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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1428/2012/RA contro l'Ufficio europeo di selezione del personale ("EPSO")

Contesto della denuncia

1. La denuncia riguarda l'esclusione di un candidato italiano dal concorso generale EPSO/AST/118/11, organizzato dall'Ufficio europeo di selezione del personale ("EPSO") nel settore della gestione finanziaria e della contabilità.

2. Il denunciante è riuscito a superare la prova di preselezione, ma è stato successivamente informato che non aveva le qualifiche per essere ammesso alla fase di valutazione centrale del concorso. In particolare, la commissione giudicatrice ha ritenuto di non soddisfare la seguente condizione nel bando di concorso: "[un] livello di istruzione post-secondaria attestato da un diploma attestante il completamento di studi nel settore della finanza o della contabilità".

3. Il denunciante ha contestato tale conclusione, sostenendo all'EPSO che il suo "Diploma di maturità in ragioneria" costituiva un titolo di istruzione post-secondaria in contabilità di cinque anni. Non essendo riuscito a convincere l'EPSO della sua posizione, si è rivolto al Mediatore europeo.

Oggetto dell'indagine

4. Il denunciante ha affermato che:

  1. L'EPSO lo ha erroneamente escluso dal concorso generale EPSO/AST/118/11.
  2. L'EPSO non ha fornito informazioni sufficienti sui diplomi corrispondenti a quelli richiesti nel bando di concorso.

A sostegno della sua prima affermazione, il denunciante ha sostenuto che il suo diploma: i) non dovrebbe essere considerato "secondario", ma "post-secondario"; e ii) è sufficientemente rilevante per il concorso AST3 per il quale si è candidato nel settore della gestione finanziaria e della contabilità. Inoltre, richiedendo un livello di istruzione che in precedenza non esisteva in Italia, l'EPSO ha discriminato i candidati italiani.

5. Il denunciante ha sostenuto che:

  1. L'EPSO dovrebbe ammetterlo al prossimo concorso generale EPSO/AST/118/11.
  2. L'EPSO dovrebbe creare uno strumento accessibile, completo e trasparente che un candidato possa utilizzare per capire se le proprie qualifiche sono conformi o meno ai requisiti del bando di concorso.

L'indagine

6. La denuncia è stata presentata al Mediatore il 9 luglio 2012. Con lettera del 16 luglio 2012, il Mediatore ha chiesto al denunciante di chiarire la denuncia. Il denunciante ha presentato chiarimenti al Mediatore il 26 luglio 2012. Sulla base dei chiarimenti ricevuti, il Mediatore ha chiesto all'EPSO di presentare un parere in merito al caso in questione. L'EPSO lo ha fatto il 4 dicembre 2012 e il denunciante ha presentato osservazioni su tale parere il 30 gennaio 2013.

Analisi e conclusioni del Mediatore

A. Asserzione secondo cui l'EPSO avrebbe erroneamente escluso il denunciante dal concorso generale EPSO/AST/118/11 e relativa domanda

Argomenti presentati al Mediatore

7. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha sostenuto che i candidati italiani sono discriminati perché mentre in Italia esiste un'istruzione "di livello secondario" e "di livello universitario", non esiste un'istruzione "di livello post-secondario". Egli ha sostenuto che l'EPSO richiede pertanto, come condizione per partecipare a un concorso per posti di servizio pubblico dell'UE, un livello di istruzione che non esiste in Italia. Il denunciante ha affermato che se gli studi che portano al suo diploma non sono considerati "istruzione post-secondaria", non era chiaro quale sarebbe stato il livello di istruzione post-secondaria in Italia.

8. In risposta alla richiesta di chiarimenti del Mediatore, il denunciante ha inoltre sostenuto quanto segue: in un documento messo a disposizione sul sito web dell'EPSO e intitolato "Esempi di titoli corrispondenti, in linea di principio, a quelli richiesti dai bandi di concorso", in precedenza non vi era alcuna voce nella colonna "Istruzione post-secondaria" per l'Italia. Poiché tale documento contiene ora una siffatta voce, l’EPSO deve averla aggiornata alla luce del fatto che, nel 2011, è stato approvato un nuovo sistema di istruzione in Italia. Il denunciante, tuttavia, non è sicuro che le scuole ora elencate alla voce "istruzione post-secondaria" esistano ancora. In ogni caso, esse non esistevano nel dicembre 2011, quando l’EPSO ha pubblicato il bando di concorso in questione. Il denunciante ha pertanto confermato la sua argomentazione secondo cui il livello di istruzione richiesto nel suo caso non esisteva in Italia.

9. Il denunciante ha inoltre insistito sul fatto che il suo diploma non dovrebbe essere considerato come "secondario", ma come "post-secondario" perché è, di fatto, un "Diploma Tecnico Commerciale in Ragioneria [1]"in contabilità e contabilità. Non può essere paragonato al "diploma di maturità" italiano, ha detto. Per ottenere il Diploma Tecnico Commerciale in Ragioneria, è necessario studiare i seguenti argomenti per cinque anni: contabilità generale, contabilità, contabilità per imprese private e pubbliche, contabilità per singole imprese, banche, finanza, economia, diritto privato e pubblico italiano, gestione finanziaria e matematica finanziaria. Il denunciante ha pertanto insistito sul fatto che il suo diploma è sufficientemente pertinente per un concorso AST3 nel settore della gestione finanziaria e della contabilità. Ha aggiunto che, con il suo diploma, è pienamente qualificato per lavorare in contabilità e finanza, non solo in Italia, ma anche in altri paesi, ad esempio l'Irlanda, senza altre esperienze lavorative.

10. Nel suo parere, l'EPSO ha affermato che, secondo una giurisprudenza costante, spetta alla commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami determinare, caso per caso, se i diplomi presentati o l'esperienza professionale presentata da ciascun candidato corrispondano al livello richiesto dallo statuto dei funzionari e dal bando di concorso [2]. La commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale al riguardo e il giudice comunitario deve limitarsi a verificare se l’esercizio di tale potere discrezionale sia viziato da errore manifesto [3]. È altresì giurisprudenza consolidata che, nonostante il suo potere discrezionale, la commissione giudicatrice è vincolata dal testo del bando di concorso pubblicato [4].

11. Inoltre, l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale nel determinare le regole e le condizioni alle quali è organizzato un concorso sulla base dei criteri di capacità richiesti per i posti da coprire e dell'interesse del servizio [5]. Tali norme e condizioni assumono la loro forma definitiva nel bando di concorso, che costituisce il quadro giuridico del concorso. Il ruolo principale del bando di concorso consiste nel fornire agli interessati le informazioni più accurate possibili in merito alle condizioni di ammissibilità ai posti in questione, al fine di consentire loro di valutare se debbano essere applicati [6].

12. Alla luce di tali considerazioni, l'EPSO ha sottolineato che l'allegato del bando di concorso EPSO/AST/118/11 conteneva le seguenti condizioni specifiche:

"2.1. Diplomi/Qualifiche:

Un livello di istruzione post-secondaria attestato da un diploma nel settore della segreteria della finanza o della contabilità.

oppure

Un livello di istruzione secondaria attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione post-secondaria, seguito da almeno tre anni di esperienza professionale nel settore finanziario o contabile.

NB: Questi anni non saranno conteggiati ai fini del numero di anni di esperienza professionale di cui al successivo punto 3.

3. Dopo aver ottenuto il diploma richiesto, almeno 3 anni di esperienza professionale nel campo della finanza o della contabilità."

13. L'EPSO ha sottolineato che la formulazione di cui sopra riflette necessariamente la formulazione utilizzata all'articolo 5, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari per quanto riguarda i criteri minimi di ammissibilità a diventare funzionario dell'UE nel gruppo di funzioni AST. A fini di chiarezza, l’EPSO ha quindi fornito quattro diverse versioni linguistiche di tale disposizione:

"Articolo 5

(versione inglese)

3. La nomina richiede almeno: a) nel gruppo di funzioni AST: i) un livello di istruzione post-secondaria attestato da un diploma o ii) un livello di istruzione secondaria attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione post-secondaria e un'adeguata esperienza professionale di almeno tre anni,

(versione italiana)

3. Ogni nomina ad un posto di funzionario richiede almeno: a)per il gruppo di funzioni AST: i) un livello di studi superiori attestato da un diploma, o ii) un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni,

(versione francese)

3. Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum: a) pour le groupe de fonctions AST: i) un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou ii) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins,

(versione tedesca)

(3) Informazioni su Ernennung gelten folgende Mindestanforderungen: a) Funktionsgruppe AST i) postsekundärer Bildungsabschluss bescheinigt durch ein Diplom, oder, ii) sekundärer Bildungsabschluss, bescheinigt durch ein Diplom, das den Zugang zur postsekundären Bildung ermöglicht, und mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung."

14. L'EPSO ha sottolineato che, dopo aver confrontato le versioni inglese, francese e tedesca del punto precedente, la Corte ha deciso quanto segue [7]:

(traduzione in inglese fornita dall'Ufficio del Mediatore europeo).

"Sebbene lo Statuto non definisca la nozione di "istruzione superiore", quest'ultima si riferisce necessariamente al livello di insegnamento impartito dopo il conseguimento del diploma per il completamento di un ciclo completo di istruzione secondaria.

Infatti, da un lato, l'uso nella versione francese dell'art. 5, n. 3, lett. a), sub ii), dello Statuto del termine «supérieur» dimostra inequivocabilmente che il livello di istruzione in questione non può essere confuso con quello impartito nell'ambito dell'istruzione secondaria e che, al contrario, esso corrisponde a un livello di istruzione impartito in istituti ai quali l'accesso è subordinato al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria, vale a dire il primo ciclo e il secondo ciclo di istruzione secondaria (il corsivo è mio). D'altro canto, se la nozione è espressa nelle versioni tedesca e inglese dell'art. 5, n. 3, lett. a), sub ii), dello Statuto, con i termini «postsekundäre [r] Bildung» e «post-secondary education», questi, oltre a significare letteralmente un livello di istruzione distinto dall'istruzione secondaria, non potrebbero in ogni caso dar luogo ad un'interpretazione diversa dalla nozione contenuta nella versione francese del medesimo articolo, dato che, secondo una giurisprudenza costante, la necessità di un'applicazione uniforme e, pertanto, di un'interpretazione uniforme del diritto comunitario osta a che un testo sia considerato isolatamente in una delle sue versioni linguistiche, ma richiede che esso sia interpretato nei termini tanto della reale intenzione del suo autore quanto dello scopo perseguito da quest'ultimo, in particolare alla luce di tutte le versioni linguistiche comunitarie.

15. Per quanto riguarda i fatti del caso di specie, l'EPSO ha spiegato che il denunciante è titolare di un diploma in ragioneria, che è chiaramente un diploma di istruzione secondaria che dà accesso all'istruzione post-secondaria. L'EPSO ha inoltre spiegato che, in Italia, la scuola secondaria inizia all'età di 11 anni, dopo cinque anni di scuola primaria, e dura otto anni. La scuola secondaria, a sua volta, è così suddivisa: tre più cinque anni, secondo il seguente schema:

¾ 'Scuola secondaria di I grado' (precedentemente 'scuola media' o scuola media).

¾ 'Scuola secondaria di II grado'che dura cinque anni e può coinvolgere diverse discipline. Una di queste discipline è la scuola di "ragioneria", che è la scuola in cui il denunciante ha studiato.

16. In linea con l’interpretazione del Tribunale della funzione pubblica di Zangerl-Posselt, in Italia, come in altri paesi dell’UE, l’istruzione post-secondaria è l’istruzione impartita in istituti ai quali l’accesso è subordinato al completamento dell’intero ciclo di istruzione secondaria, vale a dire il primo ciclo e il secondo ciclo di istruzione secondaria.

17. Nelle sue osservazioni sul parere dell'EPSO, il denunciante ha sottolineato che, per quanto riguarda la summenzionata versione italiana dell'articolo 5, paragrafo 3, dello statuto, non vi è alcuna differenza di significato tra "studi superiori" (che, ha affermato, l'EPSO chiama "post-secondario") e "studi secondari" (che l'EPSO chiama "secondario"). In Italia, entrambi significano il livello di istruzione prima dell'università. Questa frase è quindi ambigua e discriminatoria, per quanto può essere applicata alla situazione italiana, ha detto. Prima dell'approvazione del nuovo sistema di istruzione per l'Italia, l'istruzione post-secondaria non esisteva. Piuttosto, c'era l'istruzione secondaria e l'istruzione a livello universitario. I candidati italiani sono pertanto discriminati in quanto, nel loro caso, l'istruzione di livello universitario è richiesta per il gruppo di funzioni AST (nel suo caso il livello AST3), mentre dovrebbe essere richiesta solo per il gruppo di funzioni AD.

18. Infine, il denunciante ha sottolineato che, come giustamente affermato dall'EPSO, la scuola secondaria in Italia è divisa in prima elementare (tre anni) e seconda elementare (cinque anni). Il secondo grado può essere dedicato a diverse aree di studio, una delle quali è la 'ragioneria', che è completamente focalizzata su contabilità, contabilità e finanza.

Valutazione del Mediatore

19. Nella sua analisi preliminare del caso, il Mediatore ha richiamato l'attenzione del denunciante su un documento, disponibile sul sito web dell'EPSO [8], intitolato «Esempi di qualifiche corrispondenti, in linea di principio, a quelle richieste dai bandi di concorso». Come esempi di istruzione secondaria che dà accesso all'istruzione post-secondaria e quindi richiesto per i livelli da AST1 a AST7, l'EPSO ha fornito, tra l'altro, quanto segue per l'Italia: "diploma di maturità (vecchio ordinamento)" e "Perito Ragionere". A titolo di esempio di istruzione post-secondaria (descritta dall'EPSO come "corso di istruzione superiore non universitario o corso universitario breve della durata di almeno due anni"), che l'EPSO elenca tra "AST3 e AST11", l'EPSO ha fornito, tra l'altro, quanto segue per l'Italia: "Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore", "Diploma universitario" (2 anni) e "Diploma di Scuola diretta a fini speciali" (2 anni). L'EPSO ha inoltre spiegato che l'accesso ai gruppi di funzioni AST è subordinato all'ulteriore requisito di possedere un'adeguata esperienza professionale di almeno tre anni. Per accedere al gruppo di funzioni da AD5 a AD16, l'EPSO spiega che è necessaria un'istruzione universitaria di almeno tre anni e fornisce esempi pertinenti dall'Italia.

20. La conclusione provvisoria del Mediatore era pertanto che la posizione dell'EPSO, secondo cui la qualifica del denunciante corrisponde all'istruzione secondaria e non all'istruzione post-secondaria, sembrava corretta e che la spiegazione che aveva fornito al denunciante era sufficiente e coerente.

21. Avendo ricevuto i chiarimenti forniti dal denunciante (cfr. paragrafi 8 e 9 supra), il Mediatore ha ritenuto utile chiedere all'EPSO di fornire un parere in questo caso.

22. Secondo il Mediatore, le ulteriori spiegazioni fornite dall'EPSO ai precedenti punti da 10 a 16 sono convincenti e chiariscono sufficientemente perché il "Diploma di maturità in ragioneria" del denunciante debba essere considerato istruzione secondaria e non post-secondaria. Questi studi sono effettuati, normalmente, tra i 14 ei 19 anni come parte del secondo ciclo di istruzione secondaria. Sebbene possano essere specializzati in settori quali la contabilità, non possono essere considerati istruzione post-secondaria. Il Mediatore osserva inoltre che, nell'allegato della guida ai concorsi generali del 2012, cui fa riferimento l'EPSO nella sezione B, l'EPSO fa chiaramente riferimento al "diploma di maturita" nell'istruzione secondaria, eliminando così ogni possibile dubbio sulla natura della qualifica del denunciante.

23. Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante relativa alla discriminazione, il Mediatore osserva che le differenze nei vari sistemi di istruzione negli Stati membri erano già adeguatamente prese in considerazione nel bando di concorso in questione, che richiedeva i) un'istruzione secondaria e tre anni di esperienza professionale; o ii) l'istruzione post-secondaria.

24. In conclusione, il Mediatore non riscontra alcun caso di cattiva amministrazione corrispondente all'asserzione del denunciante. Di conseguenza, l'argomentazione del denunciante non può essere accolta.

B. Asserzione secondo cui l'EPSO non avrebbe fornito informazioni sufficienti e relativa domanda

25. Il denunciante ha sostenuto che l'EPSO dovrebbe fornire maggiori informazioni sui diplomi corrispondenti a quelli richiesti nei suoi bandi di concorso. A suo avviso, dovrebbe esistere un unico documento che consenta ai richiedenti di determinare, prima di presentare la domanda, se possiedono o meno le qualifiche. Per quanto riguarda il documento cui fa riferimento il Mediatore nella sua richiesta di chiarimenti al denunciante, il denunciante sostiene che, sebbene sia sul sito web dell'EPSO, non è facile da trovare: un link dovrebbe essere aggiunto al bando di concorso, ha affermato.

26. Nel suo parere, l'EPSO ha richiamato l'attenzione del Mediatore sul fatto che l'allegato della guida ai concorsi generali del 2012 [9] contiene una tabella con esempi di qualifiche corrispondenti, in linea di principio, a quelle richieste dai bandi di concorso (UE-27 + Croazia). La tabella è stata compilata sulla base dei riscontri ricevuti dall'EPSO dagli Stati membri.

Valutazione del Mediatore

27. Il Mediatore osserva che la guida del 2012 ai concorsi generali, che contiene il suddetto allegato, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 7 settembre 2012, mentre il termine ultimo per la presentazione delle candidature online nel caso del denunciante era il 17 gennaio 2012.

28. Il Mediatore osserva inoltre che la guida ai concorsi generali, di cui al bando di concorso per il quale il denunciante ha presentato domanda, non conteneva tale allegato [10]. Tuttavia, le informazioni pertinenti erano pubblicamente disponibili: il denunciante stesso ha fatto riferimento a quella che sembra essere una versione precedente dell'allegato summenzionato nella sua corrispondenza con l'EPSO. Nel corso della presente indagine, l'Ufficio del Mediatore ha anche trovato quella che sembra essere una versione precedente del suddetto allegato sul sito web dell'EPSO [11]. Sebbene sia chiaramente preferibile che tali informazioni siano messe a disposizione dei candidati nella pertinente guida ai concorsi generali, come avviene ora, l'affermazione del denunciante e la relativa affermazione secondo cui l'EPSO non avrebbe fornito informazioni sufficienti in merito ai diplomi corrispondenti a quelli richiesti nel bando di concorso non possono essere sostenute sui fatti.

29. In conclusione, il Mediatore non riscontra alcun caso di cattiva amministrazione corrispondente all'asserzione del denunciante. Di conseguenza, l'argomentazione del denunciante non può essere accolta.

C. Conclusioni

Sulla base della sua indagine su questa denuncia, il Mediatore la chiude con la seguente conclusione:

Non c'è stata cattiva amministrazione in questo caso.

Il denunciante e l'EPSO saranno informati di tale decisione.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo, il 27 settembre 2013


[1] Nella sua corrispondenza con l'EPSO che ha presentato al Mediatore, il denunciante ha indicato il suo diploma come "Diploma in ragioneria" o "Diploma di maturità in ragioneria".

[2] causa T-332/01, Pujals Gomis/Commissione, Racc. FP pagg. I-A-233 e II-1155, punti 39-41; e causa F-12/05, Tas/Commissione (Raccolta 2006, PI pagg. I-A-233 e II-1155, punto 39).

[3] causa T-244/97, Mertens/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-23 e II-91, punto 44; causa T-25/03, De Stefano/Commissione, Racc. FP pagg. I-A-125 e II-573, punto 34; e causa F-12/05, Tas/Commissione, citata alla nota 2, punto 39.

[4] causa T-139/00, Bal/Commissione, Racc. FP pagg. I-A-33 e II-139, punto 35; e causa F-12/05, Tas/Commissione, citata alla nota 2, punto 43.

[5] causa T-132/89, Gallone/Consiglio, Racc. 1990, pag. II-549, punto 27; e causa T-207/95, Ibarra Gil/Commissione (Raccolta 1997, pag. I-A-13, punto 66).

[6] causa T-80/96, Fernandes Leite Mateus/Consiglio, Racc. 1997, pagg. A-87 e II-259, punto 27; e causa 255/78, Anselme e Constant/Commissione, punto 9.

[7] Causa F-83/07, Zangerl-Posselt/Commissione europea, punto 49. Il parere dell'EPSO contiene il seguente paragrafo, in francese: "[s]’il est vrai que le statut ne définit pas la notion d’« enseignement supérieur », celle-ci renvoie nécessairement à un niveau d’enseignement dispensé après l’obtention du diplôme sanctionnant l’achèvement du cycle complet de l’enseignement secondaire.

En effet, d’une part, l’emploi, dans la version française de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, de l’adjectif « supérieur » met en évidence, sans équivoque possible, que l’enseignement en question ne saurait être confondu avec celui dispensé dans le cadre de l’enseignement secondaire et qu’il correspond, au contraire, à un enseignement délivré dans des établissements dont l’accès est subornédon à l’achèvement du cycle complet de l’enseignement secondaire, c’est-à-dire le premier cycle et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (enfasi aggiunta). D’autre part, si la notion est exprimée, dans les versions allemande et anglaise de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, par les termes de « postsekundäre[r] Bildung » et de « post-secondary education », ceux-ci, outre qu’ils désignent littéralement un niveau d’enseignement distinct de l’enseignement secondaire, ne sauraient en tout état de cause faire l’objet d’une interprétation différente de la notion figurant dans la version française du même article, dès lors que, selone jurisprudence constante, nécessité d’une application et, par conséquent, d’une interprétation uniformes des dispositions communautaires exclut qu’un texte soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière notamment des versions établies dans toutes les langues de la Communauté (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, Racc. pag. 419, punto 3 ; 12 luglio 1979, Koschniske, 9/79, Racc. pag. 2717, punto 6, e del 17 luglio 1997, Ferriere Nord/Commissione, C 219/95 P, Racc. pag. I 4411, punto 15 ; arrêt du Tribunal de première instance du 29 septembre 1999, Neumann et Neumann-Schölles/Commissione, T 68/97, RecFP pag. I A 193 e II 1005, punto 79 ; arrêt du Tribunal du 29 novembre 2007, Pimlott/Europol, F 52/06, non encore publié au Recueil, punto 61).

[8] http://europa.eu/epso/doc/diplomes-fortheweb_en.pdf Nella sua corrispondenza con l'EPSO, il denunciante fa riferimento a un link web che conduce a – ciò che sembra essere – una versione precedente di questa tabella.

[9] Pubblicato nella Gazzetta ufficiale: 2012/C 270 A/01.

[10] Pubblicata nella Gazzetta ufficiale: 2011/C 315 A/01.

[11] http://europa.eu/epso/doc/diplomes-fortheweb _en.pdf

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