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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 790/2013/EIS contro la Commissione europea

Lunedì | 13 ottobre 2014

Il caso riguardava la decisione della Commissione di archiviare il fascicolo relativo a una denuncia di infrazione nei confronti della Finlandia in cui si sosteneva che quest'ultima discriminava gli uomini nei regimi pensionistici complementari volontari. I denuncianti hanno sostenuto che la posizione della Commissione non era coerente, in quanto aveva avviato due procedimenti d'infrazione simili contro l'Italia e la Grecia dinanzi alla Corte di giustizia, mentre non lo ha fatto nel caso della Finlandia. A loro avviso, la Commissione non ha neppure sufficientemente motivato la sua posizione secondo cui non era chiaro se la Corte di giustizia avrebbe concluso che il pertinente diritto finlandese violasse il diritto dell’Unione.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che, nel corso dell'indagine, la Commissione ha motivato adeguatamente la sua posizione, esercitando così il potere discrezionale di cui dispone nel trattare le denunce di infrazione. Ha pertanto concluso che non vi erano motivi per ulteriori indagini sulla questione e ha archiviato il caso.

Decisione del Mediatore europeo che conclude l'indagine sulla denuncia 104/2010/(IP)EIS contro la Commissione europea

Venerdì | 21 dicembre 2012

Il denunciante è un cittadino italiano residente in Germania. Egli ha affermato che sua moglie sarebbe stata vittima in Germania di un caso di discriminazione, in ragione dell’età e della nazionalità, in campo occupazionale, in quanto un’impresa, presso la quale ella aveva presentato una richiesta di lavoro, non l’aveva assunta. Dopo l’esito negativo di un procedimento giudiziario, il denunciante ha presentato una denuncia d’infrazione alla Commissione europea, affermando che le autorità tedesche non avrebbero recepito adeguatamente nell’ordinamento giuridico nazionale una direttiva dell’Unione europea sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Successivamente il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo, sostenendo che la Commissione aveva omesso (i) di registrare la sua denuncia d’infrazione, (ii) di trattarla in maniera adeguata, e (iii) di fornire una giustificazione convincente per il proprio mancato intervento nel caso.

Nel suo parere la Commissione spiegava di aver registrato la denuncia d’infrazione presentata dal denunciante pochi giorni dopo averla ricevuta. Essa ha poi espresso rammarico per non aver segnalato in anticipo al denunciante la propria intenzione di chiudere la denuncia d’infrazione, e per non averlo informato poi della chiusura del caso. La Commissione ha inoltre chiarito che la Germania aveva recepito la direttiva in questione in modo adeguato e tempestivo, e ha fornito infine motivazioni specifiche da cui risultava che non vi era necessità di aprire una procedura d’infrazione sulla base degli elementi presentati dal denunciante.

Dal momento che la Commissione aveva effettivamente registrato la denuncia d’infrazione, il Mediatore non ha riscontrato in proposito un caso di cattiva amministrazione. Quanto poi all’aspetto sostanziale del caso, non si giustificavano ulteriori indagini, in quanto la Commissione aveva presentato argomentazioni specifiche e convincenti a sostegno della propria posizione nel corso dell’indagine. Il Mediatore ha rilevato che la Commissione ha riconosciuto di non aver segnalato in anticipo al denunciante l’intenzione di chiudere la denuncia d’infrazione, e di non averlo neppure informato della chiusura del caso; essa inoltre non si è scusata per tale omissione. Il Mediatore ha formulato perciò un’osservazione critica.

Decisione del Mediatore europeo che conclude l'indagine sulla denuncia 2466/2011/ER contro la Commissione europea

Venerdì | 12 ottobre 2012

Nel 2009 il denunciante, un cittadino italiano, sporgeva denuncia alla Commissione europea per una presunta violazione da parte dell’Italia della direttiva 89/391/CEE in materia di sicurezza dei lavoratori. Nel settembre 2011 la Commissione decideva di inviare una lettera di costituzione in mora all’Italia. Quando, in un secondo momento, il denunciante chiedeva accesso a tale lettera ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la Commissione respingeva la richiesta. Successivamente alla presentazione di una domanda di conferma relativa a detto accesso, la Commissione informava il denunciante che la sua domanda era in corso di esame ma che non conteneva ancora tutti gli elementi necessari ai fini di una valutazione definitiva. La Commissione pertanto comunicava al denunciante di aver prorogato di 15 giorni lavorativi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, il termine per l’adozione di una decisione in merito alla sua domanda di conferma.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante sosteneva che la Commissione aveva illecitamente prorogato il termine per l’adozione di una decisione relativa alla sua domanda di conferma per l’accesso. Il 30 gennaio 2012 il Mediatore avviava un’indagine in relazione alle dichiarazioni del denunciante e chiedeva alla Commissione di trasmettere un parere entro il 31 marzo 2012. In seguito la Commissione chiedeva una proroga per la presentazione del parere al 30 aprile 2012, che veniva concessa dal Mediatore. Al contempo, tuttavia, il Mediatore informava la Commissione di riservarsi il diritto di procedere sulla base delle informazioni già in suo possesso nel caso in cui la Commissione non avesse rispettato il nuovo termine. All’epoca in cui il Mediatore adottava la propria decisione, nel giugno 2012, il parere della Commissione non era ancora pervenuto.

Il Mediatore riteneva che le informazioni di cui già disponeva fossero sufficienti per permettergli di esaminare la denuncia, che riguardava esclusivamente la proroga del termine per l’adozione di una decisione sulla domanda di conferma e non già l’eventuale decisione di respingere tale domanda. Pertanto concludeva che non fosse necessario procedere con ulteriori indagini né attendere oltre il parere della Commissione.

In merito alla sostanza del caso, il Mediatore osservava che il regolamento (CE) n. 1049/2001 stabilisce termini vincolanti e che le eccezioni a tale regola sono possibili soltanto in casi eccezionali e informando il richiedente mediante comunicazione motivata in modo circostanziato. Nel caso di specie la Commissione si era limitata a dichiarare di non avere in proprio possesso tutti gli elementi necessari per poter effettuare una valutazione definitiva in merito alla domanda. A parere del Mediatore, tale dichiarazione era palesemente insufficiente per riconoscere che la Commissione si trovava di fronte a un caso eccezionale che avrebbe potuto giustificare una proroga. Il mero riferimento della Commissione al fatto che fosse necessario più tempo per raccogliere informazioni pertanto non soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1049/2001 e, in particolare, il requisito della comunicazione motivata in modo circostanziato. Il Mediatore concludeva dunque che la Commissione avesse illecitamente prorogato i termini per l’adozione di una decisione in merito alla domanda di conferma del denunciante e che tale azione costituisse un caso di cattiva amministrazione. Di conseguenza, archiviava il caso con un’osservazione critica.