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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 7/2007/PB contro l'Ufficio europeo di selezione del personale


Strasburgo, 9 aprile 2008

Egregio signor X,

Il 1° gennaio 2007 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro l'Ufficio europeo di selezione del personale ("EPSO") in merito alla Sua partecipazione al concorso generale AD/46/06.

Il 21 marzo 2007 ho trasmesso la denuncia al direttore dell’EPSO. L'EPSO ha inviato il suo parere il 10 luglio 2007 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Nessuna osservazione è stata ricevuta da voi.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Il 25 ottobre 2006 il denunciante ha sostenuto due test di ammissione per il concorso generale AD/46/06: i) questioni dell'UE e ii) ragionamento verbale e numerico. Il 26 ottobre 2006 ha informato l'EPSO di aver scoperto una serie di errori in varie domande formulate per la prova b). Ha sottolineato che aveva perso una notevole quantità di tempo cercando di capire cosa fare con queste domande presumibilmente sbagliate e voleva sapere come procedere.

Il 14 dicembre 2006 l'EPSO ha informato il denunciante di aver annullato una delle 30 domande in quanto la domanda in questione conteneva effettivamente errori. L'EPSO ha dichiarato che la valutazione dei test è stata effettuata sulla base delle risposte dei candidati alle restanti 29 domande.

Il 15 dicembre 2006 il denunciante è stato informato del suo risultato. Sulla base dei punti che aveva ottenuto, non aveva superato la prova b). Lo ha contestato in un messaggio di posta elettronica inviato all'EPSO lo stesso giorno. Egli ha dichiarato, tra l’altro, che

  1. desidera avere una copia delle domande a cui ha risposto nella prova b);
  2. aveva speso, e perso, una notevole quantità di tempo cercando di rispondere alla domanda che alla fine è stata annullata, vale a dire una domanda che i candidati non avrebbero dovuto prendere in considerazione; ha sottolineato che, mentre aveva ricevuto per primo l'interrogazione annullata, altri candidati l'avevano ricevuta come ultima interrogazione, il che, nelle circostanze di cui trattasi, ha chiaramente fatto la differenza.

Il 20 dicembre 2006 l'EPSO ha informato il denunciante che avrebbe ricevuto una risposta alla sua e-mail nel gennaio 2007.

Il 20 febbraio 2007, ossia successivamente alla presentazione della presente denuncia, il denunciante ha inviato al Mediatore europeo una copia della risposta che l’EPSO gli aveva inviato. L'e-mail conteneva, in sintesi, una conferma delle informazioni che l'EPSO aveva precedentemente fornito al denunciante, e in particolare le informazioni che i) secondo la giurisprudenza, ciascun candidato è responsabile della sua gestione del tempo, che ha risposto al punto 2 di cui sopra del denunciante, e ii) non era possibile fornirgli le domande a cui aveva risposto. Tutte le domande a cui il denunciante aveva risposto sono state tratte da una banca dati sviluppata dall'EPSO. Questo database contiene un numero molto elevato di domande, raggruppate in base al tema e al livello di difficoltà. La banca dati è utilizzata anche per altri concorsi di assunzione e l'EPSO non può pertanto divulgare le domande senza compromettere il processo decisionale delle commissioni giudicatrici.

In una e-mail del 20 febbraio 2007 al Mediatore, il denunciante ha dichiarato di voler semplicemente accedere alle domande specifiche alle quali egli stesso aveva risposto e non a tutte le domande della banca dati summenzionata.

Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha avviato la presente indagine sulle seguenti accuse e affermazioni formulate dal denunciante:

Accuse:

(1) L'EPSO non ha fornito motivi validi e adeguati per rifiutare di fornire al denunciante una copia delle 30 domande a cui gli è stato chiesto di rispondere nel test di ammissione. Sostiene che dovrebbe ricevere una copia di tali domande al fine di poter verificare e contestare la correttezza e l'adeguatezza di tali domande.

(2) L'EPSO non ha affrontato adeguatamente la questione sollevata dal denunciante in merito al tempo perso durante il test a causa della domanda sbagliata. A questo proposito, egli sostiene che, mentre egli aveva ricevuto per primo la domanda annullata, altri candidati l’avevano ricevuta come ultima domanda e che ciò, nelle circostanze di cui trattasi, aveva chiaramente fatto la differenza.

Rivendicazioni:

(1) L'EPSO dovrebbe fornire al denunciante una copia delle trenta domande a cui gli è stato chiesto di rispondere nel corso della prova di ammissione.

(2) L'EPSO dovrebbe adottare misure adeguate in risposta alla questione menzionata nella prima accusa del denunciante.

L'INCHIESTA

Parere dell'EPSO

L'EPSO ha presentato, in sintesi, le seguenti osservazioni sulle accuse del denunciante.

Sul rifiuto di concedere l'accesso alle 30 domande per il test b)

L'EPSO ha mantenuto il suo rifiuto di rivolgere al denunciante le 30 domande a cui aveva risposto durante il test. Ha rilevato i) che esistono limiti al diritto di accesso del pubblico ai documenti per motivi di interesse pubblico, al fine di salvaguardare l'obiettivo di una migliore selezione del personale per le istituzioni europee, come previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 (1); ii) il diritto di accesso del pubblico ai documenti è limitato o escluso, in base al principio secondo cui una legge più specifica prevale su una legge generale (lex specialis derogat legi generali (2)); iii) in ogni caso, il questionario al quale il candidato deve rispondere non può essere divulgato senza compromettere il processo relativo alla procedura di selezione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001; qualsiasi divulgazione, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001, del contenuto della banca dati o di parti di essa avrebbe la conseguenza di mettere a vantaggio i futuri candidati che hanno ottenuto tale divulgazione; e ciò interferirebbe con i procedimenti relativi ai concorsi che si terranno successivamente, compromettendo in tal modo la parità di trattamento dei candidati e delle procedure di concorso; (iv) L'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 stabilisce che l'accesso a un documento è rifiutato "a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione". Tuttavia, nel caso di specie, l’interesse in gioco è manifestamente privato ed è manifestamente nell’interesse pubblico garantire l’obiettività del processo di selezione del personale per le istituzioni europee e la parità di opportunità tra i candidati.

L’EPSO ha inoltre sottolineato che, secondo una giurisprudenza costante del giudice comunitario, la comunicazione del marchio soddisfa l’obbligo di motivazione della decisione di rigetto di un candidato. Nel caso di specie, il denunciante era stato informato del marchio che aveva ottenuto nelle due prove, nonché dei motivi per cui era stato escluso da un'ulteriore partecipazione.

Il tempo dedicato alle domande

Per quanto riguarda l'annullamento delle questioni relative ai test, l'EPSO ha fatto riferimento alla giurisprudenza pertinente (3). Il tempo che un candidato dedica a domande che possono essere successivamente annullate dipende dal comportamento dei singoli candidati, sottolineando così l'esistenza di differenze tra i candidati che partecipano a un concorso. Tuttavia, l’annullamento di una questione di prova non costituisce una violazione del principio della parità di trattamento, un’irregolarità nel concorso o una disparità nella valutazione dei diversi candidati.

L’EPSO ha inoltre sottolineato che, in pratica, un candidato non aveva l’obbligo di rispondere alle domande nell’ordine in cui esse apparivano sullo schermo del computer. Un candidato potrebbe sempre tornare a domande che lui o lei considerava difficili o complesse.

Inoltre, il tempo dedicato dal denunciante alle diverse domande del test variava tra 43 e 205 secondi. Più precisamente, ha trascorso tra 43 e 189 secondi sulle domande che testano le abilità di ragionamento verbale e tra 70 e 205 secondi sulle domande che testano le abilità di ragionamento numerico. Aveva trascorso 153 secondi sulla domanda che è stata annullata senza dare alcuna risposta.

L'EPSO rileva pertanto che il denunciante ha avuto il tempo di leggere e rispondere a tutte le domande e che il tempo dedicato all'interrogazione in questione non era sproporzionato rispetto al tempo dedicato ad altre domande.

Osservazioni del denunciante

Non sono pervenute osservazioni da parte del denunciante.

LA DECISIONE

1 Accesso alle domande poste al denunciante nel test di ammissione

1.1 Il Mediatore europeo rileva che la seconda affermazione del denunciante relativa all'accesso alle domande cui gli è stato chiesto di rispondere nel test di ammissione e la relativa affermazione sollevano essenzialmente una questione che è stata esaminata anche dal Mediatore nei casi 2626/2006/MHZ, 3746/2006/MHZ, 370/2007/MHZ e 3819/2006/DK. In tali cause, l’EPSO, in sostanza, ha invocato gli stessi argomenti a sostegno dei suoi dinieghi di accesso contestati. Nelle sue decisioni su tali denunce (4), il Mediatore ha constatato che l'EPSO non aveva adeguatamente giustificato il suo rifiuto contestato e che ciò costituiva un caso di cattiva amministrazione. Tale constatazione è formulata mutatis mutandis anche nel caso di specie.

1.2 Nelle sue decisioni summenzionate, il Mediatore ha inoltre rilevato che stava già trattando un numero considerevole di denunce analoghe in relazione alle quali l'EPSO aveva adottato, in sostanza, la stessa posizione e argomentazioni a sostegno. In tali circostanze, ritiene opportuno avviare un'indagine di propria iniziativa sulla struttura generale dei test su computer (CBT) nei concorsi organizzati dall'EPSO. L'indagine di propria iniziativa dovrebbe offrire all'EPSO l'opportunità di rivedere le sue politiche in materia e di cercare modi per affrontare i problemi individuati dal Mediatore e, più in generale, per giungere a una soluzione equa.

1.3 Alla luce di quanto precede e delle conclusioni di cui al successivo punto 2.4, il Mediatore archivierà il presente caso facendo riferimento alla sua osservazione critica nel caso 370/2007/MHZ (5). Il Mediatore informerà a tempo debito anche i denuncianti interessati, compreso il denunciante nel presente caso, dell'esito della sua indagine di propria iniziativa di cui sopra.

2 Presunta incapacità di affrontare la questione del tempo perso

2.1 Il denunciante ha sostenuto che l'EPSO non aveva affrontato adeguatamente la questione sollevata in merito al tempo perso durante il test a causa della domanda errata. A questo proposito, egli ha sostenuto che, mentre egli aveva ricevuto per primo la domanda annullata, altri candidati l’avevano ricevuta come ultima domanda e che ciò, nelle circostanze di cui trattasi, faceva chiaramente la differenza.

2.2 L'EPSO ha respinto tale affermazione facendo riferimento alla decisione del Tribunale di primo grado nella causa T-189/99 Gerichrostos. In tale causa, la Corte ha dichiarato che l’argomento secondo il quale l’annullamento di talune questioni costituirebbe una violazione del principio della parità di trattamento, in quanto i candidati avrebbero dedicato tempi diversi alle questioni di cui trattasi, era fondato su un’erronea interpretazione di tale principio. Infatti, tale argomento non riguarda né un'irregolarità delle condizioni applicabili ai candidati al concorso, né una disparità di trattamento nella valutazione dei singoli candidati da parte della commissione giudicatrice, ma riguarda invece il comportamento individuale dei candidati stessi. Anziché dimostrare una discriminazione, l'argomento sottolinea l'esistenza di differenze tra i candidati che partecipano a un concorso (6).

2.3 Il Mediatore non ha ricevuto osservazioni sul parere dell'EPSO.

2.4 Alla luce della summenzionata giurisprudenza citata dall'EPSO, il Mediatore ritiene che l'affermazione del denunciante in questione non possa essere accolta. Il Mediatore non riscontra pertanto alcun caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda la seconda affermazione del denunciante (7).

3 Conclusione

Per i motivi illustrati al punto 1.3 della presente decisione, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini sulla presente denuncia. Il Mediatore fa tuttavia riferimento alla sua osservazione critica nel caso 370/2007/MHZ, sottolineando che l'EPSO non ha adeguatamente giustificato il suo rifiuto di concedere al denunciante l'accesso alle domande/risposte CBT e che ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione. Per il resto del caso in esame, il Mediatore non constata alcuna cattiva amministrazione.

Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Il direttore dell'EPSO sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43); L'EPSO ha fatto riferimento alle cause riunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03, Sison/Consiglio (Raccolta 2005, pag. II-1429).

(2) causa T-371/03, Le Voci/Consiglio, Racc. FP pagg. I-A-209 e II-957; causa T-376/03, Hendrickx/Consiglio, Racc. FP pagg. I-A-83 e II-379; e causa T-53/00, Angioli, Racc. PI pagg. I-A-13 e II-73, punto 83.

(3) Causa T-189/99 Gerochristos/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-11 e II-53 (punti 25-26). A questo proposito, cfr. la parte della decisione riportata di seguito.

(4) Tali decisioni sono disponibili sul sito web del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu).

(5) "L'EPSO non ha adeguatamente giustificato il suo rifiuto di concedere al denunciante l'accesso alle domande/risposte CBT. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione".

(6) Causa T-189/99 Gerochristos/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-11 e II-53, punti 25-26.

(7) Il Mediatore pertanto non esamina ulteriormente la relativa argomentazione.

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