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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1946/2010/(ELB)VIK contro la Commissione europea

Contesto della denuncia

1. La presente denuncia riguarda una procedura di assunzione organizzata dall'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca ("ERCEA"). Nel maggio 2010 l'ERCEA ha pubblicato un invito a manifestare interesse al fine di istituire un elenco di riserva per gli agenti contrattuali per i consulenti di progetto del gruppo di funzioni IV [1] («invito ERCEA»). Il denunciante ha presentato una domanda.

2. Prima di rispondere al summenzionato invito ERCEA, il denunciante aveva già superato due procedure di selezione "CAST RELEX" per agenti contrattuali, organizzate dall'EPSO nel 2007 e nel 2008. Nella procedura di selezione EPSO/CAST/EU/27/07 ("invito CAST RELEX 2007"), il denunciante ha presentato domanda per il profilo RELEX di "Consigliere operativo - Consigliere - Op. La setta. - Questioni sociali e culturali" nel gruppo di funzioni IV [2]. Il suo nome è stato pertanto incluso nella rispettiva banca dati degli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV. Il denunciante ha inoltre superato con successo la procedura di selezione EPSO/CAST/RELEX/3/08 ("invito CAST RELEX 2008") per agenti contrattuali del gruppo di funzioni III [3].

3. L'invito ERCEA ha stabilito i seguenti requisiti di ammissibilità per i candidati:

"3. Ammissibilità

Entro la data di chiusura del presente invito i candidati devono: ...

3.2 Condizioni specifiche

essere inclusi nella banca dati dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) per gli agenti contrattuali del gruppo di funzioni di cui al punto 2.";

Punto 2 dell'invito a presentare proposte dell'ERCEA denominato "FGIV", ossia gruppo di funzioni IV.

4. Il 6 luglio 2010 l'ERCEA ha informato la denunciante che la sua domanda non soddisfaceva i criteri di ammissibilità in quanto il suo nome era incluso nella banca dati CAST RELEX e non nella banca dati CAST. ECREA ha specificato che "le agenzie esecutive non hanno accesso alla banca dati CAST RELEX e possono assumere candidati solo dalla normale banca dati CAST".

5. Lo stesso giorno, la denunciante ha informato l'ERCEA di aver avuto successo nell'invito CAST RELEX 2007 e che il suo nome era effettivamente incluso nella banca dati CAST RELEX. Ha aggiunto, tuttavia, che l'avviso di posto vacante dell'ERCEA non specificava che i candidati i cui nomi erano stati inclusi nella banca dati CAST RELEX non sarebbero stati ammissibili.

6. Il 9 luglio 2010 l'ERCEA ha chiarito che, in una nota amministrativa adottata nel novembre 2009, la direzione generale Risorse umane della Commissione europea aveva informato le agenzie esecutive che non potevano assumere candidati inclusi nelle banche dati RELEX per gli agenti contrattuali.

7. La denunciante ha ritenuto di essere stata erroneamente esclusa dal concorso e si è rivolta al Mediatore.

Oggetto dell'indagine

8. Nella sua denuncia, la denunciante ha presentato le seguenti affermazioni e affermazioni:

Asserzione:

L'ERCEA ha erroneamente escluso la domanda del denunciante, sulla base di un criterio di selezione che è stato aggiunto a posteriori.

Rivendicazioni:

(1) La domanda del denunciante dovrebbe essere presa in considerazione.

(2) L'ERCEA non dovrebbe aggiungere criteri di selezione a posteriori e dovrebbe indicare chiaramente tutti i criteri di selezione nei suoi avvisi di posto vacante.

L'indagine

9. La denunciante ha presentato la sua denuncia il 24 agosto 2010. Il 21 settembre 2010 il Mediatore ha avviato la presente indagine e ha invitato la Commissione a presentare un parere [4].

10. La Commissione ha inviato il suo parere il 23 novembre 2010 e una traduzione in francese il 30 novembre. Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione alla denunciante e l'ha invitata a presentare osservazioni entro il 31 gennaio 2011.

11. Il denunciante ha presentato osservazioni il 18 gennaio 2011 e il 22 febbraio 2011.

12. Il 20 luglio 2011 il Mediatore ha chiesto alla Commissione di rispondere a due domande.

13. La Commissione ha fornito la sua risposta il 4 novembre 2011, che è stata poi trasmessa al denunciante. Il 22 novembre 2011 la denunciante ha presentato le sue osservazioni sulla risposta della Commissione.

14. Il 13 dicembre 2011 la Commissione ha inviato una lettera al Mediatore riguardante la presente denuncia e altre due indagini pendenti riguardanti "l'accesso delle agenzie dell'UE agli elenchi di riserva CAST RELEX". La lettera della Commissione è stata trasmessa anche al denunciante per osservazioni. La denunciante ha presentato le sue osservazioni il 29 febbraio 2012.

Analisi e conclusioni del Mediatore

A. Per quanto riguarda l'asserzione del denunciante e le relative affermazioni

Argomenti presentati al Mediatore

15. In risposta all'asserzione e alle argomentazioni di cui sopra, la Commissione ha osservato che le procedure dell'ERCEA per la selezione degli agenti contrattuali figurano nell'avviso di posto vacante pubblicato dall'ERCEA.

16. Ha spiegato che l'EPSO effettua la preselezione di agenti contrattuali per conto della Commissione e nel rispetto dei requisiti stabiliti nell'invito a manifestare interesse pubblicato. Pertanto, l'EPSO registra i nomi dei candidati prescelti nella banca dati dell'invito per il quale hanno presentato domanda.

17. Nel caso di specie, la selezione della denunciante e la sua successiva registrazione nella banca dati CAST RELEX sono state effettuate dall'EPSO sulla base dell'avviso di posto vacante dell'invito CAST RELEX 2007. L'invito comprendeva vari profili per tutte le istituzioni e precisava che la Commissione stava cercando di occupare posizioni consultive, tecniche e amministrative nelle sue delegazioni nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. Tali posti erano contrassegnati con la dicitura "RELEX" in relazione a ciascun profilo "Delegazione". Pertanto, il suddetto invito conteneva due campi: uno generale, disponibile per tutte le istituzioni; e una specifica, disponibile solo per le delegazioni dell'UE.

18. La Commissione ha ritenuto che l ' invito a presentare proposte dell ' ERCEA richiedesse che i candidati fossero registrati in "banche dati qualificate per le agenzie" , vale a dire quelle a cui la Commissione aveva dato accesso all ' ERCEA. Il denunciante, tuttavia, è stato registrato nella banca dati CAST RELEX. La Commissione ha specificato che le agenzie esecutive non hanno accesso alla banca dati CAST RELEX. ECREA non avrebbe pertanto potuto consultare la banca dati RELEX e non avrebbe potuto assumere candidati da essa.

19. Come indicato nell'avviso dell'invito CAST RELEX 2007, l'obiettivo dei "profili RELEX" era selezionare i candidati per le delegazioni della Commissione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. La formulazione stessa dell'invito richiedeva che: i) i candidati sono disposti ad accettare un posto in una delegazione in un paese classificato come difficile o molto difficile; ii) i candidati prescelti selezionano un certo numero di paesi/luoghi in cui sarebbero disposti a lavorare; e iii) l'autorità di sicurezza del paese di cittadinanza del candidato selezionato esegua una procedura di nulla osta di sicurezza.

20. Secondo la Commissione, tutti i candidati dell'invito CAST RELEX 2007 erano a conoscenza, al momento della presentazione della domanda, del fatto che l'invito mirava a selezionare agenti contrattuali per le delegazioni. Inoltre, in una lettera inviata alla denunciante il 25 ottobre 2007, l'EPSO l'aveva chiaramente informata che l'accesso alla banca dati con i nomi dei candidati idonei con profili RELEX sarebbe stato dato alla DG RELEX, che avrebbe quindi selezionato e invitato i candidati per un colloquio.

21. Di conseguenza, l'ERCEA poteva selezionare i candidati solo dalla banca dati CAST e non dalla banca dati CAST RELEX.

22. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, la non ammissibilità dei candidati CAST RELEX non era un nuovo criterio aggiunto a posteriori dall'ERCEA.

23. La Commissione ha inoltre sottolineato che la non ammissibilità del denunciante derivava dall'invito a presentare proposte dell'ERCEA, che aveva chiaramente indicato i criteri pertinenti per la selezione.

24. Nelle sue osservazioni, la denunciante ha osservato che l'avviso di posto vacante dell'ERCEA indicava semplicemente che i candidati dovevano essere "inseriti nella banca dati EPSO per gli agenti contrattuali del gruppo di funzioni di cui al punto 2". Pertanto, il denunciante non ha compreso in che modo la Commissione sia giunta alla conclusione che "l'avviso di posto vacante richiedeva la registrazione in banche dati qualificate per le agenzie ".

25. La denunciante ha dichiarato di essere pienamente consapevole del fatto che l'invito CAST RELEX 2007 doveva essere utilizzato per selezionare agenti contrattuali per le delegazioni. Tuttavia, sapeva che molti dei candidati prescelti provenienti da vari elenchi di agenti contrattuali erano stati assunti da istituzioni diverse da quelle per le quali era stato organizzato un concorso. Pertanto, in mancanza di informazioni nell’avviso sui tipi di banche dati ammissibili, essa poteva considerarsi ammissibile al posto vacante di cui trattasi.

26. Il denunciante ha osservato che, in assenza di norme chiare, le istituzioni hanno seguito una pratica di assunzione basata su eccezioni e deroghe non scritte. Sapeva che un membro di un'unità che si occupa di risorse umane in una delle direzioni generali della Commissione convocava regolarmente i candidati idonei negli elenchi CAST RELEX e reclutava personale da tali elenchi sulla base di una semplice richiesta o deroga.

27. Il denunciante ha inoltre indicato che vi era una nota prodotta dalla direzione generale delle Risorse umane della Commissione a partire dal novembre 2009 [5], che riguardava l'assunzione da parte delle agenzie dell'UE di candidati provenienti dagli elenchi CAST RELEX. La sua richiesta di accesso a tale nota è stata tuttavia respinta dalla Commissione [6].

28. Il denunciante ha anche fatto riferimento a un avviso di posto vacante pubblicato poco prima da un'altra agenzia che affermava: "I candidati inclusi nella banca dati EPSO per gli agenti contrattuali RELEX e CAST 2010 non sono considerati ammissibili ai nostri inviti a manifestare interesse". In assenza di una dichiarazione così chiara nell'invito ERCEA, la denunciante ha ritenuto che la sua domanda non potesse essere respinta in quanto non ammissibile in quanto inserita solo nella banca dati CAST RELEX. Sostiene che il bando di concorso dell'ERCEA non specifica che i candidati dell'invito CAST RELEX 2007 non possono presentare domanda.

29. La denunciante ha dichiarato che non avrebbe più accettato una soluzione in base alla quale la sua domanda sarebbe stata considerata ammissibile dall'ERCEA, poiché era convinta che non sarebbe stata trattata in modo equo e trasparente.

30. Dopo aver analizzato le osservazioni delle parti, il Mediatore ha deciso che erano necessarie ulteriori indagini sul caso. Invita pertanto la Commissione a rispondere ai due quesiti seguenti:

(1) Nel quadro delle procedure di selezione degli agenti contrattuali (CAST), esistono prove specifiche per ciascun profilo specifico elencato nell'invito a manifestare interesse?

(2) Il punto 2 dell’avviso di posto vacante ERCEA/CA/014/2010 si riferisce ai consulenti di progetto (gruppo di funzioni IV). Sono stati considerati ammissibili solo i candidati che hanno superato una procedura di selezione del consulente di progetto?

31. Nella sua risposta, la Commissione ha affermato che, in effetti, per ciascun profilo pubblicato nell’invito a manifestare interesse sono stati organizzati diversi test specifici per profilo. Per quanto riguarda la banca dati CAST RELEX, a tali inviti sono stati aggiunti anche test specifici incentrati su questioni pertinenti solo per le delegazioni. Il denunciante è riuscito a selezionare il CAST RELEX per il profilo "Consigliere della sezione operativa - Questioni sociali e culturali". Il suo profilo è stato quindi incluso solo nella banca dati CAST RELEX.

32. La Commissione ha ribadito che la sezione 3.2 dell'avviso di posto vacante dell'ERCEA prevedeva che, per essere dichiarati ammissibili alla procedura di selezione, i candidati dovevano essere inclusi nella banca dati EPSO per gli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV. L'avviso richiedeva quindi la registrazione in banche dati qualificate accessibili alle agenzie.

33. L'unica condizione specifica di ammissibilità menzionata nell'avviso di posto vacante dell'ERCEA era quella di essere inclusa nella banca dati dell'EPSO nel gruppo di funzioni IV. Dato che l'invito a manifestare interesse è stato organizzato al fine di istituire un elenco di riserva di 30 consulenti di progetto, si è ritenuto che la richiesta dello specifico profilo CAST di "consulente di progetto" nel gruppo di funzioni IV avrebbe ridotto notevolmente le probabilità di successo fin dall'inizio. Pertanto, tutti i richiedenti registrati come gruppo di funzioni IV nelle banche dati dell'EPSO che erano accessibili all'ERCEA sono stati considerati ammissibili.

34. Nelle sue osservazioni, la denunciante ha contestato l'affermazione della Commissione secondo cui l'avviso richiedeva che i richiedenti fossero registrati in banche dati accessibili alle agenzie interessate. In particolare, il denunciante ha fatto riferimento all'affermazione della Commissione secondo cui "tutti i richiedenti registrati come FGIV nelle banche dati dell'EPSO il cui accesso era disponibile per l'ERCEA sono stati considerati ammissibili", e ha sottolineato che le informazioni nella parte che indica " il cui accesso era disponibile per l'ERCEA" non sono mai apparse nell'avviso di posto vacante. In ogni caso, la banca dati in cui è stato inserito il suo nome era accessibile anche sulla base di una semplice richiesta, prassi comune utilizzata dalle istituzioni.

35. Nella sua ulteriore lettera del 13 dicembre 2011 (cfr. punto 6), la Commissione ha informato il Mediatore di aver deciso di consentire ad altre istituzioni e agenzie dell'UE di accedere agli elenchi di riserva CAST RELEX 2007 e CAST RELEX 2008 a partire dall'inizio del 2012, alle seguenti condizioni: i) il candidato deve avere una "bandiera verde" (ossia può essere assunto da qualsiasi istituzione dell'UE); ii) la posizione considerata dovrebbe avere una dimensione internazionale data la specificità della selezione; e iii) le istituzioni interessate dovrebbero ottenere l'accordo preventivo sia della direzione generale "Sviluppo e cooperazione - EuropeAid" (DEVCO) che del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). La Commissione ha aggiunto che altre istituzioni e agenzie sarebbero state informate non appena fosse stata messa in atto la necessaria soluzione di accesso informatico.

36. Nelle sue osservazioni, la denunciante ha affermato che l'approccio della Commissione illustrato nella lettera summenzionata non offriva alcuna soluzione al problema. Infatti, l'accesso agli elenchi di riserva CAST RELEX 2007 e CAST RELEX 2008 era già stato possibile dal momento della loro pubblicazione. Nella lettera inviatale dall'EPSO in merito al successo dell'invito a presentare proposte CAST RELEX 2008, si affermava chiaramente che "l'accesso a tale banca dati sarà concesso alle istituzioni, agli uffici e alle agenzie europei". Anche se la lettera ricevuta in relazione all'invito CAST RELEX 2007 indicava che l'accesso alla sua banca dati sarebbe stato concesso solo alla DG RELEX, secondo il denunciante restava il fatto che tutte le agenzie e istituzioni vi avevano accesso sulla base di una semplice richiesta. Il denunciante ha ritenuto che questo fosse il motivo per cui le agenzie non menzionavano specificamente nei loro avvisi di posto vacante che i candidati idonei negli elenchi CAST RELEX non erano ammissibili.

Valutazione del Mediatore

Osservazioni preliminari

37. La Mediatrice osserva che, nelle sue osservazioni e osservazioni, la denunciante ha fatto riferimento ai requisiti di ammissibilità stabiliti in altri due bandi di concorso: i) l'invito CAST RELEX 2007 e ii) l'invito CAST RELEX 2008. Tuttavia, i requisiti di ammissibilità stabiliti nell'invito ERCEA richiedevano che i candidati figurassero nell'elenco degli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV. Solo l'invito CAST RELEX 2007 sembra essere pertinente ai fini della presente denuncia, in quanto è solo in tale concorso che il denunciante è riuscito a ottenere un profilo che era a livello del gruppo di funzioni IV.

38. Il Mediatore osserva poi di aver già trattato una denuncia analoga. Essa ha altresì sollevato la questione se i candidati inclusi nelle banche dati CAST RELEX fossero ammissibili alla procedura di selezione ERCEA oggetto della presente indagine. Nella sua decisione sulla denuncia 1513/2010/VIK, il Mediatore ha osservato che, conformemente alla giurisprudenza consolidata, "la funzione essenziale di un bando di concorso è quella di fornire agli interessati le informazioni più accurate possibili sulle condizioni di ammissibilità al posto in questione in modo da consentire loro di valutare se debbano presentarne domanda"[7]. I principi di buona amministrazione impongono all'amministrazione di indicare in modo chiaro e inequivocabile negli avvisi di posto vacante le condizioni che i candidati devono soddisfare.

L'invito ERCEA

39. Il punto 3.2 dell'invito ERCEA prevedeva che, per essere ammissibili, i candidati dovevano "essere inclusi nella banca dati dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) per gli agenti contrattuali del gruppo di funzioni di cui al punto 2 [gruppo di funzioni IV]".

40. Dopo aver esaminato attentamente la formulazione dell'invito ERCEA, il Mediatore osserva che nulla nelle informazioni fornite ai candidati in tale invito ha suggerito che coloro che erano stati inclusi dall'EPSO in una banca dati CAST RELEX per gli agenti contrattuali, gruppo di funzioni IV, non sarebbero ammissibili a presentare domanda. L'invito a presentare proposte dell'ERCEA non specificava né implicava l'esistenza di banche dati separate per gli agenti contrattuali, né l'esistenza di norme di ammissibilità diverse per le diverse banche dati utilizzate per le assunzioni.

41. In linea con le conclusioni della sua indagine sulla denuncia 1513/2010/VIK, il Mediatore ritiene che il rispetto dei summenzionati principi di buona amministrazione sarebbe stato raggiunto se l'invito dell'ERCEA avesse incluso informazioni chiare e specifiche sulla o sulle banche dati pertinenti degli agenti contrattuali che non sarebbero state prese in considerazione ai fini di tale specifico invito.

42. Alla luce di quanto precede, la Mediatrice ritiene che la denunciante abbia ragionevolmente concluso che la sua domanda soddisfaceva il requisito stabilito nell'invito ERCEA. Il Mediatore non può pertanto convenire che la non ammissibilità del denunciante derivi dalla formulazione dell'avviso di posto vacante dell'ERCEA.

Il bando CAST RELEX 2007

43. La Commissione ha sottolineato che l'invito CAST RELEX 2007 indicava specificamente che la Commissione stava cercando di occupare posizioni consultive, tecniche e amministrative nelle sue delegazioni nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. Questi post sono stati specificamente etichettati come "RELEX". Il denunciante aveva presentato domanda ed era riuscito a ottenere il profilo RELEX con il sottoprofilo: Consulente - Sezione operativa - Questioni sociali e culturali. Secondo la Commissione, il denunciante avrebbe dovuto comprendere che l'ERCEA non poteva avere accesso a tale banca dati specifica, poiché i profili ivi registrati erano specifici per RELEX.

44. Il Mediatore osserva che l ' invito CAST RELEX 2007 specificava che, per il suddetto sottoprofilo, la sede di servizio sarebbe stata "delegazioni CE ". Inoltre, la lettera inviata dall'EPSO alla denunciante per informarla del successo del concorso CAST RELEX 2007 indicava chiaramente che "l'accesso a tale banca dati [sarebbe stato] concesso alla DG Relex".

45. Sulla base delle informazioni di cui sopra, la Mediatrice ritiene che nell'invito CAST RELEX 2007 vi fossero elementi che avrebbero potuto indurre la denunciante a concludere che avrebbe potuto essere assunta solo da una delegazione dell'UE. La denunciante stessa non contesta il fatto di essere pienamente consapevole del fatto che lo scopo dell'invito CAST RELEX 2007 era quello di selezionare il personale, in primo luogo, per le delegazioni dell'UE.

46. Tuttavia, come sostenuto dal denunciante, ciò lascia aperta la questione se, e in quale misura, l'elenco dei vincitori dell'invito CAST RELEX 2007 potesse ancora essere preso in considerazione ai fini della procedura di selezione dell'ERCEA, dato che entrambi i concorsi riguardavano lo stesso gruppo di funzioni (IV).

47. Il denunciante ha sostenuto che esisteva una prassi all'interno dell'UE in base alla quale, mediante una semplice deroga, le istituzioni assumevano candidati idonei dagli elenchi CAST RELEX in posti diversi da quelli delle delegazioni dell'UE. Il Mediatore osserva, tuttavia, che la denunciante non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua affermazione secondo cui tale pratica esisteva. Né il Mediatore è a conoscenza di persone con il "profilo RELEX" dell'invito CAST RELEX 2007 che sono state reclutate in posti diversi da quelli di una delegazione dell'UE prima del 2012, ossia prima che la Commissione decidesse di rendere possibili tali assunzioni. Ciò premesso, il Mediatore ritiene che, indipendentemente dal fatto che gli elenchi CAST RELEX fossero accessibili ad altre agenzie o istituzioni prima del 2012, resta il fatto che l'invito CAST RELEX 2007 non conteneva alcuna informazione secondo la quale all'istituzione o alle istituzioni sarebbe stato impedito di assumere agenti contrattuali dall'elenco stabilito nell'ambito di tale invito per scopi diversi dalla copertura di posti vacanti in una delegazione dell'UE. Per quanto riguarda l'argomento della Commissione secondo cui, nel 2009, essa avrebbe informato tutte le altre agenzie del fatto che esse non erano autorizzate ad assumere personale dagli elenchi CAST RELEX, è sufficiente rilevare che tale nota o prassi amministrativa non era nota ai candidati dell'invito ERCEA, né figurava nell'avviso di posto vacante in questione. Infatti, è solo dopo che la denunciante ha contestato la sua inammissibilità che la Commissione l’ha informata di tale pratica. L'incertezza prevalente in merito alle norme e alle prassi amministrative per quanto riguarda la possibilità per altre agenzie e istituzioni di assumere candidati dagli elenchi CAST RELEX, sia per semplice richiesta che per deroga, può spiegare perché, nel 2011, la Commissione ha informato il Mediatore che, a partire dall'inizio del 2012, altre istituzioni e agenzie dell'UE avrebbero avuto accesso alle pertinenti banche dati CAST RELEX.

48. In tale contesto, il Mediatore ritiene che, anche dopo aver debitamente considerato le circostanze specifiche dell'invito CAST RELEX 2007, la denunciante non avrebbe potuto giungere alla conclusione che non sarebbe stata ammissibile all'assunzione nell'ambito dell'invito ERCEA. In assenza di un riferimento chiaro nell'invito ERCEA o nell'invito CAST RELEX 2007 secondo cui le persone incluse nelle banche dati CAST RELEX non sarebbero ammissibili all'assunzione da parte di altre istituzioni e agenzie dell'UE (come ERCEA), il Mediatore conclude che l'affermazione della denunciante e le sue affermazioni correlate sono fondate.

49. Il Mediatore ribadisce che è buona prassi amministrativa che l'amministrazione esponga in modo chiaro e inequivocabile negli avvisi di posto vacante le condizioni che i richiedenti devono soddisfare. L'invito a presentare proposte dell'ERCEA non prevedeva limitazioni all'ammissibilità delle persone negli elenchi di riserva CAST RELEX. Pertanto, la Commissione non avrebbe dovuto respingere la domanda della denunciante nell'invito ERCEA in quanto non era inclusa in una determinata banca dati CAST. Pertanto, il Mediatore ritiene che, ritenendo inammissibile la domanda del denunciante, la Commissione abbia commesso un caso di cattiva amministrazione.

50. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del suo statuto, quando il Mediatore conclude che vi è stato un caso di cattiva amministrazione, valuta se vi sia la possibilità di giungere a una soluzione amichevole tra le parti. Nel caso di specie, la procedura di selezione dell’ERCEA si è conclusa nel 2010. Pertanto, chiedere a questo punto all'ERCEA di valutare nuovamente la domanda del denunciante non produrrebbe alcun risultato utile per il denunciante. Inoltre, nelle sue osservazioni, la denunciante ha dichiarato che non avrebbe accettato una soluzione in base alla quale la sua domanda sarebbe stata considerata ammissibile dall'ERCEA. In tali circostanze, non sembra possibile una soluzione amichevole per quanto riguarda la presente censura. Il Mediatore farà pertanto un'osservazione critica qui di seguito.

B. Conclusioni

Sulla base della sua indagine su questa denuncia, il Mediatore la chiude con la seguente osservazione critica:

È buona prassi amministrativa che l’amministrazione esponga in modo chiaro e inequivocabile negli avvisi di posto vacante le condizioni che i richiedenti devono soddisfare. L'invito a presentare proposte dell'ERCEA non prevedeva limitazioni all'ammissibilità delle persone negli elenchi di riserva CAST RELEX. Pertanto, la Commissione non avrebbe dovuto respingere la domanda della denunciante nell'invito ERCEA in quanto non era inclusa in una determinata banca dati CAST. Pertanto, il Mediatore ritiene che, ritenendo inammissibile la domanda del denunciante, la Commissione abbia commesso un caso di cattiva amministrazione.

Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo, il 21 dicembre 2012


[1] ERCEA/CA/014/2010 - Consigliere di progetto (FGIV).

[2] EPSO/CAST/EU/27/07, RELEX/FGIV (sottoprofilo: Consigliere operativo - Consigliere - Op. La setta. - Questioni sociali e culturali).

[3] EPSO/CAST/RELEX/3/08/FG III (profilo: Funzionario delle operazioni).

[4] La Commissione ha comunicato al Mediatore che, per quanto riguarda le sue indagini, avrebbe risposto a nome dell'ERCEA. La presente denuncia è stata pertanto trattata come una denuncia nei confronti della Commissione.

[5] V. supra, paragrafo 6.

[6] Il denunciante ha presentato una lettera della Commissione del 6 ottobre 2010 in cui respingeva l'accesso al documento in questione.

[7] Cfr. causa T-132/89, Gallone/Consiglio, Racc. 1990, pag. II-549, punto 27.

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