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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 790/2013/EIS contro la Commissione europea

Il caso riguardava la decisione della Commissione di archiviare il fascicolo relativo a una denuncia di infrazione nei confronti della Finlandia in cui si sosteneva che quest'ultima discriminava gli uomini nei regimi pensionistici complementari volontari. I denuncianti hanno sostenuto che la posizione della Commissione non era coerente, in quanto aveva avviato due procedimenti d'infrazione simili contro l'Italia e la Grecia dinanzi alla Corte di giustizia, mentre non lo ha fatto nel caso della Finlandia. A loro avviso, la Commissione non ha neppure sufficientemente motivato la sua posizione secondo cui non era chiaro se la Corte di giustizia avrebbe concluso che il pertinente diritto finlandese violasse il diritto dell’Unione.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che, nel corso dell'indagine, la Commissione ha motivato adeguatamente la sua posizione, esercitando così il potere discrezionale di cui dispone nel trattare le denunce di infrazione. Ha pertanto concluso che non vi erano motivi per ulteriori indagini sulla questione e ha archiviato il caso.

Contesto della denuncia

1. La denuncia riguarda il modo in cui la Commissione ha trattato la denuncia di infrazione 2004/4404 contro la Finlandia, in cui si sosteneva che la Finlandia discriminava gli uomini nei regimi pensionistici complementari volontari.

2. I denuncianti sono due uomini finlandesi coperti da tali regimi pensionistici.

3. All'atto dell'adesione allo Spazio economico europeo, il 1° gennaio 1994, la Finlandia doveva garantire parità di prestazioni pensionistiche per uomini e donne. A tal fine ha emanato la legge 1038/97 sulle misure di perequazione nei regimi pensionistici complementari volontari (in prosieguo: la «legge di perequazione»), applicabile retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 1994. Prima dell'entrata in vigore della legge sull'uguaglianza, le donne potevano andare in pensione tra i 60 e i 63 anni. L'età pensionabile per gli uomini era di 65 anni. La legge sull'equiparazione ha dato sia agli uomini che alle donne la possibilità di scegliere un'età pensionabile inferiore o superiore.

4. Nel 2002 il difensore civico finlandese per l'uguaglianza ha presentato una denuncia di infrazione alla Commissione. Nella sua denuncia ha sottolineato che, in alcuni casi, il calcolo delle prestazioni pensionistiche sulla base della legge di equiparazione ha dato luogo a risultati sfavorevoli per i lavoratori di sesso maschile rispetto alle loro controparti di sesso femminile. Se un uomo scegliesse di andare in pensione prima in base alle nuove norme, il suo periodo di lavoro precedente al 1994 non sarebbe preso in considerazione, mentre se una donna lo facesse, tale periodo sarebbe preso in considerazione. Pertanto, un lavoratore di sesso maschile con un’anzianità lavorativa anteriore al 1° gennaio 1994 e che abbia optato per un’età pensionabile inferiore avrebbe percepito, nelle stesse circostanze, una pensione inferiore a quella della sua controparte femminile. Il difensore civico finlandese per l'uguaglianza si è chiesto se la legge sulla parità sia conforme all'attuale articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «TFUE») e al pertinente diritto derivato (direttiva 2006/54/CE [1], che ha sostituito la direttiva 86/378/CEE [2]). La Commissione ha registrato la denuncia di infrazione con il numero di riferimento 2004/4404.

5. A seguito di uno scambio di corrispondenza con il governo finlandese, nel 2004 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione. Nel gennaio 2005 essa ha inviato una lettera di diffida alla Finlandia, cui ha fatto seguito un'altra lettera di diffida nell'ottobre 2006. Nel giugno 2007 la Commissione ha inviato un parere motivato, cui ha fatto seguito un ulteriore parere motivato nel settembre 2008.

6. Nel 2011 i denuncianti si sono rivolti per la prima volta al Mediatore europeo (denuncia 230/2011/EIS). I denuncianti hanno sostenuto che la Commissione non era riuscita a prendere una decisione in merito al caso di infrazione 2004/4404 entro un termine ragionevole. Nel corso dell'indagine del Mediatore, la Commissione ha archiviato il caso di infrazione senza intraprendere ulteriori azioni. Ciò è avvenuto nel novembre 2011, ossia più di sette anni dopo che la Commissione ha avviato la procedura di infrazione. Il 12 ottobre 2012 il Mediatore ha chiuso l'indagine con un'osservazione critica, dato che la Commissione non aveva fornito validi motivi per giustificare il ritardo.

7. Nell'ottobre 2012 uno dei denuncianti ha nuovamente scritto alla Commissione sostenendo che quest'ultima non aveva fornito motivazioni adeguate per chiudere il caso d'infrazione 2004/4404. In tale lettera egli chiedeva alla Commissione di riaprire il caso. La Commissione ha risposto a tale lettera il 19 dicembre 2012, deplorando il ritardo intervenuto nel trattamento di tale denuncia, aggiungendo al contempo che il caso era stato molto complesso e difficile. Inoltre, ha dichiarato di aver già spiegato i motivi alla base della sua decisione di archiviare il caso, vale a dire che: i) non era sufficientemente chiaro che la Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito "CGUE") sarebbe giunta alla stessa conclusione della Commissione nel suo parere motivato; ii) in altri casi di infrazione analoghi, la Commissione non aveva neppure chiesto agli Stati membri di rettificare retroattivamente i diritti a pensione; e iii) la Commissione si è limitata a chiedere agli altri Stati membri interessati di correggere la loro legislazione al fine di allinearla alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE. Per questi motivi la Commissione ha informato il denunciante che non intendeva riaprire il caso.

8. I denuncianti e la Commissione si sono successivamente scambiati ulteriore corrispondenza al riguardo. I denuncianti hanno criticato la Commissione per aver spiegato la sua decisione di archiviare il caso in sole tre frasi che ritenevano vaghe, fuorvianti, insufficienti e contrarie ai fatti. Hanno inoltre chiesto alla Commissione di registrare la loro nuova corrispondenza come nuova denuncia di infrazione conformemente alla comunicazione della Commissione sulle violazioni del diritto dell'UE [3] (di seguito «la comunicazione della Commissione»). La Commissione si è rifiutata di procedere in tal senso, dato che l’oggetto della denuncia era identico a quello della denuncia d’infrazione 2004/4404.

9. Il 24 aprile 2013 i denuncianti si sono rivolti al Mediatore.

L'indagine

10. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla denuncia e ha individuato le seguenti accuse e affermazioni:

1) La Commissione non ha fornito motivazioni adeguate per l'archiviazione della denuncia di infrazione 2004/4404.

2) Alla luce delle argomentazioni addotte dai denuncianti nelle loro ulteriori lettere, la Commissione dovrebbe riaprire la denuncia di infrazione 2004/4404 o registrare le ulteriori lettere dei denuncianti come nuova denuncia conformemente alla comunicazione della Commissione.

11. Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha ricevuto il parere della Commissione sulla denuncia e, successivamente, le osservazioni dei denuncianti in risposta al parere. I denuncianti hanno inoltre presentato ulteriori osservazioni. Nello svolgimento dell'indagine, il Mediatore ha tenuto conto delle argomentazioni e dei pareri presentati dalle parti.

Asserzione secondo cui la Commissione non avrebbe fornito motivi sufficienti per archiviare la denuncia di infrazione 2004/4404 e la relativa argomentazione

Argomenti presentati al Mediatore

12. A sostegno della loro asserzione, i denuncianti hanno sostenuto che i) la Commissione non ha spiegato adeguatamente la sua decisione di avviare procedimenti di infrazione analoghi contro l'Italia e la Grecia dinanzi alla CGUE, ma non lo ha fatto nei confronti di altri Stati membri; e ii) la Commissione non ha spiegato adeguatamente il suo parere secondo cui non era sufficientemente chiaro che la CGUE sarebbe giunta alla stessa conclusione della Commissione nel suo parere motivato.

13. Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che era effettivamente inizialmente del parere che il fatto che gli uomini perdessero i diritti a pensione, maturati prima dell'adesione della Finlandia allo Spazio economico europeo, costituisse una violazione delle norme antidiscriminazione dell'UE. Ha mantenuto tale posizione fino a quando non ha emesso un ulteriore parere motivato, ma ha successivamente deciso di non sottoporre la questione alla CGUE e ha semplicemente chiesto allo Stato membro interessato di allineare le sue norme in materia di pensioni al diritto dell'UE per il futuro. Questo approccio, nel caso della Finlandia, era in linea con quello adottato in casi analoghi nei confronti di Francia, Italia, Grecia e Danimarca.

14. Per quanto riguarda in particolare il caso finlandese, la Commissione ha ritenuto che i denuncianti non avessero fornito ulteriori fatti o argomentazioni giuridiche tali da giustificare la riapertura del caso. Hanno invece ribadito gli argomenti che la Commissione aveva già analizzato nel contesto del caso di infrazione 2004/4404. In tale contesto, la Commissione non ha ravvisato alcun motivo per riaprire il caso o registrare la nuova corrispondenza come nuova denuncia di infrazione.

15. La Commissione ha sostenuto che, secondo una giurisprudenza costante [4], essa non è tenuta a spiegare i motivi per cui propone un ricorso contro uno Stato membro per inadempimento degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione. Non spetta nemmeno alla CGUE giudicare se il potere discrezionale di cui dispone la Commissione in questo settore sia stato esercitato in modo adeguato o saggio [5]. Inoltre, dalla giurisprudenza pertinente risulta che la Commissione dispone di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di esigere che essa adotti una posizione particolare in relazione alle loro denunce di infrazione o di proporre un ricorso di annullamento contro il suo rifiuto di agire [6].

16. Per quanto riguarda l'argomentazione dei denuncianti secondo cui essa non aveva spiegato adeguatamente la sua decisione di adire la CGUE per i procedimenti d'infrazione contro l'Italia e la Grecia, ma non contro altri Stati membri, la Commissione ha sottolineato che la questione centrale nei procedimenti contro l'Italia e la Grecia era la diversa età pensionabile per i dipendenti pubblici di sesso maschile e femminile. Poiché tali Stati membri si sono rifiutati di modificare le loro leggi in materia per il futuro, la Commissione ha ritenuto che vi fosse una chiara violazione del diritto dell'UE. Al momento in cui le due cause sono state deferite alla CGUE, non è sorta alcuna questione di compensazione retroattiva o di altra rettifica della situazione rispetto al passato. La questione è stata sollevata solo a seguito delle due sentenze. La Commissione ha poi ammesso che gli Stati membri non dovevano adottare alcuna misura per porre rimedio a situazioni passate. In tale contesto, le restanti cause (compresa quella finlandese) sono state archiviate e non sono state deferite alla CGUE. Poiché l'unico problema comune nei casi italiano, greco e finlandese era la rettifica di situazioni passate, la Commissione ha adottato un approccio coerente nei confronti di tutte le situazioni, non imponendo agli Stati membri interessati di rettificare misure passate.

17. Per quanto riguarda l'argomentazione dei denuncianti secondo cui la Commissione non ha spiegato adeguatamente perché, a suo avviso, non era sufficientemente chiaro che la CGUE sarebbe giunta alla stessa conclusione della Commissione nel suo parere motivato, la Commissione ha spiegato che era possibile che la CGUE avesse deciso che le norme in materia di maturazione delle pensioni relative a un periodo di tempo in cui un paese non era uno Stato membro dell'Unione europea esulano dall'ambito di applicazione del diritto dell'UE. In realtà, non esiste una giurisprudenza in materia. Inizialmente, la Commissione ha anche ritenuto che la Finlandia avesse violato il diritto dell'UE emanando una legislazione sulla maturazione delle pensioni per i dipendenti di sesso maschile che doveva essere applicata ai periodi precedenti l'adesione se sceglievano il pensionamento anticipato dopo l'adesione. Tuttavia, essa ha poi deciso di non imporre neppure ad altri Stati membri di porre rimedio a situazioni passate, sebbene negli altri casi il diritto dell’Unione fosse indubbiamente applicabile, dal momento che gli altri Stati membri interessati erano già membri dell’Unione al momento dell’adozione delle misure controverse. In tale contesto, poiché la causa finlandese era ancora più complessa delle altre da un punto di vista giuridico, non sarebbe stato coerente deferire una causa alla CGUE, ma non rinviare le altre cause alle quali indubbiamente si applicava il diritto dell'UE. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che l’onere della prova che le incombe nei casi di infrazione è piuttosto rigoroso.

18. Nelle loro osservazioni, i denuncianti hanno spiegato che non intendono mettere in discussione la discrezionalità di cui dispone la Commissione nel trattare le denunce di infrazione, ma piuttosto sottolineare che essa non è all'altezza degli obblighi stabiliti nella comunicazione della Commissione sulle violazioni del diritto dell'UE nel trattamento della loro denuncia. Essi hanno aggiunto che i motivi addotti dalla Commissione erano errati, giuridicamente discutibili o quantomeno sostanzialmente deboli.

19. In primo luogo, i denuncianti hanno sostenuto che le loro nuove lettere alla Commissione costituivano una nuova denuncia di infrazione, dato che l'oggetto della loro nuova denuncia riguardava la situazione attuale e futura in Finlandia. Pertanto, la loro nuova corrispondenza con la Commissione avrebbe dovuto essere registrata come nuova denuncia di infrazione. Nelle loro ulteriori osservazioni, hanno inoltre sostenuto che la nuova corrispondenza ha chiaramente una portata più ampia rispetto al caso di infrazione 2004/4404 e hanno fatto riferimento al recepimento della direttiva 2006/54/CE nel diritto finlandese, al diverso trattamento giuridico dei due sessi in Finlandia e ad alcune presunte sentenze discriminatorie della Corte finlandese delle assicurazioni al riguardo.

20. Per quanto riguarda l'argomentazione della Commissione secondo cui la questione essenziale nei casi italiano e greco riguardava l'età pensionabile, mentre il caso finlandese riguardava essenzialmente la retroattività, i denuncianti hanno respinto tale opinione. Hanno sostenuto che la questione principale nel caso finlandese era chiaramente anche l'età pensionabile, in quanto le donne potevano andare in pensione tra i 60 e i 63 anni, mentre l'età pensionabile per gli uomini era di 65 anni. La legge sull'equiparazione ha aperto la strada a pensioni più deboli per gli uomini rispetto alle donne in circostanze analoghe per quanto riguarda il periodo precedente al 1o gennaio 1994. Il caso finlandese riguardava quindi esattamente la stessa questione dei casi italiano e greco e la posizione della Commissione non era coerente. Inoltre, nella causa Niemi [7] la CGUE aveva stabilito che le prestazioni pensionistiche come quelle erogate ai sensi della legge finlandese sulle pensioni statali rientrano nell'ambito di applicazione dell'attuale articolo 157 TFUE.

21. In risposta all'argomentazione della Commissione secondo cui negli altri casi essa non aveva chiesto agli Stati membri interessati di compensare o rettificare la disparità di trattamento del sesso discriminato in passato, i denuncianti hanno affermato che tale argomentazione non è giuridicamente valida. Con riferimento alla giurisprudenza della CGUE in materia di responsabilità dello Stato e, in particolare, alla causa Francovich [8], i denuncianti hanno sostenuto che le parti private possono chiedere un risarcimento dinanzi ai giudici nazionali se uno Stato membro non recepisce una direttiva nel diritto nazionale. Tuttavia, la direttiva 2006/54/CE non contiene disposizioni in materia di compensazione retroattiva (finanziaria) per misure disuguali. Il motivo addotto dalla Commissione era quindi artificioso, dato che essa non ha il potere di ordinare un siffatto risarcimento.

22. Secondo i denuncianti, la formulazione del dispositivo delle sentenze della CGUE nelle cause contro l'Italia e la Grecia ("mantenendo disposizioni in base alle quali l'età alla quale i funzionari hanno il diritto di ricevere la pensione di vecchiaia varia a seconda che siano uomini o donne, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo [157 TFUE]" e "mantenendo in vigore disposizioni che prevedono differenze tra lavoratori di sesso maschile e femminile per quanto riguarda l'età pensionabile e il servizio minimo richiesto [...], la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo [157 TFUE]") ha anche chiaramente suggerito che la questione essenziale in questi due casi era la stessa della causa finlandese.

23. Per quanto riguarda l'opinione della Commissione secondo cui non era sufficientemente chiaro che la CGUE sarebbe giunta alla stessa conclusione della Commissione nel suo parere motivato, i denuncianti hanno sostenuto che, invece di deferire il caso alla CGUE, la Commissione ha assunto il ruolo di quest'ultima. Invece di tener conto delle argomentazioni giuridiche dettagliate avanzate dai denuncianti, si è limitata a presentare spiegazioni artificiali e generiche a sostegno della sua posizione poco convincente.

24. In conclusione, i denuncianti hanno chiesto al Mediatore di avvalersi dei poteri conferitigli dal trattato e dallo statuto e hanno suggerito di presentare una relazione speciale al Parlamento europeo.

Valutazione del Mediatore

25. Le denunce dei cittadini costituiscono uno strumento essenziale per informare la Commissione di eventuali violazioni del diritto dell'UE. Essi consentono alla Commissione di svolgere efficacemente il suo ruolo di custode dei trattati.

26. Dalla giurisprudenza consolidata della CGUE risulta che la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione delle denunce presentate dai cittadini e che non è tenuta ad avviare procedimenti di infrazione in tutti i casi in cui uno Stato membro abbia violato il diritto dell'UE. I cittadini non hanno pertanto il diritto di chiedere alla Commissione di adottare una posizione particolare riguardo al merito delle loro denunce di infrazione [9].

27. Il fatto che la Commissione disponga di un ampio potere discrezionale non significa chiaramente che, nel trattamento delle denunce di infrazione, essa sia esente da vincoli derivanti dai diritti fondamentali e dai principi di buona amministrazione. A tale riguardo, riveste particolare rilevanza l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che prevede il diritto a una buona amministrazione. Dalla formulazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta risulta che tale diritto comprende "l'obbligo dell'amministrazione di motivare le proprie decisioni". Tale obbligo è sancito anche dall'articolo 18 del codice europeo di buona condotta amministrativa [10]. La posizione della Commissione, secondo cui in linea di principio essa non è tenuta a motivare le proprie decisioni in tali casi, non è pertanto conforme ai principi di buona amministrazione. Il Mediatore valuterà quindi se la Commissione abbia motivato adeguatamente la sua decisione di non riaprire il caso di infrazione 2004/4404 e di non registrare la nuova corrispondenza dei denuncianti come nuova denuncia di infrazione.

28. La Commissione era inizialmente del parere che vi fosse stata un'infrazione nella causa 2004/4404 e intendeva adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, ha successivamente deciso di non chiedere agli Stati membri di correggere retroattivamente le situazioni passate. La Commissione ha pertanto deciso di archiviare il caso di infrazione 2004/4404.

29. Il Mediatore osserva che, così facendo, la Commissione ha esercitato il potere discrezionale di cui dispone nel trattamento delle denunce di infrazione. I denuncianti non contestano tale discrezionalità in quanto tale.

30. Per quanto riguarda le ragioni della Commissione per chiudere il caso, il Mediatore non è convinto dall'argomentazione dei denuncianti secondo cui i casi contro l'Italia e la Grecia riguardavano esattamente la stessa questione del caso finlandese, vale a dire l'età pensionabile. Infatti, mentre tutti e tre i casi riguardano la questione delle diverse età pensionabili tra uomini e donne, nel caso di infrazione finlandese la legislazione nazionale è stata modificata e la questione rimanente è stata limitata al periodo di lavoro precedente al 1o gennaio 1994 che non sarebbe stato preso in considerazione per i lavoratori di sesso maschile. Nelle cause italiana e greca, al contrario, gli Stati membri interessati si sono rifiutati di modificare le loro leggi per il futuro. Esiste quindi una netta differenza tra il caso finlandese, da un lato, e la procedura d'infrazione contro l'Italia e la Grecia, dall'altro.

31. Per quanto riguarda l'argomento della Commissione secondo cui non era sufficientemente chiaro che la CGUE sarebbe giunta alla stessa conclusione della Commissione nel suo parere motivato, il Mediatore osserva che la Commissione si è basata essenzialmente sul fatto che, nel caso finlandese, non era chiaro se la questione sarebbe stata o meno disciplinata dal diritto dell'UE, in quanto il periodo in questione precede il momento in cui la Finlandia ha aderito allo Spazio economico europeo, ossia il 1o gennaio 1994. I denuncianti hanno ritenuto tale conclusione poco convincente e sembravano invocare il dispositivo delle sentenze contro l'Italia e la Grecia a sostegno della loro posizione. Il Mediatore non è convinto di tale argomentazione, in quanto, come sostenuto dalla Commissione (cfr. paragrafo 17 supra), nel caso finlandese era incerto se il diritto dell’Unione fosse applicabile. Inoltre, la formulazione del dispositivo delle sentenze contro l'Italia e la Grecia ("mantenendo [...]") corrobora l'opinione della Commissione, in quanto le infrazioni ivi individuate consistono nel fatto che detti Stati membri hanno mantenuto in vigore le pertinenti leggi discriminatorie, senza che vi siano dubbi sull'ambito di applicazione temporale del diritto dell'UE. La posizione della Commissione appare pertanto ragionevole.

32. Per quanto riguarda l'argomentazione dei denuncianti in merito all'osservazione asseritamente errata della Commissione in merito alla compensazione finanziaria retroattiva e alla giurisprudenza di cui alla nota 8, il Mediatore osserva che sia nella versione finlandese che in quella inglese del suo parere la Commissione ha utilizzato più volte il termine "compensazione". Sebbene ciò abbia indotto i denuncianti a ritenere che la Commissione si riferisse a una compensazione finanziaria basata sulla responsabilità dello Stato, il contesto del parere della Commissione suggerisce chiaramente che la Commissione intendeva in realtà fare riferimento a una rettifica di situazioni passate, non a una compensazione (finanziaria) basata sulla responsabilità dello Stato. Mentre il parere della Commissione contiene quindi un'imprecisione linguistica, il ricorso dei denuncianti alla giurisprudenza della CGUE sulla responsabilità dello Stato non può mettere in dubbio la posizione della Commissione sulla denuncia di infrazione in questione.

33. I denuncianti sembrano inoltre sostenere che, poiché dalla sentenza Niemi risulta che prestazioni pensionistiche come quelle versate ai sensi della legge finlandese sulle pensioni di Stato rientrano nell'ambito di applicazione dell'attuale articolo 157 TFUE, la Commissione non ha potuto adottare la posizione adottata nella denuncia di infrazione 2004/4404. A tale riguardo, il Mediatore osserva che la suddetta sentenza non riguarda la questione se la Commissione possa legittimamente decidere, esercitando il potere discrezionale di cui dispone in tali casi, di astenersi dal chiedere agli Stati membri di correggere retroattivamente situazioni passate. La posizione dei denuncianti non è quindi convincente.

34. Alla luce di quanto sopra esposto, il Mediatore ritiene che, nel corso della presente indagine, la Commissione abbia fornito motivazioni adeguate per la sua posizione. Essa conclude pertanto che non vi sono motivi per ulteriori indagini sull'asserzione dei denuncianti.

35. Per quanto riguarda l'argomentazione dei denuncianti, il Mediatore sottolinea che il punto 3, secondo comma, quinto trattino, della comunicazione della Commissione prevede che la corrispondenza non sia registrata come denuncia se "presenta un reclamo in merito al quale la Commissione ha adottato una posizione chiara, pubblica e coerente, che sarà comunicata al denunciante". In tale contesto, il Mediatore ritiene che in questo caso la Commissione dovrebbe registrare la nuova corrispondenza dei denuncianti come nuova denuncia di infrazione solo se i denuncianti presentano nuove questioni che la Commissione non ha ancora avuto la possibilità di esaminare. Secondo i denuncianti, per i motivi di cui al precedente punto 19, la loro nuova corrispondenza ha chiaramente una portata più ampia rispetto al caso di infrazione 2004/4404. Tuttavia, il Mediatore ritiene che l'obiettivo principale della loro corrispondenza fosse quello di contestare la posizione assunta dalla Commissione in relazione ai periodi precedenti al 1994 al momento dell'archiviazione della denuncia di infrazione. Dato che la Commissione ha preso posizione sulla questione che ha comunicato ai denuncianti e che il Mediatore ritiene che tale posizione sia ragionevole, ne consegue che non vi sono motivi per ulteriori indagini su questo aspetto della denuncia.

36. Infine, i denuncianti hanno suggerito al Mediatore di presentare una relazione speciale al Parlamento europeo in relazione a questo caso. Le circostanze in cui il Mediatore riferisce al Parlamento europeo sono enunciate all'articolo 228, paragrafo 1, TFUE e all'articolo 3, paragrafo 7, del suo statuto. Il Mediatore riferisce al Parlamento in relazione a una singola denuncia o questione solo se ha già riscontrato cattiva amministrazione. Poiché il Mediatore non ha riscontrato casi di cattiva amministrazione in questo caso, non vi è alcuna base per presentare una relazione al Parlamento.

Conclusione

Sulla base dell'indagine relativa alla presente denuncia, il Mediatore la chiude con la seguente conclusione:

Non vi sono motivi per ulteriori indagini sulla denuncia.

I denuncianti, la Commissione e il difensore civico finlandese per le pari opportunità saranno informati della presente decisione.

 

Emily O'Reilly

Fatto a Strasburgo, l'8 ottobre 2014



[1] Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU 2006, L 204, pag. 23).

[2] Direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40).

[3] COM(2012) 154 final.

[4] causa C-333/99, Commissione/Francia, Racc. 2001, pag. I-1025, punto 24; causa C-474/99, Commissione/Spagna, Racc. 2002, pag. I-5293, punto 25; causa C-33/04, Commissione/Lussemburgo, Racc. 2004, pag. I-10629, punti 65 e 66; Causa C-562/07, Commissione/Spagna, Racc. 2009, pag. I-9553, punto 25.

[5] causa C-236/99, Commissione/Belgio, Racc. 2000, pag. I-5657, punto 28; Causa C-383/00, Commissione/Germania, Racc. 2002, pag. I-2039, punto 19.

[6] Causa C-87/89 Sonito, Racc. 2000, pag. I-1981, punto 6.

[7] Causa C-351/00 Niemi, Racc. 2002, pag. I-7007.

[8] Cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e altri/Italia (Raccolta 1991, pag. I-5357).

[9] Cfr. la nota 6 e la causa T-571/93, Lefebvre frères et soeurs e a./Commissione (Raccolta 1995, pag. II-2379, punto 60).

[10] "1. Ogni decisione dell'istituzione che possa ledere i diritti o gli interessi di un privato è motivata indicando chiaramente i fatti pertinenti e la base giuridica della decisione.";

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