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Richiesta di riunione e documenti relativi all'indagine strategica OI/6/2014/NF - Allegato I

Valutazione preliminare della riforma delle norme orizzontali che disciplinano i gruppi di esperti da parte della Commissione

Tabella riassuntiva delle singole raccomandazioni, suggerimenti e impegni di miglioramento

Raccomandazione OE

Attuazione della COM

(Dalla decisione dei gruppi di esperti della Commissione e dalla risposta alla raccomandazione del Mediatore)

Valutazione preliminare

     

La Commissione dovrebbe rivedere il proprio regolamento interno standard per quanto riguarda:

• il contenuto dei verbali pubblicati e prevedere che, nel corso normale, i verbali pubblicati siano il più possibile significativi e, in particolare, definiscano le posizioni espresse dai membri;

Articolo 13, paragrafi 7 e 8

"Il processo verbale della discussione su ciascun punto all'ordine del giorno e sui pareri formulati dal gruppo è significativo e completo."

"In linea di principio, i gruppi di esperti adottano i loro pareri, raccomandazioni o relazioni per consenso. In caso di votazione, l'esito della votazione è deciso a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno votato contro o si sono astenuti hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che riassuma i motivi della loro posizione."

Risposta

"In linea con la richiesta del Mediatore, le norme orizzontali rivedute rafforzano ulteriormente la trasparenza. Come richiesto dal Mediatore, le norme orizzontali rivedute prevedono che i processi verbali siano significativi e completi.

Come suggerito dal Mediatore, le norme orizzontali rivedute incaricano i servizi della Commissione di garantire la pubblicazione preventiva dell'ordine del giorno e dei documenti di riferimento in tempo utile prima della riunione, seguita dalla pubblicazione tempestiva di adeguati verbali della specifica riunione del gruppo di esperti. [...]

Quando i pareri, le raccomandazioni o le relazioni sono formulati dai gruppi di esperti, i membri che hanno votato contro o si sono astenuti hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che riassuma i motivi della loro posizione."

Non attuata come richiesto.

Le regole ora prevedono che i verbali devono essere "significativi e completi". Sebbene si tratti di un nuovo standard di qualità che non esisteva in base alle vecchie norme, la Commissione ha scelto di non prevedere esplicitamente la definizione delle posizioni/dei punti di vista espressi dai membri.

La misura in cui la Commissione ha attuato la raccomandazione dipenderà quindi dal modo in cui i verbali "completi" sono nella pratica.

La Commissione ha inoltre introdotto un nuovo elemento di trasparenza per quanto riguarda i risultati dei lavori dei gruppi di esperti: i deputati che, in caso eccezionale di votazione, si sono astenuti dal voto o hanno votato contro il parere o la relazione adottati, hanno ora il diritto di far allegare al documento adottato le loro opinioni dissenzienti. Si tratta di una novità positiva che, tuttavia, aumenta semplicemente la trasparenza del prodotto finale del lavoro di un gruppo, non del contributo fornito dai membri nelle singole riunioni che portano all'adozione di un parere o di una relazione.

Il Mediatore si riserva la valutazione finale dell'attuazione della raccomandazione fino a quando i verbali prodotti in base alle nuove norme non saranno disponibili e non saranno stati ispezionati dal suo personale.

• la riservatezza delle deliberazioni dei gruppi di esperti e prevedere che, come regola generale, tali deliberazioni siano trasparenti e che solo in casi eccezionali, a seguito di una votazione a maggioranza in seno al gruppo e con il consenso della Commissione, le deliberazioni di un gruppo di esperti siano riservate. La trasparenza in tale contesto richiede, come minimo, la pubblicazione preliminare dell'ordine del giorno e dei documenti di riferimento, seguita dalla pubblicazione tempestiva di adeguati verbali della specifica riunione del gruppo di esperti.

Articolo 13, paragrafo 6, e articolo 26, paragrafo 1

"D'intesa con i servizi competenti della Commissione, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, che le deliberazioni siano pubbliche."

"Il servizio competente della Commissione mette a disposizione tutti i documenti pertinenti dei gruppi di esperti e dei sottogruppi, compresi gli ordini del giorno, i verbali e le comunicazioni dei partecipanti [...]. [...] In particolare, i servizi provvedono alla pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti in tempo utile prima della riunione, seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali."

Risposta

"Per quanto riguarda la riservatezza delle deliberazioni dei gruppi di esperti, il lavoro svolto dai gruppi di esperti è collettivo, il che molto spesso porta a conclusioni per consenso, in uno spirito di fiducia reciproca. Gli esperti dovrebbero poter contribuire liberamente al lavoro dei gruppi di esperti nelle discussioni a porte chiuse. Tuttavia, come è stato fatto in passato, un gruppo di esperti può, a maggioranza semplice dei suoi membri, decidere, d'intesa con il servizio competente della Commissione, che le deliberazioni siano pubbliche. Le norme orizzontali rivedute offrono quindi ai gruppi uno spazio sufficiente per decidere come vogliono operare, in modo flessibile, alla luce di circostanze specifiche. Riteniamo che con questo insieme di disposizioni si raggiunga un ragionevole equilibrio tra le esigenze di trasparenza e riservatezza".

Non attuata come richiesto.

La Commissione ha attuato quelli che il Mediatore ha identificato come i "requisiti minimi di trasparenza": le norme prevedono ora la pubblicazione preventiva dell'ordine del giorno e di altri documenti di riferimento e la pubblicazione tempestiva dei verbali.

Tuttavia, la Commissione ha scelto di non invertire la regola predefinita delle deliberazioni riservate. Come nel caso della vecchia regolamentazione, i gruppi di esperti hanno la possibilità di decidere che determinate deliberazioni siano pubbliche. Su questo punto non vi è stata alcuna modifica sostanziale.

Il Mediatore si riserva la valutazione finale dell'attuazione della raccomandazione fino a quando il suo personale non avrà avuto l'opportunità di esaminare quanti gruppi di esperti si avvalgono effettivamente della possibilità di deliberare pubblicamente.

Valutazione generale dell'attuazione dei suggerimenti del Mediatore da parte della Commissione:

La Commissione ha attuato in modo soddisfacente la grande maggioranza dei suggerimenti del Mediatore.

I seguenti cinque suggerimenti non sono stati (completamente) attuati:

· Non vi è alcuna spiegazione autonoma del concetto di equilibrio della Commissione.

· Non vi è alcun requisito di equilibrio assoluto. La norma prevede ancora che la Commissione miri a garantire l'equilibrio "per quanto possibile" (articolo 10, paragrafo 5).

  • La Commissione non ha definito criteri generali per la classificazione degli interessi economici e non economici nei gruppi di esperti.

Non vi è alcun obbligo per i singoli esperti nominati a titolo personale di aggiornare la loro dichiarazione di interessi su base annuale (articolo 11, paragrafo 5).

  • I documenti relativi ai lavori dei gruppi di esperti possono essere pubblicati sul registro o su un apposito sito web (articolo 26, paragrafo 1). La Commissione non ha quindi accettato di pubblicare solo sul registro (per consentire la ricerca dei documenti).

Proposta di OE

Attuazione della COM

(Decisione e risposta)

Valutazione preliminare

 

Per quanto riguarda le questioni per le quali vi è margine di miglioramento, il Mediatore ha suggerito alla Commissione di:

a) impegnarsi a utilizzare sempre inviti pubblici a presentare candidature per la selezione dei membri del gruppo di esperti che non sono autorità pubbliche;

Articolo 10, paragrafi da 1 a 4

"La selezione dei membri del gruppo di esperti è effettuata mediante inviti pubblici a presentare candidature, ad eccezione dei membri di tipo D ed E e degli organismi rappresentativi istituiti dalla legislazione dell'Unione per consulenze in settori specifici [...]."

[...]

"La Commissione può discostarsi dalle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 qualora ciò sia ritenuto giustificato da priorità prioritarie o da casi di urgenza. Qualora la Commissione decida che un invito pubblico non è uno strumento adeguato per la selezione dei membri di uno specifico gruppo di esperti, la scelta degli esperti è effettuata sulla base di criteri oggettivi verificabili, pubblicati nel registro dei gruppi di esperti."

 Implementato, ma prevedendo un'eccezione.

Attuazione complessivamente soddisfacente

b) impegnarsi a utilizzare la classificazione del registro per la trasparenza per classificare, nel registro dei gruppi di esperti, le organizzazioni dei membri dei gruppi di esperti che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;

Articolo 7, paragrafo 2, e articolo 25 + allegato "Modulo di classificazione"

"I gruppi di esperti possono essere composti dai seguenti tipi di membri:

a) le persone nominate a titolo personale che devono agire in modo indipendente e nell'interesse pubblico ("membri di tipo A");

b) persone nominate per rappresentare un interesse comune condiviso dai portatori di interessi in un determinato settore politico, che non rappresentano un singolo portatore di interessi, ma un orientamento politico comune a diverse organizzazioni di portatori di interessi ("membri di tipo B"). [...]

c) organizzazioni in senso lato, tra cui società, associazioni, organizzazioni non governative, sindacati, università, istituti di ricerca, studi legali e società di consulenza ("membri di tipo C");

d) autorità degli Stati membri, a livello nazionale, regionale o locale ("membri di tipo D");

e) altri enti pubblici, quali le autorità dei paesi terzi, comprese le autorità dei paesi candidati, gli organi, gli uffici o le agenzie dell'Unione e le organizzazioni internazionali ("membri di tipo E")."

"I servizi della Commissione classificano i membri [...] dei gruppi di esperti e dei sottogruppi [...] nel registro dei gruppi di esperti conformemente alle disposizioni della presente decisione e dei suoi allegati, sulla base delle informazioni fornite dalle candidature che rispondono a un invito pubblico a presentare candidature."

Allegato Modulo di classificazione:

"Questa domanda è presentata come il seguente tipo di organizzazione: (selezionare una sola opzione, tenendo conto delle definizioni indicate di seguito).

a) Il mondo accademico, gli istituti di ricerca e i gruppi di riflessione

b) Banche/Istituzioni finanziarie

c) Società/gruppi

d) Studi legali

e) ONG

f) Associazioni professionali

g) Consulenze professionali

h) Associazioni di categoria e d'impresa

i) Sindacati

j) Altro (precisare)"

Risposta

"[...] la Commissione non ritiene opportuno replicare pienamente la classificazione del registro per la trasparenza per classificare i membri dei gruppi di esperti. Tuttavia, molte categorie attualmente utilizzate nel registro per la trasparenza saranno utilizzate anche nel nuovo registro dei gruppi di esperti, garantendo così un elevato grado di armonizzazione."

Completamente implementato

Le categorie di organizzazioni si basano chiaramente sulla categorizzazione del registro per la trasparenza (1 categoria aggiuntiva per il registro dei gruppi di esperti: "Banche/istituzioni finanziarie")

c) provvedere affinché il segretariato congiunto del registro per la trasparenza migliori e intensifichi ulteriormente i controlli sistematici delle nuove registrazioni in entrata per quanto riguarda la sezione corretta della registrazione;

Al di fuori del campo di applicazione della decisione della Commissione

Risposta

"L'attuale accordo interistituzionale non prevede un controllo ex ante formale dei nuovi dichiaranti. Tutte le organizzazioni iscritte nel registro per la trasparenza sono tuttavia vincolate dal codice di condotta del registro per la trasparenza [...]. [...] Tutte le nuove registrazioni in entrata sono soggette a un controllo di ammissibilità che, tra l'altro, valuta l'adeguatezza della sezione scelta dal dichiarante in base al suo profilo e alle sue attività. Gli sforzi per migliorare la qualità dei dati continueranno a intensificarsi. La consultazione pubblica in corso su un registro per la trasparenza obbligatorio consentirà inoltre alle parti interessate di esprimere il loro parere su come migliorare la facilità d'uso e la qualità complessiva dei dati inclusi nel registro."

Risposta soddisfacente

d) esigere che i singoli esperti nominati a titolo personale aggiornino annualmente le loro dichiarazioni di interessi;

Articolo 11, paragrafo 5

"I membri di tipo A sono tenuti a informare tempestivamente il servizio competente della Commissione di qualsiasi modifica pertinente delle informazioni precedentemente fornite, anche per quanto riguarda le attività future, nel qual caso devono presentare immediatamente un modulo DOI appena compilato che descriva la modifica, al fine di consentire ai servizi della Commissione di valutarla a tempo debito. Alla prima riunione di ogni anno civile il presidente di ciascun gruppo o sottogruppo di esperti ricorda tale obbligo a tutti i membri di tipo A."

Risposta

"[...] la Commissione ritiene sproporzionato che le DG si occupino degli aggiornamenti annuali delle dichiarazioni di interessi qualora non si siano verificati cambiamenti nella situazione dell'esperto."

[Seguito dalla spiegazione delle "misure sostitutive".]

Non attuata esattamente come richiesto (nessun esercizio annuale automatico di aggiornamento delle DOI).

Tuttavia, l'obbligo per i singoli esperti di informare tempestivamente la Commissione di qualsiasi modifica pertinente

+ obbligo per il presidente del gruppo di ricordare ai membri il loro obbligo su base annuale.

Soddisfacente nel complesso.

e) spiegare, nelle norme orizzontali che disciplinano i gruppi di esperti, cosa intende la Commissione per "equilibrio";

Nessuna disposizione corrispondente

Risposta

"Le norme orizzontali rivedute riconfermano il forte impegno della Commissione a favore di una composizione equilibrata dei gruppi di esperti. Nella selezione dei membri dei gruppi di esperti, i servizi della Commissione devono mirare a garantire non solo un elevato livello di competenze, ma anche un equilibrio geografico, una rappresentanza equilibrata del know-how e dei settori di interesse pertinenti e un equilibrio di genere. Le norme orizzontali rivedute chiariscono che tale composizione equilibrata deve essere garantita tenendo conto dei compiti specifici dei gruppi di esperti e del tipo di competenze richieste in vista del mandato del gruppo. [...]"

Non pienamente attuata (nessuna disposizione a sé stante su cosa significhi "equilibrio").

Alcuni elementi del significato di "equilibrio" per la Commissione possono essere dedotti - come nel caso delle vecchie norme - dall'articolo 10, paragrafo 5, su una composizione equilibrata. Vedi sotto.

f) Richiedere che i gruppi di esperti abbiano una composizione equilibrata. La Commissione può prevedere un'eccezione al requisito dell'equilibrio in casi debitamente giustificati;

Articolo 10, paragrafi 5 e 6

"Nella selezione dei membri dei gruppi, i servizi della Commissione mirano a garantire, per quanto possibile, un elevato livello di competenze, un equilibrio geografico e una rappresentanza equilibrata delle conoscenze e dei settori di interesse pertinenti, tenendo conto dei compiti specifici del gruppo di esperti, del tipo di competenze richieste e della risposta ricevuta agli inviti a presentare candidature."

"Nella nomina di singoli esperti, a titolo personale o per rappresentare un interesse comune, i servizi della Commissione si adoperano per conseguire un equilibrio di genere nella composizione del gruppo di esperti. L'obiettivo a medio termine è almeno il 40% dei rappresentanti di ciascun genere in ciascun gruppo di esperti."

Risposta

"Poiché gli inviti pubblici offrono pari opportunità a tutte le parti interessate, la Commissione non può sottoscrivere l'opinione del Mediatore secondo cui se la Commissione incontra difficoltà nel raggiungere una composizione pienamente equilibrata, dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di modificare il mandato del gruppo, ridurne le dimensioni o addirittura decidere di non costituirlo affatto. Ciò, infatti, ridurrebbe significativamente la capacità della Commissione di avere accesso alle competenze e all'opinione di cui ha realmente bisogno, il che va contro l'obiettivo stesso di istituire gruppi di esperti."

Non attuata.

Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di prevedere un requisito di equilibrio assoluto combinato con la possibilità di un'eccezione in casi debitamente giustificati (come la Commissione ha accettato di fare per gli inviti a presentare candidature - cfr. il suggerimento a) di cui sopra).

La Commissione ha mantenuto esattamente la stessa formulazione utilizzata nelle vecchie norme: l'equilibrio è richiesto solo "per quanto possibile".

g) definire e spiegare, con riferimento primario al mandato di un gruppo da istituire, quale composizione si ricerca e perché, tenendo conto dei seguenti criteri: l'obiettivo/i compiti del gruppo e le competenze richieste, quali portatori di interessi sarebbero molto probabilmente interessati dalla questione, in che modo tali gruppi di portatori di interessi sono organizzati ed eventualmente quale dovrebbe essere il rapporto tra gli interessi economici e non economici rappresentati;

Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 2

"Nell'istituire un gruppo di esperti, la Commissione o i suoi servizi ne definiscono chiaramente il mandato, conformemente al ruolo dei gruppi di esperti di cui all'articolo 3, nonché i compiti del gruppo di esperti nel modo più preciso possibile, indicando nel contempo il suo settore di attività e il tipo di consulenza richiesta."

"[...] Gli inviti delineano chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste e, se esistenti, gli interessi da rappresentare in relazione al lavoro da svolgere. [...]"

Risposta

"[...] gli inviti a presentare candidature dovrebbero indicare chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste e, se esistenti, gli interessi da rappresentare in relazione al lavoro da svolgere. Tali requisiti forniscono orientamenti adeguati ai servizi della Commissione per garantire una composizione equilibrata dei loro gruppi di esperti, senza che sia necessario stabilire requisiti ex ante più specifici per i singoli gruppi. [...] In ultima analisi, la Commissione desidera sottolineare che l'equilibrio finale raggiunto nei gruppi di esperti dipende anche dal numero e dalla qualità delle risposte che riceve ai suoi inviti a presentare candidature. Per contro, la composizione dei gruppi di esperti non dovrebbe essere concepita introducendo un massimale o una quota per ciascuna categoria di interesse, indipendentemente dalle circostanze concrete in cui tali gruppi operano e dall'interesse dimostrato dalle parti interessate durante la procedura di selezione, in quanto ciò comporterebbe spesso una composizione artificiale dei gruppi, che non sarebbe quindi in grado di fornire alla Commissione il valore aggiunto di cui ha bisogno e le ragioni per cui il gruppo è istituito. Alla luce di ciò, la Commissione ritiene inoltre che non sia né opportuno né utile elaborare una definizione teorica di equilibrio o una definizione di equilibrio per ciascun gruppo [...]."

Completamente implementato

Sebbene la disposizione in quanto tale non sia nuova, è molto più dettagliata di prima e, per la prima volta, utilizza il termine "mandato" di un gruppo.

 La Commissione si è impegnata a definire il mandato del gruppo in relazione ai compiti da svolgere, al settore di attività del gruppo e al tipo di consulenza richiesta. Inoltre, gli inviti a presentare candidature delineeranno anche gli interessi da rappresentare in relazione al lavoro da svolgere.

La nuova formulazione si avvicina abbastanza all'idea del Mediatore di una "definizione individuale di equilibrio".

h) definire criteri generali per la classificazione degli interessi economici e non economici nei gruppi di esperti;

Nessuna disposizione corrispondente

Risposta

"Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione non ritiene opportuno definire criteri generali per la classificazione degli interessi economici e non economici nei gruppi di esperti. Come indicato nella risposta della Commissione al Mediatore in relazione alla sua indagine di propria iniziativa OI/7/2014/NF relativa alla composizione dei gruppi di dialogo civile (CDG), si è rivelato impossibile stabilire un metodo di classificazione affidabile. Anche in questo caso, la natura degli interessi rappresentati dovrebbe essere valutata caso per caso nel quadro degli inviti a presentare candidature."

Non implementato, ma una spiegazione utile fornita.

i) Prevedere la pubblicazione sistematica e tempestiva, nel registro dei gruppi di esperti, di tutti i documenti relativi ai lavori dei gruppi di esperti e dei loro sottogruppi (compresi i verbali delle riunioni), ad eccezione di tali documenti, o parti di documenti, che rientrano in una delle eccezioni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 nella misura in cui si applica una pertinente eccezione.

Articolo 26

"I servizi competenti della Commissione mettono a disposizione tutti i documenti pertinenti dei gruppi e sottogruppi di esperti, compresi gli ordini del giorno, i verbali e le comunicazioni dei partecipanti, nel registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro a un sito web dedicato in cui sono reperibili tali informazioni. [...] In particolare, i servizi provvedono alla pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti in tempo utile prima della riunione, seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali."

"Sono previste eccezioni alla pubblicazione solo se si ritiene che la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001."

Risposta

"La Commissione non può concordare con il parere del Mediatore secondo cui la trasparenza è garantita solo se tutti i documenti sono caricati nel registro dei gruppi di esperti in modo che siano accessibili in un unico luogo. Per motivi di proporzionalità e al fine di evitare inutili oneri amministrativi, la Commissione sostiene che le summenzionate modalità flessibili attualmente utilizzate per la pubblicazione consentono al pubblico di essere adeguatamente informato e sono pertanto giustificate."

Completamente attuata per quanto riguarda il contenuto: pubblicazione sistematica e tempestiva di documenti, fatta eccezione per i documenti, o parti di documenti, che rientrano in una delle eccezioni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001.

Non attuata per quanto riguarda i luoghi in cui i documenti saranno pubblicati. Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di pubblicare i documenti direttamente nel registro, dato che i documenti possono essere consultati. La Commissione mantiene la situazione attuale in cui i documenti possono essere pubblicati sul registro o su un apposito sito web.

Nel complesso, l'attuazione può essere considerata soddisfacente.

Valutazione generale dell'attuazione da parte della Commissione degli impegni già assunti:

La Commissione ha tradotto gli impegni assunti nel suo parere al Mediatore (datato maggio 2015) nelle disposizioni della nuova decisione sui gruppi di esperti. Resta tuttavia da vedere come alcuni degli impegni saranno attuati tecnicamente nella nuova versione del registro dei gruppi di esperti.

Osservazioni generali della Commissione, nella sua risposta alla raccomandazione del Mediatore, sugli impegni assunti nel suo parere:

"[...] le norme orizzontali rivedute rispettano pienamente gli impegni assunti dalla Commissione nella sua risposta al Mediatore del 29 maggio 2015:

- l'obbligo per i servizi della Commissione di selezionare i membri dei gruppi di esperti mediante inviti pubblici a presentare candidature, a determinate condizioni;

- migliorare significativamente la gestione dei conflitti di interessi in relazione alle persone nominate a titolo personale;

- prevedendo l'istituzione di una nuova versione del registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altre entità analoghe ("il registro dei gruppi di esperti") che rispecchi le norme orizzontali rivedute e garantendo per la prima volta sinergie tra il registro dei gruppi di esperti e il registro per la trasparenza, e

- razionalizzare la classificazione dei membri del gruppo al fine di apportare maggiore chiarezza e trasparenza per quanto riguarda la composizione dei gruppi di esperti."

Impegno della Commissione

Attuazione della COM (decisione e risposta)

Valutazione preliminare

 

Prima di procedere alla sua raccomandazione, il Mediatore ha preso atto dell'impegno della Commissione a:

i. migliorare la visibilità degli inviti a presentare candidature creando, nel registro dei gruppi di esperti, una sezione ad essi esclusivamente dedicata;

Considerando 5 e articolo 27

"La trasparenza dovrebbe essere rafforzata pubblicando una nuova versione del registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altre entità analoghe ("il registro dei gruppi di esperti"), che rispecchi le norme orizzontali rivedute. [...]"

"Migrazione verso la nuova versione del registro dei gruppi di esperti:

Sono predisposti strumenti di migrazione che garantiscano il trasferimento automatico dei dati esistenti, ove tecnicamente possibile. Entro la fine del 2016 i servizi della Commissione codificano manualmente i dati che non possono essere migrati automaticamente, nonché i dati supplementari richiesti a seguito di tali norme orizzontali."

Completamente implementato

ii. utilizzare un termine minimo standard di quattro settimane per tutti gli inviti a presentare candidature, con la possibilità di discostarsi da tale termine in casi debitamente giustificati o di utilizzare inviti a presentare candidature aperti in modo continuativo;

Articolo 10, paragrafi 2 e 3

"[...] Il termine minimo per la presentazione delle domande è di quattro settimane."

"I servizi della Commissione possono selezionare i membri dei gruppi di esperti mediante un invito a presentare proposte costantemente aperto, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti, nel qual caso non sarebbe necessario un invito specifico."

Completamente implementato

iii. richiedere l'iscrizione nel registro per la trasparenza per la nomina a gruppi di esperti di organizzazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza e di lavoratori autonomi che rappresentano un interesse comune condiviso dai portatori di interessi;

Articolo 8

"I membri di tipo B e di tipo C sono nominati solo se iscritti nel registro per la trasparenza."

Completamente implementato

iv. collegare le organizzazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza e i lavoratori autonomi nominati rappresentanti di un interesse comune condiviso dai portatori di interessi, che sono membri di gruppi di esperti, al loro profilo nel registro per la trasparenza;

Articolo 24

"Sinergie tra il registro dei gruppi di esperti e il registro per la trasparenza

Il servizio della Commissione provvede affinché sia fornito un collegamento tra i membri di tipo B e C e i membri supplenti dei gruppi di esperti e dei sottogruppi iscritti nel registro dei gruppi di esperti e il profilo di tali membri nel registro per la trasparenza.";

Risposta

"Con la nuova versione del registro dei gruppi di esperti sono garantite sinergie tra il registro e il registro per la trasparenza per la prima volta, in particolare collegando le organizzazioni e le persone che rappresentano un interesse comune pubblicate nel registro dei gruppi di esperti al profilo di tali membri nel registro per la trasparenza."

Completamente implementato

v. adottare una nuova politica in materia di conflitto di interessi per i singoli esperti nominati a titolo personale;

Articolo 2, paragrafo 4, e articolo 11 e allegati 4, 5, 6 e 7

""Conflitto di interessi": qualsiasi situazione in cui una persona ha un interesse che può compromettere o essere ragionevolmente percepito come tale da compromettere la sua capacità di agire in modo indipendente e nell'interesse pubblico quando fornisce consulenza alla Commissione in relazione all'oggetto del lavoro svolto dal gruppo o sottogruppo di esperti in questione".

Cfr. l'articolo 11 per le norme dettagliate su come trattare le DOI e gestire i conflitti di interessi.

Allegati:

- Dichiarazione standard di interessi

- Orientamenti per la compilazione della dichiarazione di interessi

Completamente implementato

vi. riesaminare la classificazione dei membri del gruppo di esperti nel registro al fine di evitare un trattamento incoerente delle organizzazioni;

Articolo 25, paragrafo 2 + allegato 8

"I servizi della Commissione classificano i membri [...] nominati prima dell'adozione della presente decisione conformemente alle disposizioni incluse nella presente decisione e nei suoi allegati entro la fine del 2016. In caso di dubbi sulla classificazione appropriata dei membri di tipo B e C, i servizi possono chiedere a tali membri di compilare un modulo di classificazione, come indicato nell'allegato 8.

Completamente implementato

vii. Fornire, nel registro dei gruppi di esperti, maggiori informazioni sull'interesse rappresentato dai singoli esperti nominati per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate.

Articolo 23, paragrafo 1, lettera e), e articolo 24, paragrafo 3 + allegato "Modulo di classificazione"

"La pubblicazione da parte dei servizi della Commissione dei dati relativi alla composizione dei gruppi di esperti nel registro dei gruppi di esperti è soggetta alle seguenti disposizioni:

e) deve essere identificato l'interesse rappresentato dai membri di tipo B e C.

"[...] I dipartimenti chiedono inoltre ai membri di tipo B e ai supplenti di indicare nel registro per la trasparenza l'interesse comune che rappresentano."

Allegato Modulo di classificazione:

"Il richiedente rappresenta il seguente interesse (selezionare una o più opzioni, tenendo conto delle definizioni indicate di seguito):

a) Università/Ricerca

b) Società civile

c) Dipendenti/Lavoratori

d) Finanza

e) Industria

f) Professionisti

g) PMI

h) Altro (precisare)"

Implementato

viii. esaminare la possibilità di apportare adeguamenti tecnici al registro dei gruppi di esperti, in particolare ridefinendo la scheda "statistiche" per mostrare ulteriori informazioni e fornire una visione migliore della composizione dei gruppi di esperti;

Risposta

"Date le notevoli risorse necessarie per la pubblicazione di una nuova versione del registro dei gruppi di esperti, in questa fase non è stato possibile includere alcune nuove funzionalità, tra cui la riprogettazione della scheda statistica. La Commissione riesaminerà la questione in futuro."

Troppo presto per dirlo, dipenderà dalle future modifiche da apportare alla nuova versione del registro dei gruppi di esperti.

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