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Decisione nel caso 2153/2004/MF - Presunto diniego di giustizia da parte del consiglio superiore delle scuole europee
Decisione
Caso 2153/2004/MF - Aperto(a) il Lunedì | 20 settembre 2004 - Raccomandazione su Martedì | 04 dicembre 2007 - Decisione del Mercoledì | 28 maggio 2008
Nel 2004 il denunciante (un avvocato) presentava una denuncia contro la Commissione europea, riguardante due decisioni del consiglio superiore delle scuole europee di aumentare le rette scolastiche per gli allievi appartenenti alla categoria III presso la scuola europea di Lussemburgo.
Il denunciante sosteneva che vi era stato un diniego di giustizia da parte del consiglio superiore, poiché all'associazione dei genitori era stato negato il diritto di presentare ricorso alla camera dei ricorsi contro le decisioni del consiglio superiore in merito al pagamento delle rette scolastiche.
Nel suo parere, la Commissione respingeva tutte le asserzioni e rivendicazioni del denunciante.
Il Mediatore giungeva alla conclusione provvisoria che l'apparente inosservanza delle norme di buona amministrazione da parte della Commissione europea, la quale avrebbe omesso di convincere il consiglio superiore ad adottare disposizioni esecutive che consentissero alla camera dei ricorsi di gestire i ricorsi contro le decisioni sulle rette scolastiche, potesse costituire un caso di cattiva amministrazione.
Il Mediatore trasmetteva alla Commissione un progetto di raccomandazione, secondo il quale la Commissione, nell'ambito del suo ruolo in seno al consiglio superiore, avrebbe dovuto sostenere il parere che la giurisdizione della camera dei ricorsi comprendeva i ricorsi contro gli atti del consiglio superiore, quali i ricorsi contro le decisioni di aumento delle rette scolastiche.
Nel suo parere circostanziato, la Commissione informava il Mediatore di voler richiedere al segretariato generale, in una delle successive riunioni del consiglio superiore, l'introduzione di un emendamento alle norme generali delle scuole europee, al fine di consentire la presentazione di ricorsi contro le decisioni del consiglio superiore di aumentare le rette scolastiche.
Il Mediatore concludeva che la Commissione aveva accettato il suo progetto di raccomandazione e che le misure adottate da quest'ultima fossero soddisfacenti. Pertanto, il Mediatore ha deciso di chiudere il caso.
Strasburgo, 28 maggio 2008
Gentile sig.ra W.,
Il 30 luglio 2004 il Mediatore nazionale lussemburghese ha trasmesso al Mediatore europeo la denuncia che Lei gli aveva inizialmente presentato il 26 aprile 2004 e che non rientrava nel suo mandato. La denuncia era diretta contro la Scuola europea di Lussemburgo e riguardava l'aumento delle tasse scolastiche per gli alunni appartenenti alla categoria III di questa scuola.
Il 16 agosto 2004 Lei mi ha trasmesso ulteriori documenti relativi alla denuncia. Mi ha informato di aver lavorato per uno studio legale e di aver rappresentato l'Associazione dei genitori della Scuola europea di Lussemburgo e "la maggior parte dei genitori di alunni appartenenti alla categoria III". In assenza di ulteriori informazioni sull'identità di quest'ultimo, ho ritenuto che lei fosse il denunciante.
Il 20 settembre 2004 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea e ho chiesto all’istituzione di presentare il suo parere entro il 31 dicembre 2004.
Il 27 settembre 2004 Lei mi ha inviato un'ulteriore lettera relativa alla Sua denuncia. Il 3 novembre 2004 ho trasmesso la presente lettera alla Commissione.
Il 24 febbraio 2005, in considerazione del periodo di tempo trascorso, ho chiesto alla Commissione di presentare il suo parere sulla Sua denuncia con urgenza e al più tardi entro il 15 marzo 2005.
La Commissione ha trasmesso il suo parere il 14 marzo 2005.
Il 23 marzo 2005 Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 10 maggio 2005. Nelle sue osservazioni, mi ha informato che rappresentava anche l'Associazione dei genitori della Scuola europea di Varese (Italia).
Il 15 novembre 2005 ho chiesto alla Commissione di fornire, entro il 31 dicembre 2005, ulteriori informazioni in merito alla Sua denuncia.
Il 20 gennaio 2006 Lei mi ha chiesto informazioni sulla data della risposta della Commissione. Le ho comunicato che, in considerazione del ritardo nella presentazione di detta risposta, avevo chiesto alla Commissione di procedere in tal senso entro il 31 gennaio 2006.
Il 4 e il 21 febbraio 2006 i miei servizi hanno contattato la Commissione per essere informati dello stato di avanzamento della sua risposta.
Il 23 febbraio 2006 Lei mi ha chiesto ulteriori informazioni in merito alla data della risposta della Commissione.
Il 24 febbraio 2006 la Commissione ha trasmesso la versione inglese della sua risposta e, il 7 marzo 2006, la sua traduzione in francese.
Il 10 marzo 2006 Le ho trasmesso la risposta della Commissione con un invito a presentare osservazioni, da Lei inviata il 29 marzo 2006.
Il 26 ottobre 2006 i miei servizi L'hanno contattata telefonicamente per informarLa che avevo deciso di proporre una soluzione amichevole alla Commissione per quanto riguarda due aspetti della Sua denuncia. Lei ha accettato la proposta pertinente di una soluzione amichevole.
Il 29 novembre 2006 ho presentato alla Commissione una proposta di soluzione amichevole della Sua denuncia. Ho chiesto al Presidente della Commissione di rispondere alla mia proposta entro il 31 gennaio 2007.
Il 23 febbraio 2007 la Commissione ha inviato la sua risposta alla mia proposta di soluzione amichevole.
Il 28 febbraio 2007 Le ho inviato copia della risposta della Commissione invitandola a presentare le Sue osservazioni entro il 31 marzo 2007.
Il 30 marzo 2007 Lei mi ha trasmesso le Sue osservazioni sulla risposta della Commissione.
Alla luce della risposta della Commissione e delle Sue osservazioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del mio statuto, con lettera del 19 luglio 2007 ho chiesto ai rappresentanti delle rappresentanze permanenti presso l'Unione europea di esprimermi sui due punti che avevo esposto nella mia proposta di soluzione amichevole e sul seguito che la Commissione aveva dato in tale contesto.
Li ho invitati a inviarmi le loro osservazioni entro e non oltre il 30 settembre 2007.
Con lettera dello stesso giorno, ho informato sia lei che il Presidente della Commissione.
Alla data della presente decisione, 14 rappresentanti delle rappresentanze permanenti presso l'Unione europea mi avevano fornito una risposta alla mia richiesta di ulteriori informazioni.
Il 4 dicembre 2007 ho inviato un progetto di raccomandazione alla Commissione. Lei ne è stato informato in una lettera inviata lo stesso giorno.
Il 27 febbraio 2008 la Commissione mi ha trasmesso il suo parere circostanziato sul mio progetto di raccomandazione.
Le ho trasmesso il 3 marzo 2008 con l'invito a presentare osservazioni entro il 31 marzo 2008.
Non Le sono pervenute osservazioni entro la data stabilita a tal fine.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano, in sintesi, i seguenti:
Il 26 aprile 2004 il denunciante, avvocato rappresentante l'Associazione dei genitori della Scuola europea di Lussemburgo e la maggioranza dei genitori degli alunni appartenenti alla categoria III (1), ha presentato un reclamo al consiglio superiore delle scuole europee contro le sue decisioni del 6 novembre 2002 e del 15 marzo 2004 di aumentare le tasse scolastiche per gli alunni della Scuola europea di Lussemburgo appartenenti alla categoria III.
Lo stesso giorno il denunciante ha inoltre presentato una denuncia al difensore civico nazionale del Lussemburgo in merito all'aumento delle tasse scolastiche da parte della Scuola europea del Lussemburgo per gli alunni appartenenti alla categoria III.
Il 17 maggio e il 7 giugno 2004 la denunciante ha chiesto informazioni al segretario generale del consiglio dei governatori sullo stato di avanzamento della sua denuncia. Il 15 giugno 2004 il segretario generale del consiglio dei governatori ha risposto di aver bisogno di più tempo per rispondere al denunciante.
Il 30 luglio 2004 il difensore civico nazionale lussemburghese ha informato il denunciante che la sua denuncia non rientrava nel suo mandato e che egli aveva deciso di trasferirla al Mediatore europeo.
Il 16 agosto 2004 la denunciante ha inviato ulteriori documenti al Mediatore europeo in merito alla sua denuncia.
Nella sua denuncia al Mediatore nazionale lussemburghese, che è stata trasferita al Mediatore europeo, e nella sua ulteriore lettera del 16 agosto 2004, la denunciante ha presentato le seguenti due accuse:
(1) Sostiene che il consiglio superiore delle scuole europee ha ingiustamente deciso di aumentare le tasse scolastiche per gli alunni appartenenti alla categoria III della Scuola europea di Lussemburgo a partire dall'anno scolastico 2003/2004. In tale contesto, il denunciante ha formulato le seguenti quattro sottoimputazioni. Affermava:
- che vi erano state irregolarità amministrative in quanto la decisione del 6 novembre 2002 di aumentare le tasse scolastiche era stata presa in fretta, perché le regole di voto del consiglio superiore erano state violate e perché i genitori non erano stati informati del potenziale aumento delle tasse scolastiche al momento dell'iscrizione dei loro figli;
- che vi è stata disuguaglianza perché le tasse scolastiche sono state aumentate solo per gli alunni della categoria III e perché le tasse scolastiche per una scuola europea pubblica dovrebbero essere molto modeste e coprire solo i costi marginali;
- che vi era stata una violazione del principio del legittimo affidamento a causa dell'aumento delle tasse scolastiche che non distingueva tra ex alunni (2) e nuovi; e
- che vi era stata discriminazione perché il diritto fondamentale dei bambini all'istruzione, previsto dall'articolo 28 della Convenzione sui diritti del fanciullo, era stato violato a causa dell'eccessivo aumento delle tasse scolastiche.
(2) Il denunciante ha sostenuto che il consiglio superiore non aveva risposto al ricorso del denunciante del 26 aprile 2004 contro le sue decisioni del 6 novembre 2002 e del 15 marzo 2004 di aumentare le tasse scolastiche per gli alunni appartenenti alla categoria III.
Il denunciante ha inoltre presentato le due seguenti argomentazioni:
- il consiglio superiore dovrebbe riesaminare le sue decisioni del 6 novembre 2002 e del 15 marzo 2004 e applicare le tasse scolastiche fissate nelle sue decisioni del 26 aprile 1994 e del 27 aprile 1994; e
- il consiglio superiore dovrebbe rimborsare i contributi supplementari per l'anno scolastico 2003/2004 ai genitori dei figli interessati.
L'INCHIESTA
L'approccio del MediatoreIl Mediatore ha chiesto alla Commissione di fornire un parere sulle due accuse della denunciante e sulle sue due affermazioni. Egli non ha ritenuto necessario esporre le quattro sub-imputazioni relative alla prima di queste affermazioni nella sua lettera di apertura inviata il 20 settembre 2004. Il denunciante è stato informato del contenuto della presente lettera lo stesso giorno.
Il 27 settembre 2004 il denunciante ha inviato un'ulteriore lettera al Mediatore. Ha chiesto che la sua prima affermazione fosse riformulata nei seguenti termini:
"Il consiglio superiore delle scuole europee ha deciso ingiustamente di aumentare le tasse scolastiche per gli alunni appartenenti alla categoria III a partire dall'anno scolastico 2003/2004, senza fare alcuna distinzione tra ex alunni e nuovi alunni."
Il 3 novembre 2004 il Mediatore ha informato la Commissione e le ha chiesto di esprimere il suo parere su tale affermazione, riformulata dal denunciante.
Il parere della CommissioneIl parere della Commissione sulla denuncia era, in sintesi, il seguente:
(1) Sulla decisione asseritamente iniqua del consiglio superiore di aumentare le tasse scolastiche per gli alunni appartenenti alla categoria III senza operare alcuna distinzione tra ex alunni e nuovialunni
Per quanto riguarda la sub-accusa a) di irregolarità amministrative, la Commissione ha osservato che, come per ogni decisione del consiglio dei governatori, anche questa decisione era stata adottata a maggioranza dei due terzi dei membri che la compongono. La Commissione ha inoltre sostenuto che i genitori erano stati informati dell’importo annuo delle tasse scolastiche da versare e che, se lo desideravano, avevano avuto la possibilità di risolvere il loro contratto con la scuola europea in cui il loro bambino era stato iscritto.
Per quanto riguarda la sub-asserzione b), vale a dire l’esistenza di una disparità di trattamento, la Commissione ha precisato che anche le rette scolastiche per gli alunni della categoria II erano state aumentate a seguito della decisione del consiglio superiore di ridurre l’aiuto finanziario ricevuto dalla Commissione. Secondo la Commissione, l'aumento delle tasse scolastiche per gli anni 2003/2004 e 2004/2005 è stato pari all'11% per ogni anno. Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante secondo cui le tasse scolastiche per una scuola europea pubblica dovrebbero essere molto modeste e coprire solo i costi marginali, la Commissione ha dichiarato che il costo medio annuo di un alunno, per l'anno 2003/2004, ammontava a 10 000 EUR, importo notevolmente superiore alla tassa scolastica richiesta, vale a dire 1 927 EUR per la scuola materna, 2 679 EUR per la scuola primaria e 3 656 EUR per la scuola secondaria. La Commissione ha sottolineato che l'obiettivo delle scuole europee è quello di consentire al personale delle istituzioni europee di vivere vicino ai loro luoghi di lavoro, di garantire un'istruzione adeguata ai figli del personale e di facilitare il corretto funzionamento delle istituzioni europee. I genitori di alunni della categoria III che non erano membri del personale delle istituzioni comunitarie o di altre organizzazioni figuranti nell'elenco pertinente non erano autorizzati a chiedere un'esenzione dalle tasse scolastiche nella misura in cui non lavoravano per le istituzioni comunitarie. Le rette scolastiche ordinarie fissate dal Consiglio superiore erano quindi pagabili per questi alunni.
Per quanto riguarda la sub-asserzione c), vale a dire la violazione del principio del legittimo affidamento, la Commissione ha affermato che il denunciante non aveva presentato alcun elemento di prova che dimostrasse che chiunque fosse stato autorizzato a modificare le tasse scolastiche aveva affermato che non sarebbero state aumentate. Al momento dell'iscrizione dei loro figli in una delle scuole europee, i genitori hanno sottoscritto il regolamento generale delle scuole europee. Sono stati informati dell'importo delle tasse scolastiche da pagare e sono state adottate tutte le misure di pubblicità per informare le associazioni dei genitori delle scuole europee dell'aumento delle tasse scolastiche per l'anno 2005/2006. Inoltre, il principio del legittimo affidamento non poteva essere violato nella misura in cui l'aumento delle tasse scolastiche era già stato previsto dal 2002. La Commissione ha inoltre precisato che, in varie occasioni durante le riunioni del consiglio superiore, essa aveva indicato di essere favorevole all’attuazione di un approccio progressivo e differenziato che distingue tra ex e nuovi alunni della categoria III, per quanto riguarda l’aumento delle tasse scolastiche.
Per quanto riguarda la sub-asserzione d) relativa all'esistenza di una discriminazione, la Commissione ha osservato che detto articolo non riguardava l'accesso a una scuola specifica come le scuole europee. Secondo la Commissione, tale articolo non escludeva la possibilità che l'accesso a tali scuole fosse subordinato al pagamento di rette scolastiche.
2)L'asserita mancata risposta al ricorso del 26 aprile 2004Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il consiglio superiore non aveva risposto al ricorso del denunciante del 26 aprile 2004 contro le sue decisioni del 6 novembre 2002 e del 15 marzo 2004 di aumentare le tasse scolastiche per gli alunni appartenenti alla categoria III, la Commissione ha dichiarato che, il 15 giugno 2004, il segretario generale del consiglio superiore ha inviato una "lettera d'intenti" al denunciante. Questa "lettera d'intenti" era necessaria perché i lavori del "gruppo di lavoro speciale del Consiglio dei governatori" incaricato di fissare le tasse scolastiche per la categoria III non erano ancora terminati. La Commissione ha inoltre dichiarato che l'8 dicembre 2004 era stata inviata al denunciante una risposta dettagliata al ricorso del 26 aprile 2004.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, la denunciante ha informato il Mediatore che, oltre a rappresentare l'Associazione dei genitori della Scuola europea di Lussemburgo, rappresentava anche l'Associazione dei genitori della Scuola europea di Varese (Italia). Ha mantenuto la sua denuncia e ha formulato, in sintesi, le seguenti ulteriori osservazioni:
La maggioranza dei due terzi dei membri che compongono il Consiglio superiore era stata raggiunta perché l'Associazione dei genitori non era stata autorizzata a votare sull'aumento delle tasse scolastiche per gli alunni della categoria III. Il denunciante ha inoltre formulato alcune osservazioni che avrebbero potuto essere interpretate nel senso che mettevano in dubbio la legittimità delle norme pertinenti stabilite dalla Convenzione stessa in merito a tale questione.
Secondo il denunciante, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il rapporto contrattuale esistente tra le scuole europee interessate e i genitori non è stato rinnovato ogni anno, ma è stato concluso per un periodo di quasi 14 anni, corrispondente a un ciclo scolastico.
Il denunciante ha sostenuto che, dato che gli alunni della categoria III sono ammessi alle scuole europee solo nella misura in cui i posti sono disponibili, secondo un chiaro ordine di priorità, le tasse scolastiche per questa categoria non dovrebbero essere aumentate ma ridotte. In considerazione del fatto che i genitori hanno contribuito all'economia nazionale del paese in cui i loro figli vanno a scuola, il Lussemburgo e l'Italia dovrebbero finanziare le relative tasse scolastiche.
Secondo il denunciante, il diritto fondamentale del minore all'istruzione è stato violato in quanto, tenuto conto delle differenze tra il programma delle scuole europee e quello delle scuole lussemburghesi o italiane, per quanto riguarda le materie insegnate e l'orientamento professionale offerto, gli alunni di categoria III residenti in Lussemburgo e in Italia avrebbero probabilmente incontrato difficoltà nel tornare ai programmi di insegnamento nazionali di questi due paesi.
Il denunciante ha dichiarato che i genitori degli alunni di categoria III non avevano aderito al regolamento generale delle scuole europee al momento dell'iscrizione dei loro figli. Sottolinea inoltre che la stessa Scuola europea di Lussemburgo si è adoperata per incoraggiare i genitori degli alunni della categoria III a iscrivere i loro figli alla scuola al fine di mantenere alcuni corsi che altrimenti sarebbero stati chiusi in considerazione del basso numero di alunni iscritti.
Per quanto riguarda la mancata risposta al suo ricorso del 26 giugno 2004, la denunciante ha sottolineato che un ritardo di otto mesi nella risposta del consiglio dei governatori era contrario ai principi di buona amministrazione e che il "codice di buona condotta amministrativa adottato dal consiglio dei governatori "era stato violato.
Il denunciante ha inoltre sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nel suo parere, secondo cui vi era stato un aumento dell'11% delle tasse scolastiche per il 2003/2004 e il 2004/2005, l'aumento per questi periodi ammontava in realtà rispettivamente al 48,5% e al 14,64%(3). Il denunciante ha sottolineato che la Commissione non aveva tenuto conto dell'accordo del 1994 nell'effettuare il calcolo.
La denunciante ha inoltre affermato di aver presentato, il 25 gennaio 2005, due ricorsi per conto delle associazioni dei genitori delle scuole europee di Lussemburgo e Varese presso la commissione di ricorso delle scuole europee. Questi due ricorsi avevano lo scopo di ottenere la sospensione dell’esecuzione delle decisioni del Consiglio dei governatori del 6 novembre 2002 e del 15 marzo 2004, nonché la loro modifica o annullamento. La camera dei ricorsi si era dichiarata incompetente a causa della mancanza di una procedura di ricorso per questo tipo di decisione. Secondo il denunciante, ciò costituiva un diniego di giustizia in quanto alle associazioni dei genitori delle scuole europee del Lussemburgo e di Varese è stato negato il diritto di presentare ricorso contro le decisioni del consiglio superiore relative alle tasse scolastiche a carico dei genitori.
Ulteriori indaginiDopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è emerso che erano necessarie ulteriori indagini.
Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione (1) di fornirgli ulteriori informazioni; e 2) presentare un parere su una nuova asserzione formulata dal denunciante:
(1) Richiesta di ulteriori informazioniNelle sue osservazioni, la denunciante ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nel suo parere secondo cui vi era stato un aumento dell'11% delle tasse scolastiche per il 2003/2004 e il 2004/2005, l'aumento per questi periodi ammontava in realtà rispettivamente al 48,5% e al 14,64%. Il denunciante ha sottolineato che la Commissione non aveva tenuto conto dell'accordo del 1994 nell'effettuare il calcolo. La Commissione è stata invitata a formulare osservazioni su questo punto.
(2) La nuova asserzione del denuncianteIl denunciante ha sostenuto che vi era stato un diniego di giustizia da parte del consiglio superiore delle scuole europee in quanto alle associazioni dei genitori delle scuole europee di Lussemburgo e Varese era stato negato il diritto di presentare ricorso contro le decisioni del consiglio superiore relative alle tasse scolastiche a carico dei genitori.
Risposta della CommissioneNella sua risposta, la Commissione ha formulato, in sintesi, le seguenti osservazioni:
(1) Sulla richiesta di ulteriori informazioniContrariamente a quanto affermato dal denunciante, nel 1994 non vi era accordo sulle tasse scolastiche. Il Consiglio dei governatori ha semplicemente deciso nel 1994 di aumentare progressivamente le tasse di categoria III nei dieci anni successivi, in modo da raddoppiarle entro il 2004. Tali aumenti sono stati attuati come previsto.
Per quanto riguarda la percentuale di aumento delle tasse scolastiche, sia le cifre fornite dalla Commissione che quelle fornite dalla denunciante nelle sue osservazioni erano corrette. La differenza tra le cifre può essere spiegata dalla base di confronto utilizzata. Quando le tasse scolastiche sono state aumentate, la percentuale dell'aumento è stata solitamente calcolata come percentuale del livello delle tasse addebitate all'epoca. Pertanto, i dati della Commissione si basavano su un raffronto anno per anno: nel novembre 2002 il consiglio superiore ha deciso di aumentare le tasse per la categoria III del 7% per l'anno scolastico 2003/2004 e dell'11% per l'anno scolastico 2004/2005. Nel marzo 2004 il consiglio superiore ha deciso che le tasse di categoria III sarebbero state aumentate di un ulteriore 15% per l'anno scolastico 2004/2005.
(2) Sulla nuova affermazione del denuncianteLa Commissione ha dichiarato di essere vincolata dalla convenzione che definisce lo statuto delle scuole europee, che era stata approvata dagli Stati membri e dalle Comunità europee.
Ulteriori osservazioni del denunciante del 29 marzo 2006Nella sua ulteriore lettera del 29 marzo 2006, la denunciante ha informato il Mediatore europeo di non voler formulare ulteriori osservazioni sulla risposta della Commissione e di voler vedere "chiuso il dibattito".
Ulteriore lettera del denunciante dell'11 agosto 2006L'11 agosto 2006 la denunciante ha inviato al Mediatore un'ulteriore lettera in cui lo informava di una sentenza del Tribunale di primo grado di Bruxelles del 12 giugno 2006 relativa all'aumento delle tasse scolastiche per gli alunni della categoria III nelle scuole europee di Bruxelles e Mol (Belgio). Secondo le informazioni fornite dalla denunciante nella sua lettera, la Corte, nella sua sentenza, ha operato una distinzione tra quattro gruppi di alunni a seconda di quando avevano iniziato la scuola e ha constatato che un aumento delle tasse superiore al 7,1% all'anno era tale da violare le legittime aspettative dei genitori interessati.
SFORZI DELL'OMBUDSMAN PER RAGGIUNGERE UNA SOLUZIONE AMICIZIA
Valutazione del MediatoreDopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, il Mediatore non era convinto che la Commissione avesse risposto adeguatamente alle accuse e alle affermazioni del denunciante.
La soluzione amichevole proposta consisteva nei seguenti due punti:
- La Commissione potrebbe adottare le misure necessarie per cercare di garantire che il consiglio superiore riconsideri la sua decisione di aumentare, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, per quanto riguarda la situazione dei genitori degli alunni già iscritti, le tasse scolastiche per gli alunni appartenenti alla categoria III nelle scuole europee di Lussemburgo e Varese.
- La Commissione potrebbe adottare le misure necessarie per cercare di garantire che il consiglio superiore delle scuole europee adotti le disposizioni di attuazione necessarie per consentire alla commissione di ricorso di trattare i ricorsi contro le decisioni relative alle tasse scolastiche, compresi i ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore di tali norme.
Nella sua risposta del 23 febbraio 2007, la Commissione non ha accolto la proposta del Mediatore e ha formulato le seguenti osservazioni:
Per quanto riguarda il primo punto della proposta del MediatoreLa Commissione ha ritenuto che non vi fosse alcuna giustificazione per chiedere al consiglio dei governatori di riesaminare la decisione in questione. Gli argomenti per distinguere tra alunni esistenti e nuovi alunni sono già stati sollevati dalla Commissione durante la discussione in seno al consiglio superiore prima dell'adozione di tale decisione. Gli Stati membri erano quindi ben consapevoli di tali argomenti prima che il consiglio dei governatori prendesse la sua decisione. Secondo la Commissione, non sono emersi nuovi fatti che giustifichino una riapertura della questione.
Per quanto riguarda il secondo punto della proposta del MediatoreLa Commissione ha dichiarato che la camera dei ricorsi era stata istituita per essere competente in primo e ultimo grado nelle controversie: a) sull'applicazione della convenzione che definisce lo statuto delle scuole europee alle persone da essa contemplate; e b) per quanto riguarda la legittimità di qualsiasi atto che riguardi tali persone da parte di determinati organi delle scuole europee. Secondo la Commissione, la sua competenza era strettamente limitata a tali controversie e poteva essere esercitata solo alle condizioni e alle modalità stabilite dai testi di attuazione cui la convenzione faceva riferimento (4).
La Commissione ha sottolineato che le norme applicabili all'organizzazione e al funzionamento della camera dei ricorsi e la procedura seguita dinanzi ad essa erano contenute nel suo statuto e nel suo regolamento interno, che sono stati adottati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 27 della convenzione. La camera dei ricorsi non era competente per le decisioni del consiglio dei governatori.
La Commissione ha inoltre affermato che la raccomandazione del Mediatore equivaleva a una richiesta alla Commissione di modificare il mandato della commissione di ricorso. La Commissione ha inoltre dichiarato di non avere il potere di modificare il mandato della camera dei ricorsi e di avere un ruolo molto limitato nel sistema delle scuole europee, che è una forma di cooperazione intergovernativa in cui gli attori principali sono gli Stati membri. In considerazione del suo ruolo limitato, non è stato né utile né opportuno che la Commissione chiedesse modifiche fondamentali al sistema di denunce. In particolare, la Commissione non avrebbe dovuto trattare un caso in cui la questione specifica della denuncia era stata oggetto di una decisione del consiglio dei governatori, che era pienamente informato delle argomentazioni presentate dal denunciante e in merito al quale il denunciante non aveva indicato l'esistenza di fatti nuovi.
La Commissione ha infine dichiarato che, qualora il Mediatore ritenga che tale situazione non sia soddisfacente, dovrebbe far conoscere il proprio punto di vista a coloro che potrebbero effettivamente modificare la procedura di denuncia. Non ci si poteva attendere che qualsiasi raccomandazione rivolta unicamente alla Commissione avesse alcun effetto sostanziale per i motivi sopra esposti, in quanto non era il destinatario appropriato. Se tale raccomandazione fosse comunque formulata, nonostante quanto detto in precedenza, la Commissione non potrebbe fare altro che richiamare l'attenzione del Consiglio dei governatori su di essa e sulla presente risposta.
Osservazioni supplementari del denuncianteNelle sue osservazioni, la denunciante ha mantenuto la sua denuncia e ha dichiarato che la risposta della Commissione era inaccettabile per l'Associazione dei genitori della Scuola europea di Lussemburgo e Varese.
La reazione del MediatoreAlla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del suo statuto (5), con lettera del 19 luglio 2007, il Mediatore ha chiesto ai rappresentanti delle rappresentanze permanenti presso l'Unione europea di comunicargli, entro il 30 settembre 2007, il loro punto di vista sui due punti che aveva esposto nella sua proposta di soluzione amichevole e sul seguito che la Commissione aveva dato in tale contesto.
Con lettera dello stesso giorno, il Mediatore ha informato di conseguenza sia il presidente della Commissione che il denunciante.
Sviluppi successivi:Sono pervenute risposte alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore da parte di 14 rappresentanze permanenti presso l'Unione europea.
PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE DELL'OBBLIGATORE
Il progetto di raccomandazioneIl 4 dicembre 2007 il Mediatore ha indirizzato alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione:
Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione, nel contesto del suo ruolo in seno al consiglio dei governatori, dovrebbe sostenere l'opinione secondo cui la competenza della commissione di ricorso comprende i ricorsi contro gli atti del consiglio dei governatori, come i ricorsi contro le decisioni di aumento delle tasse scolastiche.
Il Mediatore ha ritenuto che, in caso di controversia relativa alla corretta interpretazione dell'articolo 27, paragrafo 2, della convenzione che non possa essere risolta in modo soddisfacente dal consiglio dei governatori, la Commissione dovrebbe deferire la questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente all'articolo 26 della convenzione.
Il presente progetto di raccomandazione si basava sulle seguenti considerazioni:
1. Il 26 aprile 2004 il denunciante, un avvocato, ha presentato un reclamo al consiglio superiore delle scuole europee contro le sue decisioni del 6 novembre 2002 e del 15 marzo 2004 di aumentare le tasse scolastiche per gli alunni della categoria III della Scuola europea di Lussemburgo.
Nella sua denuncia al Mediatore nazionale del Lussemburgo, che è stata trasferita al Mediatore europeo, e nelle sue ulteriori lettere del 16 agosto e del 27 settembre 2004, la denunciante ha sostenuto che il consiglio superiore aveva ingiustamente deciso di aumentare le tasse scolastiche per gli alunni di categoria III della Scuola europea del Lussemburgo a partire dall'anno scolastico 2003/2004, senza operare alcuna distinzione tra gli alunni di categoria III che si erano già iscritti alla scuola e i nuovi alunni di categoria III. In tale contesto, il denunciante ha formulato quattro sottoimputazioni riguardanti: a) irregolarità amministrative; b) disuguaglianza; c) violazione del principio del legittimo affidamento; e d) discriminazione.
La denunciante ha inoltre affermato che il consiglio superiore delle scuole europee non aveva risposto al suo ricorso del 26 aprile 2004 contro le sue decisioni di aumentare le tasse scolastiche per gli alunni della categoria III.
Nelle sue osservazioni, la denunciante ha formulato la seguente nuova affermazione: vi è stato un diniego di giustizia da parte del consiglio superiore della scuola europea in quanto alle associazioni dei genitori è stato negato il diritto di presentare ricorso alla commissione di ricorso contro le decisioni del consiglio superiore relative alle tasse scolastiche a carico dei genitori.
Il denunciante ha inoltre sostenuto che (1) il consiglio superiore dovrebbe riconsiderare le sue decisioni del 6 novembre 2002 e del 15 marzo 2004 e applicare le tasse scolastiche fissate nelle sue decisioni del 26 aprile 1994 e del 27 aprile 1994; e che (2) il consiglio superiore dovrebbe rimborsare i contributi supplementari per l'anno scolastico 2003/2004 ai genitori dei figli interessati.
2. Nel suo parere, la Commissione europea ha affermato, per quanto riguarda la sub-accusa a), che, come nel caso di ciascuna decisione del consiglio superiore, la decisione di aumentare le rette scolastiche era stata adottata a maggioranza dei due terzi dei membri che la compongono. Per quanto riguarda la sub-asserzione b), la Commissione ha dichiarato che anche le rette scolastiche degli alunni della categoria II erano state aumentate a seguito della decisione del consiglio superiore di ridurre la sovvenzione ricevuta dalla Commissione. Per quanto riguarda la sub-accusa c), la Commissione ha affermato che il denunciante non aveva presentato alcun elemento di prova che dimostrasse che chiunque fosse stato autorizzato a modificare le tasse scolastiche aveva affermato che non sarebbero state aumentate. Secondo la Commissione, al momento dell'iscrizione dei loro figli in una delle scuole europee, i genitori hanno aderito alle norme generali delle scuole europee e sono state adottate tutte le misure di pubblicità per informare le associazioni dei genitori delle scuole europee dell'aumento delle tasse scolastiche per l'anno 2005/2006. Per quanto riguarda la sub-accusa d), la Commissione ha affermato che l'articolo 28 della Convenzione europea sui diritti del fanciullo non riguardava la questione dell'accesso a una scuola specifica, come le scuole europee, e che tale articolo non escludeva la possibilità che l'accesso a tali scuole fosse subordinato al pagamento di tasse scolastiche.
3. Per quanto riguarda le sub-imputazioni (a), (b) e (d) della prima accusa della denunciante e per quanto riguarda la sua seconda accusa, il Mediatore ha concluso che non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione.
4. Per quanto riguarda la sub-accusa c) della prima accusa del denunciante, la conclusione provvisoria del Mediatore era che il mancato ruolo attivo della Commissione nel sostenere i principi di buona amministrazione nelle scuole europee nel caso di specie poteva costituire un caso di cattiva amministrazione. Per quanto riguarda la nuova affermazione del denunciante secondo cui vi sarebbe stato un diniego di giustizia da parte del consiglio superiore della Scuola europea, la conclusione provvisoria del Mediatore è stata la seguente. Il fatto che la Commissione non sembrasse aver tentato di convincere il consiglio superiore ad adottare disposizioni di esecuzione che autorizzassero la commissione di ricorso a trattare i ricorsi contro le decisioni relative alle rette scolastiche potrebbe costituire un caso di cattiva amministrazione.
Il 29 novembre 2006 il Mediatore ha presentato alla Commissione una proposta di soluzione amichevole che consisteva nei due punti seguenti:
- La Commissione potrebbe adottare le misure necessarie per cercare di far sì che il consiglio superiore riconsideri la sua decisione di aumentare, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, per quanto riguarda la situazione dei genitori degli alunni già iscritti, le tasse scolastiche per gli alunni appartenenti alla categoria III della Scuola europea di Lussemburgo e Varese.
- La Commissione potrebbe adottare le misure necessarie per cercare di garantire che il consiglio superiore delle scuole europee adotti le disposizioni di attuazione necessarie per consentire alla commissione di ricorso di trattare i ricorsi contro le decisioni relative alle tasse scolastiche, compresi i ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore di tali norme.
5. Nella sua risposta, la Commissione non ha accolto la proposta del Mediatore e ha affermato, in sintesi, che, per quanto riguarda il primo punto, non vi era alcuna giustificazione per chiedere al consiglio superiore di riconsiderare la decisione pertinente, dato che gli argomenti per distinguere tra alunni esistenti e nuovi alunni erano già stati sollevati dalla Commissione durante la discussione in seno al consiglio superiore prima dell'adozione di tale decisione.
Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ha fatto riferimento al ruolo limitato della commissione per i reclami e, in particolare, ha sottolineato che tale commissione non era competente per le decisioni del consiglio dei governatori. La Commissione ha inoltre affermato che la raccomandazione del Mediatore equivaleva a una richiesta alla Commissione di modificare il mandato della commissione di ricorso. La Commissione ha inoltre dichiarato di non avere il potere di modificare il mandato della camera dei ricorsi e di avere un ruolo molto limitato nel sistema delle scuole europee, che è una forma di cooperazione intergovernativa in cui gli attori principali sono gli Stati membri. In considerazione del suo ruolo limitato, non è stato né utile né opportuno che la Commissione chiedesse modifiche fondamentali al sistema di denunce.
6. Nelle sue osservazioni, la denunciante ha dichiarato che la risposta della Commissione era inaccettabile per l'Associazione dei genitori della Scuola europea di Lussemburgo e Varese.
7. Alla luce di quanto precede, e a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del suo statuto, il Mediatore ha chiesto ai rappresentanti delle rappresentanze permanenti presso l'Unione europea di fornirgli il loro parere sui due punti esposti nella sua proposta di soluzione amichevole e sul seguito che la Commissione ha dato in tale contesto. Con lettera dello stesso giorno, il Mediatore ha informato di conseguenza sia il presidente della Commissione che il denunciante. Alla data della decisione, 14 rappresentanti delle rappresentanze permanenti presso l'Unione europea avevano inviato le loro risposte alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore.
8. Per quanto riguarda il primo punto della sua proposta di soluzione amichevole, il Mediatore ha osservato che, dopo un attento esame delle risposte ricevute dalle rappresentanze permanenti presso l'Unione europea, è emerso che il consenso generale è che la Commissione ha fatto tutto il possibile per cercare di far affrontare la questione al consiglio dei governatori. In effetti, è emerso che la Commissione aveva effettivamente sollevato la questione della distinzione tra alunni esistenti e nuovi nel corso della discussione in seno al consiglio superiore prima dell'adozione di tale decisione. Tuttavia, la questione non è stata esaminata dalle delegazioni degli Stati membri che hanno composto il consiglio dei governatori. La decisione di aumentare le tasse scolastiche per gli alunni appartenenti alla categoria III delle scuole europee è stata approvata dalla maggioranza dei membri del consiglio superiore.
9. Alla luce delle risultanze di cui sopra, il Mediatore ha ritenuto che non fossero necessarie ulteriori indagini sul primo punto sollevato nella sua proposta di soluzione amichevole.
10. Per quanto riguarda il secondo punto della sua proposta di soluzione amichevole, vale a dire che la Commissione potrebbe adottare misure per garantire che il consiglio superiore delle scuole europee adotti le necessarie disposizioni di attuazione per consentire alla commissione di ricorso di trattare i ricorsi contro le decisioni relative alle tasse scolastiche, compresi i ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore di tali norme, la Commissione si è limitata ad affermare che la commissione di ricorso non era competente per le decisioni del consiglio superiore e che la proposta del Mediatore di soluzione amichevole costituiva una richiesta di modifica del "mandato" della commissione di ricorso. La Commissione ha proseguito affermando che, al massimo, avrebbe potuto richiamare l'attenzione del Consiglio dei governatori sulla questione. Il Mediatore osserva che dalle risposte ricevute dalle rappresentanze permanenti presso l'Unione europea non è emerso alcun consenso in merito al secondo punto della sua proposta di soluzione amichevole.
11. Il Mediatore ha osservato che la questione del mandato della commissione di ricorso è stata trattata esclusivamente all'articolo 27 della convenzione. La questione del mandato della commissione per i reclami deve essere chiaramente distinta dalla questione delle norme procedurali, che servono ad attuare il mandato della commissione per i reclami. La questione delle norme procedurali è trattata nel regolamento interno della commissione per i reclami.
12. Il Mediatore ha sottolineato che il secondo punto della sua proposta di soluzione amichevole mirava solo ad affrontare l'apparente mancanza, secondo la decisione della Camera dei ricorsi del 22 febbraio 2005, di un meccanismo procedurale per trattare i ricorsi contro le decisioni del Consiglio dei governatori, come il ricorso proposto dal denunciante (6). Pertanto, affermando nella sua risposta alla proposta di una soluzione amichevole che la Camera dei ricorsi non aveva "giurisdizione" sulle decisioni del Consiglio dei governatori, l'omissione C ha chiaramente interpretato erroneamente la proposta di una soluzione amichevole.
13. Il Mediatore ha osservato che, se fosse effettivamente vero che la camera dei ricorsi non era competente a trattare le decisioni del consiglio dei governatori, in altre parole, che il mandato della camera dei ricorsi non si estendeva alle decisioni del consiglio dei governatori, non vi sarebbe motivo nemmeno di adottare misure di esecuzione che consentissero ricorsi contro le decisioni del consiglio dei governatori. In tali circostanze, la proposta del Mediatore di una soluzione amichevole non servirebbe a nulla. In tale contesto, il Mediatore ha ritenuto necessario formulare osservazioni sulla risposta della Commissione.
14. Come osservato in precedenza, l'articolo 27 della convenzione costituiva la base giuridica per il mandato della commissione di ricorso. L’articolo 27, paragrafo 2, della convenzione così recita:
"La camera dei ricorsi ha competenza esclusiva in prima e ultima istanza, una volta esauriti tutti i canali amministrativi, per qualsiasi controversia riguardante l'applicazione della presente convenzione a tutte le persone da essa contemplate, ad eccezione del personale amministrativo e ausiliario, e per quanto riguarda la legittimità di qualsiasi atto basato sulla convenzione o sulle norme adottate in virtù di essa, che arrechi pregiudizio a tali persone da parte del consiglio dei governatori o del consiglio di amministrazione di una scuola nell'esercizio dei loro poteri specificati dalla presente convenzione. Quando tali controversie hanno carattere finanziario, la Camera dei Reclami ha competenza giurisdizionale anche di merito."(enfasi aggiunta).
Tale formulazione indicava chiaramente e inequivocabilmente che gli atti del consiglio dei governatori erano soggetti al riesame da parte della commissione per i reclami. L'unica limitazione, in termini di personae, alla competenza della Camera dei ricorsi riguardava le controversie che coinvolgevano il personale amministrativo e ausiliario. Le controversie in cui erano coinvolti genitori o associazioni di genitori non rientravano in questa eccezione.
E 'stato anche chiaramente il caso che una decisione in materia di tasse è stata una decisione "riguardante l'applicazione della presente Convenzione" nella misura in cui l'articolo 25 della Convenzione stabilisce che "[t] il bilancio delle scuole è finanziato da (…) le entrate proprie della Scuola, in particolare le tasse scolastiche addebitate ai genitori dal Consiglio dei governatori ".
Con ulteriore riferimento alle condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della convenzione, era altresì chiaro che il denunciante contestava la legittimità della decisione di aumentare le tasse e che l'aumento delle tasse incideva negativamente sulle persone che il denunciante rappresentava.
In sintesi, tutte le condizioni relative alla competenza della camera dei ricorsi in relazione agli atti del consiglio dei governatori di cui trattasi nel caso di specie erano soddisfatte (7).
Il Mediatore ha ritenuto che qualsiasi omissione della Commissione di sostenere, nel contesto del suo ruolo in seno al consiglio dei governatori, l'opinione secondo cui la competenza della commissione di ricorso comprende i ricorsi contro atti del consiglio dei governatori, come i ricorsi contro le decisioni di aumento delle tasse scolastiche, costituirebbe un caso di cattiva amministrazione.
Il Mediatore ha osservato che pervenire a una comprensione precisa di quale sia la giurisdizione della commissione di ricorso può comportare vantaggi significativi per la Commissione. Attualmente, la Commissione era tenuta a rispondere al Mediatore in relazione a una serie di denunce portate alla sua attenzione da denuncianti che sono stati indotti a credere di non avere altri mezzi di ricorso a loro disposizione. In tali circostanze, le indagini del Mediatore sono state limitate, dato il potere limitato della Commissione di determinare la posizione assunta dal consiglio dei governatori. Era prevedibile che il numero di denunce presentate al Mediatore in relazione al ruolo della Commissione nel consiglio superiore delle scuole europee diminuisse in modo significativo qualora le parti interessate avessero la possibilità di presentare ricorsi contro le decisioni del consiglio superiore alla commissione dei ricorsi. Ciò era particolarmente probabile, dato che la camera dei ricorsi è competente in relazione alle decisioni del consiglio dei governatori di per sé, mentre il mediatore aveva il diritto di esaminare solo il comportamento di un membro del consiglio dei governatori, vale a dire la Commissione.
15. Il Mediatore era consapevole del fatto che, anche se la Commissione dovesse ritenere che la competenza dei reclami riguardi i ricorsi contro atti del consiglio dei governatori, gli altri membri del consiglio dei governatori non condividerebbero necessariamente il punto di vista della Commissione. In tali circostanze, il Mediatore non esclude la possibilità che il consiglio dei governatori non sia in grado di risolvere la questione in modo soddisfacente. A tale riguardo, il Mediatore ha osservato che l'articolo 26 della Convenzione recitava come segue:
"La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente in via esclusiva per le controversie tra le parti contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione che non siano state risolte dal consiglio dei governatori".
A tale riguardo, il Mediatore ha ritenuto che, in caso di controversia relativa alla corretta interpretazione dell'articolo 27, paragrafo 2, della convenzione che non possa essere risolta in modo soddisfacente dal consiglio dei governatori, la Commissione dovrebbe deferire la questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
16. Per quanto riguarda la questione dell'apparente mancanza di un meccanismo procedurale per trattare i ricorsi contro gli atti del consiglio dei governatori, sollevata dalla commissione di ricorso nella sua decisione del 22 febbraio 2005 in relazione a un ricorso proposto dal denunciante, il Mediatore ha osservato che il regolamento interno della commissione di ricorso è stato approvato dal consiglio dei governatori nella riunione del 1o e 2 febbraio 2005 ed è entrato in vigore immediatamente (8). Il Mediatore ha osservato che la commissione di ricorso non ha indicato nella sua decisione del 22 febbraio 2005 in che modo preciso il regolamento interno della commissione di ricorso non fosse sufficiente per dare esecuzione al suo mandato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della convenzione. Il Mediatore, dopo aver esaminato attentamente il regolamento interno della commissione di ricorso, non è stato in grado di individuare le carenze precise cui la commissione di ricorso sembrava alludere nella sua decisione del 22 febbraio 2005. A tale riguardo, il Mediatore ha invitato la Commissione a chiarire con la Camera dei ricorsi le precise norme procedurali che quest'ultima ha ritenuto necessarie per dare piena attuazione al suo mandato (9).
Il parere circostanziato della CommissioneNel suo parere circostanziato sul progetto di raccomandazione, la Commissione ha affermato che, negli ultimi anni, il consiglio dei governatori ha dovuto esaminare una proposta del segretario generale delle scuole europee volta ad ampliare la competenza della commissione di ricorso per coprire tutte le questioni relative alle scuole europee. La proposta non è stata accolta.
La Commissione ha ricordato che nessuna immunità giurisdizionale era stata concessa alle scuole europee, né dalla convenzione che definisce lo statuto delle scuole europee, né da una convenzione aggiuntiva con gli Stati membri. Al contrario, secondo il preambolo della Convenzione, la Camera dei ricorsi è stata creata "con competenza strettamente limitata"e "la giurisdizione della Camera dei ricorsi non pregiudica la competenza dei tribunali nazionali in materia di responsabilità civile e penale". Inoltre, ai sensi dell'articolo 27.7 della convenzione, la competenza dei giudici nazionali in materia di responsabilità civile e penale non è stata pregiudicata da tale articolo.
Pertanto, contrariamente alla posizione del Mediatore, la Commissione ha ritenuto che il consiglio superiore non avrebbe negato la giustizia ai genitori nel caso in cui alcune questioni relative alle scuole europee non potessero essere presentate per ricorso alla commissione per i reclami. A tale riguardo, la Commissione ha spiegato che i giudici nazionali erano competenti a trattare tali casi. Per quanto riguarda in particolare gli aumenti dei diritti, i genitori avevano, negli ultimi anni, presentato diverse controversie dinanzi ai giudici nazionali, che si erano dichiarati competenti a trattare tali controversie. Infatti, anche se il consiglio dei governatori decidesse di ampliare l'attuale competenza della commissione di ricorso per coprire le questioni relative ai diritti, ciò potrebbe dar luogo a un conflitto di competenza nei confronti dei tribunali nazionali. Questa situazione potrebbe verificarsi se i genitori avviassero un procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali su una questione trattata dalla Camera dei ricorsi.
La Commissione ha fatto riferimento all'interesse di disporre di un'autorità unica per statuire su tutte le denunce sollevate dai genitori di categoria III in relazione ai livelli delle tasse nelle scuole europee. A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto che potesse essere introdotta una modifica del regolamento generale delle scuole europee al fine di consentire ricorsi contro le decisioni adottate dal consiglio superiore per aumentare le rette scolastiche.
La Commissione ha dichiarato che intendeva chiedere al segretario generale di sottoporre tale modifica a una delle prossime riunioni del consiglio dei governatori. Tuttavia, la Commissione ha dichiarato che non avrebbe chiesto l’applicazione retroattiva di tale decisione, in quanto diverse denunce relative agli aumenti delle tariffe erano già state presentate dinanzi ai giudici nazionali.
Per quanto riguarda il secondo punto del progetto di raccomandazione presentato dal Mediatore, la Commissione ha formulato il seguente punto. Ai sensi dell'articolo 26 della convenzione, il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe essere preso in considerazione solo in caso di controversie tra le parti contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione della convenzione che non possano essere risolte dal consiglio dei governatori. Secondo la Commissione, finora non è stato così per quanto riguarda il ruolo della commissione di ricorso.
In conclusione, la Commissione, prendendo atto del progetto di raccomandazione del Mediatore, ha dichiarato che avrebbe chiesto al Segretario generale di presentare una proposta di disposizioni di esecuzione al Consiglio dei governatori al fine di consentire a quest'ultimo di trattare i ricorsi contro le decisioni relative alle rette scolastiche.
Osservazioni del denuncianteNon sono pervenute osservazioni da parte del denunciante.
LA DECISIONE
1 Le affermazioni e le affermazioni del denunciante1.1 Il 26 aprile 2004 il denunciante, un avvocato, ha presentato un reclamo al Consiglio superiore delle scuole europee contro le sue decisioni del 6 novembre 2002 e del 15 marzo 2004 di aumentare le tasse scolastiche per gli alunni di categoria III della Scuola europea di Lussemburgo.
1.2 Nel suo parere, la Commissione europea ha respinto tutte le affermazioni e le affermazioni del denunciante.
1.3 Per quanto riguarda le sub-imputazioni (a), (b) e (d) della prima accusa della denunciante e per quanto riguarda la sua seconda accusa, il Mediatore ha concluso che non sembrava esserci stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Per quanto riguarda la sub-accusa c) della prima accusa del denunciante, la conclusione provvisoria del Mediatore era che il mancato ruolo attivo della Commissione nel sostenere i principi di buona amministrazione nelle scuole europee nel caso di specie poteva costituire un caso di cattiva amministrazione.
Per quanto riguarda la nuova affermazione della denunciante, formulata nelle sue osservazioni, secondo cui vi sarebbe stato un diniego di giustizia da parte del consiglio superiore della Scuola europea, la conclusione provvisoria del Mediatore è stata la seguente. Il fatto che la Commissione non sembrasse aver tentato di convincere il consiglio superiore ad adottare disposizioni di esecuzione che autorizzassero la commissione di ricorso a trattare i ricorsi contro le decisioni relative alle rette scolastiche potrebbe costituire un caso di cattiva amministrazione.
1.4 Il 29 novembre 2006 il Mediatore ha presentato alla Commissione una proposta di soluzione amichevole. Nella sua risposta, la Commissione non ha accolto la proposta del Mediatore. Nelle sue osservazioni, la denunciante ha affermato che la risposta della Commissione era inaccettabile nei confronti dell'Associazione dei genitori della Scuola europea di Lussemburgo e Varese.
1.5 Il 4 dicembre 2007 il Mediatore ha indirizzato alla Commissione un progetto di raccomandazione in base al quale i) dovrebbe, nell'ambito del suo ruolo in seno al consiglio dei governatori, sostenere l'opinione secondo cui la competenza della commissione di ricorso comprende i ricorsi contro gli atti del consiglio dei governatori, come i ricorsi contro le decisioni di aumento delle tasse scolastiche. Il Mediatore ha inoltre ritenuto che ii) la Commissione dovrebbe deferire alla Corte di giustizia delle Comunità europee le controversie relative alla corretta interpretazione dell'articolo 27, paragrafo 2, della convenzione che non possono essere risolte in modo soddisfacente dal consiglio dei governatori, conformemente all'articolo 26 della convenzione.
1.6 Nella sua risposta, la Commissione ha informato il Mediatore che, nel corso di una delle prossime riunioni del consiglio superiore, intendeva chiedere al segretario generale l'introduzione di una modifica del regolamento generale delle scuole europee per consentire i ricorsi contro le decisioni adottate dal consiglio superiore per aumentare le tasse scolastiche. Tuttavia, la Commissione ha dichiarato che non avrebbe chiesto un'applicazione retroattiva di tale decisione, in quanto diverse denunce relative agli aumenti dei diritti erano già state presentate dinanzi ai giudici nazionali.
2 ConclusioneSulla base delle sue indagini, il Mediatore conclude che la Commissione ha accettato il progetto di raccomandazione del Mediatore e che le misure adottate dalla Commissione sono soddisfacenti.
Il Mediatore archivia pertanto il caso. Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Secondo la decisione del consiglio superiore del 24 ottobre 1989, gli alunni della categoria III sono alunni i cui genitori non sono membri del personale delle istituzioni comunitarie (gli alunni i cui genitori sono membri del personale delle istituzioni comunitarie sono alunni della "categoria I") o alunni non coperti da accordi o decisioni individuali con le scuole europee (gli alunni che sono coperti da accordi o decisioni individuali con le scuole europee sono alunni della "categoria II").
(2) Per "ex alunni" si intendono gli alunni iscritti alle scuole europee prima dell'aumento delle tasse scolastiche.
(3) Il denunciante non ha spiegato come sono state calcolate tali cifre.
(4) I testi di attuazione pertinenti erano il regolamento (di servizio) per i membri del personale distaccato e il regime applicabile agli insegnanti a tempo parziale (assunti a livello locale). Le norme generali delle scuole europee si applicavano nella misura in cui non esisteva alcuna legge nazionale applicabile.
(5) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dello statuto del Mediatore europeo, "[l]e autorità degli Stati membri sono tenute a fornire al Mediatore, su sua richiesta, tramite le rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee, tutte le informazioni che possano contribuire a chiarire i casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o degli organi comunitari, a meno che tali informazioni non siano coperte da disposizioni legislative o regolamentari in materia di segretezza o da disposizioni che ne impediscano la comunicazione. Tuttavia, in quest'ultimo caso, lo Stato membro interessato può consentire al mediatore di disporre di tali informazioni a condizione che si impegni a non divulgarle".
(6) La Camera dei Reclami ha dichiarato che: "anche se [l'articolo 27 della Convenzione] prevede la possibilità di un ricorso da parte di [persone come il denunciante], la possibilità [di presentare tale ricorso] non può essere intesa come efficace a meno che (…) le condizioni e la forma di tale ricorso siano determinate con precisione." Traduzione dei servizi del Mediatore dalla versione originale in francese.
(7) Il Mediatore osserva inoltre che il riferimento, contenuto nell'articolo 27, paragrafo 2, della convenzione, alla commissione di ricorso avente "competenza estesa al merito"nelle controversie di carattere finanziario non modifica la portata del mandato della commissione di ricorso, ma serve solo ad ampliare la portata dei mezzi di ricorso che quest'ultima può ordinare.
(8) Le modifiche al presente regolamento sono state approvate dal Consiglio dei governatori nella riunione del 17 e 18 aprile 2007 ed sono entrate in vigore immediatamente.
(9) Il Mediatore presume che, nel caso in cui la commissione di ricorso non individui alcuna norma procedurale necessaria per dare piena attuazione al suo mandato, le parti interessate possano già avere il diritto di presentare ricorso alla commissione di ricorso contro le decisioni del consiglio dei governatori.