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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1865/2011/MMN contro la Commissione europea

Contesto della denuncia

1. La presente causa riguarda la concessione dell’assegno per figli a carico per la formazione professionale da parte della Commissione ad un membro del personale.

2. Il denunciante è un funzionario della Commissione. Suo figlio, che studiava in un college britannico durante l'anno accademico 2009/2010, stava acquisendo esperienza nel montaggio video in una società cinematografica dal luglio 2010. Secondo la denunciante, suo figlio lavorava 40 ore settimanali e riceveva da tale società un'"indennità di formazione" di 600 sterline al mese.

3. Il 31 gennaio 2011, a seguito di uno scambio di e-mail con la denunciante, la Commissione l’ha informata che non aveva diritto a ricevere l’assegno per figli a carico per la formazione professionale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato VII dello Statuto.

4. Con nota del 31 gennaio 2011, il denunciante ha presentato alla Commissione una denuncia ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, contro la decisione impugnata.

5. Il 25 maggio 2011 la Commissione ha respinto la denuncia di cui all’articolo 90, paragrafo 2. Nella sua decisione, la Commissione ha ricordato che l'Ufficio per la gestione e il controllo dei pagamenti (PMO) aveva già indicato quanto segue in un messaggio di posta elettronica del 27 gennaio 2011 al denunciante:

"Lo [Statuto] non contiene alcuna definizione di formazione professionale. La prassi abituale del PMO è quella di considerare come formazione professionale che dà diritto all'assegno per figli a carico solo la formazione professionale organizzata o riconosciuta come tale dalle autorità competenti di uno Stato membro e che porta a un diploma o a un certificato che conferma l'acquisizione di capacità professionali specifiche e (di solito) dà accesso a una professione."

6. La Commissione ha osservato che, secondo la giurisprudenza, le disposizioni che conferiscono il diritto a prestazioni finanziarie devono essere interpretate in modo restrittivo. Essa ha aggiunto che era evidente che il tirocinio svolto dal figlio del denunciante non poteva essere trattato come formazione scolastica o professionale ai sensi dello Statuto.

7. La Commissione ha inoltre sottolineato che, nonostante la sua richiesta, la denunciante non aveva fornito i documenti necessari relativi alla natura dell'occupazione di suo figlio. Una lettera della società cinematografica e le dichiarazioni del denunciante al riguardo non erano sufficienti per qualificare l'occupazione del figlio del denunciante come formazione professionale ai sensi dello statuto.

8. Il 12 settembre 2011 il denunciante si è rivolto al Mediatore.

9. Il 28 settembre 2011, su richiesta dei servizi del Mediatore, il denunciante ha fornito documenti aggiuntivi.

Oggetto dell'indagine

10. Il 6 ottobre 2011 il Mediatore ha avviato un'indagine sulle seguenti accuse e affermazioni:

Asserzione:

La Commissione ha agito in modo errato e ingiusto rifiutando di concedere alla denunciante l'assegno per figli a carico per suo figlio.

Domanda:

La Commissione dovrebbe concedere alla denunciante l'assegno per figli a carico per suo figlio.

11. Nella lettera di apertura, il Mediatore ha invitato la Commissione ad affrontare in particolare l'argomentazione del denunciante relativa alle modalità di trattamento delle domande di pagamento di un'indennità professionale relativa al programma di tirocinio della Commissione.

L'indagine

12. Il 15 novembre 2011 la Commissione ha fornito il suo parere, che è stato trasmesso al denunciante per osservazioni.

13. Il 3 gennaio 2012 la denunciante ha presentato le sue osservazioni. Il 9 gennaio 2012 il denunciante ha presentato ulteriori osservazioni.

14. L'8 novembre 2012 i servizi del Mediatore hanno effettuato un'ispezione dei documenti contenuti nel fascicolo della Commissione. Una copia del rapporto di ispezione è stata inviata alle parti. Il denunciante non ha presentato osservazioni sulla relazione di ispezione.

Analisi e conclusioni del Mediatore

A. Asserzione di un rifiuto errato e ingiusto di concedere l'assegno per figli a carico

Argomenti presentati al Mediatore

15. La denunciante ha sostenuto che, rifiutando di concederle l'assegno per figli a carico per suo figlio, la Commissione ha agito in modo errato e ingiusto.

16. Essa ha sostenuto che suo figlio stava ricevendo una formazione professionale all’epoca dei fatti ai sensi dello Statuto. A suo avviso, la Commissione ha aggiunto una condizione che non era prevista dallo Statuto e che era rilevante solo per l’assegno per figli a carico per la formazione scolastica, vale a dire che la formazione in questione deve portare a un diploma.

17. Inoltre, il denunciante ha ritenuto che la posizione della Commissione fosse particolarmente ingiusta in quanto la Commissione sembrava concedere l'assegno per figli a carico per la formazione professionale ai funzionari i cui figli seguivano il programma di tirocinio della Commissione.

18. Nel suo parere, la Commissione ha ribadito i motivi addotti nella sua decisione di rigetto della denuncia di cui all'articolo 90, paragrafo 2. In particolare, ha rilevato che lo Statuto non definisce la nozione di «formazione professionale». Dato che attualmente esistono diversi tipi di formazione possibile, la Commissione ha dichiarato di dover esaminare caso per caso se una determinata forma di formazione giustifichi la concessione di un'indennità al funzionario interessato. Ha confermato che la sua prassi abituale consiste nell'interpretare il termine "formazione professionale" in linea con quanto indicato nella sua e-mail del 27 gennaio 2011 al denunciante.

19. Secondo la Commissione, la «formazione scolastica» conduce normalmente a un diploma o a un certificato che costituisce la base di una carriera professionale. Lo stesso deve valere per la "formazione professionale".

20. La Commissione ha aggiunto che, nonostante la sua richiesta, la denunciante non ha fornito documenti sostanziali relativi alla natura dell'occupazione di suo figlio presso la società cinematografica. La Commissione ha ritenuto che la semplice dichiarazione scritta della società cinematografica secondo cui il figlio del denunciante "stava svolgendo un periodo di formazione professionale" non fosse sufficiente per consentire alla Commissione di accertare in che cosa consistesse la formazione in questione e se essa portasse a un diploma o a un certificato ufficialmente riconosciuto. Inoltre, la parte della lettera della società cinematografica che sottolineava l'importanza dell'esperienza professionale rispetto ai titoli accademici suggeriva che la formazione non era l'elemento principale dell'occupazione di suo figlio, ma che in realtà si trattava "solo di un primo contratto di lavoro poco retribuito".

21. Per quanto riguarda le argomentazioni relative al proprio programma di tirocinio, la Commissione ha osservato che la questione non è stata sollevata dal denunciante nel contesto della denuncia di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Pertanto, secondo la Commissione, la questione non poteva essere sollevata presso il Mediatore.

22. La Commissione ha tuttavia sottolineato che la formazione è l'elemento principale del programma ufficiale di tirocinio istituito dalla decisione C(2005)458 della Commissione [1]. Tale tirocinio è considerato formazione professionale per i seguenti motivi:

i) vi sia un appello generale per i candidati e una procedura di selezione approfondita;

ii) i tirocinanti seguono un programma specifico e il periodo di formazione inizia con una conferenza introduttiva generale su questioni relative all'UE della durata massima di due giorni;

iii) i tirocinanti sono posti sotto la responsabilità di un "mentore" personale che deve guidare e seguire da vicino il tirocinante durante il tirocinio;

iv) il tirocinio termina con una relazione di valutazione e un certificato; e

v) i tirocinanti ricevono una borsa di studio, non uno stipendio.

23. Nelle sue osservazioni, la denunciante ha negato che l'occupazione di suo figlio potesse essere considerata un "primo contratto di lavoro a basso salario". A tale riguardo, ha sostenuto che suo figlio riceveva meno del salario minimo orario. Inoltre, la società cinematografica non ha versato imposte o contributi previdenziali per suo figlio, in quanto non vi è alcun obbligo in tal senso per i tirocinanti. Pertanto, l'occupazione di suo figlio non poteva essere considerata un "contratto di lavoro" ai sensi della legislazione britannica.

24. La denunciante ha contestato l'argomentazione della Commissione secondo cui, nonostante la sua richiesta, non aveva fornito documenti sostanziali sulla natura dell'occupazione di suo figlio presso la società cinematografica. Ha indicato che, dopo aver esaminato attentamente le sue e-mail, non ha trovato alcuna traccia di una richiesta della Commissione per documenti diversi da quelli che aveva già fornito.

25. La denunciante ha inoltre sostenuto che l'occupazione di suo figlio presentava tutte le caratteristiche evidenziate dalla Commissione in relazione al proprio programma di tirocinio.

Valutazione del Mediatore

26. L'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto prevede che sia concesso un «assegno per figli a carico»:

a) automaticamente per i minori di 18 anni;

b) su domanda, corredata di documenti giustificativi, del funzionario per i figli di età compresa tra i 18 e i 26 anni che ricevono una formazione scolastica o professionale.";

27. Il Mediatore osserva che, all'epoca dei fatti, il concetto di "formazione professionale" non era definito nello statuto dei funzionari, nella giurisprudenza o in qualsiasi altro documento amministrativo. Tuttavia, il 16 maggio 2013 i capi dell'amministrazione delle istituzioni dell'UE hanno adottato la conclusione 261/13 relativa alla nozione di "formazione professionale" ai fini dell'assegno per figli a carico. Sebbene tale conclusione non fosse applicabile al momento dell’adozione della decisione impugnata, è utile rilevare che essa stabilisce, in particolare, le seguenti condizioni per la concessione dell’assegno per figli a carico per la formazione professionale:

i) la formazione deve essere organizzata o riconosciuta dalle autorità pubbliche competenti nel settore dell'istruzione o della formazione; e

ii) la formazione deve essere necessaria per ottenere un diploma o un certificato che confermi che la persona ha acquisito qualifiche professionali e/o dà accesso alla professione in questione.

28. Nel caso di specie, la Commissione ha sostenuto che i) la formazione del figlio del denunciante non poteva essere considerata una «formazione professionale» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto e ii) il denunciante non ha fornito elementi di prova sufficienti.

29. Per quanto riguarda il primo motivo (ossia il concetto di "formazione professionale"), la Commissione ha sostenuto che tale formazione deve essere organizzata o riconosciuta dalle autorità pubbliche competenti. Durante l'ispezione dei documenti, i funzionari della Commissione hanno sottolineato che la formazione del figlio del denunciante non rientrava in alcun programma sostenuto dalle autorità britanniche. Esse hanno fatto riferimento in particolare a un messaggio di posta elettronica del 4 ottobre 2010, in cui la denunciante affermava di non essere sicura che la formazione di suo figlio fosse fornita nell'ambito di un programma pubblico. Sebbene abbia indicato che avrebbe fornito alla Commissione informazioni più precise su questo aspetto, sembra che non l'abbia fatto.

30. Per quanto riguarda il secondo degli aspetti summenzionati (ossia la mancanza di prove), i servizi della Commissione hanno fatto riferimento, in occasione dell'ispezione effettuata dai rappresentanti del Mediatore, a un messaggio di posta elettronica che avevano inviato alla denunciante il 5 ottobre 2010, chiedendo a quest'ultima di fornire documenti supplementari in relazione alla formazione di suo figlio. Lo stesso giorno il denunciante ha risposto come segue: "Non ho una copia del suo contratto, ma gli chiederò di fornirne una al più presto." I servizi della Commissione hanno sottolineato che la denunciante non ha tuttavia mai fornito una copia del contratto di suo figlio. La denunciante ha invece fornito una lettera del 25 novembre 2010, in cui la società cinematografica affermava che suo figlio stava seguendo un periodo di formazione all'interno di tale società.

31. Inoltre, i servizi della Commissione hanno fatto riferimento a un messaggio di posta elettronica del 19 maggio 2011, in cui il denunciante affermava quanto segue: "Egli [vale a dire, il figlio del denunciante] non ha alcun contratto scritto o termini e condizioni. Guadagna ancora 600 sterline al mese (contanti in mano)".

32. Il denunciante non ha formulato osservazioni sugli elementi di prova di cui sopra.

33. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene ragionevole la posizione della Commissione secondo cui il denunciante non ha presentato elementi di prova sufficienti. Infatti, sulla base delle informazioni fornite dal denunciante, la Commissione poteva legittimamente ritenere che non fosse stato dimostrato che l'attività svolta dal figlio del denunciante corrispondesse a una formazione professionale ai sensi delle norme applicabili.

34. In tali circostanze, non è necessario che il Mediatore affronti la questione del programma di tirocini della Commissione. Infatti, anche se l'approccio della Commissione riguardo a questo programma fosse errato, ciò non significherebbe che la Commissione debba concedere al denunciante l'assegno per figli a carico in un caso come quello in esame.

35. Il Mediatore conclude pertanto che nel caso in esame non è stata riscontrata alcuna cattiva amministrazione.

B. Conclusioni

Sulla base dell'indagine relativa alla presente denuncia, il Mediatore la chiude con la seguente conclusione:

Nel caso di specie non è stata constatata alcuna cattiva amministrazione.

Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.

 

Emily O'Reilly

Fatto a Strasburgo, il 17 gennaio 2014


[1] Norme che disciplinano il programma di tirocini ufficiali della Commissione europea, decisione C(2005)458 della Commissione del 2 marzo 2005.

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