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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 3770/2006/JF contro il Parlamento europeo


Strasburgo, 7 aprile 2008

Egregio signor C.,

Il 15 dicembre 2006 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro il Parlamento europeo in merito al trattamento di una denuncia da Lei presentata a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.

Il 18 dicembre 2006 i miei servizi Le hanno comunicato per posta elettronica che la Sua denuncia era pervenuta alla segreteria del Mediatore senza allegati e La hanno invitata a ritrasmetterli. Lo stesso giorno ho ricevuto i documenti pertinenti.

Il 14 febbraio 2007 ho trasmesso la Sua denuncia al Presidente del Parlamento.

Il 21 febbraio 2007 Lei mi ha inviato un messaggio di posta elettronica per chiarire la Sua denuncia, che ho trasmesso al Presidente del Parlamento il 22 marzo 2007.

Il 23 maggio 2007 ho ricevuto il parere del Parlamento. Ho notato che il testo del parere conteneva dati che dovevano essere corretti e ho deciso di rinviare il parere al Parlamento invitandolo a presentarne una nuova versione.

Il 10 luglio 2007 Lei ha chiesto ai miei servizi informazioni sullo stato della Sua denuncia. I miei servizi Le hanno risposto l'11 luglio 2007.

Il 3 settembre 2007 ho ricevuto la nuova versione del parere del Parlamento, che vi ho trasmesso con l'invito a presentare osservazioni.

Il 19 ottobre 2007 Lei ha chiesto ulteriori informazioni ai miei servizi, che hanno risposto il 22 ottobre 2007.

Il 23 ottobre 2007 ho ricevuto le Sue osservazioni.

Il 5 febbraio 2008, per e-mail, e il 13 febbraio 2008, per telefono, Lei ha chiesto ai miei servizi di informarLa sullo stato della Sua denuncia.

Il 13 febbraio 2008 i miei servizi Le hanno fornito le informazioni richieste.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

La denuncia può essere riassunta come segue:

Il 13 febbraio 2006 l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha adottato le "proposte del Segretario generale per correggere il trattamento discriminatorio dei funzionari e degli agenti temporanei a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto"("la decisione"). L'Ufficio di presidenza decide pertanto di approvare le proposte del Segretario generale:

  1. "reinquadrare, sulla base del loro stipendio, i funzionari che, al 1° maggio 2004, percepivano un'indennità compensativa"; e
  2. "reinquadrare i colleghi assunti come agenti temporanei prima del 1o maggio 2004 e che [] sono succeduti a un concorso interno o a un concorso generale pubblicato prima del 1o maggio 2004 e sono stati successivamente nominati funzionari della stessa categoria ma con un grado inferiore a quello al quale sarebbero stati nominati prima del 1o maggio 2004".

L'Ufficio di presidenza ha inoltre deciso "di applicare questo approccio a qualsiasi nuova nomina come funzionari di colleghi assunti come agenti temporanei prima del 1o maggio 2004 in seguito al successo di un concorso interno o di un concorso generale pubblicato prima di tale data".

Chiede inoltre al Segretario generale del Parlamento di esaminare la possibilità che in passato siano esistiti altri elementi discriminatori di natura [ ] simile per i quali mezzi di ricorso analoghi possono essere giustificati e ammissibili ai sensi delle disposizioni dello statuto dei funzionari e, se necessario, di riferire all'Ufficio di presidenza in merito a tali elementi, unitamente al calcolo integrale dei costi per le eventuali misure proposte."

Il 12 maggio 2006 il denunciante ha presentato un reclamo, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, al Segretario generale del Parlamento. Il denunciante ha spiegato di aver vinto il concorso generale PE/99/A e che il Parlamento lo aveva assunto al grado A*6. Secondo il denunciante, tale assunzione al grado A*6 costituiva una discriminazione a causa dell'"enorme differenza tra quanto [è stato] proposto nel bando di concorso e la condizione finale di assunzione". Il denunciante ha pertanto fatto riferimento al contenuto della decisione e ha chiesto al Segretario generale di tenere in debita considerazione il suo caso. Ritiene inoltre che la decisione corregga solo parzialmente le situazioni di discriminazione create dall'introduzione del nuovo statuto.

Il 30 maggio 2006 il direttore della gestione amministrativa del personale del Parlamento ha confermato di aver ricevuto il reclamo del denunciante ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto. Spiega inoltre che le risposte individuali potrebbero essere presentate oltre i termini previsti dallo statuto dei funzionari e che terrà informato il denunciante in merito al seguito dato alla sua richiesta.

Il 3 luglio 2006 il direttore generale del personale del Parlamento ha inviato al denunciante una lettera in cui dichiarava che:

"[r]le richieste di proroga del termine statutario nei casi in cui l'autorità che ha il potere di nomina non sia in grado di rispondere entro tale termine rientrano in una procedura standard in cui il denunciante è informato che:

a) il suo reclamo è preso in considerazione dai servizi competenti e

b) riceverà una risposta quanto prima. A tale riguardo, ai sensi dell’art. 91, n. 3, dello Statuto, un nuovo termine di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia decorre dalla data di ricevimento di una decisione esplicita di rigetto di un reclamo.

(...) Il Parlamento ha una ferma politica di risposta a tutti i reclami presentati a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto.

Tuttavia, qualsiasi denunciante che non desideri attendere una risposta motivata al suo reclamo ha naturalmente il diritto di presentare ricorso alla Corte di giustizia al termine del periodo di quattro mesi previsto dallo statuto."

Il 4 agosto 2006 il denunciante ha scritto al funzionario che il segretario generale ‑ aveva indicato come responsabile del trattamento della sua denuncia e ha presentato ulteriori argomentazioni a sostegno:

  1. Sebbene il concorso generale PE/99/A facesse riferimento al grado A6 come grado da assegnare ai candidati prescelti, il denunciante e quattro dei suoi colleghi hanno ottenuto il grado A*6 (o il grado AD6 del nuovo statuto), che corrispondeva a posizioni junior e non era pertanto in linea con le competenze e gli otto anni di esperienza professionale minima richiesti ai candidati che partecipavano al suddetto concorso generale.
  2. L’assunzione nel grado A*6 si basava su un’interpretazione errata della tabella contenuta nell’articolo 12 dell’allegato XIII del nuovo Statuto.
  3. Il Parlamento non ha rispettato il bando di concorso da esso stesso organizzato.
  4. I candidati che avevano vinto un altro concorso (EPSO/A16/04), sebbene tenuti a fornire la prova di soli tre anni di esperienza professionale, sono stati collocati nello stesso grado del denunciante e sono stati pertanto retribuiti con lo stesso stipendio del denunciante, il che era ingiusto.
  5. Dopo la decisione, solo alcuni dei vincitori del concorso generale PE/99/A hanno ottenuto il voto annunciato nel bando di concorso. Mentre i candidati che erano stati precedentemente assunti dal Parlamento in qualità di agenti temporanei sono stati reinquadrati nel grado A*10, altri candidati che non avevano precedenti rapporti di lavoro con il Parlamento, o che erano stati assunti dal Parlamento in qualità di funzionari o mediante contratti diversi da quelli di agenti temporanei, non hanno ricevuto tale grado. Il trattamento dei candidati di cui sopra è stato discriminatorio.
  6. Non tutti i vincitori del concorso generale PE/99/A avevano tenuto debitamente conto della loro esperienza professionale ai fini della determinazione dello scatto nei rispettivi gradi ai quali dovevano essere assegnati. Alla luce di quanto precede, il denunciante e altri quattro suoi colleghi hanno chiesto al Parlamento di correggere quella che ritenevano una situazione altamente discriminatoria.

Il 14 dicembre 2006 il denunciante ha scritto un messaggio di posta elettronica al direttore per la gestione del personale amministrativo e ha dichiarato che, nonostante i) fossero trascorsi sette mesi dalla sua denuncia e ii) la politica del Parlamento di rispondere a tutte le denunce, non aveva ricevuto alcuna notizia in merito a un eventuale seguito da dare alla sua denuncia. Il denunciante ha inoltre sottolineato che:

"[c]in considerazione delle ultime decisioni dell'Ufficio di presidenza in materia, (...) non comprendo che la mia rivendicazione sarebbe inclusa nella causa generale contro l'applicazione del nuovo statuto dei funzionari, attualmente in seno alla Corte di giustizia [(1)], in quanto la mia rivendicazione si basa specificamente sulla decisione dell'Ufficio di presidenza, adottata nel febbraio 2006, di ammodernare la categoria di due colleghi dello stesso concorso, e pertanto è intesa a chiedere lo stesso trattamento per tutti i candidati dell'elenco."

Il 15 dicembre 2006 il denunciante ha presentato la sua denuncia iniziale al Mediatore europeo e, il 21 febbraio 2007, ha chiarito le sue asserzioni e affermazioni iniziali.

Il 29 gennaio 2007 il denunciante ha informato il Mediatore di non aver ricevuto alcuna risposta alla sua denuncia del 12 maggio o alla sua e-mail del 14 dicembre 2006.

Il denunciante sostiene che il Parlamento:

  1. non ha risposto alla sua denuncia del 12 maggio 2006; e
  2. non ha rispettato le norme applicabili non avendolo elevato al grado A*10 (o A6).

A sostegno di tale affermazione, il denunciante sostiene che il Parlamento ha potenziato due dei suoi colleghi nello stesso concorso.

Il denunciante chiede che il Parlamento:

  1. risposta alla sua lettera del 12 maggio 2006;
  2. aggiornarlo al grado A*10 (o A6).

L'INCHIESTA

Parere del Parlamento

Il parere del Parlamento può essere sintetizzato come segue.

Sfondo cronologico

Il 12 febbraio 2004 il Parlamento ha pubblicato il concorso generale PE/99/A per il grado A6. Dopo aver superato con successo il concorso di cui sopra, il denunciante è stato nominato, il 1o ottobre 2005, amministratore in prova di grado A*6, secondo scatto.

La decisione si applicava ai colleghi assunti come agenti temporanei prima del 1o maggio 2004, che erano succeduti a un concorso interno o a un concorso generale pubblicato prima del 1o maggio 2004 e che erano stati successivamente nominati funzionari della stessa categoria, ma con un grado inferiore a quello al quale sarebbero stati nominati prima del 1o maggio 2004. Essa si applicava anche alle future nomine in qualità di funzionari di colleghi assunti come agenti temporanei prima del 1° maggio 2004 che fossero succeduti a un concorso interno o a un concorso generale pubblicato prima di tale data.

Il 12 maggio 2006 il denunciante ha scritto al Segretario generale in merito al grado della sua assunzione. Sebbene tale lettera sia stata presentata come reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, essa è stata in realtà formulata come richiesta di riesame della posizione amministrativa del denunciante, a seguito della nuova situazione creata dalla decisione. La presente lettera è stata pertanto considerata una denuncia presentata ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari.

Il 30 maggio 2006 il Parlamento ha informato il denunciante che la sua richiesta era stata trasmessa al direttore della direzione generale del Personale, seguendo le istruzioni impartite dall'Ufficio di presidenza al Segretario generale per esaminare altri possibili casi di discriminazione derivanti dall'applicazione del nuovo statuto.

Il 1o luglio 2006 il denunciante è stato "istituito"come funzionario.

Il 13 novembre 2006, sulla base di una relazione intermedia presentata dal Segretario generale, l'Ufficio di presidenza ha deciso di attendere le sentenze pronunciate in una serie di cause promosse dinanzi al Tribunale di primo grado in merito all'interpretazione del nuovo statuto dei funzionari prima di prendere qualsiasi decisione sul reclamo del denunciante.

Posizione del Parlamento in merito alle accuse e alle affermazioni del denunciante

I colleghi dell'elenco del concorso generale PE/99/A hanno ricevuto il seguente trattamento:

  1. Il sig. D., che dal 1° giugno 2004 era agente temporaneo di grado A*5, è stato nominato, il 1° giugno 2005, funzionario di grado A*6, scatto 2, conformemente all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.
  2. Il sig. R., che dal 1° marzo 2000 era funzionario di grado B*6, scatto 2, è stato inquadrato, il 1° ottobre 2005, nella nuova categoria di grado A*6, scatto 2, conformemente all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.
  3. Il sig. W., che dal 1° novembre 2002 era agente temporaneo nel grado A*8, scatto 3, è stato nominato, il 1° maggio 2005, funzionario nel grado A*6, scatto 2, ed è stato reinquadrato, conformemente alla Decisione, nel grado A*10, scatto 2, a partire da tale data.
  4. Il sig. N., che dal 1° marzo 1994 era agente temporaneo di grado AD 10, scatto 6, è stato nominato, il 1° settembre 2006, funzionario dello stesso grado AD 10, scatto 6, conformemente alla decisione.
  5. Il sig. S., che dal 1° gennaio 1993 era funzionario di grado B*8, scatto 1, è stato inquadrato, il 15 febbraio 2005, nella nuova categoria di grado A*8, scatto 1, conformemente all’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto.
  6. Il sig. L., che dal 1° gennaio 1993 era funzionario di grado B*8, scatto 1, è stato inquadrato, il 15 luglio 2005, nella nuova categoria dello stesso grado A*8, scatto 1, conformemente all’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto.

Da quanto precede risulta che i candidati iscritti nell'elenco del concorso generale PE/99/A sono stati inquadrati in base ai seguenti criteri:

  1. la regola generale di cui all'articolo 12 dell'allegato XIII dello statuto, che indica la corrispondenza tra il grado pubblicato nel concorso e il grado di assunzione;
  2. se applicabile e più favorevole, la norma specifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto (il paragrafo 4 dello stesso articolo non è applicabile a un concorso generale);
  3. se del caso, la classificazione specifica prevista dalla decisione.

L'inquadramento o il reinquadramento, sulla base della decisione, di due funzionari dello stesso elenco di riserva del denunciante che erano agenti temporanei prima del 1o maggio 2004 non potevano costituire una discriminazione, dato che il denunciante e tali funzionari non si trovavano in una situazione comparabile.

Il Parlamento rileva inoltre, a tale riguardo, che quattro dei suoi colleghi hanno presentato denunce analoghe ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto.

Alla luce della posizione dell'Ufficio di presidenza del 13 novembre 2006, non era stato quindi ancora possibile trattare la richiesta del denunciante. In tali circostanze, e fatta salva qualsiasi ulteriore decisione dell'Ufficio di presidenza, è stato confermato che la nomina del denunciante è stata effettuata conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, dell'allegato XIII dello statuto e che non si è ritenuto che presentasse irregolarità o discriminazioni.

Se la sentenza definitiva della Corte di giustizia dovesse annullare l'interpretazione su cui si basava la decisione sull'inquadramento del denunciante, il Parlamento correggerebbe la situazione amministrativa di tutti i membri del personale interessati.

Osservazioni del denunciante

Le osservazioni del denunciante possono essere riassunte come segue.

Il denunciante ha innanzitutto espresso disappunto per il fatto che il Parlamento non abbia spiegato i motivi dell'adozione della decisione. Sottolinea che la sua denuncia riguarda la decisione e il fatto che solo due dei suoi colleghi che, oltre a lui, sono succeduti al concorso generale PE/99/A, sono stati riclassificati al grado AD 10. Il denunciante ha inoltre chiarito che non stava attaccando l'atto amministrativo che, al momento della sua istituzione come funzionario, gli concedeva il suo grado. In relazione a tale atto, il denunciante ritiene che il caso presentato alla Corte di giustizia in merito all'interpretazione dello statuto da parte del Parlamento sia sufficiente per affrontare la questione. La decisione della Corte su tale caso si applicherà ad altri casi, come il suo, che sono di natura simile. Il dipartimento Risorse umane del Parlamento aveva chiesto ai suoi colleghi di non presentare ulteriori azioni individuali. Questo è il motivo per cui il denunciante basa i suoi approcci al Parlamento sull'articolo 90, paragrafo 2, e non sull'articolo 90, paragrafo 1, sebbene questo aspetto non sia, a suo avviso, realmente rilevante.

La decisione ha lo scopo di correggere il trattamento discriminatorio dei funzionari e degli agenti temporanei del Parlamento europeo. Tuttavia, in nessun momento il Parlamento ha spiegato al denunciante quale discriminazione avevano subito i suoi due colleghi riclassificati al grado A*10. Il denunciante conclude pertanto che la decisione di cui sopra è arbitraria e soggettiva e avvantaggia solo alcuni candidati a scapito di altri. Si tratta, in sintesi, di un nuovo caso di discriminazione, motivo per cui il denunciante e quattro dei suoi colleghi hanno chiesto al Parlamento di riesaminare i loro casi.

Il bando di concorso si riferiva al grado AD 10. Il Parlamento ha esplicitamente riconosciuto che dovrebbe concedere a tutti i vincitori il grado del bando di concorso (A6, corrispondente all'attuale grado A*10 o AD10). Tuttavia, ciò è avvenuto solo nel caso di due colleghi del denunciante, che, inoltre, non si trovavano nemmeno nella stessa situazione: uno era in precedenza nel grado A*8 e l'altro nel grado A*10. Ad altri candidati idonei è stato attribuito il grado A*6, conformemente all'interpretazione dello statuto da parte del Parlamento. Il denunciante ha gli stessi meriti e gli stessi diritti dei suoi colleghi e il Parlamento dovrebbe pertanto concedergli anche il grado AD10.

Il denunciante si chiedeva inoltre se la decisione prendesse in considerazione eventuali meriti particolari dei suoi due colleghi. Il denunciante non ritiene che il Parlamento abbia tenuto conto del fatto che questi due colleghi avevano lavorato in Parlamento come agenti temporanei. Ciò sarebbe, a suo avviso, ingiusto e privo di fondamento nel bando di concorso. I concorsi per funzionari dovrebbero essere obiettivi ed equi, motivo per cui sono organizzati mediante prove e sono soggetti ai criteri di parità di trattamento e di valutazione dei meriti e delle competenze dei candidati. Per un contratto a tempo determinato, si può essere selezionati sulla base di colloqui personali che sono, per loro stessa natura, soggettivi e possono essere aperti a favoritismi, influenze personali e pregiudizi di qualsiasi tipo, come affinità culturali o linguistiche.

La stragrande maggioranza degli agenti temporanei che lavorano al Parlamento nel settore dell'informatica e delle tecnologie dell'informazione proviene da paesi frontalieri, in particolare da paesi francofoni. Questo è anche il caso dei due colleghi del denunciante che sono stati riclassificati al grado AD 10. Ciò potrebbe essere spiegato dal fatto che è certamente più facile, dal punto di vista personale e professionale, accettare un contratto temporaneo con il Parlamento quando si vive vicino alle istituzioni dell'UE ed è madrelingua della lingua più comunemente utilizzata nel dipartimento informatico del Parlamento, vale a dire il francese. Il caso è certamente molto diverso quando si vive a 2000 chilometri di distanza dalle istituzioni dell'UE e si deve cambiare radicalmente la propria vita per assumere un contratto temporaneo di durata limitata. Le statistiche confermano questo fenomeno e possono dare al Mediatore, d'ufficio, un motivo per intervenire, al fine di promuovere una rappresentanza più equa e una reale parità di opportunità per tutti i cittadini dell'UE. Le statistiche sono più rivelatrici nel caso di società esterne incaricate dal Parlamento di lavorare nei suoi locali nel campo dell'informatica: la percentuale del personale francofono è estremamente elevata.

Il denunciante chiede inoltre perché la decisione si riferisca solo alla precedente esperienza di persone in qualità di agenti temporanei al Parlamento e non piuttosto alla totalità della loro esperienza professionale, compresa, ad esempio, l'esperienza acquisita in qualità di funzionari delle autorità pubbliche nazionali. Il Parlamento sostiene che il denunciante non si trova nella stessa situazione dei due colleghi che sono stati riclassificati. Il denunciante concorda con quanto sopra a condizione che si consideri la sua situazione professionale prima della sua istituzione come un funzionario. Sottolinea tuttavia che si trova nella stessa situazione dei suoi colleghi dal momento in cui è diventato un vincitore del concorso generale PE/99/A. L'Ufficio di presidenza avrebbe potuto optare per il reinquadramento nel grado A*10 di tutti i candidati che hanno più di 20 anni di esperienza "nei paesi produttori di olive", il che avrebbe avuto l'effetto di essere applicabile solo al denunciante. Questo esempio assurdo sarebbe arbitrario quanto la decisione di riclassificare solo due dei colleghi del denunciante e non tutti i colleghi che si trovano nella stessa situazione.

Il denunciante ha poi affermato che il Parlamento dovrebbe essere un esempio di parità di trattamento, equità e pari opportunità e non di decisioni arbitrarie. È evidente che la decisione di cui sopra era arbitraria, ingiusta e discriminatoria. Il denunciante si chiede infine come sia possibile che i candidati che sono stati inseriti in posizioni migliori nell'elenco di riserva siano stati classificati con un punteggio inferiore rispetto ad altri candidati dello stesso elenco.

Il denunciante conclude che la nuova situazione discriminatoria creata dalla decisione supera di gran lunga la presunta (e sconosciuta al denunciante) situazione di discriminazione che intendeva risolvere. Il voto annunciato nel bando di concorso è stato assegnato solo a due candidati e in modo del tutto arbitrario. Il denunciante, così come altri quattro candidati, ha dovuto accettare un grado (AD 6) inferiore a quello pubblicizzato (AD 10), e quindi uno stipendio inferiore e minori opportunità professionali, e tutto ciò nonostante fossero tutti candidati che erano riusciti nella stessa procedura di selezione e avevano debitamente giustificato i loro meriti.

LA DECISIONE

1 Osservazione preliminare

1.1 Dalle osservazioni del denunciante, il Mediatore europeo comprende di aver suggerito al Mediatore di condurre un'indagine di propria iniziativa sulla questione generale della rappresentanza dei cittadini dell'UE nel personale delle istituzioni dell'UE. Il Mediatore osserva, a tale proposito, che il denunciante fa riferimenti generali a dati che presumibilmente dimostrano che le assunzioni al Parlamento europeo non sono effettuate sulla base della base geografica più ampia possibile.

1.2 Il Mediatore non ritiene di disporre di informazioni sufficienti per ritenere che la situazione sottopostagli possa costituire un caso di cattiva amministrazione sistemica. Il Mediatore ritiene pertanto che, al momento, un'indagine di propria iniziativa sulle nuove questioni sollevate dal denunciante non sembri utile.

2 Sull'asserita mancata risposta del Parlamento alla denuncia ex articolo 90 del denunciante e alla relativa domanda

2.1 Il 1° maggio 2004 è entrato in vigore il regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (il "nuovo statuto")(2). Il 13 febbraio 2006 l'Ufficio di presidenza del Parlamento ha deciso di " correggere il trattamento discriminatorio dei funzionari e degli agenti temporanei a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto" (la "decisione"). Il 12 maggio 2006 il denunciante, che aveva superato con successo il concorso generale PE/99/A ed era stato successivamente assunto dal Parlamento, ha presentato una denuncia al Parlamento, secondo la procedura di cui all'articolo 90 dello statuto, in merito al grado della sua assunzione (AD 6) e ha chiesto al Parlamento di prendere in considerazione il suo caso nell'applicazione della suddetta decisione (3).

Il denunciante sostiene che il Parlamento non ha risposto alla sua denuncia del 12 maggio 2006. Egli chiede che il Parlamento risponda a tale lettera.

2.2 Nel suo parere, il Parlamento ha dichiarato, in sintesi, di aver i) nominato il denunciante conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, dell'allegato XIII del nuovo statuto; e ii) ha deciso di attendere una sentenza del Tribunale di primo grado su una serie di cause relative all'interpretazione del nuovo statuto del personale prima di prendere qualsiasi decisione sul reclamo del denunciante (4).

2.3 In via preliminare, il Mediatore osserva che, in sintesi, e indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa all'articolo 90 dello statuto dei funzionari che dovrebbe essere considerata applicabile alla lettera del denunciante del 12 maggio 2006, il Parlamento non ha inviato al denunciante una risposta esplicita entro il termine di quattro mesi.

2.4 Il Mediatore ricorda pertanto che è buona prassi amministrativa che l'autorità che ha il potere di nomina risponda alle denunce presentatele a norma dell'articolo 90 dello statuto (5). A tale riguardo, il Mediatore rileva con soddisfazione che, secondo la sua lettera del 3 luglio 2006, "il Parlamento ha una ferma politica di risposta a tutte le denunce presentate a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari".

2.5 Nel corso della presente indagine il Parlamento ha inoltre spiegato che, sebbene il denunciante abbia basato la sua denuncia del 12 maggio 2006 sull'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, il Parlamento ha ritenuto che tale lettera fosse stata presentata ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1. Per questo motivo, il 13 novembre 2006 ha deciso di attendere la decisione del Tribunale di primo grado su una serie di cause relative all'interpretazione del nuovo statuto dei funzionari prima di prendere posizione sulla questione del denunciante.

2.6 Analogamente, secondo il parere del Parlamento, la nomina del denunciante era stata effettuata conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, dell'allegato XIII dello statuto (6). Qualora la Corte competente dovesse annullare l'interpretazione delle pertinenti disposizioni dello statuto da parte del Parlamento, quest'ultimo correggerà la situazione amministrativa di tutto il personale interessato. Il Mediatore comprende pertanto che, qualora la Corte di giustizia dovesse annullare l'interpretazione data dal Parlamento all'articolo 12, paragrafo 3, dell'allegato XIII dello statuto, il Parlamento correggerà anche la situazione amministrativa del denunciante.

2.7 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha dichiarato, in sostanza, di essere consapevole del fatto che la decisione della Corte sarebbe applicabile al suo caso. Si può pertanto concludere che, in sintesi, il denunciante non si oppone al fatto che il Parlamento attenda la decisione della Corte prima di prendere qualsiasi decisione sul suo reclamo. Il Mediatore ritiene pertanto che la spiegazione del Parlamento sul motivo per cui non ha ancora risposto alla denuncia del denunciante sembri ragionevole e ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini su questo aspetto della denuncia.

3 Presunta inosservanza, da parte del Parlamento, delle proprie norme e della relativa domanda

3.1 Il denunciante sostiene che il Parlamento non ha rispettato le norme applicabili per non averlo elevato al grado AD 10. A sostegno di tale affermazione, il denunciante sostiene che il Parlamento ha potenziato due dei suoi colleghi nello stesso concorso. Il denunciante sostiene che il Parlamento dovrebbe elevarlo al grado AD 10.

3.2 Nel suo parere, il Parlamento ha dichiarato, in sintesi, che il denunciante e i due colleghi da lui citati non si trovavano in una situazione analoga.

3.3 Secondo il Mediatore, l'asserzione del denunciante equivale a un'asserzione di discriminazione causata dalla decisione. Secondo il denunciante, la decisione ha classificato solo due dei colleghi del denunciante nel grado AD 10 del concorso generale PE/99/A. Il denunciante, tuttavia, ha anche superato con successo tale concorso generale e avrebbe dovuto, pertanto, essere classificato nel grado AD 10 e non, come alla fine è successo, nel grado AD 6. Il denunciante e il Parlamento hanno quindi posizioni contrastanti per quanto riguarda il trattamento riservato a quest'ultimo dalla decisione sui vincitori del concorso generale PE/99/A.

3.4 Il Mediatore, in primo luogo, ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento è violato quando due categorie di persone le cui circostanze di diritto e di fatto non rivelano differenze sostanziali sono trattate in modo diverso (7).

3.5 Il Mediatore ricorda le dichiarazioni del Parlamento secondo cui i due colleghi citati dal denunciante erano, prima del 1° maggio 2004, membri del suo personale temporaneo. Il Mediatore comprende quindi che i riferimenti del Parlamento corrispondono ai sigg. W. e N. che, secondo il Parlamento, erano membri del suo personale temporaneo a partire, rispettivamente, dal 1° novembre 2002 e dal 1° marzo 1994. Applicando la decisione, il Parlamento i) ha riclassificato il sig. W. dal grado AD 8, terzo scatto, al grado AD 10, secondo scatto; e ii) ha mantenuto il sig. N. nel grado AD10, scatto 6.

3.6 Il 1° ottobre 2005 il Parlamento ha nominato il denunciante amministratore in prova di grado AD 6, secondo scatto, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, dell'allegato XIII dello statuto. A tale riguardo, il Mediatore osserva che i sigg. W. e N. sono stati nominati funzionari rispettivamente il 1° maggio 2005 e il 1° settembre 2006. La nomina del denunciante e dei suoi due colleghi che erano stati riclassificati è avvenuta quindi in un momento in cui il nuovo statuto era già in vigore (dal 1° maggio 2004).

3.7 Il Mediatore osserva pertanto che, applicando il nuovo statuto dei funzionari, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, dell'allegato XIII, sembrerebbe che, oltre al denunciante, il sig. W. avrebbe dovuto essere assunto anche nel grado AD 6. Tuttavia, secondo il Parlamento, al momento della sua nomina a funzionario, e dal 1° novembre 2002, il sig. W. era un agente temporaneo che aveva raggiunto il grado AD 8, scatto 3. Il Mediatore osserva pertanto che, mediante la summenzionata disposizione del nuovo statuto, il sig. W. che, a differenza del denunciante, lavorava già in Parlamento come agente temporaneo, avrebbe apparentemente ricevuto dal Parlamento un grado inferiore a quello che aveva già. Il Mediatore comprende pertanto che la decisione era intesa a correggere una situazione che poteva essere ragionevolmente percepita come ingiusta.

3.8 Il Mediatore osserva inoltre che la data di assunzione del sig. N. era il 1° settembre 2006. Secondo il Parlamento, il sig. N. era agente temporaneo dal 1° marzo 1994 e, al momento della sua nomina a funzionario, aveva raggiunto il grado AD 10, sesto scatto. Il Mediatore osserva pertanto che, mediante il nuovo statuto, il sig. N., che, a differenza del denunciante, lavorava già in Parlamento come agente temporaneo, avrebbe apparentemente ricevuto dal Parlamento un grado inferiore a quello che aveva già (8). Il Mediatore comprende pertanto che la decisione era intesa anche a correggere questa situazione iniqua.

3.9 Secondo il Parlamento e il denunciante, il concorso generale PE/99/A è stato pubblicato per il grado A6 (che corrisponde al grado AD 10 nel nuovo statuto dei funzionari). A questo proposito, tuttavia, il Mediatore osserva che, dopo la pubblicazione del concorso generale (il 12 febbraio 2004), il nuovo statuto dei funzionari (entrato in vigore il 1o maggio 2004) ha modificato il grado di assunzione di tale concorso generale da AD 10 a AD 6. Il Mediatore ritiene pertanto che, dato che alcuni dei candidati prescelti erano già assunti dal Parlamento come agenti temporanei nella categoria A e avevano gradi superiori al nuovo grado AD 6, il Parlamento abbia deciso di riclassificarli al grado iniziale AD 10 del bando di concorso e di ridurre così al minimo l'effetto negativo dell'entrata in vigore dello Statuto su tali candidati.

3.10 La decisione era intesa a correggere il trattamento discriminatorio riservato ai funzionari e agli agenti temporanei a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto. A tale riguardo, il Mediatore osserva che i) per quanto riguarda i " funzionari", la decisione prevedeva un "reinquadramento in base al loro stipendio dei funzionari che al 1o maggio 2004 ricevevano un'indennità compensativa"; e ii) per quanto riguarda gli "agenti temporanei", la decisione prevedeva un "reinquadramento dei colleghi assunti come agenti temporanei prima del 1o maggio 2004 e succeduti a un concorso interno o a un concorso generale pubblicato prima del 1o maggio 2004 e successivamente nominati funzionari della stessa categoria ma di grado inferiore a quello al quale sarebbero stati nominati prima del 1o maggio 2004". Il Parlamento intende inoltre "applicare questo approccio a qualsiasi ulteriore nomina a funzionari di colleghi assunti come agenti temporanei prima del 1o maggio 2004 in seguito al successo di un concorso interno o di un concorso generale pubblicato prima di tale data". Infine, la decisione prevedeva inoltre che il Segretario generale del Parlamento esaminasse la possibilità che in passato fossero esistiti altri elementi discriminatori di natura analoga per i quali mezzi di ricorso analoghi possono essere giustificati e ammissibili ai sensi delle disposizioni dello statuto (...)".

3.11 La decisione mirava pertanto a porre rimedio a situazioni che potevano essere ragionevolmente percepite come inique (9) per talune categorie di personale del Parlamento a causa dell'entrata in vigore del nuovo statuto. Il denunciante, tuttavia, non era un funzionario del Parlamento che riceveva, il 1° maggio 2004, un’indennità compensativa, né era stato assunto dal Parlamento, prima di tale data, come agente temporaneo. La posizione del Parlamento secondo cui, in sintesi, la situazione del denunciante e quella dei suoi due colleghi non possono essere confrontate appare pertanto ragionevole. Inoltre, il Mediatore ritiene che il denunciante non abbia avanzato, nel corso della presente indagine, alcun argomento che dimostri che, ai fini dell'applicazione della decisione, si trovava in una situazione simile a quella dei suoi due colleghi. Il Mediatore non riscontra pertanto alcuna cattiva amministrazione da parte del Parlamento per quanto riguarda l'asserzione secondo cui il Parlamento non avrebbe rispettato le norme applicabili non avendo portato il denunciante al grado AD 10. Di conseguenza, l'affermazione del denunciante secondo cui il Parlamento dovrebbe elevarlo al grado AD 10, per quanto riguarda la decisione, non può essere accolta.

4 Conclusione

4.1 Per i motivi esposti al punto 2.7, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini in merito all'affermazione del denunciante secondo cui il Parlamento non avrebbe risposto alla sua denuncia del 12 maggio 2006 e alla relativa richiesta.

Per i motivi esposti al punto 3.11, il Mediatore non riscontra alcuna cattiva amministrazione da parte del Parlamento per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui il Parlamento non avrebbe rispettato le norme applicabili non avendolo elevato al grado AD 10. Di conseguenza, l'affermazione del denunciante secondo cui il Parlamento dovrebbe elevarlo al grado AD 10, per quanto riguarda la decisione, non può essere accolta.

Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Il Presidente del Parlamento sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Il Mediatore comprende la Corte di giustizia.

(2) GU 2004, L 124.

(3) Il nuovo Statuto prevedeva, tra l’altro, un diverso sistema di gradi e di retribuzioni corrispondenti. Per il periodo transitorio compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, il nuovo statuto prevedeva gradi "A*". A fini di semplificazione, il Mediatore utilizza nella presente decisione il corrispondente sistema di inquadramento previsto dal nuovo statuto a decorrere dal 1o maggio 2006 ("gradi AD").

(4) Il Mediatore comprende che i riferimenti del Parlamento corrispondono alle cause T-47/05 Pilar Ange Serrano e altri/Parlamento e T-58/05 Centeno Mediavilla e altri/Commissione. Il Mediatore osserva che il Tribunale di primo grado si è pronunciato su quest'ultimo caso l'11 luglio 2007 e che il 28 settembre 2007 i ricorrenti Centeno Mediavilla e a. hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (causa C-443/07 P).

(5) Cfr., a tale proposito, il punto 1.7 della decisione del Mediatore sulla denuncia 2227/2004/MF (disponibile all'indirizzo http://www.ombudsman.europa.eu), in cui si afferma che "(...) nelle sue decisioni sulle denunce 1479/99/(OV)MM e 729/2000/OV, il Mediatore ha ritenuto che fosse buona prassi amministrativa per l'autorità che ha il potere di nomina dare una risposta esplicita alle denunce presentate dal personale comunitario ai sensi dell'articolo 90 dello statuto dei funzionari. Egli ha inoltre osservato che, qualora l'autorità che ha il potere di nomina non lo faccia, l'interessato è tutelato da un ulteriore ritardo dalla regola secondo cui la mancata risposta costituisce una decisione negativa. Secondo il Mediatore, questa norma mira a fornire un rimedio giuridico a un funzionario qualora l'autorità che ha il potere di nomina non fornisca una risposta esplicita, ma non autorizzi l'autorità che ha il potere di nomina a discostarsi dall'obbligo di rispettare i principi di buona amministrazione. (...)".

(6) L'articolo 12, paragrafo 3, dell'allegato XIII dello statuto dispone che "[i] funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al 1° maggio 2006 e assunti tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006:

- se l'elenco è stato redatto per le categorie A*, B* o C*, essere inquadrato nel grado pubblicato nel concorso;

- se l'elenco è stato redatto per le categorie A, LA, B o C, è classificato secondo la seguente tabella:

grado del concorso A/LA8 [corrisponde a] grado di assunzione A*5;
Grado di concorso A/LA7 e A/LA6 [corrisponde a] Grado di assunzione A*6;
Grado di concorso A/LA5 e A/LA4 [corrisponde a] Grado di assunzione A*9 (...)".

(7) Causa T-211/95, Petit-Laurent/Commissione (Raccolta 1997, PI pagg. I-A-21 e II-57, punto 56).

(8) Pur rilevando che, a suo parere, il Parlamento non ha fatto alcun riferimento all'articolo 13 dell'allegato XIII del nuovo statuto, il Mediatore sottolinea che, ai sensi di tale articolo:

"I funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al 1o maggio 2006 e assunti dopo tale data sono inquadrati secondo la seguente tabella:

grado di concorso A/LA8 [o] A*5 [corrisponde a] grado di assunzione AD5;
Grado di concorso A/LA7 e A/LA6 [o] A*6 [corrisponde a] Grado di assunzione AD6 (...)".

(9) Oppure "anomalo e discriminatorio"(cfr. a questo proposito la decisione del Mediatore nel caso 707/2005/MF, disponibile all'indirizzo http://www.ombudsman.europa.eu).

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