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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2198/2011/KM contro la Commissione europea
Decisione
Caso 2198/2011/KM - Aperto(a) il Mercoledì | 23 novembre 2011 - Decisione del Martedì | 23 luglio 2013 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Cattiva amministrazione non riscontrata , Nessuna ulteriore indagine giustificata )
Contesto della denuncia
1. La presente denuncia riguarda un caso precedente presentato dal denunciante contro la Commissione europea, vale a dire la denuncia 1344/2011/GG.
2. Questa precedente denuncia riguardava la presunta mancata risposta della Commissione alla richiesta del denunciante dell'11 febbraio 2011 di indagare su un presunto caso di frode dell'UE in materia di sovvenzioni agli investimenti in Germania.
3. La Thüringer Aufbaubank, che concede sovvenzioni di sostegno alle imprese per conto del ministero dell'Economia, del lavoro e della tecnologia della Turingia, ha concesso una sovvenzione agli investimenti a una società di nuova costituzione per l'acquisto di una macchina a spazzole carosello. Il denaro è stato versato tramite una banca privata tedesca al beneficiario, che era tenuto, ai sensi della decisione di concessione della sovvenzione, a trasferire al proprietario della macchina l’importo concesso per l’acquisto della macchina.
4. Il denunciante ha dichiarato che era già noto che la società doveva chiudere e che il denaro era stato deliberatamente instradato illegalmente e fraudolentemente attraverso la banca al proprietario del macchinario. Secondo il denunciante, il ministero della Turingia avrebbe dovuto accorgersene. Inoltre, il denunciante ha osservato che l'importo concesso non è stato recuperato dopo che la società ha cessato le sue attività. Il denunciante ha inoltre affermato che la banca aveva chiesto al beneficiario di cercare qualcuno che lo sostenesse finanziariamente. Il beneficiario ha quindi trovato una conoscenza del denunciante [1], che ha offerto sostegno finanziario. Questo denaro è stato apparentemente perso dopo che la società del beneficiario è fallita. Il denunciante era del parere che la banca avesse violato il suo dovere di informare la sua conoscenza della situazione finanziaria del beneficiario e pertanto aveva indotto in errore la prima al fine di ottenere il denaro.
5. Poiché la Commissione avrebbe omesso di rispondere alla richiesta di indagine del denunciante, il 19 luglio 2011 i servizi del Mediatore hanno informato il denunciante che il Mediatore aveva chiesto loro di contattare la Commissione al fine di valutare la possibilità di trovare una soluzione rapida alla denuncia.
6. Il 22 luglio 2011 la Commissione ha trasmesso una risposta preliminare, datata 11 luglio 2011, in cui affermava di aver contattato l'autorità errata in Germania dal momento che la lettera del denunciante era stata indirizzata alla direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo regionale (DG AGRI). La Commissione ha osservato che nel frattempo la questione era stata trasferita alla competente direzione generale della Politica regionale (DG REGIO), che aveva prontamente contattato l'autorità competente in Germania. Dato che era ancora in attesa del suo parere, la Commissione ha informato il denunciante che gli avrebbe risposto a breve.
7. Dopo che la risposta della Commissione è stata inviata al denunciante, il rappresentante del denunciante ha informato il Mediatore che il caso poteva essere archiviato. Quest'ultimo ha quindi chiuso il caso come stabilito dall'istituzione.
8. Il denunciante e il suo rappresentante hanno quindi inviato ulteriori lettere che fornivano maggiori informazioni sul caso. All'ulteriore corrispondenza del denunciante si allegava una lettera dell'8 agosto 2011, in cui la DG AGRI informava il denunciante che la questione era stata trasmessa all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
9. Il 16 ottobre 2011 il denunciante ha nuovamente scritto al Mediatore, esprimendo la sua insoddisfazione per quanto riguarda le argomentazioni della Commissione sollevate nella sua lettera del 21 settembre 2011, che il denunciante ha allegato alla sua corrispondenza. In tale lettera la DG REGIO ha concluso che la denuncia di infrazione presentata dal denunciante era infondata e che non aveva rilevato alcuna violazione del diritto dell'UE in materia di sovvenzioni.
10. Ritenendo che il denunciante non fosse soddisfatto della risposta della Commissione, il Mediatore ha registrato tale lettera come nuova denuncia, oggetto della presente indagine. I servizi del Mediatore hanno inoltre mantenuto contatti regolari con il denunciante e il suo rappresentante per telefono.
Oggetto dell'indagine
11. Nella sua denuncia, il denunciante ha presentato le seguenti accuse e affermazioni che sono state accolte per indagine dal Mediatore:
Accuse
(1) La Commissione non ha gestito correttamente la denuncia del denunciante, dato che la questione è stata trattata da due diversi servizi che non sembrano essersi consultati.
(2) La Commissione non ha affrontato adeguatamente il merito della richiesta di indagine del denunciante.
Rivendicazione
La Commissione dovrebbe trattare adeguatamente la questione sollevata dal denunciante.
L'indagine
12. Il 23 novembre 2011 il Mediatore ha avviato un'indagine e ha invitato la Commissione a presentare un parere. Il 27 marzo 2012 la Commissione ha trasmesso il suo parere al Mediatore. Il parere è stato trasmesso al denunciante, che ha inviato osservazioni il 17 maggio 2012, integrato da ulteriore materiale inviato il 27 novembre 2012, il 17 gennaio 2013, il 4 e il 14 aprile 2013.
13. Nel corso dell'indagine del Mediatore, il rappresentante del denunciante, il 31 maggio 2013, ha anche trasmesso al Mediatore una lettera della Commissione, datata 4 aprile 2013, in cui quest'ultimo ha informato il denunciante che intendeva archiviare la sua denuncia di infrazione, poiché le sue rimostranze riguardano il diritto nazionale e pertanto esulano dalle competenze della Commissione. Ha inoltre dichiarato che procederà, a meno che il denunciante non abbia fornito entro quattro settimane nuovi elementi che indichino una violazione del diritto dell'UE.
Analisi e conclusioni del Mediatore
A. Presunta incapacità di gestire correttamente la denuncia del denunciante
Argomenti presentati al Mediatore
14. Nella sua denuncia, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha gestito correttamente la sua denuncia, dato che la questione è stata trattata da due diversi servizi che non sembrano essersi consultati.
15. Nel suo parere, la Commissione ha brevemente affermato di ritenere che, nonostante qualche iniziale malinteso organizzativo in merito a quale servizio dovesse trattare la denuncia, essa avesse trattato la denuncia in modo soddisfacente e adeguato. Ha spiegato che il malinteso ha portato a un ritardo iniziale nella risposta al denunciante per il quale si è scusato.
16. Nelle sue osservazioni e nelle sue ulteriori corrispondenze, la denuncia ha presentato vari argomenti supplementari in relazione alle sue rimostranze. Tuttavia, poiché tali argomentazioni si concentrano su questioni a livello nazionale e non sono rivolte alla Commissione, esse esulano dall'ambito della presente inchiesta.
Valutazione del Mediatore
17. Nel valutare la presente allegazione, il Mediatore deve, in sostanza, esaminare se la Commissione abbia fornito al denunciante informazioni sufficienti che potrebbero ragionevolmente portare alla conclusione che ha gestito correttamente la sua denuncia anche se erano coinvolti vari servizi e che i due servizi della Commissione coinvolti si sono consultati.
18. Il Mediatore sottolinea che gli articoli 14 e 15 del codice europeo di buona condotta amministrativa («codice»)[2] sono molto chiari quanto all'obbligo delle istituzioni e degli organi dell'UE di inviare un avviso di ricevimento, indicando il funzionario competente, e di informare i cittadini in caso di trasferimento della loro corrispondenza.
19. Dalle prove fornite al Mediatore nell'ambito della sua indagine, nulla indica che la Commissione abbia inviato un avviso di ricevimento né abbia informato il denunciante del trasferimento della sua denuncia dalla DG AGRI alla DG REGIO a norma degli articoli 14 e 15 di detto codice. La Commissione, a suo avviso, non affronta questo punto in modo approfondito, ma si limita a fare riferimento a un «malinteso organizzativo iniziale».
20. Il Mediatore osserva tuttavia che la DG REGIO della Commissione, nella sua lettera dell'11 luglio 2011, ha informato il denunciante che, avendo erroneamente indirizzato la sua lettera alla DG AGRI, la Commissione aveva inizialmente contattato il ministero delle Foreste della Turingia, prima di trasmetterla al servizio competente della Commissione, vale a dire la DG REGIO.
21. Di conseguenza, si può facilmente comprendere dalla corrispondenza della Commissione che essa ha gestito correttamente la denuncia del denunciante, anche se la questione è stata trattata da due servizi diversi e non sembra essere stato inviato alcun avviso di ricevimento.
22. Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante relativa alla mancanza di consultazione, il Mediatore osserva che la lettera della DG REGIO fa riferimento alla DG AGRI. Appare pertanto evidente che i due servizi della Commissione erano in contatto in merito alla questione ed erano anche a conoscenza delle rispettive azioni. Il fatto che la DG AGRI, nella sua lettera dell'8 agosto 2011, che è successiva a quella della DG REGIO, abbia informato il denunciante di aver trasmesso la sua denuncia all'OLAF per un ulteriore esame non pregiudica tale risultanza. Al contrario, il Mediatore ritiene che si tratti di un'iniziativa positiva adottata dalla Commissione nel migliore interesse del denunciante, dal momento che l'OLAF è l'ufficio dell'UE più appropriato per affrontare le presunte frodi che coinvolgono fondi dell'UE.
23. Alla luce di quanto precede, e tenendo anche conto del fatto che la Commissione, nel suo parere, si è scusata per il ritardo iniziale nel trattare la denuncia del denunciante, il Mediatore conclude che non sono giustificate ulteriori indagini sulla prima accusa del denunciante.
B. Presunta mancata risposta adeguata al merito della richiesta di indagine del denunciante
Argomenti presentati al Mediatore
24. Secondo il denunciante, la Commissione non ha affrontato adeguatamente il merito della sua richiesta di indagine. In sintesi, ha sostenuto che i) a causa della sua cattiva situazione finanziaria, al beneficiario non avrebbe mai dovuto essere concessa una sovvenzione, ii) la banca del beneficiario e il proprietario del macchinario hanno fornito informazioni errate, commettendo quindi una frode in materia di sovvenzioni, e iii) la banca del beneficiario ha violato il suo obbligo di informare il denunciante della situazione finanziaria del beneficiario e ha quindi indotto in errore il primo.
25. Nel suo parere la Commissione ha dichiarato di aver già risposto pienamente al denunciante con lettera del 21 settembre 2011.
26. In primo luogo, per quanto riguarda l'argomento del denunciante secondo cui, a causa della sua situazione economica, al beneficiario non avrebbe mai dovuto essere concessa una sovvenzione, la Commissione ha fatto riferimento alle norme giuridiche applicabili. Ha scritto quanto segue:
"Con lettera del 21 settembre 2011, la Commissione ha spiegato, in primo luogo, che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1083/2006 [3] e del principio di sussidiarietà [4], le misure cofinanziate devono essere attuate sotto la responsabilità degli Stati membri al livello territoriale appropriato, conformemente al sistema istituzionale specifico di ciascuno Stato membro.
La Commissione ha spiegato che la Thüringer Aufbaubank concede sovvenzioni di sostegno alle imprese per conto del ministero. Secondo gli orientamenti nazionali [5] (Richtlinie des Freistaats Thüringen für die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur'' (GWR) - GWR-Richtlinie) le imprese in difficoltà sono escluse dal beneficio delle sovvenzioni. La Commissione ha dichiarato che, per valutare se un'impresa rientra in questa categoria, le autorità nazionali dovrebbero fare riferimento agli orientamenti dell'UE (GU C 244/2 dell'1.10.2004)[6]. Gli orientamenti dell'UE contengono una clausola particolare per le nuove imprese. Le nuove imprese che esistono da un massimo di tre anni non sono, in linea di principio, considerate imprese in difficoltà. Ciò vale anche se la loro posizione finanziaria iniziale è insicura, in quanto si tratta di un problema tipico per le start-up.
Secondo le informazioni ottenute dal ministero, la [società del beneficiario] è stata fondata nell’aprile 2003 e registrata il 4 maggio 2003. Al momento della domanda del 18 marzo 2003 e dell'approvazione del 2 settembre 2003, l'impresa si qualificava come nuova impresa ai sensi degli orientamenti dell'UE. Pertanto, una sovvenzione potrebbe essere emessa anche se la situazione finanziaria fosse insicura. I documenti forniti dal denunciante dimostrano inoltre che la Thüringer Aufbaubank ha chiesto ripetutamente documenti e informazioni complementari. Tali informazioni mostrano il finanziamento previsto da parte della [banca del beneficiario] e i tassi di leasing previsti da versare al [proprietario del macchinario]. Essi non dimostrano, secondo la Commissione, che all'epoca era evidente che la società avrebbe dovuto chiudere. Infatti, la procedura di insolvenza è stata aperta solo il 17 febbraio 2006.
Inoltre, la Thüringer Aufbaubank ha presentato al curatore fallimentare un credito di recupero per l’importo della sovvenzione il 14 marzo 2006, dopo la chiusura della società e l’apertura della procedura di insolvenza.
Il fatto che [il proprietario della macchina] possedesse la macchina non è contrario alle norme di ammissibilità dell’Unione, stabilite dal regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese relative alle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali [7]. Ai sensi della regola n. 10, le spese sostenute in relazione alle operazioni di leasing sono ammissibili al cofinanziamento nell'ambito dei Fondi strutturali.
Pertanto, la Commissione non ritiene che la Thüringer Aufbaubank non abbia rispettato gli orientamenti dell'UE e le norme applicabili ai fondi strutturali al momento di concedere una sovvenzione alla società di nuova costituzione."
27. In secondo luogo, per quanto riguarda le argomentazioni del denunciante secondo cui la banca del beneficiario e il proprietario del macchinario avrebbero fornito informazioni errate alla Thüringer Aufbaubank e che pertanto vi sarebbe stata una frode in materia di sovvenzioni, la Commissione ha sostenuto che vi erano state due indagini da parte del pubblico ministero competente: uno contro i membri della banca del beneficiario e il proprietario del macchinario e uno contro il beneficiario stesso. A tale riguardo, la Commissione ha scritto che "il ministero ha informato [che] l'avvio di un procedimento penale nei confronti dei membri della [banca del beneficiario] e [del proprietario del macchinario] era stato rifiutato dal tribunale tedesco perché non era stato possibile individuare azioni illecite delle parti. Le indagini del pubblico ministero [pertinente] nei confronti [del beneficiario] erano state chiuse, secondo le informazioni ricevute dal ministero dal servizio investigativo penale [incaricato].
28. In terzo luogo, per quanto riguarda le argomentazioni del denunciante secondo cui la banca del beneficiario ha violato il suo dovere di informare la conoscenza del denunciante in merito alla situazione finanziaria del beneficiario e ha quindi indotto in errore la conoscenza del denunciante al fine di ottenere il denaro e ha quindi commesso frodi, la Commissione ha osservato che queste sono state prese in considerazione dai tribunali d'appello regionali e regionali, che le hanno respinte. La Commissione ha inoltre affermato che i tribunali hanno constatato che il rapporto commerciale esisteva solo tra la banca del beneficiario e il beneficiario; la banca del beneficiario non aveva l'obbligo di informare il conoscente del denunciante.
29. Infine, la Commissione ha concluso sottolineando che le rimostranze del denunciante rientrano nel campo di applicazione del diritto nazionale.
30. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostanzialmente mantenuto la sua affermazione. Ha dichiarato che la sua conoscenza si sente trattata ingiustamente dai tribunali e si aspetta anche che il Mediatore o la Commissione verifichino se vi siano motivi per una richiesta di risarcimento danni nei confronti della Thüringer Aufbaubank. Il denunciante ha inoltre osservato di non essere in grado di giudicare se le norme dell'UE applicabili in materia di fondi strutturali siano state rispettate, in quanto non erano a sua disposizione.
Valutazione del Mediatore
31. Il Mediatore ricorda che dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea risulta che i cittadini non hanno il diritto di chiedere alla Commissione di adottare una posizione particolare riguardo al merito delle loro denunce di infrazione [8]. Inoltre, il ruolo del Mediatore non è quello di sostituire il suo giudizio a quello della Commissione, ma di verificare che non vi sia stata cattiva amministrazione.
32. Il Mediatore valuterà pertanto se la Commissione ha risposto alle argomentazioni del denunciante e se le sue risposte appaiono ragionevoli e adeguate.
33. Il denunciante ha sostenuto che i) a causa della sua cattiva situazione finanziaria, al beneficiario non avrebbe mai dovuto essere concessa una sovvenzione, ii) la banca del beneficiario e il proprietario del macchinario hanno fornito informazioni errate, commettendo quindi una frode in materia di sovvenzioni, e iii) la banca del beneficiario ha violato il suo obbligo di informare la conoscenza del denunciante in merito alla situazione finanziaria del beneficiario e ha quindi indotto in errore il primo.
34. Per quanto riguarda l'argomentazione di cui al punto i), il Mediatore osserva che la Commissione ha spiegato che le misure cofinanziate devono essere attuate sotto la responsabilità degli Stati membri, conformemente alle norme dell'UE applicabili. La Commissione ha inoltre spiegato che le nuove imprese, che non sono in attività da più di tre anni, non dovrebbero essere considerate imprese in difficoltà, in quanto la loro situazione finanziaria iniziale precaria è un problema tipico delle start-up. Essa ha inoltre affermato che nessuno degli elementi di prova disponibili suggeriva il fallimento del beneficiario della sovvenzione. Inoltre, la Commissione ha aggiunto che la Thüringer Aufbaubank ha presentato un credito di recupero per l'importo della sovvenzione al curatore fallimentare del beneficiario e che le spese sostenute in relazione alle operazioni di leasing sono ammissibili al cofinanziamento nell'ambito dei Fondi strutturali. Di conseguenza, la Commissione non ha rilevato l'incapacità della Thüringer Aufbaubank di applicare correttamente le norme applicabili al momento dell'emissione di una sovvenzione alla società di nuova costituzione di proprietà del beneficiario.
35. Il Mediatore ha verificato le norme applicabili cui fa riferimento la Commissione e ritiene che le spiegazioni di cui sopra siano ragionevoli e adeguate. Il denunciante non ha avanzato alcuna argomentazione che possa indurre il Mediatore a interrogarli.
36. Per quanto riguarda le argomentazioni di cui ai punti ii) e iii), il Mediatore ricorda che la Commissione ha debitamente indicato al denunciante che tali questioni sono state esaminate dai tribunali. Per quanto riguarda l'argomento ii) hanno deciso di non portarlo avanti, per quanto riguarda gli argomenti iii) li hanno respinti, ritenendo che il rapporto commerciale esistesse solo tra la banca del beneficiario e il beneficiario.
37. Di conseguenza, il Mediatore concorda con la Commissione sul fatto che le rimostranze del denunciante e della sua conoscenza rientrano nella sfera di competenza del diritto nazionale per il quale non è competente. Il denunciante non ha presentato argomentazioni tali da indurre il Mediatore a modificare il suo parere al riguardo. Il Mediatore conferma inoltre che, dopo aver analizzato attentamente le informazioni contenute nella sua lettera del 21 settembre 2011, la Commissione aveva effettivamente esaminato in precedenza la sostanza della richiesta di indagine del denunciante.
38. Mentre il denunciante, nelle sue osservazioni, ha dichiarato che la sua conoscenza si sente trattata ingiustamente dai tribunali e si aspettava anche che il Mediatore o la Commissione verificassero se vi fossero motivi per una richiesta di risarcimento nei confronti della Thüringer Aufbaubank, non spetta né alla Commissione né al Mediatore mettere in discussione la fondatezza della decisione di un tribunale o fornire consulenza e sostegno legale.
39. Per quanto riguarda l'osservazione del denunciante secondo cui egli non è in possesso delle norme UE e nazionali applicabili in materia di fondi strutturali e pertanto non può giudicare se siano state rispettate, il Mediatore sottolinea che tali norme sono liberamente disponibili nelle pertinenti gazzette ufficiali (cfr. punto 26 supra) e online. Il denunciante potrebbe ovviamente anche prendere in considerazione la possibilità di contattare la Commissione e/o le autorità regionali competenti al riguardo.
40. Alla luce di quanto precede, il Mediatore conclude che non vi è stata cattiva amministrazione nelle attività della Commissione relative alla seconda affermazione del denunciante.
C. Conclusioni
Sulla base della sua indagine su questa denuncia, il Mediatore la chiude con le seguenti conclusioni:
Per quanto riguarda la prima affermazione del denunciante, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini. Per quanto riguarda la seconda censura, non vi è stata cattiva amministrazione nelle attività della Commissione. Di conseguenza, la relativa argomentazione non può essere accolta.
Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.
P. Nikiforos Diamandouros
Fatto a Strasburgo, il 23 luglio 2013
[1] Questa persona è anche il rappresentante del denunciante in questa denuncia.
[2] Disponibile sul sito web del Mediatore all'indirizzo www.ombudsman.europa.eu
[3] Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).
[4] Articolo 12, lettera b), TUE.
[5] Pubblicato in Thüringer Staatsanzeiger n. 51/2006, 18.12.2006.
[6] Comunicazione della Commissione, Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
[7] Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese per le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che abroga il regolamento (CE) n. 1145/2003 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 66).
[8] Causa T-571/93, Lefebvre frères et soeurs e altri/Commissione (Raccolta 1995, pag. II-2379, punto 60).