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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine relativa alla denuncia 577/2014/MDC sul rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso, a norma del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, a una domanda di riesame relativa alla scadenza dei dazi antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio dalla Russia

Giovedì | 17 marzo 2016

Il caso riguardava il rifiuto della Commissione europea di concedere al denunciante, una parte interessata, l'accesso alla richiesta iniziale dell'industria dell'Unione di prorogare i dazi antidumping sui prodotti di ammonio provenienti dalla Russia. Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che il rifiuto della Commissione non era motivato alla luce delle disposizioni applicabili del regolamento antidumping e potrebbe aver leso i diritti della difesa del denunciante in tale procedura. Ha pertanto raccomandato alla Commissione di divulgare la relativa richiesta.

Sebbene la Commissione non fosse d'accordo con la constatazione di cattiva amministrazione del Mediatore, ha accettato la sua raccomandazione di divulgare la richiesta pertinente. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 725/2014/FOR contro la Commissione europea

Giovedì | 01 ottobre 2015

Il caso riguardava una richiesta da parte di una società norvegese di accesso del pubblico ai documenti relativi ai contatti tra la Commissione e l'Italia volti a verificare se l'Italia rispettasse i diritti di libera circolazione delle merci, in particolare in relazione alle limitazioni imposte all'uso di "calze da neve" (le calze da neve sono concepite per servire allo stesso scopo delle catene da neve).

La domanda è stata respinta dalla Commissione in quanto la divulgazione dei documenti avrebbe potuto compromettere un'indagine in corso. Il Mediatore ha indagato sulla questione. L'accesso ai documenti richiesti è stato quindi concesso, inducendo il Mediatore a concludere che la questione era stata risolta dalla Commissione.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 640/2012/RT contro la Commissione europea

Giovedì | 02 maggio 2013

Il denunciante, cittadino francese, ha trasferito la sua residenza dal Belgio alla Francia. Egli ha chiesto l’immatricolazione in Francia del suo veicolo, precedentemente immatricolato in Belgio. Le autorità francesi hanno rifiutato di riconoscere il certificato di controllo tecnico rilasciato dalle autorità belghe e hanno chiesto che il veicolo del denunciante fosse sottoposto a un controllo tecnico completo in Francia come condizione per la sua immatricolazione. Il denunciante ha pertanto denunciato alla Commissione europea che la Francia ha violato il diritto dell'UE in materia di libera circolazione. La Commissione ha avviato una procedura di infrazione. Dopo aver ricevuto chiarimenti dalle autorità francesi, ha deciso di archiviare il caso del denunciante. Il denunciante non era d'accordo con tale decisione e si è rivolto al Mediatore.

Nel parere trasmesso al Mediatore, la Commissione ha ritenuto, in sintesi, che il diritto dell’Unione non obblighi uno Stato membro, al momento della reimmatricolazione di veicoli precedentemente immatricolati in un altro Stato membro, a riconoscere automaticamente la totalità o una parte del controllo tecnico effettuato in quest’ultimo.

In risposta alle ulteriori domande del Mediatore sull'interpretazione della giurisprudenza pertinente, la Commissione ha modificato il suo punto di vista originario. Ha spiegato che, a seguito di una recente sentenza della Corte di giustizia, ha deciso di rivedere la sua decisione iniziale di chiudere il caso di infrazione del denunciante e di chiedere ulteriori chiarimenti alle autorità francesi. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che, così facendo, la Commissione abbia risolto la denuncia. Egli ha pertanto archiviato il caso.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1260/2010/RT contro la Commissione europea

Mercoledì | 12 dicembre 2012

Il denunciante, un'associazione di agricoltori francesi, ha denunciato alla Commissione europea che le autorità francesi non hanno rispettato le disposizioni del diritto dell'UE relative alle importazioni parallele di medicinali veterinari. Essa ha sostenuto che la Francia non consentiva a veterinari, agricoltori, farmacisti e altri distributori al dettaglio di avere accesso alla procedura di autorizzazione semplificata per le importazioni parallele di medicinali veterinari. Inoltre, le autorità francesi hanno rifiutato di concedere l'accesso alla procedura semplificata per le importazioni parallele di medicinali veterinari ai distributori all'ingrosso autorizzati a distribuire medicinali veterinari in altri Stati membri.

La Commissione ha avviato una procedura di infrazione e ha inviato una lettera di costituzione in mora alle autorità francesi. Successivamente, le autorità francesi hanno modificato la legislazione nazionale relativa alla procedura di autorizzazione per le importazioni parallele di medicinali veterinari. La Commissione ha pertanto deciso di archiviare il caso. Il denunciante ha sostenuto che le argomentazioni fornite dalla Commissione nella sua decisione di chiusura della denuncia di infrazione erano insufficienti e poco convincenti. Essa ha chiesto alla Commissione di annullare la sua decisione di archiviare la denuncia di infrazione o di avviare una nuova procedura di infrazione nei confronti delle autorità francesi.

Nel suo parere, la Commissione ha innanzitutto ritenuto che le importazioni parallele personali di medicinali veterinari non possano essere autorizzate se non sono rispettate le pertinenti disposizioni della direttiva 2001/82/CE del codice comunitario relativo ai medicinali veterinari. La Commissione ha osservato, in sintesi, che le importazioni parallele di medicinali veterinari sono generalmente aperte agli agricoltori, ai veterinari e ai farmacisti o ai commercianti all'ingrosso se rispettano le disposizioni specifiche di tale direttiva relative alla distribuzione, al possesso e alla distribuzione di medicinali veterinari e alla farmacovigilanza.

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non abbia fornito una giustificazione adeguata per la sua decisione di archiviare la denuncia di infrazione del denunciante. Egli ha quindi presentato un progetto di raccomandazione alla Commissione. A seguito del suo progetto di raccomandazione, la Commissione ha deciso di avviare una nuova procedura di infrazione relativa agli ostacoli incontrati dai grossisti che tentano di effettuare importazioni parallele di medicinali veterinari. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che la Commissione avesse finora adottato misure adeguate per attuare il suo progetto di raccomandazione. Ha pertanto deciso di archiviare il caso.