche a una "estradizione da backdoor", che è vietata dalla legge britannica.

60. D. osserva che la Commissione sembra accettare il parere delle autorità austriache, secondo cui il suo caso è urgente. Tuttavia, la polizia austriaca aveva monitorato il suo comportamento per diversi mesi, ma non aveva trovato prove che suggerissero che stesse svolgendo attività criminali. Se il motivo della polizia austriaca fosse stato semplicemente quello di espellerlo dall'Austria, gli avrebbero dato un mese per lasciare il territorio austriaco. Poiché non lo hanno fatto, era ovvio che il vero motivo della sua espulsione era quello di garantire il suo arrivo sicuro nel Regno Unito e di aiutare la polizia britannica. Egli ha inoltre affermato che le autorità austriache non hanno mai effettuato un’analisi completa dei fatti del suo caso. La loro analisi si limitava a copie incomplete delle sentenze dei tribunali cechi e all'assunto che i pedofili non avrebbero mai potuto cambiare, il che, nel suo caso, non era corretto. Egli ha inoltre osservato che, dopo la sua espulsione, le autorità austriache hanno fatto riferimento a giustificazioni della sua immediata espulsione, diverse da quelle invocate in precedenza.

61. Il signor D. ha infine dichiarato di essere in condizioni di salute sempre più precarie e di aver deciso di cessare ogni attività criminale. Sentendosi protetto dalla prescrizione, aveva deciso di vivere un pensionamento sicuro e privo di criminalità in Austria e non si aspettava di essere espulso nel Regno Unito per vecchi reati. Dagli atti notificatigli nel 2005 risultava che era stato arrestato e detenuto per aver erroneamente omesso di registrarsi correttamente in Austria, sebbene fosse pienamente registrato presso società di servizi pubblici. Sarebbe quindi ridicolo supporre che egli abbia cercato di fuggire in Austria. D. ha sottolineato che ciò dimostra ancora una volta il vero obiettivo della sua espulsione, vale a dire effettuare un'estradizione segreta in cui, a causa del passare del tempo, non sarebbe stata possibile alcuna estradizione formale o un mandato d'arresto europeo.

Valutazione del Mediatore

Osservazione preliminare

62. Nel corso dell'indagine del Mediatore si è fatto riferimento alla direttiva 64/221 e alla direttiva 2004/38 per quanto riguarda il quadro giuridico applicabile. L'espulsione del signor D. è avvenuta nel maggio 2005. Come correttamente sostenuto dal denunciante, la direttiva 2004/38 doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 30 aprile 2006. Per questo motivo, la direttiva 64/221 deve essere considerata applicabile al caso del sig. D., a condizione che, al momento dell'allontanamento del sig. D. dal territorio austriaco, l'Austria non avesse già trasposto la direttiva 2004/38 nel diritto nazionale. Risulta che la direttiva 2004/38 è stata recepita nel diritto austriaco in forza di vari atti legislativi, comunemente denominati "Fremdenrechtspaket 2005", entrati in vigore il 1° gennaio 2006. Ne consegue che la direttiva 64/221 deve essere considerata applicabile al caso del signor D.

Valutazione

63. Le denunce dei cittadini costituiscono una delle più importanti fonti di informazione sulle possibili violazioni del diritto dell'UE da parte degli Stati membri. Le denunce dei cittadini consentono alla Commissione di svolgere meglio il suo ruolo di "custode" dei trattati.

64. È buona prassi amministrativa che la Commissione tratti le denunce di infrazione nel modo più diligente possibile. Se i cittadini non sono soddisfatti del modo in cui la Commissione ha trattato le loro denunce, possono denunciare al Mediatore il modo in cui la Commissione ha agito o il modo in cui non ha agito.

65. L'ambito del mandato del Mediatore in relazione a tali denunce si limita tuttavia a esaminare se la Commissione abbia agito con diligenza in relazione alla denuncia di infrazione che le è stata presentata.

66. Da quanto precede risulta che il Mediatore non può e non valuterà, nel caso di specie, se le autorità austriache abbiano applicato erroneamente il diritto dell’Unione, come indicato dal denunciante nella sua denuncia di infrazione. Lo stesso ragionamento vale per l'argomento del signor D. secondo cui la sua espulsione equivaleva a una "estradizione da backdoor", che è vietata dalla legge britannica.

67. Di seguito, invece, il Mediatore deve valutare se la Commissione abbia fornito motivi plausibili a sostegno della sua posizione.

68. Nel corso dell'indagine, la Commissione ha sostenuto che il caso del sig. D. era isolato. In tale contesto, è utile ricordare che, se la Commissione ritiene che vi sia stata una violazione del diritto dell’Unione, essa dispone, secondo la giurisprudenza dei giudici dell’Unione, di un ampio margine di discrezionalità per decidere se perseguire o meno l’asserita violazione. Sebbene il fatto che un caso costituisca un'infrazione isolata possa, in linea di principio, essere preso in considerazione nell'esercizio del potere discrezionale della Commissione e indurre quest'ultima a decidere di non perseguire tale infrazione, esso è irrilevante ai fini della valutazione dell'esistenza o meno di un'infrazione.

69. La Commissione ha sostenuto che il suo ruolo non è quello di un organo di ricorso per quanto riguarda l’errata applicazione del diritto dell’Unione in un caso individuale che potrebbe, se preso alla lettera, eventualmente suggerire l’esistenza di un’infrazione nel caso di specie. Tuttavia, nel corso dell’indagine essa ha chiarito che, a suo avviso, nel caso di specie non sussisteva alcuna violazione del diritto dell’Unione. Il denunciante ha contestato tale posizione per tre motivi. Pertanto, a suo avviso, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che le autorità austriache:

i) non ha effettuato, contrariamente al diritto dell’Unione, una valutazione individuale per stabilire se il sig. D. costituisse una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza pubblica;

ii) non ha concesso al denunciante, in violazione del diritto dell'Unione, un periodo di tempo per lasciare il territorio austriaco;

iii) non ha concesso, in contrasto con il diritto dell'Unione, un effetto sospensivo al ricorso del sig. D. avverso la decisione di allontanamento.

70. Nel valutare se la Commissione abbia fornito ragioni plausibili a sostegno del suo parere, il Mediatore esaminerà a sua volta la posizione della Commissione in relazione ai tre aspetti summenzionati.

La valutazione individuale

71. L’art. 3 della direttiva 64/221 impone che le misure adottate per motivi di pubblica sicurezza si basino esclusivamente sul comportamento personale dell’interessato. Le precedenti condanne penali non possono, di per sé, costituire un motivo per adottare tali misure. Il Mediatore osserva che tutte le parti interessate sono d'accordo su questa situazione giuridica, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che impone alle autorità nazionali di effettuare una valutazione individuale del comportamento personale della persona interessata.

72. Nella sua denuncia di infrazione e nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato che le autorità austriache non avevano effettuato alcuna valutazione individuale, come richiesto dall'articolo 3 della direttiva 64/221. Nel corso dell'indagine del Mediatore, egli ha inoltre ritenuto che la valutazione effettuata dalle autorità austriache fosse viziata, dato che nulla lasciava supporre che il sig. D. costituisse una minaccia per la sicurezza pubblica. Il Mediatore ritiene pertanto che la posizione del denunciante sia che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che le autorità austriache non hanno effettuato una valutazione individuale che soddisfi i requisiti della direttiva 64/221.

73. In tale contesto, il Mediatore valuterà se la Commissione abbia fornito motivi plausibili a sostegno del suo parere secondo cui è stata effettuata una valutazione individuale conformemente alla direttiva 64/221.

74. Il Mediatore osserva che la decisione di espulsione è stata emessa dall'autorità amministrativa regionale ("Bezirkshaupmannschaft") di Wiener Neustadt l'11 maggio 2005. La decisione di espulsione afferma che il signor D. è stato considerato una minaccia per la sicurezza pubblica a causa della sua condanna da parte dei tribunali cechi "e, in particolare, a causa della natura dei crimini commessi". L’autorità che ha emesso la decisione di espulsione ha ritenuto che fosse dimostrato che il sig. D., a causa del suo orientamento sessuale, aveva rapporti sessuali con minori e adolescenti di sesso maschile contrari al diritto penale. L'autorità di emissione ha poi affermato che non vi erano motivi plausibili per presumere che l'orientamento e la disposizione sessuale del sig. D. sarebbero cambiati entro un termine prevedibile che, secondo l'esperienza generale, non era prevedibile. L'autorità amministrativa regionale ha inoltre fatto riferimento a una sentenza della Corte suprema amministrativa austriaca, secondo la quale un periodo di tre anni era troppo breve per trarre conclusioni sulla futura buona condotta di una persona condannata per aver molestato minori.

75. Il consiglio di amministrazione indipendente del Burgenland ha deciso in merito al ricorso proposto dal sig. D. contro la decisione di prenderlo in custodia in attesa dell'espulsione il 24 giugno 2005. Il denunciante ha giustamente sottolineato che la decisione di espulsione in quanto tale non è stata presa in considerazione in tale decisione. Tuttavia, mentre la commissione, nella sua decisione, ha precisato che la decisione di allontanamento non doveva essere riesaminata nell’ambito del controllo della custodia cautelare, essa ha altresì sottolineato che, al fine di valutare la legittimità di tale custodia cautelare, era necessario che essa escludesse, in via preliminare, il fatto che la decisione di allontanamento dovesse essere considerata illegittima sin dall’inizio. Nell'effettuare quest'ultima valutazione, il consiglio di amministrazione ha ritenuto, tra l'altro, che si dovesse prendere in considerazione l'inadempimento del sig. D. nella sua interezza. In risposta all'argomento del sig. D. in tal senso, esso ha ritenuto che la decisione di allontanamento non suggerisse che considerazioni di prevenzione generale, distinte dal comportamento personale del sig. D., determinassero tale decisione. In tale contesto, la commissione ha osservato che, anche prima di emettere la custodia cautelare, l'autorità competente disponeva di una traduzione che copriva parti essenziali della sentenza ceca. Il consiglio di amministrazione indipendente ha inoltre motivato che la protezione dei minori che gli Stati membri devono garantire deve evidentemente essere considerata di grande importanza. Il fatto che il sig. D. sia stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali su minori e di produzione di materiale pornografico riguardante minori ha comportato un’ingerenza nell’interesse pubblico tutelato dallo Stato membro. La commissione ha inoltre affermato che il fatto che il sig. D. avesse già scontato la sua pena detentiva era irrilevante, dato che una decisione di espulsione doveva basarsi su una prognosi del comportamento del denunciante, che doveva essere intrapresa indipendentemente da una condanna basata sul diritto penale.

76. Il 19 marzo 2007 il consiglio di amministrazione indipendente della Bassa Austria ha deciso in merito al ricorso proposto dal sig. D. contro la decisione di espulsione. Nella sua decisione, il consiglio di amministrazione indipendente ha ritenuto, in sostanza, che il sig. D. avesse ragione nel sottolineare che la sua precedente condanna penale non poteva, di per sé, costituire un motivo per emettere una decisione di espulsione nei suoi confronti. Allo stesso tempo, ha ricordato che l'autorità che ha emesso la decisione di espulsione non si è basata esclusivamente sulla condanna, ma ha invece valutato il comportamento del denunciante sulla base delle sentenze ceche. Tenuto conto della condotta personale del sig. D., della natura e della gravità dei reati commessi e del tipo di personalità accertata dai fatti come emersi dalle sentenze ceche, il consiglio di amministrazione indipendente della Bassa Austria ha ritenuto evidente che egli avrebbe costituito una minaccia per la sicurezza pubblica. Il consiglio ha specificato che, abusando sessualmente di minori e producendo materiale pornografico che coinvolgeva bambini, il signor D. era stato riconosciuto colpevole di crimini estremamente gravi e spregevoli contro la moralità. Il consiglio di amministrazione ha aggiunto che l'interesse alla protezione dei minori dovrebbe essere considerato di grande importanza. Il consiglio ha anche considerato la durata della pena, che gli è stata data quando è stato condannato, come significativa e un'espressione del suo pericolo. La natura e la gravità dei reati, la moltitudine di reati sessuali commessi e il fatto che egli abbia commesso tali reati in diverse occasioni nei confronti di minori, suggeriscono una personalità disposta a commettere tali reati. Inoltre, a causa della mancanza di qualsiasi indicazione che suggerisse un cambiamento della situazione, il consiglio di amministrazione ha concluso che il sig. D. doveva essere considerato un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società. Il consiglio ha aggiunto che non vi era alcuna indicazione che tale pericolo fosse svanito o diminuito.

77. Per quanto riguarda le decisioni delle Corti supreme austriache, occorre rilevare che, in forza di un'ordinanza del 25 ottobre 2006, la Corte suprema amministrativa ha respinto la domanda del denunciante relativa alla decisione del consiglio di amministrazione indipendente del Burgenland, motivando sostanzialmente che quest'ultimo non si era discostato dalla sua giurisprudenza. Con ordinanza del 17 luglio 2008, il Sąd Najwyższy (Corte suprema amministrativa) ha rifiutato di esaminare la domanda del denunciante relativa alla decisione del consiglio di amministrazione indipendente della Bassa Austria, essenzialmente perché quest'ultimo non sollevava questioni giuridiche di principio che sarebbero state decisive per decidere sul caso del sig. D.. Il 12 giugno 2011 la Corte costituzionale austriaca ha respinto la domanda del denunciante relativa alla decisione del consiglio di amministrazione indipendente del Burgenland. Tale giudice ha sostenuto, in sostanza, che le questioni sollevate non richiedevano che fossero affrontate questioni specifiche di diritto costituzionale. Nella misura in cui il denunciante aveva asserito un recepimento insufficiente della direttiva 64/221 nel diritto nazionale, la Corte costituzionale austriaca ha sostanzialmente motivato che il diritto derivato dell’Unione non poteva fungere da misura del controllo da essa esercitato.

78. Il Mediatore osserva che la Commissione, nel corso dell'indagine, ha affermato di non essere stata in grado di concludere che le sentenze dei tribunali cechi di per sé, a differenza di una valutazione individuale e attuale della minaccia, costituivano la base per l'espulsione del sig. D.. Essa ha inoltre ricordato che la direttiva 64/221 non esclude la presa in considerazione di precedenti condanne per stabilire la minaccia che una persona costituisce attualmente. Ciò è confermato dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia, secondo cui l’esistenza di una precedente condanna penale può essere presa in considerazione solo nella misura in cui le circostanze all’origine di tale condanna siano la prova di un comportamento personale che costituisce una minaccia attuale per le esigenze dell’ordine pubblico [12]. Il Mediatore ritiene che le decisioni adottate dalle autorità austriache, come sopra riesaminate, sostengano la posizione della Commissione in quanto: i) contiene un'analisi della condotta personale del sig. D., tenendo conto, ad esempio, della molteplicità dei reati e del fatto che egli ha commesso tali reati in diverse occasioni, nonché della personalità del sig. D., al fine di valutare la minaccia che rappresentava; e ii) non forniscono alcuna indicazione del fatto che le decisioni fossero basate su motivi di prevenzione generale. L'opinione della Commissione secondo cui le valutazioni delle autorità e dei giudici austriaci hanno comportato una valutazione della minaccia costituita dal sig. D. è quindi corroborata dai fatti del caso di specie. Ne consegue che non vi è alcun fondamento per l'opinione del denunciante secondo cui la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che la decisione di allontanamento si basava unicamente sulle sentenze ceche o che le autorità nazionali si limitavano a citare il diritto dell'Unione applicabile, senza applicarlo effettivamente. In tale contesto, l'argomentazione del denunciante secondo cui il sig. D. non ha commesso un reato in Austria non mette in dubbio la valutazione della Commissione.

79. Il denunciante ha inoltre ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che la valutazione effettuata dalle autorità austriache era errata, dato che nulla indicava che il sig. D. costituisse una grave minaccia per la società austriaca. In tale contesto, egli i) ha ritenuto che i frammenti delle sentenze ceche a disposizione delle autorità austriache fossero una base insufficiente per qualsiasi valutazione. Inoltre, egli (ii) ha fatto riferimento a una serie di passaggi tratti dalle sentenze giudiziarie ceche che, a suo avviso, hanno dimostrato che le autorità austriache non erano legittimate a considerare il sig. D. come una minaccia per la società austriaca.

80. Il Mediatore ricorda che la Commissione, nel corso dell'indagine, ha sostenuto che il suo ruolo non è quello di un altro organo di ricorso. Essa non poteva quindi sostituire le proprie constatazioni e valutazioni di fatto a quelle delle autorità e dei giudici nazionali. Il denunciante non ha contraddetto tale punto di vista per quanto riguarda il principio in questione. Il Mediatore ritiene che, quando sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto di una serie di elementi derivati dalle sentenze ceche, il denunciante, di fatto, esprime disaccordo con la valutazione effettuata dalle autorità e dai tribunali nazionali e chiede alla Commissione la propria valutazione. In tali circostanze, la posizione della Commissione secondo cui essa non può sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali è chiaramente ragionevole.

81. Come sottolineato dalla Commissione, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità quando sono tenuti a effettuare una ponderazione sensibile degli interessi. Ciò non esclude che si possa giungere a un risultato diverso a seguito di tale valutazione, come ritenuto opportuno dal denunciante. Tuttavia, resta il fatto che la Commissione non deve sostituire la propria valutazione a quella delle autorità e dei giudici nazionali, e non vi è nulla che suggerisca che la sua opinione secondo cui non vi sono elementi che dimostrino che le autorità nazionali avrebbero ecceduto il loro potere discrezionale nel caso di specie costituisca un errore manifesto di valutazione.

82. Per quanto riguarda l'altra argomentazione presentata dal denunciante, sembra anche che spetti in primo luogo alle autorità nazionali esaminare con precisione le informazioni di cui hanno bisogno per effettuare una valutazione individuale. Contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, sebbene vi fosse la possibilità che le autorità austriache non avessero a disposizione le sentenze complete, la Commissione non era tenuta a mettere in dubbio le loro decisioni. In ogni caso, l'opinione del denunciante secondo cui le autorità austriache disponevano solo delle parti operative di tali sentenze non è suffragata dai documenti presentati al Mediatore. Inoltre, nessuno degli elementi fattuali delle sentenze ceche complete su cui si è basato il denunciante suggerisce che la Commissione sarebbe stata tenuta ad agire alla luce della valutazione effettuata dalle autorità e dai giudici austriaci.

83. Alla luce di quanto precede, il Mediatore conclude che la Commissione ha fornito motivi plausibili a sostegno della sua posizione secondo cui le autorità e i tribunali austriaci hanno effettuato una valutazione individuale per stabilire se il sig. D. costituisse una minaccia per la sicurezza pubblica, in linea con la direttiva 64/221.

Il periodo di tempo per lasciare il territorio austriaco

84. Ai sensi dell'art. 7 della direttiva 64/221, ogni decisione di allontanamento è ufficialmente notificata all'interessato e in tale notifica è indicato un termine per l'uscita dal territorio. Salvo casi urgenti, tale termine non può essere inferiore a quindici giorni se l'interessato non ha ancora ottenuto un permesso di soggiorno e non può essere inferiore a un mese in tutti gli altri casi.

85. Nel corso dell'indagine, la Commissione ha sostenuto che le autorità austriache si sono avvalse della suddetta eccezione per i casi urgenti. Secondo il denunciante, tuttavia, le autorità austriache non hanno nemmeno prestato la parola al diritto dell'UE al momento di decidere in merito all'urgenza del caso e si sono limitate ad affermare che vi era una comprovata urgenza.

86. Il Mediatore osserva che, nella decisione di espulsione, l'autorità amministrativa regionale di Wiener Neustadt ha motivato il fatto che il sig. D. costituiva una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza. Essa ha pertanto ritenuto che non fosse giustificato concedergli un periodo di un mese per lasciare il territorio austriaco. L'autorità regionale ha invocato una disposizione della legge austriaca sugli stranieri, secondo la quale ai cittadini dello Spazio economico europeo, in caso di espulsione, deve essere concesso d'ufficio un periodo di un mese per lasciare il territorio austriaco, salvo il caso in cui la loro partenza immediata sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale. Alla luce di tale disposizione, l'autorità austriaca ha sostenuto che il comportamento del sig. D. giustificava l'ipotesi che il suo soggiorno in Austria mettesse a repentaglio l'ordine pubblico. La sua partenza immediata era quindi necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico.

87. Nella sua decisione sul ricorso del sig. D. contro l'ordinanza di custodia cautelare, il consiglio di amministrazione indipendente del Burgenland ha fatto riferimento alla stessa disposizione della legge austriaca sugli stranieri invocata dall'autorità amministrativa di Wiener Neustadt. Essa ha ritenuto che tale norma non prevedesse un periodo obbligatorio di un mese per lasciare il territorio austriaco e ha osservato che tale situazione giuridica è in linea con la direttiva 2004/38. Essa ha concluso che era lecito non concedere al sig. D. un periodo di un mese per lasciare il territorio austriaco.

88. Secondo il Mediatore, da quanto precede risulta che le autorità austriache hanno ritenuto che, nel caso del sig. D., dovesse essere applicata un'eccezione al consueto periodo di un mese per lasciare il territorio austriaco. L'opinione della Commissione secondo cui le autorità austriache si sono basate su un'eccezione a tale regola sembra quindi, in linea di principio, corretta.

89. Allo stesso tempo, il Mediatore ricorda che, a norma dell'articolo 7 della direttiva 64/221, si applica il consueto periodo di un mese, salvo in casi di urgenza. È quindi chiaro che se una persona deve avere meno di un mese per lasciare il territorio di uno Stato membro, deve sussistere un legittimo caso di urgenza. È inoltre evidente che le autorità dello Stato membro interessato sono tenute a motivare la loro opinione sull’esistenza di tale urgenza. Tuttavia, alla luce del contenuto delle decisioni delle autorità austriache esaminate in precedenza, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia fornito motivi plausibili a sostegno della sua opinione secondo cui le autorità austriache hanno correttamente rispettato l'articolo 7 della direttiva 64/221 al momento di ordinare l'immediata partenza del sig. D. dal territorio austriaco.

90. È vero che la Commissione non ha il ruolo di un altro organo di ricorso e non è quindi chiamata a sostituire le proprie constatazioni e valutazioni di fatto a quelle delle autorità e dei giudici nazionali (v. punto 80 supra). Per contro, se le autorità nazionali, per il solo motivo che ritengono che un cittadino dell’Unione costituisca una minaccia per la pubblica sicurezza, potessero negare a tale cittadino qualsiasi momento per lasciare il territorio dello Stato membro interessato, l’art. 7 della direttiva 64/221 risulterebbe del tutto inefficace.

91. Da quanto precede risulta che la Commissione ha omesso di trattare correttamente la denuncia di infrazione del denunciante nella misura in cui era diretta contro la decisione delle autorità austriache di non concedere al sig. D. un periodo di tempo per lasciare il territorio austriaco. In particolare, la Commissione non ha fornito alcun motivo plausibile per ritenere che le autorità e i giudici austriaci abbiano debitamente valutato se il caso del sig. D. riguardasse una questione di particolare urgenza, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 64/221.

Effetto sospensivo

92. Ai sensi dell’art. 9 della direttiva 64/221, quando un ricorso non può avere effetto sospensivo, la decisione che dispone l’allontanamento del titolare di un permesso di soggiorno dal territorio non è adottata dall’autorità amministrativa, salvo in caso di urgenza, fino a quando non sia stato ottenuto un parere da un’autorità competente del paese ospitante dinanzi alla quale l’interessato gode dei diritti della difesa, dell’assistenza o della rappresentanza previsti dal diritto interno di tale paese.

93. Il denunciante ha ritenuto che la Commissione non abbia motivato il suo parere secondo cui la posizione delle autorità nazionali in merito all'urgenza del caso è plausibile.

94. Nel corso dell’indagine, la Commissione ha fatto riferimento all’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, che non richiede che i ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento abbiano effetto sospensivo qualora la decisione di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziaria o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

95. Il Mediatore osserva che, nella decisione di espulsione, l’autorità amministrativa regionale di Wiener Neustadt ha motivato che, in considerazione del fatto che il sig. D. costituiva una minaccia per la sicurezza pubblica, non doveva essere concesso alcun effetto sospensivo al suo ricorso.

96. Nella sua decisione sul ricorso del sig. D. contro la decisione di espulsione, il consiglio di amministrazione indipendente della Bassa Austria ha motivato che non poteva opporsi al diniego dell'effetto sospensivo da parte dell'autorità amministrativa regionale di Wiener Neustadt. In tale contesto, il consiglio di amministrazione ha sostenuto che, in considerazione della minaccia e del pericolo posti dal sig. D., vi era una "provata urgenza"che gli imponeva di lasciare il territorio austriaco con effetto immediato.

97. Tenendo presente che la direttiva 64/221, e non la direttiva 2004/38, è applicabile al caso del sig. D., il Mediatore ritiene che l'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 in quanto tale non potesse spiegare sufficientemente la posizione della Commissione secondo cui non vi sarebbe stata alcuna violazione del diritto dell'Unione in un determinato contesto. In ogni caso, il Mediatore osserva che né l'autorità amministrativa regionale di Wiener Neustadt né il consiglio di amministrazione indipendente della Bassa Austria hanno fatto riferimento a tale disposizione nelle loro decisioni.

98. Tuttavia, la Commissione e il denunciante sembrano concordare sul fatto che l'effetto sospensivo di un ricorso contro una decisione di espulsione possa essere escluso in casi urgenti. Il Mediatore ha già affrontato, nell’ambito del periodo di tempo necessario per lasciare il territorio austriaco, la questione dell’urgenza (v. punti 89-90 supra). Tenuto conto del contenuto delle pertinenti decisioni delle autorità austriache, le stesse considerazioni valgono, mutatis mutandis, per la questione dell’effetto sospensivo di un ricorso contro una decisione di allontanamento.

99. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia omesso di trattare correttamente la denuncia di infrazione del denunciante nella misura in cui era diretta alla decisione delle autorità austriache di non concedere un effetto sospensivo al ricorso del sig. D. contro la decisione di espulsione.

Conclusioni

100. Per i motivi di cui sopra, il Mediatore conclude che la Commissione:

i) ha fornito motivi plausibili a sostegno della sua posizione secondo cui le autorità e i giudici austriaci avrebbero effettuato una valutazione individuale per stabilire se il sig. D. costituisse una minaccia per la sicurezza pubblica, in linea con la direttiva 64/221;

ii) non ha fornito motivi plausibili a sostegno della sua posizione secondo cui le decisioni delle autorità austriache a) non concedevano al sig. D. un periodo di tempo per lasciare il territorio austriaco; e b) di non concedere un effetto sospensivo al suo ricorso contro la decisione di allontanamento, erano in linea con la direttiva 64/221.

L'inadempimento di cui al precedente punto ii) costituisce un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore formula pertanto un corrispondente progetto di raccomandazione in appresso, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo.

B. Il progetto di raccomandazione

Sulla base delle sue indagini in merito a tale denuncia, il Mediatore presenta alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione:

La Commissione dovrebbe riesaminare la denuncia di infrazione del denunciante nella misura in cui riguarda le decisioni delle autorità austriache a) di non concedere al denunciante un periodo di tempo per lasciare il territorio austriaco; e b) di non concedere un effetto sospensivo al suo ricorso contro la decisione di allontanamento.

La Commissione e il denunciante saranno informati del progetto di raccomandazione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo, la Commissione trasmette un parere circostanziato entro il 31 marzo 2012. Il parere circostanziato potrebbe consistere nell'accettazione del progetto di raccomandazione e in una descrizione delle modalità di attuazione.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2011


[1] Decisione del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, relativa allo statuto e alle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (94/262/CECA, CE, Euratom), GU 1994, L 113, pag. 15.

[2] Direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa al coordinamento dei provvedimenti speciali concernenti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica (GU 1964, pag. 850).

[3] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

[4] Causa 30/77, Bouchereau (Raccolta 1977, pag. 1999, punto 34).

[5] Causa C-145/09, Tsakouridis, sentenza del 23 novembre 2010, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43.

[6] Causa C-145/09, Tsakouridis, sentenza del 23 novembre 2010, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25.

[7] Causa C-145/09, Tsakouridis, sentenza del 23 novembre 2010, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 55.

[8] Causa 30/77, Bouchereau (Raccolta 1977, pag. 1999, punto 34).

[9] Causa 67/74, Bonsignore (Raccolta 1975, pag. 297, punti 5-7).

[10] Causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, pag. I-11, punti 17-27.

[11] Causa 30/77 Bouchereau [1977] Racc. 1999, punti 25-30.

[12] Causa C-441/02, Commissione/Germania, Racc. 2006, pag. I-3449, punto 33; causa 30/77, Bouchereau (Raccolta 1977, pag. 1999, punto 28); causa C-348/96, Calfa (Raccolta 1999, pag. I-11, punto 24); e causa C-503/03, Commissione/Spagna, Racc. 2006, pag. I-1097, punto 44.

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