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Decisione nel caso 960/2016/TM sulla Banca europea per gli investimenti ´s, presunta mancata gestione tempestiva di una denuncia

Lunedì | 04 dicembre 2017

Il caso riguardava la presunta mancata gestione tempestiva di una denuncia da parte del meccanismo di denuncia della Banca europea per gli investimenti (BEI). Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che il ritardo era giustificato dalla complessità dell'oggetto della denuncia. Il Mediatore non ha pertanto riscontrato casi di cattiva amministrazione da parte della BEI.

Decisione nel caso 1102/2016/JN sulla mancata risposta della Commissione alla corrispondenza e sulla mancata divulgazione completa di un documento

Venerdì | 13 gennaio 2017

Il caso riguardava la mancata risposta della Commissione alla corrispondenza del denunciante nel contesto di un audit finanziario a livello di Stato membro. A seguito dell'intervento del Mediatore, la Commissione ha risposto. Ha divulgato il documento richiesto dal denunciante, ma ha occultato alcuni dati personali (nomi delle persone fisiche). Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione giustificasse correttamente l'espunzione ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

Decisione del Mediatore europeo nel caso 1229/2014/ZA sul trattamento da parte dell'OLAF delle accuse relative alla cattiva gestione dei fondi dell'UE in Grecia

Lunedì | 12 ottobre 2015

Il denunciante ha informato l'OLAF della presunta cattiva gestione dei fondi dell'UE in Grecia. L'OLAF non ha riconosciuto la corrispondenza del denunciante e non ha neppure informato quest'ultimo di qualsiasi azione intrapresa e dell'esito. A seguito dell'intervento del Mediatore, l'OLAFha riconosciuto le carenze procedurali nella gestione del caso e si è scusato. Ha anche preso provvedimenti per evitare situazioni simili in futuro. Infine, l'OLAF ha informato il denunciante delle misure adottate per quanto riguarda il merito del suo caso. Il Mediatore ha concluso che l'OLAF aveva risolto la denuncia. Il Mediatore ha tuttavia formulato un'ulteriore osservazione al fine di migliorare le procedure dell'OLAF per quanto riguarda il monitoraggio dei casi chiusi trasmessi alle autorità nazionali competenti.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/8/2014/AN relativa alla Commissione europea

Lunedì | 11 maggio 2015

L'indagine di propria iniziativa riguarda il modo in cui la Commissione europea garantisce il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quando la politica di coesione dell'UE è attuata dagli Stati membri. È stato avviato nel momento in cui l'Unione ha avviato un nuovo periodo di finanziamento di sette anni, che copre il periodo 2014-2020, nell'ambito di un nuovo quadro giuridico.

La politica di coesione dell'UE mira a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni dell'UE. Data la visibilità dell'Unione nei progetti finanziati attraverso la politica di coesione, dal miglioramento dei servizi di emergenza in Romania alla rimozione dei campi minati in Croazia, il Mediatore ritiene che la Commissione dovrebbe fare tutto quanto in suo potere per garantire il rispetto dei diritti fondamentali man mano che i fondi vengono spesi. Il fatto che la Commissione non sia direttamente responsabile della gestione dei fondi non dovrebbe mai essere utilizzato come motivo per non agire se i diritti fondamentali sono stati o rischiano di essere violati.

L'indagine di propria iniziativa ha coinvolto la Commissione, i difensori civici nazionali e i rappresentanti della società civile. Sulla base dei loro riscontri, il Mediatore ha elaborato otto orientamenti per il miglioramento a sostegno della Commissione, che vigila sugli Stati membri in questo settore.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1205/2013/JF contro la Commissione europea

Giovedì | 05 marzo 2015

Il caso riguardava una società svedese che ha partecipato a un progetto finanziato dal programma 7° PQ della Commissione europea. Durante l'attuazione del progetto, la Commissione ha deciso di sottoporre ad audit la società. La società non era d'accordo con i risultati dell'audit e, dopo che la Commissione li aveva confermati, ha presentato una denuncia al Mediatore europeo per mancanza di obiettività da parte della Commissione e inosservanza delle norme applicabili.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e non ha riscontrato cattiva amministrazione da parte della Commissione. In particolare, i risultati dell'audit relativi al costo del lavoro della società si basavano sulle informazioni di cui disponeva la Commissione all'epoca dei fatti. Ha suggerito al denunciante che, qualora disponesse di ulteriori elementi di prova, avrebbe preso in considerazione la possibilità di sottoporli all'esame della Commissione. Per quanto riguarda il calcolo del tempo produttivo della società, le informazioni fornite dal denunciante non sembravano sufficienti per consentire alla Commissione di calcolare il tempo produttivo individuale effettivo, conformemente ai requisiti delle norme del 7° PQ. Di conseguenza, il Mediatore ha archiviato il caso.

Decisione del Mediatore europeo che conclude l'indagine sulla denuncia 443/2011/(IP)(EIS)ER contro l'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI)

Martedì | 04 marzo 2014

La denunciante è una società italiana che, nel 2008, ha firmato una convenzione di sovvenzione con l'EACI (l'attuale EASME) nell'ambito del programma dell'UE Marco Polo II, che sostiene azioni mirate al trasferimento di merci trasportate su strada verso altri modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente.

L'azione proposta dalla denunciante riguardava l'esportazione verso la Spagna di prodotti dell'industria ceramica italiana e aveva ricevuto un contributo per un importo massimo di 4 milioni di EUR. Tuttavia, a causa della crisi economica globale e dell'improvviso declino del mercato interno spagnolo, in seguito alla sottoscrizione della convenzione di sovvenzione la domanda di trasporto di prodotti in ceramica dall'Italia alla Spagna è fortemente diminuita. Di conseguenza, l'EACI ha accettato la richiesta della denunciante di sospendere l'azione in corso. Nel giugno 2010, poiché la denunciante non era stata in grado di riprendere il progetto, l'EACI ha interrotto la convenzione di sovvenzione comunicando alla denunciante che aveva 60 giorni a disposizione per presentare una relazione finale e per richiedere un pagamento a saldo. La denunciante ha presentato una richiesta di pagamento finale di 2 milioni di EUR solo nel gennaio 2011. Dal punto di vista dell'EACI la richiesta è pervenuta troppo tardi.

Nella denuncia al Mediatore europeo, la denunciante ha dichiarato che l'EACI ha agito ingiustamente. La denunciante ha sostenuto che il ritardo nel presentare la richiesta di pagamento finale era giustificato dai suoi tentativi, in buona fede, di riprendere la realizzazione del progetto e che, in assenza di una relazione finale, l'EACI avrebbe dovuto basarsi almeno sulle cifre risultanti da una relazione interinale presentata nell'ottobre 2009. Dal canto suo, l'EACI riteneva di aver ottemperato pienamente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione.

Il Mediatore ha ricordato che la nozione di buona amministrazione è più ampia rispetto al concetto di legalità e ha sottolineato che, sebbene l'EACI non fosse legalmente obbligata in tal senso, la convenzione di sovvenzione non le impediva di accettare richieste tardive di pagamento finale. Alla luce (i) dell'impatto particolarmente significativo della crisi economica sul progetto della denunciante, e (ii) del fatto che l'EACI avesse già approvato la relazione interinale presentata a ottobre 2009, il Mediatore ha ritenuto che la decisione dell'Agenzia di rifiutare la richiesta di pagamento finale da parte della denunciante non fosse del tutto corretta. Pertanto, il Mediatore ha proposto una soluzione amichevole, invitando l'EACI a valutare la richiesta di pagamento a saldo della denunciante, pari a 2 milioni di EUR, sulla base della sua relazione interinale dell'ottobre 2009. L'EACI ha accettato la proposta e il Mediatore ha archiviato il caso.