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Decisione nel caso 1984/2015/JN sulla decisione della Commissione europea di considerare non ammissibili i costi dichiarati da un partner di un progetto finanziato dall'UE per la lotta contro il razzismo nei confronti dei Rom
Mercoledì | 23 maggio 2018
Il caso riguardava una decisione della Commissione europea di considerare non ammissibili alcuni costi dichiarati da un'organizzazione non governativa, che ha partecipato a un progetto finanziato dall'UE volto a combattere il razzismo contro i Rom. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva esaminato adeguatamente gli elementi di prova prima di stabilire che i costi non erano ammissibili.
Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione.
Decisione nel caso 1512/2015/PD sul recupero da parte della Commissione europea di fondi relativi a diversi progetti finanziati dall'UE
Martedì | 03 aprile 2018
Il caso riguardava la decisione della Commissione europea di recuperare le somme versate a titolo di sovvenzioni nell'ambito di vari progetti finanziati dall'UE. La decisione è stata presa a seguito di audit effettuati da un revisore contabile per conto della Commissione. Il denunciante non era d'accordo con le risultanze dell'audit. Tra l'altro, il denunciante desiderava che gli audit fossero esaminati dalla camera nazionale dei revisori dei conti nel suo Stato membro. La Commissione non lo ha ritenuto necessario.
Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione.
Decisione relativa all'indagine di propria iniziativa OI/7/2016/MDC sulla decisione della delegazione dell'Unione europea in Armenia di non concludere una convenzione di sovvenzione
Lunedì | 19 febbraio 2018
Questa indagine di propria iniziativa si basa su una denuncia presentata da un'associazione di ONG armene chiamata Citizens' Protection League (CPL). Riguarda la decisione della delegazione dell'Unione europea in Armenia di non concludere una convenzione di sovvenzione con la CPL a seguito della scoperta, da parte della delegazione, di un errore nella sua valutazione iniziale della domanda di CPL. La CPL ha sostenuto che la decisione della delegazione non era fondata su validi motivi.
Nel corso dell'indagine della Mediatrice, la Commissione europea ha riconosciuto che l'azione intrapresa inizialmente dalla delegazione, una volta constatato che si era verificato un errore nel processo di valutazione, non era appropriata. Tuttavia, la Commissione ha anche dimostrato che l'errore rilevato richiedeva il riavvio della valutazione della domanda di CPL e, pertanto, che la delegazione non era in grado di concludere la convenzione di sovvenzione con CPL.
Il Mediatore ha pertanto chiuso l'indagine constatando l'assenza di cattiva amministrazione.
Decisione nel caso OI/1/2016 sulla mancata risposta della Commissione europea a una richiesta di riesame giuridico di una decisione di un'agenzia dell'UE
Giovedì | 22 dicembre 2016
Il caso riguardava la mancata risposta da parte della Commissione europea alla richiesta del denunciante di un riesame giuridico della decisione dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura di respingere il suo progetto dai finanziamenti dell'UE nell'ambito del programma Erasmus+. Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che la Commissione aveva già risposto al denunciante. Ritiene pertanto che tale parte della denuncia sia stata risolta dall'istituzione. Essa ha inoltre esaminato nel merito la risposta della Commissione e l’ha ritenuta esaustiva e ragionevole. Ha pertanto deciso che non vi era cattiva amministrazione.
Decisione nel caso 136/2016/MDC sul rifiuto della Commissione europea di rivedere una relazione finale di audit relativa a un progetto cofinanziato dall'Unione europea
Martedì | 13 dicembre 2016
La causa è stata intentata da un'associazione di giuristi di tutta l'Unione europea che ha realizzato un progetto cofinanziato dalla Commissione europea. Essa riguardava il presunto recupero iniquo, a seguito di un audit, di somme erroneamente considerate inammissibili ai sensi della convenzione di sovvenzione.
La Mediatrice ha indagato sulla questione e ha concluso che, a seguito del suo intervento, era stata trovata una soluzione. Ha quindi archiviato il caso.
Decisione nel caso 1093/2016/JAP concernente la mancata risposta della Commissione europea alla corrispondenza relativa a problemi con la presentazione di una proposta di sovvenzione
Giovedì | 01 dicembre 2016
Il caso riguardava la mancata risposta della Commissione ai messaggi del denunciante relativi alle sue difficoltà nella presentazione di una proposta di sovvenzione. A causa di problemi tecnici, il denunciante non è stato in grado di presentare domanda tramite il sistema PRIAMOS della Commissione. Invece, ha presentato la sua proposta via e-mail, che è rimasta senza risposta.
Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha chiesto alla Commissione di rispondere. Nella sua risposta, la Commissione si è scusata per non aver risposto in precedenza. Ha affermato di non poter accettare l'applicazione di posta elettronica del denunciante perché il sistema aveva funzionato correttamente e la Commissione non era stata in grado di individuare alcun tentativo da parte del denunciante di inviare la proposta tramite PRIAMOS prima della scadenza.
Mancata supervisione della gestione finanziaria di una convenzione di sovvenzione
Giovedì | 10 novembre 2016
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1830/2014/DK relativa alla presunta mancata vigilanza della Commissione europea sulla gestione finanziaria di una convenzione di sovvenzione
Lunedì | 31 ottobre 2016
Le norme che disciplinano una procedura di gara nel settore delle traduzioni
Domenica | 04 settembre 2016
Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 2377/2013/(PMC)DR relativa alle norme della Corte di giustizia europea che disciplinano una procedura di gara nel settore delle traduzioni
Giovedì | 01 settembre 2016
Il caso riguardava la valutazione da parte della Corte di giustizia europea di due offerte per servizi di traduzione giuridica. Il denunciante, un offerente escluso, ha sostenuto che la procedura di gara non soddisfaceva le norme di buona amministrazione perché i) la valutazione delle offerte non era adeguatamente documentata, ii) non vi era alcuna possibilità di chiedere un riesame amministrativo interno e iii) non garantiva l'anonimato.
Il Mediatore ha indagato sulla questione e non ha riscontrato cattiva amministrazione da parte della Corte. Il Mediatore ha tuttavia presentato tre suggerimenti di miglioramento alla Corte, vale a dire che i) richiede ai valutatori interni di firmare e datare le schede di valutazione delle prove, ii) istituisce un meccanismo di riesame interno per trattare le denunce dei richiedenti non selezionati e iii) rende anonime le prove degli offerenti ai fini della valutazione effettuata dai valutatori interni durante il processo di valutazione.
Decisione nel caso 1874/2013/MG su presunte irregolarità in una procedura di gara della Commissione europea
Lunedì | 29 agosto 2016
Il denunciante è una società informatica che ha partecipato a una gara d'appalto della Commissione. La Commissione ha chiesto a tutti gli offerenti di completare due studi di casi per consentirle di valutare le loro capacità tecniche.
Il denunciante ha contestato il fatto che uno degli studi di casi fosse molto simile a una gara d'appalto recentemente organizzata da un'agenzia dell'UE. Essa ha asserito che ciò avrebbe conferito alle società che avevano vinto tale gara un vantaggio concorrenziale nell’ambito della gara della Commissione. Il denunciante ha inoltre contestato la decisione della Commissione di non divulgare i nomi delle persone che hanno valutato le proposte della Commissione.
A seguito della sua indagine, il Mediatore ha concluso che l'impostazione della procedura di gara da parte della Commissione non conferiva un vantaggio concorrenziale all'aggiudicatario. Per quanto riguarda la divulgazione dei nomi dei valutatori, il Mediatore suggerisce alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di divulgare tali nomi in futuro.
Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1510/2014/PL contro l'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) relativa al rigetto di una domanda di finanziamento
Mercoledì | 17 agosto 2016
Il caso riguardava il rigetto di una domanda di borsa Marie Skłodowska-Curie sulla base del fatto che la persona che chiedeva la borsa aveva svolto un tirocinio in una particolare società privata.
Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha raccomandato che, quando l'Agenzia esecutiva per la ricerca individua possibili irregolarità in una procedura di selezione dei ricercatori per un progetto finanziato dall'UE, essa svolga un'indagine adeguata e tempestiva sulla questione al fine di porre rimedio alla situazione.
Il Mediatore è ora convinto che la REA abbia accettato le sue raccomandazioni. Ha pertanto archiviato il caso.
Decisione nel caso 1354/2014/ANA relativa alla gestione da parte dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI) di un presunto conflitto di interessi in una procedura di gara
Lunedì | 04 luglio 2016
Il caso riguardava la gestione da parte dell'IMI di un presunto conflitto di interessi nella procedura di gara per un progetto di ricerca sui rischi e i benefici di un programma di vaccinazione in Europa.
Il denunciante, membro di un consorzio che ha partecipato alla procedura, ha sostenuto che l'IMI non si è pronunciato sull'imparzialità di tutti i membri di un comitato di valutazione. Il denunciante ha sostenuto che due membri avevano legami con il consorzio vincitore, il che ha dato luogo a un conflitto di interessi.
Il Mediatore ha constatato che l'IMI ha applicato correttamente le norme pertinenti e non ha riscontrato alcuna prova di trattamento ingiusto della proposta da parte del consorzio del denunciante. Pertanto, il Mediatore ha constatato che non vi è stata cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia. Il Mediatore ha inoltre esaminato se gli esperti in una situazione di conflitto di interessi con una proposta debbano essere autorizzati a valutare una proposta concorrente. Il Mediatore ha rilevato che, poiché le norme seguite dall'IMI sono state redatte dalla Commissione europea, non sono giustificate ulteriori indagini su tale questione nel contesto della presente denuncia specifica.
Proposta di soluzione nell'ambito dell'indagine di propria iniziativa OI/7/2016/MDC sulla decisione della delegazione dell'Unione europea in Armenia di non concludere una convenzione di sovvenzione
Mercoledì | 15 giugno 2016
Presunte irregolarità nella valutazione delle offerte e nella successiva procedura di ricorso
Venerdì | 27 maggio 2016
Decisione nel caso 1270/2013/JAS sul trattamento da parte della Commissione europea di una procedura di concessione di sovvenzioni.
Martedì | 24 maggio 2016
La Commissione europea finanzia programmi di ricerca in Europa attraverso programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. La denuncia riguarda presunte irregolarità nella valutazione di una proposta presentata da un consorzio che chiede tali finanziamenti nell'ambito della sezione "Energia" del programma.
Nel febbraio 2013 la Commissione ha informato il denunciante che la sua proposta di progetto era stata respinta. Il denunciante ha quindi presentato una richiesta di risarcimento alla Commissione. Essendo insoddisfatta dei risultati di tale procedura di ricorso, ha denunciato al Mediatore che la Commissione aveva commesso un errore nella valutazione della sua proposta. Essa lamentava inoltre che un funzionario della Commissione, in un foro pubblico, aveva comunicato i risultati della procedura di selezione due settimane prima della notifica dei risultati ufficiali. Durante l'indagine, il denunciante ha sostenuto che uno dei valutatori esperti indipendenti aveva un conflitto di interessi.
Il Mediatore non ha riscontrato cattiva amministrazione per quanto riguarda la valutazione della proposta del denunciante. Tuttavia, il Mediatore ha constatato che la divulgazione prematura da parte della Commissione dei risultati della procedura di selezione costituiva un caso di cattiva amministrazione.
Inoltre, la Mediatrice ha constatato che la Commissione non è riuscita a gestire e ad affrontare la comparsa di un conflitto di interessi nel caso di uno dei suoi esperti valutatori. Questo fallimento equivaleva a cattiva amministrazione. Al fine di migliorare le procedure della Commissione, il Mediatore ha osservato che la Commissione dovrebbe assicurarsi di acquisire, fin dall'inizio, tutte le informazioni necessarie relative agli interessi pertinenti e che dovrebbe affrontare qualsiasi comparsa di un conflitto d'interessi.
Assenza di una procedura di riesame nell'ambito dell'EASME per i progetti respinti
Giovedì | 14 aprile 2016