Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
Lingua attuale:
- IT Italiano
La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 201/98/(XD)ADB contro il Parlamento europeo
Decisione
Caso 201/98/XD/ADB - Aperto(a) il Martedì | 03 marzo 1998 - Decisione del Mercoledì | 21 aprile 1999
Strasburgo, 21 aprile 1999
Egregio signor M.,
il 16 febbraio 1998 Lei ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa a un concorso (PE/11/D) organizzato dal Parlamento europeo.
Il 3 marzo 1998 ho trasmesso la denuncia al Presidente del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha trasmesso il suo parere il 3 giugno 1998 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Ho ricevuto le Sue osservazioni il 26 giugno 1998.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Nel 1997 il denunciante ha partecipato a un concorso organizzato dal Parlamento europeo per l'assunzione di uscieri francofoni. Il 5 dicembre 1997 il denunciante è stato informato che il punteggio che aveva ottenuto nel test inteso a valutare la capacità di ragionamento era inferiore al minimo richiesto.
Considerando che il livello di prova effettivo era superiore al livello richiesto nel bando di concorso, il denunciante si è rivolto al Parlamento europeo e si è lamentato del livello di prova. Chiede che il Parlamento si rivolga più precisamente ai candidati di questo tipo di concorso, al fine di evitare di creare aspettative irrealistiche per le persone che, dal punto di vista educativo, non hanno alcuna possibilità di superare il test di ragionamento e che il Parlamento europeo implicitamente non desidera assumere.
Insoddisfatto della risposta del Parlamento europeo, il denunciante ha chiesto al Mediatore europeo di ottenere una risposta alle sue richieste in merito alla difficoltà del test e di prendere in considerazione una modifica delle norme per l'accesso ai concorsi di grado D.
L'INCHIESTA
Il parere del Parlamento europeo Il
parere del Parlamento europeo sulla denuncia è in sintesi il seguente:
Il Parlamento europeo ha ribadito di aver chiesto, in virtù della possibilità offerta dall'articolo 3 dell'allegato III dello statuto, a uno psicologo di elaborare la prova, conformemente ai desideri espressi dalla commissione giudicatrice.
Inoltre, il Parlamento europeo ha dichiarato che il livello minimo di istruzione richiesto dal bando di concorso è conforme allo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Inoltre, l'istituzione, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, non può rifiutare l'accesso al concorso a persone con un livello di istruzione superiore. Alla fine, il Parlamento europeo ha informato il Mediatore europeo che su 709 candidati che hanno sostenuto il test di ragionamento, 225 hanno superato il test.
Osservazioni del denunciante Il
Mediatore europeo ha trasmesso il parere del Parlamento europeo al denunciante invitandolo a formulare osservazioni. Nella sua risposta del 26 giugno 1998, il denunciante ha sottolineato di non aver ottenuto le informazioni attese dal Parlamento europeo e ha ribadito le sue affermazioni.
LA DECISIONE
1 La difficoltà del test di ragionamento in un concorso di grado D
1.1 Il denunciante ha partecipato a un concorso organizzato dal Parlamento europeo per coprire posti di grado D. Ritiene che il test di ragionamento in cui ha fallito sia stato troppo difficile per le persone che hanno semplicemente il livello minimo di istruzione richiesto dal bando di concorso.(1) Il Parlamento europeo ha dichiarato di rispettare le norme che disciplinano le procedure di assunzione e che il test è stato progettato da una società specializzata conformemente alle richieste della commissione giudicatrice.
1.2 Secondo la giurisprudenza (2) della Corte di giustizia delle Comunità europee, le commissioni giudicatrici dispongono di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda i dettagli della prova da svolgere nell'ambito di un concorso. Tuttavia, i documenti di prova non devono superare i limiti stabiliti nel bando di concorso o essere in conflitto con lo scopo della prova o del concorso. Inoltre, l'articolo 27 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee stabilisce che "l'assunzione è diretta a garantire all'istituzione i servizi di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità (...)".
1.3 Va osservato che la prova in questione, che è stata esaminata dal Mediatore, era intesa a valutare la capacità di ragionamento e che non riguarda le conoscenze acquisite durante alcuni corsi superiori non accademici o accademici. In quanto tale, è molto improbabile che questo tipo di test sia in contraddizione con i criteri stabiliti nel presente bando di concorso.
1.4 Il denunciante non ha fornito al Mediatore alcun elemento che suggerisca che il Parlamento europeo abbia violato le suddette norme vincolanti o che la commissione giudicatrice abbia ecceduto i suoi poteri discrezionali elaborando una prova che potrebbe essergli sembrata difficile. A questo proposito, la difficoltà è insita in un concorso inteso a selezionare i migliori funzionari possibili. Per quanto riguarda questo aspetto del caso, sulla base delle informazioni ottenute dal Mediatore europeo e trasmesse dal denunciante, non è stato riscontrato alcun caso di cattiva amministrazione.
2 La richiesta di una migliore selezione dei candidati nel bando di concorso
2.1 Il denunciante ritiene che, utilizzando prove difficili, il Parlamento europeo desideri implicitamente effettuare una selezione a favore di candidati più istruiti e crei false aspettative. Il Parlamento europeo ha dichiarato che il bando di concorso soddisfa i requisiti dello statuto dei funzionari e che, d'altra parte, conformemente alla giurisprudenza (3) della Corte di giustizia, il Parlamento europeo non può rifiutare l'accesso al concorso a persone con un livello di istruzione superiore.
2.2 Il Mediatore europeo rileva che i criteri menzionati nel bando di concorso soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari. Tuttavia, il Mediatore osserva anche che l'Istituzione può, se necessario, menzionare criteri più restrittivi (4).
2.3 Nel caso di specie, il Parlamento europeo ha scelto di chiedere il livello di istruzione più basso possibile e ha deciso di dare una possibilità di accesso all'occupazione all'interno dell'Istituzione alla più ampia gamma possibile di persone. Il fatto che alcuni candidati, o anche che tutti i candidati che hanno solo il livello minimo di istruzione richiesto, potrebbero non aver superato una prova, non significa che nessuno di tali candidati avrebbe potuto avere successo, in particolare in un test di ragionamento che non verifica la formazione dei candidati. La definizione di criteri restrittivi, se non richiesta dalle richieste di un posto, priverebbe inutilmente i candidati potenzialmente idonei della partecipazione al concorso. Pertanto, alla luce dei fatti del caso di specie, non sembra esservi stato alcun caso di cattiva amministrazione riguardo a questo aspetto della denuncia.
3 Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte del Parlamento europeo. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.
Anche il Presidente del Parlamento europeo sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti
Jacob SÖDERMAN
(1) GU 1996, C 278 A.
(2) Cause 64, 71-73 e 78/86, Sergio/Commissione, Racc. 1988, pag. 1399.
(3) Causa T-60/92, Noonan contro Commissione, Racc. 1996, pag. II-215 (31-34 43-46).
(4) Causa 108/88, Jaenicke Cendoya/Commissione, Racc. 1989, pag. 2711.